SPECIALE IMPRESE INNOVATIVE

RAMSES GROUP NEWS n. 590 – 12 settembre 2023

Fonte Italia oggi del 09/09/2023

Smart & Start Italia concede finanziamenti a tasso zero alle start-up innovative fino a copertura del 90% delle spese ammissibili, compreso il capitale circolante.

Grazie al rifinanziamento di 108 milioni di euro stanziati dal ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) può proseguire il sostegno statale alle imprese del territorio nazionale, con particolare riguardo alle imprese femminili e del Mezzogiorno. In particolare, attraverso lo strumento agevolativo gestito da Invitalia il Mimit continuerà a promuovere le condizioni per la diffusione di nuova imprenditorialità e per sostenere le politiche di trasferimento tecnologico e di valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.

È quanto prevedono due decreti del Mimit che il ministro Alfonso Urso ha firmato il 1° giugno 2023 con l’obiettivo di rafforzare e supportare la crescita di start-up e attività imprenditoriali innovative di giovani under 35 e donne, con particolare riguardo alle regioni del Mezzogiorno d’Italia.

Le start-up innovative sotto forma di società di capitali, comprese le società cooperative, che rispettino determinati requisiti (anzianità, distribuzione dividendi, fatturato, ecc.) potranno ottenere gli aiuti finanziari previsti da Smart & Start Italia ma anche ulteriori agevolazioni di tipo fiscale, civilistico ed economico. Potranno inoltre usufruire di deroghe al diritto societario e al diritto fallimentare.

A sostegno delle giovani start-up innovative opera anche Smart Money, lo strumento agevolativo che finanzia lo sviluppo di nuove idee di impresa e accelera la capacità d’ingresso sul mercato attraverso l’incontro con incubatori, acceleratori, innovation hub, organismi di ricerca e altri attori dell’innovazione.

Le start-up innovative, nella fase iniziale della loro attività, possono richiedere un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 10.000 euro per acquistare i servizi dagli enti abilitati, come incubatori, acceleratori, organismi di ricerca e innovation hub. L’obiettivo è facilitare l’accesso ai servizi specialistici per sviluppare e testare soluzioni, realizzare un prototipo o fare il primo test industriale del prodotto/servizio.

Dopo aver completato il piano di attività ammesso alle agevolazioni, le start-up possono chiedere un secondo contributo a fondo perduto, se presentano piani sviluppo che prevedono finanziamenti in equity da parte degli enti abilitati, business angels e investitori qualificati.

Gran parte delle misure agevolative a favore delle start-up innovative spettano anche alle pmi innovative, introdotte nell’ordinamento dall’art. 4, comma 1, del dl 3/2015.

LE START-UP INNOVATIVE

L’art. 25, comma 2, del dl 179/2012 definisce start-up innovativa la società di capitali, o la società europea residente in Italia, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, in possesso di determinati requisiti obbligatori e alternativi.

Le start-up innovative possono assumere la forma giuridica di:

– società per azioni;

– società a responsabilità limitata;

– società in accomandita per azioni;

– società cooperativa;

– Societas Europaea residente in Italia. Per Societas Europaea si intende quella costituita in base al Regolamento (Ce) 2157/2001, nonché la società cooperativa europea disciplinata dal Regolamento (Ce) 1435/2003;

– società non residenti in possesso dei medesimi requisiti di quelle residenti, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo ed esercitino in Italia un’attività di impresa mediante una stabile organizzazione.

La costituzione della società

Deve avvenire per atto pubblico ed essere iscritta nella sezione speciale del competente Registro delle imprese, che rappresenta il presupposto indispensabile per l’applicabilità dell’intera disciplina prevista per le start-up innovative.

Pertanto, al fine di rispettare i requisiti di legge richiesti in sede di costituzione saranno necessari i seguenti elementi:

– denominazione;

– sede;

– durata;

– oggetto sociale esclusivo di servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

– capitale sociale e sua ripartizione tra i soci;

– fotocopia degli assegni circolari che saranno predisposti a favore della costituenda società.

– fotocopia dei documenti di riconoscimento e codice fiscale di tutti i soci;

– organo amministrativo. Qualora il legale rappresentante non fosse uno dei soci, occorrerà anche copia del documento di riconoscimento e codice fiscale della persona nominata.

Invece, ai fini dell’iscrizione della costituenda società nella sezione speciale del Registro delle imprese, saranno necessari i seguenti documenti:

– obbligo di inizio attività (non necessario in caso di società già iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese);

– sito internet;

– dichiarazione di possesso dei requisiti di impresa start up innovativa ai sensi dell’art. 25, nono comma, dl 179/2021;

– relazione dell’organo amministrativo in cui viene descritto dettagliatamente il prodotto e il motivo della sua innovazione e, qualora il requisito fosse il primo indicato dall’art. 25, comma secondo, lett. h), n. 1), dl 179/2012, dovrà essere necessariamente indicato che “le spese di ricerca e sviluppo per il primo esercizio ammontano a euro pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione”;

– dichiarazione veridicità elenco soci (non necessario in caso di società già iscritta);

– dichiarazione di impegno per spese in ricerca e sviluppo.

In caso di società già costituita, sarà inoltre necessario procedere a un adeguamento dello statuto sociale in conformità ai requisiti di legge previsti dall’art. 25, il cui verbale societario dovrà essere redatto per atto pubblico notarile ai fini dell’iscrizione presso il Registro delle imprese competente.

Come stabilito dal Consiglio di Stato, per redigere l’atto costitutivo occorre atto pubblico o procedura telematica sottoscritta ai sensi dell’art. 24 del codice dell’amministrazione digitale.

A differenza di quanto era stato disposto nel recente passato, costituire una start- up innovativa senza notaio non è possibile. Alla costituzione, si provvede a iscrivere la start-up nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese dedicato alle srl innovative.

