Tutto su Patent box: come sfruttarne i vantaggi



COS’È
Regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti, di disegni e modelli industriali, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.


A CHI SI RIVOLGE


Possono esercitare l’opzione i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l’utilizzo dei beni.


AGEVOLAZIONI
Agevolazione fiscale.
Rientrano nell’ambito dell’agevolazione i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali per invenzione e per modello di utilità e certificati complementari di protezione, di disegni e modelli industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, nonché dall’utilizzo congiunto di due o più dei suddetti beni immateriali, collegati tra loro da un vincolo di complementarietà ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi.


MODALITÀ DI ACCESSO
I soggetti che intendono optare per il regime opzionale comunicano in via telematica i dati previsti nel modello predisposto dall’Agenzia delle entrate, direttamente o tramite soggetti incaricati della trasmissione L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta per il quale si intende optare per la stessa, è valida per cinque periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile.L’opzione sui marchi d’impresa esercitata per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 ha durata pari a cinque periodi d’imposta ovvero, se inferiore, fino al 30 giugno 2021 e non è rinnovabile.

PatentBox è un regime opzionale di tassazione per i redditi d’impresa derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili

Come funziona il regime del Patent Box? Chi può utilizzare la detassazione al 50% delle royalties derivanti dallo sfruttamento economico di marchi e brevetti industriali?

Guida completa all’agevolazione, i vantaggi per le start-up e le modalità di calcolo attraverso esempi concreti

Il patent box è un particolare regime fiscale che riguarda le attività di impresa e consente la parziale detassazione delle royalties  derivanti dallo sfruttamento economico di marchi o brevetti industriali (c.d. “intangibles“). La norma di riferimento è l’art. 1, co. 37, della Legge n. 190/14.

La ratio dichiarata di questa agevolazione è quella di rendere l’Italia un paese fiscalmente “attraente” per la detenzione di attività immateriali per finalità di business. Infatti, la tendenza di molte imprese italiane in passato è stata quella di costituire società all’estero per la detenzione di marchi o brevetti poi sfruttati economicamente in Italia. Pensate al caso della c.d. sentenza Dolce & Gabbana, (sentenza 24 ottobre 2014, n. 43809 Corte di Cassazione). Al fine di contrastare fenomeni di erosione della base imponibile, il Governo ha puntato su questa particolare agevolazione fiscale.

Il patent box rappresenta oggi una agevolazione fiscale per le società che detengono marchi e brevetti industriali (ma anche App e software) e che ne concedono a terzi lo sfruttamento economico. Si tratta, quindi, di un regime opzionale che agevola, detassandoli parzialmente, i redditi derivanti dallo sfruttamento di beni immateriali (c.d. “intangible assets” o “IPs”).

L’intervento normativo italiano arriva dopo che ormai molti Paesi come Lussemburgo, Gran Bretagna, Belgio e Francia hanno deciso di armonizzare le proprie normative fiscali, disincentivando per gli imprenditori la delocalizzazione in altri Paesi delle proprietà intellettuali, al fine di trovare maggior risparmio fiscale

che cos’è il patent box?

Si tratta di un regime fiscale opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti, di disegni e modelli industriali, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

perché è stato introdotto il regime del patent box?

Di fronte all’importanza sempre più crescente dei beni immateriali nella creazione di valore aggiunto, l’applicazione di questo regime ha l’obiettivo di incentivare la collocazione di tali beni sul territorio italiano e il loro mantenimento nel nostro paese, evitandone la ricollocazione all’estero (avvenuta molto spesso frequentemente in passato). Inoltre, questo regime vuole incentivare gli investimenti nelle attività di ricerca e di sviluppo delle imprese italiane.

Il regime si pone in continuità con i modelli progressivamente introdotti in altri Stati membri della Comunità Europea (Belgio, Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna) ed è conforme ai principi elaborati in ambito OCSE con riferimento alla disciplina fiscale per la tassazione dei proventi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali.

chi sono i soggetti che possono fruire del patent box?

Possono optare per il regime agevolato del patent box i soggetti titolari di redditi di impresa, fiscalmente residenti in Italia. Si tratta dei seguenti:

  • Società di capitali;
  • Enti commerciali residenti in Italia;
  • Imprenditori individuali;
  • Altri titolari di reddito di impresa;
  •  Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Naturalmente, il soggetto che esercita l’opzione per questo regime fiscale deve avere il diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali e deve svolgere attività di ricerca e sviluppo. Le spese possono essere sostenute anche mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca e organismi equiparati.

patent box per soggetti esteri

E’ prevista la possibilità di beneficiare del regime del patent box anche per i soggetti residenti in un Paese che abbia siglato con l’Italia una  convenzione per evitare la doppia imposizione con il quale sia effettivo lo  scambio di informazioni . Si tratta, in buona sostanza, di tutti i Paesi inclusi nella white list. In tali casi l’agevolazione spetterà quando i beni immateriali siano attribuiti ad una stabile organizzazione in Italia  del soggetto non residente.

quali sono i soggetti esclusi dal patent box?

Non possono beneficiare del regime del patent box i soggetti non titolari di reddito di impresa, per i quali i redditi derivanti dallo sfruttamento delle opere dell’ingegno costituiscono redditi diversi . Inoltre, la Circolare n. 11/E/2016  ha chiarito che sono escluse dall’agevolazione le società che determinano il reddito con metodologie diverse da quella analitica. Inoltre, rimangono esclusi da questo regime i soggetti che applicano i seguenti regimi:

  • regime forfetario
  • Tonnage tax;
  • società agricole  che esercitano l’opzione per determinare il reddito su base catastale, ecc.

Inoltre, sono escluse dal regime in commento le società in fallimento o liquidazione coatta amministrativa.

quali sono i beni immateriali per i quali è fruibile il patent box?

Possono beneficiare della detassazione prevista dal regime i redditi derivanti dallo sfruttamento diretto e indiretto di brevetti, di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Ne sono esempi software protetto da copyright, brevetti, marchi, disegni, modelli, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico.

tabella: esempi di beni immateriali agevolabili per il patent box

Esempi di beni agevolabili per il patent box
– software coperto da copyright
– brevetti, marchi e disegni industriali
– processi, formule ed informazioni industriali giuridicamente tutelabili

beni immateriali complementari

Quando più beni immateriali, appartenenti a un medesimo soggetto, sono collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini delle disposizioni relative al regime del patent box (art. 1, co. 42-ter della Legge n. 190/2014). In particolare è possibile considerare complementari anche beni non appartenenti alla medesima categoria di intangibles.

ci sono beni immateriali esclusi dal patent box?

Andando per esclusione è possibile identificare anche una serie di beni immateriali che sono esclusi dall’agevolazione:

  • Le opere letterarie, scientifiche e didattiche;
  • Progetti che appartengono al settore dell’ingegneria;
  • Le opere dell’arte fotografica e cinematografica;
  • Le opere che appartengono all’ambito della scultura;
  • Le composizioni musicali.

Particolarmente interessante, sul punto è il chiarimento di prassi contenuto nella circolare 11/E/2016 , secondo il quale le liste di clienti e fornitori con informazioni aggregate ed utilizzabili per il direct marketing sono escluse dal patent box. Sono esclusi dall’agevolazione anche i nomi a dominio di siti web.

in cosa consiste l’agevolazione del patent box?

Il patent box consente di ottenere la detassazione del 50% dei redditi derivanti dallo sfruttamento diretto o indiretto dei beni immateriali oggetto dell’agevolazione. Inoltre, le plusvalenze derivanti da cessioni di beni immateriali non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto escluse. Questo, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali agevolabili. In entrambi i casi, operativamente, si assiste ad una variazione in diminuzione:

  • Ai fini delle imposte dirette (IRPEF, IRES);
  • Ai fini IRAP.

