Definizione risorse destinate al credito d’imposta ZES unica del Mezzogiorno
Il comma 249 definisce le risorse destinate al credito d’imposta per la ZES (Zona economica speciale) unica del Mezzogiorno, che sarà concesso sugli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024, istituito dal D.L. n. 124/2023.
Lo stanziamento previsto è pari a 1,8 miliardi di euro per l’anno 2024.
Si ricorda che il credito d’imposta spetta alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e nelle zone assistite della regione Abruzzo.
In particolare, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (come definito all’art. 2, punti 49, 50 e 51, regolamento UE n. 651/2014), relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.
Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.
Per espressa previsione normativa, l’agevolazione NON si applica:
– ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo;
– alle imprese in difficoltà come definite dall’ art. 2, punto 18, del regolamento UE n. 651/2014.
Il credito d’imposta:
– è attribuito nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico;
– è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento;
– è utilizzabile esclusivamente in compensazione (non si applica il limite di cui all’art. 1, comma 53, legge n. 244/2007);
– deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, le imprese beneficiarie dovranno mantenere la loro attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per almeno 5 anni dopo il completamento dell’investimento medesimo.
L’inosservanza dell’obbligo determinerà la revoca dei benefici concessi e goduti.
Nel caso in cui i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta dovrà essere rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.
Qualora, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.
Il credito d’imposta indebitamente utilizzato rispetto all’importo rideterminato dovrà essere restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi indicate.
È demandato ad un decreto del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, il compito di definire le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del predetto limite di spesa.
Prestiti cambiari PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo
I commi da 250 a 252 disciplinano un nuovo finanziamento a favore delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo.
In particolare, ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) è autorizzata ad erogare prestiti cambiari in favore delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo, così come definito dal regolamento UE n. 1308/2013, per un importo massimo pari al 50% dell’ammontare dei ricavi registrati nel 2022 dall’impresa richiedente e, comunque, non superiore a 30.000 euro.
I prestiti:
– saranno concessi a tasso agevolato nel rispetto del regime de minimis nel settore agricolo di cui al regolamento UE n. 1408/2013;
– avranno durata massima di 5 anni, con inizio del rimborso dopo 24 mesi dalla data di erogazione.
Rifinanziamento dei contratti di sviluppo
La Legge di Bilancio 2024 stanzia 190 milioni di euro per il 2024 e 210 milioni di euro per il 2024 per il finanziamento dei contratti di sviluppo.
Si tratta del sostegno riconosciuto da Invitalia, per conto del MIMIT, ai grandi progetti di investimento in ambito industriale, turistico, commerciale e ambientale. L’importo minimo previsto per gli investimenti ammessi alle agevolazioni è pari a 20 milioni di euro, totale che scende a 7,5 milioni per i progetti relativi a prodotti agricoli e progetti turistici nelle aree interne del Paese o che prevedano il recupero di strutture dismesse.
L’accesso ai contratti di sviluppo consente di beneficiare di:
- finanziamenti agevolati, entro il limite del 75% delle spese ammissibili;
- un contributo in conto interessi;
- un contributo in conto impianti;
- un contributo diretto alla spesa.
Si tratta quindi di incentivi articolati, introdotti nel 2011 con il fine di finanziare grandi progetti di investimento in ambito industriale, turistico e per la tutela dell’ambiente. L’effettiva portata delle agevolazioni riconosciute è stabilita in via negoziale tra l’impresa richiedente e Invitalia, con il fine di modellare l’intervento alla tipologia specifica di investimento.
Pur trattandosi di una misura che si può definire strategica, anche al fine di supportare la competitività delle imprese, il Dossier del Servizio Studi del Senato evidenzia, così come per la Nuova Sabatini, che la dotazione finanziaria disponibile risulta tutt’altro che adeguata a garantire la piena operatività dei contratti di sviluppo per il prossimo anno. I 400 milioni di euro complessivamente previsti per il prossimo biennio difficilmente riusciranno a coprire le esigenze delle imprese.
Rifinanziamento della nuova Sabatini
Il comma 256 invece rifinanzia con 100 milioni di euro per l’anno 2024 la nuova Sabatini. Nessuna modifica è apportata alla disciplina dell’agevolazione.
In estrema sintesi, si ricorda che la nuova Sabatini sostiene l’acquisto, o l’acquisizione in leasing, da parte di micro, piccole e medie imprese (MPMI), di beni strumentali materiali – macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware – o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo.
In via ordinaria, gli investimenti devono essere ultimati entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto.
In via eccezionale, per effetto della proroga prevista dalla legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 415, legge n. 197/2022) e dal D.L. n. 139/2023 (art. 6-quater), per sole le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, gli investimenti dovranno essere completati entro 18 mesi anziché entro 12 mesi.
Per “data di ultimazione dell’investimento” si intende la data dell’ultimo titolo di spesa riferito al programma d’investimento o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni.
La realizzazione dell’investimento deve essere oggetto della concessione di un finanziamento, bancario o in leasing finanziario, da parte di banche e intermediari finanziari aderenti alla misura (l’elenco è pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy):
– interamente destinato alla realizzazione degli investimenti ritenuti ammissibili;
– di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro per impresa beneficiaria, anche frazionato in più acquisti. Ai fini della verifica del rispetto del predetto limite di 4 milioni di euro rileva l’importo complessivo dei finanziamenti già ammessi alle agevolazioni riferiti all’impresa beneficiaria, per i quali non siano ancora scaduti i termini di durata come comunicati dal soggetto finanziatore in sede di stipula dei relativi contratti;
– di durata non superiore (comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a 12 mesi) a 5 anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento oppure, nel caso di leasing finanziario, dalla data di consegna del bene o dalla data di collaudo se successiva. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell’ultimo bene, oppure dalla data di collaudo, se successiva.
Le agevolazioni consistono in un contributo in conto impianti, calcolato in via convenzionale su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:
– 2,75% per investimenti strumentali ordinari: investimenti correlati all’acquisto, o all’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell’art. 2424 c.c., destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale;
– 3,575% per investimenti 4.0: investimenti correlati all’acquisto, o all’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, elencati rispettivamente, negli allegati 6/A e 6/B della circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 e s.s.mm.ii;
– 3,575% per investimenti green: investimenti correlati all’acquisto, o all’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.
La domanda di accesso alle agevolazioni deve essere compilata, pena l’improcedibilità, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella sezione “Compilazione domanda di agevolazione” della piattaforma informatica dedicata alla misura.
Ad avvenuta compilazione della domanda mediante la predetta procedura, verrà reso disponibile il Codice Unico di Progetto – CUP associato all’istanza da riportare nelle fatture elettroniche (sia di acconto che di saldo) riguardanti i beni per i quali sono state ottenute le agevolazioni.
Una volta apposta la firma digitale, si dovrà quindi procedere all’invio della domanda, esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo PEC della banca/intermediario finanziario a cui si chiede il finanziamento, scelta tra quelle aderenti all’iniziativa.
Fondo per la crescita sostenibile
Il comma 257 incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 110 milioni per l’anno 2024 e di 220 milioni per l’anno 2025.
Garanzia Archimede SACE
Al fine di supportare investimenti infrastrutturali e produttivi realizzati in Italia, i commi da 259 a 268 autorizzano SACE a rilasciare, fino al 31 dicembre 2029, garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali, dell’industria e ai processi di transizione verso un’economia pulita e circolare e la mobilità sostenibile, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la sostenibilità e la resilienza ambientale o climatica e l’innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese.
Le garanzie:
a) potranno essere rilasciate in favore:
– di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia;
– di imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all’esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma;
– di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari partecipativi e non convertibili anche di rango subordinato;
b) potranno riguardare finanziamenti, sotto qualsiasi forma, inclusi portafogli di finanziamenti, concessi a imprese di grandi dimensioni, non in difficoltà, con sede legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia;
c) saranno concesse per una durata massima di 25 anni;
d) saranno concesse per una percentuale massima di copertura non eccedente il 70%, ovvero il 60%, se rilasciate in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l’esecuzione di appalti pubblici e l’erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore, ovvero il 50% nel caso di esposizioni di rango subordinato. Con riferimento alle garanzie su portafogli di finanziamenti, la percentuale massima di copertura di ciascuna tranche, anche con percentuali asimmetriche tra tranches, sarà pari al 50%, o al 100% qualora nella tranche sia incluso non oltre il 50% di ciascun finanziamento, fermo restando che per le tranche “junior” o “mezzanine” il relativo spessore non potrà in ogni caso superare il 15% dell’importo nominale complessivo del portafoglio e la percentuale massima di copertura sarà pari al 50%.
Garanzia Green SACE
Il comma 269 proroga per tutto il 2024 l’operatività della Garanzia Green SACE.
Le garanzie saranno concesse in misura non eccedente il 50%, ove rilasciate in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l’esecuzione di appalti pubblici e l’erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della normativa di settore.
Credito d’imposta per gli esercenti le attività di trasporto merci
Il comma 296 estende, nel limite massimo di 20 milioni di euro per l’anno 2024, alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 l’applicazione del credito d’imposta, di cui all’art. 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, D.L. n. 144/2022, in favore delle imprese che effettuino attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
La misura massima del tax credit assegnabile è pari al 12% della spesa sostenuta (nel mese di luglio 2022) per l’acquisto del gasolio impiegato nei veicoli, di categoria euro 5 o superiore.
Contributi alle imprese dei settori dell’informazione e dell’editoria
Gli interventi previsti a favore delle imprese dei settori dell’informazione e dell’editoria si muovono su due fronti.
