Imprese dell’economia sociale: invio delle domande dal 13 ottobre

RAMSES GROUP NEWS n. 435 – 20 ottobre 2022

Ha debuttato ufficialmente dal 13 ottobre 2022 la versione rinnovata della misura “Imprese dell’economia sociale”. L’intervento sostiene programmi che prevedono la realizzazione di investimenti produttivi o l’incremento occupazionale dei lavoratori con disabilità. Tra le novità della nuova edizione, l’ammissione tra le imprese beneficiarie delle imprese sociali in qualsiasi forma costituite e delle imprese creativo-culturali costituite in forma societaria. La nuova disciplina prevede poi la possibilità per le imprese di presentare programmi anche in forma congiunta, fino ad un massimo di 6 soggetti co-proponenti. Si riduce anche l’importo minimo dei progetti finanziabili, che passa da 200.000 a 100.000 euro, e si riconosce a tutti i progetti agevolati un contributo a fondo perduto.

Parte la nuova stagione della misura “Imprese dell’economia sociale”

Il debutto dell’incentivo rinnovato, che promuove la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale, sostenendo la nascita e la crescita delle imprese che operano per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale, è fissato al 13 ottobre 2022.

L’apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso all’incentivo nella versione aggiornata dal decreto del 28 gennaio 2022, di modifica dei Decreti del Ministro dello Sviluppo Economico del 3 luglio 2015 e dell’8 marzo 2017, è stato definito con il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese dell’8 agosto 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2022).

Novità della nuova edizione

La nuova edizione della misura si differenzia della precedente per alcuni importanti aspetti.

In primo luogo, per la platea delle imprese potenziali beneficiarie: sono ora ammesse le imprese sociali in qualsiasi forma costituite e le imprese culturali e creative costituite in forma societaria.

Viene poi dimezzato l’importo minimo dei progetti finanziabili, che passa da 200.000 a 100.000 euro.

Altra novità riguarda il riconoscimento per tutti i progetti agevolati di un contributo a fondo perduto, di importo compreso tra il 5% e il 20% delle spese ammissibili. In precedenza, invece, il contributo a fondo perduto era previsto solo per i progetti di importo non superiore a 3 milioni di euro.

Cambia anche il regime di aiuto applicabile: le agevolazioni sono ora concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 anziché in regime “de minimis”.

Chi può presentare domanda

In base alla nuova disciplina, possono presentare domanda di agevolazione:

– le imprese sociali, comunque costituite, iscritte nell’apposta sezione del Registro delle imprese;

– le cooperative sociali e i loro consorzi di cui alla legge n. 381/1991 e successive modifiche e integrazioni, iscritti nell’apposito albo e nell’apposita sezione del Registro delle imprese in base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 4, del D.lgs. n. 112/2017 e successive modifiche e integrazioni;

– le società cooperative aventi qualifica di ONLUS, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 101, comma 2, e 102, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;

– le imprese culturali e creative, costituite in forma di società di persone o di capitali, che operano o intendono operare nei settori economici di cui ai seguenti codici ATECO: 18.12.00, 18.20.00, 32.40.10, 58.11.00, 58.12.01, 58.14.00, 58.19.00, 58.21.00, 59.11.00, 59.12.00, 59.13.00, 59.14.00, 59.20.10, 59.20.20, 62.01.00, 63.11.19, 63.99.00, 63.12.00, 70.21.00, 71.11.00, 71.12.10, 73.11.01, 73.11.02, 74.10.10, 74.10.21, 74.10.29, 74.10.30, 74.10.90, 74.20.11, 74.20.12, 74.20.19, 90.01.01, 90.01.09, 90.02.02, 90.02.09, 90.03.02, 90.03.0, 90.04.00, 91.01.00, 91.02.00, 91.03.00, 91.04.00.

Attenzione: Le imprese possono presentare i programmi anche in forma congiunta, fino ad un massimo di 6 soggetti co-proponenti.

Requisiti ammissibilità

Ai fini dell’ammissibilità, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, le imprese proponenti devono:

– essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento, incluso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

– trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;

– avere sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale. Le imprese che non hanno sede nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nell’omologo registro delle imprese;

– trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;

– essere in regime di contabilità ordinaria;

– aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice e disporre di una delibera di finanziamento adottata dalla medesima banca finanziatrice per la copertura finanziaria del programma di investimenti proposto. Nel caso di grandi imprese, la valutazione della capacità economico-finanziaria deve assegnare all’impresa richiedente un rating comparabile almeno a B;

– non aver effettuato, nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento e assumere l’impegno a non procedere alla delocalizzazione nei 2 anni successivi al completamento dell’investimento stesso.

Per quali programmi può essere presentata domanda

Le domande di agevolazione possono essere presentate per programmi che prevedono:

1) la realizzazione di investimenti produttivi, compresi quelli che, in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030, presentano un carattere innovativo in termini di impatto sociale ovvero di sostenibilità ambientale. In particolare, detti programmi devono prevedere:

– la creazione di una nuova unità produttiva;

– l’ampliamento della capacità produttiva di un’unità esistente;

– la riconversione di un’unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza;

– la ristrutturazione di un’unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l’introduzione di un nuovo processo produttivo o l’apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica oggetto del programma di investimento. A tal fine il programma deve essere in grado di apportare un vantaggio valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi, miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro e riduzione dell’impatto ambientale conseguibile anche attraverso la decarbonizzazione, la riduzione dell’uso della plastica o la sostituzione della plastica con materiali alternativi, nonché la transizione verso un modello di economia circolare;

2) l’incremento occupazionale dei lavoratori con disabilità.

