LEGGE DI BILANCIO 2023: guida alle novità di lavoro e previdenziali

RAMSES GROUP NEWS n. 490 – 20 gennaio 2023

Proroga per tutto il 2023, con aumento da 6.000 a 8.000 euro, dell’esonero contributivo per le assunzione di giovani under 36, donne e beneficiari del reddito di cittadinanza. Modifica della disciplina dei voucher lavoro previsti per le prestazioni occasionali. Correttivi al reddito di cittadinanza, in vista della sua abrogazione dal 1° gennaio 2024. Conferma anche per il 2023 dell’Ape sociale. Nuovi requisiti per Opzione donna, che riduce notevolmente la platea delle lavoratrici che potranno accedere al prepensionamento. Sono alcuni degli interventi in materia di lavoro e previdenza presenti nella legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022).

LA LEGGE DIBILANCIO 2023 contiene numerosi interventi in materia di lavoro e pensionistica.

Tra le novità introdotte nel corso dell’iter di approvazione, l’aumento da 6.000 a 8.000 euro dell’esonero contributivo per le assunzione di giovani under 36, donne e beneficiari del reddito di cittadinanza, la riduzione da 8 a 7 mesi della durata del reddito di cittadinanza nel 2023 per i percettori occupabili, l’estensione del congedo parentale e le nuove regole per i voucher lavoro in agricoltura.

Taglio del cuneo fiscale per i lavoratori

Con la legge di Bilancio 2023 arriva un’ulteriore riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori, dopo le misure adottate nel 2022 (art. 1, comma 281).

In particolare, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, pari al:

– 2% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro;

– 3% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.

In entrambi i casi, la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per 13 mensilità e i limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.

Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo

Il comma 282 stanzia 60 milioni di euro per il 2023, 6 milioni di euro per il 2024 e 8 milioni di euro per il 2025 ai fini dell’introduzione di un’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Sgravi contributivi

Esonero contributivo per l’assunzione di percettori del reddito di cittadinanza

Viene istituito un beneficio contributivo a favore dei datori di lavoro che assumono beneficiari del reddito di cittadinanza.

In particolare, il comma 294 riconosce ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato percettori del reddito di cittadinanza l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero spetta anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, mentre sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.

Il beneficio – alternativo all’esonero previsto dall’art. 8, D.L. n. 4/2019 – è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 36

Il comma 297 estende alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che non hanno compiuto 36 anni effettuate nel corso del 2023, l’esonero contributivo totale già previsto dall’art. 1, comma 10, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) per le assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022.

In particolare, per l’assunzione di giovani di età inferiore ai 36 anni di età, a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2023, i datori di lavoro potranno beneficiare dell’esonero totale dei contributi, per un importo massimo pari a 8.000 euro l’anno e per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Anche in tal caso l’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Sgravio contributivo per l’assunzione di donne

Il successivo comma 298 conferma per il 2023 l’esonero contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate previsto dal comma 16 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020).

In particolare, ai datori di lavoro è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato effettuate nel 2023 di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:

– donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;

– donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

– donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

– donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Come per i precedenti sgravi, anche l’efficacia di detta agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Decontribuzione giovani imprenditori agricoli

Con il comma 300 viene prorogato alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023 l’esonero contributivo previsto dall’art. 1, comma 503, della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a 40 anni.

Il beneficio, in particolare, consiste nell’esonero nella misura del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, dal versamento della contribuzione della quota per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e del contributo addizionale di cui all’art. 17, comma 1, legge n. 160/1975, cui è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’intero nucleo.

Sono esclusi, pertanto, dall’agevolazione il contributo di maternità, dovuto, ai sensi dell’art. 66 e seguenti, D.Lgs. n. 151/2001, per ciascuna unità attiva iscritta alla Gestione agricoli autonomi, e il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.

Smart working lavoratori fragili

Con il comma 306 viene confermato per il primo trimestre del 2023 il diritto per i lavoratori fragili, sia del settore pubblico che del privato, di lavorare in smart working.

Nello specifico, si prevede che il datore di lavoro, per tali soggetti, assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, se più favorevoli.

Reddito di cittadinanza

La legge di Bilancio 2023 ridefinisce la disciplina dei reddito di cittadinanza, prevedendo al contempo, la sua abrogazione dal 1° gennaio 2024.

In particolare, al comma 313 viene disposto che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la durata del reddito di cittadinanza è limitata a 7 mensilità.

Secondo quanto stabilito al comma 314, tale riduzione non si applica in caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno 60 anni di età.

Al successivo comma 315 viene inoltre precisato che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i beneficiari del reddito di cittadinanza tenuti all’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, sono obbligati a frequentare, per un periodo di 6 mesi, un corso di formazione o di riqualificazione professionale, pena la decadenza dal beneficio per l’intero nucleo familiare.

Con il comma 316, invece, si dispone che, per i beneficiari di età tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo scolastico, l’erogazione del reddito di cittadinanza è condizionata anche all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo. È demandata ad apposito protocollo, stipulato dal Ministero dell’Istruzione e del merito e dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la definizione delle azioni volte a facilitare l’iscrizione ai percorsi erogati dai CPIA (Centri provinciali per l’istruzione degli adulti).

Il comma 317, infine, prevede:

– che la componente del reddito di cittadinanza pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione fino a un massimo di 3.360 euro annui, sia erogata direttamente al locatore dell’immobile risultante dal contratto di locazione che la imputa al pagamento parziale o totale del canone. Le modalità attuative dovranno essere definite da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

– che il maggior reddito da lavoro percepito in forza di contratti di lavoro stagionale o intermittente non concorra alla determinazione del beneficio economico entro il limite massimo di 3.000 euro lordi;

– che i Comuni nell’ambito dei progetti utili alla collettività impieghino tutti (e non più almeno un terzo, come finora previsto) i percettori di reddito di cittadinanza residenti che hanno sottoscritto un Patto per il lavoro o un Patto per l’inclusione sociale;

– la decadenza dal beneficio nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare non accetti la prima offerta di lavoro.

Voucher lavoro

Importanti modifiche sono apportata alla disciplina dei voucher lavoro.

Intervenendo sull’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, le nuove disposizioni (commi da 342 a 354) estendono la possibilità di acquisire le prestazioni occasionali.