I redditi agevolabili in caso di utilizzo indiretto dei beni (e.g. concessione in uso a terzi) è di immediata identificazione, consistendo nelle royalties che il contribuente ritrae dalla licenza a terzi dei propri beni immateriali. Sicuramente più complicata, invece, è la determinazione dei redditi agevolabili in caso di sfruttamento diretto del bene immateriale, per la produzione interna dell’azienda.

La determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali richiedeva obbligatoriamente la preventiva attivazione di una procedura di ruling con l’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, l’art. 4 del D.L. n. 34/2019 ha introdotto la possibilità, in alternativa alla procedura di ruling, di determinare direttamente il reddito agevolabile. 

come si determina il reddito agevolabile ai fini del patent box?

Il regime del patent box riguarda:

  • I redditi derivanti dalla concessione in uso a terzi dei suddetti beni immateriali, attraverso un utilizzo indiretto;
  • L’ipotesi di utilizzo diretto degli stessi.

Il reddito agevolabile da detassare è pari al reddito ascrivibile allo sfruttamento del bene immateriale moltiplicato per un coefficiente pari al rapporto tra (art. 9 del DM 30.7.2015):

  • costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale (numeratore); e
  • costi complessivi sostenuti per produrre e sviluppare tale bene (denominatore).

Tale modalità di calcolo risponde all’esigenza di rispettare il c.d. nexus approach richiesto dalle Linee Guida OCSE, che consente di agevolare esclusivamente redditi che derivano dal sostenimento di spese nel territorio dello Stato.

La relazione illustrativa al DM 30.7.2015 chiarisce che i costi da inserire al numeratore e al denominatore sono quelli sostenuti nel periodo di riferimento, a prescindere dal regime fiscale e dal trattamento contabile. Il DM precisa che il calcolo della percentuale deve essere effettuato prendendo a riferimento i dati dell’esercizio e del triennio precedente.

In particolare, per il calcolo della percentuale relativa al 2020, i costi da considerare sono quelli sostenuti negli anni dal 2018 al 2020.

numeratore

Tra i costi da inserire al numeratore sono compresi:

  • Quelli sostenuti dai soggetti beneficiari;
  • Quelli addebitati ai soggetti beneficiari da università, enti di ricerca, organismi equiparati e da società. Anche  start-up  innovative , che non fanno parte del gruppo di imprese a cui appartiene il contribuente;
  • I costi sostenuti da imprese parte del medesimo gruppo in relazione ad attività di ricerca e sviluppo date in outsourcing a soggetti terzi. Oppure i costi sostenuti dal contribuente stesso nell’ambito di un cost sharing agreement con altre società del gruppo.

I costi al numeratore possono infine essere incrementati per un importo pari alla differenza fra numeratore e denominatore, per un valore massimo pari al 30% del numeratore stesso.

Se i costi al numeratore sono pari a 100 e al denominatore sono pari a 150, al numeratore potranno essere aggiunti ulteriori 30 e cioè il minore tra:

  • 30% di 100 = 30
  • 150-100 = 50

denominatore

Al denominatore, invece, andranno inseriti:

  • Tutti i costi inseriti al numeratore;
  • I costi relativi a servizi di ricerca e sviluppo dati in outsourcing a società parte del medesimo gruppo;
  • I costi relativi all’acquisizione del bene immateriale oggetto dell’agevolazione (o di una parte di esso), anche mediante licenza di concessione in uso.

come avviene il calcolo della percentuale di esenzione?

Dopo aver determinato il reddito agevolabile, occorre determinare la porzione di esso su cui verrà applicata l’esenzione.

Quota di reddito agevolabile = costi qualificati/costi complessivi * reddito agevolabile

I costi qualificati sono le spese di ricerca e sviluppo nonché le spese per il miglioramento e l’accrescimento del valore della proprietà intellettuale.I costi complessivi sono rappresentati dalla somma dei costi qualificati + il costo per acquisire la proprietà intellettuale.

I costi complessivi sono rappresentati dalla somma dei costi qualificati + il costo per acquisire la proprietà intellettuale.

Come avrai potuto notare, il calcolo della quota di reddito agevolabile dipende in buona parte dal peso (cioè dalla percentuale) di spese di ricerca e sviluppo sostenute per creare la proprietà intellettuale in relazione alla quale si chiede l’esenzione. Possono costituire spese di ricerca e sviluppo, ad esempio, tutte le fatture dei collaboratori, ricercatori e freelancer che hanno  che hai dovuto pagare per lo sviluppo o il miglioramento della tua proprietà intellettuale.

come si effettua l’esercizio dell’opzione per il regime del patent box?

L’opzione per l’adesione al regime del patent box deve essere effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio per il quale si intende optare (art. 4, co. 3 del DM 30.7.2015). L’opzione ha durata di cinque periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile, e consente di escludere dalla base imponibile – ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP – una quota del reddito derivante dall’utilizzo (diretto o indiretto) dei beni.Ad esempAd esempio, se l’opzione viene esercitata nel modello Redditi 2021, relativo all’anno 2020, l’agevolazione è valida dal 2020 al 2024.io, se l’opzione viene esercitata nel modello Redditi 2021, relativo all’anno 2020, l’agevolazione è valida dal 2020 al 2024.

La Circolare 11/E/2016 ha chiarito che eventuali aggiunte di nuovi beni agevolabili dovranno essere gestite con la presentazione di una nuova istanza. Istanza che avrà validità autonoma di 5 anni a partire dalla data di presentazione della relativa opzione (non della prima). Con i relativi adempimenti del caso (compresa eventuale istanza di ruling).

Qualora invece il nuovo bene abbia vincoli di complementarietà con il bene già oggetto di opzione già presentata, il contribuente potrà considerare detti beni come uno solo ai fini dell’opzione. La nuova opzione avrà durata coincidente con la durata residua della prima opzione presentata, ma il contribuente non dovrà porre in essere nuovamente tutti gli adempimenti (salvo l’invio di una apposita istanza motivata per richiedere la modifica dell’accordo). Se a seguito di ulteriori verifiche il contribuente si rendesse conto di non avere i requisiti per aderire al regime, o di non trarne vantaggio, potrà decidere di non beneficiare dell’agevolazione anche dopo aver presentato l’istanza, senza conseguenze sanzionatorie.

presentazione dell’istanza di ruling

I soggetti che utilizzano direttamente il bene immateriale hanno la possibilità di attivare la procedura di accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria (c.d. ruling) per determinare i metodi e i criteri di determinazione del reddito agevolabile. La procedura di ruling può essere attivata anche in caso di utilizzo indiretto del bene. Quando la controparte della transazione sia una società consociata (c.d. ruling facoltativo).

L’istanza di ruling deve essere prodotta su carta libera (senza marca da bollo) e inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Ovvero tramite consegna a mano presso:

  • La Direzione Centrale Accertamento, Settore Internazionale, ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che, indipendentemente dal domicilio fiscale, hanno un volume d’affari o un ammontare di ricavi, indicato nell’ultima dichiarazione presentata prima dell’invio dell’istanza, pari o superiore a 300 milioni di euro;
  • Le Direzioni Regionali e Provinciali di Trento e di Bolzano, per i soggetti titolari di reddito di impresa che, alla data di presentazione dell’istanza, hanno il domicilio fiscale nel rispettivo ambito territoriale e un volume d’affari o un ammontare di ricavi inferiore a 300 milioni di euro.

