FONDO TRANSIZIONE  INDUSTRIALE: al via le domande

yellow and black factory during daytime

RAMSES GROUP NEWS n. 600 – 16 ottobre 2023


Decreto direttoriale 30 agosto 2023

Decreto MISE 21 ottobre 2022


Cos’è

Il Fondo per il sostegno alla transizione industriale si rivolge alle imprese che investono nella tutela ambientale e ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. La dotazione iniziale è di 300 milioni di euro.

A chi si rivolge

Le agevolazioni sono rivolte a impresedi qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale, che alla data di presentazione della domanda:

  • sono regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel registro delle imprese
  • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007
  • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali
  • non sono già in difficoltà al 31 dicembre 2019
  • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea
  • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero
  • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi
  • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del DM 21 ottobre 2022

Il 50% delle risorse del Fondo è riservato alle imprese energivore (ovvero quelle inserite nell’elenco tenuto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA, relativo alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167).

Cosa finanzia

I programmi di investimento devono avere almeno uno dei seguenti obiettivi:

  1. una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’articolo 38 del GBER o un cambiamento fondamentale del processo produttivo oggetto di intervento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER. È prevista anche l’ammissibilità di spese accessorie, nel limite del 40%, connesse all’installazione di impianti da autoproduzione di energia da Fonti Rinnovabili, idrogeno e impianti di cogenerazione ad alto rendimento, ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento GBER
  2. un uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’articolo 47 del GBER o un cambiamento fondamentale del processo produttivo oggetto di intervento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER

Gli investimenti devono perseguire, in via esclusiva, un miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi aziendali. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatti salvi gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, qualora non superiori al 2% rispetto alla situazione precedente all’intervento.

I suddetti programmi devono:

  • essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo
  • prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro
  • essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Entro questo termine dovrà avvenire anche l’entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto delle agevolazioni.

Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all’articolo 7 del Decreto del 21 ottobre 2022 relative all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:

  • suolo aziendale e relative sistemazioni (entro il 10% dell’investimento totale ammissibile)
  • opere murarie e assimilate (nel limite del 40% dell’investimento totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali)
  • impianti e attrezzature varie di nuova fabbricazione
  • programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate

La misura ammette, inoltre, le spese per la formazione del personale. Nello specifico, sono ammesse:

  • spese di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione connessi al progetto e costi servizi di consulenza
  • spese di personale

Le agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER e dalla sezione 2.6: Aiuti a favore della decarbonizzazione del “Quadro temporaneo”.

Miglioramento efficienza energetica

Per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica sono concesse agevolazioni pari al 30% delle spese ammissibili, se tali spese sono state individuate confrontando i costi dell’investimento con quelli di uno scenario in assenza dell’aiuto.

Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone A e del 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia (1º gennaio 2022-31 dicembre 2027).

Se le spese ammissibili sono state determinate considerando il 100 % dei costi totali di investimento, l’intensità e le relative maggiorazioni vengono ridotte del 50%.

Qualora venga richiesta l’applicazione della sezione 2.6 del Temporary Framework, le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e pari al 40% dei costi agevolabili se determinati come differenza tra i costi del progetto e i risparmi sui costi o le entrate supplementari, rispetto alla situazione in assenza degli aiuti, con meccanismo di Claw-back.

Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese e del 15% per investimenti in grado di ridurre il consumo energetico di almeno il 25%.

Se le spese ammissibili sono state determinate considerando il 100 % dei costi totali di investimento, l’intensità scende al 30%.

Impianti da autoproduzione

Per gli investimenti relativi all’installazione di impianti da autoproduzione, sono concesse agevolazioni, pari al:

  • 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti energetiche rinnovabili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese
  • 30% per qualsiasi altro investimento. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese

Uso efficiente delle risorse

Per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone A e del 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia (1º gennaio 2022-31 dicembre 2027).

Cambiamento del processo produttivo

Per gli investimenti relativi al cambiamento fondamentale del processo produttivo le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e il valore dell’intensità è disciplinato dalla Carta degli aiuti a finalità regionale in funzione della dimensione aziendale delle imprese richiedenti e della zona oggetto di investimento.

LINK UTILI

decreto direttoriale del 30 agosto 2023

FAQ e chiarimenti sul Fondo transizione industriale 

FONTE INVITALIA


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