RAMSES GROUP NEWS n. 613 – 10 novembre 2023
TITOLO I
MODIFICHE AL DECRETO DEL 9 DICEMBRE 2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
Articolo 1
(Modifiche al decreto 9 dicembre 2014)
1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1:
1) la lettera a) è sostituta dalla seguente:
“a) “Ministero”: il Ministero delle imprese e del made in Italy”;
2) alla lettera n) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “A sono i primi 55 milioni di euro di costi ammissibili, B è la parte di costi ammissibili compresa tra 55 milioni di euro e 110 milioni di euro e C è la parte di costi ammissibili superiore a 110 milioni di euro”;
3) la lettera o) è sostituita dalla seguente:
“o) “ricerca industriale”: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l’intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche”;
4) alla lettera p), dopo le parole “sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati” sono aggiunte le seguenti: “applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l’intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o hedge)”;
5) la lettera r) è sostituita dalla seguente:
“r) “innovazione dell’organizzazione”: la realizzazione di un nuovo metodo organizzativo a livello dell’impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell’impresa, ad esempio attraverso l’uso di tecnologie digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell’impresa, cambiamenti nella strategia di gestione, fusioni e acquisizioni, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;”;
6) la lettera s) è sostituita dalla seguente:
“s) “innovazione di processo”: l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), a livello di impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), ad esempio attraverso l’uso di tecnologie o soluzioni digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti o i miglioramenti minori, l’aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati”;
7) la lettera t) è sostituita dalla seguente:
“t) “tutela ambientale”: qualsiasi azione o attività volta a ridurre o a prevenire l’inquinamento, gli impatti ambientali negativi o altri danni all’ambiente fisico (inclusi aria, acqua e suolo), agli ecosistemi o alle risorse naturali causati da attività umane, comprese le azioni dirette ad attenuare i cambiamenti climatici, a ridurre il rischio di tali danni, a proteggere e ripristinare la biodiversità o a promuovere un uso più efficiente delle risorse naturali, tra cui le misure di risparmio energetico e l’impiego di fonti di energia rinnovabili e di altre tecniche di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti, nonché a effettuare una transizione verso modelli di economia circolare per ridurre l’uso di materiali primari e aumentare l’efficienza. Sono incluse anche azioni che potenziano la capacità di adattamento e riducono al minimo la vulnerabilità agli impatti climatici;”;
b) all’articolo 2, comma 1, sono eliminate le parole “, valide per il periodo 2014-2023,”;
c) all’articolo 4:
1) al comma 1, dopo le parole “I contratti di sviluppo hanno ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese” sono aggiunte le seguenti: “, il cui numero massimo complessivo non potrà essere superiore a cinque,”;
2) al comma 5, dopo le parole “in forma congiunta” sono aggiunte le seguenti: “, fermo restando un numero complessivo di imprese partecipanti non superiore a cinque,”;
3) al comma 7, dopo le parole “regolate dal presente decreto” sono aggiunte le seguenti: “, nel numero massimo indicato al comma 1 del presente articolo,”;
d) all’articolo 7:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
“1-bis. I programmi di sviluppo di attività turistiche, qualora realizzati da più imprese, devono essere realizzati in comuni tra loro limitrofi ovvero appartenenti a un unico distretto turistico”;
2) al comma 2, le parole “a parte eventuali progetti di innovazione” sono eliminate e le parole “5 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “7,5 milioni”;
3) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate nel Titolo II del presente decreto”;
e) all’articolo 8-bis, comma 2, lettera b), le parole da “A tal fine” e fino a “indipendenti dalla medesima società” sono sostituite dalle seguenti: “Per investitori privati si intendono gli investitori che indipendentemente dal loro assetto proprietario, perseguono un interesse puramente commerciale, utilizzano risorse proprie e sostengono interamente il rischio relativo al proprio investimento, così come definiti dall’articolo 2, punto 72, del Regolamento GBER. Per investitore indipendente si intende un investitore privato che non partecipa al capitale dell’impresa ammissibile in cui investe. Nel contesto di investimenti ulteriori, un investitore rimane “indipendente” se è stato considerato un investitore indipendente in un investimento precedente. Al momento della costituzione di una nuova società, gli investitori privati, compresi i fondatori, di tale nuova società sono considerati indipendenti dalla stessa”;
f) all’articolo 9:
1) al comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) la solidità economica e finanziaria delle imprese proponenti e la fattibilità tecnica dei progetti di investimento proposti, anche mediante analisi di tipo parametrico”;