Anche una srl già esistente può chiedere l’iscrizione al registro e dunque ottenimento dello status di startup innovativa. Bisogna prima verificare il possesso dei requisiti di cui ti ho parlato nei passi precedenti. Se i requisiti ci sono, allora puoi presentare alla Cciaa una richiesta di trasformazione, allegando i documenti necessari.

Va ricordato che l’art. 39 septies del testo di conversione del dl 77/2021 (decreto Semplificazioni) aveva previsto la validità e l’efficacia degli atti costitutivi e degli statuti di start-up innovative costituite con modalità telematiche senza l’intervento di un notaio.

Le start-up innovative potevano essere costituite (ai sensi dell’art. 1 del decreto Mise 17/2/2016) attraverso atto sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale e quindi senza atto pubblico. La decisione del Consiglio di Stato del 29/3/2021 n. 2643 ha invece ritenuto non ammissibile tale possibilità costitutiva, ritenendo imprescindibile nella genesi della start-up innovativa il ricorso al notaio per la verifica dei requisiti di legge e per l’accertamento sulla validità dell’atto costitutivo.

Da tale situazione poteva scaturire il rischio di nullità dell’atto costitutivo di tutte quelle società in precedenza regolarmente iscritte al Registro delle imprese.

Tuttavia, il dl 77/2021 ha a tale riguardo previsto che “Gli atti costitutivi, gli statuti e le loro successive modificazioni delle società start-up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, costituite in forma di società a responsabilità limitata, anche semplificata, depositati presso l’ufficio del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e redatti con le modalità alternative all’atto pubblico ai sensi dell’art. 4, comma 10-bis, del dl 3/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 33/2015 e secondo le disposizioni dettate dal decreto del ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell’8 marzo 2016, restano validi ed efficaci e conseguentemente le medesime società conservano l’iscrizione nel registro delle imprese”.

Pertanto, con le suddette disposizioni non sussisterà alcun dubbio di nullità per gli atti delle start-up redatti senza notaio. In pratica, i vari atti costitutivi e statuti delle società sono resi validi ed efficaci, anche retroattivamente, per espressa disposizione di legge.

Le modifiche degli atti costitutivi

Le modifiche dell’atto costitutivo potranno pertanto essere normalmente deliberate dall’assemblea dei soci (art. 2479-bis c.c.), con verbale redatto da notaio ai sensi dell’art. 2436 c.c. Per tali modifiche i notai dovranno attenersi ai compensi minimi previsti dal dm 140/2021 (parametri giudiziali).

Va infine ricordato che sulla possibilità di intervento notarile su statuti di start-up nate senza notaio si era già pronunciata positivamente la prassi notarile attraverso la massima n. 197 della commissione societaria del notariato di Milano del 27/4/21 recante “Modificazione statutaria di società viziata da una causa di nullità”.

Requisiti obbligatori

Per essere considerate start-up innovative, oltre alla forma giuridica, le società devono rispettare contemporaneamente i seguenti requisiti:

– non deve essere costituita da più di 60 mesi;

– deve essere residente in Italia o in uno Stato membro dell’Unione europea. In tale ultimo caso la società dovrà istituire una sede produttiva o una filiale in Italia;

– non deve distribuire utili per il termine sopra indicato, e non deve avere in precedenza distribuito utili;

– a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non deve essere superiore a 5 milioni di euro;

– deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

– non deve essere costituita mediante un’operazione di fusione, scissione, ovvero a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda. Si ritiene, invece, ammissibile che la società acquisti la qualifica di start-up innovativa mediante un’operazione di trasformazione, come chiarito anche dal ministero dello Sviluppo Economico;

– deve essere in possesso di almeno uno degli ulteriori requisiti indicati nell’art. 25, secondo comma, lett. h).

Per quanto attiene il requisito temporale (sessanta mesi decorrenti dalla data di costituzione), è possibile, quindi, che la qualifica di start-up innovativa sia acquisita:

– da una società di nuova costituzione. In tal caso la qualifica sarà assunta per un periodo massimo di 60 mesi dalla data di costituzione;

– da una società già costituita. In tale ipotesi, fermo restando che la società non dovrà essere costituita da più di 60 mesi, la qualifica sarà assunta fino alla scadenza di tale periodo.

Requisiti alternativi

Oltre a tutti i precedenti requisiti, la start-up innovativa deve possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti sostanziali:

1. le spese in ricerca e sviluppo devono essere pari o superiori al 15% del valore maggiore tra fatturato (valore totale della produzione) e costo;

2. la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori in Italia e all’estero presso istituti pubblici o privati (in qualità di collaboratori o dipendenti), oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;

3. l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (diritto di privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a topografia di prodotto a semiconduttori o nuova varietà vegetale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato, purché tali privative siano riconducibili all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.

Incubatori di start-up innovative

L’art. 25, comma 5 del dl 179/2012 definisce incubatore certificato di start-up innovative una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente fiscalmente in Italia che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:

1. dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca; 2. dispone di attrezzature adeguate all’attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultra larga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;

3. è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;

4. ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;

5. ha adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start up innovative.

Il decreto Mise 22 dicembre 2016, ha dettagliato i requisiti per l’identificazione degli incubatori certificati di start up innovative. Il riconoscimento del possesso dei requisiti è autocertificato dall’incubatore di start up innovative mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale al momento dell’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese istituita sia per le startup innovative che per gli incubatori certificati (art. 25, commi 8-13, dl 179/2012).

Start-up innovativa a vocazione sociale

L’art. 25, comma 4 del dl 179/2012 consente poi a una start up innovativa di ottenere, su richiesta, la qualifica di start-up innovativa a vocazione sociale se, in aggiunta al possesso dei requisiti sopra indicati, operi nei settori individuati dalla normativa nazionale sull’impresa sociale (dlgs. n. 112/2017, art. 2, comma 1, che ha abrogato il dlgs. n. 155/2006, art. 2, comma 1, originariamente citato dal dl n. 179; circolare Mise 3677/C del 20 gennaio 2015).

