Turismo di montagna – 30 milioni a sostegno delle Regioni appenniniche – Domande dal 16 AGOSTO

person skiing down the hill during day

RAMSES GROUP NEWS n. 578 – 26 luglio 2023

30 milioni a sostegno delle Regioni appenniniche per ammodernamenti e manutenzione strutture turistiche

Pubblicato il bando del Ministero del Turismo

Domande dalle ore 12 del giorno 16 agosto 2023 alle ore 12 del giorno 30 settembre 2023

Decreto per lo stanziamento di 30 milioni di euro destinati alla realizzazione di investimenti diretti a incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico nelle Regioni della dorsale appenninica.  

Nello specifico, i beneficiari delle risorse individuate dal decreto sono: soggetti esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, gestori di stabilimenti termali, imprese turistico-ricettive, imprese di ristorazione e scuole di sci che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici dell’area geografica indicata nel decreto, che, tra il 1° novembre 2022 e il 15 gennaio 2023, hanno subito una riduzione dei ricavi almeno del 30% rispetto a quelli realizzati tra il 1° novembre 2021 e il 15 gennaio 2022.

I progetti presentati sono finanziati per un massimo di 3 milioni di euro e devono riguardare la realizzazione di uno o più interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione di:

• sistemi di innevamento delle piste;

• impianti di risalita a fune;
• stabilimenti termali;
• strutture turistico-ricettive;
• strutture connesse alle attività di ristorazione;
• strutture in uso alle scuole di sci.

LINK UTILI

Per ulteriori informazioni su requisiti, erogazione del contributo e altro, si rimanda al testo integrale del decreto.

Chi sono i beneficiari

Nello specifico, i beneficiari delle risorse individuate dal decreto sono:

  • soggetti esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale;
  • gestori di stabilimenti termali;
  • imprese turistico-ricettive;
  • imprese di ristorazione e scuole di sci che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici dell’area geografica indicata nel decreto, che, tra il 1° novembre 2022 e il 15 gennaio 2023, hanno subito una riduzione dei ricavi almeno del 30% rispetto a quelli realizzati tra il 1° novembre 2021 e il 15 gennaio 2022.

Che tipo di interventi finanzia il decreto appennini 

I progetti presentati sono finanziati per un massimo di 3 milioni di euro e devono riguardare la realizzazione di uno o più interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione di:

• sistemi di innevamento delle piste;
• impianti di risalita a fune;
• stabilimenti termali;
• strutture turistico-ricettive;
• strutture connesse alle attività di ristorazione;
• strutture in uso alle scuole di sci.

LINK UTILI

Decreto del Ministro del Turismo del 6 luglio 2023 (prot. 12832/23)


 IL DETTAGLIO


Finalità

 1. Le risorse i  sono volte ad incentivare la realizzazione di investimenti diretti ad incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico.

2. Per le finalità di cui al comma che precede, le risorse stanziate sono destinate a finanziare progetti di investimento presentati dai soggetti esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, dai gestori di stabilimenti termali, dalle imprese turistico-ricettive, dalle imprese di ristorazione e dalle scuole di sci che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici nelle Regioni con la dorsale appenninica, come individuati dalle medesime Regioni con proprio provvedimento. 

Beneficiari

 Le risorse di cui all’articolo  del presente decreto sono destinate ai soggetti esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale individuati al codice ATECO 49.39.01

 “Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano” ovvero recanti il codice ATECO 52.21.9 “Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA”, 

ai gestori degli stabilimenti termali individuati al codice ATECO 96.04.20 “Stabilimenti termali”, 

alle imprese turistico-ricettive individuate al codice ATECO 55.10.00 “Alberghi e strutture simili”, 

al codice ATECO 55.20.10 “Villaggi turistici”, 

al codice ATECO 55.20.51 “Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence”, 

al codice ATECO 55.20.52 “Attività di alloggio connesse alle aziende agricole”, 

al codice ATECO 55.20.30 “Rifugi di montagna”, 

al codice ATECO 55.20.20 “Ostelli della gioventù”, 

al codice ATECO 55.30.00 “Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte”, 

alle imprese di ristorazione individuate al codice ATECO 56.10.11 “Ristorazione con somministrazione”, 

al codice ATECO 56.10.20 “Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto” e alle scuole di sci che offrono corsi individuati al codice ATECO 85.51.00 “Corsi sportivi e ricreativi”, che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici nelle Regioni con la dorsale appenninica, come individuati dalle medesime Regioni con proprio provvedimento, e che hanno subito una significativa riduzione dei ricavi, nel periodo compreso tra il 1° novembre 2022 e il 15 gennaio 2023, pari almeno al 30%, rispetto ai ricavi realizzati nel periodo compreso tra il 1° novembre 2021 e il 15 gennaio 2022. 

Requisiti

 1. I soggetti di cui al precedente articolo devono essere in possesso, alla data pubblicazione del presente decreto, dei seguenti requisiti: 

a. svolgere almeno una delle attività individuate dall’articolo 3, come comunicata all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633;

b. svolgere le attività di cui al punto precedente nei comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici nelle Regioni con la dorsale appenninica, come individuati dalle medesime Regioni con proprio provvedimento; 

c. aver subito una significativa riduzione dei ricavi, nel periodo compreso tra il 1° novembre 2022 e il 15 gennaio 2023, pari almeno al 30% rispetto ai ricavi realizzati nel periodo compreso tra il 1° novembre 2021 e il 15 gennaio 2022;

d. essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale e assicurativa; 

e. non avere procedure concorsuali pendenti;

f. non essere destinatari di sanzioni interdittive, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 

g. non presentare condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni; 

h. non trovarsi già in difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019, salvo che si tratti di microimpresa o piccola impresa, ai sensi dell’allegato I del citato Regolamento, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non destinatarie di aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazione.

2. I progetti di investimento dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza. 

3. I progetti dovranno essere conformi ai vincoli ambientali e strutturali come definiti con provvedimenti delle Regioni, nell’ambito dei quali sono operanti i beneficiari di cui all’articolo 3. 

4. I soggetti di cui all’articolo 3 dovranno essere altresì in regola con gli obblighi in materia fiscale. 

5. Le modalità di verifica dell’adempimento di tali obblighi verranno meglio definite nell’Avviso pubblico di cui all’articolo 7.

Spese ammissibili 

1. Sono considerate ammissibili le spese effettuate dai soggetti  beneficiari , al fine di incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico e di promuovere il turismo durante tutto l’anno, garantendo adeguati livelli di sicurezza, tramite la realizzazione di uno o più interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione di: sistemi che consentano l’innevamento delle piste; impianti di risalita a fune; stabilimenti termali; strutture turistico-ricettive; strutture connesse alle attività di ristorazione; strutture in uso alle scuole di sci. 

2. A titolo esemplificativo, sono considerate ammissibili le spese concernenti investimenti relativi a: 

a. vasche o bacini di approvvigionamento idrico necessari al funzionamento degli impianti di innevamento e installazione di impianti di innevamento con sistemi innovativi ad elevata efficienza; 

b. dismissione degli impianti di risalita non più utilizzati od obsoleti; 

c. creazione di nuovi collegamenti tra impianti esistenti nell’ambito del singolo comprensorio o tra comprensori sciistici;

d. progetti innovativi in ambito snow-farming al fine di garantire l’operatività turistica delle strutture nei periodi a bassa precipitazione ovvero azioni connesse alla raccolta di neve artificiale, alla realizzazione di meccanismi di copertura finalizzati a ostacolarne lo scioglimento, al trasporto e alla posa della stessa neve presso le piste e gli impianti sciistici;

e. allineamento a standard e requisiti di sicurezza e di accessibilità delle strutture e degli impianti; 

f. miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture e degli impianti; 

g. progetti innovativi relativi alla gestione dei rifiuti, dell’acqua e dell’energia e progetti di sensibilizzazione ambientale presso strutture e impianti; 

h. installazione di fibra ottica e progetti di digitalizzazione dei processi e/o dell’offerta presso strutture e impianti;

 i. creazione di nuovi percorsi turistici;

 j. altre attività di ristrutturazione, ammodernamento e/o manutenzione. 