2) al comma 4, dopo la lettera f), è inserita la seguente:
“f-bis) gli aspetti occupazionali connessi alla realizzazione del programma di sviluppo, con particolare riferimento a quelli che prevedono unicamente la salvaguardia, totale o parziale, dell’occupazione esistente. In tali casi, l’esame è finalizzato ad accertare, partendo dalle informazioni rese dall’impresa interessata nell’ambito della documentazione progettuale, le motivazioni sottese alle previsioni effettuate, e, in caso di salvaguardia parziale con significativi effetti negativi in valore assoluto o in rapporto alla base organica esistente, la sussistenza di una stretta correlazione con piani industriali o di ristrutturazione aziendale improrogabili e non connessi a logiche delocalizzative, prevedendo in ogni caso una concertazione tra le parti interessate relativamente alla gestione degli esuberi”;
3) al comma 6, lettera a), punto 1.c, le parole “Ministero dello sviluppo economico” sono sostituite dalle seguenti “Ministero delle imprese e del made in Italy”;
4) al comma 6, lettera b), punto 1.c, le parole “Ministero dello sviluppo economico” sono sostituite dalle seguenti “Ministero delle imprese e del made in Italy”;
5) al comma 6, lettera b), il punto 5 è soppresso;
g) all’articolo 9-bis, comma 2-ter e comma 7 le parole “Ministero dello sviluppo economico” sono sostituite dalle seguenti “Ministero delle imprese e del made in Italy”;
h) all’articolo 12, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
“1-bis. Le variazioni che riguardano l’ammontare complessivo delle spese sostenute, nonché l’importo rendicontato per specifiche categorie di spesa, non devono essere preventivamente comunicate all’Agenzia e sono valutate in fase di erogazione del contributo”;
i) all’articolo 14:
1) al comma 1, lettera b), le parole da “. Le imprese di grandi dimensioni” a “approvazione da parte della Commissione europea” sono eliminate;
2) al comma 4, le parole “, o, nel caso di cui al comma 8 del presente articolo, successivamente alla decisione della Commissione europea sull’aiuto ad hoc” sono eliminate;
3) al comma 7, le parole “ai settori della siderurgia e delle fibre sintetiche” sono sostituite dalle seguenti: “ai settori di attività esclusi dal campo di applicazione degli aiuti di Stato a finalità regionale, come individuati nell’allegato n. 1 al presente decreto”;
4) il comma 8 è soppresso;
j) all’articolo 15:
1) al comma 3, lettera a), all’inizio del periodo sono aggiunte le seguenti parole: “per le imprese di grandi dimensioni e per le PMI,”;
2) al comma 3, lettera b), all’inizio del periodo sono aggiunte le seguenti parole: “per le imprese di grandi dimensioni,”;
k) all’articolo 16:
1) al comma 1, lettera a), le parole “commi 7 e 8” sono sostituite dalle seguenti: “comma 7”;
2) al comma 3, le parole “100 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “110 milioni di euro”;
l) all’articolo 18:
1) al comma 1, lettera a), le parole “100 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “110 milioni di euro”;
2) al comma 1, lettera b), le parole “7,5 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “8,5 milioni di euro”;
3) al comma 2, le parole “2 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “2,2 milioni di euro”;
m) all’articolo 20, comma 1, le parole “, nonché nell’ambito di un programma di sviluppo turistico, così come definito all’art. 7, i progetti di innovazione dell’organizzazione e di innovazione di processo, di cui al medesimo art. 21” sono eliminate;
n) all’articolo 23, comma 1, lettera a), sono aggiunte, infine, le seguenti parole “ovvero se il progetto è realizzato in una regione assistita che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 107, comma 3, lettera a), del TFUE”;
o) all’articolo 25:
1) al comma 1, lettera a), le parole “20 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “35 milioni di euro”;
2) al comma 1, lettera b), le parole “15 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “25 milioni di euro”;
3) al comma 1, lettera c), le parole “7,5 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “12,5 milioni di euro”;
p) l’articolo 28 è sostituito dal seguente:
“Art. 28
Progetti ammissibili
1. Le agevolazioni di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte di progetti d’investimento volti:
a) alla tutela dell’ambiente, compresi gli aiuti per la riduzione e l’eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 36 del Regolamento GBER;
b) all’introduzione di misure di efficienza energetica, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 38 e 38-bis del Regolamento GBER;
c) alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, dell’idrogeno rinnovabile e della cogenerazione ad alto rendimento, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 41 del Regolamento GBER, qualora gli investimenti riguardino interventi destinati all’autoconsumo dell’impresa beneficiaria;
d) all’efficienza nell’utilizzo delle risorse e al sostegno alla transizione verso un’economia circolare, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 47 del Regolamento GBER.
