RAMSES GROUP NEWS n. 624 – 20 dicembre 2023
DEFINIZIONE DEL DE MINIMIS
L’articolo 3 del REGOLAMENTO (UE) N. 2023/2831 prevede che:
1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
2. L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 200 000 euro (300 000 euro dal 01/01/2023) nell’arco di tre esercizi finanziari.
L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.
Esistono poi specifici regolamenti per il settore Pesca Reg. 717/2014 e Agricoltura Reg. 1408/2013 .
PERIODO DI RIFERIMENTO DEL DE MINIMIS
La norma prevede che l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» non debba essere superato nell’arco di tre esercizi finanziari che con il nuovo Reg. 2023/2831 diventeranno 3 anni.
Secondo le nuove norme, dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, l’importo massimale che può ricevere un’azienda secondo il regime de minimis passa da 200.000 euro a 300.000 euro in tre anni, per far fronte all’inflazione.
Per i servizi di interesse economico generale il limite sale invece da 500.000 euro a 750.000 euro in tre anni.
Il Regolamento de minimis stabilisce criteri per cui un sostegno economico conferito da uno Stato membro a un’impresa può considerarsi escluso dalle regole stabilite dai trattati europei in merito agli aiuti di Stato (art.108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), in quanto non lede alla libera concorrenza del mercato unico.
Secondo i trattati europei, infatti, gli Stati membri di notificare tutti gli aiuti di Stato alla Commissione europea e di darvi attuazione solo dopo l’approvazione della Commissione.
Il Regolamento di abilitazione agli aiuti di Stato dell’UE consente alla Commissione di dichiarare che alcune categorie di aiuti di Stato sono compatibili con il mercato unico ed esenti dall’obbligo di notifica previsto dal Trattato.
A chi si rivolge il Regolamento de minimis
I limiti quantitativi per gli aiuti di Stato in regime de minimis si applicano alla cosiddetta “impresa unica“, vale a dire qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.
Nello specifico, per “impresa unica” il regolamento si riferisce a tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:
· un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa
· un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa
· un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima
· un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima
· le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra citate per il tramite di una o più altre imprese.
Cosa cambia con il nuovo Regolamento
L’attuale Regolamento de minimis prevede l’esenzione per gli aiuti di importo limitato, poiché si ritiene che non abbiano alcun impatto sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato unico. Le modifiche adottate comprendono:
· L’aumento del massimale per impresa da 200.000 euro (applicabile dal 2008) a 300.000 euro in tre anni, per tenere conto dell’inflazione
· l’introduzione dell’obbligo per gli Stati membri di registrare gli aiuti de minimis in un registro centrale istituito a livello nazionale o dell’UE a partire dal 1° gennaio 2026, riducendo così gli obblighi di comunicazione per le imprese
· l’introduzione di “porti sicuri” per gli intermediari finanziari per facilitare ulteriormente gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie, non richiedendo più un trasferimento completo dei vantaggi dagli intermediari finanziari ai beneficiari finali.
Per quanto riguarda invece gli aiuti erogati secondo il Regolamento de minimis SIEG, il massimale viene portato da 500.000 euro a 750.000 euro in tre anni.
Stabilisce, inoltre, l’introduzione dell’obbligo per gli Stati membri di registrare gli aiuti de minimis in un registro centrale istituito a livello nazionale o dell’UE a partire dal 1° gennaio 2026, riducendo così gli obblighi di comunicazione per le imprese.
Le modifiche ai due regolamenti seguono un processo di revisione avviato dalla Commissione in vista della loro scadenza del 31 dicembre 2023.
RIEPILOGO DEI LIMITI DE MIMIMIS
Limite | Normativa | |
Limite ordinario | 200.000 euro 300.000 euro dal 01/01/2024 | Reg. 2013/1407 Reg. 2023/2831 |
Pesca | 30.000 euro | Reg. 2014/717 |
Agricoltura | 15.000 euro | Reg. 2013/1408 |
Riepilogo limiti “De Minimis” (barrata la modifica Reg UE 2023/2831)
NON TUTTI I CONTRIBUTI RIENTRANO NEL DE MINIMIS
Non tutti i contributi che un’azienda può ricevere rientrano necessariamente nel de minimis.