Non sembra possibile l’invio dell’istanza tramite PEC.Le imprLe imprese possono presentare richiesta di chiarimenti, in merito all’individuazione dell’articolazione competente, all’indirizzo di posta elettronica dc.acc.accordi@agenziaentrate.it. È consentito presentare o integrare successivamente la documentazione a supporto dell’istanza di ruling entro 120 giorni.ese possono presentare richiesta di chiarimenti, in merito all’individuazione dell’articolazione competente, all’indirizzo di posta elettronica dc.acc.accordi@agenziaentrate.it. È consentito presentare o integrare successivamente la documentazione a supporto dell’istanza di ruling entro 120 giorni.

contenuto dell’istanza di ruling

Il Provvedimento dell’1.1.2015 disciplina il contenuto essenziale dell’istanza di accordo preventivo che prevede:

  • dati dell’impresa o, per i contribuenti non residenti, i dati del domiciliatario nazionale per la procedura;
  • L’oggetto dell’accordo che, alternativamente, potrà riguardare la preventiva definizione dei metodi e dei criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa o della perdita:
    • In caso di utilizzo diretto dei beni immateriali;
    • In caso di utilizzo indiretto dei beni, dei redditi realizzati nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
  • Delle plusvalenze di cui all’art. 10 del Decreto, realizzate nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
  • La tipologia di bene immateriale dal cui utilizzo deriva il reddito agevolabile e l’eventuale vincolo di complementarietà esistente tra beni anche di tipologie diverse;
  • La tipologia di attività di ricerca e sviluppo svolta negli anni interessati ed il diretto collegamento della stessa con lo sviluppo, mantenimento e accrescimento del valore dei beni immateriali.

Le istanze di ruling sono correlate della documentazione di supporto necessaria a comprovare le informazioni e i dati inclusi nell’istanza. Questo al fine di individuare in modo analitico i beni immateriali oggetto dell’opzione. E a fornire una descrizione dettagliata delle attività di ricerca e sviluppo, indicandone il collegamento con i beni immateriali.

La documentazione dovrà contenere, inoltre, la descrizione dei metodi e dei criteri di calcolo utilizzati per la determinazione dell’agevolazione. In ogni caso, il Provvedimento consente al contribuente entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza di integrare la documentazione presentata. In caso di documentazione giudicata carente dall’Ufficio, l’istanza potrà essere rigettata entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza.

agevolazione per le pmi

In particolare, le PMI non sono obbligate ad illustrare nell’istanza i metodi ed i criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa o della perdita, dei beni immateriali e le ragioni per cui tali metodi e criteri sono stati selezionati. Questi ultimi potranno essere definiti in contraddittorio con l’ufficio nel corso della procedura di accordo preventivo.

patent box: efficacia dell’opzione

Il Decreto Patent Box ha chiarito che quando il reddito agevolabile è determinato sulla base di un accordo con l’Agenzia delle Entrate, l’opzione diviene efficace dall’anno di presentazione dell’istanza di ruling.

La Circolare n. 11/E/2016 precisa che:

  • In caso di ruling obbligatorio, il quinquennio inizia a decorrere dall’anno di presentazione dell’istanza di ruling;
  • In caso di ruling facoltativo, se nello stesso anno il ruling non viene presentato. Il quinquennio inizia a decorrere dall’anno di presentazione dell’istanza di adesione. Tuttavia, se nel corso del quinquennio il contribuente presenta istanza di ruling facoltativo, non può continuare a determinare il reddito autonomamente. Tuttavia deve attendere la conclusione dell’accordo con l’Agenzia;
  • Nel caso di ruling facoltativo, se il ruling viene presentato nello stesso anno. Il quinquennio inizia a decorrere dall’anno di presentazione dell’istanza di adesione, ma il contribuente deve attendere la conclusione dell’accordo con l’Agenzia per la determinazione del reddito agevolabile;
  • In caso di ruling facoltativo, se il ruling viene presentato nello stesso anno ma la documentazione non viene integrata entro i 150 giorni previsti. Il quinquennio inizia a decorrere dall’anno di presentazione dell’istanza di adesione, ma l’istanza di ruling si considera decaduta. Con la conseguenza che il contribuente dovrà autonomamente determinare il reddito agevolabile.

perdite e regime del patent box

Soprattutto nei primi periodi di imposta di sfruttamento del bene immateriale, potrebbe accadere che lo stesso non generi utili ma perdite.

Qualora la quota di reddito agevolabile ai fini del patent box sia superiore all’utile civilistico, l’agevolazione determina l’azzeramento del reddito imponibile complessivo e, eventualmente, la determinazione di una perdita fiscale di periodo, che concorrono a formare il reddito secondo le regole ordinarie previste dall’art. 84 del TUIR.

quando è conveniente l’applicazione del patent box?

Dopo aver visto, in modo schematico, le principali disposizioni che riguardano questa agevolazione è necessario chiedersi quando sia conveniente sfruttare questa agevolazione. Possiamo dire che l’agevolazione si rivolge a tutte quelle imprese che sostengono costi legati alla ricerca e allo sviluppo di beni immateriali sfruttabili economicamente.

In quest’ottica, potrebbe essere interessante accompagnare l’adesione a questo regime fiscale con una più efficiente razionalizzazione della struttura del gruppo del soggetto che intende aderire. Ad esempio, infatti, anche al fine di facilitare il calcolo del reddito, il contribuente potrebbe decidere di creare una IP company cui trasferire tutti i beni immateriali, da concedere poi in licenza d’uso alle altre consociate. Questa operazione presenta due ordini di vantaggi:

  • Da una parte si ottimizza la struttura del gruppo, anche in merito alla determinazione dei flussi finanziaria;
  • Dall’altra, ai fini dell’agevolazione in commento, si rende più facilmente individuabile il reddito oggetto di agevolazione (individuabile nelle royalties riconosciute alla IP company).

Tutto questo permette anche, indirettamente, rischi minori in caso di accertamento, legati alla determinazione del reddito agevolabile per l’agevolazione. Sul punto, infatti, vale la pena ricordare che questo tipo di operazioni di riorganizzazione del gruppo (come sopra descritte) sono state considerate come non elusive dall’Amministrazione finanziaria (Circolare n. 36/E/2015). L’unica condizione richiesta è che la IP company svolga una sostanziale attività di ricerca e sviluppo.

Fonte fiscomania.com

Se vuoi approfondire il regime del patent box (in questo articolo naturalmente vi sono soltanto alcuni elementi essenziali della normativa) puoi scriverci attraverso il FORM di CONTATTO che trovi al link seguente. Abbiamo delle collaborazioni con importanti studi professionali che possono aiutarti a gestire nel modo corretto questa agevolazione, accompagnandoti dalla fase di valutazione a quella applicazione


APPROFONDIMENTI

PATENT BOX: possiamo definirlo come la misura fiscale più prestigiosa del piano industria 4.0 (ora Transizione  4.0) sia per  flessibilità strutturale, sia per i volumi dei risparmi fiscali che ha generato negli anni.

Il patentBox rappresenta un dinamico strumento di defiscalizzazione per le imprese, in quanto consente  di valorizzar gli investimenti posti in essere  in termini  di Ricerca & Sviluppo. Negli ultimi anni si sono premiate le aziende che svolgono attività finalizzate ad accrescere il valore  dei beni intangibili.

COME FUNZIONA — COS’ E

Il PatentBox è un regime opzionale di tassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo diretto ed indiretto di taluni beni intangibili quali:

— software coperti da copyright

—brevetti industriali

— disegni  e  modelli

— know  how industriale e commerciale.

