Credito di imposta 50% per digitalizzazione AGENZIE DI VIAGGIO e TOUR OPERATOR

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RAMSES GROUP n. 243 – 23 novembre 2021 

DESCRIZIONE COMPLETA DEL BANDO

Il credito di imposta è rivolto alle agenzie di viaggio e ai tour operator che investono nella digitalizzazione. Nello specifico sono previsti investimenti volti al miglioramento delle strutture turistico-ricettive e dei servizi turistici, affinché vengano riqualificati e migliorati gli standard dell’offerta.

Gli obiettivi del credito sono volti a:

  • innalzare la capacità competitiva delle imprese
  • promuovere un’offerta turistica basata su sostenibilità ambientale, innovazione e digitalizzazione dei servizi

Soggetti beneficiari

Agenzie di viaggi e tour operator che investono nello sviluppo digitale con codice Ateco:

  • 79.1
  • 79.11
  • 79.12

Entità e forma dell’agevolazione

E’ riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024 per investimenti e attivita’ di sviluppo digitale fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 18 milioni di euro per l’anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni di euro per l’anno 2025.

Scadenza

31 dicembre 2024

Fonte Rete agevolazioni


APPROFONDIMENTI

Si può arrivare a un importo massimo di 25.000 euro.

Per il 2022 sono stati stanziati 18 milioni di euro.

La novità si affianca alle garanzie per i finanziamenti, al Superbonus e ai contributi a fondo perduto per le imprese del settore.

Con il Decreto numero 152 del 6 novembre 2021, l’attuazione del PNRR ha fatto un ulteriore passo avanti e sono stati raggiunti nuovi obiettivi con scadenza 31 dicembre 2021.

Nel pacchetto di novità per il turismo c’è anche un bonus per il digitale destinato a due specifiche categorie di soggetti:

  • agenzie di viaggi;
  • tour operator.

A definire nel dettaglio la platea di potenziali beneficiari il codice ATECO delle attività svolte: 79.1, 79.11, 79.12.

Dagli impianti wi-fi alla formazione sono diversi i costi che danno diritto a un credito di imposta del 50 per cento delle spese sostenute dal 7 novembre 2021, data di entrata in vigore dell’ultimo decreto PNRR, al 31 dicembre 2024 fino all’importo massimo cumulato di 25.000 euro.

Come si legge nell’articolo 4 del testo normativo, le risorse complessivamente stanziate sono state suddivise come segue per garantire il bonus per il digitale nel periodo coperto dall’agevolazione.

Risorse bonus per il digitale nel turismoAnno
18 milioni di euro2022
10 milioni di euro2023
10 milioni di euro2024
60 milioni di euro2025

Bonus per il digitale nel turismo ad agenzie di viaggi e tour operator: 

le spese ammissibili

Il perimetro delle spese che danno diritto dal bonus per il digitale destinato ad agenzie di viaggi e tour operator è stato delineato sulla base di quello previsto per il credito d’imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi.

Il Decreto PNRR n. 152/2021, infatti, fa riferimento all’articolo 9 del DL n. 83/2014 per stabilire quali sono gli investimenti e le attività che permettono di accedere all’agevolazione:

  • impianti wi-fi, solo a condizione che l’esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;
  • siti web ottimizzati per il sistema mobile;
  • programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti;
  • spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate;
  • servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
  • strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
  • servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente in relazione ai punti evidenziati.

Non possono essere inclusi, invece, i costi relativi alla intermediazione commerciale.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale dovrà essere pubblicato un decreto del Ministero del Turismo, da adottare di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, per stabilire ulteriori dettagli utili per beneficiare dell’agevolazione.

Il bonus per il digitale nel turismo rientra tra gli Aiuti di Stato e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione netta ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi.

Una volta ottenuto, può essere utilizzato da agenzie di viaggio e tour operator esclusivamente in compensazione tramite modello F24 dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti per l’utilizzo dei crediti di imposta.

L’agevolazione, inoltre, è cedibile, in tutto o in parte, con possibilità di un’ulteriore cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.

Fonte Informazione fiscale


Spese agevolabili

Le spese agevolabili devono riguardare:

– impianti wi-fi, a condizione che l’esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;

– siti web ottimizzati per il sistema mobile;

– programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, se in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;

– spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;

– servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;

– strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;

– servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente.

Sono esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale.

Modalità operative

Il decreto legge specifica che l’agevolazione è fruibile solamente in compensazione (tramite modello F24 da presentare utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate) a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti alle compensazioni di cui all’art. 34, comma 1 della l. n. 388/2000 e di cui all’art. 1, comma 53 della l. n. 244/2007.

Il beneficio non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP; altresì, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Importo del credito d’imposta

Ai soggetti beneficiari è riconosciuto un contributo da fruire come credito d’imposta nella misura del 50% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro nei seguenti limiti di spesa:
– 18 milioni di euro per l’anno 2022;
– 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;
– 60 milioni di euro per l’anno 2025.

Il credito d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

Chiarimenti in sintesi

Il credito d’imposta:
– non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP;
– non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR;
– va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è concesso;
– è utilizzabile in compensazione con modalità che saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate;
– è utilizzabile attraverso il modello F24 esclusivamente utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate;
– è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.

Fonte ipsoa 

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1 SUPERBONUS PER LE IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO

Nella Gazzetta Ufficiale del 6/11/2021, è stato pubblicato il D.L. n. 152/2021 (noto come PNRR).

L’articolo 1 di tale decreto introduce un credito d’imposta dell’80% e un contributo a fondo perduto, che può arrivare fino a un massimo di 100mila euro, per le strutture ricettive e agli altri operatori del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale che effettuano interventi, inclusi i necessari lavori edilizi, finalizzati all’efficienza energetica, alla riqualificazione antisismica, all’eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di piscine termali, alla digitalizzazione.

Destinatari sono le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica e quelle ricettive all’aria aperta (campeggi), nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, inclusi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici, che realizzano interventi ammissibili alle agevolazioni a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024.

Spese ammesse al beneficio

Le spese che danno accesso ai benefici sono quelle sostenute effettivamente (per il concetto di sostenimento si fa rinvio a quanto previsto nel Tuir, all’articolo 109) per gli interventi di:

  • incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
     
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
     
  • opere edilizie (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione) funzionali alla realizzazione degli interventi indicati nei primi due punti;
     
  • realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per le attività termali;
     
  • digitalizzazione (ad esempio, impianti wi-fi, siti web ottimizzati per il sistema mobile, programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, spazi e pubblicità per promuovere e commercializzare servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme specializzate, consulenza per la comunicazione e il marketing digitale, strumenti per la promozione di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità, come indicati dall’art. 9, comma 2, del Decreto Legge 83/2014);
     
  • le spese per la relativa progettazione.