2. I progetti di investimento di cui al comma 1, lettera a), devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:
a) il progetto comporta un aumento della protezione ambientale delle attività del beneficiario al di là delle norme dell’Unione in vigore, indipendentemente dalla presenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose delle norme dell’Unione;
b) il progetto comporta un aumento della protezione ambientale delle attività del beneficiario in assenza di norme dell’Unione;
c) il progetto comporta un aumento della protezione ambientale delle attività del beneficiario e consente di conformarsi a norme dell’Unione adottate ma non ancora in vigore, a condizione che l’investimento per il quale è concesso l’aiuto sia realizzato e completato almeno 18 mesi prima della data di entrata in vigore delle norme in questione.
3. I progetti di investimento di cui al comma 1, lettera b), non devono essere volti a conformarsi a norme dell’Unione adottate e in vigore; possono tuttavia essere volti a conformarsi a norme dell’Unione adottate ma non ancora in vigore, a condizione che l’investimento sia realizzato e completato almeno 18 mesi prima dell’entrata in vigore delle norme in questione.
4. I progetti di investimento di cui al comma 1, lettera c):
a) possono prevedere investimenti destinati allo stoccaggio dell’elettricità solo nella misura in cui relativi a progetti combinati di fonti rinnovabili e di stoccaggio in cui entrambi gli elementi sono componenti di un unico investimento o in cui lo stoccaggio è collegato a un impianto di produzione di energia rinnovabile già esistente. La componente di stoccaggio deve assorbire almeno il 75% dell’energia da un impianto di generazione di energia rinnovabile direttamente collegato, su base annua;
b) devono essere relativi a capacità installate o ammodernate di recente.
5. I progetti di investimento di cui al comma 1, lettera d), non devono riguardare lo smaltimento dei rifiuti e le operazioni di recupero dei rifiuti per la produzione di energia, non devono incentivare la produzione di rifiuti o l’aumento dell’uso di risorse, devono riguardare implementazioni di tecnologie che non costituiscono una pratica commerciale consolidata già redditizia e devono essere volti a soddisfare almeno uno dei seguenti obiettivi:
a) migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse attraverso uno o entrambi dei seguenti obiettivi:
i. riduzione netta delle risorse consumate per la produzione di una determinata quantità di prodotto rispetto a un processo di produzione preesistente utilizzato dal beneficiario o a progetti o attività alternative. Le risorse consumate comprendono tutte le risorse materiali consumate, ad eccezione dell’energia, e la riduzione è determinata misurando o stimando il consumo prima e dopo l’attuazione dell’intervento, tenendo conto di eventuali aggiustamenti per le condizioni esterne che possono incidere sul consumo di risorse;
ii. sostituzione di materie prime o feedstock primari con materie prime o feedstock secondari (riutilizzati o recuperati, compresi quelli riciclati);
b) migliorare la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti, la preparazione per il riutilizzo, la decontaminazione e il riciclaggio dei rifiuti generati dal beneficiario o investimenti per la preparazione per il riutilizzo, la decontaminazione e il riciclaggio dei rifiuti generati da terzi e che altrimenti sarebbero inutilizzati, smaltiti o trattati in base a un’operazione di trattamento che si colloca più in basso nell’ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4, punto 1, della direttiva 2008/98/CE o in modo meno efficiente sotto il profilo delle risorse, o che porterebbe a una qualità inferiore dei risultati del riciclaggio;
c) migliorare la raccolta, la selezione, la decontaminazione, il pretrattamento e il trattamento di altri prodotti, materiali o sostanze generati dal beneficiario o da terzi e che altrimenti resterebbero inutilizzati o utilizzati in modo meno efficiente dal punto di vista delle risorse.
