Zona Economica Speciale unica – CREDITO D’IMPOSTA esteso a tutto il Sud – agevolazione dei beni immobili

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RAMSES GROUP NEWS n. 589 – 11 settembre 2023

 1 ZES UNICA: il credito d’imposta esteso a tutto il Sud

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna

Saranno una cabina di regia e una Struttura di missione presso la presidenza del Consiglio a coordinare la nuova Zona economica speciale (Zes) unica per il Mezzogiorno che sostituirà le otto esistenti.

Il decreto per il Sud approvato dal consiglio dei ministri stabilisce che dal 1° gennaio 2024 sia istituita la Zona economica speciale che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Di conseguenza – ha detto in conferenza stampa il ministro per gli Affari Ue, Sud coesione e Pnrr Raffaele Fitto – sarà applicato un credito d’imposta più ampio, valido per l’intera area delle regioni interessate e non solo per il perimetro delle attuali Zes.

Una cabina di regia interministeriale presso Palazzo Chigi – presieduta da ministero per gli Affari Ue, Sud coesione e Pnrr – avrà compiti di coordinamento, vigilanza e monitoraggio e per le istruttorie tecniche potrà avvalersi di una segreteria tecnica. Entro 60 giorni un Dpcm definirà l’organizzazione della Struttura di missione e da quel giorno cesseranno gli incarichi degli attuali Commissari straordinari.

La Struttura di missione – che elaborerà ogni tre anni un piano strategico Zes e potrà agire da stazione appaltante, anche con il supporto di Invitalia – avrà un coordinatore, due direzioni generali e quattro uffici di livello dirigenziale non generale (con 60 unità di personale). In più, la Struttura potrà ricorrere ad esperti esterni, con compenso fino a 50mila euro lordi, nel limite di spesa di 700mila euro annui per un periodo che, in base all’ultima bozza, arriva al 2034, ed erediterà i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari. Secondo Fitto, la gestione centrale avrà comunque costi inferiori rispetto alla somma dei costi per le otto Zes.

Bisognerà ora verificare sul campo la velocità dell’intero processo di passaggio a un’unica Zona. Alcune imprese che hanno già pianificato investimenti evidenziano in queste ore il rischio di una grande incertezza. Un punto fermo, con raggio d’azione ampliato sul territorio come detto, è l’attuale credito di imposta per investimenti in beni strumentali effettuate dalle imprese nella Zes, per il quale viene fissata una dote di 1,5 miliardi annui dal 2024 al 2026. La copertura finanziaria arriverà per 500mila euro annui da fondi europei Fesr mentre per il restante miliardo annuo si dovrebbe attingere alla riorganizzazione del Pnrr. L’agevolazione interessa investitori che realizzano progetti di grande taglia, di importo pari almeno a 200mila euro. Il limite massimo, per ciascun intervento, è fissato in 100 milioni di euro e il valore dei terreni e degli immobili non deve superare il 50% dell’investimento agevolato. Restano escluse imprese dell’industria siderurgica, carbonifera, dei trasporti e delle relative infrastrutture, del settore energetico, della banda larga e dei settori credito-finanza.

La Zes unica, come le otto singole Zes destinate a sparire (Abruzzo, Calabria, Campania, Ionica interregionale Puglia-Basilicata, Adriatica interregionale Puglia-Molise, Sicilia Orientale, Sicilia Occidentale, Sardegna), godrà di speciali misure anti-burocrazia.

Nel pacchetto c’è il portale web della Zes unica, con informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese, lo Sportello unico digitale per le attività produttive che consente la digitalizzazione dei processi amministrativi, e l’iter di autorizzazione unica e procedimento unico. In pratica i progetti di investimento nella Zes vengono considerati di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti e possono essere accelerati con la conferenza di servizi semplificata, fino alla possibilità per la presidenza del consiglio di esercitare il potere sostitutivo.

— Zona economica speciale Sud UNICA

Nasce la Zona economica speciale per il Mezzogiorno o «Zes unica». In Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna dal 1° gennaio 2024 sarà operativa la “Struttura di missione” (una sorta di cabina di regia).