In relazione ai suddetti interventi agevolabili, è possibile fruire sia di un credito d’imposta sia di un contributo a fondo perduto.

Si badi bene che le misure non sono alternative, ma (anche) cumulabili: ciò a condizione che, considerata anche la non concorrenza del bonus alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non venga superato l’ammontare dei costi sostenuti.

Vanno poi rispettate le condizioni e i limiti degli aiuti cc.dd. “de minimis”, tenendo conto anche delle deroghe concesse dalla comunicazione della Commissione europea in quello definito come “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.

Entrambi gli incentivi non sono invece cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi, e sono erogati fino a esaurimento delle risorse stanziate, con una priorità prevista per gli investimenti di riqualificazione energetica, secondo l’ordine cronologico delle domande (l’esaurimento dei fondi sarà comunicato sul sito del ministero del Turismo).

Modalità di presentazione della domanda di accesso al beneficio e fruizione

Gli interessati devono presentare apposita istanza telematica in cui dichiarano il possesso dei necessari requisiti, secondo le modalità che saranno pubblicate dal ministero del Turismo entro trenta giorni dal 7/11/2021.

Il credito d’imposta è dell’80% delle spese sostenute ed è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, senza applicazione dei limiti in materia di utilizzo di crediti d’imposta, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi agevolabili sono stati realizzati.

Il credito può anche essere ceduto, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione a soggetti terzi, banche e altri intermediari finanziari compresi, secondo le modalità già definite con provvedimento 8 agosto 2020.

Il bonus è fiscalmente irrilevante.

Il nuovo credito spetta anche per gli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data del 7 novembre 2021, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere da quella data.

Invece, per gli interventi già conclusi, continuano a valere le regole dettate dal “decreto Agosto” (articolo  D.L. 104 /agosto 2020 N. 79,  ).

Il contributo a fondo perduto invece non può eccedere il 50% delle spese ammissibili e, comunque, il limite di 100mila euro.

È riconosciuto per un importo massimo di 40mila euro, che può essere aumentato, anche cumulativamente:

  • fino a ulteriori 30mila euro, se l’intervento prevede spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica per almeno il 15% dell’importo totale;
     
  • fino a ulteriori 20mila euro, se il destinatario ha i requisiti per accedere ai benefici per l’imprenditoria femminile (articolo 53, D. Lgs n. 198/2006) o quella giovanile (società cooperative o di persone costituite per almeno il 60% da giovani di età tra i 18 e i 35 anni, società di capitali con almeno i due terzi delle quote possedute da giovani e con organi di amministrazione costituiti per almeno i due terzi da giovani, imprese individuali gestite da giovani);
     
  • fino a ulteriori 10mila euro, per le imprese con sede operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione alla fine dell’intervento, ma è possibile richiederne un’anticipazione fino al 30% presentando idonea garanzia fideiussoria rilasciata da una banca, da un’impresa assicurativa o da un intermediario finanziario iscritto al relativo albo oppure con una cauzione costituita, a scelta, in contanti, bonifico, assegni circolari o titoli di Stato.

Infine, per le spese ammissibili non coperte dagli incentivi (credito d’imposta e contributo a fondo perduto), si può accedere anche al finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale 22 dicembre 2017, a condizione che almeno il 50% di tali costi riguardi interventi di riqualificazione energetica.

Fonte COMMERCIALISTA TELEMATICO

2 Decreto Pnrr: bonus e contributi
per le imprese del settore turistico

Un credito d’imposta dell’80% e un contributo a fondo perduto, che può arrivare fino a un massimo di 100mila euro, alle strutture ricettive e agli altri operatori del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale che effettuano interventi, inclusi i necessari lavori edilizi, finalizzati all’efficienza energetica, alla riqualificazione antisismica, all’eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di piscine termali, alla digitalizzazione.
A prevederlo, l’articolo 1 del decreto legge 152/2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 di sabato 6 novembre), che detta disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Dl, il ministero del Turismo, pubblica un avviso contenente le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi previsti

Soggetti beneficiari
Destinatari delle misure di sostegno sono le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica e quelle ricettive all’aria aperta (campeggi), nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, inclusi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici, che realizzano interventi ammissibili alle agevolazioni a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso Dl 152, cioè dal 7 novembre 2021, e fino al 31 dicembre 2024.

Spese ammissibili
Danno accesso ai benefici le spese, comprese quelle per la relativa progettazione, sostenute effettivamente (secondo le regole dettate dall’articolo 109 del Tuir) per i seguenti interventi:

  • incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica
  • eliminazione delle barriere architettoniche
  • opere edilizie (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione) funzionali alla realizzazione degli interventi indicati nei primi due punti
  • realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per le attività termali
  • digitalizzazione (impianti wi-fi, siti web ottimizzati per il sistema mobile, programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, spazi e pubblicità per promuovere e commercializzare servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme specializzate, consulenza per la comunicazione e il marketing digitale, strumenti per la promozione di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità – articolo 9, comma 2, Dl 83/2014).

Incentivi riconosciuti
In relazione agli interventi agevolabili realizzati tra il 7 novembre 2021 e il 31 dicembre 2024, è possibile fruire sia di un credito d’imposta sia di un contributo a fondo perduto. Il cumulo delle due misure è ammesso a condizione che, considerata anche la non concorrenza del bonus alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non venga superato l’ammontare dei costi sostenuti.
Vanno poi rispettate le condizioni e i limiti unionali sugli aiuti “de minimis”, tenendo conto anche delle deroghe concesse dalla comunicazione della Commissione europea “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.
Entrambi gli incentivi, che non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi, sono erogati fino a esaurimento delle risorse stanziate (100 milioni di euro per il 2022, 180 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni per il 2025), con una riserva del 50% per gli investimenti di riqualificazione energetica, secondo l’ordine cronologico delle domande (l’esaurimento dei fondi sarà comunicato sul sito del ministero del Turismo). È, infatti, previsto che gli interessati devono presentare apposita istanza telematica in cui dichiarano il possesso dei necessari requisiti, secondo le modalità che saranno pubblicate dal ministero del Turismo entro trenta giorni dall’entrata in vigore del “decreto Pnrr”.

Credito d’imposta
È pari all’80% delle spese sostenute ed è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 (articolo 17, Dlgs 241/1997), senza applicazione dei limiti in materia di utilizzo di crediti d’imposta (articolo 34, comma 1, legge 388/2000, e articolo 1, comma 53, legge 244/2007), a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi agevolabili sono stati realizzati. L’F24 deve essere presentato solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Per evitare che il bonus utilizzato in compensazione superi l’importo concesso dal ministero del Turismo, quest’ultimo trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse all’agevolazione, con indicazione del bonus accordato, del contributo a fondo perduto, nonché delle eventuali variazioni e revoche. Il recupero dei crediti utilizzati illegittimamente è affidato al ministero del Turismo, che vi provvede in base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, Dl 40/2010.

