CONTRATTI DI SVILUPPO: Modifiche Regolamento GBER e Temporary framework – Stretta sui requisiti d’accesso

1. Contratti di sviluppo: nuovi aggiornamenti al DM 9 dicembre 2014

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è intervenuto sulla disciplina dei contratti di sviluppo modificando il DM del 9 dicembre 2014 secondo l’aggiornamento del Regolamento GBER e applicando le disposizioni del nuovo Quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato ai programmi di sviluppo industriale e per la tutela ambientale coerenti con gli obiettivi di decarbonizzazione e transizione green.


LINK DM del 14 settembre 2023


2. Contratti di sviluppo: stretta sui requisiti d’accesso

In caso di progetti congiunti ammessa la partecipazione di massimo cinque imprese

Per il turismo la soglia minima di spese ammissibili sale da 5 a 7,5 milioni

Sui contratti di sviluppo saranno ammesse al massimo cinque imprese in caso di progetti congiunti, mentre le imprese turistiche che fanno da capofila devono presentare progetti per almeno 7,5 milioni. Invitalia deve valutare anche la fattibilità tecnica dei progetti e gli aspetti occupazionali connessi alla realizzazione del programma di sviluppo, con particolare riguardo a progetti che prevedono la creazione di esuberi. Viene modificata anche la definizione di attività di ricerca industriale agevolabile, stessa sorte per l’innovazione dell’organizzazione e per l’innovazione di processo ammissibile. Le modifiche sono apportate con un decreto del Mimit datato 14 settembre 2023 e in corso di pubblicazione.

Le novità sull’accesso

Basta aggregazioni “infinite” di imprese per arrivare alla soglia minima ammissibile di 7,5 o 20 milioni, a seconda del settore di intervento. D’ora in poi il numero massimo di imprese che può partecipare ai contratti di sviluppo diventa cinque. Nel turismo, il proponente deve inoltre presentare un progetto di almeno 7,5 milioni (prima il limite era di cinque). Le variazioni relative all’ammontare delle spese sostenute, nonché l’importo rendicontato per specifiche categorie di spesa, non devono essere preventivamente comunicate a Invitalia e sono valutate in fase di erogazione del contributo. Questo contrariamente a quanto avviene in casi di operazioni societarie straordinarie come fusioni, cessioni o scissioni.

Più elementi da valutare

Invitalia dovrà valutare, oltre alla solidità economica e finanziaria delle imprese, anche la fattibilità tecnica dei progetti con analisi parametriche ed esaminare gli aspetti occupazionali legati alla realizzazione del programma di sviluppo.

La valutazione dovrà essere effettuata per i progetti che prevedono solo la salvaguardia, totale o parziale, dell’occupazione esistente. In questi casi, l’esame deve accertare, partendo dalle informazioni rese dall’impresa nella documentazione progettuale, le motivazioni sottese alle previsioni effettuate. Per i progetti che prevedono solo la salvaguardia parziale con notevoli effetti negativi in valore assoluto o in rapporto alla base organica esistente, Invitalia deve valutare la sussistenza di una correlazione con piani industriali o di ristrutturazione aziendale improrogabili e non connessi a logiche delocalizzative. Deve accertarsi sia prevista una concertazione tra le parti sulla gestione degli esuberi.

Innovazione e R&S

La ricerca industriale ammissibile è quella volta ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da usare per sviluppare prodotti, processi, servizi o migliorare quelli esistenti. Il decreto specifica che sono inclusi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi tecnologia, industria o settore.

I progetti possono comprendere la creazione di componenti di sistemi complessi e includere la costruzione di prototipi in laboratorio o in un ambiente con interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota. L’innovazione dell’organizzazione ammissibile è quella volta a mettere a punto un nuovo metodo organizzativo a livello dell’impresa nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne, ad esempio con tecnologie digitali innovative. Non sono compresi i cambiamenti basati su metodi organizzativi già usati e cambiamenti nella strategia di gestione, fusioni e acquisizioni.

L’innovazione di processo ammissibile è quella volta all’applicazione di un metodo di produzione o distribuzione nuovo o migliorato con tecnologie o soluzioni digitali innovative. Esclusi da questa definizione cambiamenti o miglioramenti minori, aumento delle capacità di produzione o servizio ottenuto con l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o logistici simili a quelli in uso, cessazione dell’utilizzo di un processo, sostituzione o estensione di beni strumentali, cambiamenti derivanti solo da variazioni del prezzo dei fattori, produzione personalizzata, adattamento ai mercati locali, modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché commercio di prodotti nuovi o migliorati.


LINK DM del 14 settembre 2023


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