CONTENZIOSO BANCARIO E FINANZIARIO
TRE IMPORTANTI RISULTATI DELLO
STUDIO LEGALE ARGENTO PARTNER della RAMSES GROUP
CONTENZIOSO BANCARIO DA PROBLEMA A STRUMENTO UTILE
Questo non significa che lo scopo sia fare causa alle banche; l’obiettivo principale è quello di anticipare la Banca nel contenzioso, agendo tempestivamente per risolvere il problema, elaborando una strategia ben pianificata e invertendo il rapporto di forza in cui, solitamente, è la Banca a rivestire il ruolo dominante.
Essere rapidi consente di trovare la soluzione più vantaggiosa (anche nei costi da sostenere), forti della consapevolezza di poter contestare ed opporre tutte le irregolarità e le illegittimità subite, che si possono trasformare da criticità in ottime opportunità per trattare alla pari.
ORDINANZA 1
STUDIO LEGALE ARGENTO: IN DATA 06.12.2023 DINANZI IL TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO E’ STATA SOSPESA L’EFFICACIA ESECUTIVA DEL TITOLO ESECUTIVO AZIONATO DALLA BANCA CESSIONARIA CON ATTO DI PRECETTO DEL 16.02.2023 (FATTISPECIE: MUTUO FONDIARIO EURO 5.949.594,46)
Tribunale Civile di Teramo – Giudice Dott.ssa Silvia Codisposti – Ordinanza del 6.12.2023 – Sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo (nella fattispecie atto di precetto di pagamento di Euro 5.949.549,46 su mutuo fondiario)
Rapporto bancario di mutuo fondiario – Opposizione all’atto di precetto – Carenza di prova sulla titolarità del credito della società cessionaria con particolare riferimento alla carenza di legittimazione attiva della società cessionaria su cui ricade l’onere di dimostrare il trasferimento del credito – Erroneità del precetto sul calcolo delle somme dovute – Esigenza cautelare sottesa ai “gravi motivi” per il pericolo che l’esecuzione forzata possa danneggiare in modo grave il presunto debitore – Sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo in questione.
(segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – Studio Legale Argento)
LINK Ordinanza Tribunale Teramo 6/12/2023
ORDINANZA 2
DAGLI AVVOCATI EMANUELE ARGENTO ED EMANUELE LIDDO IN DATA 15.12.2023 IL TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO ACCOGLIE LA DOMANDA DI RISARCIMENTO E CONDANNA AL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI OLTRE EURO 411.000,00 (CON MAGGIORAZIONE DELLE SPESE LEGALI) NEI CONFRONTI DI IMPORTANTE BANCA PER UN INVESTIMENTO FINANZIARIO SBAGLIATO!
TRIBUNALE DI TERAMO – GIUDICE CARLA FAZZINI – SENTENZA PUBBLICATA IL 15.12.2023
OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA BANCA IN TEMA DI INVESTIMENTI – OMESSO ASSOLVIMENTO DELL’ONERE DELLA BANCA D’AVER FORNITO CORRETTE INFORMAZIONI – OPERAZIONE NON APPROPRIATA – NATURA PRECONTRATTUALE O CONTRATTUALE DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ RISARCITORIA – RESPONSABILITA’ DA INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI DI LEGGE – ONERE DELLA PROVA POSITIVA INCOMBENTE EX ART. 23 TUF SULL’INTERMEDIARIO – CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO CAUSATO AL CLIENTE
Poiché dall’“attrice” sono state formulate “censure afferenti la specifica operazione posta in esser tra le parti”, ne consegue che “l’allegato difetto informativo, in altre parole, non è stato dedotto con riguardo alle informazioni inerenti alla fase antecedente alla stipula del contratto quadro, bensì in ordine alle specifiche operazioni poste a valle della stipula del contratto di consulenza, relative all’ordine di acquisto delle azioni emesse dall’istituto convenuto”, sicché “devono considerarsi del tutto irrilevanti i riferimenti effettuati dalla convenuta al fine di dar prova del proprio adempimento alle informazioni contenute nel contratto quadro sottoscritto dall’investitore, nonché quelle incluse nel sottoscritto documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, in quanto afferenti obblighi (antecedenti e) ulteriori rispetto a quelli la cui violazione è fatta valere specificamente con la domanda attorea”, trattandosi “di informazioni aventi portata del tutto generica, necessarie ma non sufficienti ad assolvere all’adempimento degli oneri informativi gravanti sull’intermediario”.
Per “adempiere all’obbligo informativo ed al generale dovere di diligenza e correttezza, quindi, l’intermediario deve abbandonare ogni approccio formale e, al contrario, privilegiare una comunicazione “sostanziale”, vera, effettiva, “adattata” allo specifico cliente con il quale si rapporta”, mentre, “nel caso di specie manca la prova che l’intermediario, al di là dello schermo formalistico offerto dalle predette dichiarazioni, meramente di stile e di stampo generico” non risulta che “abbia assolto all’onere informativo in relazione alle specifiche caratteristiche e rischi del prodotto finanziario collocato, nonché in merito alla calibrazione del prodotto commercializzato alle caratteristiche del cliente a fronte delle specifiche contestazioni”.
Una volta “rilevata la violazione delle regole di comportamento che la legge pone a carico degli intermediari finanziari e considerato che parte attrice, con la sottoscrizione del prodotto finanziario per cui è causa, ha subito un danno e consegue la condanna della Banca alla “ripetizione” ex art. 2033 c.c. della somma di “€ 411.140,34” (S.e.&.o.) scaturente dalla differenza tra gli “€ 4.980.000,00” da essa complessivamente versati alla Banca a seguito della “sottoscrizione” dei “Moduli di sottoscrizione” dei “prodotti” della “SICAV” e gli “€ 4.568.859,66” che le sono stati “rimborsati” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24.01.2014, n. 1511).
(segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara – Studio Legale Argento)
LINK Sentenza Tribunale Teramo 15/12/2023
ORDINANZA 3
DALLO STUDIO LEGALE DELL’’AVV. EMANUELE ARGENTO: IN DATA 13-19.12.2023 DINANZI IL COLLEGIO DEL TRIBUNALE CIVILE DI L’AQUILA OTTENUTO IL RIGETTO DEL RECLAMO AVANZATO DALLA BANCA/CESSIONARIA SULLA PRECEDENTE ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELL’ATTO DI PRECETTO (FATTISPECIE: CONTO CORRENTE E MUTUO)
Tribunale Civile di L’Aquila – Giudice Relatore Dott.ssa Maura Manzi – Ordinanza del 13-19.12.2023 – Rigetto del reclamo e conferma del provvedimento impugnato con la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo –
Rapporto bancario di conto corrente e mutuo – Opposizione all’atto di precetto – Carenza di prova sulla titolarità del credito della società cessionaria – La mancata produzione del contratto di cessione giustifica la sospensione del titolo azionato.
(segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – Studio Legale Argento)
Nel caso in esame, la pubblicazione effettuata da … sulla Gazzetta Ufficiale non appare idonea ad assolvere la funzione pubblicitaria di cui sopra né tanto meno a consentire la prova della titolarità del credito azionato nella presente procedura.
Difatti, l’avviso de quo fa genericamente riferimento ai crediti che …….. avrebbe acquistato da ……. e, ai fini dell’individuazione dei crediti oggetto di cessione, reca un semplice riferimento temporale all’epoca in cui è sorto il rapporto giuridico e la mera indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, indicati come “crediti deteriorati”, senza che tuttavia siano specificatamente individuate le condizioni sulla base delle quali l’istituto finanziario definisce un credito come “deteriorato”.
Nemmeno può rilevare in questa sede l’indicazione nella Gazzetta ufficiale del link che rimanda ad una pagina internet in cui sarebbero indicati specificamente i titoli ceduti, in quanto, in disparte la questione dell’attendibilita dello stesso, non sembra tuttavia che il titolo giudiziario azionato sia stato ivi indicato.
Quanto, infine, alle dichiarazioni di cessione rese reclamante deve osservarsi che le stesse sono parimenti inidonea alla prova della legittimazione attiva del creditore, trattandosi di atti unilaterali ai quali il debitore ceduto è del tutto estraneo.
Ne consegue che, allo stato e salvo diverse valutazioni che potranno essere fatte nella fase di merito, a valle di un giudizio di cognizione piena, deve ritenersi non adeguatamente provata la titolarità del diritto di credito azionato in tale sede.
LINK Ordinanza Tribunale L’Aquila 19/12/2023
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ORDINANZA 17.08.2023
IN DATA 17.08.2023 DINANZI IL TRIBUNALE CIVILE DI L’AQUILA OTTENUTA LA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE / EFFICACIA ESECUTIVA DEL TITOLO AVANZATO DALLA BANCA CON ATTO DI PRECETTO (FATTISPECIE: CONTO CORRENTE E FINANZIAMENTO)
Tribunale Civile di L’Aquila – Giudice Dott. Giovanni Spagnoli – Ordinanza del 17.08.2023 – Sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo (nella fattispecie atto di precetto di pagamento somme su conto corrente e finanziamento)
Rapporto bancario di conto corrente e finanziamento – Opposizione all’atto di precetto – Carenza di prova sulla titolarità del credito della società cessionaria con particolare riferimento alla carenza di legittimazione attiva della società cessionaria su cui ricade l’onere di dimostrare il trasferimento del credito – Erroneità del precetto con riferimento al calcolo della liquidazione dei compensi professionali del difensore ai sensi del D.M. 55/2014 – Esigenza cautelare sottesa ai “gravi motivi” per il pericolo che l’esecuzione forzata possa danneggiare in modo grave il debitore, con necessario riferimento alla probabile fondatezza dell’opposizione – Sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo in questione (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it).
ORDINANZA 08.08.2023
IN DATA 08.08.2023 DINANZI IL TRIBUNALE CIVILE DI L’AQUILA OTTENUTA LA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE / EFFICACIA ESECUTIVA DEL TITOLO AVANZATO DALLA BANCA CON ATTO DI PRECETTO (FATTISPECIE: CONTO CORRENTE E FINANZIAMENTO)
Tribunale Civile di L’Aquila – Giudice Dott.ssa Maura Manzi – Ordinanza dell’8.08.2023 – Sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo (nella fattispecie atto di precetto di pagamento somme su conto corrente e finanziamento)
Rapporto bancario di conto corrente e finanziamento – Opposizione all’atto di precetto – Carenza di prova sulla titolarità del credito della società cessionaria con particolare riferimento alla carenza di legittimazione attiva della società cessionaria su cui ricade l’onere di dimostrare il trasferimento del credito – Erroneità del precetto con riferimento al calcolo della liquidazione dei compensi professionali del difensore ai sensi del D.M. 55/2014 – Esigenza cautelare sottesa ai “gravi motivi” per il pericolo che l’esecuzione forzata possa danneggiare in modo grave il debitore, con necessario riferimento alla probabile fondatezza dell’opposizione – Sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo in questione (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it).
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