Il credito può anche essere ceduto, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione a soggetti terzi, banche e altri intermediari finanziari compresi, secondo le modalità definite con provvedimento 8 agosto 2020.


Il bonus è fiscalmente irrilevante, cioè non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione netta ai fini dell’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito (articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir).
Il nuovo credito spetta anche per gli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del “decreto Pnrr” (7 novembre 2021), a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere da quella data. Invece, per gli interventi già conclusi, continuano a valere le regole dettate dal “decreto Agosto” (articolo 79, Dl 104/2020).

Contributo a fondo perduto
Non può eccedere il 50% delle spese ammissibili e, comunque, il limite di 100mila euro. È riconosciuto per un importo massimo di 40mila euro, che può essere aumentato, anche cumulativamente:

  • fino a ulteriori 30mila euro, se l’intervento prevede spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica per almeno il 15% dell’importo totale
  • fino a ulteriori 20mila euro, se il destinatario ha i requisiti per accedere ai benefici per l’imprenditoria femminile (articolo 53, Dlgs 198/2006) o quella giovanile (società cooperative o di persone costituite per almeno il 60% da giovani di età tra i 18 e i 35 anni, società di capitali con almeno i due terzi delle quote possedute da giovani e con organi di amministrazione costituiti per almeno i due terzi da giovani, imprese individuali gestite da giovani)
  • fino a ulteriori 10mila euro, per le imprese con sede operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione alla fine dell’intervento; tuttavia, è possibile richiederne un’anticipazione fino al 30% presentando idonea garanzia fideiussoria rilasciata da una banca, da un’impresa assicurativa o da un intermediario finanziario iscritto al relativo albo (articolo 106, Dlgs 385/1993) oppure cauzione costituita, a scelta, in contanti, bonifico, assegni circolari o titoli di Stato.

Per le spese ammissibili non coperte dagli incentivi (credito d’imposta e contributo a fondo perduto), si può accedere anche al finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale 22 dicembre 2017, a condizione che almeno il 50% di tali costi riguardi interventi di riqualificazione energetica.

Fonte FISCO  OGGI

3 Il pacchetto turismo del dl PNRR vale 1,63 miliardi e non finanzia solo il superbonus alberghi

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto-legge 152-2021, si accendono i motori anche delle misure del PNRR per il turismo. Il decreto infatti copre solo alcuni degli interventi per il settore previsti dal Piano nazionale ripresa e resilienza, per un valore complessivo di 1.636 milioni di euro.


Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Dl, il ministero del Turismo, pubblica un avviso contenente le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi previsti

Per gli altri, specifica invece il ministero in una nota, bisognerà attendere successivi atti amministrativi.

Come funziona il superbonus alberghi 

Il primo articolo del decreto Recovery stanzia 500 milioni di euro per il cosiddetto superbonus alberghi, la misura prevista dall’investimento 4.2.1 della Misura M1C3 del PNRR.

L’agevolazione, di cui si parla da mesi, consiste in un credito d’imposta dell’80% combinato con un contributo a fondo perduto, destinato a coprire le spese per diversi interventi (efficienza energetica, riqualificazione antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche, realizzazione di piscine termali e digitalizzazione) sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021 (cioè dalla data di entrata in vigore dello stesso Dl 152-2021), fino al 31 dicembre 2024.

La platea di beneficiari è in realtà molto più ampia di quello che si potrebbe pensare. Oltre alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica ed a quelle ricettive all’aria aperta (campeggi), infatti, il superbonus alberghi interessa anche le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, inclusi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici.

Come accennato, la misura prevede sia un credito d’imposta, sia un contributo a fondo perduto.

Nel primo caso, il tax credit è pari all’80% delle spese sostenute ed è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, senza applicazione dei limiti in materia di utilizzo di crediti d’imposta, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi agevolabili sono stati realizzati. Si tratta evidentemente di una misura diversa dal superbonus 110%, con il quale però condivide la possibilità di cedere il credito a banche e ad altri soggetti, inclusa la facoltà di successiva cessione a soggetti terzi. Il nuovo credito spetta anche per gli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del decreto PNRR (cioè il 7 novembre 2021), a condizione però che le relative spese siano sostenute a decorrere da quella data.

Al credito d’imposta si aggiunge poi un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili, per un importo massimo di 40mila euro. L’importo può però essere aumentato (anche cumulativamente) in tre casi:

  • Se l’intervento prevede spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica per almeno il 15% dell’importo totale, l’importo può salire fino a ulteriori 30mila euro;
  • Se il destinatario ha i requisiti per accedere ai benefici per l’imprenditoria femminile o quella giovanile (società cooperative o di persone costituite per almeno il 60% da giovani di età tra i 18 e i 35 anni, società di capitali con almeno i due terzi delle quote possedute da giovani e con organi di amministrazione costituiti per almeno i due terzi da giovani, imprese individuali gestite da giovani), l’importo può aumentare fino a ulteriori 20mila euro;
  • Infine, se l’impresa ha sede operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l’importo può innalzarsi fino a ulteriori 10mila euro.

Entrambi gli incentivi – che non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi – sono erogati fino a esaurimento delle risorse stanziate (100 milioni di euro per il 2022, 180 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni per il 2025), con una riserva del 50% per gli investimenti di riqualificazione energetica, secondo l’ordine cronologico delle domande (l’esaurimento dei fondi sarà comunicato sul sito del ministero del Turismo).

Infine il decreto prevede che, per le spese ammissibili non coperte dai due incentivi, si possa accedere anche al Fondo nazionale per l’efficienza energetica che concede un finanziamento a tasso agevolato, a condizione però che almeno il 50% di tali costi riguardi interventi di riqualificazione energetica.

L’avviso con le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi, sarà pubblicato dal Ministero del turismo entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Il PNRR e le garanzie per i finanziamenti nel settore turistico

Il secondo strumento per il settore turistico previsto dal decreto Recovery riguarda un Fondo di garanzia varato per sostenere il tessuto imprenditoriale e sviluppare nuove professionalità.

Contemplato nell’investimento 4.2.4 della M1C3 del PNRR, lo strumento prevede l’istituzione di una sezione speciale turismo nell’ambito del Fondo di garanzia per le PMI, per la concessione di garanzie ai soggetti ammessi al superbonus alberghi, nonchè ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico.