6. Ai fini di cui al presente articolo per norma dell’Unione si intende:
i. una norma obbligatoria dell’Unione che stabilisca i livelli che devono essere raggiunti in termini ambientali dalle singole imprese, escluse le norme o gli obiettivi fissati a livello dell’Unione che sono vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese; o
ii. l’obbligo di utilizzare le migliori tecniche disponibili (BAT), come definito nella direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e garantire che i livelli di emissione non superino quelli che sarebbero raggiunti applicando le BAT; qualora i livelli di emissione associati alle BAT siano stati definiti in atti di esecuzione adottati ai sensi della direttiva 2010/75/UE o di altre direttive applicabili, tali livelli sono applicabili ai fini del presente decreto; se tali livelli sono espressi come un intervallo, si applica il limite per il quale la BAT è raggiunta per la prima volta.
7. Ciascun progetto di investimento deve essere organico e funzionale al conseguimento degli obiettivi del programma di sviluppo e deve essere realizzato nell’ambito di unità produttive ubicate nel territorio nazionale. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Titolo i progetti costituiti da investimenti di mera sostituzione.
8. I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all’art. 9, comma 1. A tal fine per avvio del progetto si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.
9. Non sono ammessi i progetti riguardanti le attività economiche indicate all’art. 14, comma 6.”;
q) all’articolo 29:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Per i progetti di investimento di cui all’art. 28, comma 1, lettere a) e b), ai fini dell’agevolabilità delle spese di cui al comma 1 devono essere considerati costi agevolabili i sovraccosti di investimento determinati confrontando i costi dell’investimento con quelli di uno scenario controfattuale che si verificherebbe in assenza dell’aiuto, corrispondente a un investimento con capacità di produzione e durata di vita comparabili, conforme alle norme dell’Unione già in vigore, determinato sulla base di quanto previsto rispettivamente dagli articoli 36 e 38 del Regolamento GBER. Il predetto scenario controfattuale deve essere credibile alla luce dei requisiti giuridici, delle condizioni di mercato e degli incentivi generati dal sistema ETS. In alternativa alla predetta metodologia, i costi agevolabili possono coincidere con i costi d’investimento direttamente collegati al conseguimento di un livello più elevato di protezione ambientale a fronte di una riduzione delle intensità di aiuto e delle maggiorazioni applicabili, come indicate all’articolo 30, del 50%. Per i soli interventi di cui all’articolo 28, lettera b), rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 38-bis, i costi agevolabili coincidono con i costi d’investimento. Non sono in ogni caso ammissibili i costi non direttamente collegati al raggiungimento di un livello più elevato di protezione ambientale o di efficientamento energetico.”;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Per i progetti di investimento di cui all’art. 28, comma 1, lettera c), ai fini dell’agevolabilità delle spese di cui al comma 1 devono essere considerati costi agevolabili i costi totali dell’investimento”;
3) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. Per i progetti di investimento di cui all’art. 28, comma 1, lettera d), ai fini dell’agevolabilità delle spese di cui al comma 1 devono essere considerati costi agevolabili i sovraccosti di investimento determinati confrontando i costi dell’investimento con quelli di uno scenario controfattuale che si verificherebbe in assenza dell’aiuto, corrispondente a un investimento con capacità di produzione e durata di vita comparabili, conforme alle norme dell’Unione già in vigore, determinato sulla base di quanto previsto dall’articolo 47 del Regolamento GBER. Il predetto scenario controfattuale deve essere credibile alla luce dei requisiti giuridici, delle condizioni di mercato e degli incentivi.”;
r) all’articolo 30, comma 1:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) dall’art. 36 del Regolamento GBER, per i progetti di investimento per la tutela ambientale di cui all’art. 28, comma 1, lettera a);”;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) dall’art. 38 e dall’art. 38-bis del Regolamento GBER, per i progetti di investimento per la tutela ambientale di cui all’art. 28, comma 1, lettera b);”;
3) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) dall’art. 41 del Regolamento GBER, per i progetti di investimento per la tutela ambientale di cui all’art. 28, comma 1, lettera c);”;
4) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
“d) dall’art. 47 del Regolamento GBER, per i progetti di investimento per la tutela ambientale di cui all’art. 28, comma 1, lettera d).”;
5) la lettera e) è soppressa;
s) all’articolo 32:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Per i progetti di investimento per la tutela ambientale di cui all’art. 28, per i quali l’importo dell’aiuto supera 30 milioni di euro per impresa e per progetto, ovvero 25 milioni di euro per i progetti rientranti nella fattispecie prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera s-bis) del Regolamento GBER, l’efficacia dell’approvazione del programma di sviluppo è subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea, secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per la tutela ambientale”;