A differenza di alcune misure fiscali che sono soggette ad una scadenza prestabilita, la normativa che istituisce e regola il PatentBox è una norma di sistema, cioè destinata a perdurare negli anni.E’ sinergico e cumulabile con il credito d’imposta per attività Ricerca & Sviluppo, in quanto con il credito  R&S  le aziende agevolano i costi sostenuti per lo sviluppo del brevetto mentre con il PatentBox detassiamo il reddito prodotto attraverso l’utilizzo dello stesso brevetto.
L’AGEVOLAZIONE consiste nella detassazione del 50% dei redditi prodotti attraversi l’utilizzo diretto ed  indiretto di beni intangibili, che quindi non concorrono a formare la base imponibile  IRES/ IRPEF/ IRAP .E’ prevista una ulteriore agevolazione fiscale in caso di Plusvalenza derivante dalla cessione di beni intangibili , se l’azienda reinveste almeno il 90% del corrispettivo in attività di R&S entro due anni.
I  REQUISITI per poter accedere al regime opzionale di tassazione consistono  nel diritto allo sfruttamento economico del bene intangibile sotto forma di proprietà o licenza d’uso e nell’evidenza del NEXUS  APPROACH, ovverosia da un lato il sostenimento di costi di mantenimento , accrescimento e sviluppo dell’intangibile, dall’altro lato la produzione di  redditi
L’gevolazione è ACCESSIBILE a tutte le aziende che producono Reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica adottabile

Come accedere

Disciplina predente al Decreto Crescita:

  1. utilizzo diretto, occorre il ruling obbligatorio
  2. utilizzo indiretto il ruling è facoltativo ( l’agevolazione viene fruita in dichiarazione in una unica soluzione e senza esimenti sanzionatorie in caso di rettifica dei valori)

L’accesso al PatentBox avviene mediante opzione che è valida 5 esercizi consecutivi ed è rinnovabile e irrevocabile. L’opzione viene comunicata direttamente nel modello unico 

IL  RULING In caso di utilizzo diretto del bene intangibile è prevista una procedura di accordo preventivo denominato RULING, attraverso il quale ci si confronta con l’Amministrazione Finanziaria per la scelta delle modalità di determinazione del beneficio fiscale. La procedura  di Ruling si conclude con un accordo siglato da entrambe le parti che blinda fiscalmente il contribuente per tutta la durata del regime opzionale di tassazione.

Come accennato prima, è possibile accedere al patent box sia in uso diretto che indiretto, con differenze operative non secondarie. Infatti, con l’uso diretto, e quindi relativamente a quei redditi che provengono dall’uso dei beni immateriali riconosciuti dalla disciplina, da parte dello stesso beneficiario, è obbligatorio un accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate (cd ruling obbligatorio). Questo accordo si raggiunge solo a seguito di diverse fasi, che vedono la presentazione di un’istanza sottoposta all’accettazione dell’Autorità. Successivamente alla verifica dei requisiti, seguirà una fase di contraddittorio e solo in ultimo, l’accordo.

Diversamente, per uso indiretto, si intende la concessione in uso del bene stesso oppure le plusvalenze realizzate in ambito di infragruppo. In questo caso, per il contribuente, sarà sempre possibile accedere alla procedura di accordo descritta sopra (ruling facoltativo) oppure è prevista una determinazione autonoma del beneficio, attraverso l’autoliquidazione del reddito agevolabile. Ovviamente, occorre la predisposizione di un idoneo set informativo, che provi come sia stato “autoliquidato” il premio, poiché l’Autorità può, e spesso lo fa, verificare l’esistenza dei presupposti e sanzionare la condotta che non rispetta la normativa.

Patent box calcolo: perché serve un esperto

Che sia una tipologia o l’altra, è bene riferirsi a consulenti specializzati in questo ambito, poiché la corretta predisposizione documentale (che può giustificare una penality protection) ed i rapporti di contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria, richiedono molta competenza tecnica ed una conoscenza approfondita della normativa, così da scongiurare il rischio di vedersi rigettata l’istanza o una sanzione irrogata per un’erronea quantificazione e/o qualificazione del reddito agevolabile.

NUOVO REGIME 

Disciplina introdotta dal Decreto Crescita:

  1. utilizzo diretto possibile autoliquidare in dichiarazione con set di documenti (condizione necessaria per poter autoliquidare) con diritto a effetto premiale se la documentazione è idone ma i valori verranno rettificati durante il controllo. la fruizione è frazionata in tre anni
  2. utilizzo indiretto la documentazione è condizione per godere del beneficio premiale ovvero esimente da sanzioni nel caso di rettifica in fase di controlli (la fruizione avviene nell’anno)

L’importante semplificazione introdotta dal Decreto Crescita
 ha previsto un nuovo regime opzionale di autoliquidazione che non necessita di un accordo preventivo con l’amministrazione finanziaria e permette agli stessi contribuenti di stabilire e indicare gli importi nella dichiarazione dei redditi, fornendo a supporto una precisa documentazione.

La fruizione del beneficio è suddivisa nell’arco di tre anni.

L’opzione di autoliquidazione, Oneri Documentali, può essere esercitata anche tardivamente per i contribuenti in linea con i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento che eseguono l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versano contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.

Con il nuovo regime di autoliqidazione OD introdotto dal Decreto Crescita, si consente al contribuente, in ipotesi di utilizzo diretto del bene immateriale e previa predisposizione di idonea documentazione, di autoliquidare l’agevolazione in dichiarazione, si parla di ruling facoltativo.

Il contribuente dovrà predisporre dei documenti che qualora in regola daranno diritto all’effetto premiale nella eventualità di una successiva rettifica del contributo in sede di controllo. La fruizione del beneficio è frazionata in tre anni.

Predisporre la documentazione è un requisito per poter autoliquidare, a prescindere che la stessa poi risulti idonea oppure no in sede di controllo. 

Se idonea darà diritto al regime premiale.

Nel caso delle altre ipotesi di utilizzo dei beni, l’aver predisposto la documentazione, significa poter godere di una esenzione dalle sanzioni qualora la stessa risultasse inidonea.


La Circolare n 28 del 29 ottobre  l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’esimente sanzionatoria per esercizi precedenti al Decreto Crescita ossia specifica che i contribuenti che abbiano in esercizi precedenti alla entrata in vigore del Decreto Crescita autoliquidato il beneficio in dichiarazione per esercizi antecedenti, essi possano predisporre la documentazione richiesta in relazione agli esercizi pregressi comunicandone il possesso tramite PEC o raccomandata A/R all’ufficio competente prima della formale conoscenza dell’avvio dei copntrolli sul patent box

Se il contribuente avrà goduto della agevolazione in una unica soluzione potrà in caso di rettifica dei valori godere del beneficio premiale.

Ricordiamo le linee principale del Patent box. Esso è un regime opzionale di tassazione per i redditi d’impresa derivanti dall’utilizzo di:

  • software protetto da copyright, 
  • brevetti industriali, 
  • disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi da 37 a 45).

Possono esercitare l’opzione i soggetti titolari di reddito d’impresa

  • indipendentemente dal tipo di contabilità adottata
  • indipendentemente dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l’utilizzo dei beni.

L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta per il quale si intende optare per la stessa.

È valida per cinque periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile.

Con il Decreto Crescita (articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34) sono state introdotte misure per la semplificazione delle procedure di fruizione del patent box e in particolare i beneficiari, in alternativa alla procedura preventiva per un accordo in contradditorio con l’Agenzia delle entrate, possono scegliere di determinare e dichiarare direttamente il reddito agevolabile rimandando il relativo confronto con l’amministrazione finanziaria alla successiva fase di controllo.

Condizione necessaria per l’esercizio di tale facoltà è che i soggetti che esercitano l’opzione riportino le informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile in un’idonea documentazione e ne diano comunicazione del possesso nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta per il quale si beneficia dell’agevolazione.

Le agevolazioni consistono nella possibilità di poter escludere dalla base imponibile:

  • il 50% dei redditi derivanti dall’utilizzo, anche congiunto, di determinati beni immateriali 
  • o dalla cessione degli stessi beni immateriali qualora il 90% del “ricavato” venga reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la vendita. 