A tal fine sul tavolo sono finiti ben 358 milioni di euro, suddivisi su più annualità: 100 milioni nel 2021, 58 milioni nel 2022, 100 milioni per il 2023 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Di questi, il 50% è riservato agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.

Le garanzie sono dunque rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti per gli interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, ma anche per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.

Le altre cose utili da sapere su queste garanzie sono che:

  • La garanzia è concessa a titolo gratuito;
  • L’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro (rispetto a quanto previsto dal decreto del 6 marzo 2017 del MISE);
  • Sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499;

La percentuale di copertura della garanzia diretta è determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23-2020. Una volta scaduta, invece, la percentuale massima di copertura della garanzia sarà del 70% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria.

Stesso discorso per la percentuale di copertura della riassicurazione che è determinata sempre ai sensi della disciplina emergenziale mentre, una volta scaduta, sarà stabilita nella misura massima dell’80% dell’importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia (a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%).

Il Fondo rotativo imprese per gli investimenti di sviluppo nel turismo

Vale invece 180 milioni la dotazione del Fondo previsto dall’intervento 4.2.5 della M1C3 del PNRR, anch’esso disciplinato dal decreto Recovery.

Il Fondo concede contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500mila euro e non superiore a 10 milioni di euro, realizzati entro il 31 dicembre 2025.

Il contributo è concedibile nella misura massima del 35% delle spese e dei costi ammissibili, con una riserva del 50% dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica

I beneficiari sono sempre gli stessi soggetti del superbonus alberghi, incluse le imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l’attività imprenditoriale. 

I requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni saranno contenuti in un decreto del ministero del turismo che dovrà essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto PNRR.

Il bonus digitalizzazione per agenzie di viaggio e tour operator, previsto dal dl PNRR

La quarta misura del PNRR per il turismo finita nel decreto Recovery riguarda invece un bonus fiscale per una tipologia ben specifica di imprese turistiche: quelle con i codici Ateco 79.1, 79.11, 79.12.

Con una dotazione di 98 milioni di euro, si tratta infatti dell’investimento 4.2.2 della M1C3 del PNRR che prevede l’istituzione di un nuovo credito d’imposta, nella misura del 50%, in relazione alle spese per sviluppo digitale sostenute dalle agenzie di viaggio e dai tour operator, fino all’importo massimo complessivo di 25mila euro.

Nello specifico il bonus spetta per le seguenti voci di spese (sostenute dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024):

  • impianti wi-fi;
  • siti web ottimizzati per il servizio di navigazione su rete mobile;
  • programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti;
  • spazi e pubblicità per promuovere e commercializzare online servizi e pernottamenti turistici;
  • servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
  • strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
  • formazione del titolare o del personale dipendente in riferimento alle attività elencate.

Un decreto interministeriale (Turismo ed Economia e finanze), entro 60 giorni dall’entrata in vigore del dl 152-2021, dovrà individuare le modalità attuative della misura.

Il “bonus digitalizzazione” per le agenzie di viaggio e i tour operator può essere sfruttato in compensazione tramite modello F24. Come per il superbonus alberghi, però, il decreto Recovery prevede che il credito possa anche essere oggetto di cessione (in tutto o in parte) con facoltà di successivo passaggio a ulteriori soggetti, banche e altri intermediari finanziari compresi.

Il Fondo dei fondi BEI per il turismo

Infine il quinto intervento del PNRR per il turismo finito nel decreto 152-2021 attua quanto previsto dall’intervento 4.2.3 della misura M1C3 del Piano.

Il decreto infatti crea un Fondo dei Fondi denominato “Fondo ripresa resilienza Italia” del quale lo Stato italiano è contributore unico e la cui gestione è affidata alla Banca europea per gli investimenti (BEI), con una dotazione pari a 772 milioni di euro per l’anno 2021.Due gli interventi previsti a valere sul Fondo. Uno riguarda i Piani urbani integrati, mentre l’

altro interessa, appunto, il turismo.

Al suo interno viene infatti costituita una sezione denominata «Fondo per il Turismo Sostenibile» con una dotazione di 500 milioni di euro, con una riserva del 50% dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica per quanto attiene alle linee progettuali riferite al settore turistico. 

Consulta il dl 152-2021, pubblicato sulla GURI n. 265 del 6 novembre 2021

Fonte FASI

4 Al via il bonus 80% per alberghi: il Dl attuativo del Pnrr è in Gazzetta

Si applica come detrazione alle spese sostenute dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024. Arriva il credito d’imposta dell’80% per gli alberghi, gli agriturismi, i campeggi, le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, quelli termali, i porti turistici e i parchi tematici.

Il nuovo bonus per le strutture ricettive, turistiche e congressuali è inserito nel decreto legge per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 6 novembre 2021 e in vigore dal giorno successivo. Oltre alla detrazione, ai soggetti beneficiari potrà essere riconosciuto anche un contributo a fondo perduto per un importo massimo di 40mila euro.

Tutti gli interventi ammessi devono essere realizzati nel pieno ed uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà da parte delle persone con disabilità, ossia osservando la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 18 del 2009. Le spese per i progetti realizzati a tale scopo sono ammesse alla detrazione.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Dl, il ministero del Turismo, pubblica un avviso contenente le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi previsti.

Gli interventi ammessi

 Sono ammessi al bonus all’80% gli interventi per l’incremento dell’efficientamento energetico e quelli di riqualificazione antisismica. Vi rientrano gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Sono compresi, se funzionali alla realizzazione dei lavori di efficientamento, antisismici e di eliminazione delle barriere architettoniche, anche la manutenzione straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, etc… (si tratta degli interventi elencati dal Dpr 380 del 2001, articolo 3, comma 1, lettere b, c, d, e.5).

Sono ammesse, inoltre, la realizzazione di piscine termali e le spese per la digitalizzazione, ossia quelle per l’installazione del wi-fi, per la creazione di siti web ottimizzati per il sistema mobile, di programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti. Vi rientrano anche le spese per la pubblicità, la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti, i servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale, la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità.

Il bonus dell’80% si applica anche agli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi al 7 novembre 2021, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data dal 7 novembre 2021.

Contributo a fondo perduto

Oltre al credito d’imposta, i soggetti beneficiari possono godere anche di un contributo a fondo perduto per realizzare gli interventi elencati nel paragrafo precedente. I due benefici sono infatti cumulabili.

Il contributo a fondo perduto può raggiungere quota 40mila euro cumulando tre incentivi diversi. Il primo consiste nella possibilità di ottenere fino a 30 mila  euro qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell’importo totale dell’intervento.

Possono cumulare una cifra aggiuntiva che può raggiungere i 20 mila euro, le imprese e le società che abbiano i requisiti previsti dall’articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l’imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. Per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda.