Innanzitutto, viene aumentato da 5.000 a 10.000 euro il limite massimo di compensi che, nel corso di un anno civile, possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori. Resta, invece, fermo a 5.000 euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile.

Viene inoltre ampliata la platea dei datori di lavoro che possono acquisire le prestazioni di lavoro occasionale. In base alla nuova previsione, non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 10 (invece che più 5, come finora previsto) lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Viene inoltre precisato che la disciplina sulle prestazioni occasionali si applica anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.

Regime sperimentale per il lavoro agricolo

Per il settore agricolo si introduce una disciplina sperimentale, valida per il biennio 2023-2024, che consente il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore.

Nello specifico, in agricoltura, il contratto di prestazione lavoro occasionale:

– può essere utilizzato per pensionati, disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali o del Reddito di cittadinanza, studenti fino a 25 anni, detenuti ammessi al lavoro all’esterno, che (a eccezione dei pensionati) non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti;

– può avere una durata massima di 12 mesi, con limite di 45 giorni di effettivo lavoro. In caso di superamento del limite di45 giorni scatta la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto a tempo indeterminato.

Il datore di lavoro:

– prima dell’inizio del rapporto di lavoro, è tenuto ad acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva;

– è obbligato a darne previa comunicazione al competente Centro per l’impiego.

In caso di violazione di tale obbligo di comunicazione ovvero in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare le prestazioni occasionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo chela violazione da parte dell’impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore ai sensi.

L’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il compenso erogato per prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

L’iscrizione dei lavoratori che erogano prestazioni occasionali di lavoro agricolo nel libro unico del lavoro può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile.

Assegno unico universale

Con il comma 357 viene ritoccata la disciplina dell’assegno unico universale. Nello specifico, dal 1° gennaio 2023:

– la misura dell’assegno viene aumentata del 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno, oppure di età inferiore a 3 anni nel caso in cui l’ISEE del nucleo familiare sia inferiore o pari a 40.000 euro e nel nucleo medesimo vi siano almeno 3 figli;

– si eleva da 100 a 150 euro mensili la maggiorazione forfettaria dell’assegno prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico.

Vengono poi rese permanenti le maggiorazioni dell’assegno per persone con disabilità previste, per il solo 2022, dal decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022).

Per effetto delle nuove previsioni, l’importo dell’assegno per ogni figlio minore, pari a un massimo di 175 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro (da ridursi gradualmente in funzione del crescere del valore ISEE), è riconosciuto anche ai figli maggiorenni a carico e disabili.

Anche la maggiorazione prevista per i figli minorenni disabili (da un minimo di 85 euro a un massimo di 105 euro), viene estesa, in via permanente, a ciascun figlio con disabilità di età inferiore a 21 anni.

Viene inoltre confermato l’incremento di 120 euro al mese della maggiorazione transitoria riconosciuta, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 230/2021, ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:

– il valore dell’ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 25.000 euro;

– sia stato effettivamente percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori.

Congedo parentale

Con il comma 359 si aggiunge un mese in più di congedo parentale all’80% (anziché al 30%) della retribuzione, da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino (ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento), riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo) alla madre o al padre.

La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

Disposizioni in materia pensionistica

Quota 103

Si introduce per il 2023 Quota 103 disciplinata ai commi 283-285.

Al trattamento pensionistico anticipato può accedere chi, entro il 31 dicembre 2023, ha un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 41 anni, a condizione che il valore lordo mensile del trattamento di pensione anticipata non sia superiore a 5 volte il trattamento minimo.

Ai sensi del comma 286, i lavoratori che, pur avendo maturato i requisiti pensionistici di Quota 103, rimangono in servizio possono richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell’importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito. Le modalità attuative dovranno essere definite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze (comma 287).

Ape sociale

Viene prevista inoltre la proroga per tutto il 2023 dell’Ape sociale e confermata anche per il 2023 la possibilità, per gli addetti a mansioni gravose o pesanti qualora svolgano tali attività da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7, di accedere alla misura qualora siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni, ridotta a 32 anni nel caso di operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (commi da 288 a 291).

Opzione donna

Si conferma poi per tutto il 2023 Opzione donna, ma con nuovi requisiti rispetto a quelli in vigore fino al 31 dicembre 2022.

Secondo quanto stabilito dal comma 292, possono accedere al trattamento pensionistico anticipato le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

– assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

– hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile);

– sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il Ministero per le imprese e il Made in Italy. In questo caso, la riduzione di 2 anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.

Rivalutazione pensioni

Viene modificato il meccanismo di rivalutazione delle pensioni, con un nuovo sistema di calcolo a 6 fasce (commi 309 e 310).

In particolare, per gli anni 2023-2024, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è stabilita in misura pari:

– al 100% della variazione dell’indice del costo della vita, per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo INPS;

– all’85% della variazione dell’indice del costo della vita, per le pensioni tra 4 e 5 volte il minimo;

– al 53% della variazione dell’indice del costo della, per le pensioni tra 5 e 6 volte il minimo;

– al 47% della variazione dell’indice del costo della, per le pensioni da 6 e 8 volte il minimo;

– al 37% della variazione dell’indice del costo della, per le pensioni da 8 a 10 volte il minimo;

– al 32% della variazione dell’indice del costo della, per le pensioni 10 volte il minimo.

Per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS è riconosciuto poi un incremento transitorio di:

– 1,5 punti percentuali per l’anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni;

– 2,7 punti percentuali per l’anno 2024.

Indennità e di trattamenti di integrazione salariale

Sono inoltre stanziate nuove risorse finanziarie a favore:

– dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale (comma 325);

– dell’indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio (comma 326);

– delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (comma 327);

– dell’integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva (comma 328);

– del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che cessano l’attività produttiva (comma 329).

FONTE IPSOA

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LEGGE DI BILANCIO 2023: mappa di bonus, crediti d’imposta e agevolazioni

RAMSES GROUP NEWS n. 484 – 12 gennaio 2023

Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas per il primo trimestre 2023.

Rifinanziamento dei contratti di sviluppo e della Nuova Sabatini, con proroga del termine per la conclusione degli investimenti.

Differimento del termine per la consegna dei beni strumentali 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022.

Proroga al 31 dicembre 2023 del credito di imposta quotazione PMI, del bonus investimenti nel Mezzogiorno e della disciplina transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le PMI.

