ZES Zone Economiche Speciali: così possono rafforzare l’attrattività del Mezzogiorno

ZES significa Zone Economiche Speciali.

Le Zone Economiche Speciali sono il futuro degli insediamenti produttivi del Mezzogiorno: connesse al territorio che le genera, dialogano alla pari con le realtà economiche europee ed extraeuropee, pronte ad accogliere gli insediamenti di medio grandi dimensioni. In Puglia sono state individuate due aree di questo tipo: Zes Ionica e Zes Adriatica. Insediare la propria impresa in area Zes significa usufruire di vantaggi e benefici.

Le agevolazioni amministrative

Le Zone Economiche Speciali (ZES) sono state introdotte in Italia nel 2017, attraverso il decreto-legge n° 91 del 20 giugno 2017

Le ZES sono aree destinatarie di specifiche agevolazioni fiscali (credito di imposta per un massimo di 100 milioni di euro) e semplificazioni burocratiche, da realizzarsi intorno ad aree portuali che presentino le caratteristiche di porti di rilevanza strategica.

Le nuove  imprese  e  quelle  gia’  esistenti,  che  avviano  un programma di attivita’ economiche Imprenditoriali o  di  investimenti di natura incrementale nella ZES, possono  usufruire  delle  seguenti tipologie di agevolazioni:

In vigore dal 01/05/2022

Modificato da: Decreto-legge del 30/04/2022 n. 36 Articolo 37

l’attivita’ economica nelle ZES e’ libera, nel rispetto delle norme nazionali ed europee sull’esercizio dell’attivita’ d’impresa. Al fine di semplificare ed accelerare l’insediamento, la realizzazione e lo svolgimento dell’attivita’ economica nelle ZES sono disciplinati i seguenti criteri derogatori alla normativa vigente, procedure semplificate e regimi procedimentali speciali applicabili.

 Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d’impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia; alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di concessioni demaniali portuali;

Nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 5-bis, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l’acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di piu’ amministrazioni sono adottati ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della meta’ e sono altresi’ ridotti alla meta’ i termini di cui all’articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Presso ogni Commissario straordinario di cui all’articolo 4, comma 6, opera uno sportello unico digitale presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova attivita’ soggetta all’autorizzazione unica di cui all’articolo 5-bis, presentano il proprio progetto. Lo sportello unico e’ reso disponibile anche in lingua inglese e opera secondo i migliori standard tecnologici, con carattere di interoperabilita’ rispetto ai sistemi e alle piattaforme digitali in uso presso gli enti coinvolti nell’istruttoria del procedimento. Ciascun Commissario rende noto, con avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la data a partire dalla quale lo sportello e’ reso disponibile. Nelle more della piena operativita’ dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate allo sportello unico per le attivita’ produttive (SUAP) territorialmente competente di cui all’articolo 38 comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che le trasmette al Commissario con le modalita’ determinate mediante accordo tra questo e gli enti titolari dei SUAP;

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e’ istituita la Cabina di regia ZES, presieduta dal Ministro per il Sud, Autorita’ politica delegata per la coesione territoriale e composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dello sviluppo economico, dai Presidenti delle regioni e delle province autonome e dai presidenti dei Comitati di indirizzo delle ZES istituite, nonche’ dagli altri Ministri competenti in base all’ordine del giorno. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L’istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia, che si avvale a tal fine del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, riguarda principalmente la verifica e il monitoraggio degli interventi nelle ZES, sulla base dei dati raccolti ai sensi del comma 6. Alla prima riunione della Cabina di regia e’ altresi’ approvata la delibera recante il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa;

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ogni regione interessata puo’ presentare al Ministro per il Sud, Autorita’ politica delegata per la coesione territoriale una proposta di protocollo o convenzione per l’individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali. La proposta individua dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazioni, le norme di riferimento e le amministrazioni locali e statali competenti ed e’ approvata dalla Cabina di regia di cui alla lettera a-quater). Sono parti dell’accordo o protocollo la regione proponente e le amministrazioni locali o statali competenti per ogni procedimento individuato;

Nelle ZES e nelle ZES interregionali possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali, il cui piano di sviluppo strategico sia stato presentato dalle regioni proponenti entro l’anno 2019, e’ proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro il 31 dicembre 2023 ed e’ approvata con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta;

a-septies) al fine di incentivare il recupero delle potenzialita’ nell’Area portuale di Taranto e sostenere l’occupazione, e’ istituita la Zona franca doganale interclusa ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, la cui perimetrazione e’ definita dall’Autorita’ di sistema portuale del Mare Ionio ed approvata con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

 I termini di cui al comma 1 previsti per il rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti, pareri, concessioni, accertamenti di conformita’ alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, delle amministrazioni centrali nonche’ di tutti gli altri competenti enti e agenzie sono da considerarsi perentori. Decorsi inutilmente tali termini, gli atti si intendono resi in senso favorevole.