Infine, alle imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia spatta una quota che può arrivare a 10 mila euro.

L’ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un’anticipazione non superiore al 30 per cento del contributo a fondo perduto.

Incentivi fino ad esaurimento delle risorse

Il bonus dell’80% e il contributo a fondo perduto sono concessi, secondo l’ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l’anno 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. Per il solo sgravio dell’80% è autorizzata, inoltre, la spesa di ulteriori 100 milioni di euro per l’anno 2022.

Divieto di cumulo con altri incentivi

Il bonus all’80% e il contributo a fondo perduto non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.

Fonte PROFESSIONE ARCHITETTO

5 PNRR: gli interventi per il sostegno al turismo

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 6 novembre 2021 il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”. Il decreto pone un’attenzione particolare al settore turistico prevedendo: un credito di imposta dell’80% cumulabile con un contributo a fondo perduto, la creazione di una sezione speciale del fondo di garanzia delle PMI, un credito di imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator e l’istituzione di un Fondo rotativo attraverso cui saranno riconosciuti contributi a fondo perduto a sostegno di interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale.

In particolare il provvedimento, individua le misure volte a:

– garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza coerentemente con il relativo cronoprogramma di tale Piano;

– semplificare e accelerare le procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all’attuazione del Piano;

– adottare misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

– introdurre apposite e più incisive misure in tema di sistema di prevenzione antimafia, coesione territoriale, gestioni commissariali, organizzazione della giustizia, sostegno alle imprese agricole e agli organismi sportivi.

Il decreto è suddiviso il Titolo I è suddiviso in VI Capi che si occupano dei seguenti settori:

Capo I – Turismo

Capo II – Infrastrutture ferroviarie, edilizia giudiziaria,

Capo III -Innovazione tecnologica e transizione digitale,

Capo IV – Procedure di spesa,

Capo V – Zone economiche speciali,

Capo VI – Università e ricerca.

Si riassumono di seguito le principali misure nell’ambito del settore turistico.

Contributi e credito d’imposta per le imprese turistiche

Al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva è riconosciuto, un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all’80 per cento delle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, per i seguenti interventi:

a) interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;

b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;

d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;

e) spese per la digitalizzazione.

Gli incentivi sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, alle strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.

Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico

Nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, è istituita una «Sezione Speciale Turismo» per la concessione di garanzie alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, alle strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, e ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico.

Il Fondo ha una dotazione di:

– 100 milioni di euro per l’anno 2021,

– 58 milioni di euro per l’anno 2022,

– 100 milioni di euro per l’anno 2023;

– 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025,

Delle somme disponibili, una riserva del 50 per cento è dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.

Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo

Il decreto prevede la concessione di contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025.

Sono soggetti beneficiari le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica, e strutture ricettive all’aria aperta, nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, incluse quelle titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l’attività imprenditoriale.

Il contributo diretto alla spesa è concedibile nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili, nel limite di spesa complessivo di:

– 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

– 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Delle somme disponibili, una riserva del 50 per cento è dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.

Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator

Il decreto riconosce, alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, un contributo sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di:

– 18 milioni di euro per l’anno 2022,

– 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,

– 60 milioni di euro per l’anno 2025.

Entrata in vigore

Il decreto è entrato in vigore il 7 novembre 2021.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Dl, il ministero del Turismo, pubblica un avviso contenente le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi previsti.

Fonte Ipsoa

RAMSES GROUP Finanza Agevolata al fianco di ALBERGHI e strutture ricettive

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BONUS ALBERGHI e strutture ricettive: in arrivo una pioggia di misure per il settore

RAMSES GROUP NEWS n. 218 – 23 settembre 2021 

Buone notizie per i proprietari di alberghi e strutture ricettive.

Qualche giorno fa, infatti, è stata diffusa la notizia di un superbonus all’80% per queste categorie, che sarebbe attualmente allo studio del Ministero del Turismo. Si tratta di una proposta lanciata dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia, e riportata da Il Sole 24 Ore, che prevede l’inserimento di questo beneficio, finanziato dai fondi del Recovery Plan, in un prossimo decreto.

Il decreto, stando alle informazioni ad oggi a disposizione, sarà presto pronto e permetterà alle strutture ricettive di ogni tipo di approfittare di un’agevolazione dell’80% potendo però contare su “regole semplicissime” e un processo burocratico molto più snello rispetto al tradizionale Superbonus. Si tratta di un fondo dedicato, già approvato a livello europeo e inserito nel Recovery Plan.

Alla base di questo bonus, secondo ciò che riporta la testata giornalistica, ci sarebbe lo stesso funzionamento dell’agevolazione al 110%, ma con un’estensione della tipologia di interventi che rientrano nella misura. Non solo lavori di ristrutturazione volti al miglioramento energetico: questo nuovo bonus, infatti, consentirebbe alle strutture ricettive anche di acquistare arredi e il mobilio più in generale.

La grande novità però sarebbe anche a livello burocratico. Per richiedere lo sgravio fiscale non si dovranno compilare decine di fogli e finalizzare lunghe procedure, bensì gli interessati potranno contare su una semplificazione dell’intero processo.

Non finiranno con il superbonus all’80% gli interventi previsti dal governo in favore del settore alberghiero. Oltre al bonus semplificato sarebbero altri interventi.

Come riportato da Il Sole 24 ore, per garantire la liquidità per i medesimi interventi compresi dal bonus, la misura dovrebbe essere accompagnata anche da un contributo a fondo perduto per spese fino a 50 mila euro, da richiedere prima della fine dei lavori, suscettibile di incrementi se gli interventi dovessero riguardare la digitalizzazione, giovani e donne, e strutture operanti nel Meridione.

Il credito d’imposta sarà dunque fino all’80% dell’importo complessivo, scorporato dal contributo a fondo perduto, nei limiti di 140 mila euro totali.

Gli strumenti facenti parte del “pacchetto” a supporto del settore però non sono terminati qui.

Ricompresi negli 1,8 miliardi destinati dal PNRR alla ristrutturazione e al miglioramento degli standard delle strutture ricettive sono ricompresi i seguenti interventi:

  • un fondo di garanzia per agevolare l’accesso al credito per le imprese del settore (tramite l’istituzione di una speciale sezione del Fondo di garanzia per le PMI),
  •  l’attivazione del Fondo tematico della BEI per il turismo a sostegno di investimenti innovativi nel settore,
  • un fondo azionario (Fondo nazionale del turismo) per la riqualificazione di immobili ad alto potenziale turistico.

Tali misure dovranno essere integrate da un ulteriore strumento finanziario (FRI – Fondo rotativo) a sostegno delle imprese operanti nel settore del turismo.