2) il comma 2 è soppresso;
3) al comma 3 le parole “2 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “2,2 milioni di euro”;
t) nell’allegato n. 1:
1) le parole da “Settore delle fibre sintetiche” a “macchinari utilizzati” sono sostituite dalle seguenti: “Settore della lignite: tutte le attività connesse alla lignite di basso rango C o orto-lignite e la lignite di basso rango B o meta-lignite, come definite dal sistema di codificazione internazionale del carbone istituito dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite.”;
2) dopo le parole “Trasporto con taxi,” sono inserite le seguenti: “49.39 Esercizio di teleferiche, funicolari, sciovie e funivie se non fanno parte di sistemi di transito urbano o extraurbano,”;
3) le parole da “Settore della costruzione navale” a “C 364/9” sono sostituite dalle seguenti: “Settore della banda larga”;
u) nell’allegato n. 2, punto 2:
1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
“d) Spese generali: In tale categoria sono ammissibili le spese generali derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo. Le predette spese devono essere calcolate con riferimento ai bilanci di esercizio del periodo di svolgimento del progetto e, comunque, non possono essere imputate in misura superiore al 25 per cento delle spese di cui alle lettere a), b) e c).”;
2) dopo la lettera e) è aggiunto il seguente periodo: “I costi di cui alle lettere d) ed e) possono essere calcolati sulla base di un approccio semplificato basato sui costi sotto forma di un tasso forfettario pari al 20% applicato ai costi totali ammissibili del progetto di cui alle lettere da a) a c). In tal caso, i costi dei progetti di R&S utilizzati per il calcolo dei costi indiretti sono stabiliti sulla base delle normali prassi contabili e comprendono solo i costi ammissibili dei progetti di R&S di cui alle lettere da a) a c)”.
2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto di cui al comma 1 non espressamente modificato.
Articolo 2
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dalla data di entrata in vigore dello stesso, compatibilmente con lo stato dei procedimenti già avviati e, per le modifiche connesse all’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023, con quanto previsto dall’articolo 58, punto 5, del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni.
TITOLO II
APPLICAZIONE AI CONTRATTI DI SVILUPPO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA SEZIONE 2.6 DEL QUADRO TEMPORANEO
Articolo 3
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le disposizioni di cui al Titolo II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 ottobre 2022, n. 237.
Articolo 4
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Al fine di rafforzare il sostegno ed accelerare ulteriormente il percorso di decarbonizzazione e di efficientamento energetico delle attività industriali, in particolare attraverso l’elettrificazione e le tecnologie che utilizzano idrogeno rinnovabile e idrogeno elettrolitico, nonché i combustibili derivanti dall’idrogeno rinnovabile, i programmi di sviluppo per la tutela ambientale di cui all’articolo 6 del decreto 9 dicembre 2014 possono avere ad oggetto la realizzazione di interventi coerenti con le disposizioni previste dalla sezione 2.6 del Quadro temporaneo.
2. Conformemente al punto 52 del Quadro temporaneo, gli aiuti di cui al presente Titolo non possono essere concessi a imprese soggette a sanzioni adottate dall’Unione europea, tra cui, ma non solo:
a) persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;
b) imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea;
c) imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea in quanto l’aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.
Articolo 5
(Programmi di sviluppo ammissibili)
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente Titolo II, i programmi di sviluppo devono essere finalizzati a:
a) una riduzione sostanziale delle emissioni di gas serra delle attività industriali che attualmente fanno affidamento sui combustibili fossili come fonte di energia o materia prima, o
b) una riduzione sostanziale del consumo di energia nelle attività e nei processi industriali.
2. I programmi di sviluppo di cui al comma 1 devono garantire il perseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:
a) riduzione di almeno il 40% delle emissioni dirette di gas a effetto serra mediante l’elettrificazione dei processi produttivi o l’utilizzo di idrogeno rinnovabile e di idrogeno elettrolitico o di combustibili derivati dall’idrogeno rinnovabile, in sostituzione dei combustibili fossili. La riduzione delle emissioni deve essere misurata con riferimento alle emissioni dirette medie di gas serra o al consumo energetico registrata nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto (emissione media su base annua) e deve tenere conto anche delle effettive emissioni derivanti dalla combustione di biomasse;
b) riduzione di almeno il 20% del consumo di energia in relazione alle attività sovvenzionate. La riduzione dei consumi deve essere misurata con riferimento ai consumi energetici verificatisi nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto (consumo medio su base annua).