Sono le principali misure agevolative contenute nella legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022).

Sono molto numerose le misure agevolative presenti nella LEGGE DI BILANCIO 2023. Il pacchetto di incentivi ha subìto numerose modifiche e integrazioni nel corso dell’iter di approvazione parlamentare.

Tra i principali elementi di novità figurano il rifinanziamento della Nuova Sabatini, la proroga al 31 dicembre 2023 del bonus investimenti nel Mezzogiorno e lo slittamento del termine per la conclusione degli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022.

Crediti d’imposta energia e gas

Al fine di contenere l’aumento del costo di luce e gas in capo alle imprese, la legge di Bilancio 2023, all’art. 1, commi da 2 a 9, conferma per il primo trimestre 2023, potenziandoli, i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas.

In particolare:

– alle imprese energivore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023. Il bonus spetta se i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Il credito di imposta compete anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre 2023. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata dovrà essere calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta sarà determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al primo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica;

– alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. Il bonus spetta se il prezzo della componente energetica acquistata, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, ha subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;

– alle imprese gasivore e non gasivore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel primo trimestre solare del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Il bonus spetta se il prezzo medio di riferimento del gas relativo al quarto trimestre 2022, sulla base dei dati del Mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), è aumentato più del 30% rispetto al prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Per le imprese non energivore e non gasivore, qualora l’impresa destinataria del contributo si rifornisca, nel quarto trimestre del 2022 e nel primo trimestre del 2023, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il primo trimestre 2023.

Tutti i predetti crediti di imposta:

– sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24 (senza applicazione dei limiti di cui all’art. 1, comma 53, legge n. 244/2007, e di cui all’art. 34, legge n. 388/2000 – entro il 31 dicembre 2023;

– oppure, in alternativa, possono essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, con possibilità, per questi ultimi, di due ulteriori cessioni, purché effettuate a favore di operatori “qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate a esercitare l’attività in Italia). In caso di cessione del credito, l’impresa beneficiaria dovrà richiedere, ai soggetti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti di accesso all’agevolazione. I crediti d’imposta saranno fruibili dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023.

Credito di imposta carburanti in agricoltura e pesca

A favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica (di cui al codice ATECO 1.61), ai commi da 45 a 50 è previsto il riconoscimento di un credito di imposta a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti nel primo trimestre 2023 per l’acquisto del carburante.

Il beneficio è pari al 20% della spesa sostenuta nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 per l’acquisto (comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’IVA) di gasolio e benzina impiegati:

– per la trazione di mezzi utilizzati nell’esercizio dell’attività;

– (solo per le imprese agricole e della pesca) per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2023 o potrà essere ceduto, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a un gruppo bancario, oppure di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia (c.d. soggetti “qualificati”). In caso di cessione, le imprese beneficiarie dovranno richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta. I cessionari potranno utilizzare il credito d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023.

Credito di imposta carburanti in agricoltura e pesca Aiuti bis

Al comma 51 si modifica, invece, il periodo di utilizzo del credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca riconosciuto per il terzo trimestre 2022 previsto dal decreto Aiuti bis (art. 7, D.L. n. 115/2022).

In particolare, il termine ultimo per la fruizione del bonus viene prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023.

Bonus sociale elettrico e gas

Sul versante delle misure dirette a ridurre la spesa sostenuta dalle famiglie per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale, tra le principali disposizioni figura la modifica per l’anno 2023 dei requisiti di accesso ai bonus sociali nel settore elettrico e in quello del gas (art. 1, commi 17-19).

In particolare, viene aumentato da 12.000 a 15.000 euro il valore soglia dell’ISEE per accedere ai predetti bonus per l’anno 2023.

Viene inoltre previsto che, per il primo trimestre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale siano rideterminate dall’ARERA, con delibera da adottare entro il 31 dicembre 2022, nel limite di 2,4 miliardi di euro complessivamente tra elettricità e gas.

Fondo Gasparrini

Al comma 74, lettera a), viene estesa fino al 31 dicembre 2023 la validità delle misure straordinarie del Fondo Gasparrini, che prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.

Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

In base alla disciplina derogatoria:

– sono ammessi ai benefici del Fondo anche i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, gli imprenditori individuali e i soggetti di cui all’art. 2083 c.c., che autocertifichino di aver registrato un calo del fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus;

– sono ammessi ai benefici del Fondo anche le cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari di importo massimo pari al prodotto tra 400.000 euro e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 10% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi nelle condizioni di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo (previste dall’art. 2, comma 479, legge n. 244/2007);

– non è obbligatoria la presentazione dell’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE);

– sono ammessi alla sospensione i mutui di importo fino a 400.000 euro anziché 250.000 euro;

– i mutui già ammessi alla garanzia del Fondo “Prima casa” possono accedere alla sospensione del pagamento delle rate;

– non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo.

Fondo prima casa

Il comma 74, alla lettera b), invece, conferma fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di richiedere l’innalzamento della garanzia all’80% del Fondo Prima Casa per le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni, in possesso di ISEE non superiore a 40.000 euro annui, richiedenti un mutuo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori.

Proroga crediti di imposta Sud

Il comma 265 proroga fino al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise), istituito dall’art. 1, commi 98-108, della legge di Stabilità 2016.

Al successivo comma 267 è invece prevista l’estensione fino al 31 dicembre 2023 del credito d’imposta per investimenti nelle ZES (Zone economiche speciali), di cui all’art. 5, comma 2, primo periodo, D.L. n. 91/2017.

Il comma 268 – intervenendo sull’art. 1, comma 185, legge n. 178/2020 – conferma anche per l’esercizio 2023 la validità del credito d’imposta “potenziato” per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, pari al:

– 25% per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;

– 35% per le medie imprese che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;

– 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

PER LA SOLA REGIONE ABRUZZO PER LE AREE 10.3.C

LE ALIQUOTE SONO:

10% PER LE GRANDI AZIENDE

20%  PER LE MEDIE AZIENDE

30%  PER LE PICCOLE IMPRESE

La maggiorazione dell’aliquota si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dall’art. 25 del regolamento UE n. 651/2014, in particolare materia di sostegno per i progetti di ricerca e sviluppo.