La start-up innovativa a vocazione sociale (Siavs) è una particolare categoria di start-up disciplinata dal comma 4 del citato art. 25 e operante in via esclusiva nei settori indicati all’art. 2, comma 1 dlgs n. 155/2006, ossia:

– assistenza sociale;

– assistenza sanitaria;

– assistenza socio-sanitaria;

– educazione, istruzione e formazione;

– tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;

– valorizzazione del patrimonio culturale;

– turismo sociale;

– formazione universitaria e post-universitaria;

– ricerca ed erogazione di servizi culturali;

– formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;

– servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale.

Come evidenzia il Mise le modalità di concessione della qualifica di Siavs non comporta attualmente benefici di legge aggiuntivi rispetto a quelli previsti per le altre start up innovative, salvo eventuali misure specifiche a livello regionale e locale (circ. 3677/C Mise del 20 gennaio 2015).

Con parere del 23 marzo 2021 il ministero dello sviluppo economico ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità per una Siavs di ottenere l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle imprese sociali.

Sul punto il Mise ha rilevato l’impossibilità, per un soggetto giuridico, in base all’attuale quadro normativo, di essere titolare contemporaneamente di entrambe le qualifiche con contestuale assoggettamento del medesimo ente alla normativa sull’impresa sociale e a quella sulle Siavs.

L’eventuale successiva acquisizione della qualifica di “impresa sociale” deve pertanto avvenire contestualmente (o successivamente) alla perdita della qualifica di “start up innovativa a vocazione sociale”.

Agevolazioni fiscali

Il dl 179/2012 ha introdotto un quadro organico di disposizioni, riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative, prevedendo in loro favore una serie di agevolazioni fiscali, che vanno dall’esclusione dalla disciplina delle società di comodo, all’esenzione dal versamento dell’imposta di bollo, dai crediti di imposta in favore delle nuove assunzioni alle detrazioni Irpef e deduzioni Ires in favore degli investitori.

Inoltre, le start-up innovative non sono soggette alla disciplina delle società in perdita sistematica. Pertanto, come rileva il ministero, nel caso conseguano ricavi “non congrui” oppure siano in perdita fiscale sistematica, non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo, per esempio l’imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini Irap, l’utilizzo limitato del credito Iva, l’applicazione della maggiorazione Ires del 10,5%.

È prevista inoltre una detrazione Irpef del 50% destinata alle persone fisiche che investono nel capitale di rischio di start-up innovative o pmi innovative. Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento “de minimis” (Regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013). La misura è prevista dal decreto Rilancio (dl 34/2020, art. 38, commi 7 e 8).

Ai fini della fruizione dell’incentivo e prima dell’effettuazione dell’investimento, il legale rappresentante della start-up innovativa o della pmi innovativa è tenuto a presentare istanza sulla piattaforma informatica ”Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e pmi innovative”.

Ai fini agevolativi l’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni e può essere effettuato direttamente, o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) che investano prevalentemente in startup innovative o pmi innovative.

Per investimenti effettuati in start-up innovative, l’investimento agevolabile ammonta a un massimo di 100 mila euro per ciascun periodo di imposta.

Per investimenti effettuati in pmi innovative, l’investimento agevolabile invece ammonta a un massimo di 300 mila euro per ciascun periodo di imposta (oltre tale limite, sulla parte eccedente l’investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d’imposta).

Ai sensi del Regolamento “de minimis”, la start-up innovativa o la pmi innovativa destinataria dell’investimento non può ottenere aiuti in “de minimis” per più di 200 mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

L’agevolazione fiscale si applica solo per il conferimento in denaro relativi all’aumento di capitale sociale e la relativa riserva da sovrapprezzo azioni Le società che investono nel capitale di una o più start-up e pmi innovative non rientrano nell’agevolazione del 50%, quindi, hanno il diritto a dedurre dal reddito imponibile un importo pari al 30% della somma investita, entro il limite massimo di 1.800.000 euro potendo ottenere un risparmio fiscale massimo fino a 129.600 euro annui. Anche in questo caso vi è l’obbligo di mantenimento dell’investimento per almeno 3 anni.

Ulteriori disposizioni fiscali

Quanto alla disciplina fiscale si ricorda altresì, per le start-up innovative, l’esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti Iva, di cui al dl 3/2015, art. 4, comma 11-novies.

Esenzione Irpef delle plusvalenze realizzate da persone fisiche

Il decreto “Sostegni bis” (dl 73/2021 ha previsto un incentivo per le persone fisiche che investono in pmi e start-up innovative, stabilendo che non siano soggette a imposizione le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start-up innovative (acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale e possedute per almeno tre anni). La tassazione agevolata del capital gain si applica anche agli analoghi investimenti in pmi innovative.

Oltre a questa prima agevolazione, è stato introdotto anche una seconda forma di detassazione delle plusvalenze. Non sono, inoltre, soggette a imposizione le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui agli articoli 5, escluse le società semplici e gli enti a essi equiparati, e 73, comma 1, lettere a) e d), del Tuir, qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start-up innovative, o in piccole e medie imprese innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 2025.

In pratica, in caso di cessione di partecipazione societaria, il proprietario si vedrà recapitare esentasse la plusvalenza (ex art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis) del Tuir), con un risparmio di imposta del 26%, a patto di reinvestire il provento in pmi innovative. L’agevolazione è subordinata alle seguenti condizioni:

– le azioni o quote di partecipazione in società commerciali residenti e non residenti devono essere state acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale;

– le plusvalenze realizzate devono essere reinvestite in star-up innovative o in pmi innovative, mediante la sottoscrizione di capitale sociale;

– il reinvestimento deve avvenire entro un anno dalla realizzazione della plusvalenza.

Esonero da diritti camerali e imposte di bollo

Le start-up innovative e gli incubatori certificati sono esonerati dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L’esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura, comunque, non oltre il quinto anno di iscrizione.

