Credito di Imposta Transizione 5.0 – Scheda di riepilogo



Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa

Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la spettanza del beneficio e’ comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito d’imposta NON spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuita’ aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati:

  • a) ad attivita’ direttamente connesse ai combustibili fossili;
  • b) ad attivita’ nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
  • c) ad attivita’ connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
  • d) ad attivita’ nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.

Sono altresi’ esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

L’agevolazione consiste in un Credito di imposta di aliquota variabile a seconda della riduzione dei consumi ottenuta a livello di stabilimento o di processo produttivo.

Il credito di imposta va calcolato a “scaglioni” come per il  CREDITO DI IMPOSTA 4.0, considerando il singolo anno di investimento.

Riduzione dei consumi a livello di stabilimentotra il 3% e il 6%tra il 6% e il 10%oltre il 10%
Riduzione dei consumi a livello di processo produttivo (in alternativa)tra il 5% e il 10%tra il 10% e il 15%oltre il 15%
Fino a 2,5 milioni35%40%45%
Da 2,5 milioni a 10 milioni15%20%25%
da 10 milioni a 50 milioni5%10%15%

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Per gli investimenti nei beni immateriali di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.

Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione di cui al comma 11 sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo.

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro fermo restando il limite massimo

Il credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco delle imprese beneficiarie entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24.

L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data e’ riportato in avanti ed e’ utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonche’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Nuovi investimenti effettuati negli anni 2024 e 2025, in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Rientrano tra i beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:

a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);

b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici sono inoltre agevolabili:

a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181.

Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo.

b) le spese per la formazione del personale previste dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e comma 5, lettera a), e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attivita’ formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto attuativo.

La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, e’ calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito e’ calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto in corso di pubblicazione.

Per l’accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, al Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), la documentazione di cui al comma 11 unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.

Ai fini dell’utilizzo del credito, l’impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione, secondo modalita’ definite con successivo decreto.

In base a tali comunicazioni e’ determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato.

L’impresa comunica il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al comma 11, lettera b).

Il beneficio e’ subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalita’ individuate con successivo decreto che rispetto all’ammissibilita’ del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano:

  • a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni ;
  • b) ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Con successivo decreto sono individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialita’, onorabilita’ e professionalita’, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni.

Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso:

  • i) gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
  • ii) le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalita’ estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonche’ in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta e’ corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito d’imposta eventualmente gia’ utilizzato in compensazione e’ direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto e sono stabilite le modalita’ attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo:

  • a) al contenuto nonche’ alle modalita’ e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, ivi compresa l’attestazione dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, della congruita’ e della pertinenza delle spese sostenute;
  • b) ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale di cui al comma 9; e dell’esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti;
  • c) alle procedure di fruizione del credito d’imposta, nonche’ di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea;
  • d) alle modalita’ finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 21;
  • e) all’individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialita’, onorabilita’ e professionalita’, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex post di cui al comma 11 e di quelle di cui al comma 15, nonche’ alle coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico;
  • f) all’individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili di cui al comma 6;
  • g) alle modalita’ con le quali e’ effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformita’ all’allegato VI del regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

Il credito d’imposta transizione 5.0 non e’ cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta industria 4.0, nonche’ con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica.

Il credito d’imposta e’ cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19  (testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale)

Fonti: Rete Agevolazioni

Se vuoi maggiori informazioni compila subito senza impegno la scheda informativa e ti contatteremo il prima possibile

RAMSES GROUP Scheda informativa

Inserisci il tuo indirizzo email, così possiamo tenerti aggiornato.
In accordo con il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) dichiaro di conoscere il diritto di cancellazione, integrazione, aggiornamento e rettifica dei miei dati. Autorizzo RAMSES GROUP srl al trattamento dei miei dati personali per iscrizione alla mailing list (Newsletter), creazione di elenchi telefonici e di gestione dati ed informazioni. Sono a conoscenza che: – i miei dati personali non sono condivisi con terzi, vengono custoditi in modo sicuro e utilizzati esclusivamente a fini non commerciali e per le finalità sopra riportate; – la Newsletter RAMSES GROUP informa sulle novità nel campo della Finanza agevolata, (Finanziamenti a fondo perduto, Bandi, Finanza Straordinaria, Miglioramento del Rating, ecc.); – il conferimento dei dati è facoltativo ma il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di ricevere la Newsletter; – il Titolare del trattamento è: RAMSES GROUP srl con sede in Via Giovanni Parini n. 21 a Pescara; – il Responsabile del trattamento è RAMSES GROUP srl. Mi competono tutti i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR): in particolare, per chiedere di cancellare la mia iscrizione dalla mailing-list della Newsletter è sufficiente inviare una e-mail a redazione@ramsesgroup.it indicando nell’oggetto “Cancellatemi”. Preso atto di quanto sopra, il contraente presta consenso al trattamento dei dati.

PER INFORMAZIONI SCRIVI A  info@ramsesgroup.it

COMPILA LA SCHEDA INFORMATIVA

CONTATTACI AI NUMERI T 085 9493758 – 085 9495867


RAMSES GROUP Finanza e Progetti

IL TUO CONSULENTE SU MISURA PER ACCEDERE AI FINANZIAMENTI 

E’ A DISPOSIZIONE PER L’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE PREVISTE

 con il suo TEAM ed i suoi ESPERTI  in innovazione aziendale, welfare e incentivi fiscali e finanziari è al fianco di qualsiasi tipo d’impresa in un percorso di crescita personalizzato. Da sempre Ramses Group finalizza i suoi  progetti alla sostenibilità aziendale e a valorizzare  le capacità e le competenze interne, le innovazioni relative a ciascun settore di attività e gli strumenti finanziari utilizzabili e realizzabili sulle singole realtà.

SEGUIAMO LA PREFATTIBILITA’ GRATUITA 

che consiste nell’analizzare il possesso da parte dell’azienda dei principali requisiti.

PROGETTIAMO, PREPARIAMO ed INOLTRIAMO

 la modulistica prevista.

ASSISTIAMO l’azienda 

in tutti i passaggi formali  previsti e necessari, la cui condizione  necessaria e imprescindibile per il successo dell’operazione.

SUPPORTIAMO l’azienda 

nella fase di rendicontazione e controllo ex post.

RESTIAMO AL FIANCO dell’azienda 

per qualsiasi controllo ex post.


Dott. Alfredo Castiglione – Tributarista – Revisore Legale
Presidente RAMSES GROUP
cell 335 7141926 castiglione@ramsesgroup.it

Dott.ssa Lucia Di Paolo – Commercialista – Revisore Legale
Direttore RAMSES GROUP
cell 349 4734793 dipaololucia@gmail.com

RAMSES GROUP ha sede a Pescara, in Via G. Parini n. 21
Chiama per informazioni allo 085 9493758 – 085 9495867
oppure invia una mail info@ramsesgroup.it  Consulta le ultime news sulla finanza agevolata sul sito www.ramsesgroup.it

Utilizziamo i cookie per offrirti la migliore esperienza di navigazione possibile. Quando utilizzi il nostro sito Web, accetti che vengano trasmessi cookie sul tuo dispositivo. Maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi