PNRR: ok del Cdm al nuovo decreto – Al via il PIANO TRANSIZIONE 5.0 


CONSULTARE CON ATTENZIONE L’ARTICOLO 41 CIRCA LA TRANSIZIONE 5.0:

LINK Schema di decreto legge PNRR “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”


Ridurre i consumi energetici degli impianti di produzione consentirà alle imprese di ottenere nel 2024 e nel 2025 un contributo sotto forma di credito d’imposta fino all’80% dell’investimento. È quanto prevedono le norme che disciplinano l’operatività del nuovo Piano Transizione 5.0 contenute nello schema di decreto legge, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)», che ha incassato il via libera del Consiglio dei ministri.

Obiettivo: agevolare il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, finanziando investimenti fino a 50 mln di euro di spesa. Oltre agli incentivi per la formazione del personale, un sostegno particolare è previsto anche per gli investimenti in moduli fotovoltaici ad elevata efficienza che concorreranno a formare la base di calcolo del bonus per un importo elevabile fino al 140% del loro costo.

Saranno agevolati gli investimenti 4.0 in beni materiali e immateriali nuovi, realizzati da imprese residenti in Italia indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale. I beni dovranno essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione e conseguire una riduzione (certificata) dei consumi energetici non inferiore almeno al 3% della struttura produttiva o in alternativa una riduzione dei consumi energetici dei processi produttivi non inferiore almeno al 5%.

Lo schema di decreto legge prevede, inoltre, incentivi per la creazione e lo sviluppo di startup e di pmi operanti su tecnologie emergenti e nuove soluzioni con elevato potenziale di innovazione. A tal fine il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del consiglio dei ministri e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale potranno sottoscrivere azioni di fondi per il venture capital che a loro volta interverranno nel capitale di rischio delle predette imprese impegnate a realizzare nel 2024 e 2025 investimenti in tecnologie emergenti (Ia, cybersicurezza, ecc.) e nelle telecomunicazioni (5G, ecc.).

Beni finanziabili. Oltre ai beni di cui all’allegato B, legge 232/2016, sono finanziabili anche:

a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata;

b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Nell’ambito dei progetti che prevedono una riduzione dei consumi energetici superiori a 40.000 euro sono inoltre agevolabili:

• gli investimenti in beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo. Gli investimenti in beni di cui alle lettere b) e c) dell’art. 12 del decreto legge n. 181/2023 (impianti fotovoltaici ad elevata efficienza) concorreranno a formare la base di calcolo del bonus fino al 140% del loro costo;

• le spese per la formazione del personale per l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi (nel limite del 10% degli investimenti fatti fino ad un massimo di 300mila euro).

Credito d’imposta. È pari al 35% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 mln di euro, al 15% per investimenti oltre i 2,5 mln e fino a 10 mln e al 5% per investimenti oltre i 10 mln e fino a 50 mln per impresa beneficiaria.

La misura del bonus per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata:

a) al 40, 20 e 10% in caso di riduzione (certificata) dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o di riduzione dei consumi del 10% nell’ambito dei processi produttivi interessati dagli investimenti agevolati;

b) al 45, 25 e 15% in caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o di riduzione dei consumi superiore al 15% nell’ambito dei processi produttivi.

Venture capital. Il dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del consiglio dei ministri e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale potranno sottoscrivere quote o azioni di fondi per il venture capital, che investiranno nel capitale di rischio di pmi e start up innovative e tecnologicamente avanzate, impegnate nelle tecnologie emergenti dell’intelligenza artificiale, del quantum computing e della cybersicurezza, e delle tecnologie per queste abilitanti (anno 2024), nonché nel settore delle telecomunicazioni con particolare riferimento al 5G e alle sue evoluzioni (mobile edge computing, sistemi di caching periferico per content delivery network, web3, ecc. (anni 2024 e 2025).



Il piano è dedicato a tutte le imprese che effettuino “nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici”, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale.

Sono escluse specificamente le imprese in difficoltà finanziaria o che hanno ricevuto sanzioni interdittive; si richiede inoltre il rispetto delle norme sulla sicurezza e i contributi previdenziali.

I beni strumentali incentivati e il collegamento al piano Transizione 4.0

Per accedere all’incentivo occorre che si verifichino le seguenti condizioni

  • Effettuare un investimento in almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali previsti agli  allegati A  e  B  del piano Transizione 4.0. Anche in questo caso si prevede che i beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
  • Questi beni devono essere inseriti in un progetto di innovazione che consenta di ottenere una riduzione dei consumi energetici
  • La riduzione dei consumi deve essere pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.