Per l’effettiva quantificazione del beneficio è necessario determinare la quota di reddito derivante dall’utilizzo dell’immobilizzazione immateriale:

  • in caso di utilizzo indiretto il reddito è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso del bene al netto dei costi fiscalmente rilevanti;
  • nel caso di utilizzo diretto è necessario individuare il contributo economico che tale bene ha apportato al reddito complessivo dell’impresa. Si applica cioè la procedura di “ruling” la quale prevede la determinazione in via preventiva ed in contradditorio con l’Agenzia delle Entrate dell’ammontare dei componenti positivi di reddito (impliciti, derivanti dall’utilizzo diretto dei beni immateriali) e dei criteri per l’individuazione dei relativi componenti negativi.

Nuovo Patent box: come autoliquidare il beneficio in dichiarazione

Il nuovo regime Patent Box prevede una generale facoltà di “autoliquidazione” del relativo beneficio, per cui il contribuente determina in maniera autonoma e indica direttamente in dichiarazione l’agevolazione spettante. Il confronto con l’Amministrazione Finanziaria viene rinviato alla successiva fase di controllo. Si tratta di uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia dell’Entrate con la circolare n. 28/E del 29 ottobre 2020, che ha analizzato la disciplina introdotta dal Decreto crescita, con particolar riferimento al rapporto tra l’opzione Patent box e la nuova “autoliquidazione”.Con la circolare n. 28/E del 29 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti e soluzioni interpretative sulle modalità di fruizione del nuovo“Patentbox”, successivamente alle modifiche previste dall’articolo 4 del Decreto crescita (D.L. n. 34/2019).Il nuovo documento di prassi recepisce i suggerimenti degli operatori economici, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria che hanno partecipato alla consultazione pubblica.

Il nuovo regime opzionale di Patent Box: cos’è?

In linea generale, con la locuzione PatentBox si indica una procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo di beni immateriali, che prevede una parziale detassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo di questi beni, purché siano espressione delle attività di ricerca e sviluppo.

L’art. 4 del Decreto Crescita, D.L. 34 del 2019 ha modificato il regime opzionale PatentBox, prevedendo una generale facoltà di “autoliquidazione” del relativo beneficio e quindi la possibilità da parte del Contribuente di determinare in maniera autonoma e indicare direttamente in dichiarazione l’agevolazione spettante.

Si parla pertanto di facoltà di “autoliquidazione” del beneficio, poiché infatti il confronto con l’Amministrazione Finanziaria viene rinviato alla successiva fase di controllo.Tra le novità vi è la previsione di un meccanismo premiale che introduce un’esimente sul fronte sanzionatorio per dichiarazione infedele, in caso di rettifica del reddito agevolabile in sede di controllo, purché il corredo informativo predisposto superi il vaglio del giudizio di idoneità.Diversamente, la disciplina PatentBox ante D.L. Crescita prevede che, in tutte le ipotesi di utilizzo diretto del bene, la fruizione del beneficio sia subordinata alla preventiva sottoscrizione di un accordo con l’Agenzia delle Entrate, ruling obbligatorio, diversamente, nell’ipotesi di uso del bene o di plusvalenze realizzate in ambito infragruppo, l’accordo con il Fisco costituisca una mera facoltà del Contribuente, ruling facoltativo.

Invece, l’accordo per la fruizione dell’agevolazione Patentbox non è previsto laddove la concessione in uso o le plusvalenze siano realizzate nei rapporti con soggetti indipendenti.

Quindi, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, anche la disciplina PatentBox ante D.L. Crescita, ad eccezione dell’ipotesi di utilizzo diretto del bene, prevede già forme di “autoliquidazione” del beneficio.

Con riferimento al nuovo regime di autoliquidazione OD si consente, in tutti i casi di utilizzo diretto del bene, in alternativa all’accordo con il Fisco, di autoliquidare il beneficio in dichiarazione, purché il Contribuente predisponga il set informativo richiesto. La fruizione del beneficio è frazionata in tre anni.

Occorre evidenziare che in tutte le altre ipotesi di utilizzo, la predisposizione del set documentale non costituisce un presupposto per poter procedere in autoliquidazione, ma piuttosto la condizione per godere dell’esimente sanzionatoria, laddove la documentazione sia ritenuta idonea in esito all’attività di controllo.

Al Contribuente che utilizza direttamente il bene immateriale viene data la possibilità di scegliere una modalità alternativa di fruizione dell’agevolazione mediante l’opzione per il Regime di autoliquidazione OD, che si differenzia, per condizioni ed effetti, dalle ipotesi di autoliquidazione già previste dalla disciplina Patentbox.

I soggetti beneficiari

La valida opzione PB, ossia l’opzione che i soggetti titolari di reddito d’impresa possono per accedere alla fruizione del Beneficio PatentBox, è presupposto necessario per l’esercizio dell’opzione OD, ossia per l’opzione per il Regime di autoliquidazione OD (Oneri documentali), prevista dal nuovo Decreto Crescita.

E’ bene però sottolineare che la durata delle due opzioni è differente:

-l’opzione PB ha una durata quinquennale;

-l’opzione OD per il Regime di autoliquidazione OD ha una durata annuale.

Quindi se la sola opzione PB consente di accedere al beneficio Patentbox con le modalità previste dalla disciplina, laddove a tale opzione PB si affianchi l’esercizio dell’opzione annuale OD, il Contribuente può autoliquidare il beneficio direttamente in dichiarazione, fruendone in modalità frazionata e, al contempo, godere della esimente sanzionatoria, sempre che il set documentale sia ritenuto idoneo in sede di controllo.

In ogni caso l’opzione OD va comunicata entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione o nel maggior termine di 90 giorni, in caso di dichiarazione tardiva.

Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il primo periodo di imposta di applicazione del Regime di autoliquidazione OD è l’anno 2019, invece per i contribuenti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare e in corso alla data di entrata in vigore del D.L. Crescita, il primo periodo di imposta di applicazione del nuovo regime potrebbe avere inizio nell’anno 2018.La platea dei destinatari del nuovo regime include anche coloro che abbiano concluso un accordo a seguito della procedura di Patentbox e non intendano rinnovare lo stesso alla scadenza. In questi casi il Contribuente potrà, per gli esercizi successivi a quelli coperti da accordo, esercitare l’opzione per il Regime di autoliquidazione OD.

Rinuncia alle procedure di Patent box: cosa succede?

Coloro che hanno una procedura di Patentbox in corso riferibile ad esercizi antecedenti a quello di entrata in vigore del D.L. Crescita possono fruire del Regime di autoliquidazione OD anche per questi periodi, purché non sia stato concluso il relativo accordo.

Ne deriva che la condizione per accedere all’autoliquidazione OD, per periodi di imposta antecedenti alla data di entrata in vigore del D.L. Crescita, è costituita dalla sussistenza di una procedura di Patentbox pendente.

Di contro, non può essere considerata sussistente una procedura di Patentbox se è stato adottato un provvedimento di formale chiusura per mancato accordo, o se l’istanza di accesso alla procedura sia decaduta per mancata integrazione della documentazione o se la procedura è stata dichiarata dall’Ufficio inammissibile o improcedibile in via definitiva.

Quindi se il Contribuente vuole rinunciare alla procedura di Patentbox deve comunicare, entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta in corso alla data del 1 maggio 2019, o entro il maggior termine di 90 giorni, l’espressa e irrevocabile volontà di rinunciare alla prosecuzione della procedura e deve predisporre il set documentale che supporti la ricostruzione del beneficio in relazione a ciascuno dei periodi e comunicarne il possesso nella stessa dichiarazione dei redditi.

La rinuncia riguarda la procedura di Patentbox nella sua interezza: non è ammissibile una rinuncia di tipo parziale, ovvero limitata ad alcuni beni immateriali tra quelli che rientrano nel perimetro del ruling, quand’anche si tratti di beni non complementari.