Per il rilancio dell’economia nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna dal 1° gennaio 2024 sarà operativa la “Struttura di missione” (una sorta di cabina di regia) che utilizzando le risorse del Fondo sviluppo e coesione e in coerenza con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e applicando il modello agevolativo delle Zes, individuerà i settori da promuovere e da agevolare, gli investimenti e gli interventi prioritari finalizzati a favorire lo sviluppo dell’intero territorio del Sud del Paese. È quanto risulta dallo schema di decreto legge recante “disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese”.

Oltre al credito d’imposta fino al 45% che potrà essere riconosciuto fino al 2026 a fronte di investimenti nella Zes unica (oltre alle altre agevolazioni di carattere amministrativo e finanziario), al fine di rilanciare le aree del Mezzogiorno il testo provvisorio del provvedimento prevede anche la stipulazione di Contratti istituzionali di sviluppo (tra imprese e amministrazioni locali) esclusivamente per la realizzazione di interventi di valore complessivo non inferiore a 200 milioni di euro. Per assicurare l’efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle zone interne (con l’istituzione di un’apposita cabina di regia presso la Presidenza del consiglio dei ministri) verrà promossa anche la stesura di Accordi per la coesione (tra realtà imprenditoriali e autorità locali) con cui potranno essere individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento. Il complesso delle risorse del Fondo sviluppo e coesione per l’80% è destinato a sostenere interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno, in coerenza con le politiche settoriali e con le politiche di investimento e di riforma previste nel Pnrr secondo princìpi di complementarità e di addizionalità. Per le finalità di cui al decreto-legge verranno impiegate le risorse derivanti dal definanziamento che confluiranno al Fondo per lo sviluppo e coesione relativamente al periodo di programmazione 2021-2027.

Zes unica

Per Zes si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d’impresa. Dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026, alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga ex art. 107, par. 3, lett. a), del Tfue e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga ex art. 107, par. 3, lett. c), verrà attribuito un credito d’imposta variabile dal 10% al 45% della spesa, fino ad un massimo di 100 milioni di euro, in relazione alle dimensioni e alla collocazione geografica dell’impresa. Non sono agevolabili i progetti di investimento inferiori a 200.000 euro.

Aree interne. Al fine di assicurare l’efficacia della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, in coerenza con l’Accordo di partenariato per l’utilizzo dei fondi a finalità strutturale per il 2021-2027, verrà istituita presso la Presidenza del Consiglio una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr.

Caivano, Lampedusa e Linosa. Verrà realizzato un piano di interventi finalizzati alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria, alla realizzazione di impianti di depurazione e gestione delle acque reflue, alla realizzazione di nuovi edifici pubblici nonché di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico di quelli esistenti.

Zona economica speciale UNICA per il Mezzogiorno 

(estratto c.d.m. del 7 settembre 2023)

Si prevede l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, della nuova Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, “ZES unica”, comprendente i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, che sostituirà le attuali otto Zone economiche speciali istituite nei territori del Mezzogiorno.

Si introduce un nuovo sistema di governance della ZES UNICA, confermando la previsione di una Cabina di regia istituita presso la PCM alla quale sono attribuite di funzioni di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio della ZES unica; prevedendo l’istituzione di una nuova Struttura di missione presso la PCM; si ridefiniscono gli adempimenti procedurali.

Si istituisce, presso la Presidenza del Consiglio e alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR della “Struttura di missione per la ZES”, con una durata di 3 anni. La Struttura dovrà fornire supporto all’Autorità politica delegata in materia di ZES per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell’azione strategica del Governo e di predisposizione e aggiornamento del Piano strategico ZES e delle attività necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

All’interno dell’area ZES, le aziende già operative e quelle che si insedieranno potranno beneficiare di diverse tipologie di vantaggi (speciali condizioni), quali la previsione di un’autorizzazione unica per l’avvio delle attività produttive e il riconoscimento, fino al 2026, di un credito d’imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 per l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive.

Quali territori comprende la Zes unica

Entrando nel dettaglio, quindi, con il decreto approvato si trasforma in una zona economica speciale unica per il Mezzogiorno le attuali otto Zes (Zes Regione Campania; Zes Regione Calabria; Zes Ionica Interregionale nelle regioni Puglia e Basilicata; Zes Adriatica Interregionale nelle regioni Puglia e Molise; Zes Sicilia occidentale; Zes Sicilia orientale; Zes Regione Abruzzo, Zes Regione Sardegna).