L’allegato B, quello dedicato ai software, viene ampliato, prevedendo l’ammissibilità agli incentivi anche per

  • software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  • i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Di fatto si tratta dei sistemi di monitoraggio dei consumi, anche se parte di un più ampio sistema ERP.

Vale la pena sottolineare a questo punto che, se un investimento in beni 4.0 ricade sotto l’ombrello della Transizione 5.0 perché abilita un risparmio energetico, si applicheranno le norme di questo piano (e non più quelle del piano Transizione 4.0) in relazione alle tempistiche e alle modalità di fruizione dell’incentivo. In particolare: l’interconnessione andrà inclusa nella certificazione ex post; il recupero del credito potrà avvenire in un’unica quota e non in tre. I due incentivi dunque condividono la base dei beni, ma poi seguono strade diverse.

Il piano Transizione 4.0 resta operativo per tutti gli investimenti nei beni previsti negli allegati A e B che

  • non generano risparmio, oppure
  • generano risparmio sotto le soglie minime previste dal Transizione 5.0.

I pannelli fotovoltaici e gli altri sistemi per autoproduzione e autoconsumo

 Oltre alla linea dedicata ai beni strumentali, anche due linee dedicate ai sistemi per autoproduzione e autoconsumo di energia e alla formazione.

In particolare, i 6,3 miliardi sono distribuiti in questo modo

  • 3.780 milioni per i beni strumentali
  • 1.890 milioni per autoconsumo e autoproduzione
  • 630 milioni per la formazione

Si noti che le risorse sono state suddivise in parti uguali per i due anni (3.118.500 per ciascun anno, oltre ai 63.000.000 che spettano al Mimit per la realizzazione della piattaforma). Questo è stato pensato verosimilmente per impedire l’esaurimento di tutto il plafond nel primo anno, lasciando così spazio anche a chi investirà nel 2025.

Per quanto riguarda autoconsumo e autoproduzione, la premessa è che questi investimenti devono comunque far parte di un progetto di innovazione che preveda l’acquisto di beni strumentali, come abbiamo visto nel paragrafo precedente. Se questi progetti siano di valore superiore ai 40.000 euro, è possibile avere il credito d’imposta anche per i “beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta”.

Per quanto riguarda i moduli fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%.

È prevista una maggiorazione rispettivamente del 120% e 140% per quelli a maggiore efficienza previsti dal Decreto Energia (articolo 12, comma 1, lettere b e c del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181), cioè

  • 120% per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
  • 140% per i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

Si arriva così a un incentivo potenziale del 63% (45% di aliquota massima del Transizione 5.0 con la maggiorazione del 140% della base imponibile). La maggiorazione si applicherà sulla sola parte relativa ai pannelli fotovoltaici.

La formazione

Per quanto riguarda le spese per la formazione del personale, sono ammesse

  • se sono finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi
  • nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali
  • fino a un massimo di 300 mila euro

Le spese devono inoltre essere necessariamente erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

Le aliquote

  Sono complessivamente 9 . Bisogna poi tenere in considerazione che ciascuna aliquota può essere maggiorata di 1,2 o 1,4 volte considerando quanto abbiamo appena visto in relazione ai soli pannelli fotovoltaici ad elevata efficienza.

Le aliquote di base del credito d’imposta, laddove l’investimento consegua una riduzione non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, una riduzione non inferiore al 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, sono:

  • 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 15% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Le aliquote del credito d’imposta, laddove l’investimento consegua una riduzione superiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento,

  • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Nel caso in cui l’investimento consegua una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 15% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, le aliquote diventano

  • 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 25% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 15% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Come si calcola il risparmio energetico per aziende esistenti e di nuova costituzione

Il testo della norma spiega che per calcolare la riduzione dei consumi occorre

  • riproporzionare i conteggi su base annuale
  • fare riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello in cui si effettuano gli investimenti
  • il risparmio sui consumi deve essere “al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico”.

Per non escludere dall’incentivo le imprese di nuova costituzione, il testo prevede che, in questo caso, il risparmio energetico conseguito vada calcolato “rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto di cui al comma 17″. In pratica il decreto attuativo darà dei numeri medi di riferimento per i diversi scenari in base ai quali parametrare il risparmio energetico garantito dall’investimento.