Le agevolazioni di cui beneficiano le imprese già insediate o che si insedieranno nelle ZES istituite dall’art. 4 del DL 91/2017 sono previste dall’art. 5 dello stesso decreto.

In primo luogo, i commi 1° e 2°-bis dell’art. 5 citato, sostituito in gran parte il primo ed introdotto ex novo il secondo dal 1° e dal 2° comma dell’art. 3-ter del Decreto-Legge n° 135 del 2018 convertito in Legge n° 12 del 2019, prevedono una serie di semplificazioni dei seguenti procedimenti amministrativi e di riduzione dei tempi di conclusione di essi:

§  in generale ed, in particolare, di quello riguardante l’avvio di attività di impresa tramite presentazione di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune territorialmente competente,

§  di quelli in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali,

§  di utilizzo della conferenza di servizi semplificata,

§  di coordinamento e di funzionamento telematico, semplificato, in tempi certi ed abbreviati e 

disponibile in almeno una lingua straniera degli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) dei comuni compresi nella ZES e lo Sportello unico doganale e per i controlli dell’Autorità portuale 

rientrante nella ZES, istituito ai sensi della Legge n° 84 del 1994. Quest’ultimo sportello opera 

quale responsabile unico del procedimento ai sensi della Legge n° 241 del 1990 per le fasi di insediamento, di realizzazione e di svolgimento delle attività economiche nella ZES,

§  di accesso alle infrastrutture esistenti ed a quelle previste nel piano di sviluppo strategico della ZES che abbiamo esaminato nel paragrafo precedente,

§  di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria entro 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell’impresa ai gestori dei servizi di pubblica utilità. Nel caso di 

inadempimento doloso o colposo nel termine previsto, la P.A. competente o il gestore del servizio sono tenuti al risarcimento del danno ai sensi dell’art, 2-bis della Legge 241/1990;

§  la possibilità di istituire al proprio interno zone franche doganali intercluse (ZFDI)

il cui Piano di sviluppo strategico sia stato presentato dalla/e Regione/i competenti entro il 31 Dicembre 2019 deve essere proposta dal Comitato di indirizzo della ZES in cui rientra entro il 31 Dicembre 2021 ed è approvata sempre entro 60 giorni dalla presentazione dal Direttore dell’Agenzia delle Dogane con una sua determina. Questo punto è estremamente importante perché, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, è con l’istituzione di una ZFDI che la ZES o la ZLS acquisiscono la possibilità di offrire ai propri utenti le agevolazioni doganali previste dal diritto comunitario.

 Il problema è che finora i comitati direttivi delle ZES finora istituiti non si sono mossi per istituire le ZFDI e dotarsi, in tal modo, delle agevolazioni doganali citate. Se non fosse intervenuto direttamente il Parlamento con la norma contenuta nella lettera b) del comma 316 dell’art. 1° della Legge 160/2019 non sarebbe stata istituita nemmeno l’unica ZFDI oggi esistente, vale a dire quella del porto di Taranto facente parte della ZES ionica di Puglia e Basilicata. Occorre quindi che i comitati direttivi delle altre ZES si muovano quanto prima perché senza ZFDI al loro interno le ZES (ed anche le ZLS) sono organismi monchi e non attrattivi o competitivi con quelli dello stesso tipo degli altri paesi dell’UE.

PER LA PERIMETRAZIONE DELLE ZONE FRANCHE DOGANALI E’ STATA EFFETTUATA PROROGA A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2023 QUALE TERMINE CONCESSO AI COMITATI DI INDIRIZZO PER LA PERIMETRAZION ZONE FRANCHE DOGANALI, CHE POSSONO ESSERE  ISTITUITE NELL’AMBITO DELLE AREE ZES

Si tenga presente che l’art. 243 del Codice doganale dell’UE (Regolamento UE 952/2013) attribuisce agli 

Stati membri il potere di istituire ZFDI, stabilendo il perimetro dell’area ed i punti di entrata e di uscita dalla stessa. 

Con la lettera a-sexies) dell’art. 5 del DL 91/2017, lo Stato ha delegato tale potere ai Comitati di indirizzo delle ZES ed al Direttore dell’Agenzia delle dogane, per cui di fronte all’inerzia di questi potrebbe eserciate, in via legislativa, il proprio potere sostitutivo (come è accaduto per la ZFDI di Taranto), Infine, gli Stati hanno l’obbligo di comunicare alla Commissione UE informazioni sulle zone franche esistenti nel proprio territorio ma questa comunicazione non è individuata dalla norma come condizione per 

l’istituzione della zona franca.

Semplificazioni amministrative

  • Ampliamento dei poteri autorizzatori del Commissario straordinario e possibilità di operare come stazione appaltante fino al 31/12/2026, anche in deroga alla normativa sui contratti pubblici;
  •  Attribuzione di poteri amministrativi finalizzati alla semplificazione, in capo al Commissario Straordinario, per superare eventuali dinieghi, ritardi e dissensi nell’adozione di atti e provvedimenti, proponendo al Presidente del Consiglio dei ministri le iniziative opportune;
  • introduzione di un’autorizzazione unica che sostituisce tutte le precedenti autorizzazioni, concessioni e pareri e consente la realizzazione delle opere, prestazioni ed attività previste nel progetto;
  • accesso alla procedura della “conferenza semplificata” di cui all’art. 14-bis della L. n. 241/1990, con contestuale riduzione alla metà dei termini perentori per l’ottenimento dell’autorizzazione unica e di ogni altro atto di assenso o nulla osta, comunque denominato, necessario all’attività da intraprendere;
  • riduzione di un terzo dei termini previsti per il rilascio di VIA, VAS, AUA, autorizzazioni paesaggistiche, permessi a costruire e concessioni demaniali portuali;
  • rafforzamento del ruolo di supporto amministrativo, finanziario ed economico svolto dall’Agenzia per la Coesione territoriale nei confronti dei singoli Commissari.

Le agevolazioni per le imprese insediate nelle ZES

Passiamo adesso alle originarie agevolazioni amministrative di cui beneficiavano e beneficiano anche oggi le imprese già insediate o che si insedieranno nelle ZES istituite dall’art. 4 del DL 91/2017 e che erano e sono tuttora previste dall’art. 5 dello stesso decreto modificato anche dal DL 77/2021.

In primo luogo, i commi 1° e 2°-bis dell’art. 5 citato, sostituito in gran parte il primo ed introdotto ex novo il secondo dal 1° e dal 2° comma dell’art. 3-ter del Decreto-Legge n° 135 del 2018 convertito in Legge n° 12 del 2019 (mentre il DL 77/2021 ha modificato il comma 1° e introdotto il comma 1°-bis), prevedono una serie di semplificazioni dei seguenti procedimenti amministrativi e di riduzione dei tempi di conclusione di essi:

  •  degli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) dei comuni compresi nella ZES e i procedimenti di autorizzazione unica che abbiamo esaminato in precedenza.
    Sono responsabili di tale coordinamento il Comitato di indirizzo e il Commissario straordinario di governo che amministrano la ZES e le Autorità di sistema portuali per le autorizzazioni uniche di loro competenza;
     
  •  entro 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell’impresa ai gestori dei servizi di pubblica utilità.
    Nel caso di inadempimento doloso o colposo nel termine previsto, la P.A. competente o il gestore del servizio sono tenuti al risarcimento del danno ai sensi dell’art, 2-bis della Legge 241/1990
    .

Agevolazioni Zes per l’acquisto di terreni e l’acquisizione, per la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali per gli investimenti effettuati a partire dal 1° maggio 2022.

Tassazione agevolata preclusa nel caso in cui l’immobile sia acquistato da una società appartenente allo stesso gruppo. Sconto fiscale cumulabile al bonus Mezzogiorno riconosciuto per lo stesso investimento, a patto che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento.

Questi, in estrema sintesi, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 332 del 21 giugno 2022 ad altrettanti quesiti dell’istante.

Le aziende nuove e quelle già operative insediate nella ZES che inizieranno o incrementeranno attività economiche imprenditoriali nella ZES beneficeranno innanzitutto di:

  • procedure amministrative semplificate;
  • accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES.

Per quanto riguarda il credito d’imposta per gli investimenti al Sud previsto dall’ art. 1, c. 98-108, Legge n. 208/2015, questo sarà commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.

Tuttavia le agevolazioni ed i benefici concessi agli operatori economici della ZES sono soggette a due condizioni, cioè che:

  • le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell’area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell’investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;
  • le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

Le agevolazioni fiscali per le imprese insediate nelle ZES

 IN relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, L. 208/2015, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

Per il riconoscimento delle ricordate agevolazioni, le imprese beneficiarie:

· devono mantenere la loro attività nell’area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell’investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti

· non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

Con specifico riferimento al credito d’imposta, si ricorda che le modalità di presentazione della comunicazione per la relativa fruizione sono state definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 agosto 2019. Quest’ultimo, in particolare, ha stabilito che il modello da utilizzare è quello già in uso per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e nei comuni del Centro-Italia colpiti dal sisma (tax credit Sisma), come opportunamente modificato e aggiornato.

La comunicazione va presentata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica

· direttamente dai soggetti abilitati,

· tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario,

· tramite intermediari abilitati (ad esempio, professionisti, associazioni di categoria, Caf).

L’agevolazione

Il bonus per gli investimenti, anche per acquisto di immobili strumentali, arriva fino a 100 milioni di euro. L’autorizzazione unica concentra tutti gli atti di assenso e nullaosta.  Ruolo centrale all’Agenzia per la Coesione territoriale.

Credito d’imposta fino a 100 milioni di euro, possibilità di inserire tra i beni ammissibili ad agevolazione anche gli immobili strumentali agli investimenti, utilizzo dello strumento dell’autorizzazione unica.

Queste le novità, di particolare interesse per le imprese, apportate dal decreto Semplificazioni in materia di agevolazioni per le Zone economiche speciali (Zes).

ZES: credito d’imposta per immobili e terreni

Per superare difficoltà normative, il nuovo decreto ricomprende tra gli investimenti nelle ZES soggetti a credito d’imposta anche l’acquisto di terreni, l’acquisizione, l’ampliamento e la realizzazione di immobili strumentali agli investimenti.

A stretto giro il credito d’imposta ZES sarà utilizzabile non solo per acquistare beni immobili, ma anche per la loro costruzione, compreso il costo del terreno

Il decreto PNRR bis chiarisce pertanto questo aspetto, mettendo nero su bianco che tra gli investimenti ammessi sono compresi anche l’acquisto di terreni, nonché l’acquisizione, l’ampliamento e la realizzazione degli immobili strumentali agli investimenti.

A questo si aggiunge inoltre il via libera alla possibile riperimetrazione delle ZES da parte dei Commissari, nel rispetto però del limite massimo della superficie già stabilito per ogni Regione.

Ricordiamo che le misure massime consentite del credito d’imposta sono le seguenti:

RegioniPiccole ImpreseMedie ImpreseGrandi Imprese
Campania45%35%25%
Puglia45%35%25%
Basilicata45%35%25%
Calabria45%35%25%
Sicilia45%35%25%
Sardegna45%35%25%
Abruzzo30%20%10%
Molise (per i beni acquisiti fino al 31.12.2021)30%20%10%
Molise (per i beni acquisiti dal 2022)45%35%25%

Il credito di imposta è concesso per gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito dai punti n° 49, 50 e 51 dell’art. 2 del Regolamento UE 651/2014 (cioè per un investimento relativo ad un’attività economica del tutto nuova o che innova, dal punto di vista dei prodotti o servizi realizzati, un’attività economica esistente), relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria (leasing), di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate per la prima volta nel territorio della ZES.

Se gli investimenti sono stati effettuati mediante contratti di leasing, si assume come agevolabile il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto di tali beni, escluse le spese di manutenzione.

Non sono agevolabili gli investimenti in beni immateriali (brevetti, ecc.) e veicoli.

Questi beni potranno quindi essere oggetto di altre agevolazioni, se previste, e i loro costi di realizzazione o di acquisto non rientrano nel computo dell’importo dell’investimento agevolabile con il credito di imposta ZES.

E’ agevolabile l’acquisto di un immobile esistente, se strumentale agli investimenti, ma non, dato il tenore della norma, la sua costruzione ex novo o la sua ristrutturazione.