Deroghe al diritto societario

Per le start-up innovative costituite sotto forma di spa e srl, nel caso in cui le perdite d’esercizio comportino una riduzione del capitale sociale di oltre un terzo, in deroga al codice civile (art. 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto), il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo). In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell’esercizio successivo.

Per le start-up innovativa costituita in forma di srl:

– l’atto costitutivo può creare categorie di quote dotate di particolari diritti, come categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione (commi 2 e 3);

– in deroga a quanto previsto dall’art.2468, primo comma, c.c., le quote di partecipazione in tali società possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali (comma 5);

– il divieto di operazioni sulle partecipazioni sociali stabilito dall’art. 2474 c.c. non trova applicazione se l’operazione è compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

Raccolta di capitali tramite equity crowdfunding

L’art. 30, commi 1-5 del dl 179/2012 ha disciplinato l’istituzione del portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative. Si tratta di una piattaforma online che ha come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle startup innovative, comprese le startup a vocazione sociale. Come evidenzia il Mise, l’equity crowdfunding, inizialmente previsto per le sole start-up innovative, è stato gradualmente esteso dapprima alle pmi innovative, agli Oicr e alle società di capitali che investono prevalentemente in start -p e Pmi innovative (2015) e poi, con la legge di bilancio 2017, a tutte le piccole e medie imprese italiane. Lo strumento ricade sotto la responsabilità di Consob, l’Autorità di vigilanza dei mercati finanziari: disposizioni attuative sono date nel Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali online adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, aggiornato con delibera n. 20264 del 17 gennaio 2018. Inoltre, ai sensi dell’art. 30, comma 6 del decreto 179, le start-up innovative e gli incubatori certificati beneficiano di criteri e modalità semplificate e gratuite di accesso all’intervento in garanzia del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese. Il dl 34/2020 ha riservato una quota pari a 200 milioni di euro delle risorse già assegnate al Fondo, destinandole al rilascio delle garanzie in favore delle start-up innovative e delle Ppi innovative. Alla predetta quota le imprese accedono sulla base delle modalità, tempo per tempo vigenti, ivi incluse quelle di cui alle disposizioni transitorie e straordinarie per fronteggiare l’emergenza economica determinata dalla pandemia, previste dall’art. 13 del dl 23/2020.

Remunerazione del personale e degli amministratori

Le start-up innovative e gli incubatori certificati possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. L’art. 27 del dl 179/2012 dispone che il reddito di lavoro derivante dall’assegnazione, da parte delle start-up innovative e degli incubatori certificati, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l’attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall’esercizio di diritti di opzione attribuiti per l’acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, a condizione che gli strumenti finanziari o i diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dall’incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa o dall’incubatore certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o l’incubatore certificato. Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto, anche in deroga all’art. 9 del Tuir (in sede di determinazione dei redditi e delle perdite), al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento.

Smart Money

È l’incentivo per le start-up innovative in fase pre-seed o seed che vogliono avvalersi dei servizi specialistici e del know-how degli attori dell’ecosistema dell’innovazione per realizzare un progetto di sviluppo e prepararsi al lancio sul mercato.

La misura è promossa dal Mimit e gestita da Invitalia.

La Fase 2 è riservata solo alle start-up che hanno completato l’intervento precedente, ovvero la Fase 1, in gran parte conclusa, consentiva di ottenere un contributo a fondo perduto fino a 10.000 euro che può coprire fino all’80% delle spese.

Le imprese che hanno già ricevuto o stanno per ricevere un investimento nel capitale di rischio da parte di un attore dell’ecosistema dell’innovazione abilitato, possono chiedere un secondo contributo a fondo perduto pari al 100% dell’investimento nel capitale di rischio per un massimo complessivo di 30.000 euro.

L’investimento può essere attuato da uno a massimo tre attori dell’ecosistema dell’innovazione.

In sede di presentazione della domanda l’investimento deve avere le seguenti caratteristiche:

– essere attuato dagli attori dell’ecosistema dell’innovazione (compresi investitori qualificati e business angels);

– avere un importo minimo di 10.000 euro;

– non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della start-up;

– essere mantenuto per un periodo di almeno 18 mesi;

– essere attuato senza piattaforme internet di equity crowdfunding.

Richiesta delle agevolazioni

È possibile presentare domanda entro 6 mesi dall’erogazione del saldo delle agevolazioni relative alla Fase 1 e comunque non oltre i 24 mesi successivi alla delibera di ammissione alla Fase 1.

La start-up può presentare una sola domanda che deve riguardare una delle seguenti fattispecie:

– investimento nel capitale di rischio deliberato e interamente versato;

– investimento nel capitale di rischio deliberato ma non ancora versato. In questo caso è necessaria una dichiarazione d’impegno del versamento delle risorse nel capitale di rischio entro 6 mesi dalla delibera di ammissione alla Fase 2;

– investimento non ancora deliberato. In questo caso è necessaria una dichiarazione d’impegno a deliberare l’investimento entro 3 mesi dalla sottoscrizione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni e l’intero importo deve essere versato entro 6 mesi dalla sottoscrizione del provvedimento di concessione.

Erogazione del contributo

Il contributo viene erogato in un’unica soluzione, dopo l’intero versamento delle risorse previste dall’investimento nel capitale di rischio.

L’erogazione può essere richiesta:

– insieme alla domanda di accesso alla Fase 2, se il versamento delle risorse è già stato effettuato;

– dopo la delibera di ammissione alle agevolazioni e dopo l’intero versamento delle risorse deliberate.

Il contributo viene erogato entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta.