La nuova Zes unica, che ha ricevuto il via libera da parte della Commissione Europea lo scorso luglio, sarà istituita dal 1° gennaio 2024 e ricomprenderà i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

Quali sono le semplificazioni amministrative

Per quanto riguarda le semplificazioni burocratiche di cui potranno beneficiare le imprese è previsto un procedimento unico per i progetti inerenti alle attività economiche ovvero l’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno della Zes unica.

L’autorizzazione unica sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori comunque denominati, necessari alla localizzazione, all’insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all’ampliamento o al trasferimento nonché alla cessazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche.

Al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità della Zes unica e dei benefici connessi, verrà inoltre realizzato il portale web della Zes unica. Il portale, che sarà anche in lingua inglese, fornirà tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella Zes.

Al fine di garantire un rilancio unitario delle attività produttive del territorio delle regioni del Mezzogiorno, è prevista inoltre, a partire dal 1° gennaio 2024, l’istituzione lo sportello unico digitale Zes per le attività produttive nella Zes unica, che consente la digitalizzazione dei processi amministrativi.

Le imprese che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all’interno della Zes, presenteranno allo sportello unico, l’istanza, allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto.

Cosa finanzia il credito d’imposta Zes unica

Quanto alle agevolazioni fiscali previste a favore delle imprese già operative e quelle che si insedieranno all’interno della Zes unica, il decreto prevede un credito d’imposta per gli investimenti.

Il credito d’imposta, in particolare, è concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026, alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e nelle zone assistite della regione Abruzzo.

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (come definito all’art. 2, punti 49, 50 e 51, regolamento (UE) n. 651/2014), relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.

Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

Per espressa previsione normativa, l’agevolazione non si applica:

– ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo;

– alle imprese in difficoltà come definite dall’art. 2 punto 18, regolamento (UE) n. 651/2014.

Il credito d’imposta è attribuito nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

2 Credito d’imposta ZES: l’agevolazione dei beni immobili  

L’articolo 5, comma 2 del D.L. 91/2017, in relazione agli investimenti realizzati nelle Zone Economiche Speciali (ZES) ha riconosciuto il bonus Mezzogiorno in misura potenziata sino al 45% (per progetti di investimento iniziale sino a 100 milioni) per gli investimenti in macchinari, impianti, attrezzature e, dal 1° giugno 2021, immobili. In ogni caso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Credito d’imposta Mezzogiorno.

L’elenco dei Comuni, o delle loro porzioni, che costituiscono le singole ZES è rinvenibile sul sito internet dell’Agenzia per la Coesione Territoriale http://www.agenziacoesione.gov.it/zes-zone-economiche-speciali/. 

Il Credito di imposta ZES si applica a progetti avviati e realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM istitutivo della zona economica speciale. 

Con riferimento all’ammissibilità degli immobili ai fini del Credito d’imposta ZES, si ricorda che:

nella versione in vigore dal 1° giugno 2021 al 30 aprile 2022, la disciplina disponeva che:

«[i]n relazione agli investimenti effettuati nelleZES, il credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito d’imposta è esteso all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti»; con effetti a decorrere dal 1° maggio 2022 fino al 31 dicembre 2023, invece: «Il credito di imposta è esteso all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti».

 — Acquisto di proprietà superficiaria rientrante nel credito di imposta ZES

Con risposta a interpello n. 302 del 21 aprile 2023, Le Entrate forniscono chiarimenti in ordine alla possibilità di fruire dei vantaggi previsti per chi effettua investimenti nelle ZES e, in particolare, del credito d’imposta disciplinato dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, in riferimento all’acquisto di ”proprietà superficiaria” di un immobile ubicato in una ZES.

Si chiarisce, dunque, se nella nozione di ”acquisizione/acquisto di immobili strumentali” rientri anche l’acquisto della ”proprietà superficiaria” dell’immobile strumentale al complessivo investimento.

Sul piano normativo, in riferimento al ”credito d’imposta  ZES”, l’articolo 5, comma  2, del  D.L.  n. 91 del 2017, al secondo periodo prevede che: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della  legge 28 dicembre 2015, n. 208» e devono, inoltre, ritenersi validi i principi forniti con la circolare n.  34/E del 3 agosto 2016.

