TRANSIZIONE 5.0: il testo della misura nel Decreto legge “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR” 

1. Al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed
energetica delle imprese,
in attuazione di quanto previsto dalla
decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023 e, in
particolare, di quanto disposto in relazione all’Investimento 15 –
«Transizione 5.0», della Missione 7 – REPowerEU, e’ istituito il
Piano Transizione 5.0.


2. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non
residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore
economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di
determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025
effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel
territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui
consegua una riduzione dei consumi energetici, e’ riconosciuto, nei
limiti delle risorse di cui al comma 21, un credito d’imposta
proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati
alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi successivi.


3. Il credito d’imposta di cui al comma 2 non spetta alle imprese
in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, concordato preventivo senza continuita’ aziendale, o
sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre,
escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al
credito d’imposta, la spettanza del beneficio e’ comunque subordinata
al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli
obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori.


4. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e
immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli
allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che
sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione
o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si
consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della
struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si
riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3 per cento o,
in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi
interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento. Ai fini
della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni di cui
all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove
specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche: a) i
software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per
l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio
continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia
autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza
energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche
provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding); b)
i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente
ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).


5. Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una
riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di
cui al comma 4, sono inoltre agevolabili:
a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali
all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da
fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle
biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia
prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di
energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente
gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1,
lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181. Gli
investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere
b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta
per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per
cento del loro costo. Nelle more della formazione del registro di cui
all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181,
sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base
di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i
requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere
a), b) e c) del medesimo articolo 12;
b) le spese per la formazione del personale previste
dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all’acquisizione o al
consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la
transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel
limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui
al comma 4 e comma 5, lettera a), e in ogni caso sino al massimo di
300 mila euro, a condizione che le attivita’ formative siano erogate
da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle
imprese e del made in Italy di cui al comma 17 e secondo le modalita’
ivi stabilite.


6. Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare
un danno significativo all’ambiente ai sensi dell’articolo 17 del
regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 giugno 2020, non sono in ogni caso agevolabili gli
investimenti destinati:
a) ad attivita’ direttamente connesse ai combustibili fossili;
b) ad attivita’ nell’ambito del sistema di scambio di quote di
emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra
previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
c) ad attivita’ connesse alle discariche di rifiuti, agli
inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
d) ad attivita’ nel cui processo produttivo venga generata
un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti
speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della
Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo
termine potrebbe causare un danno all’ambiente. Sono altresi’ esclusi
gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese
operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia,
dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle
telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di
scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.


7. Il credito d’imposta e’ riconosciuto nella misura del 35 per
cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di
euro, nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di
investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di
investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di
costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa
beneficiaria. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di
locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per
l’acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni di cui
all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 utilizzati
mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo
condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese
per servizi imputabili per competenza.


8. La misura del credito d’imposta per ciascuna quota di
investimento prevista dal comma 7 e’ rispettivamente aumentata:
a) al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di
riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva
localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in
alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi
interessati dall’investimento superiore al 10 per cento, conseguita
tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
b) al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di
riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva
localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in
alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi
interessati dall’investimento superiore al 15 per cento, conseguita
tramite gli investimenti nei beni al comma 4.


9. La riduzione dei consumi di cui al comma 4, riproporzionata su
base annuale, e’ calcolata con riferimento ai consumi energetici
registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli
investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle
condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le
imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito e’
calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno
scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel
decreto di cui al comma 17.


10. Per l’accesso al beneficio, le imprese presentano, in via
telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a
disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), la
documentazione di cui al comma 11 unitamente ad una comunicazione
concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo
dello stesso. Il soggetto gestore, previa verifica della completezza
della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalita’
telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l’elenco
delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire
dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato, assicurando che
l’importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda
il limite di spesa di cui al comma 21. Ai fini dell’utilizzo del
credito, l’impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative
all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione, secondo
modalita’ definite con il decreto di cui al comma 17. In base a tali
comunicazioni e’ determinato l’importo del credito d’imposta
utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. L’impresa
comunica il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve
essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al
comma 11, lettera b). Il GSE trasmette all’Agenzia delle entrate, con
modalita’ telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese
beneficiarie di cui al presente comma con l’ammontare del relativo
credito d’imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.


11. Il beneficio e’ subordinato alla presentazione di apposite
certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo
criteri e modalita’ individuate con il decreto del Ministro delle
imprese e del made in Italy di cui al comma 17, che rispetto
all’ammissibilita’ del progetto di investimento e al completamento
degli investimenti, attestano:
a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili
tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
b) ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti
conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante. Con
decreto di cui al comma 17 sono individuati i requisiti, anche in
termini di indipendenza, imparzialita’, onorabilita’ e
professionalita’, dei soggetti autorizzati al rilascio delle
certificazioni. Tra i soggetti abilitati al rilascio delle
certificazioni sono compresi, in ogni caso:

i) gli Esperti in
Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato
secondo la norma UNI CEI 11339;

ii) le Energy Service Company (ESCo)
certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy esercita, anche
avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attivita’ svolte dai soggetti
abilitati al rilascio delle certificazioni, verificando la
correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo,
sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito
della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al
presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi.


12. Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per
adempiere all’obbligo di certificazione di cui al comma 11 sono
riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non
superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo di cui al
comma 7.


13. Il credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, decorsi cinque giorni dalla regolare
trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco
di cui all’ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre
2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi
telematici offerti dall’Agenzia delle entrate pena il rifiuto
dell’operazione di versamento. L’ammontare non ancora utilizzato alla
predetta data e’ riportato in avanti ed e’ utilizzabile in cinque
quote annuali di pari importo. L’ammontare del credito d’imposta
utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo utilizzabile
ai sensi del comma 10, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni
effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate
a copertura del credito d’imposta concesso sono trasferite sulla
contabilita’ speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di
bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito
d’imposta non puo’ formare oggetto di cessione o trasferimento
neanche all’interno del consolidato fiscale. Non si applicano i
limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il
credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonche’
della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61
e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.


14. Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalita’
estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture
produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione
anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonche’ in caso di
mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni
acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il
credito d’imposta e’ corrispondentemente ridotto escludendo
dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito
d’imposta eventualmente gia’ utilizzato in compensazione e’
direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il
versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo
d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza
applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti
sostitutivi.


15. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono
del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del
beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo
sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A
tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti
relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere
l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza
delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa
devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto
incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non
obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la
certificazione e’ rilasciata da un revisore legale dei conti o da una
societa’ di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del
registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39. Nell’assunzione di tale incarico il revisore legale dei
conti o la societa’ di revisione legale dei conti osservano i
principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del
citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro
adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International
Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate
per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per
adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione
contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento
del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro,
fermo restando, comunque, il limite massimo di cui al comma 7.


16. Sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente
articolo nonche’ della eventuale ulteriore documentazione fornita
dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della
prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE, effettua, entro
termini concordati con l’Agenzia delle entrate, i controlli
finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti
previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio. Nel
caso in cui i controlli di cui al primo periodo nonche’ le verifiche
documentali e in situ di cui all’art. 22 del Regolamento (UE)
2021/241 svolte dai competenti organi di controllo nazionali ed
europei sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito
d’imposta, il GSE ne da’ comunicazione all’Agenzia delle Entrate
indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su
cui si fonda il recupero, per i conseguenti atti di recupero del
relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Nei giudizi
tributari avverso gli atti di recupero il GSE e’ litis consorte
necessario ai sensi dell’articolo 14, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546.


17. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy,
adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentito il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, da
adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto
e sono stabilite le modalita’ attuative delle disposizioni di cui al
presente articolo, con particolare riguardo:
a) al contenuto nonche’ alle modalita’ e ai termini di
trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e
dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la
spettanza del beneficio, ivi compresa l’attestazione dell’avvenuta
interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della
produzione o alla rete di fornitura, della congruita’ e della
pertinenza delle spese sostenute;
b) ai criteri per la determinazione del risparmio energetico
conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale di cui al
comma 9; e dell’esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati
agli investimenti;
c) alle procedure di fruizione del credito d’imposta, nonche’ di
controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il
rispetto della normativa nazionale ed europea;
d) alle modalita’ finalizzate ad assicurare il rispetto del
limite di spesa di cui al comma 21;
e) all’individuazione dei requisiti, anche in termini di
indipendenza, imparzialita’, onorabilita’ e professionalita’, dei
soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex
post di cui al comma 11 e di quelle di cui al comma 15, nonche’ alle
coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere
indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere
tecnico;
f) all’individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse
agli investimenti non agevolabili di cui al comma 6;
g) alle modalita’ con le quali e’ effettuato il monitoraggio in
ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in
materia di cambiamenti climatici, in conformita’ all’allegato VI del
regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2021.


18. Il credito d’imposta di cui al presente articolo non e’
cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il
credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui
all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, nonche’ con il credito d’imposta per investimenti nella ZES
unica di cui all’articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.
162. Il credito d’imposta e’ cumulabile con altre agevolazioni che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo,
tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito
e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del
costo sostenuto. Con riferimento alla cumulabilita’ del credito di
imposta di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto
dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo
e del Consiglio.


19. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede allo
sviluppo, implementazione e gestione di una piattaforma informatica
finalizzata a consentire l’attivita’ di monitoraggio e controllo
sull’andamento della misura agevolativa, anche ai fini del rispetto
dei limiti delle risorse di cui al comma 21. La piattaforma e’
altresi’ funzionale a facilitare la valutazione, lo scambio e la
gestione dei dati trasmessi dal GSE, nonche’ alle gestione e
monitoraggio di altre misure incentivanti, in modo da individuare
sinergie attivabili con altre fonti di finanziamento europee, con
particolare riguardo ai settori maggiormente strategici per la
competitivita’ e l’autonomia tecnologica nazionale e dell’Unione
europea, nonche’ a consentire l’elaborazione di un rapporto analitico
sull’efficacia degli investimenti PNRR assegnati alla titolarita’ del
Ministero delle imprese e del made in Italy.


20. Il GSE provvede sulla base di convenzione con il Ministero
delle imprese e del made in Italy, alla ricezione delle domande di
prenotazione e delle comunicazioni ex post di cui al comma 11 lett.
b) e di quelle, ulteriori, eventualmente previste dal decreto di cui
al comma 17 relative alla rendicontazione dell’investimento e al
credito di imposta spettante, all’effettuazione delle verifiche della
documentazione allegata dagli istanti, nonche’ ai controlli di cui al
comma 16 sulla base di apposita convenzione stipulata con il
Ministero delle imprese e con l’Agenzia delle Entrate, con oneri a
valere sulle risorse di cui al comma 21 nei limiti massimi di 45
milioni.


21. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 del presente articolo,
pari a euro 1.039,5 milioni di euro per l’anno 2024, 3.118,5 milioni
di euro per l’anno 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2026 al 2030, che aumentano in termini di indebitamento
netto a 3.118,5 milioni di euro per l’anno 2024, e agli oneri
derivanti dai commi 16, 19 e 20, pari complessivamente a euro
63.000.000 per l’anno 2024, si provvede a valere sulla nuova Misura
PNRR M7- Investimento 15 “Transizione 5.0” finanziata dal Fondo Next
Generation EU-Italia.».

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