Il progetto proposto deve:

– presentare spese ammissibili, al netto dell’IVA, di importo compreso tra un minimo di 100.000 euro ed un massimo di 10 milioni di euro. Nel caso di progetto congiunto, fermi restando i predetti limiti minimo e massimo, ciascun co-proponente deve presentare un programma comportante spese ammissibili non inferiori a 50.000 euro;

– essere avviato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per avvio del programma si intende la data di inizio dei lavori relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto del suolo aziendale e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio del programma, fermo restando la non ammissibilità delle relative spese sostenute antecedentemente alla presentazione della domanda;

– essere ultimato entro 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento. L’impresa beneficiaria può richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico una proroga per l’ultimazione del programma di investimento non superiore a 6 mesi.

Agevolazioni

Le agevolazioni sono costituite da un finanziamento agevolato e da un contributo a fondo perduto.

Il finanziamento agevolato è concesso al tasso dello 0,5% annuo e ha una durata massima di 15 anni (comprensiva di un periodo di preammortamento non superiore a 4 anni). Tale finanziamento agevolato deve essere obbligatoriamente abbinato ad un finanziamento bancario a tasso di mercato, pari almeno al 30% del finanziamento totale (le imprese potranno scegliere liberamente la banca finanziatrice tra quelle aderenti alla Convenzione sottoscritta dal MiSE-Abi-Cdp, il cui elenco è pubblicato nei siti istituzionali del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’ABI e di Cassa depositi e prestiti). Il finanziamento complessivo (agevolato + bancario) può coprire fino all’80% del totale del programma di investimento.

Il contributo non rimborsabile varia in funzione della tipologia di investimento proposto.

In particolare, per gli investimenti produttivi di cui al punto 1), il contributo è pari al:

– 20% delle spese ammissibili per i programmi presentati da PMI nelle aree ex articolo 107.3.a) della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale. La somma del finanziamento agevolato e del contributo non rimborsabile non può, in ogni caso, eccedere il limite del 75% delle spese ritenute ammissibili;

– 15% delle spese ammissibili per i programmi presentati da grandi imprese nelle aree ex articolo 107.3.a) della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale;

– 15% delle spese ammissibili per i programmi presentati da PMI nelle aree ex articolo 107.3.c) della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale;

-5% delle spese ammissibili per i programmi presentati da grandi imprese nelle aree ex articolo 107.3.c) della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale;

– 5% delle spese ammissibili per i programmi presentati da PMI o da grandi imprese nelle restanti aree del territorio nazionale;

– 15% delle spese ammissibili, per i programmi di investimento produttivi, riguardanti attività agricola, silvicola e della pesca di cui alla sezione A della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

Per i progetti che prevedono l’incremento occupazionale di lavoratori con disabilità di cui al punto 2), invece, il contributo è sempre pari al 20%.

Come si presenta la domanda

La domanda per la nuova versione dell’incentivo, redatta in formato elettronico e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore mediante firma digitale, deve essere presentata al Ministero dello Sviluppo economico, esclusivamente tramite PEC, all’indirizzo es.imprese@pec.mise.gov.it.

L’invio è possibile dalle 12.00 del 13 ottobre 2022.

La richiesta, compilata sulla base della modulistica disponibile online sul sito del Ministero dello sviluppo economico, deve essere trasmessa unitamente:

– alla scheda tecnica, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relative all’impresa richiedente e al programma di investimento;

– al piano progettuale, elaborato in maniera chiara ed esaustiva, comprensivo della fattibilità economico-finanziaria e tecnica del programma di investimento;

– alla delibera di finanziamento, rilasciata dalla banca finanziatrice, attestante la capacità economico-finanziaria dell’impresa;

– alla dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Ministero, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni;

– alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa richiedente o da un suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, relativa alle dimensioni di impresa.

Le domande saranno valutate da Invitalia in base alla data e all’orario di invio telematico della PEC.

Le agevolazioni saranno concesse nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

MISE. Finanziamento a tasso agevolato per la diffusione e rafforzamento dell’economia sociale

 Area Geografica: Italia

 Scadenza: BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

 Beneficiari: Associazioni/Onlus/Consorzi, PMI, Grande Impresa, Micro Impresa

 Settore: Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura, Agroindustria/Agroalimentare

 Spese finanziate: Digitalizzazione, Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinari

 Agevolazione: Finanziamento a tasso agevolato

DESCRIZIONE COMPLETA DEL BANDO

La misura “Imprese dell’economia sociale” promuove la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale, sostenendo la nascita e la crescita delle imprese che operano, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale.

Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda:

  • imprese sociali, comunque costituite, iscritte nell’apposta sezione del Registro delle imprese;
  • cooperative sociali e i loro Consorzi;
  • società cooperative aventi qualifica di ONLUS;
  • le imprese culturali e creative, costituite in forma di società di persone o di capitali, che operano o intendono operare nei seguenti settori economici:

18.12.00 Altra stampa

18.20.00 Riproduzione di supporti registrati

32.40.10 Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)

58.11.00 Edizione di libri

58.12.01 Pubblicazione di elenchi

58.14.00 Edizione di riviste e periodici

58.19.00 Altre attività editoriali

58.21.00 Edizione di giochi per computer

59.11.00 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.12.00 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.13.00 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.14.00 Attività di proiezione cinematografica

59.20.10 Edizione di registrazioni sonore

59.20.20 Edizione di musica stampata

62.01.00 Produzione di software non connesso all’edizione

63.11.19 Altre elaborazioni elettroniche di dati

63.99.00 Altre attività dei servizi di informazione nca

63.12.00 Portali web

70.21.00 Pubbliche relazioni e comunicazione

71.11.00 Attività degli studi di architettura

71.12.10 Attività degli studi di ingegneria

73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie

73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari

74.10.10 Attività di design di moda e design industriale

74.10.21 Attività dei disegnatori grafici di pagine web

74.10.29 Altre attività dei disegnatori grafici

74.10.30 Attività dei disegnatori tecnici

74.10.90 Altre attività di design

74.20.11 Attività di fotoreporter

74.20.12 Attività di riprese aeree nel campo della fotografia

74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche

90.01.01 Attività nel campo della recitazione

90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche

90.02.02 Attività nel campo della regia

90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d’arte

90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie

90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi

91.02.00 Attività di musei

91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali.

Le imprese possono presentare i programmi anche in forma congiunta, fino ad un massimo di sei soggetti co-proponenti.

Tipologia di interventi ammissibili

La misura agevolativa finanzia i programmi di investimento proposti dalle imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale. I programmi di investimento devono prevedere spese ammissibili, al netto di IVA, non inferiori a 100 mila euro e non superiori a 10 milioni di euro.

I programmi devono determinare positive ricadute sul territorio, avendo riguardo ad almeno uno o più degli obiettivi, ossia:

  1. incremento occupazionale di categorie svantaggiate;
  2. inclusione sociale di soggetti vulnerabili;
  3. raggiungimento di specifici obiettivi volti alla valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente, alla rigenerazione urbana e al turismo sostenibile nonché alla sostenibilità ambientale dell’attività d’impresa, anche attraverso la decarbonizzazione, il riuso e l’utilizzo di materiali riciclati, di prodotti e sottoprodotti derivanti dai cicli produttivi in alternativa alle materie prime vergini, la riduzione della produzione dei rifiuti, l’eco design, la riduzione dell’uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi;
  4. raggiungimento di specifici obiettivi volti alla salvaguardia e valorizzazione dei beni storico-culturali o al perseguimento di finalità culturali e creative o di utilità sociale, di rilevante interesse pubblico, all’interno di una comunità o di un territorio.

Sono ammissibili le spese relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali rientranti nelle categorie di seguito indicate, nei limiti in cui le stesse risultino necessarie al raggiungimento delle finalità del programma di investimento e coerenti e funzionali con lo svolgimento dello stesso:

  • suolo aziendale e sue sistemazioni. Le spese relative all’acquisto del suolo aziendale possono essere ammesse nel limite del 10% dell’investimento produttivo complessivamente agevolabile;
  • fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni. Tali spese non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile;
  • infrastrutture specifiche aziendali;
  • macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
  • programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi. Le predette spese devono figurare nell’attivo di bilancio dell’impresa beneficiaria per almeno 3 anni per le PMI e 5 anni per le grandi imprese.

Entità e forma dell’agevolazione

Le agevolazioni consistono nella concessione di un finanziamento di durata fino a 15 anni, comprensivo di un periodo di preammortamento massimo di 4 anni, al tasso agevolato dello 0,5% annuo.

Al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario, a tasso di mercato e di pari durata, erogato da una banca finanziatrice individuata dall’impresa.

Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario sono regolati in modo unitario da un unico contratto di finanziamento, per una percentuale di copertura delle spese ammissibili che può raggiungere l’importo massimo dell’80%. Nell’ambito del contratto di finanziamento, una quota pari al 30% del finanziamento è costituita dal finanziamento bancario e la restante parte, pari al 70%, è costituita dal finanziamento agevolato; il finanziamento agevolato consente, pertanto, una copertura delle spese ammissibili per un importo massimo del 56%.

Per i programmi di investimento produttivi, riguardanti attività diverse da quelle agricola, silvicola e della pesca, è concesso un contributo non rimborsabile nel rispetto dei seguenti limiti:

  • 20% delle spese ammissibili per i programmi presentati da PMI nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga per gli aiuti di Stato. La somma del finanziamento agevolato e del contributo non rimborsabile non può, in ogni caso, eccedere il limite del 75% delle spese ritenute ammissibili;
  • 15% delle spese ammissibili per i programmi presentati da grandi imprese nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga per gli aiuti di Stato;
  • 15% delle spese ammissibili per i programmi presentati da PMI nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga per gli aiuti di Stato;
  • 5% delle spese ammissibili per i programmi presentati da grandi imprese nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di per gli aiuti di Stato;
  • 5% delle spese ammissibili per i programmi presentati da PMI o da grandi imprese nelle restanti aree del territorio nazionale.

Scadenza

Domande a partire dalle ore 12:00 del 13 ottobre 2022. 

Diffusione e rafforzamento dell’economia sociale

Cos’è

“La misura “Imprese dell’economia sociale” promuove la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale, sostenendo la nascita e la crescita delle imprese che operano, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale. Lo sportello per la presentazione delle domande di agevolazione è aperto a partire dalle ore 12.00 del 13 ottobre 2022.

A chi si rivolge

Si rivolge alle:

  • imprese sociali, comunque costituite, iscritte nell’apposta sezione del Registro delle imprese;
  • cooperative sociali e i loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche e integrazioni, iscritti nell’apposito albo e nell’apposita sezione del Registro delle imprese in base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017 e successive modifiche e integrazioni;
  • società cooperative aventi qualifica di ONLUS, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 101, comma 2, e 102, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni;
  • le imprese culturali e creative, costituite in forma di società di persone o di capitali, che operano o intendono operare nei settori economici elencati nell’allegato n. 1 del decreto direttoriale 8 agosto 2022;

che alla data di presentazione della domanda devono:

  1. essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento, ivi incluso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
  2. trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  3. avere sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale. Le imprese che non hanno sede nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nell’omologo registro delle imprese;
  4. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
  5. essere in regime di contabilità ordinaria;
  6. aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice e disporre di una delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice per la copertura finanziaria del programma di investimenti proposto. Nel caso di grandi imprese la valutazione della capacità economico-finanziaria deve assegnare all’impresa richiedente un rating comparabile almeno a B -;
  7. non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento e assumere l’impegno a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell’investimento stesso.

Le imprese possono presentare i programmi anche in forma congiunta, fino ad un massimo di sei soggetti co-proponenti. In tali casi, il programma d’investimento deve essere realizzato nel rispetto di un accordo di collaborazione. L’accordo di collaborazione deve rappresentare una stabile collaborazione tra i proponenti, coerente con l’articolazione delle attività finalizzate alla realizzazione del programma d’investimento proposto e deve prevedere:

  1. la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun proponente;
  2. l’individuazione, nell’ambito dei proponenti, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero. 

Cosa finanzia

La misura agevolativa finanzia i programmi di investimento proposti dalle imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale. I programmi di investimento devono prevedere spese ammissibili, al netto di IVA, non inferiori a 100 mila euro e non superiori a 10 milioni di euro.

I programmi devono determinare positive ricadute sul territorio, avendo riguardo ad almeno uno o più degli obiettivi previsti all’art. 8, comma 4, del decreto direttoriale 8 agosto 2022, ossia:

  1. incremento occupazionale di categorie svantaggiate;
  2. inclusione sociale di soggetti vulnerabili;
  3. raggiungimento di specifici obiettivi volti alla valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente, alla rigenerazione urbana e al turismo sostenibile nonché alla sostenibilità ambientale dell’attività d’impresa, anche attraverso la decarbonizzazione, il riuso e l’utilizzo di materiali riciclati, di prodotti e sottoprodotti derivanti dai cicli produttivi in alternativa alle materie prime vergini, la riduzione della produzione dei rifiuti, l’eco design, la riduzione dell’uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi;
  4. raggiungimento di specifici obiettivi volti alla salvaguardia e valorizzazione dei beni storico-culturali o al perseguimento di finalità culturali e creative o di utilità sociale, di rilevante interesse pubblico, all’interno di una comunità o di un territorio.

Sono ammissibili le spese relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali rientranti nelle categorie di seguito indicate, nei limiti in cui le stesse risultino necessarie al raggiungimento delle finalità del programma di investimento e coerenti e funzionali con lo svolgimento dello stesso:

  1. suolo aziendale e sue sistemazioni. Le spese relative all’acquisto del suolo aziendale possono essere ammesse nel limite del 10% dell’investimento produttivo complessivamente agevolabile;
  2. fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni. Tali spese non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile;
  3. infrastrutture specifiche aziendali;
  4. macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
  5. programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi. Le predette spese devono figurare nell’attivo di bilancio dell’impresa beneficiaria per almeno 3 anni per le PMI e 5 anni per le grandi imprese. Qualora le agevolazioni siano concesse ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento n. 651/2014, per le grandi imprese le spese di cui alla presente lettera sono ammissibili in misura non superiore al 50% delle complessive spese ammissibili dell’investimento.

Le agevolazioni

Le agevolazioni consistono nella concessione di un finanziamento di durata fino a 15 anni, comprensivo di un periodo di preammortamento massimo di 4 anni, al tasso agevolato dello 0,5% annuo. Al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario, a tasso di mercato e di pari durata, erogato da una banca finanziatrice individuata dall’impresa nell’ambito dell’elenco delle banche che hanno aderito alla Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti del 12 ottobre 2022. Le imprese interessate, per ulteriori informazioni, di competenza bancaria, nell’elenco trovano anche l’indicazione dei contatti (e-mail o telefono) a cui rivolgersi.

Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario sono regolati in modo unitario da un unico contratto di finanziamento, per una percentuale di copertura delle spese ammissibili che può raggiungere l’importo massimo dell’80%. Nell’ambito del contratto di finanziamento, una quota pari al 30% del finanziamento è costituita dal finanziamento bancario e la restante parte, pari al 70%, è costituita dal finanziamento agevolato; il finanziamento agevolato consente, pertanto, una copertura delle spese ammissibili per un importo massimo del 56%.