Il comma 270 proroga al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per le spese documentate relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia, nel limite massimo di un milione di euro.

Bonus mobili

Il comma 277 interviene sulla disciplina del bonus mobili, aumentando da 5.000 a 8.000 euro il limite di spesa detraibile nel 2023.

Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario

Il comma 322 introduce la possibilità, fino al 31 dicembre 2023, di rinegoziare il tasso del mutuo da variabile a fisso anche se nel contratto di mutuo non ci sono clausole in questo senso.

La disposizione opera per i mutui ipotecari:

– stipulati, ovvero accollati anche a seguito di frazionamento, prima del 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023);

– aventi un importo originario non superiore a 200.000 euro;

– finalizzati all’acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione,

La richiesta di rinegoziazione può essere presentata dai contraenti che hanno un ISEE non superiore a 35.000 euro e, salvo diverso accordo tra le parti, non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo.

Il tasso fisso che dovrà essere applicato non potrà essere superiore a quello minore tra l’Eurirs in euro a 10 anni e l’Eurirs pari alla durata residua del mutuo, a cui deve aggiungersi uno spread pari a quello indicato nel mutuo originario.

Bonus eliminazione barriere architettoniche

Al comma 365 è invece prevista la proroga al 31 dicembre 2025 del bonus barriere architettoniche, la detrazione del 75% introdotta dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici già esistenti.

La disposizione specifica che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative a tali lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti 1/3 del valore millesimale dell’edificio.

Superbonus

Sempre in tema di bonus edilizi, diverse le modifiche alla disciplina del superbonus.

In particolare, al comma 894 vengono individuate una serie di eccezioni a cui non si applica la diminuzione della misura detrazione dal 110% al 90%, prevista a partire dal 2023 dall’art. 9 del decreto Aiuti quater (D.L. n. 176/2022), come modificato in sede di conversione.

A seguito della correzione operata dalla legge di Bilancio 2023, il superbonus spetta nella misura del 110% anche nel 2023:

– per i condomini con delibere di esecuzione dei lavori approvate prima del 18 novembre e comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) presentata entro il 31 dicembre 2022;

– per i condomini con delibere approvate tra il 19 novembre e il 24 novembre e CILA presentata entro il 25 novembre 2022;

– per gli edifici composti da 2 a 4 unità anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti per gli interventi in relazione per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la CILA;

– per ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale se alla data del 25 novembre è stata comunicata la CILA;

– per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Per i condomini, viene precisato che la data delle delibera assembleare deve essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sial’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea.

Ulteriore novità è prevista al comma 10, secondo cui:

– (lettera a) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano la detrazione spetta anche per le spese per l’installazione di impianti solari fotovoltaici (intervento trainato ex art. 119, comma 5, D.L. n. 34/2020) se realizzata in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi trainanti, se questi ultimi sono situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c) e all’art. 142, comma 1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004).

– (lettera b) alle ONLUS che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, per gli interventi di installazione di impianti a fonte rinnovabile realizzati sulle singole unità immobiliari, il superbonus è riconosciuto con l’aliquota del 110% fino alla soglia di 200 kW.

Fondo di garanzia PMI

Il comma 392 conferma fino al 31 dicembre 2023:

– la disciplina transitoria del Fondo prevista dall’art. 1, comma 55, primo e secondo periodo, della legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021), che si caratterizza: per importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria pari a 5 milioni di euro; l’ammissione delle imprese beneficiarie rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione del Fondo e un copertura più alta per i prestiti destinati a investimenti e a supporto della liquidità per le imprese a maggior rischio;

– le misure sul Temporary Crisis Framework istituite dall’art. 16 del decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022). La garanzia sarà rilasciata su operazioni finanziarie della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 15% dell’importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi 3 esercizi conclusi o, alternativamente, al 50% dei costi sostenuti per l’energia nei 12 mesi precedenti alla sottoscrizione della richiesta di agevolazione. Per accedere al Temporary Crisis Framework, le imprese dovranno dichiarare di avere esigenze di liquidità connesse direttamente o indirettamente all’attuale guerra in Ucraina, p. es. quelle determinate dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione o dall’incremento delle spese energetiche.

Bonus quotazione PMI

Con il comma 395 viene esteso ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI), istituito dalla legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018).

Dal 1° gennaio 2023, l’importo massimo del bonus fruibile aumenta da 200.000 a 500.000 euro.

Nuova Sabatini

Al comma 414 viene previsto il rifinanziamento – con 30 milioni di euro per il 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 – della Nuova Sabatini.

Con il comma 415 si stabilisce che, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di 12 mesi per l’ultimazione degli investimenti è prorogato per ulteriori 6 mesi.

Bonus investimenti beni materiali 4.0

Il comma 423 differisce dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine ultimo per l’effettuazione degli investimenti in beni materiali 4.0 (indicati nell’Allegato A alla legge n. 232/2016) prenotati entro il 31 dicembre 2022 per beneficiare delle più favorevoli aliquote agevolative previste per il 2022, pari al:

– 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

– 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;

– 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Fondi a favore del settore agricolo

La legge di Bilancio 2023 prevede diverse misure agevolative specifiche a favore del settore agricolo. In particolare:

– al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese agricole, di cui all’art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 102/2004, assegna all’ISMEA 80 milioni di euro per l’anno 2023 (comma 394);

– al fine di sostenere lo sviluppo e modernizzazione dei processi produttivi e le connesse attività funzionali ad accrescere l’eccellenza qualitativa del Made in Italy, viene istituito un Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del Made in Italy, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 95 milioni per il 2024. I settori di intervento ammissibili al finanziamento e il riparto delle risorse saranno definiti con uno o più decreti del Ministero delle imprese e il Made in Italy, da adottare di concerto con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministero dell’Economia e delle finanze (commi 402-403);

– in favore dello sviluppo in agricoltura dell’imprenditorialità a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e del ricambio generazionale, vengono stanziati 20 milioni di euro per l’anno 2023 (comma 301);

– per rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualità, alla riduzione del costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, viene istituiti un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. I criteri e le modalità di attuazione saranno definiti con uno o più decreti del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (commi 424 e 425);

– è istituito un Fondo per l’innovazione in agricoltura, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Attraverso il Fondo sarà supportato lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all’incremento della produttività nei settori dell’agricoltura, pesca e acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell’impresa, per l’utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica, piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell’acqua e la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche, nonché l’utilizzo di sottoprodotti. I criteri e le modalità di attuazione del Fondo saranno definiti con uno o più decreti del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (commi 428-431).