Come sottolineato dall’Amministrazione finanziaria con la circolare, se il Contribuente decide di rinunciare alle procedure di Patentbox attivate successivamente all’entrata in vigore del D.L. Crescita, tale Contribuente potrà optare per il Regime di autoliquidazione OD a partire dal periodo di imposta in cui ha deciso di rinunciare alla procedura.

Esimente sanzionatoria per esercizi antecedenti al D.L. Crescita

L’esimente sanzionatoria per i Contribuenti che abbiano determinato in via autonoma e indicato in dichiarazione il beneficio in esercizi antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. Crescita, fa riferimento a quei Contribuenti che abbiano, in esercizi antecedenti all’entrata in vigore del D.L. Crescita, già legittimamente “autoliquidato” il beneficio in dichiarazione per gli esercizi antecedenti all’entrata in vigore del D.L. Crescita.

Anche il periodo di imposta 2018, laddove non già legittimamente autoliquidato e indicato in dichiarazione, rientra nell’ambito applicativo della fattispecie appena richiamata.

Per questi contribuenti è possibile predisporre la documentazione richiesta in relazione agli esercizi pregressi, comunicandone il possesso tramite PEC o raccomandata a/r all’Ufficio competente in ragione del proprio domicilio fiscale, anteriormente alla formale conoscenza dell’avvio di attività di controllo in materia di Patentbox.

In questo caso, infatti, il contribuente potrà godere dell’effetto premiale, nell’eventualità di una rettifica del beneficio.

Qual è la documentazione da predisporre?

Due sezioni caratterizzano il documento informativo unico, A e B.La Sezione A fornisce all’Amministrazione finanziaria, nel corso delle attività di accesso, ispezione, verifica o di altra attività istruttoria, gli elementi conoscitivi necessari per comprendere il contesto organizzativo, funzionale e di rischio del Contribuente, con un focus particolare sui fattori generatori di valore e quindi sulle funzioni aziendali coinvolte nella gestione e nell’utilizzo dei beni immateriali oggetto di richiesta agevolativa.Una particolare attenzione nella predisposizione della documentazione va posta alle funzioni che implicano lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo, ovvero di attività che concorrono a creare, sviluppare e mantenere i predetti beni.

E’ importante sottolineare che la documentazione circa la sussistenza dei requisiti di agevolabilità richiede l’apposizione della marca temporale, mentre la documentazione attestante lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo, che giustifica e supporta le informazioni e i dati indicati dal Contribuente nella nota descrittiva delle relative attività svolte, non richiede l’apposizione della marca temporale poiché non costituisce parte integrante della documentazione idonea.

La Sezione B attiene invece alle informazioni di tipo contabile e fiscale necessarie per consentire il riscontro della corretta quantificazione del beneficio espresso come variazione in diminuzione nei modelli dichiarativi.

Infatti, gli oneri informativi sono diversificati a seconda del metodo adottato dal Contribuente per l’autoliquidazione del contributo; l’elemento informativo da fornire va individuato in base alle circostanze del caso e i dati da indicare dipendono anche dalla tipologia di utilizzo dei beni immateriali cui si riferisce la richiesta agevolativa (utilizzo diretto e indiretto e altre ipotesi).Ad esempio in caso di utilizzo diretto del bene agevolabile nell’ambito del metodo del confronto del prezzo, il Contribuente che fornisce chiarimenti in tema di Patentbox, deve determinare la c.d. “royalty implicita” sul bene immateriale, incorporata nel prezzo di vendita del bene materiale ceduto e del servizio prestato.

I documenti in possesso dell’Ufficio

Se i documenti sono già in possesso dell’Ufficio poiché il Contribuente ha già aderito al regime di oneri documentali previsto in materia di prezzi di trasferimento o ha esibito documentazione nell’ambito dell’istruttoria relativa ad una procedura di Patentbox, non conclusa con un accordo, lo stesso può operare un mero rinvio alle informazioni e ai dati contenuti, qualora corrispondenti a quelli richiesti nelle Sezioni A e B del Provvedimento.

Sul punto, è stato chiarito che l’obbligo di redazione della documentazione per ciascun periodo di imposta di fruizione dell’agevolazione può essere soddisfatto anche tramite un mero rinvio alla predetta documentazione, ma solo qualora il Contribuente dichiari che non sia intervenuto alcun mutamento nelle circostanze di fatto e di diritto poste a base del set documentale già predisposto, per altri periodi di imposta, ai fini dell’autoliquidazione del beneficio.

Semplificazione per Micro, Piccole e Medie imprese

Con riferimento alle Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI), si è voluta attuare una parziale revisione del regime di Patentbox, per semplificare le modalità di fruizione del beneficio.In particolare, si consente a tali categorie di imprese di modulare e adattare il set informativo, costituente la documentazione, alle caratteristiche organizzative, dimensionali e ai sistemi di rilevazione contabile adottati.

Il significato della marca temporale

La marca temporale assume una grande rilevanza nella documentazione, poiché conferisce certezza giuridica ai contenuti informativi posti a base della determinazione diretta del contributo economico.

Infatti, la firma elettronica con marca temporale sulla documentazione deve essere apposta entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta cui si riferisce l’autoliquidazione OD, o nel maggior termine di 90 giorni in caso di dichiarazione tardiva. La tardiva apposizione della firma elettronica con marca temporale equivale ad assenza della stessa.

Infatti, nell’ipotesi di rinuncia a procedure di Patentbox pendenti, la marca temporale non può riportare una data successiva a quella di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è stata effettuata la rinuncia, inclusa l’eventuale dichiarazione tardiva nei termini

Assenza di documentazione: cosa succede?

Si ha la totale assenza di documentazione nell’ipotesi di assenza di documenti giustificativi sottesi alla determinazione del beneficio, che comporta il recupero integrale dell’agevolazione, oltre che l’irrogazione di sanzioni e interessi.

Tra l’altro anche qualora i documenti giustificativi risultino totalmente non rispondenti al vero si avrà la medesima conseguenza.

In caso di utilizzo diretto dei beni agevolabili, poiché la predisposizione della documentazione costituisce condizione per l’accesso al regime di autoliquidazione OD, anche una mancanza degli elementi informativi, fondamentali per la ricostruzione del reddito agevolabile, equivale alla totale assenza di documentazione e comporta di conseguenza il recupero integrale dell’agevolazione, con irrogazione di sanzioni e interessi.

Anche nel caso in cui i documenti, solo in parte non veritieri, compromettano la qualità delle analisi e delle attività di riscontro degli addetti al controllo, si potrà avere il recupero integrale dell’agevolazione, con irrogazione di sanzioni e interessi.

Nello specifico è importante che i singoli elementi informativi, contabili ed extracontabili, di cui si compone la documentazione, siano valutati nel loro complesso, avendo come finalità ultima quella di consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito agevolabile.

Difatti, per il giudizio di idoneità rileva la coerenza complessiva dei diversi elementi informativi forniti nelle due sezioni. Quindi laddove sia rilevata una carenza informativa all’interno di uno specifico paragrafo, ma tale informazione sia agevolmente desumibile dal set documentale, considerato nella sua interezza, tale evenienza non deve compromettere il giudizio di idoneità della documentazione nel suo complesso.

Infine è stato evidenziato con la circolare n. 28/E che mentre l’indicazione del coefficiente, utilizzato per il calcolo della quota di reddito agevolabile rientra nell’ambito della documentazione idonea, l’esplicitazione degli elementi costitutivi del rapporto di nexus e delle modalità di tracciatura e rilevazione dei costi di ricerca e sviluppo, non si configura come un’informazione di tipo obbligatorio a tal fine.