Domande

Per richiedere le agevolazioni è necessario:

– essere in possesso di una identità digitale (Spid, Cns, Cie) per accedere alla piattaforma dedicata;

– accedere all’area riservata per compilare direttamente online la domanda, caricare il business plan e gli allegati;

– assicurarsi di disporre di una firma digitale e di un indirizzo di Pec del legale rappresentante delle società già costituita al momento della presentazione, oppure della persona fisica in qualità di socio o soggetto referente della società costituenda

LE PMI INNOVATIVE

L’art. 4, comma 1 del dl 3/2015 ha introdotto la definizione di “piccole e medie imprese innovative”, disponendo che esse beneficino della gran parte delle misure agevolative previste per le start-up innovative. La finalità è quella di far rientrare nel campo di intervento tutte le imprese innovative, a prescindere dal loro livello di maturità. L’art. 4 comma 1 del dl n. 3/2015 definisce pmi innovative, le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che possiedono i seguenti requisiti:

1. la residenza in Italia ai sensi del Tuir (art. 73) o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;

2. la certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;

3. le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;

4. l’assenza di iscrizione al registro speciale delle startup e incubatori certificati;

5. il possesso di almeno due dei seguenti requisiti indicativi della rilevanza dell’attività di innovazione e ricerca svolta:

a) volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 % del maggior valore fra costo e fatturato (valore totale della produzione) della pmi innovativa; vengono dettagliate modalità specifiche di computo delle spese;

b) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a 1/5 della forza lavoro complessiva, di dottori di ricerca o dottorandi presso un’università italiana o straniera, oppure di laureati, che, da almeno tre anni, hanno svolto attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, per almeno 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale con laurea magistrale;

c) titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale (relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale), o titolarità dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il relativo Registro pubblico speciale, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

Per quanto riguarda l’iscrizione delle pmi innovative presso il registro delle imprese, le modalità sono analoghe a quelle previste per le start up innovative, essendo istituita presso le Cciaa di una apposita sezione speciale del registro delle imprese cui le pmi innovative devono essere iscritte

L’iscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda in formato elettronico, e le informazioni inserite al momento dell’iscrizione secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 3 del dl 3/2015 devono essere aggiornate annualmente con le medesime modalità telematiche (nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it).

Quanto ai benefici, alle pmi innovative si applicano gran parte dei benefici previsti per le start-up innovative nel dl 179/2012, e in particolare:

– l’art. 26, sulle deroghe alla disciplina societaria ordinarie e sull’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo, fatto salvo l’obbligo del pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese nonché del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio;

– l’art. 27, sulla remunerazione del personale e degli amministratori attraverso strumenti di partecipazione al capitale;

– l’art. 30 commi 6, 7 e 8, sull’accesso semplificato e gratuito al Fondo di garanzia pmi e sul supporto dell’Agenzia Ice. Quanto al Fondo di garanzia per le pmi, l’accesso automatico (ovvero senza ulteriore valutazione del merito creditizio, rispetto a quella già effettuata dall’istituto di credito) al Fondo non è consentito alle imprese che si posizionano nella fascia di rating più bassa tra quelle previste dal Fondo;

– l’art. 29, sugli incentivi fiscali gli investimenti nel capitale di rischio delle pmi innovative, ma nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Il Mise ha precisato al riguardo che gli incentivi fiscali per gli investimenti in capitale di rischio si applicano secondo le stesse modalità previste per le start up innovative solo se l’impresa ha effettuato la sua prima vendita commerciale da meno di 7 anni e se rispetta le condizioni stabilite dal dm 7 maggio 2019, che recepisce le indicazioni contenute nell’autorizzazione della Commissione Ue.

Il decreto Rilancio (dl 34/2020, art. 38, comma 7), che ha introdotto un nuovo art. 29-bis nel dl 179/2012) ha previsto nuovi incentivi fiscali in regime «de minimis» all’investimento in pmi innovative.

In particolare, a decorrere dal 19 maggio 2020, all’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si può detrarre il 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più pmi innovative, direttamente ovvero per il tramite gli Oicr che investano prevalentemente in pmi innovative. La detrazione si applica alle sole pmi iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento. L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso del termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire le detrazioni già godute, unitamente agli interessi legali.

La detrazione è concessa, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato cosiddetta “de minimis”, di cui al Regolamento n. 1407/2013/Ue, al regolamento n. 1408/2013/Ue, come da ultimo modificato dal Regolamento n. 2019/316/Ue, per il settore agricolo, e al regolamento n. 717/2014/Ue per il settore ittico. Le modalità attuative della misura sono rimesse a un decreto ministeriale.

– l’accesso alle piattaforme di raccolta di capitali tramite equity crowdfunding (portale per la raccolta di capitali per le start up innovative e per le Pmi innovative).

SMART & START ITALIA

Start-up innovative beneficiarie

Possono accedere al bando Smart & Start Italia le start-up innovative, localizzate su tutto il territorio nazionale, iscritte nell’apposita sezione speciale del registro imprese e in possesso dei requisiti di cui all’art. 25 del dl 179/2012. Le start-up devono essere costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda e devono essere classificabili di piccola dimensione.

Possono presentare domanda di agevolazione anche le persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa (in tal caso, la costituzione della società deve intervenire entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni.

Possono ottenere le agevolazioni Smart & Start Italia anche le imprese straniere che si impegnano a istituire almeno una sede operativa sul territorio italiano.

La disciplina attuativa della misura è stata oggetto di una revisione (decreto 30 agosto 2019), che è stata improntata, tra l’altro, alla semplificazione e accelerazione delle procedure, anche attraverso l’aggiornamento delle modalità di valutazione delle iniziative e di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari.

I criteri e le modalità per l’accesso, la concessione e l’erogazione delle agevolazioni sono stati definiti con la circolare n. 439196 del 16 dicembre 2019.

Con circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 4 maggio 2022, n. 168851 sono stati inoltre definiti i requisiti e le condizioni per il sostegno finanziario a valere sulle risorse del Pnrr destinate agli interventi previsti dall’investimento 1.2 “Creazione di imprese femminili”, nonché i termini a decorrere dai quali le imprese femminili interessate o le persone fisiche che intendono costituire un’impresa femminile potranno ricevere il predetto sostegno finanziario.

