RAMSES GROUP NEWS n.79 – 4 Maggio 2020
La Circolare n. 9/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce l’ampliamento del Decreto Liquidità all’agevolazione per la sanificazione degli ambienti di lavoro.
Il Decreto Liquidità ha ampliato le tipologie di spese ammesse al credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, attribuito agli esercenti attività d’impresa, arte o professione. Il credito di imposta sanificazione è del 50% fino ad un massimo di 20.000 euro per il 2020, anche per gli acquisti di altri dispositivi per limitare i contagi.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 9 del 13 aprile 2020, chiarisce alcuni punti del Decreto Liquidità, tra cui il credito di imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.
Il credito d’imposta sanificazione potrà essere utilizzato anche per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale compreso, l’acquisto di mascherine chirurgiche (Ffp2 e Ffp3), guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari.
L’incentivo è attribuito, fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nella misura del 50% delle spese sostenute nel periodo d’imposta 2020.
Credito di imposta sanificazione
Il Decreto Liquidità, ha ampliato il credito di imposta per le spese di sanificazione, ntrodotto dall’art. 64 del Decreto Cura Italia n. 18/2020.
Innanzitutto, il nome dell’agevolazione diventa “credito di imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro”.
Lo scopo era quello di ampliare le spese ammissibili all’agevolazione.
L’ampliamento dell’ambito applicativo è finalizzata ad incentivare le misure preventive alla diffusione del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro.
Le tipologie di spese ammissibili sono:
- Le spese per la sanificazione degli ambienti di lavoro;
- Spese per la sanificazione degli strumenti di lavoro;
- Le spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori;
- Le spese per l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza dei lavoratori.
Fra i dispositivi di protezione individuale rientrano:
- Mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3;
- Guanti;
- Visiere di protezione e occhiali protettivi;
- Tute di protezione e calzari.
Nei dispositivi di sicurezza volti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale rientrano i seguenti:
- Barriere protettive;
- Pannelli protettivi;
- Detergenti mani.
Chiarimenti dell’Agenzia delle entrate
Per quanto riguarda gli strumenti per la sanificazione, la Circolare n.9/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate specifica, che, il credito di imposta è previsto anche:
“per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.”
Beneficiari del credito d’imposta
Il credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici, spetterà ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.
A quanto ammonta l’entità del credito d’imposta?
Il credito di imposta ammonta:
- In misura pari al 50% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta 2020;
- Fino ad un massimo di 20.000 euro di credito d’imposta spettante per ciascun beneficiario;
- Nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro per il 2020.
Il tetto di spesa fa capire che l’agevolazione non è, automaticamente, concessa a tutti quelli che ne avrebbero diritto per requisiti soggettivi e oggettivi. Tuttavia, il Decreto Cura Italia e il Decreto Liquidità non hanno stabilito niente in merito.L’importo stanziato di 50 milioni di euro, dovranno, comunque, essere gestiti da Invitalia, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo.
Fonte FISCOMANIA.COM
Esteso il credito d’imposta per le spese di sanificazione
Il testo del “Decreto Legge Liquidità” (D.L. 23/2020), approvato dal Consiglio dei Ministri il 06.04.2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 08.04.2020, contiene un ampliamento dell’ambito applicativo oggettivo del credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.
La modifica apportata consiste nell’estensione delle tipologie di spese ammissibili all’agevolazione a favore dei costi di acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi di sicurezza, atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
L’ampliamento dell’ambito applicativo oggettivo è coerente con la ratio legis, finalizzata ad incentivare le misure preventive alla diffusione del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro.
Le tipologie di spese ammissibili al novellato credito d’imposta per spese di sanificazione sono dunque le seguenti:
- spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
- spese di sanificazione degli strumenti di lavoro
- spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori
- spese per l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza dei lavoratori.
Sull’ampliamento del novero dei costi ammissibili la relazione illustrativa al D.L. Liquidità fornisce un’elencazione esemplificativa dei dispositivi di protezione individuale e degli altri dispositivi di sicurezza.
Fra i dispositivi di protezione individuale rientrano i seguenti:
- mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3
- guanti
- visiere di protezione e occhiali protettivi
- tute di protezione e calzari.
Fra gli altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale rientrano i seguenti:
- barriere protettive
- pannelli protettivi
- detergenti mani.
Restano confermate le altre caratteristiche del credito d’imposta in esame.
Quanto all’ambito applicativo soggettivo i potenziali beneficiari sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.
Risulta confermata anche l’entità del credito d’imposta:
- in misura pari al 50% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta 2020;
- fino ad un massimo di 20.000 euro di credito d’imposta spettante per ciascun beneficiario;
- nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020.
L’operatività dell’incentivo è attualmente sospesa in attesa dell’emanazione del D.M. del Mise, di concerto col MEF, da adottarsi entro il 15.04.2020, 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Cura Italia.
Il D.M. stabilirà criteri, modalità applicative e modalità di fruizione del credito d’imposta, che non sono definiti nel testo di Legge.
Nella seguente tavola sinottica si riepilogano le caratteristiche del novellato credito d’imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro:
Credito d’imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro – articolo 64 D.L. 18/2020 come modificato dal D.L. Liquidità | |
Ambito applicativo soggettivo | Esercenti attività d’impresa, arte o professione |
Ambito applicativo oggettivo | Spese di sanificazione: – degli ambienti di lavoro – degli strumenti di lavoro Spese per l’acquisto di: – dispositivi di protezione individuale dei lavoratori – dispositivi di sicurezza dei lavoratori |
Entità dell’agevolazione | 50% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 Limite di euro 20.000 di credito d’imposta spettante a ciascun beneficiario Fino ad esaurimento risorse stanziate per 50 milioni di euro |
Fruizione del credito d’imposta | Da definirsi con Decreto del Mise, di concerto col Mef, di prossima emanazione |
Fonte Euroconference news
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