Quest’ultima è una caratteristica pressoché unica nel panorama delle agevolazioni fiscali o finanziarie attualmente vigenti nel nostro paese per il sostegno degli investimenti delle imprese.

Sono escluse le attività agricole, di pesca ed acquacoltura (che hanno incentivi specifici) e le attività siderurgiche, carbonifere, di costruzione navale, delle fibre sintetiche, di produzione e distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, creditizie, finanziarie e assicurative (commi 98, 99 e 100 dell’art. 1° della Legge 208/2015).

Il calcolo del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES

Il credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES è pari ad una percentuale dell’importo dell’investimento (IVA esclusa e con un importo massimo sempre di 100 milioni di Euro) che cambia a seconda che il beneficiario sia una piccola, una media o una grande impresa e che la ZES sia ubicata in una regione “in ritardo di sviluppo” (o “meno sviluppata”, vale a dire: Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia) o in una regione “in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna), come riportato nella tabella successiva.

Tabella 1) Il credito di imposta per gli investimenti nelle ZES italiane

REGIONIDIMENSIONE DI IMPRESAPERCENTUALE DEL CREDITO DI IMPOSTALIMITE MASSIMO DELL’IMPORTO DELL’INVESTIMENTO 
Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia Molise Sardegna (“meno sviluppate”)Piccola impresa45%100.000.000 di Euro
Media impresa35%100.000.000 di Euro
Grande impresa25%100.000.000 di Euro
Abruzzo, “in transizione”)Piccola impresa30%100.000.000 di Euro
Media impresa20%100.000.000 di Euro
Grande impresa10%100.000.000 di Euro

Per quanto riguarda la definizione di piccola, media e grande impresa, ricordiamo che la Raccomandazione CE n° 361 del 2003 definisce come:

  •  quella con numero di occupati annui inferiore a 50; fatturato inferiore a 10 milioni di Euro o totale dello Stato Patrimoniale inferiore a 10 milioni di Euro;
     
  •  quella con numero di occupati annui inferiore a 250; fatturato inferiore a 50 milioni di Euro o totale dello Stato Patrimoniale inferiore a 43 milioni di Euro (questi due parametri sono alternativi, cioè basta rispettarne uno).
    Inoltre, la piccola e la media impresa devono essere “autonome”, cioè non devono essere controllate in qualsiasi modo (per esempio: controllo societario, influenza dominante, ecc.) da una grande impresa;
     
  •  quella che supera i parametri dimensionali della media impresa.

Come si nota agevolmente dalla lettura della Tabella 1), le piccole e le medie imprese sono favorite nella misura dell’agevolazione rispetto alle grandi imprese e le imprese delle regioni meno sviluppate lo sono rispetto a quelle delle regioni in transizione.

Per fare un esempio, un investimento di 10 milioni di Euro effettuato da un’impresa ubicata in una ZES che ricade in una regione “meno sviluppata” dà diritto a 4,5 milioni di Euro di credito di imposta se il richiedente è una piccola impresa, a 3,5 milioni se è una media impresa e a 2,5 milioni se è una grande impresa.

Se l’impresa è invece ubicata in una ZES che ricade in una regione “in transizione”, ha diritto a 3 milioni di Euro di credito di imposta se essa è una piccola impresa, a 2 milioni se è una media impresa e ad 1 milione se è una grande impresa.

Credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES e aiuti de minimis

Il credito di imposta è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevato consentito dalle rispettive discipline europee di riferimento (comma 102).

Le imprese che intendono avvalersi del credito di imposta devono presentare apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate ed l’utilizzo di esso avviene mediante compensazione con imposte o contributi previdenziali ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo n° 241 del 1997 a decorrere dal periodo di imposta in cui è stato effettuato l’investimento. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’impresa relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relativi ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Ad esso non si applica il limite di utilizzo annuo di 250.000 Euro previsto dal comma 53 dell’art. 1° della Legge n° 244 del 2007 (commi 103 e 104).

Non ci sono, quindi, e questo è un vantaggio per le imprese, limiti temporali o di importo annuo per la fruizione del credito di imposta attraverso la compensazione con imposte o contributi.

Il provvedimento n° 670294 del 9 Agosto 2019 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha previsto che il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta va inviato telematicamente utilizzando il software relativo al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17) disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Esso ha inoltre stabilito che l’utilizzo del credito avviene mediante compensazione con altre imposte o contributi previdenziali ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo n° 241 del 1997, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline), pena il rifiuto dell’operazione.