Occorre innanzitutto verificare se si tratta o meno di aiuti di stato.
Se non sono aiuti di stato, non sono da considerare ai fini del de mimimis.
Se invece sono aiuti di stato, occorre verificare se rientrano in uno dei regimi di esenzione alternativi al de minimis.
· Aiuti esenti dall’obbligo di notifica
· Aiuti notificati per i quali è stata approvata l’esenzione.
Per capire se si tratti di contributi che rientrano in queste definizioni occorre verificarlo nel testo della norma e nelle relazioni di accompagnamento.
DEFINIZIONE DI UNICA IMPRESA AI FINI DEGLI AIUTI DI STATO E DEL DE MINIMIS
Ai fini della corretta applicazione della normativa sul De Minimis è necessario identificare cosa intende la normativa per “unica impresa”
Il REGOLAMENTO (UE) N. 2023/2831 che definisce gli aiuti in de minimis prevede che:
Ai fini del presente regolamento, s’intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
· a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
· b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
· c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
· d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le entità controllate di diritto o di fatto, dalla stessa entità devono quindi essere considerate come un’unica impresa beneficiaria.
Di conseguenza, ai fini dell’applicazione del massimale previsto dal De Minimis si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti negli ultimi tre anni, non solo dell’impresa singola, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate alla tua da un rapporto di controllo, nell’ambito dello stesso Stato membro.
Quindi per tutte le aziende che hanno rapporti di controllo formali o sostanziali occorre procedere ad una analisi secondo lo schema qui riportato.
Esistono poi una serie di orientamenti comuni che, benchè al momento non supportati da atti normativi, sono ormai consolidati e che aiutano a risolvere alcune fattispecie particolari:
· Il controllo attraverso persone fisiche non è rilevante ai fini della determinazione di una “impresa unica”. Ciò significa che un gruppo a carattere famigliare, nel quale le diverse società fanno riferimento ai membri della famiglia non costituisce, di per sé, impresa unica.
· Anche il fatto di avere rapporti di controllo con imprese di altri stati non rileva ai fini della “impresa unica” per quanto riguarda il de minimis.
· Altro caso molto dibattuto è quello di holding che detengono collegamenti di controllo con imprese che operano in settori di attività diversi. L’orientamento in questo caso è che le holding “pure” non siano da considerare ai fini della perimetrazione dell’“impresa unica”. Occorre comunque una valutazione di tipo sostanziale sull’effettiva partecipazione alla gestione delle controllate.
· “le imprese che non hanno relazioni tra di loro eccetto il loro legame diretto con lo stesso organismo pubblico non sono considerate come imprese collegate”, tenuto conto del fatto che esse “hanno un potere decisionale indipendente” .
Criterio | Reg. 1407/2013 (impresa unica) | Reg. 800/2008 (definizione PMI |
Maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa | SI | SI |
Rilevanza della partecipazione superiore al 25% | NO | SI |
Diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione | SI | SI |
Influenza dominante | SI | SI |
Controllo attraverso persone fisiche | NO | SI |
Localizzazione nello stesso stato membro | SI | NO |
Presunzione che non vi sia influenza dominante qualora alcune tipologie di investitori non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell’impresa. | NO | SI |
Fonte: Documento di ricerca CNDCEC | ||
Si dovrà sostanzialmente arrivare a perimetrare l’ambito della “impresa unica” applicando i principi qui esposti.
REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO
Un’utile strumento per il monitoraggio degli aiuti di stato ricevuti è il REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO
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REGOLAMENTO (UE) N. 2023/2831 del 13/12/2023
Fonte RETE AGEVOLAZIONI
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