PMI Innovative: Guida Requisiti – Agevolazioni – Incentivi

Cosa sono le PMI Innovative?

Il Decreto Legge 3/2015 (Investment Compact), convertito con la Legge 33/2015, ha assegnato larga parte delle misure previste a beneficio delle Startup innovative a una platea di imprese potenzialmente molto più ampia: le PMI innovative, vale a dire tutte le piccole medie imprese che operano nel campo dell’innovazione tecnologica, a prescindere dalla data di costituzione, dell’oggetto sociale e del livello di maturazione.

Leggi la Scheda di Sintesi della policy a sostegno delle PMI innovative pubblicato dal Ministero per lo Sviluppo Economico.

Startup innovative e PMI innovative rappresentano quindi due stadi evolutivi di un processo sequenziale e coerente con cui il Governo ha voluto prima agevolare la fase di partenza, e poi anche accelerare il rafforzamento e la crescita dimensionale delle imprese ad alta innovazione tecnologica.

I criteri per potersi definire “PMI”

Ma come si può rientrare nella definizione di “PMI innovativa”, e quindi accedere alle agevolazioni? Occorre prima di tutto essere una “PMI”, e poi essere “innovativa”. “Essere una PMI” significa rientrare nella definizione di “Piccola e Media Impresa” della Comunità Europea (raccomandazione 361/2003/CE), e quindi:

– impiegare meno di 250 persone e non superare in fatturato annuo i 50 milioni di euro o in totale di bilancio i 43 milioni;

– essere costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa;

– avere sede principale in Italia (o in altro Paese UE, o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, pur di avere una sede produttiva o filiale in Italia);

– disporre della certificazione dell’ultimo bilancio (ed eventuale bilancio consolidato) redatto da un professionista o una società iscritti nel registro dei revisori contabili;

– non essere quotate in un mercato regolamentato;

– non essere iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese per le startup innovative e gli incubatori certificati.

I criteri per potersi definire “innovativa”

Per essere “innovativa” invece l’impresa, secondo il decreto Investment Compact, deve rispettare almeno 2 dei 3 seguenti criteri:

1. dedicare alla spesa in ricerca, sviluppo e innovazione almeno il 3% del valore totale della produzione (o del costo del lavoro, se più alto del valore della produzione);

2. avere almeno 1/5 della forza lavoro complessiva con un titolo di dottorato di ricerca (o un dottorato in corso presso un’università italiana o straniera), o una laurea con almeno 3 anni di attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero. In alternativa almeno 1/3 della forza lavoro complessiva deve avere una laurea magistrale;

3. avere almeno una privativa industriale (invenzione industriale, biotecnologica, topografia di prodotto a semiconduttori, nuova varietà vegetale, ecc.) o una titolarità dei diritti su un programma registrato al Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché la privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

L’iscrizione al Registro delle imprese

Per accedere alle agevolazioni, le PMI innovative devono registrarsi nella sezione speciale del Registro delle imprese creata ad hoc presso le Camere di Commercio. L’iscrizione avviene trasmettendo in via telematica alla Camera di Commercio competente una dichiarazione di autocertificazione di possesso dei requisiti visti sopra, autocertificazione che verrà sottoposta a controlli e va aggiornata ogni anno (scadenza 30 giugno), pena la perdita dello status di PMI innovativa. Il registro speciale delle PMI innovative è pubblico e aggiornato ogni settimana dal sistema camerale. Al momento dell’ultimo aggiornamento (marzo 2016) le PMI iscritte in questo registro sono 137, di cui 32 in Lombardia, 13 in Puglia, 12 in Emilia-Romagna e 10 in Toscana.

È prevista la realizzazione di un sistema strutturato di monitoraggio e valutazione dell’impatto economico delle misure, su cui il Ministro dello Sviluppo Economico deve relazionare annualmente in Parlamento. La prima relazione (marzo 2014) è stata dedicata solo alle startup innovative. La seconda, estesa anche alle PMI innovative, è stata pubblicata nel dicembre 2015.