In primo luogo, al comma 298 viene disposto che le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria di cui all’art. 1, commi da 375 a 377, legge n. 234/2021, trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2022 e non impiegate, possono essere utilizzate negli anni 2024 e 2025 ai sensi dell’art. 1, commi 376 e 377, della medesima legge n. 234/2021.
In particolare, secondo quanto previsto dal comma 376, le risorse dovranno essere destinate a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all’ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media, nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione.
I commi da 315 a 317 e 322, invece, ridefiniscono ed integrano i criteri per l’erogazione dei contributi a sostegno del settore dell’editoria e dell’informazione.
Nello specifico, la nuova disciplina dovrà:
– prevedere tra i requisiti per l’accesso ai contributi, anche per le testate digitali, la dotazione di una struttura redazionale con almeno 4 giornalisti assunti a tempo indeterminato per le imprese editrici di quotidiani e di almeno 2 giornalisti per le imprese editrici di periodici, quale garanzia di un’informazione di qualità;
– valorizzare le voci di costo legate a modelli imprenditoriali orientati a un’offerta editoriale innovativa;
– ammettere ai contributi a fronte della corresponsione ai giornalisti di una retribuzione non inferiore alla soglia minima stabilita dal contratto collettivo nazionale del comparto giornalistico;
– prevedere criteri premianti per l’assunzione di giornalisti e di professionisti in possesso di qualifica professionale nel campo della digitalizzazione editoriale, comunicazione e sicurezza informatica finalizzata anche al contrasto del fenomeno delle fake news, con una età anagrafica non superiore ai 35 anni;
– prevedere incentivi o criteri premiali a fronte della comprovata disponibilità delle imprese all’assunzione di giornalisti a seguito di operazioni di ristrutturazione aziendale;
– prevedere, per le testate locali espressioni delle realtà territoriali, percentuali, limiti massimi al contributo erogabile e criteri premiali differenziati anche in proporzione ai giornalisti assunti a tempo indeterminato in misura superiore al numero minimo richiesto come requisito di accesso;
– con riferimento alle edizioni su carta, valorizzare le voci di costo per la produzione della testata che hanno subito incrementi in ragione di eventi eccezionali;
– applicare criteri premiali per l’edizione digitale, anche in parallelo con l’edizione in formato cartaceo;
– rivedere e razionalizzare le norme procedimentali anche in un’ottica di semplificazione delle procedure.
Credito d’imposta sull’acquisto della carta
Al comma 319 viene confermato anche per il 2024 e il 2025 il credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite di cui all’art. 188 del D.L. n. 34/2020.
Il credito d’imposta è previsto in misura pari al 30% delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2023 e 2024, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa.
Si ricorda che sono ammesse al beneficio le imprese con:
– sede legale in uno Stato dell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo;
– residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
– indicazione nel Registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 58.13 (edizione di quotidiani) o 58.14 (edizione di riviste e periodici);
– iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione.
L’agevolazione è alternativa e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, nonché con i contributi diretti di cui al D.Lgs. n. 70/2017.
I termini e le modalità per la richiesta del credito d’imposta sanno definiti con apposita circolare del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
Riversamento credito d’imposta R&S
In attesa dell’entrata in vigore dei provvedimenti attuativi che regoleranno la certificazione delle attività ammissibili al credito d’imposta ricerca & sviluppo, innovazione e design, la Legge di conversione del decreto Anticipi – collegato alla Legge di bilancio – ha ulteriormente prorogato al 30 luglio 2024 il termine ultimo per accedere alla procedura di riversamento del credito. Obiettivo del provvedimento è garantire maggiore certezza operativa alle imprese italiane e consentire di sanare gli indebiti utilizzi in compensazione del credito, senza l’irrogazione delle sanzioni e interessi.
Rinvio plastic e sugar tax
L’entrata in vigore della plastic e sugar tax è posticipata dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024.
Transizione 4.0 a regole invariate: i crediti d’imposta per i beni strumentali dal 1° gennaio 2024
Luci e ombre quindi sul fronte delle agevolazioni per le imprese previste dalla Legge di Bilancio 2024, che lascia inalterato il piano Transizione 4.0 e non ingrana la marcia sull’atteso piano Transizione 5.0 che, stando a quanto previsto dal PNRR, agevolerà gli investimenti volti alla riduzione dei consumi di energia e per la riduzione delle emissioni.
Le agevolazioni riconosciute alle imprese che investono in beni strumentali restano quindi ancorate alle regole già vigenti che, dal prossimo anno, vedranno ridursi la portata dei crediti d’imposta spettanti.
Si ricorda quindi che per gli investimenti effettuati dal 2023 al 2025, il credito d’imposta per i beni strumentali materiali 4.0 (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232) è così strutturato:
- 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
- 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;
- 5% del costo per la quota di investimenti superiore a 10 milioni fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Per i beni immateriali 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205), il credito d’imposta pari al 20% per l’anno in corso scenderà al 15% dal prossimo 1° gennaio, per poi ridursi ulteriormente al 10% nel 2025.
Fonte IPSOA
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