Incentivi per il settore autotrasporto

A favore del settore autotrasporto, vengono stanziati 200 milioni di euro per il riconoscimento di un contributo a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate (iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi) per mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività.

Modalità e termini per l’erogazione del contributo saranno stabiliti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (commi 503 e 504).

Sport bonus

Il comma 614 estende fino al 31 dicembre 2023 la validità dello sport bonus, il credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali in denaro finalizzate ad interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

Anche per il 2023, il beneficio può essere richiesto – secondo il procedimento definito dal D.P.C.M. 30 aprile 2019, che prevede l’apertura di due finestre temporali, rispettivamente il 30 maggio e il 15 ottobre – esclusivamente i titolari di reddito d’impresa.

L’ammontare complessivo del credito di imposta – pari al 65% delle erogazioni effettuate, riconosciuto nel limite del 10 per mille dei ricavi 2022 – non può eccedere il limite complessivo di 15 milioni di euro.

Bonus sponsorizzazioni

Al comma 615, invece, viene prevista la proroga del bonus sponsorizzazioni sportive, il credito di imposta pari al 50% delle spese di investimento in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, a favore di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre, società sportive e associazioni dilettantistiche sportive iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

In particolare, il bonus – rivolto a lavoratori autonomi, imprese e enti non commerciali – viene confermato agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2023 nel limite massimo di 10.000 euro.

Nuova Carta cultura e Carta del merito

Con il comma 630 si abroga il bonus cultura “18app”, sostituendolo con due nuovi strumenti:

– la “Carta della cultura Giovani”, destinata a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro, assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età;

– la “Carta del merito”, destinata ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma.

Le due Carte sono cumulabili e sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

Bonus psicologo

Viene modificata la disciplina del bonus psicologo, il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, istituito dalla legge di conversione del decreto Milleproroghe 2022 (art. 1-quater, comma 3, D.L n. 228/2021).

In particolare, a seguito dell’intervento operato dal comma 538, il beneficio diventa strutturale ed aumenta da 600 a 1.500 euro l’importo massimo ottenibile dai beneficiari.

Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati

I commi da 685 a 690 introducono un credito d’imposta del 36% per le spese sostenute (e documentate) dalle imprese, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per l’acquisto di:

– prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;

– imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro.

Il credito d’imposta sarà riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025.

Il beneficio:

– sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei suddetti prodotti agevolabili. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

– dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento;

– non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP;

– non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’art. 61 TUIR e della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’art. 109, comma 5, TUIR;

– non è soggetto al limite annuale di cui all’art. 1, comma 53, legge n. 244/2007.

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta saranno definiti con decreto del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, da emanare di concerto con il Ministro delle Imprese e del made in Italy e con il Ministro dell’Economia e delle finanze.

Rifinanziamenti

La legge di Bilancio 2023 prevede il rifinanziamento di molteplici misure agevolative.

Fondi a favore di IPAB

In particolare, il comma 366 destina ulteriori 5 milioni di euro al Fondo istituito dall’art. 8, D.L. n. 144/2022 per il riconoscimento di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani, in proporzione all’incremento dei costi sostenuti per l’energia termica ed elettrica nell’anno 2022 rispetto all’anno 2021.

È demandato a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell’Economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali, il compito di individuare i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste per l’accesso al contributo, nonché i criteri di determinazione dell’importo del contributo stesso e delle procedure di controllo (comma 367).

Contratti di sviluppo

Con il comma 616 vengono assegnate nuove risorse per i contratti di sviluppo. Lo stanziamento previsto è pari a:

– 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 le risorse destinate ai programmi di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale;

– 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 le risorse destinate ai programmi di sviluppo di attività turistiche.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy può impartire ad Invitalia, soggetto gestore, direttive specifiche per l’utilizzo delle predette risorse, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo (comma 390).

Fondi a associazioni e società sportive dilettantistiche

Al comma 616 è previsto l’incremento di 25 milioni di euro per l’anno 2023 della dotazione del fondo di cui all’art. 7, comma 1, del decreto Aiuti ter (D.L. n. 144/2022) finalizzato all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, delle discipline sportive, degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine, per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica,

Le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, nonché i criteri di ammissione e le modalità di erogazione saranno definiti con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport.

Fondo imprese culturali

Il comma 634, invece, aumenta la dotazione del Fondo per le piccole e medie imprese creative istituito dall’art. 1, comma 109, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), diretto a promuovere la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese operanti nel settore creativo, attraverso la concessione di contributi, l’agevolazione nell’accesso al credito e la promozione di strumenti innovativi di finanziamento, nonché altre iniziative per lo sviluppo del settore.

Le risorse assegnate ammontano a 3 milioni di euro per l’anno 2023 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

FONTE IPSOA

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ARCHIVIO

VERSO LA LEGGE DI BILANCIO 2023

Ravvedimento speciale, stralcio delle cartelle, POS e IRPEF: come cambia la legge di Bilancio 2023

RAMSES GROUP NEWS n. 475 – 21 dicembre 2022

Ravvedimento speciale applicabile esclusivamente per le dichiarazioni validamente presentate. Sconto IRPEF del 50% dell’IVA pagata per gli acquisti di case ad alta efficienza energetica effettuati entro il 31 dicembre 2023 direttamente dal costruttore. Novità per lo stralcio delle cartelle: l’annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti per la riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 di importo residuo fino a 1.000 euro scatterà il 31 marzo 2023 (anziché il 31 gennaio 2023) solo per i crediti affidati dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. Sono alcuni degli emendamenti alla legge di Bilancio 2023, depositati dal Governo alla Commissione Bilancio della Camera.

Il Governo, nelle giornate del 17 e 18 dicembre 2022, ha depositato alla Commissione Bilancio della Camera tre pacchetti di emendamenti alla legge di Bilancio 2023.

Sconto IVA per gli acquisti di case ad alta efficienza energetica

Tra le novità previste dagli emendamenti governativi depositati, lo sconto IVA per gli acquisti di case ad alta efficienza energetica.

In particolare, viene introdotta la possibilità di detrarre dall’IRPEF il 50% dell’IVA pagata alle imprese costruttrici in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B.

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote costanti, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi d’imposta successivi.

Ravvedimento speciale

Dai correttivi proposti arrivano ritocchi anche per il ravvedimento speciale per le violazioni tributarie: viene precisato che l’istituto sarà applicabile esclusivamente per le dichiarazioni validamente presentate.

Stralcio delle cartelle

Previste modifiche anche per lo stralcio delle cartelle: l’annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti per la riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 di importo residuo fino a 1.000 euro scatterà il 31 marzo 2023 (anziché il 31 gennaio 2023, come previsto dal testo del Ddl di Bilancio presentato) solo per i crediti affidati dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

Viene inoltre disposto che per i crediti affidati dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali l’annullamento automatico è limitato alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora e non per il capitale e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che resteranno interamente dovute.

Per quanto concerne le sanzioni irrogate per violazioni del Codice della Strada, nonché le altre sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’annullamento parziale si applicherà limitatamente agli interessi, comunque denominati (compresi quelli di cui all’art. 27, comma 6, legge n. 689/1981) e non investirà sanzioni e somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che resteranno dovute per l’intero ammontare.

Resta ferma la facoltà degli enti creditori di deliberare con apposito provvedimento la non applicazione della misura di annullamento parziale.

Ulteriori disposizioni

Tra le altre disposizioni previste negli emendamenti presentati:

– la proroga al 31 dicembre 2022 del termine per la presentazione delle CILAS per conservare il superbonus al 110% anche nel 2023;

– l’eliminazione del limite minimo per l’utilizzo del POS (nel testo Ddl di Bilancio presentato alla Camera la soglia minima è fissata a 60 euro);

– l’aumento da 20.000 a 25.000 euro del reddito per il taglio di 3 punti percentuali dei contributi sociali a carico dei lavoratori;

– l’aumento all’80% dell’indennità per il congedo parentale ai genitori in via alternativa;

– l’aumento a 600 euro delle pensioni minime per gli over 75 anni;

– l’ulteriore slittamento al 30 novembre 2023 del termine per il riversamento del bonus ricerca e sviluppo indebitamento fruito;

– la proroga dei crediti di imposta per gli investimenti al Sud, nelle aree cratere del sisma dell’Italia centrale, nelle ZES e nelle ZLS.

FONTE IPSOA

Ravvedimento speciale per le violazioni tributarie

In deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, si potranno definire anche le violazioni tributarie diverse da avvisi bonari e irregolarità formali e relative alle dichiarazioni riguardanti i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e pregressi. Si tratta del ravvedimento speciale previsto dalla legge di Bilancio 2023. La regolarizzazione potrà avvenire dilazionando gli importi in massimo 8 rate trimestrali, a cui si aggiungeranno gli interessi legali e le sanzioni pari a 1/18 del minimo edittale. Attenzione: entro il 31 marzo 2023 si dovrà versare la prima rata e dovranno essere rimosse le irregolarità od omissioni, altrimenti non sarà possibile beneficiare di tale ravvedimento.

La legge di Bilancio 2023, ora al vaglio del Parlamento, contiene un ulteriore tassello in tema di definizioni delle posizioni fiscali dei contribuenti. Infatti, oltre alla possibilità di definire gli avvisi bonari e le irregolarità formali, è stata introdotta la possibilità di regolarizzare anche le altre violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, inerenti ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, e non rientranti tra le definizioni e regolarizzazioni già previste.

Ravvedimento speciale: come regolarizzare?

La legge di Bilancio 2023 individua le modalità di definizione, prevedendo che il contribuente potrà regolarizzare tali violazioni mediante il pagamento di:

– imposta;

– interessi al tasso legale;

– 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili.

Il versamento delle somme potrà essere effettuato in un’unica soluzione oppure dilazionato in 8 rate trimestrali, di pari importo, di cui la prima in scadenza al 31 marzo 2023. Le rate successive alla prima, a cui saranno aggiunti gli interessi al tasso legale, seguiranno il seguente scadenzario:

– 30 giugno;

– 30 settembre;

– 20 dicembre;

– 31 marzo


Attenzione La regolarizzazione è consentita purché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione o di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni previste dall’art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973.
Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie
Quando pagare?Rata 1 – 31 marzo 2023 Rate successive (ciascun anno) – 30 giugno; 30 settembre; 20 dicembre; 31 marzo
Cosa contiene la rata di pagamento?– Imposta; – Interessi al tasso legale; – 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili

Come si perfeziona il ravvedimento speciale

Per sanare le violazioni tributarie, il contribuente non solo dovrà pagare il dovuto ma necessariamente dovrà rimuovere le irregolarità od omissioni. Nel dettaglio è previsto che la sanatoria si conclude previo rispetto dei due punti:

– pagamento integrale del dovuto o della prima rata entro il 31 marzo 2023;

– rimozione delle irregolarità o omissioni.

Il mancato pagamento, totale o parziale, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo:

– degli importi ancora dovuti,

– della sanzione prevista dall’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta,

– degli interessi nella misura prevista dall’art. 20, D.P.R. n. 602/1973, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023.

In tali ipotesi la cartella di pagamento dovrà essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

Nota bene Tale regolarizzazione non potrà essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali, costituite o detenute al di fuori del territorio dello Stato. Inoltre, saranno ritenuti validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023, e non si darà luogo a rimborso.

Infine, interverrà un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che andrà a definire le modalità di attuazione.

Il ravvedimento speciale deroga al ravvedimento operoso?

Le previsioni contenute nella legge di Bilancio 2023 appaiono, per le annualità sino al 31 dicembre 2021, in deroga all’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, strumento che permette a tutti i contribuenti di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti, sanando così altre irregolarità fiscali.

Grazie alla legge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 637, legge n. 190/2014), è stata innovata proprio la disciplina del ravvedimento operoso e, in particolare, ai fini di una maggiore semplificazione del rapporto tra fisco e contribuenti, sono state rimodulate e ampliate significativamente le modalità e i termini per la sua applicazione.