Per i programmi di investimento produttivi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto direttoriale 8 agosto 2022, riguardanti attività diverse da quelle agricola, silvicola e della pesca di cui alla sezione A della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, è concesso un contributo non rimborsabile nel rispetto dei seguenti limiti:

  • 20% delle spese ammissibili per i programmi presentati da PMI nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale. La somma del finanziamento agevolato e del contributo non rimborsabile non può, in ogni caso, eccedere il limite del 75% delle spese ritenute ammissibili;
  • 15% delle spese ammissibili per i programmi presentati da grandi imprese nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale;
  • 15% delle spese ammissibili per i programmi presentati da PMI nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale;
  • 5% delle spese ammissibili per i programmi presentati da grandi imprese nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale;
  • 5% delle spese ammissibili per i programmi presentati da PMI o da grandi imprese nelle restanti aree del territorio nazionale. 

Come funziona

Le domande di agevolazione possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 13 ottobre 2022, a mezzo PEC all’indirizzo es.imprese@pec.mise.gov.it 

Le domande di agevolazione, redatte in formato elettronico, devono essere sottoscritte, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore mediante firma digitale, nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

La domanda di agevolazione di cui all’Allegato 1 – Schema di Domanda deve essere corredata, fra l’altro, dai seguenti allegati:

Trasmissione delle richieste di erogazione delle agevolazioni

Con riferimento alle domande presentate fino al 8 agosto 2022, con decreto direttoriale 9 aprile 2019 sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle richieste di erogazione per stato avanzamento lavori e a saldo relative al finanziamento agevolato e, ove previsto, la richiesta relativa al contributo non rimborsabile. Le richieste devono essere trasmesse dall’impresa beneficiaria a mezzo PEC al Soggetto gestore, all’indirizzo economiasociale@postacert.invitalia.it

Normativa

Documenti utili

  • Addendum alla convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione di finanziamenti nell’ambito delle agevolazioni alle imprese per la diffusione ed il rafforzamento dell’economia sociale.

FONTE  MISE

Italia Economia Sociale

FORMA AGEVOLAZIONE

Prestito/Anticipo rimborsabile, Contributo/Fondo perduto

SETTORE

Agroalimentare, Moda e Tessile, Chimica e Farmaceutica, Metallurgia, Elettronica, Meccanica, Autoveicoli e altri mezzi di trasporto, Mobili, Legno e Carta, Edilizia, Fornitura Energia, Acqua e gestione Rifiuti, Commercio, Servizi di trasporto, Alberghiero, Ristorazione, ICT, Cultura, Turismo, Salute, Altri servizi, Artigianato

SPESA AMMESSA

Da 100.000 € a 10.000.000 €

REGIONI

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Veneto

A chi si rivolge

– imprese sociali, comunque costituite, iscritte nell’apposta sezione del Registro delle imprese;
– cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche e integrazioni, iscritti nell’apposito albo e nell’apposita sezione del Registro delle imprese in base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017 e successive modifiche e integrazioni;
– società cooperative aventi qualifica di ONLUS, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 101, comma 2, e 102, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni;
– imprese culturali e creative, costituite in forma di società di persone o di capitali, che operano o intendono operare nei settori economici elencati nell’allegato n. 1 del decreto direttoriale 8 agosto 2022.

Cosa prevede

I programmi devono determinare positive ricadute sul territorio, avendo riguardo ad almeno uno o più degli obiettivi previsti all’art. 8, comma 4, del decreto direttoriale 8 agosto 2022, ossia:
– incremento occupazionale di categorie svantaggiate;
– inclusione sociale di soggetti vulnerabili;
– raggiungimento di specifici obiettivi volti alla valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente, alla rigenerazione urbana e al turismo sostenibile nonché alla sostenibilità ambientale dell’attività d’impresa, anche attraverso la decarbonizzazione, il riuso e l’utilizzo di materiali riciclati, di prodotti e sottoprodotti derivanti dai cicli produttivi in alternativa alle materie prime vergini, la riduzione della produzione dei rifiuti, l’eco design, la riduzione dell’uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi;
– raggiungimento di specifici obiettivi volti alla salvaguardia e valorizzazione dei beni storico-culturali o al perseguimento di finalità culturali e creative o di utilità sociale, di rilevante interesse pubblico, all’interno di una comunità o di un territorio.

Le agevolazioni consistono nella concessione di un finanziamento di durata fino a 15 anni, comprensivo di un periodo di preammortamento massimo di 4 anni, al tasso agevolato dello 0,5% annuo. Al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario, a tasso di mercato e di pari durata, erogato da una banca finanziatrice individuata dall’impresa.

Obiettivo – Finalità

Startup/Sviluppo d’impresa

Forma agevolazione

Prestito/Anticipo rimborsabile, Contributo/Fondo perduto

Costi ammessi

Costi generali – Spese generali, Materiali – Immobili, Materiali – Impianti/Macchinari/Attrezzature, Materiali – Terreni, Oneri diversi di gestione, Servizi – Servizi professionali

Spesa ammessa (min-max)

Da 100.000 €   a 10.000.000 €

Agevolazione concedibile (min-max)

Da definire sulla base di parametri diversi, per il dettaglio consultare il bando dell’incentivo

Tipologia soggetto

Cooperativa/ Società Onlus, Impresa

Dimensione

Grande Impresa , Media Impresa , Piccola Impresa

Settore attività

Agroalimentare, Moda e Tessile, Chimica e Farmaceutica, Metallurgia, Elettronica, Meccanica, Autoveicoli e altri mezzi di trasporto, Mobili, Legno e Carta, Edilizia, Fornitura Energia, Acqua e gestione Rifiuti, Commercio, Servizi di trasporto, Alberghiero, Ristorazione, ICT, Cultura, Turismo, Salute, Altri servizi, Artigianato

ATECO

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Regioni

Abruzzo – Basilicata – Calabria – Campania – Emilia-Romagna – Friuli-Venezia Giulia – Lazio – Liguria – Lombardia – Marche – Molise – Piemonte – Puglia – Sardegna – Sicilia – Toscana – Trentino-Alto Adige/Südtirol – Umbria – Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste – Veneto

Comuni

Tutti

DIFFUSIONE E RAFFORZAMENTO DELL’ECONOMIA SOCIALE

L’agevolazione in sintesi

Il Mise, con il Decreto Direttoriale dell’8 agosto 2022, ha stabilito i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione per progetti di impresa nel campo dell’economia sociale e delle imprese culturali e creative, che hanno in particolare come obiettivo:

a) la realizzazione di investimenti produttivi, ivi compresi quelli che, in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030, presentano un carattere innovativo in termini di impatto sociale ovvero di sostenibilità ambientale;

b) l’incremento occupazionale dei lavoratori con disabilità.

Le risorse disponibili

La misura dispone di circa 200 milioni di euro e diventerà operativa alla sottoscrizione della Convenzione tra il Ministero, l’ABI e CDP, mentre l’erogazione dei finanziamenti sarà gestita da Invitalia.

Aree geografiche agevolate

L’incentivo è applicabile su tutto il territorio nazionale

A chi è rivolto

a) le imprese sociali, comunque costituite, iscritte nell’apposta sezione del Registro delle imprese;

b) le cooperative sociali e i loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche e integrazioni, iscritti nell’apposito albo e nell’apposita sezione del Registro delle imprese in base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017 e successive modifiche e integrazioni;

c) le società cooperative aventi qualifica di ONLUS, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 101, comma 2, e 102, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni;

d) le imprese culturali e creative, costituite in forma di società di persone o di capitali, che operano o intendono operare nei settori economici elencati nell’allegato n. 1 al Decreto, e cioè:

SettoreAttività
18.12.00Altra stampa
18.20.00Riproduzione di supporti registrati
32.40.10Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)
58.11.00Edizione di libri
58.12.01Pubblicazione di elenchi
58.14.00Edizione di riviste e periodici
58.19.00Altre attività editoriali
58.21.00Edizione di giochi per computer
59.11.00Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.12.00Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.13.00Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.14.00Attività di proiezione cinematografica
59.20.10Edizione di registrazioni sonore
59.20.20Edizione di musica stampata
62.01.00Produzione di software non connesso all’edizione
63.11.19Altre elaborazioni elettroniche di dati
63.99.00Altre attività dei servizi di informazione nca
63.12.00Portali web
70.21.00Pubbliche relazioni e comunicazione
71.11.00Attività degli studi di architettura
71.12.10Attività degli studi di ingegneria
73.11.01Ideazione di campagne pubblicitarie
73.11.02Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
74.10.10Attività di design di moda e design industriale
74.10.21Attività dei disegnatori grafici di pagine web
74.10.29Altre attività dei disegnatori grafici
74.10.30Attività dei disegnatori tecnici
74.10.90Altre attività di design
74.20.11Attività di fotoreporter
74.20.12Attività di riprese aeree nel campo della fotografia
74.20.19Altre attività di riprese fotografiche
90.01.01Attività nel campo della recitazione
90.01.09Altre rappresentazioni artistiche
90.02.02Attività nel campo della regia
90.02.09Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.03.02Attività di conservazione e restauro di opere d’arte
90.03.09Altre creazioni artistiche e letterarie
90.04.00Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00Attività di musei
91.03.00Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

I soggetti richiedenti, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, le imprese di cui al comma 1 devono:

a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento, ivi incluso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
c) avere sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale. Le imprese che non hanno sede nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nell’omologo registro delle imprese; i predetti soggetti devono dimostrare la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano, nonché, qualora ricorra, il possesso di una delle qualifiche di cui al comma 1, lettere da a) a d), alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo;
d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
e) essere in regime di contabilità ordinaria;
f) avere ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice e disporre di una delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice per la copertura finanziaria del programma di investimenti proposto. Nel caso di grandi imprese la valutazione della capacità economico-finanziaria deve assegnare all’impresa richiedente un rating comparabile almeno a B-;
g) non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento e assumere l’impegno a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell’investimento stesso.

Le imprese agevolabili possono presentare i programmi anche in forma congiunta, fino ad un massimo di sei soggetti coproponenti. In tali casi, il programma d’investimento deve essere realizzato nel rispetto di un accordo di collaborazione. L’accordo di collaborazione deve rappresentare una stabile collaborazione tra i proponenti, coerente con l’articolazione delle attività finalizzate alla realizzazione del programma d’investimento proposto e deve prevedere:
a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun proponente;
b) l’individuazione, nell’ambito dei proponenti, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero.