In base al dato letterale della norma civilistica che disciplina l’istituto (art. 952 ss. cc), il titolare del diritto di superficie (cd. ”superficiario”) ha la facoltà di edificare e mantenere una costruzione su (o anche al di sotto) di un fondo di proprietà altrui, acquistando la proprietà della  costruzione  edificata, senza tuttavia acquisire la  proprietà del suolo; il terreno edificato resta, quindi,  di  proprietà di altro soggetto (pubblico o privato che sia). 

Inoltre, ricordano le Entrate che la proprietà superficiaria, derivando da  un  diritto reale di godimento su cosa altrui, a differenza del diritto di proprietà piena (di cui all’articolo 832 e ss. codice civile) è generalmente ”a tempo”, mentre la piena  proprietà è, per sua natura, perpetua. 

Solo in caso di estinzione del diritto di superficie, la proprietà riacquista la sua pienezza.

Nel caso oggetto di interpello, occorre verificare se, in base alla disciplina agevolativa in esame (ossia il credito d’imposta  per gli investimenti nel Mezzogiorno) l’acquisizione dell’immobile sopra descritto in ”proprietà superficiaria”, non costituisca un limite alla fruibilità e sia quindi compatibile con i presupposti previsti dalla norma ai fini della corretta applicazione.

Dal dato letterale  dell’articolo 5,  comma  2, del  D.L. n. 91/2017, emerge come il legislatore, nel definire l’ambito oggettivo del credito d’imposta riservato agli investimenti nelle ZES, utilizzi indistintamente sia il termine di ”acquisto” che quello più generico di ”acquisizione” dei beni o degli ”immobili strumentali agli investimenti”.

Analogamente, nel contesto della  disciplina del  credito  d’imposta  per  il Mezzogiorno di cui  all’articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge n. 208 del 2015 ­ cui il citato articolo 5 fa espresso richiamo  oltre al medesimo rinvio equivalente all’acquisto o acquisizione dei beni strumentali, è da rilevare come l’agevolazione spetti, ai sensi del comma 99, per ”l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti  e attrezzature varie”, in linea con il consolidato principio di tendenziale equivalenza tra l’acquisizione in proprietà e quella effettuata tramite contratto di leasing.

Sempre con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione della disciplina, con la Circolare  n.  34/ 2016 è  stato  chiarito che, in assenza di ulteriori precisazioni da parte della disposizione di legge riguardanti le modalità di effettuazione degli investimenti, l’agevolazione  spetta anche per la realizzazione dei beni in economia o mediante contratto di appalto. 

Ciò posto, alla luce delle predette considerazioni circa il riferimento normativo generico alla nozione di ”acquisto” o ”acquisizione” del bene (o immobile) strumentale, non si ritiene sussistano motivi ostativi alla possibilità  di acquisire, ai  fini dell’applicazione del  credito d’imposta ZES,  un immobile strumentale in  regime di ”proprietà superficiaria”.

— Credito di imposta ZES. Requisito della ”novità” per i beni immobili

Con successiva risposta a interpello n. 310 del 3 maggio 2023, si interviene invece a chiarire la nozione di “novità” per i beni immobili potenzialmente rientranti nel credito di imposta ZES.

In particolare si specifica se si possa usufruire del credito d’imposta ZES relativamente al costo sostenuto per l’acquisto di nuovi impianti e di beni strumentali, nonché per l’esecuzione di lavori edili realizzati su un compendio industriale già esistente sull’area ZES.

Sul piano normativo si ricorda che per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 36 del 2022, il terzo periodo del comma 2 del citato articolo 5 («Il credito d’imposta è esteso all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti») è stato sostituito dal seguente: 

  • il credito di imposta è esteso all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti», con effetti a decorrere dal 1° maggio 2022 (ai sensi dell’articolo 50 del decreto-legge n. 36 del 2022);
  • per completezza, si segnala che l’articolo 1, comma 267, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cd. legge di bilancio 2023), ha esteso il beneficio in argomento agli investimenti effettuati «fino al 31 dicembre 2023».

Pertanto, a seguito delle modifiche introdotte dal citato decreto-legge n. 36 del 2022, il credito d’imposta ZES spetta anche per l’acquisto di terreni e per l’acquisizione, per la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali per gli investimenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 36, ossia dal 1° maggio 2022.

Viceversa, per gli investimenti effettuati dal 1°giugno 2021 al 30 aprile 2022, il medesimo credito di imposta era stato esteso esclusivamente all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti (cfr. risposta ad interpello n. 332 del 21 giugno 2022).

Il requisito temporale deve essere attentamente valutato dall’istante, al fine della corretta fruibilità del credito di imposta. 

In merito, invece, al quesito posto sul requisito della ”novità” in relazione al compendio immobiliare, il riferimento va al comma 98 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (come da ultimo modificato dalla legge di bilancio 2023) in cui si prevede espressamente che il credito di imposta riguarda gli investimenti in beni strumentali ”nuovi”. Conseguentemente, l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati (v. anche circolare n. 34/E del 3 agosto 2016).

Pertanto, si ritiene che il requisito della novità debba caratterizzare anche gli immobili strumentali acquisiti o realizzati per beneficiare del predetto credito d’imposta ZES.

Alla luce di quanto sopra, si può concludere che:

  1. in relazione al ”costo sostento per l’acquisto del (…) compendio immobiliare” in questione, si ritiene che detto costo non sia agevolabile in quanto riferito ad un compendio carente del requisito della novità nei termini sopra indicati.
  2. in caso di ampliamento di beni immobili non dotati del requisito della novità, dunque, il beneficio fiscale spetta limitatamente alle spese sostenute per detto ampliamento: il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (DPR 6 giugno 2001, n. 380), all’articolo 3, lettera e.1), considera come ”interventi di nuova costruzione” (quindi, di fatto, dotati del predetto requisito della novità), anche “l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente”.
  3. in caso di interventi di ampliamento su beni immobili (di per sé) dotati del requisito della novità, il beneficio in questione spetta, oltre che in relazione alle spese di acquisizione dell’immobile nuovo, anche su quelle sostenute per il suo ampliamento.

— Con la Risposta n. 352 del 20 giugno 2023https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5329468/Risposta+n.+352_2023.pdf/3266dab2-7fc5-8f46-4636-64b9c6977b7b

 — Agenzia delle Entrate ricorda che, con la risposta all’interpello n.  519 del 2022   

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 18/10/2022, n. 519

(che rinvia, a sua volta, alla precedente Risposta n. 404 del 2020 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+404+del+24+settembre+2020.pdf/ce304c4b-c8ae-15dc-d570-62544107191b  )

è stato chiarito che la cessione del bene agevolabile in base allo schema contrattuale del ”sale and lease back” non è assimilabile ad una vera e propria cessione dell’immobile, con la conseguenza che l’operazione non rappresenta una causa di decadenza dall’agevolazione in esame. Il comma 105 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2016 stabilisce, in particolare, che ”se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti’‘. Secondo Agenzia delle Entrate, lo schema del contratto di ”Sale and lease back” non costituisce un’ipotesi di rideterminazione del credito d’imposta.

Agenzia delle Entrate invita, inoltre, alla verifica della sussistenza, in capo all’Immobile, di  tutte le condizioni affinché questo sia ricompreso tra i beni agevolabili, con specifico riferimento al requisito della ”novità” (cfr. Risposta n. 310 del 2023) LINK:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5256668/Risposta+n.+310_2023.pdf/2ca8027e-616b-ed7a-1cdf-f313abf7f24e

— La Risposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze al Question Time in Commissione VI alla Camera del 31 maggio 

http://documenti.camera.it/leg19/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2023/05/31/leg.19.bol0119.data20230531.com06.pdf

inerisce proprio a tale requisito. Il Ministero, in particolare, ha esplicitato che non è possibile disapplicare il requisito della novità degli immobili senza un’apposita modifica normativa, in ipotesi di investimenti in immobili strumentali effettuati nelle ZES.

La disciplina del credito d’imposta ZES non prevede, infatti, esplicite eccezioni che possano “disattivare” l’applicazione del requisito della novità degli asset oggetto degli investimenti, stante il rinvio alla disciplina del Credito d’imposta per il Mezzogiorno che prevede che il bene acquisito debba essere nuovo. 

In altri termini, il contesto normativo è permeato dal predicato della novità.

