Certificazione Credito Ricerca & Sviluppo

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RAMSES GROUP NEWS n. 595 – 28 settembre 2023

LA CERTIFICAZIONE

La certificazione può esser richiesta dai soggetti che abbiano effettuato o intendano effettuare investimenti in attività ammissibili ai fini del riconoscimento dei crediti d’imposta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei suddetti crediti d’imposta non siano state già constatate con processo verbale o contestate con atto impositivo.

La certificazione attestante la qualificazione delle attività inerenti a progetti o sottoprogetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta è rilasciata dal soggetto iscritto all’Albo dei certificatori in coerenza con le “Linee Guida” (in pubblicazione entro il 31/12/2023)

La certificazione deve contenere:

  • i) le informazioni concernenti le capacità organizzative e le competenze tecniche dell’impresa richiedente la certificazione o dei soggetti esterni a cui la ricerca è stata commissionata, al fine di attestarne l’adeguatezza rispetto all’attività effettuata o programmata;
  • ii) la descrizione dei progetti o dei sottoprogetti realizzati o in corso di realizzazione e delle diverse fasi inerenti agli stessi ovvero, nel caso degli investimenti non ancora effettuati, la descrizione dei progetti o sottoprogetti da iniziare;
  • iii) le motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità al credito d’imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota;
  • iv) la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, da parte del soggetto certificatore di non versare in situazioni di conflitto di interesse;
  • v) tutte le ulteriori informazioni e gli altri elementi descrittivi ritenuti utili dal soggetto certificatore per la completa rappresentazione della fattispecie agevolativa.

La certificazione va inviata al Ministero delle imprese e del made in Italy entro quindici giorni dalla data di rilascio all’impresa.

La certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria (quindi non può essere contestata) in relazione alla sola qualificazione delle attività inerenti a progetti o sottoprogetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione sia stata rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata.

Il Ministero delle imprese e del made in Italy può richiedere al soggetto certificatore entro 90 giorni l’invio della documentazione tecnica nonché contrattuale e contabile rilevante ai fini della valutazione.

Il soggetto certificatore è tenuto a inviare la documentazione entro i 15 giorni successivi, prorogabili in situazioni straordinarie di ulteriori 15 giorni a seguito di richiesta motivata.

Il Ministero delle imprese e del made in Italy completa l’attività di controllo nei 60 giorni successivi all’invio della documentazione integrativa.

ALBO DEI CERTIFICATORI RICERCA E SVILUPPO

Albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni è tenuto dal MIMIT (Ministero delle imprese e del made in Italy) (in attesa delle norme per l’iscrizione)

CARATTERISTICHE DEI CERTIFICATORI

Persone fisiche

  • con titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione,
  • che non abbiano di subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
  • che abbiano svolto, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda d’iscrizione, comprovate e idonee attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno 15 progetti collegati all’erogazione di contributi e altre sovvenzioni relative alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione;

Società di consulenza che svolgono professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto
progetti di ricerca, sviluppo e innovazione che oltre ai requisiti per le persone fisiche

  • a) abbiano sede legale o unità locale attiva sul territorio nazionale e siano iscritte al Registro delle imprese;
  • b) non siano sottoposte a procedura concorsuale e non si trovino in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente
  • c) non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Previo il possesso dei requisiti precedenti possono iscriversi all’Albo dei Certificatori anche:

  • a) i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0;
  • b) i centri di competenza ad alta specializzazione;
  • c) i poli europei dell’innovazione digitale;
  • d) le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.

COSTO DELLA CERTIFICAZIONE

Oltre al costo del certificatore, i soggetti richiedenti sono tenuti al versamento di euro 252,00 per la certificazione.

(fonte: Innovation Post)

RISORSE UTILI

BOZZA DCPM CERTIFICAZIONE CREDITO RICERCA E SVILUPPO 

Art 23 Legge 4 agosto 2022, n. 122

Legge 4 agosto 2022, n. 122

Certificazione bonus ricerca, sviluppo, innovazione e design: via libera al decreto

Le imprese potranno richiedere una certificazione preventiva che attesti la coerenza degli investimenti con la disciplina del credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, così da operare in sicurezza e proteggersi maggiormente dal rischio di dover restituire il tax credit.