3. Ai fini dell’ammissibilità, i programmi di sviluppo:
a) non devono comportare un aumento della capacità produttiva complessiva dell’impresa richiedente, fatti salvi gli aumenti non superiori al 2% della capacità produttiva complessiva derivanti da esigenze tecniche;
b) non devono avere ad oggetto interventi necessari per garantire la mera conformità con le norme dell’Unione in vigore, ma devono indurre l’impresa a intraprendere un investimento che non sarebbe realizzato, o sarebbe realizzato in modo limitato o diverso, senza l’aiuto. Ai predetti fini, le imprese devono dimostrare che avrebbero continuato la loro attività senza modifiche, a condizione che continuare le loro attività senza modifiche non avrebbe comportato una violazione del diritto dell’Unione;
c) qualora finalizzati alla decarbonizzazione attraverso l’uso dell’idrogeno rinnovabile, devono prevedere l’utilizzo di idrogeno prodotto da fonti energetiche rinnovabili secondo le metodologie stabilite per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto nella direttiva (UE) 2018/2001;
d) qualora finalizzati alla decarbonizzazione attraverso l’uso di combustibili derivati dall’idrogeno rinnovabile, devono prevedere l’uso di combustibili che soddisfino i requisiti cumulativi di cui al punto 81, lettera h), del Quadro temporaneo;
e) qualora sia previsto l’utilizzo di idrogeno elettrolitico, devono prevedere l’utilizzo di idrogeno conformemente al punto 81, lettera i), del Quadro temporaneo;
f) qualora realizzati da imprese esercenti attività rientranti nel sistema di scambio di quote di emissioni (ETS), devono comportare una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell’impianto che permetta di scendere al di sotto dei pertinenti parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.
4. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Titolo i programmi di sviluppo avviati a partire dal 9 marzo 2023, ad eccezione di quelli che risultano ammissibili anche ai sensi del precedente Quadro temporaneo di cui alla Comunicazione della Commissione europea C (2022) 5342 final del 20 luglio 2022, per i quali i lavori possono essere iniziati a partire dal 20 luglio 2022. I programmi devono essere ultimati entro 36 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni. L’entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto dei programmi di sviluppo agevolati deve intervenire entro i predetti termini. Ai fini di cui sopra l’impresa beneficiaria è tenuta:
a) ad inviare tempestivamente all’Agenzia, e comunque entro i quindici giorni successivi alla scadenza dei predetti termini, una dichiarazione attestante la data di ultimazione del programma di investimenti nonché la data di entrata in funzione degli stessi, ovvero due distinte dichiarazioni qualora l’entrata in funzione risultasse successiva all’ultimazione degli investimenti;
b) a comunicare all’Agenzia, prima dello scadere dei predetti termini, le motivazioni sottese all’eventuale mancato rispetto dei termini in questione;
c) a trasmettere all’Agenzia l’ultimo stato avanzamento lavori di cui all’articolo 11, comma 7, del decreto 9 dicembre 2014 entro 60 giorni dall’ultimazione del programma o dell’entrata in funzione, se successiva.
5. In caso di mancato rispetto del termine di ultimazione ed entrata in funzione di cui al comma 4, si applica quanto previsto dall’articolo 33 del decreto 9 dicembre 2014.
Articolo 6
(Spese ammissibili)
1. Le spese ammissibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente Titolo II sono quelle definite dall’articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto 9 dicembre 2014, relative alle attrezzature, ai macchinari o agli impianti necessari per conseguire l’elettrificazione, per passare all’idrogeno o ai combustibili derivati dall’idrogeno o per migliorare l’efficienza energetica.
2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, e su richiesta dell’impresa, i costi agevolabili possono essere determinati come differenza tra i costi del programma e i risparmi sui costi o le entrate aggiuntive, rispetto alla situazione in assenza dell’aiuto, per tutta la durata dell’investimento. L’applicazione di detta metodologia di determinazione dei costi agevolabili comporta l’obbligo per l’impresa richiedente di trasmettere, con cadenza annuale e per tutta la vita utile dell’investimento – come definita in sede istruttoria dall’Agenzia – un aggiornamento dei dati sui risparmi di costi e le entrate aggiuntive al fine di valutare l’eventuale conseguimento di utili inaspettati, anche in relazione a periodi di prezzi estremamente elevati dell’elettricità o del gas, e rideterminare conseguentemente le agevolazioni spettanti.