Risorse

Il rifinanziamento di Smart & Start Italia ammonta a 108 milioni di euro per sostenere i progetti d’impresa per la produzione di beni e servizi nel campo dell’economia digitale, dell’intelligenza artificiale, della blockchain e dell’internet of things. L’incentivo, gestito per conto del ministero da Invitalia, è rivolto a start-up innovative di piccola dimensione, costituite da non più di 60 mesi, gruppi di persone che vogliono costituire una start-up innovativa e imprese straniere che si impegnano a istituire almeno una sede sul territorio italiano. I progetti possono essere realizzati anche in collaborazione con organismi di ricerca, incubatori e acceleratori d’impresa e Digital innovation hub.

Nello specifico, 8 milioni di euro del Fondo per la crescita sostenibile sono destinati agli investimenti di startup innovative localizzate nelle regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo; 100 milioni di euro del Programma nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027” andranno alle iniziative imprenditoriali innovative delle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Programmi e spese finanziabili

Sono ammissibili alle agevolazioni i piani di impresa aventi a oggetto la produzione di beni e l’erogazione di servizi che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

– significativo contenuto tecnologico e innovativo, ovvero;

– sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, dell’intelligenza artificiale, della blockchain e dell’internet of things, ovvero;

– valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata (spin off da ricerca).

I piani d’impresa possono essere realizzati anche in collaborazione con organismi di ricerca, incubatori e acceleratori d’impresa, Digital innovation hub.

I piani d’impresa devono essere di importo compreso tra 100 mila euro e 1,5 milioni di euro, comprendenti le seguenti categorie di spese:

– immobilizzazioni materiali: impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all’attività d’impresa;

– immobilizzazioni immateriali necessarie all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata: brevetti, marchi e licenze, certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, correlate alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;

– servizi funzionali alla realizzazione del piano d’impresa, direttamente correlati alle esigenze produttive dell’impresa (progettazione, sviluppo, personalizzazione e collaudo di soluzioni architetturali informatiche e di impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche, servizi forniti da incubatori e acceleratori d’impresa e quelli relativi al marketing e al web-marketing, costi connessi alle collaborazioni instaurate con organismi di ricerca ai fini della realizzazione del piano d’impresa);

– personale dipendente e collaboratori a qualsiasi titolo aventi i requisiti indicati all’art. 25, comma 2, lett. h), n. 2), del dl 179/2012, nella misura in cui sono impiegati funzionalmente nella realizzazione del piano d’impresa;

La rendicontazione per il personale dipendente secondo la metodologia dei costi standard si può effettuare solo se la domanda è stata presentata successivamente alla pubblicazione della circolare esplicativa n. 439196 del 16 dicembre 2019.

La metodologia dei costi standard non è applicabile ai collaboratori a qualsiasi titolo.

Il personale dipendente e i collaboratori a qualsiasi titolo devono essere stati già pagati al momento della rispettiva rendicontazione.

È possibile rendicontare esclusivamente personale dipendente con mansioni tecniche impiegato funzionalmente nella realizzazione del piano di impresa. Sono esclusi gli addetti amministrativi, contabili e commerciali di qualsiasi livello;

– importo a copertura delle esigenze di capitale circolante connesse al sostenimento di spese per materie prime, servizi necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa (ivi compresi quelli di hosting e di housing) e godimento di beni di terzi, nei limiti del 20% delle spese ammissibili. Le tipologie di spesa ammissibili a contribuzione per la copertura delle esigenze di capitale circolante comprendono materie prime, materiali di consumo e merci; servizi, necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa, nonché costi per godimento di beni di terzi. Contestualmente alla richiesta di erogazione, l’impresa beneficiaria richiede altresì l’erogazione del finanziamento agevolato connesso alle esigenze di capitale circolante.

I piani di impresa devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e devono essere conclusi entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

Tutti i titoli di spesa e le fatture elettroniche, a eccezione dei costi per personale dipendente, devono riportare il codice Cup assegnato all’impresa al momento della delibera di ammissione alle agevolazioni, ovvero alla stipula per la concessione delle agevolazioni. I titoli e le fatture emessi nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e la stipula del contratto di finanziamento dovranno riportare l’indicazione della misura agevolativa e il numero identificativo della domanda (es.: “progetto Smart & Start Italia n. prot. …….……..”).

Requisiti

Soggetto gestore dell’intervento è Invitalia alla quale sono affidati gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande, la concessione e l’erogazione delle agevolazioni e l’effettuazione di monitoraggi, ispezioni e controlli.

L’istruttoria dei piani d’impresa è effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione (circolare Mise n. 439196/2019):

– adeguatezza delle competenze tecniche, organizzative e gestionali richieste dall’attività imprenditoriale;

– carattere innovativo dell’idea alla base del piano di impresa, in riferimento alla introduzione di un nuovo prodotto e/o servizio, ovvero di nuove soluzioni organizzative o produttive;

– sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa, anche tenuto conto delle prospettive del mercato di riferimento al quale l’impresa proponente rivolge la propria offerta, ovvero del potenziale nuovo mercato individuato;

– fattibilità tecnologica e operativa del piano d’impresa.

Sull’ammissione alle agevolazioni delle start-up che intendono realizzare programmi di investimento aventi a oggetto lo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, dell’intelligenza artificiale, della blockchain e dell’internet of things e/o finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata, delibera il Comitato tecnico già istituito ai sensi dell’art. 9, comma 4, del dm 6 marzo 2013.