Le iniziative agevolabili

I programmi agevolabili devono presentare spese ammissibili, al netto dell’IVA, non inferiori a euro 100.000 e non superiori a euro 10.000.000, fermo restando il rispetto dei massimali di aiuto previsti dai Regolamenti applicabili. Qualora presentati congiuntamente, e fermi restando i predetti limiti minimo e massimo, ciascun coproponente deve presentare un programma comportante spese ammissibili non inferiori a euro 50.000. I programmi di investimento finalizzati alla realizzazione di investimenti produttivi devono prevedere:
a) la creazione di una nuova unità produttiva;
b) l’ampliamento della capacità produttiva di un’unità esistente;
c) la riconversione di un’unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza;
d) la ristrutturazione di un’unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l’introduzione di un nuovo processo produttivo o l’apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica oggetto del programma di investimento. A tal fine il programma deve essere in grado di apportare un vantaggio valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi, miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro e riduzione dell’impatto ambientale conseguibile anche attraverso la decarbonizzazione, la riduzione dell’uso della plastica o la sostituzione della plastica con materiali alternativi, nonché la transizione verso un modello di economia circolare.

Le spese agevolabili

Sono agevolabili le seguenti categorie di spesa, purchè le spese per beni mobili previste nel programma siano esclsivamente riferite al’unità produttiva destinataria dell’aiuto (fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, debbano essere localizzati altrove, purché utilizzati a beneficio esclusivo dell’impresa richiedente e ubicati in spazi resi disponibili alla stessa in virtù di specifici accordi documentati, ovvero localizzabili digitalmente. Non sono comunque ammesse le spese per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada. Sono sul punto attesi chiarimenti da parte del soggetto gestore dell’agevolazione):

a) suolo aziendale e sue sistemazioni. Le spese relative all’acquisto del suolo aziendale possono essere ammesse nel limite del 10% dell’investimento produttivo complessivamente agevolabile;
b) fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni. Le predette spese non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile;
c) infrastrutture specifiche aziendali;
d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
e) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi. Le predette spese devono figurare nell’attivo di bilancio dell’impresa beneficiaria per almeno 3 anni per le PMI e 5 anni per le grandi imprese. Qualora le agevolazioni siano concesse ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento n. 651/2014, per le grandi imprese le spese di cui alla presente lettera sono ammissibili in misura non superiore al 50% delle complessive spese ammissibili dell’investimento. Le spese relative a programmi informatici (che comprendono, a titolo esemplificativo, le spese relative alla progettazione e sviluppo di software applicativi, piattaforme digitali, applicazioni, soluzioni digitali per i prodotti e servizi offerti, ovvero per i relativi processi di produzione e erogazione nonché alla progettazione e sviluppo di portali web, anche a solo scopo promozionale), brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi devono essere supportate da apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato avente specifiche e documentate competenze nel settore di riferimento della spesa; la perizia deve contenere tutte le informazioni necessarie a definire la congruità del prezzo.

Nei limiti del 20% delle spese di investimento di cui ai precedenti punti da a) ad e) sono altresì ammissibili, in quanto funzionali alla realizzazione del programma di investimenti, le seguenti spese:
a) spese di funzionamento relative a materie prime, sussidiarie, materiali di consumo e merci, servizi di carattere ordinario, strettamente necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa, godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di leasing, housing/hosting, utenze;
b) spese per la formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell’impresa beneficiaria, funzionali alla realizzazione del progetto;
c) spese per consulenze specialistiche, quali studi di fattibilità economico-finanziaria, progettazione e direzione lavori, studi di valutazione di impatto ambientale, nonché per l’acquisizione dei servizi forniti da centri di trasferimento tecnologico, stazioni sperimentali, digital innovation hub e incubatori d’impresa;
d) oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;
e) spese per l’ottenimento di certificazioni ambientali o di qualità.

Non sono ammissibili:

a) relative ai beni acquisiti con il sistema del leasing;
b) per l’acquisto di beni di proprietà di uno o più soci dell’impresa richiedente le agevolazioni e, nel caso di soci persone fisiche, anche dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado;
c) effettuate mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”; d) relative a commesse interne;
e) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
f) notarili e relative al pagamento di imposte e tasse;
g) di importo unitario inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00).

Le agevolazioni previste

Un finanziamento agevolato, che:

  • deve essere associato a un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari durata erogato dalla Banca finanziatrice. Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario sono regolati in modo unitario da un unico contratto di finanziamento, per una percentuale di copertura delle spese ammissibili che può raggiungere l’importo massimo dell’80% (ottanta per cento), fermo restando quanto previsto al precedente articolo 4, comma 6, lettera a). Nell’ambito del contratto di finanziamento, una quota pari al 30% (trenta per cento) del finanziamento è costituita dal finanziamento bancario e la restante parte, pari al 70% (settanta per cento), è costituita dal finanziamento agevolato; il finanziamento agevolato consente, pertanto, una copertura delle spese ammissibili per un importo massimo del 56% (cinquantasei per cento).
  • prevede un tasso di interesse annuo dello 0,50%, una durata non superiore a 15 anni (comprensiva di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del programma e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento)
  • prevede un rimborso secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze
  • che prevede la preventiva disponibilità, dimostrabile attraverso delibera di finanziamento, rilasciata dalla Banca finanziatrice (che si occuperà di erogare anche il finanziamento per la parte agevolata), attestante la capacità economico-finanziaria dell’impresa

