RAMSES GROUP NEWS n. 245 – 26 novembre 2021
Il quadro temporaneo per gli aiuti Covid viene prorogato fino al 30 giugno 2022. Introdotte, inoltre, due nuove misure: incentivi per investimenti e sostegno alla solvibilità orientati al futuro. In arrivo dall’Agenzia delle Entrate il modello per autocertificare aiuti ricevuti e calo di fatturato.
La Commissione europea ha deciso di prorogare fino al 30 giugno 2022 il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato (la cui scadenza era prevista per il 31 dicembre 2021), apportando le seguenti modifiche.
Di seguito le principali novità:
Adeguamento massimali di aiuto:
i massimali della Sezione 3.1 sono aumentati a 2,3 milioni di euro e quelli della Sezione 3.12 a 12 milioni di euro, sempre in riferimento al gruppo aziendale inteso come “impresa unica”;
per verificare il rispetto dei massimali stabiliti, è necessario far riferimento alla data il cui il credito d’imposta, il contributo a fondo perduto o qualsiasi altra agevolazione è stata messa a disposizione del beneficiario, ovvero:
-data di approvazione della domanda di aiuto;
-data di presentazione della dichiarazione dei redditi o la data di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d’imposta;
-data di entrata in vigore della normativa di riferimento in tutti gli altri casi.
Introdotta la nuova sezione 3.13 per il sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile:
l’aiuto può agevolare solo i costi degli investimenti in attività materiali e immateriali (i costi relativi all’acquisto di terreni possono essere inclusi solo nella misura in cui sono parte di un investimento per la produzione di beni o la prestazione di servizi) e sono esclusi investimenti finanziari. L’intensità di aiuto non può superare il 15% dei costi ammissibili per investimento. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese. L’intensità di aiuto può essere inoltre elevata per le imprese con sede nei territori compresi nella Carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell’aiuto nella zona interessata. L’importo complessivo dell’aiuto concesso non può supera € 10 milioni per impresa. Questa sezione è a disposizione degli Stati membri fino al 31 dicembre 2022;
Introdotta la nuova sezione 3.14 dedicata a misure di sostegno alla solvibilità per mobilitare fondi privati e renderli disponibili per investimenti nelle piccole e medie imprese e nelle piccole imprese a media capitalizzazione:
gli Stati membri possono concedere garanzie a intermediari finanziari privati su investimenti di portafoglio, effettuati tramite fondi di investimento, nella forma di partecipazioni, debito subordinato o altre forme di quasi-equity, comprese le partecipazioni senza diritto di voto o i prestiti partecipativi. L’aiuto può essere concesso sotto forma di garanzie di durata fino a otto anni, indipendentemente dallo strumento sottostante. In caso di garanzie sugli strumenti di debito, la durata non deve superare la scadenza dello strumento di debito sottostante. L’importo totale dei finanziamenti concessi coperti dalla garanzia non supera € 10 milioni per impresa. Questo strumento è a disposizione degli Stati membri fino al 31 dicembre 2023.
Contestualmente alla proroga il Ministero dell’Economia e delle finanze ha definito le modalità operative per la presentazione di una apposita autocertificazione al fine di verificare i limiti massimi di aiuto fruibili in base alle disposizioni UE e il calo di fatturato. Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno individuati i termini, il contenuto e la modalità dell’autodichiarazione.
I massimali relativi agli aiuti da non superare sono:
DE MINIMIS
Sezione 3.1 – Aiuti di importo limitato
ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021: non possono superare gli 800mila euro, cifra che scende a 100mila euro per il settore agricolo e a 120mila euro per pesca e acquacoltura ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021: non possono superare gli 1.8milioni euro, cifra che scende a 225mila euro per il settore agricolo e a 270mila euro per pesca e acquacoltura
Sezione 3.12 – Sostegno a costi fissi non coperti
ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021: non possono superare i 3milioni euro ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021: non possono superare i 10milioni euro
Il calo di fatturato da indicare:
periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021: l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati deve risultare inferiore di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019 e che l’importo dell’aiuto richiesto non supera il 70% (90% per le micro e piccole imprese) dei costi fissi non coperti sostenuti nel predetto periodo di riferimento.
TEMPORARY FRAMEWORK Covid 19
L’Unione Europea, a seguito dell’emergenza economica generata a seguito del Covid-19 è intervenuta prevedendo un regime di deroga all’ordinario regime di de minimis e di divieto di concessione di aiuti di stato.
Si tratta del Temporary framework che prevede che per gli aiuti di stato espressamente riferiti a questo regime il massimale di erogazione venga innalzato a 800.000 euro (modifica introdotta il 29/01/2021):
- 225 000 EUR per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli
- 270 000 EUR per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura
- 2,3 milioni di EUR (modifica approvata il 19/11/2021) per le imprese in tutti gli altri settori
- Per le imprese particolarmente colpite dalla crisi della COVID-19, con perdite di fatturato pari ad almeno il 30 % nel periodo ammissibile rispetto allo stesso periodo del 2019, lo Stato può contribuire alla parte dei costi fissi sostenuti che non sono coperti dalle entrate, per un importo fino a 12 milioni di EUR (modifica approvata il 19/11/2021) per impresa.
COS’E’ IL TEMPORARY FRAMEWORK
Si tratta di una norma a validità temporanea, con scadenza 30/06/2022 (modifica approvata il 19/11/2021) che prevede la possibilità per gli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato.
La norma di riferimento è la comunicazione del 19/3/2020 “Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak” (2020/C 91 I/01) successivamente integrata ed ampliata.
Nell’ambito di questo “quadro temporaneo” è quindi data la possibilità agli stati membri di concedere degli aiuti in deroga all’articolo 107, paragrafo 3, lettera B) del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) purché siano soddisfatte alcune determinate condizioni tra le quali:
a) l’aiuto non superi € 1.800.000 2.300.000 per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti (tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta);
b) l’aiuto sia concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020 30 giugno 2021 31 dicembre 2021 30/06/2021.
Nel caso quindi lo Stato membro adotti per gli aiuti concessi il Temporary Framework (lo deve fare esplicitamente per ogni singola norma) le somme erogate non andranno a cumularsi con il de minimis ne dovranno rispettare i limiti imposti dal de minimis.
Viceversa, le spese già riconosciute in de minimis vanno considerate ai fini del raggiungimento dell’importo massimo del Temporary Framework.
Fonte Rete agevolazioni
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