Gli oneri documentali

Le imprese dovranno produrre prima (ex ante) e dopo (ex post) aver effettuato l’investimento:

  • una certificazione ex ante
  • una comunicazione ex ante al Ministero delle Imprese e del Made in Italy
  • una certificazione ex post
  • una comunicazione ex post al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Le due “comunicazioni”, il cui contenuto sarà poi illustrato nel futuro decreto attuativo, serviranno al Ministero per tenere conto delle risorse prenotate e utilizzate.

Infine occorrerà un’ultima certificazione a cura del revisore dei conti che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. Le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti potranno aggiungere 5.000 euro al credito d’imposta per mitigare l’impatto di questa ulteriore spesa.

Le certificazioni

Le due certificazioni invece dovranno essere rilasciate da un valutatore indipendente (la lista sarà disposta dal futuro decreto attuativo) e riguarderanno invece rispettivamente l’ammissibilità e il completamento degli investimenti.

In particolare la certificazione ex ante deve attestare la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4 (beni materiali e immateriali, non quindi la parte dell’autoproduzione e autoconsumo).

La certificazione ex post deve invece attestare “l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”.

Come si può notare, anche l’interconnessione dovrà far parte di questa certificazione, indipendentemente dal valore dei beni (non basterà l’auto-dichiarazione sotto i 300.000 euro come avviene nel piano Transizione 4.0).

Una graditissima sorpresa è invece la possibilità – ma solo per le piccole e medie imprese – di poter aggiungere al credito d’imposta anche le spese sostenute per la certificazione fino a un massimo di 10.000 euro.

Come si fruisce dell’incentivo (e il nodo delle tempistiche)

Il credito d’imposta si usa con le consuete modalità, cioè esclusivamente in compensazione tramite F24 presentato nel canale dei servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate.

Il credito d’imposta “non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale”.

L’avvio della fruizione non potrà in nessun caso superare la data del 31 dicembre 2025. Quindi il 31 dicembre è data che sancisce sia il termine per l’effettuazione dell’investimento sia il termine per la certificazione e l’avvio della fruizione dell’incentivo.

Senza avere la pretesa di essere precisi, considerando che tra l’ordine, la consegna, l’installazione, l’interconnessione e l’adempimento degli oneri documentali, tra tutti le certificazioni, difficilmente passeranno meno di 4 mesi, possiamo dire che di fatto per sfruttare l’incentivo bisognerà sbrigarsi e in ogni caso provvedere all’avvio delle attività entro l’estate del 2025.

Addio all’automatismo, occorre attendere il provvedimento di concessione

C’è un’altra ragione per muoversi subito: le risorse sono definite e il Ministero attiverà un contatore (come per la Sabatini, per esempio), per cui al termine delle risorse dovrebbe scattare la chiusura.

La fruizione dell’incentivo infatti non è automatica. Il testo normativo dispone infatti che “il Ministero delle imprese e del made in Italy, prima della comunicazione ai soggetti beneficiari, trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e l’Agenzia delle entrate, l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche. Il credito d’imposta concesso è disponibile decorsi dieci giorni dalla comunicazione ai beneficiari del provvedimento di concessione”.

Ci sarà quindi un “provvedimento di concessione” fondamentale proprio a garantire al Governo che non vengano sforate le risorse disponibili.

Una seconda nota importante (stavolta positiva) è che mentre è indispensabile che il primo F24 venga fruito entro il 31/12/2025, laddove non si abbia sufficiente capienza per scaricare il credito d’imposta maturato, lo si potrà fare anche in cinque quote annuali di pari importo.

I beni vanno tenuti almeno 5 anni

Anche per il Transizione 5.0 è previsto il meccanismo del Recapture: “se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo”.

Gli oneri documentali

Come si è visto, non mancheranno oneri a carico di chi vorrà fruire dell’incentivo, a partire dalle due comunicazioni e certificazioni.

Ci sono poi anche oneri documentali. In particolare bisognerà conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dell’articolo specifico di questo decreto (e successivamente della legge di conversione).

Ci vorrà una apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.

I controlli

Non è chiarissimo il meccanismo dei controlli. Viste le due certificazioni ad opera di soggetti terzi, ci si poteva aspettare un’esenzione dai controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate.

Nel testo invece è scritto che il Ministero delle imprese e del made in Italy verificherà “le condizioni di spettanza del contributo, sotto forma di credito d’imposta e della corretta applicazione della disciplina, anche sulla base degli eventuali elementi di specifica competenza forniti dall’Agenzia delle entrate”.

In caso di accertamento, è sempre il Ministero a provvedere al recupero del relativo importo maggiorato di interessi e sanzioni.

La cumulabilità

Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altri incentivi che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Non è invece cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta Transizione 4.0 (come dicevamo, se si entra nell’alveo del 5.0 si esce da quello del 4.0) né con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, mentre al contrario sarà possibile sommare l’agevolazione riconosciuta con altri incentivi riconosciuti per gli stessi costi, a patto che le somme complessivamente spettanti non superino il costo sostenuto.

Il prossimo decreto attuativo

Come si è potuto vedere, sono tanti gli aspetti che dovranno essere approfonditi nel decreto attuativo che dovrà essere emanato dal Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge.

Il decreto attuativo dovrà occuparsi di tutta la parte di dettaglio assente dal decreto-legge e che è di fatto relativa ai contenuti e alle modalità di presentazione delle comunicazioni ex ante ed ex post, ai contenuti e alle modalità di presentazione alle certificazioni ex ante ed ex post, all’indicazione dei soggetti titolati a redigere le certificazioni, ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, con particolare riferimento al punto iniziale a cui dovranno fare riferimento le imprese di nuova costituzione.


CONSULTARE CON ATTENZIONE L’ARTICOLO 41 CIRCA LA TRANSIZIONE 5.0:

LINK Schema di decreto legge PNRR “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”


Transizione 4.0

Le imprese che non raggiungeranno gli obiettivi di efficienza energetica ma acquisteranno beni tecnologicamente avanzati funzionali alla digitalizzazione potranno comunque continuare a beneficiare degli attuali incentivi del piano Transizione 4.0, molto meno generosi però. Transizione 4.0 dovrebbe infatti continuare ad essere operativo per investimenti effettuati nel 2024 e nel 2025 (con estensione ai beni consegnati entro il 30 giugno 2026 a patto di aver versato entro l’anno precedente un acconto di almeno il 20% al venditore). Di certo, l’attesa degli incentivi rafforzati del piano Transizione 5.0 negli ultimi mesi ha raffreddato gli acquisti delle imprese. Secondo l’ultimo monitoraggio di Ucimu, l’associazione dei produttori di macchine utensili, nel trimestre ottobre-dicembre gli ordini sul mercato nazionale si sono ridotti del 69% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Impianti fotovoltaici: la produzione di energia rinnovabile nel Piano Transizione 5.0

Le parole del Ministro Urso sono inequivocabili e dichiarano l’impegno preso, ora diventato legge:

“Tra gli investimenti agevolabili sono inclusi anche quelli per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, destinati all’autoconsumo. Punteremo a privilegiare al massimo la tecnologia europea e, quindi, nazionale. Per questo, per favorire la tecnologia nazionale, nel decreto Energia abbiamo già previsto una norma in base alla quale l’ENEA realizzerà un registro con tre classi di prestazione energetica degli impianti fotovoltaici. Quindi, il Piano Transizione 5.0 agevolerà, con maggiore intensità, gli investimenti su impianti della prima classe in cui si concentra, soprattutto, l’offerta di produttori europei e italiani.

Investimenti 5.0: in cosa consistono

Rispetto al Piano Transizione 4.0 il potenziamento della misura è evidente. Le spese sostenute nel biennio 2024-2025 dovranno riguardare investimenti in:

  • beni strumentali materiali o immateriali 4.0 (allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232);
  • beni necessari all’autoproduzione e all’autoconsumo da fonti rinnovabili (escluse biomasse);
  • formazione del personale sulle competenze per la transizione green (entro il limite del 5% dell’investimento totale agevolato – non agevolabile in forma autonoma).

L’attuazione delle misure sarà tempestiva. Entro i primi 3 mesi del 2024, ovvero entro due mesi da oggi, i crediti d’imposta saranno messi a disposizione delle imprese, tramite un decreto ad hoc, che indichi i dettagli:

  • regole attuative;
  • interventi ammissibili;
  • requisiti di risparmio energetico minimo;
  • tetto massimo di spesa

Come funzionerà il credito d’imposta: premiata la sostenibilità

Il beneficio fiscale potrà aumentare in funzione dei risultati raggiunti in termini di risparmio energetico ed efficienza, risultati che dovranno essere certificati da una sorta di “certificatore” che attesterà sia la situazione precedente, sia la condizione di efficientamento energetico ottenuta (ante/post):

  • riduzione dei consumi finali di energia per almeno il 3%;
  • risparmio energetico conseguito almeno del 5% per quanto riguarda i processi legati agli investimenti 4.0.

La novità introdotta dal Piano Transizione 5.0 riguarda un’aliquota aggiuntiva crescente in base al risparmio energetico apportato.