Al momento questi strumenti sono in via di definizione e non è perciò possibile fornire informazioni più puntuali.

Una delle misure più attese e più di interesse per le aziende del settore turistico-alberghiero è il credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere previsto dall’art. 10 del D.L. n. 83/2014.

Il bonus alberghi, ricordiamo che l’agevolazione è riconosciuta nella misura del 65% delle spese sostenute, è stato esteso fino al 2022 dal decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021).

Nello specifico, quindi il bonus spetta per le spese sostenute nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019. Per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, quindi, il bonus riguarda le spese sostenute nel 2020, nel 2021 e nel 2022.

Per l’operatività della misura è ancora atteso l’aggiornamento e adeguamento dei decreti attuativi del 07.05.2015 e del 20.12.2017.

L’aggiornamento dei decreti servirà a chiarire alcuni aspetti della misura, in relazione a vincoli previsti nella previgente disciplina attuativa e non richiamati sia nel Decreto Agosto che nel Sostegni Bis ovvero:

  • esistenza della struttura al 01.01.2012 quale condizione soggettiva di ammissibilità al beneficio;
  • procedura di ottenimento del credito e in particolare se applicabile il meccanismo del c.d. click day.

Fonte Warrant G.


100 mln al Tax Credit Alberghi con il SostegniBis

L’Art. 7 del Decreto Sostegni-bis interviene con misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d’Arte e con una proroga del bonus alberghi.

LINK Decreto Gazzetta Ufficiale

In particolare il comma 5 va a modificare l’articolo 79 del DL n. 104/2020, prorogando fino al 31 dicembre 2022 il credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere previsto dall’art. 10 del D.L. n. 83/2014.

Nello specifico, quindi il bonus spetta per le spese sostenute nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019. Per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, quindi, il bonus riguarda le spese sostenute nel 2020, nel 2021 e nel 2022.

Le risorse messe a disposizione per la nuova annualità ammontano a 100 milioni di euro

Riepiloghiamo brevemente gli elementi principali della misura:

Beneficiari

Beneficiari della misura sono:

– imprese alberghiere (alberghi, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, strutture individuate come “alberghiere” dalle specifiche normative regionali);

– strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla l. 96/2006 e dalle pertinenti norme regionali;

– stabilimenti termali di cui all’articolo 3 della Legge n. 323/2000;

– alle strutture ricettive all’aria aperta. In tale categoria dovrebbero rientrare: campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, parchi vacanza.

Interventi agevolati

Gli interventi agevolabili riguardano:

  • interventi di manutenzione straordinaria interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 380/2001;
  • interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 380/2001;
  • interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 380/2001;
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • interventi di incremento dell’efficienza energetica;
  • acquisto di mobili e componenti d’arredo

Per gli stabilimenti termali, il beneficio compete anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

Agevolazioni concedibili

L’agevolazione è riconosciuta nella misura del 65% delle spese sostenute nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019.

In sede di conversione in legge del DL “Sostegni” è stata apportata una modifica al regime d’aiuto della misura. Nello specifico il comma 1-Bis dell’art.28 del Dl 41/2021 ha previsto che il bonus alberghi sia riconosciuto non solo nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento de minimis (regolamento 1407/2013), ma anche nel rispetto della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, recante il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, e successive modificazioni.

Con la modifica è consentito, quindi, di beneficiare del credito d’imposta, oltre che nel rispetto dei limiti “de minimis”, anche nei più ampi limiti del Temporary Framework.

Le risorse stanziate a copertura della misura ammontano a 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e 100 milioni di euro per il 2022.

Fruizione

Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione e non si applicherà più, secondo il d.l. Agosto, la ripartizione in quote annuali di pari importo. Il beneficio sarà infatti fruibile in un’unica soluzione con presentazione del modello F24 da inoltrare tramite servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Attuazione

Per l’operatività della misura è ancora atteso l’aggiornamento e adeguamento dei decreti attuativi del 07.05.2015 e del 20.12.2017.

L’aggiornamento dei decreti servirà a chiarire alcuni aspetti della misura, in relazione a vincoli previsti nella previgente disciplina attuativa e non richiamati sia nel Decreto Agosto che nel Sostegni Bis ovvero:

  • esistenza della struttura al 01.01.2012 quale condizione soggettiva di ammissibilità al beneficio;
  • procedura di ottenimento del credito e in particolare se applicabile il meccanismo del c.d. click day.

Fonte Warrant G.

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ALBERGHI e strutture ricettive: OCCHI APERTI è in arrivo un SUPERBONUS dell’80%

TENETEVI  PRONTI!
A BREVE PER INTERO SETTORE TURISMO 
in arrivo un SUPERBONUS dell’80%

RAMSES GROUP NEWS n. 196 – 6 luglio 2021 

Il Ministro del Turismo Garavaglia: ‘Invece di fare una pigna di carte, basterà un foglio solo. Varrà anche per arredi e illuminazione e seguirà le regole del 65%’.
È allo studio del Ministero del Turismo un superbonus dell’80% per gli alberghi, fruibile con procedure semplificate.
 
Lo ha annunciato lunedì il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, nel corso dell’evento di apertura della stagione turistica italiana, a Tremezzo, sul Lago di Como.
 
“Stiamo predisponendo un decreto che va nella direzione di uno sgravio dell’80%, ma con regole semplicissime, in modo che, invece di fare una pigna di carte, basti un foglio solo” ha spiegato il ministro all’Ansa, e ha aggiunto: “il decreto sarà presto pronto”.
 
“Le risorse ci sono e sono importanti – ha proseguito Garavaglia – Noi abbiamo nel Recovery Plan, e quindi già approvato dall’Europa, un fondo dedicato alla ristrutturazione delle strutture ricettive di ogni tipo che vale 1,8 miliardi di euro e che, con l’effetto leva, può arrivare a oltre 3 miliardi di euro”.

Alberghi, in arrivo un superbonus dell’80%

“Quello che si vuole fare è un decreto che riprende il concetto del 110%, ma lo estende – ha detto ancora Garavaglia – e quindi non solo iniziative che riguardano l’efficientamento energetico, ma anche qualcos’altro. Per esempio, se qualcuno deve rifare gli arredi va bene anche per quello, e poi anche estendere le categorie dell’efficienza energetica, ad esempio comprenderemo anche l’illuminazione”.
 
“Ci si vuole concentrare non solo sull’estensione delle categorie di beneficio per gli operatori, ma anche e soprattutto sulla semplificazione e quindi su uno strumento molto più snello e facile da utilizzare. Sarà un bonus 110% con le regole del 65%” – ha concluso il ministro.