Le agevolazioni

Le start-up beneficiarie possono ottenere le seguenti agevolazioni:

– finanziamento agevolato, senza interessi, per un importo pari all’80% delle spese ammissibili; l’importo del finanziamento è elevabile al 90% nel caso in cui la start-up sia interamente costituita da donne e/o da giovani di età non superiore a 35 anni, oppure preveda la presenza di almeno un esperto con titolo di dottore di ricerca (o equivalente) conseguito da non più di 6 anni e impegnato stabilmente all’estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio. Il finanziamento ha durata massima di 10 anni. I titoli per i quali è riconosciuta una equipollenza al titolo di dottore di ricerca sono espressamente previsti dal ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. I titoli italiani e sanmarinesi equivalenti sono regolati da specifiche norme di legge e l’elenco è disponibile sul sito del ministero. Per i titoli esteri l’equivalenza deve essere riconosciuta sempre dal ministero.

Per le start-up innovative con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il predetto finanziamento è restituito in misura parziale, per un ammontare pari al 70% dell’importo di finanziamento agevolato concesso per le spese del piano di impresa.

Il finanziamento da parte degli “investitori qualificati” deve essere effettuato attraverso conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote della start-up innovativa, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, prima della stipula del contratto di finanziamento tra l’impresa beneficiaria delle agevolazioni e Invitalia.

Gli ”investitori qualificati” (come previsto dall’art. 100, dlgs. n. 58/1998) sono definiti dalla Consob sulla base di criteri fissati dalle disposizioni comunitarie. La normativa vigente (art. 35, comma 1 lettera d) del Regolamento Consob n. 2037 del 15 febbraio 2018), identifica gli “investitori qualificati” appartenenti a tre categorie: 1)i soggetti che sono tenuti a essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:

– banche

– imprese di investimento

– altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati

– imprese di assicurazione

– organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi

– fondi pensione e società di gestione di tali fondi

– i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci

– soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals)

– altri investitori istituzionali

– agenti di cambio.

2) le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:

– totale di bilancio: 20.000.000 euro,

– fatturato netto: 40.000.000 euro,

– fondi propri: 2.000.000 euro.

3) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

La sussistenza di accordi di collaborazione o contratti di servizio con i predetti soggetti, ovvero la presenza di accordi pre-contrattuali funzionali alla realizzazione del piano d’impresa è verificata in sede di presentazione della domanda di agevolazione. Nel caso i servizi siano forniti da organismi non classificati come incubatori certificati ai sensi dell’art. 25, comma 5, del dl 179/2012, è necessario fornire un profilo dettagliato dell’incubatore/acceleratore prescelto, e il track record dello stesso con particolare riferimento ai requisiti di cui al comma 5 e agli indicatori di cui al comma 7 dell’art. 25 del dl 179/2012;

– servizi di tutoraggio: le sole start-up innovative costituite da non più di 12 mesi possono usufruire di servizi di tutoraggio tecnico-gestionale identificati in base alle caratteristiche delle start-up. Il valore dei predetti servizi è pari a 15.000 euro per le startup localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e a 7.500 euro per le start-up localizzate nel restante territorio nazionale;

– conversione di una quota del finanziamento agevolato ottenuto in contributo a fondo perduto: le start-up innovative beneficiarie delle agevolazioni a valere sulla misura Smart & Start Italia che siano destinatarie di investimenti nel proprio capitale di rischio attuati da investitori terzi ovvero da soci persone fisiche, possono richiedere la conversione del finanziamento agevolato già ottenuto in contributo a fondo perduto, fino a un importo pari al 50% delle somme apportate dagli investitori terzi ovvero dai soci persone fisiche e, comunque, nella misura massima del 50% del totale delle agevolazioni concesse.

La circolare 4 luglio 2022 ha infatti previsto la possibilità di presentare le richieste di conversione di una quota del finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto a partire dal 14 luglio 2022.

In via di prima applicazione, le richieste possono essere presentate anche dalle imprese che, alla medesima data, siano state già ammesse alle agevolazioni previste per la realizzazione dei piani di impresa e che non abbiano terminato tali piani da oltre 24 mesi.

Le premialità

È previsto un punteggio aggiuntivo in fase di valutazione per le iniziative che:

– attivano collaborazioni con incubatori, acceleratori d’impresa, compresi gli innovation hub e gli organismi di ricerca;

– operano al Centro-Nord e realizzano piani di impresa al Sud;

– dispongono di un accordo di investimento con un investitore qualificato;

– dispongono del rating di legalità.

Territori colpiti dal sisma

In applicazione della disposizione di cui all’art. 38, comma 11, del decreto rilancio (dl 34/2020), le agevolazioni di cui al decreto del ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 in favore delle start-up innovative localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano sono state estese anche alle start-up innovative localizzate nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e specificati negli allegati 1, 2 e 2-bis del dl 189/2016, convertito dalla legge229/2016, nei limiti delle risorse disponibili.

Pertanto, è esteso ai suddetti comuni il riconoscimento delle agevolazioni a fondo perduto pari al 30% delle spese ammissibili del piano di impresa, già previste dal dm 24 settembre 2014, come modificato dal dm 30 agosto 2019, per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Erogazione delle agevolazioni

L’erogazione delle agevolazioni per stato di avanzamento può avvenire sulla base di fatture quietanzate e non quietanzate. In caso di fatture non quietanzate (nei limiti, comunque, del 30% delle spese ammesse alle agevolazioni) il pagamento delle stesse dovrà essere dimostrato al successivo stato avanzamento lavori, fatta salva la facoltà del Soggetto gestore di richiedere la documentazione attestante l’avvenuto pagamento dei titoli di spesa decorsi sei mesi dalla richiesta di erogazione dello stato avanzamento lavori e in assenza di ulteriori richieste di erogazione. L’erogazione delle agevolazioni può avvenire anche attraverso l’utilizzo di un contratto di conto corrente vincolato, secondo le modalità previste dalla Convenzione stipulata in data 28 aprile 2015 tra ministero, soggetto gestore e Abi.

L’erogazione del finanziamento connesso alle esigenze di capitale circolante è effettuata proporzionalmente agli stati avanzamento lavori rendicontati.