Il decreto, firmato dalla premier Giorgia Meloni su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha l’obiettivo di consentire alle imprese di operare in un quadro di certezza nel momento in cui scelgono di richiedere il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in attività di innovazione tecnologica e in attività di design e ideazione estetica.

La disciplina introdotta dal dpcm permetterà infatti ai soggetti d’impresa interessati al tax credit di richiedere una certificazione preventiva attestante la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare, nonché delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione del credito di imposta oppure ai fini della maggiorazione dell’aliquota del tax credit.

In attuazione di quanto previsto dal decreto Semplificazioni n. 73-2022, il provvedimento disciplina infatti la certificazione preventiva e individua i criteri e le modalità per l’istituzione di un Albo dei certificatori presso la Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le PMI del MIMIT, cui potranno iscriversi:

  • le persone fisiche in possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione;
  • le imprese che svolgono professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca sviluppo e innovazione, oltre ai centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0;
  • i centri di competenza ad alta specializzazione;
  • i poli europei dell’innovazione digitale (EDIH e Seal of Excellence);
  • le università statali e quelle non statali legalmente riconosciute;
  • gli enti pubblici di ricerca.

Oltre alle regole per la costituzione dell’Albo dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, il dpcm stabilisce sia le procedure che i contenuti della certificazione, la quale dovrà riportare:

  • ogni informazione utile sull’adeguatezza delle capacità organizzative e delle competenze tecniche dell’impresa rispetto agli investimenti effettuati o programmati;
  • la descrizione analitica dei progetti e sotto progetti realizzati o in fase di avvio o realizzazione;
  • le motivazioni tecniche sulla base delle quali vengono attestati i requisiti per l’ammissibilità al credito d’imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota.

A vigilare sulla correttezza delle certificati rilasciati dai soggetti iscritti all’Abo sarà il Ministero delle imprese e del Made in Italy.

I certificatori

Potranno iscriversi all’albo che sarà gestito dal ministero delle Imprese e del made in Italy diversi soggetti. Fatta salva una serie di paletti relativi a eventuali precedenti condanne penali, si tratta di persone fisiche in possesso di titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione, già iscritte in albi, banche dati o elenchi istituiti da altre amministrazioni centrali o dalle Regioni per la valutazione di iniziative di ricerca finanziate da incentivi pubblici. Purché nei tre anni precedenti abbiano valutato almeno 15 progetti. Sono ammesse anche imprese specializzate in consulenza alle imprese in questo campo, sempre con il vincolo dei 15 progetti già valutati. E poi i Competence center e i centri di trasferimento tecnologico 4.0, i poli europei dell’innovazione digitale, le università e gli enti pubblici di ricerca.

Gli effetti vincolanti

La certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’amministrazione finanziaria in relazione alla sola qualificazione delle attività inerenti a progetti o sottoprogetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica. Gli effetti vincolanti scattano dopo il completamento di valutazione da parte del Mimit che potrà richiedere al certificatore documentazione supplementare da fornire entro 15 giorni, prorogabili di altri 15, dalla richiesta. E il ministero dovrà completare l’attività di controllo nei sessanta giorni successivi all’invio della documentazione integrativa.

Le informazioni obbligatorie

La certificazione dovrà contenere almeno cinque punti. Si parte dalle informazioni sulle capacità organizzative e le competenze tecniche dell’impresa. Poi si passa alla descrizione dei progetti o sottoprogetti in corso o programmati. Si entra poi nello specifico con le motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per accedere al credito d’imposta. Occorre poi includere anche una dichiarazione con cui il certificatore assicura di non versare in situazioni di conflitto di interesse e, infine, ulteriori elementi descrittivi utili all’attività di vigilanza e controllo da parte del Mimit e dell’agenzia delle Entrate.

I prossimi passaggi

Perché il nuovo sistema entri in vigore mancano comunque ancora dei passaggi. Bisognerà attendere il visto della Corte dei conti e la pubblicazione del Dpcm sulla Gazzetta ufficiale, poi un successivo decreto direttoriale che fissa le modalità con cui chiedere l’iscrizione all’Albo e le Linee guida integrative per la corretta applicazione del credito d’imposta che il Mimit dovrà pubblicare entro il 31 dicembre 2023.