Il codice tributo da utilizzare è stato definito con la risoluzione n° 83/E del 27 Settembre 2019 in cui l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo 6905 e 6906, per l’utilizzo in compensazione sia del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno che del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali (ZES).

Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.

Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, la disciplina di questo credito di imposta si applica anche se non viene esercitato il riscatto.

Il credito d’imposta indebitamente utilizzato rispetto all’importo rideterminato secondo queste disposizioni è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi sopra indicate in questo capoverso.

Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla sua disciplina o a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato degli interessi e delle sanzioni previsti dalla legge (commi 105 e 106 dell’art. 1° della Legge 208/2015).

Le altre agevolazioni fiscali

Concludiamo questo paragrafo ricordando che le imprese ubicate nelle ZES (e nelle ZLS) possono usufruire anche di tutte le altre agevolazioni per gli investimenti (di tipo fiscale o non fiscale e comunque per investimenti che non hanno beneficiato del credito di imposta per le ZES o delle agevolazioni finanziarie derivanti dai contratti di sviluppo che abbiamo sin qui illustrato), creditizie o relative al costo del lavoro in essere nel nostro paese.

Inoltre, l’Agenzia delle entrate, nella risposta all’interpello n° 333 del 2022, ha chiarito che, per quanto riguarda i beni strumentali acquisiti da imprese insediate nelle ZES possono cumulare il credito di imposta specifico per esse previsto con quello per l’acquisto di beni strumentali nuovi previsto dal commi da 1051 a 1058-ter dell’art. 1° della Legge n° 178 del 2020 (Legge di stabilità per il 2021) purché il beneficio complessivo non superi il costo di acquisto del bene.

Infine, vi è la possibilità per le Regioni ed i Comuni nel cui territorio insiste una ZES o una ZLS di prevedere agevolazioni sull’IRAP, sull’IMU e sulla TARI per le imprese che in esse operano.

Per ora non abbiamo notizie di agevolazioni di questo tipo.

Inoltre, le imprese operanti nella ZES di una regione possono accedere alle agevolazioni previste dal Programma Operativo Regionale (POR) finanziate con fondi europei.

Per le ZLS quest’ultima possibilità a limitata a quelle aree di esse che sono qualificabili come “meno sviluppate” o “in transizione” ai sensi del diritto comunitario.

Il dimezzamento di IRPEF o IRES per le nuove attività

I commi da 173 a 176 della Legge n° 178 del 2020 (Legge di bilancio per il 2021) hanno introdotto una ulteriore agevolazione fiscale per le imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES istituite nelle regioni italiane “meno sviluppate” o “in transizione” (per ora quelle del Mezzogiorno).

Tale agevolazione consiste nella riduzione del 50% dell’imposta sul reddito (IRES od IRPEF) generato da tale attività per l’anno di imposta in cui essa è stata avviata e per i sei anni di imposta successivi (comma 173).

Ciò significa, per esempio, che se un’impresa ubicata in una ZES avvia una nuova attività economica che genera un reddito di 50.000 Euro annui su un reddito imponibile totale dell’impresa di 150.000 Euro annui, la riduzione del 50% dell’imposta sul reddito si applica solo ai primi 50.000 Euro generati dalla nuova attività.

Il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

  • le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno dieci anni; 
  • le imprese beneficiarie devono mantenere i posti di lavoro derivanti dalla loro nuova attività avviata nella ZES per almeno dieci anni. 

Il mancato rispetto di queste condizioni comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione delle agevolazioni di cui l’impresa ha beneficiato. Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento (commi 174 e 175).

L’agevolazione rientra nella categoria degli “aiuti de minimis” in forza dei quali un’impresa beneficiaria non può ricevere un ammontare di agevolazioni in denaro superiore a 200.000 Euro in tre esercizi annuali, se opera in qualsiasi settore dell’industria o dei servizi, oppure a 15.000 Euro sempre in tre esercizi se opera nell’agricoltura, od a 30.000 Euro nello stesso periodo se opera nella pesca o nell’acquacoltura, ai sensi, rispettivamente, dei Regolamenti UE n° 1407 e 1408 del 2013 e n° 717 del 2014.