Il ravvedimento è inibito, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni). Il pagamento e la regolarizzazione non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

Entrando nel dettaglio, tale istituto permette di regolarizzare le omissioni e i versamenti carenti, eseguendo spontaneamente il pagamento dell’imposta dovuta, degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito, e della sanzione in misura ridotta.

Proprio tale sanzione ridotta sarà pari a:

– a 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza;

– a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore;

– a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;

– a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;

– a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore;

– a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’art. 24, legge n. 4/1929), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale);

– a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.

Il D.Lgs. n. 158/2015 ha infine modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%.

Un’ulteriore riduzione della sanzione è poi prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta ad 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%).

Così in sede di ravvedimento la sanzione da versare è pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%).

FONTE IPSOA

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Manovra 2023: nuova rottamazione quater e tutte le definizioni agevolate

Con la Legge di Bilancio 2023 sarà prevista una nuova pace fiscale che, sotto vari aspetti, ricalca la precedente esperienza introdotta dal decreto legge n.119 del 2018, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”: i dettagli contabili della Manovra 2023

RISCOSSIONE. Il disegno di Legge di Bilancio 2023 prevede, al momento, la chiusura, da parte dei contribuenti, dei propri obblighi con l’erario relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Sarà, quindi, possibile pagare le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Sono, pertanto, stralciati interessi, sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive, nonché le somme maturate a titolo di aggio.

NUOVA ROTTAMAZIONE QUATER. Il pagamento delle somme previste per la nuova rottamazione quater potrà essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di 18 rate (trimestrali), la prima e la seconda delle quali, ciascuno di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023, mentre le restanti rate, di pari ammontare, avranno scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

BLOCCO PROCEDURE ESECUTIVE. In linea con quanto già previsto in precedenza, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione e non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche.

Ed ancora,  non possono essere avviate nuove procedure esecutive e nemmeno proseguite quelle precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Inoltre, il debitore alla data di presentazione della definizione agevolata non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28 ter e 48 bis del D.P.R. n. 602 del 1973.

LE PRECEDENTI ROTTAMAZIONI. Ripescati i decaduti dalle precedenti rottamazioni. Rientrano nell’ambito di questa nuova rottamazione anche tutti i contribuenti decaduti dalle precedenti rottamazioni.

Infatti, si prevede espressamente che possono essere estinti con questa nuova definizione agevolata anche i debiti per i quali si è determinata l’inefficacia della precedente rottamazione.

Al momento, è previsto che il debitore manifesti all’agente della riscossione la propria volontà di aderire alla definizione agevolata rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione esclusivamente con modalità telematiche.

Inoltre, il Governo interviene anche con lo stralcio dei carichi fino a 1.000 € affidati all’agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Questi carichi saranno automaticamente annullati alla data del 31 gennaio 2023.

DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROLLI AUTOMATICI. Oltre alla rottamazione quater, si prevede l’introduzione di una nuova definizione agevolata delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni.

Si tratta, in, particolare dei controlli previsti dagli articoli 36 bis del DPR 600 del 1973 e 54 bis del DPR 633 del 1972, relativi ai periodi di imposta in corso dal 31 dicembre 2019 fino al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023. La definizione in parola riguarderà anche le comunicazioni di irregolarità recapitate successivamente a tale data. Nello specifico, è prevista, al momento, la possibilità di agevolarle con l’applicazione di una sanzione pari al 3% (in luogo del 10%), oltre che le imposte e i contributi portati nelle stesse, e ciò anche in caso di pagamento rateale in corso alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023.

IRREGOLARITÀ FORMALI. Altre due norme di particolare interesse riguardano la regolarizzazione delle irregolarità formali e il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie.

Quanto alla prima, si prevede la possibilità di poter sanare inosservanze, infrazioni o irregolarità degli obblighi e degli adempimenti di natura formale che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022. La regolarizzazione avviene tramite il pagamento di una somma pari a 200 € per ciascun periodo di imposta a cui si riferiscono le violazioni.

A ciò si affianca il cosiddetto “ravvedimento speciale” delle violazioni tributarie. Si tratta, in particolare, della definizione agevolata di violazioni sostanziali riguardanti tutte le dichiarazioni relative ai periodi in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.

In questo caso, le predette violazioni possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previste dalla legge, oltre all’imposta e gli interessi dovuti.

Con riferimento agli atti del procedimento, il nuovo governo non ha mancato di introdurre degli istituti specifici al fine di consentire al contribuente di definire eventuali liti pendenti con il Fisco.

Nello specifico, si prevede la possibilità di chiudere, con il pagamento di una sanzione ridotta a un diciottesimo di quelle irrogate con agli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 218 del 1997 relativi ai processi verbali di constatazione, nonché agli avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023.

LE CONTROVERSIE TRIBUTARIE. Riaperta nuovamente la definizione agevolata delle controversie tributarie. Il disegno di legge prevede la possibilità di chiudere, in forma agevolata, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello pendente presso la Corte di Cassazione anche a seguito di rinvio.

La disposizione prevede che il ricorso pendente, già iscritto nel primo grado, può essere definito con il pagamento del 90% del valore della controversia. Inoltre, qualora sia intervenuta una pronuncia favorevole al contribuente, la lite potrà essere chiusa con il pagamento del 40% del valore della controversa.

Se, invece, l’amministrazione finanziaria risulta soccombente in secondo grado, la lite può essere definita con il pagamento del 15% del valore della controversia.

Introdotta, inoltre, una nuova conciliazione agevolata delle controversie tributarie. Si tratta della definizione agevolata delle controversie pendenti, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, innanzi alle Corti di giustizia tributarie di primo e di secondo grado e aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate.

Per la definizione agevolata, in deroga a quanto previsto dalle norme che disciplinano l’accordo conciliativo, si applicano le sanzioni ridotte pari a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, nonché gli interessi e gli eventuali accessori.

È possibile anche regolarizzare l’omesso pagamento di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale. Si tratta, nello specifico, della possibilità di definire l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023, per le quali non è stata ancora notificata la relativa cartella di pagamento, ovvero l’atto di intimazione.

In questo caso, la definizione si perfeziona con il pagamento integrale della sola imposta.