Articolo 7
(Agevolazioni concedibili)
1. Nel rispetto di quanto previsto dalla sezione 2.6 del Quadro temporaneo, le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensità previste dal punto 81, lettera n), del Quadro temporaneo, pari al:
a) 60% delle spese ammissibili, come individuate all’articolo 6, comma 1, per i programmi di sviluppo aventi ad oggetto gli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a), che siano diversi dai progetti di elettrificazione;
b) 30% delle spese ammissibili, come individuate all’articolo 6, comma 1, per i programmi di sviluppo aventi ad oggetto gli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a), concernenti l’elettrificazione e per quelli di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b).
2. Qualora l’impresa abbia richiesto l’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 6, comma 2, le agevolazioni sono concesse nei limiti del 40% dei costi agevolabili. Detta intensità può essere aumentata:
a) del 10% per gli aiuti concessi alle medie imprese e del 20% per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
b) del 15% per gli investimenti in grado di ridurre le emissioni dirette di gas a effetto serra di almeno il 55% o il consumo energetico di almeno il 25%.
3. Le agevolazioni concesse a sensi del presente Titolo non possono essere cumulate con altri aiuti di Stato per gli stessi costi ammissibili.
4. La concessione delle agevolazioni di cui al presente Titolo deve intervenire entro i termini previsti dal punto 81, lettera j), del Quadro temporaneo.
Articolo 8
(Disposizioni finali)
1. L’applicabilità delle disposizioni di cui al presente Titolo II è subordinata alla notifica di un regime di aiuti alla Commissione europea e alla sua approvazione da parte della Commissione medesima.
2. Qualora il programma di sviluppo non risulti conforme con quanto previsto dal presente Titolo II, ovvero la concessione delle agevolazioni non intervenga entro i termini di cui all’articolo 7, comma 4, le agevolazioni potranno essere concesse, qualora ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Titolo IV del decreto 9 dicembre 2014.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente Titolo, resta confermato quanto previsto dal decreto 9 dicembre 2014.
4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con proprio provvedimento, può fornire le eventuali ulteriori indicazioni necessarie per la corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente Titolo II. L’Agenzia provvede a rendere tempestivamente disponibile nella competente sezione del proprio sito web www.invitalia.it lo schema di domanda di accesso alle agevolazioni di cui al presente Titolo II.
TITOLO III
APPLICAZIONE AI CONTRATTI DI SVILUPPO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA SEZIONE 2.8 DEL QUADRO TEMPORANEO
Articolo 9
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Al fine di accelerare la transizione economica verso un’economia a zero emissioni mediante il sostegno agli investimenti produttivi nei relativi settori strategici e incentivare una loro rapida realizzazione, i programmi di sviluppo industriali di cui all’articolo 5 del decreto 9 dicembre 2014 possono avere ad oggetto la realizzazione di interventi coerenti con le disposizioni previste dalla sezione 2.8 del Quadro temporaneo.
2. Conformemente al punto 52 del Quadro temporaneo, gli aiuti di cui al presente Titolo non possono essere concessi a imprese soggette a sanzioni adottate dall’Unione europea, tra cui, ma non solo:
a) persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;
b) imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea;
c) imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea in quanto l’aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.
Articolo 10
(Programmi di sviluppo ammissibili)
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, i programmi di sviluppo devono essere finalizzati:
a) alla produzione di dispositivi utili ai fini della transizione verso un’economia a zero emissioni, ovvero batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori e dispositivi per la cattura e lo stoccaggio di carbonio;
b) la produzione di componenti chiave progettati e utilizzati principalmente come input diretto per la produzione dei dispositivi di cui al precedente punto a);
c) l’estrazione o il recupero di materie prime strategiche necessarie per la produzione dei dispositivi e dei componenti chiave di cui ai precedenti punti a) e b).
2. Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 9, comma 1 del decreto 9 dicembre 2014. L’Agenzia provvede a rendere tempestivamente disponibile nella competente sezione del proprio sito web www.invitalia.it lo schema di domanda di agevolazione nell’ambito del quale dovranno essere fornire le informazioni richieste nell’allegato II del Quadro temporaneo.
3. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al presente Titolo:
a) l’impresa proponente non deve trovarsi in condizioni tali da essere considerata impresa in difficoltà, come stabilito dalla comunicazione della Commissione – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014);
b) l’impresa proponente non deve aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione, come definita all’articolo 1, comma 1, lettera t-bis), del decreto 9 dicembre 2014, verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento e si deve impegnare a non procedere a una delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell’investimento stesso;
c) l’Agenzia verifica, sulla base delle informazioni fornite dall’impresa in sede di domanda e degli impegni di cui alla lettera b), che non vi sia alcun rischio concreto che l’investimento produttivo abbia luogo al di fuori del SEE né che sia delocalizzato all’interno del SEE.
Articolo 11
(Spese ammissibili)
1. Le spese ammissibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente Titolo, si riferiscono ai costi totali di investimento per gli attivi materiali e immateriali, come individuati all’articolo 15, comma 1, del decreto 9 dicembre 2014, necessari per la produzione o il recupero dei beni di cui all’articolo 10, comma 1, del presente decreto.
2. Le spese per immobilizzazioni immateriali sono ammissibili a condizione che:
a) siano associate alla zona interessata dal progetto agevolato e non siano trasferiti in altre zone;
b) siano utilizzati principalmente nell’unità produttiva oggetto del progetto di investimento agevolato;
c) siano ammortizzabili;
d) essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
e) figurino nell’attivo dell’impresa beneficiaria e restino associate al progetto agevolato per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI.
Articolo 12
(Agevolazioni concedibili)
1. Le agevolazioni di cui al presente titolo sono concesse nella sola forma del contributo in conto impianti. Nel rispetto di quanto previsto dalla sezione 2.8 del Quadro temporaneo, le agevolazioni sono concesse entro i limiti delle intensità previste dal punto 86, lettera g), del Quadro temporaneo, pari a
a) il 15% delle spese ammissibili per gli investimenti realizzati nelle aree non comprese nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale applicabile per il periodo 2022-2027. L’importo complessivo delle agevolazioni concedibili non può superare 150 milioni di euro per impresa e per Stato membro;
b) il 20% delle spese ammissibili per gli investimenti realizzati nelle aree designate quali “zone c” dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale applicabile per il periodo 2022-2027. L’importo complessivo delle agevolazioni concedibili non può superare 200 milioni di euro per impresa e per Stato membro;
c) il 35% delle spese ammissibili per gli investimenti realizzati nelle aree designate quali “zone a” dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale applicabile per il periodo 2022-2027. L’importo complessivo delle agevolazioni concedibili non può superare 350 milioni di euro per impresa e per Stato membro.
2. Le intensità di cui al comma 1 sono maggiorate di 20 punti percentuali per gli investimenti effettuati da piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli investimenti realizzati da medie imprese.
3. La concessione delle agevolazioni di cui al presente Titolo deve intervenire entro i termini previsti dal punto 86, lettera b), del Quadro temporaneo.
4. L’Agenzia comunica tempestivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy l’avvenuta concessione delle agevolazioni affinché il Ministero stesso possa adempiere agli obblighi di comunicazione previsti al punto 85, lettera o), del Quadro temporaneo.
5. Le agevolazioni concesse a sensi del presente Titolo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato per gli stessi costi ammissibili solo se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevato applicabile. In nessun caso l’importo totale dell’aiuto può superare il 100% dei costi ammissibili.
Articolo 13
(Disposizioni finali)
1. L’applicabilità delle disposizioni di cui al presente Titolo III è subordinata alla notifica di un regime di aiuti alla Commissione europea e alla sua approvazione da parte della Commissione medesima.
2. Su richiesta dell’impresa, le disposizioni di cui al presente Titolo III possono essere applicate anche a domande di agevolazione già presentate all’Agenzia, fermo restando che l’importo dell’aiuto concedibile ai sensi del presente Titolo non potrà superare l’importo inizialmente richiesto dall’impresa.
3. Qualora il programma di sviluppo non risulti conforme con quanto previsto dal presente Titolo III, ovvero la concessione delle agevolazioni non intervenga entro i termini di cui all’articolo 12, comma 3, le agevolazioni potranno essere concesse, qualora ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Titolo II del decreto 9 dicembre 2014.
4. Per quanto non diversamente disposto dal presente Titolo, resta confermato quanto previsto dal decreto 9 dicembre 2014.
5. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con proprio provvedimento, può fornire le eventuali ulteriori indicazioni necessarie per la corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III.
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