Crediti ricerca e sviluppo certificabili fino a prima del Pvc

Non sono ostative le interlocuzioni a seguito di questionari

La richiesta può riguardare investimenti già eseguiti, in corso o da effettuare

Un Albo tenuto presso il ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) conterrà l’elenco dei soggetti che potranno rilasciare alle imprese la certificazione che consente di mettersi al riparo da contestazioni sulla spettanza dei crediti d’imposta per gli investimenti in attività, presenti, passate e future, di:

  • ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica (compresa l’innovazione digitale 4.0 e la transizione ecologica), design e innovazione estetica (articolo 1, commi 200-202, della legge 160/2019);
  • ricerca e sviluppo (articolo 3 del Dl 145/2013).

La certificazione, prevista dall’articolo 23, commi 2-8, del Dl 73/2022 e successive modifiche, sarà affidata a soggetti pubblici e privati, che dovranno garantire professionalità, onorabilità e imparzialità, anche perché la certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’amministrazione finanziaria, tranne il caso in cui la stessa venga rilasciata per un’attività diversa da quella realizzata.

Dopo avere individuato l’oggetto della certificazione nei crediti d’imposta per i periodi 2015-2019 e dal 2020 in poi, il Dpcm si occupa:

  • dei requisiti per l’iscrizione all’Albo dei certificatori, che può essere richiesta da persone fisiche in possesso di titolo di laurea idoneo o da imprese svolgenti servizi di consulenza su progetti di ricerca, sviluppo e innovazione (articolo 2), che, tra l’altro, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda abbiano valutato o rendicontato almeno 15 progetti collegati all’erogazione di contributi o altre sovvenzioni;
  • della procedura e del contenuto della certificazione (articolo 3);
  • delle modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori (articolo 4).

L’articolo 3 del Dpcm disciplina la procedura per il rilascio della certificazione e il suo contenuto, e che conferma innanzitutto che essa può riguardare investimenti in corso, già effettuati o che si intendono effettuare, a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti non siano già constatate con Pvc o contestate con atto impositivo. Ciò parrebbe significare che eventuali interlocuzioni in corso con l’amministrazione finanziaria, ad esempio, a seguito di questionari, non sono ostative all’ottenimento della certificazione.

L’impresa che intende acquisire la certificazione deve farne richiesta telematica al Mimit. La certificazione dovrà essere rilasciata:

  • sulla base degli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto Mise del 26 maggio 2020, attuativo dell’agevolazione;
  • in coerenza con le linee guide integrative per «la corretta applicazione del credito d’imposta ed al loro aggiornamento per tenere conto dell’evoluzione della prassi interpretativa e delle eventuali modifiche normative sopravvenute» che dovranno essere pubblicate dal Mimit entro il 31 dicembre 2023.

La certificazione dovrà essere inviata al Mimit dal certificatore con procedura informatica entro 15 giorni dal rilascio e dovrà contenere:

1 le informazioni concernenti le capacità organizzative e le competenze tecniche dell’impresa, al fine di attestarne l’adeguatezza rispetto agli investimenti;

2 la descrizione dei progetti;

3 le motivazioni tecniche circa la sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità al credito d’imposta

4 la dichiarazione del soggetto certificatore di non versare in situazioni di conflitto di interesse

5 ogni ulteriore elemento utile in funzione delle attività di vigilanza del Mise e dei controlli delle Entrate.

Entro 90 giorni dalla ricezione della certificazione, il Mimit può richiedere al certificatore, dandone notizia all’impresa, l’invio della documentazione tecnica, contrattuale e contabile, rilevante ai fini della valutazione. A pena di inefficacia della certificazione, il certificatore è tenuto a inviare la documentazione entro 15 giorni, prorogabili se necessario di ulteriori 15 giorni. Entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione, il Mimit completa l’attività di controllo; una volta decorsi detto termine, la certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria in relazione alla qualificazione delle attività svolte.