Emendamenti di Governo alla LEGGE DI BILANCIO 2023: Meloni apre su ZES e SUD pronto 1 miliardo – Credito d’imposta prorogato alle imprese che acquistano beni strumentali nuovi

RAMSES GROUP NEWS n. 471 – 14 dicembre 2022

Meloni apre su Zes e Sud: pronto 1 miliardoCredito d’imposta prorogato alle imprese che acquistano beni strumentali nuovi

Dopo le critiche delle imprese il governo va a caccia di almeno un miliardo di euro da destinare alle misure per il Sud. Un’operazione difficile viste le poche risorse a disposizione, e in un quadro di finanza pubblica prudente. Tuttavia il governo punta a dare un segnale e la conferma di un “pacchetto Sud” da inserire in manovra è arrivata ieri da una nota di palazzo Chigi che ha annunciato come il premier, Giorgia Meloni, assieme ai ministri dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, stanno lavorando ad alcune proposte emendative «che saranno presentate al disegno di legge di bilancio per sostenere e promuovere, anche nel 2023, gli investimenti nei territori del Mezzogiorno, nelle aree cratere del sisma dell’Italia centrale, nelle Z.E.S. e nelle Z.L.S».

Nel dettaglio, ha proseguito la nota, le proposte emendative riguarderanno: la proroga del credito d’imposta in favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi e destinati a strutture produttive ubicate nei territori delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Molise, Abruzzo, Sardegna e Sicilia; la proroga dell’agevolazione c.d. “Zona Franca Sisma Centro Italia” e dell’esenzione dal pagamento delle imposte di bollo e di registro relativamente alle istanze, ai contratti ed ai documenti presentati alle pubbliche amministrazioni per gli interventi di ricostruzione; la proroga del credito d’imposta relativo agli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali e nelle Zone Logistiche Semplificate; la proroga del credito d’imposta maggiorato per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno.

Inoltre, ha proseguito sempre palazzo Chigi, si prevede, anche per l’anno 2023, il riconoscimento del credito d’imposta per le spese relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Sempre in tema di Sud, nei giorni scorsi, era arrivata l’autorizzazione da parte della commissione Ue all’estensione per ulteriori 12 mesi della durata dell’esonero contributivo per sostenere le imprese dell’Italia Meridionale nel contesto della guerra con l’Ucraina, oltre ad aumentare il budget e i massimali per impresa fino a 2 milioni. L’agevolazione autorizzata prevede per tutto il 2023, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, un esonero contributivo del 30% in favore dei datori di lavoro privati con sede in una delle regioni del Sud.

Tornando alla legge di Bilancio 2023 oggi dovrebbe arrivare una prima scrematura degli oltre 3.100 emendamenti presentati dai gruppi parlamentari con le declaratorie d’inammissibilità. Domani dovrebbero invece arrivare i cosiddetti “segnalati” (non più di 400/450 emendamenti), e si dovrebbe quindi entrare nel vivo delle modifiche da apportare alla manovra, in attesa degli interventi del governo. La coperta, come detto, è corta. Per le modifiche ci sarebbero a disposizione 400 milioni per i gruppi parlamentari e altri 300 per le richieste ministeriali.

Fonte Il sole 24 ore

Emendamenti di Governo alla Legge di Bilancio 2023

Emendamenti di Governo alla Manovra 2023 per gli investimenti produttivi nel Mezzogiorno, in Zona Franca Sisma, ZSL e ZES: prorogati i crediti d’imposta.

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha concordato con il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, in accordo con quello dell’Economia Giancarlo Giorgetti, alcune proposte emendative al disegno di   LEGGE DI BILANCIO  2023 per sostenere gli investimenti nel Mezzogiorno, nelle aree terremotate e nelle ZES e ZLS.

Lo comunica una nota di Governo pubblicata sul sito di Palazzo Chigi, in base alla quale, entrando nel dettaglio, gli emendamenti e i correttivi per le sopra citate finalità risultano le seguenti, si traducono nelle seguenti proroghe, sfuggite nella prima stesura della Manovra.

  • Proroga del credito d’imposta in favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi e destinati a strutture produttive ubicate nei territori delle regioni del Sud (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Molise, Abruzzo, Sardegna e Sicilia).
  • Proroga dell’agevolazione “Zona Franca Sisma Centro Italia” e dell’esenzione dal pagamento delle imposte di bollo e di registro relativamente alle istanze, ai contratti ed ai documenti presentati alle pubbliche amministrazioni per gli interventi di ricostruzione.
  • Proroga del credito d’imposta relativo agli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS).
  • Proroga del credito d’imposta maggiorato per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno.
  • Rinnovo 2023 del credito d’imposta per le spese di installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

L’assenza di tali misure nella versione del ddl di bilancio consegnata alle Camere era dovuta, secondo indicazioni del Ministero Giorgetti, a “difficoltà tecniche” di reperimento dei relativi fondi, per i quali sembra dunque essere stato raggiunto un accordo e trovate le risorse.

QUINDI 

Ci saranno, anche nel 2023, gli incentivi per sostenere e promuovere gli investimenti nei territori del Mezzogiorno, nelle aree cratere del sisma dell’Italia centrale, nelle Z.E.S. (zone economiche speciali) e nelle Z.L.S. (zone logistiche semplificate): lo ha comunicato Palazzo Chigi specificando che saranno presentate in questa direzione alcune proposte emendative al disegno di legge di bilancio da parte della maggioranza di governo.

Gli emendamenti sono stati concordati dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, per cercare di colmare un vuoto che si era creato con il  testo presentato al Parlamento, da cui erano assenti proprio misure a sostegno degli investimenti delle imprese al sud.

Nel dettaglio, le proposte emendative riguarderanno, tra le altre misure, proprio la proroga del credito d’imposta in favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi e destinati a strutture produttive ubicate nei territori delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Molise, Abruzzo, Sardegna e Sicilia.

Tra le proposte anche la proroga dell’agevolazione cosiddetta “Zona Franca Sisma Centro Italia” e dell’esenzione dal pagamento delle imposte di bollo e di registro relativamente alle istanze, ai contratti ed ai documenti presentati alle pubbliche amministrazioni per gli interventi di ricostruzione.

Gli emendamenti concordati contengono anche la proroga del credito d’imposta relativo agli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali e nelle Zone Logistiche Semplificate, oltre alla proroga del credito d’imposta maggiorato per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno.

Inoltre, si prevede, anche per l’anno 2023, il riconoscimento del credito d’imposta per le spese relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

FONTE  PMI.IT



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