Liquidità e Fondo di Garanzia: proroga e restituzione

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RAMSES GROUP NEWS n.183 – 28 maggio 2021

Le misure anticrisi vengono prorogate al 31 dicembre 2021.

Si allungano i tempi di restituzione dei finanziamenti assistiti dalla garanzia fino a 10 anni.

Considerato il perdurare delle difficoltà economiche nelle circostanze eccezionali della pandemia di Covid-19 al finedi consentire alle imprese di poter continuare a beneficiare delle garanzie sui finanziamenti alle medesime condizioni agevolate vigenti oggi il Decreto Imprese prevede un ulteriore proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, introdotto con il Decreto Liquidità e sarà consentito allungare i tempi di restituzione da 6 a 8 anni e fino ad una massimo di 10 anni.

Si rammenta che già con la Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 244), ai sensi di quanto consentito dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato nel contesto dell’attuale pandemia da COVID-19 (cd. Temporary Framework), veniva disposta la proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI.

Di seguito riassumiamo il pacchetto di interventi a sostegno delle imprese, a sostegno dei professionisti, le modalità di accesso al credito e l’iter previsto per richiedere i finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per le PMI ad oggi operativi:

Liquidità alle PMI (imprese fino a 499 dipendenti) attraverso il Fondo di garanzia

Finalità dell’interventoAssicurare la liquidità attraverso il rilascio di garanzie, da parte del Fondo di Garanzia, alle banche che erogheranno i finanziamenti.
Soggetti ammessiPotranno richiedere l’intervento della garanzia le PMI, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, con sede in Italia, la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata.
Deroghe esposizioni classificate come “sofferenze” o “deteriorate” ai sensi della disciplina bancariaLa garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia, a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi dell’articolo 47-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.Nel caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto di misure di concessione, la garanzia è altresì concessa in favore dei beneficiari finali a condizione che le stesse esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla lettera b) del medesimo paragrafo.
Interventi inseriti nel Decreto liquiditàIl Decreto Liquidità prevede la possibilità di ottenere garanzie pubbliche per favorire l’ottenimento di finanziamenti erogati entro il 30 giugno 2020.

Gli interventi sono così articolati:
Misure riservate a specifici target e che prevedono finanziamenti di importo fino a € 800.000,00, ovvero euro 120.000 per le imprese rientranti nei settori Pesca e Acquacoltura ovvero euro 100.000 per le imprese rientranti nel settore Agricoltura

Soggetti beneficiari
PMI, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni con ricavi fino a 3.200.000 euro la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata.

% d’intervento della Garanzia
90% elevabile al 100%, combinandola a quella rilasciabile da un Confidi

Importo massimo finanziamento ottenibile
Il finanziamento il cui importo massimo è€ 800.000,00 non può superarealternativamente:
– il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
– il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
– il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;

Durata Finanziamento
6 anni

Tasso di interesse
Sarà applicato un tasso che deve tenere conto solo dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall’accordo quadro per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all’articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento.

Criterio di valutazione
La concessione del finanziamento è subordinata alla valutazione del merito creditizio.

Operazioni finanziarie finalizzate alla rinegoziazione ovvero al consolidamento dei finanziamenti in essere

Soggetti beneficiari
Imprese fino a 499 dipendenti con sede in Italia la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata

% d’intervento della Garanzia
80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione, purché l’operazione finanziaria abbia durata non superiore a 72 mesi

Importo massimo finanziamento ottenibile
Credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento.

L’impresa può chiedere un nuovo finanziamento con un importo superiore di almeno del 25% rispetto a quello in essere; in tal caso, il precedente finanziamento sarà estinto e la garanzia da parte dello Stato coprirà l’80 per cento del valore del nuovo prestito; la banca avrà così una garanzia diversa, in quanto quella precedente sarà sostituita da quella fornita dallo Stato.

Durata Finanziamento
6 anni

Tasso di interesse
Sarà applicato un tasso che deve tenere conto solo dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall’accordo quadro per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all’articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento.

Criterio di valutazione
La concessione del finanziamento è subordinata alla valutazione del merito creditizio.

N.B. anche le imprese ubicate nelle regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana possono accedere alla garanzia diretta in deroga alle limitazioni previste dall’art.18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, che disponevano l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva.

Per le Misure riservate a specifici target e che prevedono finanziamenti di importo
fino a € 30.000,00 
Modalità operative

L’Associazione bancaria italiana (ABI) ha trasmesso alle filiali degli istituti di credito apposita circolare che chiarisce le modalità con le quali concedere i finanziamenti coperti da garanzia pubblica, da parte del fondo di garanzia per le PMI e da SACE. Come ribadito nella circolare ABI le aziende in sofferenza non potranno accedere a queste misure.

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