Le misure di agevolazione

1. Esonero dall’imposta di bollo per le iscrizioni nel Registro delle imprese delle Camere di Commercio.

2. Deroghe alla disciplina societaria ordinaria. Le più significative sono per le PMI innovative costituite in forma di SRL, alle quali si consente di creare categorie di quote dotate di particolari diritti (per esempio quote che non attribuiscono diritti di voto, o ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione); effettuare operazioni sulle proprie quote; emettere strumenti finanziari partecipativi; offire al pubblico quote di capitale. Molte di queste misure comportano un radicale cambiamento nella struttura finanziaria della SRL, avvicinandola a quella della SPA.

3. Facilitazioni nel ripianamento delle perdite. Le PMI innovative godono di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori a un terzo (il termine è posticipato al secondo esercizio successivo).

4. Inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo. La PMI innovativa non deve effettuare il test di operatività per verificare lo status di società non operativa.

5. Remunerazione con strumenti di partecipazione al capitale. La PMI innovativa può remunerare i collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di “work for equity”, per cui accettano come pagamento per le proprie prestazioni alcune quote della società. A questi strumenti fa capo un regime fiscale e contributivo di estremo favore: non rientrano nel reddito imponibile, e sono soggetti solo alla tassazione sul capital gain.

6. Incentivi fiscali per investimenti in PMI innovative che operano da meno di 7 anni dalla prima vendita commerciale, provenienti da persone fisiche (detrazione Irpef del 19% fino a un massimo investito di 500mila euro) e persone giuridiche (deduzione dall’imponibile Ires del 20% fino a un massimo investito di 1,8 milioni). Gli investimenti possono essere diretti o indiretti attraverso OICR e altre società che investono prevalentemente in questo tipo di impresa. Se la PMI innovativa opera sul mercato da più di 7 anni, gli incentivi si applicano previa presentazione di un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore.

7. Ricorso all’equity crowdfunding. Con la pubblicazione del “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line” (Consob 2013) l’Italia è stata il primo Paese al mondo ad aver regolamentato il fenomeno. Anche le PMI innovative, come le startup innovative, possono avviare campagne di raccolta di capitale diffuso attraverso portali online autorizzati. Inoltre l’Investment Compact ha introdotto due ulteriori novità: anche gli organismi di investimento collettivo del risparmio e le società di capitali che investono prevalentemente in startup e PMI innovative possono raccogliere capitali mediante campagne online sui portali autorizzati, consentendo di diversificare e ridurre il rischio di portafoglio all’investitore retail; in deroga rispetto alla disciplina ordinaria, il trasferimento delle quote di startup e PMI innovative viene dematerializzato, con conseguente riduzione degli oneri annessi.

8. Intervento semplificato, gratuito e diretto al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, un fondo pubblico che facilita il finanziamento bancario tramite la concessione di una garanzia sui prestiti. Tale garanzia copre fino all’80% del credito erogato dalla banca alla PMI innovativa (massimo 2,5 milioni di euro), ed è concessa in base a criteri di accesso estremamente semplificati, con un’istruttoria che beneficia di un canale prioritario.

Incentivi 2020 per chi investe in imprese innovative

Si aggiunge un tassello sul fronte degli incentivi in regime “de minimis” destinati a chi investe in startup e PMI innovative. Ad oggi, sono due le misure volte a stimolare la partecipazione al capitale delle imprese innovative:

  • gli  INCENTIVI FISCALI PER INVESTIMENTI EFFETTUATI DA PERSONE FISICHE E GIURIDICHE in start up e PMI innovative che si focalizza su un taglio di investimenti più elevato (agevolazioni fiscali del 30% fino a 1 milione di euro per le persone fisiche e del 30% fino a 1,8 milioni per le persone giuridiche)
  • il FONDO NAZIONALE PER L’INNOVAZIONE che interviene con investimenti diretti e indiretti in minoranze qualificate nel capitale di imprese innovative con Fondi generalisti, verticali o Fondi di Fondi, a supporto di start-up, scaleup e PMI innovative.

A queste la legge di conversione del decreto Rilancio aggiunge un regime fiscale agevolato rivolto esclusivamente alle persone fisiche che investono in startup o in PMI innovative.

Una detrazione d’imposta pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più startup o PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in tali imprese. L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 300mila euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni. 


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