Patent box

come compilare il modello Redditi 2020 SC in caso di autoliquidazione

Il contribuente che decide di determinare direttamente in dichiarazione il reddito agevolabile in base al regime del patent box deve compilare il quadro OP, rigo OP21 del modello Redditi SC 2020.

La possibilità di optare per l’indicazione del beneficio diretto, invece che per la procedura di ruling, è stata prevista dal decreto Crescita 2019; la nuova disciplina si applica a tutti i contribuenti che intendono beneficiare dell’agevolazione a partire dal periodo d’imposta in corso al 2 maggio 2019, data di entrata in vigore del decreto.

Il regime del patentbox, già operante in altri Paesi europei, come il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Francia e il Regno Unito, consiste in un regime opzionale che agevola, detassandoli parzialmente, i redditi derivanti dallo sfruttamento di beni immateriali (“intangible assets” o “IPs”).

Chi può optare per il regime agevolato?

Possono optare per il regime agevolato i soggetti titolari di redditi di impresa residenti in Italia:

– società di capitali;

– enti commerciali residenti in Italia;

– imprenditori individuali;

– altri titolari di reddito di impresa;

– stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Inoltre, è prevista la facoltà di beneficiare del Patentbox anche per i soggetti residenti in un Paese che abbia siglato con l’Italia una convenzione per evitare la doppia imposizione con il quale sia effettivo lo scambio di informazioni.

Si tratta in sostanza di tutti i Paesi inclusi nella white list. In tali casi l’agevolazione spetterà quando i beni immateriali siano attribuiti ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente.

Chi è escluso dall’agevolazione?

Non possono beneficiare del regime del Patentbox:

– i soggetti non titolari di reddito di impresa;

– le società che determinano il reddito con metodologie diverse da quella analitica (nuovo regime forfetario, tonnage tax, società agricole che esercitano l’opzione per determinare il reddito su base catastale, etc.);

– le società assoggettate a:

procedure fallimentari, dall’inizio dell’esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento;

procedure di liquidazione coatta dall’inizio dell’esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione;

procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi dall’inizio dell’esercizio in cui interviene il decreto che dichiara l’apertura della procedura.

Ambito oggettivo

L’agevolazione si applica a condizione che i soggetti interessati sostengano spese per attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla produzione dei beni qualificabili per il Patentbox.

Le spese possono essere sostenute anche mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca e organismi equiparati.

Possono beneficiare della detassazione prevista dal regime i redditi derivanti dallo sfruttamento diretto e indiretto di brevetti, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Tali beni sono stati puntualmente identificati (D.M. 28 novembre 2017). Si tratta in particolare di:

– software protetti da copyright;

– brevetti industriali;

– disegni e modelli;

– processi;

– formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (know-how).

Possono beneficiare dell’agevolazione anche i redditi derivanti dall’utilizzo congiunto di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarietà, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o gruppo di processi, sempreché tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente quelli agevolabili (art. 1, comma 39, legge di Stabilità 2015, modificato dal D.L. n. 50/2017).

Secondo la nuova definizione di beni immateriali collegati, dunque, possono beneficiare dell’agevolazione anche i redditi derivanti da beni non appartenenti alla medesima categoria di intangibles.

Potranno essere considerati complementari, e trattati come un unico intangible, anche un brevetto e il relativo know how, se ai fini dell’utilizzo dell’uno sono necessari l’esistenza e l’utilizzo dell’altro.

Inoltre, possono essere considerati collegati anche beni immateriali utilizzati congiuntamente per la realizzazione non solo di prodotti e processi, ma anche di famiglie di prodotti o gruppi di processi.

Sono in ogni caso esclusi dall’agevolazione i beni immateriali utilizzati congiuntamente con altri beni, se i primi non sono inclusi tra i beni immateriali agevolabili (ultimo inciso del secondo periodo del comma 39 citato).

Attenzione Rimane escluso dal beneficio del Patent box il marchio di impresa. I marchi, dunque, non possono più beneficiare del regime agevolativo, nemmeno se utilizzati congiuntamente e legati da un vincolo di complementarietà ad altri beni immateriali per i quali è possibile fruire dell’agevolazione.

In dichiarazione dei redditi la scelta tra ruling e autoliquidazione

Il Patentbox a regime detassa del 50% i redditi derivanti dallo sfruttamento diretto o indiretto dei beni immateriali oggetto dell’agevolazione.

Inoltre, le plusvalenze derivanti da cessioni di beni immateriali non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto escluse, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali agevolabili.

I redditi agevolabili in caso di utilizzo indiretto dei beni (ad esempio la concessione in uso a terzi) sono di immediata identificazione, consistendo nelle royalties che il contribuente ritrae dalla licenza a terzi dei propri beni immateriali.

Più delicata è, invece, l’individuazione dei redditi agevolabili in caso di sfruttamento diretto del bene immateriale, per la produzione interna dell’azienda, che, peraltro, dovrà necessariamente essere svolta mediante contradditorio con l’Agenzia delle Entrate, attraverso la procedura di ruling.

I profili altamente tecnici riconducibili alle modalità di determinazione del contributo dei beni immateriali alla determinazione del reddito d’impresa agevolabile hanno dato luogo a tempi di attesa non in linea con le esigenze di celerità e con le dinamiche degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuate dai contribuenti sui beni immateriali oggetto di sfruttamento economico.

L’intervento normativo del decreto Crescita (art. 4, D.L. n. 34/2019) ha consentito ai contribuenti di accedere all’agevolazione mediante la determinazione diretta del beneficio, rimandando il relativo confronto alla successiva fase di controllo.

La disposizione in esame introduce, infatti, la possibilità per i contribuenti di beneficiare dell’agevolazione direttamente in dichiarazione dei redditi, sostituendo l’attuale procedura che prevede, invece, in determinati casi, la presentazione di un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate e un successivo confronto con l’Amministrazione finanziaria sulla determinazione dell’ammontare dell’agevolazione (procedura di ruling).

I soggetti che intendono fruire del Patentbox possono, infatti, scegliere, in alternativa alla procedura di cui all’art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973, di determinare e dichiarare direttamente nel modello di dichiarazione dei redditi la quota di reddito agevolabile indicando le informazioni necessarie alla determinazione dello stesso secondo le modalità previste dal provvedimento 30 luglio 2019 dell’Agenzia delle Entrate.

Attenzione Tale nuova disciplina rappresenta comunque un’alternativa, previa opzione da parte del contribuente, a quella ordinaria basata sull’accordo disciplinato dall’art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973 e si applica, a tutti i contribuenti che intendono beneficiare dell’agevolazione, a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2 maggio 2019).

Come compilare il modello Redditi SC 2020

Nel modello Redditi SC 2020 viene inserita (quadro OP, rigo OP21) la possibilità di optare per la determinazione di reddito agevolabile in alternativa alla procedura di ruling ex art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973.

Imm01

Questa nuova opzione “documentale” è applicabile anche nel caso in cui sia in corso la procedura prevista dal citato art. 31-ter, a condizione che il relativo accordo non sia già concluso. In tal caso, il contribuente dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate in maniera espressa la volontà di rinunciare alla procedura stessa.

Imm02

Con circolare 29 ottobre 2020, n. 28/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le nuove modalità di fruizione dell’agevolazione prevista dal regime PatentBox introdotte dalla normativa citata, nonché le soluzioni interpretative che hanno tenuto conto dei quesiti e dei contributi pervenuti da rappresentanti di Associazioni di categoria, delle Professioni libere e, più in generale, da parte degli operatori a seguito di consultazione pubblica.

Sanzioni

In caso di rettifica del reddito escluso da imposizione, la sanzione per infedele dichiarazione non si applica qualora, nel corso dell’accesso, ispezione, verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, indicata nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 luglio 2019.