Un piano già approvato nel Recovery Plan

Non solo un’agevolazione dell’80%, ma anche una procedura semplicissima. Ecco quanto annunciato recentemente da Massimo Garavaglia, ministro del Turismo, durante l’evento di apertura della stagione turistica a Tremezzo.Il decreto, stando a quanto riportato dall’Ansa, sarà presto pronto e permetterà alle strutture ricettive di ogni tipo di approfittare di un’agevolazione all’80% potendo però contare su “regole semplicissime” e un processo burocratico molto più snello del normale. Si tratta di un fondo dedicato, già approvato a livello europeo e inserito nel Recovery Plan, di 1,8 miliardi di euro, che però potrebbero diventare anche di più.

Come funzionerà il superbonus 80% per gli alberghi

Alla base di questo bonus, secondo ciò che è trapelato al momento, ci sarebbe lo stesso funzionamento dell’agevolazione al 110%, ma con un’estensione della tipologia di interventi che rientrano nella misura. Non solo lavori di ristrutturazione volta al miglioramento energetico: questo nuovo bonus, infatti, consentirebbe alle strutture ricettive anche di migliorare arredi e il mobilio più in generale. La grande novità però sarebbe anche a livello burocratico. Per richiedere lo sgravio fiscale non si dovranno compilare decine di fogli e finalizzare lunghe procedure, bensì gli interessati potranno contare su una semplificazione dell’intero processo.

Regole più semplici e accesso semplificato

Dopo la delusione per hotel e strutture ricettive, per i quali si era ipotizzato di estendere il superbonus 110%, arriva un annuncio del ministro del Turismo con una novità che sarà molto apprezzata da proprietari e gestori:

“Stiamo predisponendo un decreto che va nella direzione di uno sgravio dell’80%, ma con regole semplicissime, in modo che basti un foglio solo per richiederlo”.

Dalle dichiarazioni, i tempi di approvazione del nuovo decreto saranno brevi, poiché sono già state individuate le risorse finanziarie (1,8 miliardi di euro) a copertura di questo nuovo incentivo, che sarà dedicato al turismo e agli investimenti per la riqualificazione dell’offerta ricettiva. “Le risorse ci sono e sono importanti. Noi abbiamo nel Recovery, e quindi già approvato dall’Europa, un fondo dedicato alla ristrutturazione delle strutture ricettive di ogni tipo che vale 1,8 miliardi e che con l’effetto leva può arrivare a oltre 3 miliardi di euro”.

Superbonus 80%: platea più ampia e diverse spese ammissibili

Il ministro ha anche specificato che il nuovo superbonus non sarà dedicato solo all’efficientamento energetico, ma saranno comprese le spese oggetto del bonus  hotel  65% (che attualmente è in vigore con un credito d’imposta fruibile in un’unica soluzione, valido per tutto il 2021). La differenza sarà, oltre che nella maggiore percentuale di sgravio fiscale, nelle procedure semplificate per fare domanda: “Per esempio se qualcuno deve rifare gli arredi va bene anche per quello, e poi anche estendere le categorie dell’efficienza energetica, ad esempio comprenderemo anche l’illuminazione. Soprattutto ci si vuole concentrare non solo sull’estensione delle categorie di beneficio per gli operatori, ma anche e soprattutto sulla semplificazione e quindi su uno strumento molto più snello e facile da utilizzare. Sarà un bonus 110% con le regole del 65%”.

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RICORDIAMO CHE

Bonus ristrutturazione 65% alberghi, terme e strutture turistiche 

E’ STATO PROROGATO 2020-2021

Proroga per il 2020 e 2021 del credito di imposta per la riqualificazione e miglioramento delle strutture turistico-alberghiere: ecco come funziona

Per migliorare la qualità dell’offerta ricettiva del nostro Paese ed accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, il Decreto cultura e turismo (D.L. n. 83/2014, convertito nella Legge n. 106/2014), ha previsto un credito d’imposta a favore delle “imprese alberghiere” esistenti alla data del 1° gennaio 2012 che effettuino interventi di ristrutturazione della struttura.

Il credito d’imposta è stato poi oggetto di successive modifiche, ad opera delle finanziaria 2016, 2017, 2018, e con il D.l. 50/2017 (c.d. Manovra Correttiva), tanto da portare alla pubblicazione di un nuovo decreto MIBACT (n. 598/2017) che ha aggiornato le regole attuative di questa agevolazione.  Dal 2018 infatti possono accedere al beneficio anche gli stabilimenti termali. 

Il decreto di agosto all’art. 79 prevede ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale e proroga Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019 e quindi per il 2020 e 2021 fino a un massimo di 200.000 euro. Il credito di imposta  è utilizzabile esclusivamente in compensazione e puo’ essere usufruito in un’unica soluzione senza la ripartizione in quote annuali

Il decreto di agosto rifinanzia la misura con 180 milioni di euro.

Ma vediamo come funziona, riprendendo le regole attualmente in atto:

1) Bonus ristrutturazione strutture turistico-alberghiere: le imprese interessate

Le imprese alberghiere interessate dal credito d’imposta di cui all’art. 10 del D.L. n. 83/2014 sono quelle esistenti al 1° gennaio 2012 che effettuano interventi di ristrutturazione sulla struttura alberghiera. Per “struttura alberghiera” deve intendersi una struttura aperta al pubblico, composta da non meno di 7 camere per il pernottamento degli ospiti, a gestione unitaria e con servizi centralizzati, che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Sono strutture alberghiere:

  • gli alberghi;
  • i villaggi-albergo;
  • le residenze turistico-alberghiere,
  • gli alberghi diffusi;
  • le strutture individuate come “alberghiere” dalle specifiche normative regionali.

Sono ammessi all’agevolazione anche gli agriturismi. Attenzione va prestata al fatto che la Legge di bilancio 2018 ha esteso la platea dei beneficiari del bonus, comprendendo anche gli stabilimenti termali ai sensi dell’articolo 3 della Legge 323/2000. In base a tale norma, i requisiti per essere considerati stabilimenti termali sono i seguenti:

  • gli stabilimenti risultano in regola con l’atto di concessione mineraria o di subconcessione o con altro titolo giuridicamente 
  • valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate;
  • gli stabilimenti utilizzano, per finalita’ terapeutiche, acque minerali e termali, nonche’ fanghi, sia naturali sia artificialmente
  •  preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprieta’ terapeutiche delle stesse acque
  •  siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  • gli stabilimenti sono in possesso dell’autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell’articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  • gli stabilimenti rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni

Il decreto di agosto precisa che sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all’aria aperta.