Un contributo a fondo perduto, la cui misura è differente in funzione della dimensione delle imprese beneficiarie e della loro ubicazione sul suolo nazionale; di seguito le percentuali di contributo previste:

a) 20% (venti per cento) delle spese ammissibili per i programmi presentati da PMI nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale. La somma del finanziamento agevolato e del contributo non rimborsabile non può, in ogni caso, eccedere il limite del 75% (settantacinque per cento) delle spese ritenute ammissibili;
b) 15% (quindici per cento) delle spese ammissibili per i programmi presentati da grandi imprese nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale;
c) 15% (quindici per cento) delle spese ammissibili per i programmi presentati da PMI nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale;
d) 5% (cinque per cento) delle spese ammissibili per i programmi presentati da grandi imprese nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale;
e) 5% (cinque per cento) delle spese ammissibili per i programmi presentati da PMI o da grandi imprese nelle restanti aree del territorio nazionale.

Per i programmi di investimento produttiv riguardanti attività agricola, silvicola e della pesca di cui alla sezione A della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, il contributo non rimborsabile è concesso nella misura massima del 15% delle spese ammissibili, fermo restando il rispetto dei massimali previsti dagli aiuti di volta in volta applicabili di cui all’articolo 6 del decreto istitutivo.

Per i programmi di investimento connessi all’occupazione di lavoratori con disabilit il contributo non rimborsabile è concesso nella misura massima del 20% (venti per cento) delle spese ammissibili, fermo restando il rispetto dei massimali previsti dall’aiuto applicabile di cui all’articolo 6 del decreto istitutivo.

Qualora il valore complessivo dell’agevolazione connessa al finanziamento agevolato e al contributo non rimborsabile superi i limiti previsti dall’aiuto di volta in volta applicabile il Soggetto gestore procede alla rideterminazione dell’importo del contributo non rimborsabile al fine di garantirne il rispetto.

Le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.

Presentazione delle domande di agevolazione

Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

Le domande di agevolazione possono essere presentate, condizionatamente alla stipula della Convenzione, a partire dalle ore 12:00 del 13 ottobre 2022, a mezzo PEC all’indirizzo disponibile nell’apposita sezione “Imprese sociali” del sito internet del Ministero www.mise.gov.it.

Le domande di agevolazione, redatte in formato elettronico, devono essere compilate secondo lo schema reso disponibile con congruo anticipo rispetto alla data di cui al comma 5 sul sito internet del Ministero e del Soggetto gestore (da individuare) e devono essere sottoscritte, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore mediante firma digitale.

Unitamente alla domanda di agevolazione di cui al comma 6, compilata in tutte le sue parti e completa di tutti gli allegati in essa richiamati, deve essere trasmessa:
a) scheda tecnica, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relative all’impresa richiedente e al programma di investimento;
b) piano progettuale, elaborato in maniera chiara ed esaustiva comprensivo della fattibilità economico-finanziaria e tecnica del programma di investimento;
c) la delibera di finanziamento rilasciata dalla Banca finanziatrice, attestante la capacità economico-finanziaria dell’impresa;
d) dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Ministero, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;

e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa richiedente o da un suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alle dimensioni di impresa.

Inoltre: ciascuna impresa può presentare, nell’ambito del presente intervento, una sola domanda di accesso alle agevolazioni nell’arco temporale di un anno decorrente dalla data di trasmissione della domanda fatta salva l’eventuale ripresentazione a seguito della conclusione delle attività istruttorie con esito negativo.

Valutazione delle domande

Saranno fondamentalmente presi in esame i seguenti aspetti:

a) completezza e regolarità della documentazione presentata, nonché il
possesso dei requisiti di ammissibilità dell’impresa proponente;
b) ammissibilità e validità tecnico-economica e finanziaria del programma, con specifico riferimento, per quanto attiene alla validità tecnico-economica dello stesso, alla rispondenza del programma di investimento al sistema di offerta da implementare ovvero alle traiettorie di sviluppo individuate dall’impresa proponente, in rapporto al suo dimensionamento e alla coerenza delle spese esposte;
c) impatto socio ambientale o culturale e creativo del programma di investimento;

Inoltre:

  • ai fini della valutazione degli aspetti finanziari connessi alla realizzazione del programma di investimenti, nell’ambito delle valutazioni istruttorie è recepita la valutazione del merito di credito operata dalla Banca finanziatrice ai fini dell’adozione della delibera di finanziamento
  • ai fini della valutazione dell’impatto socio ambientale o culturale e creativo è valutata la capacità del programma di investimento di determinare positive ricadute sul territorio avuto riguardo ad almeno uno dei seguenti obiettivi:

a) incremento occupazionale di categorie svantaggiate;
b) inclusione sociale di soggetti vulnerabili;
c) raggiungimento di specifici obiettivi volti alla valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente, alla rigenerazione urbana e al turismo sostenibile nonché alla sostenibilità ambientale dell’attività d’impresa, anche attraverso la decarbonizzazione, il riuso e l’utilizzo di materiali riciclati, di prodotti e sottoprodotti derivanti dai cicli produttivi in alternativa alle materie prime vergini, la riduzione della produzione dei rifiuti, l’eco- design, la riduzione dell’uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi;

d) raggiungimento di specifici obiettivi volti alla salvaguardia e valorizzazione dei beni storico-culturali o al perseguimento di finalità culturali e creative o di utilità sociale, di rilevante interesse pubblico, all’interno di una comunità o di un territorio.

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