3. «Zes unica» per il Mezzogiorno al via dal 1°gennaio: i punti già chiariti dall’Agenzia

Dal prossimo dal 1° gennaio sarà operativa in Italia un’unica Zona economica speciale per l’intero Mezzogiorno. La «Zes unica» comprenderà l’intero territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Il Consiglio dei ministri dello scorso 7 settembre ha così ratificato il percorso normativo che istituisce una sola cabina di regia, direttamente presso la presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio della nuova area. Un’apposita «Struttura di missione per la Zes», con una durata di 3 anni, fornirà supporto all’Autorità politica delegata in materia di Zes per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell’azione strategica del Governo e di predisposizione e aggiornamento del Piano strategico Zes e delle attività necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

I benefici

Sul piano pratico, il provvedimento ministeriale garantirà alle imprese che si insediano – o già operano – nelle otto Regioni, rilevanti semplificazioni nel procedimento di ottenimento dell’autorizzazione unica per l’avvio delle attività produttive e, soprattutto, il credito d’imposta per gli investimenti produttivi fino al 2026, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Nel frattempo, le numerose pronunce susseguitesi negli scorsi mesi da parte dell’agenzia delle Entrate hanno consentito di fare maggiore luce sulla fruibilità del beneficio in relazione all’acquisto o alla realizzazione di immobili. Infatti, sul piano generale, l’incentivo ricalca la disciplina di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che si applica, appunto, con alcune varianti significative nelle Zes.

I settori coinvolti

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, con esclusione di quelle che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché dei settori creditizio, finanziario e assicurativo e, più in generale, di quelle in difficoltà. Resta da vedere se, anche nel nuovo assetto di “area unica”, verrà confermata per la Zes l’esclusione anche per i settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura.

Le spese agevolate

Sotto il profilo oggettivo, sono agevolabili gli investimenti in macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema di bilancio previsto dall’articolo 2424 del Codice civile. Con la previsione di una Zes unica, tutte le imprese operative in una delle otto Regioni che la costituiscono potranno ora beneficiare del bonus anche per gli investimenti in terreni e immobili strumentali, nonché per quelli diretti all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Il credito d’imposta e i vincoli

La conservazione del beneficio prevede, al momento, l’obbligo di mantenere l’attività nella Zes per almeno sette anni dal completamento dell’investimento. Come ricordato, il bonus sarà garantito nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027; attualmente, quindi, al 45% per le piccole imprese, 35% per le medie imprese e al 25% per le grandi imprese, con una riduzione del 15% per gli investimenti eseguiti in Abruzzo.

I chiarimenti dell’Agenzia

In relazione agli investimenti immobiliari, il Fisco (risposta a interpelli nn. 302 e 310 del 2023) ha chiarito che per essere ammessi all’agevolazione gli immobili dovranno rispettare il requisito della novità (ossia non essere stati utilizzati a nessun titolo antecedentemente all’acquisto) e che è possibile maturare il bonus anche per gli immobili realizzati con proprietà superficiaria.

Inoltre, segnatamente al bonus per gli interventi di ampliamento, il Fisco ha specificato che sono agevolati solo gli interventi eseguiti all’esterno della sagoma esistente.

Precedentemente (risposte a interpello nn. 332 e 519 del 2022) il Fisco ha chiarito che l’agevolazione resta preclusa alle cessioni infragruppo di immobili e che la stipula di un contratto di sale & lease-back successivo all’acquisizione non è assimilabile a una vera e propria cessione dell’immobile e che, di conseguenza, la medesima operazione non rappresenta una causa di decadenza dall’agevolazione. Scontata, invece, la conclusione raggiunta dall’amministrazione (risposta a interpello n. 132 del 2023) qualora l’investimento agevolabile sia realizzato da soggetti operanti su un territorio parzialmente incluso in una Zes: in tal caso il bonus compete solo per le spese riferibili alla parte effettivamente localizzata nella stessa Zes.

La risposta a interpello n. 145 del 2023, infine, ripercorre il presupposto fondamentale per l’accesso al beneficio, ossia la realizzazione di un «investimento iniziale»: si definisce progetto di investimento iniziale, ai sensi del regolamento Ue 651/2014, quello in beni strumentali finalizzati:

• alla realizzazione di un nuovo stabilimento;

• all’ampliamento di uno stabilimento esistente;

• alla diversificazione della produzione di uno stabilimento;

• alla trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

• alla riattivazione di uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito.

Nello stesso documento di prassi, l’Agenzia ha ricordato che restano esclusi dall’agevolazione tutti i beni classificabili in voci di bilancio diverse da quelle iscrivibili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema di bilancio previsto dall’articolo 2424 del Codice civile.

Fonte Fisco Il sole 24 ore 13/09/2023

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