La rendicontazione dei costi di personale avviene con la modalità dei costi standard.

Tutti i pagamenti devono essere effettuati utilizzando uno o più conti corrente ordinari intestati all’impresa beneficiaria dedicati, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del piano d’impresa (comunicati nell’apposito campo della richiesta di erogazione) e, al fine di ottemperare agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari, i documenti che comprovano il pagamento dei titoli di spesa rendicontati (incluse le dichiarazioni di quietanza del fornitori), a eccezione dei costi per personale dipendente, dovranno riportare il Codice unico di progetto (Cup) indicato nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni ovvero all’interno del contratto di finanziamento.

Se non è stato ancora attribuito il Cup, per le sole spese di investimento sostenute nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e la comunicazione del Cup è possibile utilizzare l’identificativo della domanda di ammissione alle agevolazioni, ovvero il codice alfanumerico composto dalle lettere SSI seguite da sei cifre, nonché esplicita indicazione della misura agevolativa (Smart Start Italia). Tali riferimenti della domanda devono essere inseriti sia nei titoli di spesa sia nella causale dei relativi pagamenti.

L’anticipazione delle agevolazioni dovrà essere presentata entro 4 mesi dalla data di firma contratto e la richiesta non dovrà essere superiore al 40% dell’importo complessivo delle agevolazioni concesse. L’istanza dovrà essere corredata da fidejussione o polizza fidejussoria di importo pari all’anticipazione richiesta e di durata almeno pari a 36 (più eventuale proroga tacita di 6 mesi ove la fidejussione non sia stata previamente svincolata da Invitalia) dalla data di emissione.

Titoli di spesa non quietanzati

Ogni sal può contenere titoli di spesa non ancora quietanzati nel limite massimo del 30% delle spese ammesse alle agevolazioni. Pertanto, la singola richiesta di erogazione può essere costituita anche esclusivamente da titoli non quietanzati. La percentuale ti titoli non quietanzati si intende rinnovata per ogni singolo sal, previa dimostrazione dei pagamenti dei titoli di spesa presentati nel Sal precedente.

Nel caso in cui sia stata ottenuta l’anticipazione, il 1° sal rendicontato dovrà contenere titoli di spesa già quietanzati per un ammontare almeno pari all’importo dell’anticipazione richiesta.

Il saldo delle agevolazioni dovrà in ogni caso essere interamente quietanzato.

Domande

Non è prevista nessuna scadenza per la presentazione delle domande in quanto Smart & Start è una misura a sportello e quindi le domande possono essere presentate fino a quando vi sono risorse finanziarie disponibili.

Le domande possono essere presentate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia/modulistica, secondo le modalità e gli schemi ivi indicati.

Per richiedere le agevolazioni è necessario:

– essere in possesso di una identità digitale (Spid, Cns, Cie) per accedere alla piattaforma dedicata;

– accedere all’area riservata per compilare direttamente online la domanda, caricare il business plan e gli allegati.

Per concludere la procedura di presentazione della domanda è necessario disporre di una firma digitale e di un indirizzo di Pec:

– per le società già costituite: la domanda deve essere presentata dal rappresentante legale della società che la deve firmare digitalmente;

– per le società non costituite: la domanda deve essere presentata dalla persona fisica referente del progetto che la deve firmare digitalmente. Il referente del progetto deve essere uno dei futuri soci della società.

Al termine della compilazione del piano di impresa e dell’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, verrà assegnato un protocollo elettronico.

Non ci sono scadenze né graduatorie. Invitalia valuta le domande in base all’ordine di arrivo, fino a esaurimento dei fondi.

La valutazione prevede una verifica formale e una valutazione di merito, compreso il colloquio con gli esperti di Invitalia, e si conclude in 60 giorni, salvo eventuali richieste di integrazione dei documenti.

In ogni caso l’accesso alle agevolazioni è subordinato alla stipula di un contratto di finanziamento tra il Soggetto gestore e l’impresa beneficiaria.

Non è necessario costituire la società per presentare la domanda di agevolazione, in quanto è possibile farlo anche in seguito, dopo l’esito della valutazione. In caso di valutazione positiva, il proponente riceverà una comunicazione di ammissione alle agevolazioni tramite posta elettronica certificata. Da quel momento i proponenti hanno un tempo massimo di 30 giorni per costituire formalmente la società e per richiedere l’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese.

In caso di ammissione alle agevolazioni non è possibile modificare la compagine sociale prima della sottoscrizione del contratto (salvo i casi di forza maggiore debitamente motivati e in conseguenza di campagne di crowdfunding che hanno determinato l’ingresso di nuovi soci con quote minoritarie).

La dimostrazione dell’effettiva iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione delle agevolazioni.

Nel caso in cui la società non è costituita, la domanda di agevolazione firmata digitalmente deve essere inoltrata da uno dei futuri soci della società che verrà in seguito costituita.

La compagine sociale della società che si intende costituire dovrà essere composta esclusivamente da persone fisiche. L’età dei soci deve essere dimostrata alla data di presentazione della domanda.

Progetti già ammessi

Per i progetti già ammessi alle agevolazioni alla data della pubblicazione della circolare esplicativa n. 439196 del 16 dicembre 2019, è possibile poter accedere alle nuove disposizioni esclusivamente per le domande per le quali sia già intervenuta la delibera di ammissione alle agevolazioni alla data di pubblicazione della predetta circolare del 16/12/2019, a condizione di non aver beneficiato di alcuna erogazione dei finanziamenti spettanti. Per poter accedere a tale disciplina la società dovrà effettuare una specifica richiesta da inoltrare tramite Pec all’indirizzo smartstartitalia@pec.invitalia.it, preliminarmente alla presentazione della prima richiesta di erogazione. Rimane esclusa la possibilità di rendicontare il personale dipendente secondo la metodologia di calcolo e la   tabella dei costi standard unitari.

fonte Italia oggi del 09/09/2023

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