2) Bonus ristrutturazione alberghi: le spese agevolabili

Gli interventi di ristrutturazione edilizia che consentono l’accesso al bonus ristrutturazione alberghi previsto dall’art. 10 del D.L. n. 83/2014 sono i seguenti:

INTERVENTI AGEVOLABILI– INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
– INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
– INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
– INTERVENTI DI INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA
– INTERVENTI PER L’ADOZIONE DI MISURE ANTISISMICHE
– SPESE PER L’ACQUISTO DI MOBILI E COMPLEMENTI D’ARREDO DESTINATI AGLI IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTI EDILIZI
  • a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto 
  • degli investimenti prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo;
  • a condizione che gli inerventi abbiano anche finalità di riqualificazione energetica/antisismica.

Le singole voci di spesa sono agevolabili ciascuna, nella misura del 65%.

L’importo totale delle spese eleggibili é, in ogni caso, limitato alla somma di € 307.693,30 per ciascuna impresa alberghiera, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d’imposta massimo complessivo pari a € 200.000 (65% di € 307.693,30).

Per determinare con correttezza il periodo di sostenimento della spesa, occorre fare riferimento all’art. 109 del TUIR (criterio di competenza). L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. 

3) Bonus ristrutturazione alberghi: come e quando richiederlo

APPENA SI COMUNICHERA’ LA DATA DEL CLICK DAY

Attualmente la procedura per richiedere il bonus era la seguente:

il legale rappresentante deve registrarsi presso il PORTALE DEI PAGAMENTI

Una volta attivata la pratica relativa alla “TAX CREDIT RIQUALIFICAZIONE” il soggetto può procedere a compilare l’istanza.

FASE PREPARATORIA  2020-2021
PREVENTIVA REGISTRAZIONE  DEL LEGALE RAPPRESENTANTE AL PORTALE MIBACT
+ COMPILAZIONE E CARICAMENTO DELL’ISTANZA SUL PORTALE STESSO (spese 2020) (spese  2021)
FASE CONCLUSIVA
INVIO TELEMATICO DOMANDE BONUS RISTRUTTURAZIONE ALBERGHI(tramite il Portale dei Procedimenti del Mibact) SPESE 2020– SPESE  2021

CLICK DAY:  
(tramite il Portale dei Procedimenti del Mibact) SPESE 2020– SPESE  2021

LE  DATE SARANNO FORNITE  CON APPOSITO DECRETO 

Le risorse vengono assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino al relativo esaurimento.

Per l’attuazione del presente articolo il decreto di agosto autorizza la spesa di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. 

La domanda per il bonus ristrutturazione alberghi deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e deve contenere le seguente informazioni:

  • il tipo di interventi, il costo dei singoli interventi ed il costo complessivo;
  • l’attestazione di effettività delle spese sostenute, rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale 
  • iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti
  •  contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
  • il credito d’imposta spettante;
  • gli estremi dei titoli abilitativi acquisiti, in ragione delle singole tipologie degli interventi svolti.

Contestualmente alla domanda, le imprese devono anche presentare al Mibact, a pena di inammissibilità:

  • la dichiarazione dell’imprenditore che elenchi i lavori effettuati;
  • l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle relative spese;
  • la dichiarazione relativa ad altri aiuti “de minimis” eventualmente fruiti;
  • titoli abilitativi acquisiti.

La documentazione può essere presentata mediante posta elettronica certificata, ovvero altro canale telematico indicato con pubblica comunicazione dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Se la documentazione contiene elementi non veritieri o è incompleta, il diritto al credito d’imposta è revocato. Lo stesso accade in caso di accertata insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi. Per l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta, il ministero provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni, fatte salve le eventuali conseguenze civili e penali.

4) Bonus ristrutturazione alberghi: come utilizzarlo

Il credito d’imposta, una volta riconosciuto, sarà ripartito in due quote annuali di pari importo e potrà essere fruito solo in compensazione nel modello F24, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di realizzazione degli interventi.

Il decreto di agosto prevede che per le spese sostenute nel 2020 e 2021 non si applica la ripartizione in quote, e puo’ quindi essere goduto tutto in un anno.

Il credito, si ricorda:

  • dovrà essere indicato nel modello Redditi relativo al periodo d’imposta per il quale è stato concesso;
  • non rileverà ai fini Irpef/Ires/Irap;
  • non rileverà ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR.

A CHI È RIVOLTO IL BONUS 65% ALBERGHI 2020-2021 


La normativa di riferimento è quella del 2014 e chi può richiedere il bonus alberghi o il credito di imposta per il turismo sono rispettivamente:

– aziende agrituristiche;

– strutture alberghiere;

– villaggi turistici;

– strutture intese come “alberghiere” dalle specifiche leggi regionali;

– complessi termali;

– strutture ricettive all’aria aperta;

– campeggi.


QUALI SONO GLI INTERVENTI CONSENTITI 

CON IL BONUS ALBERGHI?


Gli interventi di riqualificazione previsti dal tax credit sono quelli riportati dall’art. 10 del dl n. 83/2014. In particolare, tra le spese finanziabili abbiamo:

– ristrutturazione edilizia;
– manutenzione straordinaria;
– restauro e risanamento conservativo;
– eliminazione delle barriere architettoniche;
– incremento dell’efficienza energetica;
– acquisto di mobili e complementi d’arredo;
– miglioramento e adeguamento sismico;
– componenti di domotica e automazione negli ambienti;
– facilitazione dell’accessibilità, attraverso opportune tecnologie;
– acquisto di porte, infissi e altri serramenti;
– impianti fotovoltaici e pannelli solari termici;
– impianti dotati di caldaie a condensazione e pompa di calore;
– cappotto esterno;
– realizzazione di impianti elettrici, termici e idraulici finalizzati alla riduzione del consumo energeticoPer gli interventi sopra indicati è previsto un credito di imposta al 65%. Il limite di importo totale delle spese per ogni impresa è fissato in 307.692,30 euro cosicché il credito d’imposta massimo sia dell’importo di 200.000 euro.

COME OTTENERE IL BONUS

Esistono alcuni aspetti da chiarire tra cui la procedura di ottenimento del credito e in particolare se applicabile il meccanismo del “click day”. Nelle precedenti edizioni del Bonus Alberghi, infatti, le risorse erano state assegnate in base all’ordine cronologico di presentazione. Verranno comunque evase tutte le istanze fino ad esaurimento delle risorse stanziate, vale a dire 360 milioni in due anni.

COME UTILIZZARE IL BONUS  (IN  ATTESA  DEL CLICK  DAY)

Il credito di imposta per le spese sostenute nel 2020 e 2021 può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 (utilizzando gli appositi servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate), a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di realizzazione degli interventi. Con il Decreto 2020 il credito potrà essere goduto in un’unica soluzione, senza la ripartizione nelle due quote annuali.

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