R&S, bollino blu esteso anche al 2015-19

Bollino blu anche per il credito d’imposta 2015-2019. Così nella versione del dpcm firmata giovedì scorso dal ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso. L’art. 1 dispone che la certificazione attestante la qualificazione delle attività di R&S (ricerca e sviluppo) svolte dalle imprese è ammessa sia per il credito d’imposta istituito con la legge di bilancio 2020 (l. n. 160/2019), sia per il vecchio credito d’imposta di cui all’art. 3, d.l. 145/2013, in vigore nel periodo 2015-2019. Questa la scelta (presumibilmente definitiva) operata dal governo, diversamente da quanto a noi noto (si veda ItaliaOggi del 16/9).

Nelle tante versioni del dpcm circolate in questi mesi, è stato compiuto un grande sforzo di mediazione tra le diverse esigenze e i diversi orientamenti espressi dalle parti interessate (Mimit, Agenzia delle entrate, associazioni di categoria, ecc.). La scelta di garantire “un salvagente” al credito d’imposta R&S 2015-2019 si pone nell’ottica di chiudere (o comunque contenere) il filone iniziato con gli accertamenti fiscali che l’agenzia delle entrate ha portato avanti negli anni (e continua a portare avanti tutt’ora). Su cosa sia l’attività di R&S agevolabile, le posizioni dell’agenzia non collimano (come è noto) con quelle dei contribuenti, i quali, però, sembrano supportati dalle prime (favorevoli) pronunce dei giudici di merito.Le imprese che hanno fruito del credito d’imposta 2015-2019 potranno ottenere la certificazione attestante la qualificazione delle attività svolte, purché non sia stata formalizzata una contestazione in un Pvc (processo verbale di constatazione) o in un atto impositivo.

A dire il vero, la tempistica per fruire concretamente di tale opportunità è ancora da definire ma nel frattempo incombe la scadenza (ad oggi certa) della procedura di riversamento spontaneo (art. 5, commi da 7 a 12, d.l. n. 146/2021) riservata al credito maturato nel periodo 2015-2019, indebitamente utilizzato in compensazione alla data del 22 ottobre 2021.

Il termine per le istanze di sanatoria scade il prossimo 30 novembre. La scelta di aderire o meno dipenderà anche dalla possibilità di ottenere il “bollino” sul credito già fruito. Ove questo fosse ottenibile, la qualificazione delle attività svolte sarebbe fatta salva, riducendo la convenienza a ricorre alla sanatoria (a meno che non si debba sanare una irregolarità di altro tipo). La certificabilità delle attività concretamente svolte, però, si baserà anche sulle interpretazioni tecniche che il Mimit esporrà nelle “Linee Guida” previste nel dpcm.

Queste saranno pronte entro il 31 dicembre 2023. Salvo un’accelerata, chi entro il 30 novembre vorrà aderire alla sanatoria, lo farà senza poter tener conto dei chiarimenti che il Mimit sta preparando.A ciò si aggiunga il fatto che la certificazione diventerà una realtà solo dopo l’adozione, da parte del Mimit, del dm (previsto entro 90 giorni) a cui è rimesso il compito di stabilire tutte le regole operative. Sotto questo profilo, considerato che, peraltro, il dpcm non è stato ancora pubblicato, è molto probabile che l’Albo non sarà istituito entro il 30 novembre così come, a tale data, oltre all’impossibilità oggettiva di ottenere la certificazione, verosimilmente non sarà neanche nota la procedura per poterla richiedere. La scadenza della sanatoria prevista al 30 novembre appare pertanto incoerente con lo sforzo che si sta portando avanti al fine di dare una soluzione (si spera definitiva) a tutto ciò che ruota intorno alla corretta qualificazione delle attività di R&S rilevanti ai fini dell’incentivo. Avrebbe senso quindi che il governo valutasse una proroga, individuando una data congrua rispetto ai tempi di attuazione del dpcm. Solo con uno scenario più ampio, le imprese potranno verificare se è meglio farsi certificare il credito 2015-2019 già fruito ovvero aderire alla sanatoria. O al limite, non fare nulla, aspettando di discuterne dopo un eventuale accertamento fiscale.

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