Di seguito, i soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni (anche detti, valutatori indipendenti):

  • EGE (Esperto in Gestione dell’Energia) accreditate UNI CEI 11339;
  • ESCO accreditate UNI CEI 11352;
  • Organizzazioni accreditate ISO50001;
  • Geologi, ingegneri e periti industriali iscritti all’ordine professionale di riferimento e appartenenti all’organico della società richiedente la diagnosi energetica.

Si tratterà, perciò, di un credito d’imposta migliorativo rispetto a quello già previsto da Transizione 4.0. Le aliquote agevolative non sono ancora certe, ma secondo le anticipazioni potrebbero arrivare a un massimo del 20% e potranno sommarsi a quelle del Piano Transizione precedente.

In sintesi, l’aliquota massima per le imprese che potranno sommare i due incentivi sarà del 40%, a cui potrebbero aggiungersi due ulteriori aliquote minori per un massimo complessivo del 45%.

L’intensità del beneficio e quindi la percentuale di credito d’imposta riconosciuto varieranno in base ai miglioramenti conseguiti in termini di efficienza energetica a livello di impresa (almeno del 3%) o a livello di processo produttivo interessato (almeno del 5%).

Ricordiamo che entro il secondo trimestre 2026 è attesa anche la pubblicazione del rapporto di valutazione di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy attestante il raggiungimento dell’obiettivo di 0,4 Mtep di risparmio energetico. Per questa stessa scadenza, l’ammontare del credito dovrà essere stato stanziato.

PMI: incentivi per il fotovoltaico

Lo schema, rivolto alle micro, piccole e medie imprese prevede contributi a fondo perduto, mediamente fino al 45% dell’investimento complessivo, per l’acquisto di impianti e relative tecnologie digitali, che consentano la produzione diretta di energia da fonti rinnovabili per l’autoproduzione, con consumo immediato o attraverso sistemi di accumulo/stoccaggio.

Saranno escluse, con specifiche eccezioni, le imprese con ricavi lordi generati dal settore o dall’attività vincolata non superiori al 50%) nei settori:

  • produzione di energia basata su combustibili fossili e attività correlate;
  • industrie ad alta intensità energetica o a elevate emissioni di CO2;
  • produzione, noleggio o vendita di veicoli inquinanti (a emissioni diverse da zero);
  • raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti;
  • lavorazione del combustibile nucleare, produzione di energia nucleare.

Requisiti per accedere al Credito d’imposta

Per accedere al credito d’imposta è necessario che gli investimenti siano realizzati entro il 31 dicembre 2026. Inoltre, i beni strumentali devono essere nuovi e acquistati da fornitori stabiliti in Italia.

Le due certificazioni per ottenere gli incentivi

Per ottenere l’incentivo sarà inoltre necessario il conseguimento di una certificazione “ex ante”, rilasciata da un valutatore indipendente che dovrà attestare che il progetto rispetti i criteri di ammissibilità relativi alla riduzione del consumo totale di energia. Una seconda certificazione “ex-post”, a investimento ultimato, attesterà l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alle disposizioni della certificazione ex-ante.

I soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni dovrebbero essere gli stessi abilitati a produrre la certificazione tecnico-economica prevista dal Fondo per il sostegno alla Transizione Industriale per la parte relativa all’efficientamento energetico:

  • EGE (Esperto in Gestione dell’Energia) accreditate UNI CEI 11339
  • ESCO accreditate UNI CEI 11352
  • Organizzazioni accreditate ISO50001
  • Geologi, ingegneri e periti industriali iscritti all’ordine professionale di riferimento, ovvero facenti parte dell’organico della società richiedente la diagnosi energetica.

In quest’ultimo caso, ingegneri e periti industriali sarebbero autorizzati a redigere sia le perizie per il credito d’imposta 4.0 sia quelle per il 5.0, mentre gli altri sarebbero abilitati solo alle perizie 5.0. Il tetto massimo agevolabile per ciascun investimento, dovrebbe ammontare a 50 milioni di euro.

Fonti: Italia oggi Innovation post

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in tutti i passaggi formali  previsti e necessari, la cui condizione  necessaria e imprescindibile per il successo dell’operazione.

SUPPORTIAMO l’azienda 

nella fase di rendicontazione e controllo ex post.

RESTIAMO AL FIANCO dell’azienda 

per qualsiasi controllo ex post.


RAMSES GROUP

Dott. Alfredo Castiglione – Tributarista – Revisore Legale
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