Rimane ferma la possibilità per tutti i contribuenti che intendono accedere al regime agevolativo, in particolare per coloro per i quali non ricorre l’obbligatorietà della procedura (prevista dall’art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973), di accedere alle esimenti sanzionatorie previste nel comma 2, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8 del D.P.R. n. 322/1998), nella quale deve essere data indicazione del possesso della documentazione idonea per ciascun periodo d’imposta oggetto di integrazione. Tale facoltà, tuttavia, viene concessa, qualora tale dichiarazione sia presentata prima della formale conoscenza dell’inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime in commento.

AttenzioneL’agevolazione deve essere utilizzata a decorrere dalla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata la medesima opzione.

Il Patent Box e il nuovo regime di autoliquidazione

Con la circolare 28/E/2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa le caratteristiche e le modalità di fruizione del nuovo regime di autoliquidazione opzionabile nell’ambito della disciplina del Patent Box, il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dallo sfruttamento di taluni beni immateriali che siano espressione delle attività di R&S svolte dall’impresa, di cui all’articolo 1, commi 37–45, L. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015).

L’articolo 4 D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) ha infatti introdotto, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 01.05.2019, per i titolari di reddito d’impresa che utilizzano direttamente i beni immateriali soggetti a tassazione agevolata, un nuovo regime di autoliquidazione alternativo alla procedura di accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria (c.d. ruling).

Il nuovo regime prevede la determinazione e dichiarazione diretta del reddito agevolabile, rimandando il confronto con l’Agenzia delle entrate a una successiva fase di controllo e presenta, in estrema sintesi, le seguenti principali caratteristiche:

  • si attiva su opzione del contribuente, in alternativa all’accordo preliminare con l’Amministrazione finanziaria;
  • è applicabile a tutti i casi di utilizzo diretto del bene immateriale;
  • l’accesso è subordinato alla predisposizione del set documentale specificato al par. 2 del Provvedimento AdE n. 658445/2019;
  • l’idoneità della documentazione comporta un’esimente sul fronte sanzionatorio per dichiarazione infedele in caso di successiva rettifica;
  • la fruizione del beneficio è frazionata in un triennio.

La circolare 28/E/2020 fornisce chiarimenti e soluzioni interpretative, ad integrazione delle modalità attuative definite nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 658445/2019 del 30.07.2019, circa i seguenti aspetti del nuovo regime di Patent box “fai da te”:

  • caratteristiche;
  • ambito applicativo soggettivo e opzioni da esercitare;
  • rinuncia alle procedure di Patent Box pendenti;
  • esimente sanzionatoria per esercizi pregressi a quello in corso all’entrata in vigore del Decreto Crescita;
  • ambito applicativo oggettivo, relativamente al contenuto informativo delle sezioni A e B del documento informativo unico da predisporre;
  • efficacia della documentazione, con riferimento alle ipotesi che comportano, in sede di controllo, il recupero integrale del beneficio.

Si riepilogano, nella seguente tavola sinottica, alcune precisazioni rese nel citato documento di prassi.

Caratteristiche del nuovo regime di autoliquidazioneIn ipotesi di utilizzo diretto del bene immateriale la predisposizione della documentazione è condizione di accesso al beneficio, indipendentemente dal successivo giudizio di idoneità.
Ambito soggettivo ed opzioniPer beneficiare del nuovo regime di autoliquidazione sono necessarie entrambe le seguenti opzioni, irrevocabili e rinnovabili:
–  opzione Patent Box di durata quinquennale;
–  opzione Oneri Documentali di durata annuale.
L’opzione Oneri Documentali può essere comunicata:
– entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione;
– in caso di dichiarazione integrativa nel maggiore termine di 90 giorni;
– tardivamente, in applicazione della disciplina della remissione in bonis.
Rinuncia alle procedure di Patent Box pendentiUlteriore condizione di accesso al nuovo regime, anche per i periodi pregressi, è la sussistenza di una procedura di Patent Box pendente.
La rinuncia ad una procedura pendente attrae ogni eventuale istanza integrativa, dunque riguarda la procedura nella sua interezza.
In caso di rinuncia a procedure Patent Box attivate ante entrata in vigore del Decreto Crescita, l’accesso al regime dell’autoliquidazione è valevole a partire dal periodo d’imposta di presentazione dell’istanza di accesso alla procedura.
In caso di rinuncia a procedure Patent Box attivate post entrata in vigore del Decreto Crescita, l’accesso al regime dell’autoliquidazione è valevole a partire dal periodo d’imposta di rinuncia (non si applica agli esercizi intermedi).
Esimente sanzionatoria per esercizi pregressi
(ante Decreto Crescita)
È consentita, in caso di rettifica del beneficio, l’esimente sul fronte sanzionatorio per dichiarazione infedele anche a coloro che hanno autoliquidato il beneficio in dichiarazione con fruizione in unica soluzione per gli esercizi ante Decreto Crescita (incluso il periodo d’imposta 2018), previa comunicazione del possesso di idonea documentazione via Pec o raccomandata a/r (par. 8 del Provvedimento n. 658445/2019).
Chiarimenti sugli oneri documentaliContenuto del documento informativo unico
Sezione A
L’onere informativo relativo alle operazioni con imprese associate (par. 2.1 sezione A, punto ii) del Provvedimento n. 658445/2019) è limitato alle sole operazioni che coinvolgono anche indirettamente i beni immateriali agevolabili.
La documentazione attestante i requisiti dei beni agevolabili (par. 2.1 sezione A, punto vii) del Provvedimento n. 658445/2019) richiede l’apposizione della marca temporale, salvo sia già provvista di datazione ufficiale.
La documentazione attestante lo svolgimento di attività di R&S (par. 2.1 sezione A, punto viii) del Provvedimento n. 658445/2019) non richiede invece l’apposizione della marca temporale.
L’eventuale contestazione dell’effettivo svolgimento delle attività di R&S, con rettifica del reddito agevolabile, comporta l’inapplicabilità dell’esimente sanzionatoria per dichiarazione infedele.
Sezione B
Nelle informazioni di sintesi sulla determinazione del reddito agevolabile (par. 2.2 sezione B, punto i) del Provvedimento n. 658445/2019), il riferimento all’onere informativo del nexus ratio include esclusivamente l’indicazione del coefficiente utilizzato per il calcolo della quota di reddito agevolabile.
Gli elementi costruttivi del nexus ratio, così come e le modalità di tracciatura e rilevazione dei costi di R&S, rappresentano ulteriore documentazione facoltativa (par. 5.3 del Provvedimento n. 658445/2019).
Gli oneri informativi sono diversificati in funzione:
–  del metodo di autoliquidazione prescelto;
–  della tipologia di utilizzo dei beni immateriali.
Efficacia della documentazioneLe ipotesi che comportano il recupero integrale del beneficio sono le seguenti (par. 6.4 del Provvedimento n. 658445/2019):
–  totale assenza di documentazione,
–  assenza della firma elettronica con marca temporale,
–  non corrispondenza al vero, in tutto o in parte, delle informazioni contenute nella documentazione.
La tardiva apposizione sulla documentazione della firma elettronica con marca temporale, oltre il termine di presentazione della dichiarazione o il maggiore termine di 90 giorni in caso di integrativa, equivale ad assenza della stessa.
Le ipotesi di totale assenza di documentazione e di non corrispondenza al vero si riferiscono alla documentazione di tipo contabile ed extra contabile utilizzata per l’elaborazione degli elementi informativi richiesti nelle sezioni A e B.
Ai fini del giudizio di idoneità della documentazione rileva la coerenza complessiva degli elementi informativi.


Fonti M.I.S.E. E AGENZIA DELLE ENTRATE

MISE LINK
Testo del decreto 28 novembre 2017 (pdf)

MISE LINK Cos’è il Patent Box 


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