3. Sono considerate ammissibili anche le spese connesse agli investimenti sopra specificati, avviati e non ancora conclusi nel corso dell’anno 2022, per le finalità

4. Tutti i progetti finanziati devono essere economicamente sostenibili nel tempo ed essere in grado di generare impatti turistici positivi anche indiretti. 

Determinazione del contributo

1. Ai progetti presentati dovrà essere allegato un cronoprogramma – il cui rispetto viene monitorato dal Ministero del turismo con le modalità definite negli Avvisi di cui al successivo articolo 7 – completo di tutti gli interventi previsti e contenente la specifica indicazione del termine in cui viene raggiunto ciascuno degli Stati di Avanzamento dei Lavori di cui al successivo articolo 11, comma 1. 

2. I progetti presentati sono finanziati per un importo massimo pari a 3 milioni di euro. I criteri e le modalità di determinazione e di assegnazione dei contributi ammessi a finanziamento, ivi inclusa la percentuale di finanziamento massima concedibile, sono definite negli Avvisi di cui all’articolo 7, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento e della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

3. Nel caso di insufficienza delle risorse stanziate rispetto alle richieste di contributo presentate, il contributo in favore dei beneficiari sarà ridotto proporzionalmente fra tutti i beneficiari ammessi rispetto all’importo richiesto, fermo restando il limite di cui al comma 2. 

4. Gli interventi ammessi al finanziamento devono essere identificati dal CUP ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3, indicato in sede di istanza. Il Ministero del turismo trasmette al Ministero dell’economia delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – l’elenco degli interventi ammessi al finanziamento per il monitoraggio degli stessi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Commissione di valutazione

1. L’ammissibilità delle domande e dei relativi progetti sono valutati nel merito, tenuto conto dei criteri di cui all’articolo 5, da un’apposita Commissione, formata da tre componenti, istituita dal Ministero del turismo.

Riferimenti alla normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato

1. I contributi di cui al presente decreto sono riconosciuti ed erogati ai sensi della normativa nazionale ed europea applicabile in materia di aiuti di Stato, subordinatamente alle previste autorizzazioni ove necessarie. 

Erogazione del contributo

1. L’erogazione del contributo di cui al presente decreto avverrà per il: 

a. 30% dell’importo finanziato ad esito dell’approvazione del progetto; 

b. 50 % dell’importo finanziato ad esito della produzione di uno Stato di Avanzamento Lavori che certifichi il completamento degli interventi e all’ulteriore condizione che essi siano stati effettuati nel rispetto delle tempistiche previste nel cronoprogramma;

c. la parte rimanente dell’importo finanziato, ad esito dell’approvazione della rendicontazione finale e all’esito positivo dei collaudi. 

2. Ciascuno Stato di Avanzamento Lavori dovrà essere corredato da idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute dai soggetti di cui all’articolo 3. 

3. La rendicontazione finale dovrà essere presentata entro 18 mesi dall’approvazione del progetto.

Ulteriori contributi

1. In ipotesi di integrazione per legge delle risorse di cui all’articolo 1, ovvero di esistenza dei residui, rinunce o revoche dei contributi assegnati, il Ministero del turismo può erogare proporzionalmente ulteriori somme alle iniziative ammesse, qualora non integralmente finanziate o può promuovere interventi aggiuntivi a favore dei destinatari con le modalità dettate dagli Avvisi pubblici di cui all’articolo 7. Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità indicate all’articolo 2 è previsto lo stanziamento di 30 milioni di euro.

2. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono iscritte sul capitolo 7121 p.g. 1 di bilancio del centro di responsabilità 2 – Segretariato generale, dello stato di previsione del Ministero del turismo per l’annualità 2023. 

LINK UTILI

Decreto del Ministro del Turismo del 6 luglio 2023 (prot. 12832/23)

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