E’ ovvio che, essendo questa un’agevolazione che si estende su sette esercizi, vi rientrano 2,33 periodi triennali (comma 176).

ZES: fondi per Contratti di sviluppo

Per sostenere gli investimenti all’interno delle ZES è introdotta una formula specifica di Contratti di sviluppo: una delibera CIPESS stanzierà 250 milioni da destinare ad apposite aree tematiche e indirizzi operativi, privilegiando la semplificazione e la riduzione dei tempi.

La novità più importante è quella che riguarda l’avvio di una linea finanziaria apposita per l’attivazione di Contratti di sviluppo per investimenti realizzati nelle ZES, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC).

All’indomani dell’ok al decreto PNRR bis, infatti, il Ministero ha confermato la prossima pubblicazione di una delibera CIPESS che stanzierà, a tal fine, ben 250 milioni del FSC 2021-2027.

Le risorse, aggiunge il dicastero, “confluiranno nel Piano di Sviluppo e Coesione 2021-2027 del Ministero dello Sviluppo Economico, il quale definirà – d’intesa con il ministro.

La riduzione alla metà dell’imposta sul reddito per le imprese che avviano una nuova attività nelle ZES introdotta dalla Legge 178/2020

I commi da 173 a 176 della Legge n° 178 del 2020 (Legge di bilancio per il 2021) hanno introdotto una ulteriore agevolazione fiscale per le imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES istituite nelle regioni italiane “meno sviluppate” o “in transizione” (per ora quelle del Mezzogiorno). Tale agevolazione consiste nella riduzione del 50% dell’imposta sul reddito (IRES od IRPEF) generato da tale attività per l’anno di imposta in cui essa è stata avviata e per i sei anni di imposta successivi (comma 173).

Ciò significa, per esempio, che se un’impresa ubicata in una ZES avia una nuova attività economica che genera un reddito di 50.000 Euro annui su un reddito imponibile totale dell’impresa di 150.000 Euro annui, la riduzione del 50% dell’imposta sul reddito si applica solo ai primi 50.000 Euro generati dalla nuova attività.

Il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

a)    le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno dieci anni;

b)    le imprese beneficiarie devono mantenere i posti di lavoro derivanti dalla loro nuova attività avviata nella ZES per almeno dieci anni.

Il mancato rispetto di queste condizioni comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione delle agevolazioni di cui l’impresa ha beneficiato. Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento (commi 174 e 175).

L’agevolazione rientra nella categoria degli “aiuti de minimis” in forza dei quali un’impresa beneficiaria 

non può ricevere un ammontare di agevolazioni in denaro superiore a 200.000 Euro in tre esercizi annuali, se opera in qualsiasi settore dell’industria o dei servizi, oppure a 15.000 Euro sempre in tre esercizi se opera 

nell’agricoltura, od a 30.000 Euro nello stesso periodo se opera nella pesca o nell’acquacoltura, ai sensi, 

rispettivamente, dei Regolamenti UE n° 1407 e 1408 del 2013 e n° 717 del 2014. E’ ovvio che, essendo 

questa un’agevolazione che si estende su sette esercizi, vi rientrano 2,33 periodi triennali (comma 176).

Infine, dato che la legge la riserva alle sole imprese che operano nelle ZES, questa agevolazione non si applica alle imprese che operano nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) già istituite o che verranno 

istituite nelle regioni costiere del Centro e del Nord Italia.

·       RIDUZIONE DEL 50% DELL’IMPOSTA SUL REDDITO

La L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) introduce una riduzione del 50% dell’imposta sul reddito, per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno delle Zone economiche speciali.

Ai sensi dell’art. 1, comma 173 della suddetta legge, Il beneficio opera a decorrere dal periodo d’imposta nel quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi.

La fruizione di tale beneficio è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a) le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell’area Zes per almeno 10 anni

b) le imprese conservino per almeno 10 anni i posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività svolta all’interno della Zes.

L’agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”. L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 200.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

BENEFICIARI

Possono beneficiare del credito d’imposta ZES, i soggetti titolari di reddito d’impresa, individuabili in base all’art. 55 del TUIR, che effettuano investimenti in beni strumentali, anche tramite locazione finanziaria, destinati a nuove attività economiche ubicate nelle zone Z.E.S.

Gli aiuti possono essere concessi a PMI per qualsiasi forma di investimento iniziale, nonché alle grandi imprese solo per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata (par. 3 dell’art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (c.d. GBER).

Pertanto, nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta, alle grandi imprese che effettuano investimenti nelle zone assistite viene richiesta una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 per attestare che il progetto di investimento realizzato/da realizzare si riferisce ad una nuova attività economica.

Sono ammesse all’agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello stato, che le stabili organizzazioni nel territorio dello stato di soggetti non residenti.

In assenza di un’espressa esclusione normativa, si ritiene che possano beneficiare della misura agevolativa anche gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata.

L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.

L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in difficoltà (così come individuale dalla comunicazione della Commissione Europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014).

Per il credito d’imposta ZES sono esclusi dal beneficio anche i soggetti che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura.

 Agevolazione che incentiva l’acquisto di nuovi macchinari, ( C.D. Bonus Sud)  impianti ed attrezzature, destinati a strutture produttive nuove o già esistenti, collegate ad un progetto di investimento relativo a:

· realizzazione di un nuovo stabilimento

· ampliamento di uno stabilimento esistente

· diversificazione della produzione di uno stabilimento

· trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente

· riattivazione di uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquistato.

Sono escluse dall’agevolazione, le spese relative alla semplice sostituzione di singoli beni strumentali. Grazie alla proroga prevista dal DDL di Bilancio 2020, le spese ammesse potranno esser sostenute fino al 31 dicembre 2022.

Il Credito d’imposta per le imprese del Sud prevede aliquote diversificate in base alle dimensioni dell’impresa e all’ambito territoriale.

Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia. Molise dal 2022 e Sardegna

· 45% per le piccole imprese

· 35% per le medie imprese

· 25% per le grandi imprese

  Abruzzo (zone Carta Aiuti di Stato 2014-2020, ex articolo 107.3.c del TFUE)

· 30% per le piccole imprese

· 20% per le medie imprese

· 10% per le grandi imprese

NOTA BENE

PER LE GRANDI AZIENDE E’ POSSIBILE APPLICARE TALE AGEVOLAZIONE  (c.d. Bonus  Sud)  

SOLO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO STABILIMENTO

Vantaggi e benefici

Le Zone Economiche Speciali (ZES) hanno come obiettivo l’attrazione degli investimenti, sviluppare infrastrutture, favorire la creazione di nuovi posti di lavoro e promuovere la crescita delle esportazioni e delle attività industriali.

La ZES Abruzzo è caratterizzata da una fiscalità di vantaggio e da un articolato sistema di semplificazioni amministrative, cui, possono accedere le imprese per strutture produttive ubicate nei territori ZES o che avviano una nuova attività economica imprenditoriale al suo interno.  Le agevolazioni sono fruibili da tutte le aziende sia di nuova costituzione, sia già costituite già presenti all’interno dell’area.

Le agevolazioni sono comunque, tramite attività infrastrutturali delle aree ZES, destinate anche alle imprese non presenti, attraverso la possibilità di usufruire di aree aeroportuali o portuali attrezzate: queste possono essere messe a supporto di tutte le imprese regionali.

Investimenti agevolabili

Gli aiuti possono essere concessi a PMI per qualsiasi forma di investimento iniziale. Gli aiuti alle grandi imprese possono essere concessi solo per “un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata”.

Per investimento iniziale si intende:

  1. investimento in attivi materiali e immateriali relativo a una o più delle seguenti attività:
    1. la creazione di un nuovo stabilimento;
    1. l’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente
    1. la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente,
    1. cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente
  2. acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso in assenza di acquisizione, a condizione che sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. La semplice acquisizione di azioni di un’impresa non viene considerata un investimento iniziale.

Per investimento iniziale per la creazione di una nuova attività economica (unico investimento ammissibile per le grandi imprese nella ZES Abruzzo) si intende:

  • investimento in attivi materiali e immateriali relativo a una o più delle seguenti attività:
    • la creazione di un nuovo stabilimento, o
    • la diversificazione dell’attività di uno stabilimento, a condizione che la nuova attività non sia uguale o simile a quella svolta precedentemente nello stesso stabilimento, o
  • l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso in assenza di acquisizione, a condizione che la nuova attività che verrà svolta utilizzando gli attivi acquisiti non sia uguale o simile a quella svolta nello stabilimento prima dell’acquisizione. La semplice acquisizione di azioni di un’impresa non viene considerata un investimento iniziale per la creazione di una nuova attività economica.

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