RAMSES GROUP NEWS n. 185 – 3 giugno 2021
Contano i valori degli ultimi tre esercizi e i criteri di determinazione devono essere omogenei fra tutti gli anni considerati
Prorogata al 2021 la concessione del credito di imposta sulle rimanenze delle imprese del settore moda. L’articolo 8 del Sostegni-bis modifica la norma del decreto Rilancio di un anno fa, mai entrata a regime per mancanza del decreto attuativo, che consente alle imprese del tessile-abbigliamento di ottenere un credito di imposta del 30% del valore delle rimanenze finali che eccede la media dei tre esercizi precedenti. Saranno le Entrate, con provvedimento, a definire il contenuto della comunicazione con cui le imprese interessate prenoteranno il credito di imposta.
La semplificazione
Il decreto Sostegni bis cerca finalmente di sbloccare le agevolazioni concesse al settore moda dall’articolo 48-bis del Dl 34/20. Come sottolinea la relazione ministeriale al decreto 73/2021, quest’ultima disposizione non è mai stata operativa per la mancanza del necessario Dm. Per questo motivo, l’articolo 8 del Dl 73/21, oltre a prorogare al 2021 l’intervento (avrà effetto per due esercizi consecutivi) e a rendere disponibili maggiori somme per l’erogazione del credito, introduce talune semplificazioni nel meccanismo di attribuzione del contributo. La norma, come modificata dal decreto Sostegni bis, prevede che le imprese operanti nel settore tessile, moda e accessori (comprese le industrie produttrici di calzature e pelletteria) possano ottenere un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 30% della eccedenza di valore delle rimanenze finali al termine dell’esercizio 2020 (e ora 2021) rispetto alla media dei tre esercizi precedenti (rispettivamente: 2017-2018-2019 e 2018-2019-2020).
La quantificazione
Nella quantificazione del valore finale (2020 e 2021), devono utilizzarsi criteri di valutazione omogenei rispetto a quelli dei tre esercizi di media. Ad esempio, se al 31 dicembre 2020 le rimanenze dei prodotti in questione erano pari a 2 milioni di euro, mentre la media del triennio precedente (misurata con principi omogenei) era di 1,6 milioni, il credito spettante sarà il 30% di 400mila euro cioè 120mila euro.
La compensazione
Il credito di imposta potrà utilizzarsi esclusivamente in compensazione in F24 nell’esercizio successivo a quello di maturazione del beneficio e, dunque, nel 2021 (per il 2020) e nel 2022 (per il 2021). Il credito spetta entro un limite di spesa che il decreto 73/21 ha portato a 95 milioni per il 2021 e ha fissato in 150 per il 2022.
Il bonus è soggetto ai limiti previsti per le misure di aiuto in periodo emergenziale dalla comunicazione della Commissione Ue del 19 marzo 2020. Il valore delle rimanenze dovrà essere verificato sulla base dei bilanci dai soggetti che svolgono la revisione contabile. Per le imprese non soggette a tale obbligo, occorrerà una certificazione ad hoc della consistenza delle rimanenze rilasciata da un revisore legale. Il decreto Sostegni-bis modifica anche le originali regole applicative della norma.
Sarà l’agenzia delle Entrate a predisporre termini e modalità di presentazione di una comunicazione con cui le imprese interessate “prenoteranno” il credito di imposta; le Entrate stabiliranno inoltre le modalità con cui effettuare il monitoraggio dei contributi per il rispetto dei limiti di spesa. Al ministero dello Sviluppo economico resta affidato il compito di individuare, con decreto, i settori economici in cui operano le imprese che possono usufruire del bonus.
Fonte Il sole 24 ore
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