AGEVOLAZIONI FONDO PERDUTO E CREDITO IMPOSTA IMPIANTI BIOMETANO – RICONVERSIONE O AVVIO

a group of large white tanks sitting on top of a lush green field

RAMSES GROUP NEWS n. 618 – 29 novembre 2023

La nuova legislazione sul biometano, incentivo attivo dal 2022, in Italia rende più semplice poter usufruire al massimo del tuo impianto di biogas. 

Il biometano è un’alternativa pulita al metano usato nel trasporto per veicoli leggeri e pesanti e il suo sviluppo è ora sostenuto dal Governo Italiano, al fine di raggiungere i suoi obiettivi sui biocarburanti. 

Il supporto è pensato per i produttori che investono in infrastrutture di upgrading e che generano biogas a partire da scarti.


La forma tecnica di erogazione degli incentivi oggi disponibili è molteplice:

• contributi in conto impianti (fondo perduto)

• finanziamenti a tasso agevolato

• contributi agli interessi su un mutuo bancario

• crediti di imposta.

Le normative applicabili  sono le seguenti:

1. Nuova Sabatini 4.0

2. Contratti di sviluppo

3. Credito di imposta investimenti nel mezzogiorno

4. Credito di imposta beni strumentali 4.0

5. LEGGE 181/89 NUOVO REGIME  

Alcuni di questi incentivi della lista sono classificabili come “aiuti di stato”, altri no, trattandosi di misure di carattere generale.



Strumento attivo sull’intero territorio nazionale.

Un impianto per la produzione di biometano avanzato può essere agevolato con questo strumento su tutto il territorio nazionale se il soggetto che realizza l’impianto rientra nella categoria delle piccole e medie imprese (PMI). 

Le grandi imprese sono escluse.

Il limite massimo di importo dell’investimento è di 4 milioni di euro.

In caso di investimento di importo superiore ai 4 milioni di euro, l’agevolazione verrà comunque calcolata sui 4 milioni.

I beni devono soddisfare il requisito dell’autonomia funzionale, cioè devono essere in grado da soli di ‘fabbricare’ un prodotto in uscita che non necessiti di ulteriori trattamenti per essere venduto. Un impianto di produzione di biometano, considerato nella sua interezza, soddisfa questo requisito. 

Prerequisiti per l’accesso a questo incentivo

a. Obbligatorio un finanziamento bancario o leasing per l’importo totale degli investimenti per i quali si richiede l’incentivo.

b. I beni acquistati (macchinari, impianti, attrezzature) devono avere i requisiti richiesti dall’Allegato A della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Industria 4.0).

c. I macchinari devono essere interconnessi con un software apposito.

d. Regolarità urbanistica al momento dell’utilizzo dell’incentivo (permessi in regola).

e. Regolarità contributiva (DURC regolare).

La procedura amministrativa per usare questo incentivo

Si tratta di un incentivo a procedura ‘valutativa”. Necessario presentare una domanda al Ministero dello sviluppo economico e ottenere un decreto di concessione prima dell’erogazione dell’incentivo.

Fase 1. FINANZIAMENTO BANCARIO / LEASING

Fase 2. PRESENTAZIONE DOMANDA AL MISE – EMISSIONE DECRETO DI CONCESSIONE

Fase 3. REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO

Fase 4. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO.


Intensità del contributo a fondo perduto


I contributi a fondo perduto sono stati calcolati sull’importo massimo ammesso, che è di 4 milioni di euro.

Il contributo a fondo perduto viene erogato in unica soluzione entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’investimento, che va ultimato entro 12 mesi dalla stipula del finanziamento bancario (o leasing).

L’agevolazione Sabatini è cumulabile con il credito di imposta beni strumentali 4.0.

ATTENZIONE

PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA NON È POSSIBILE:

a. FIRMARE CONTRATTI CON DATA CERTA CON FORNITORI

b. ACCETTARE PREVENTIVI

c. VERSARE ACCONTI A FORNITORI

d. EFFETTUARE PAGAMENTI (AD ECCEZIONE DI CAPARRE O CAUZIONI).



Classificazione dell’iniziativa

Un impianto di produzione di biometano viene classificato come programma di sviluppo industriale (Art. 4 comma 1 lettera a). All’art.5 si legge che il programma di sviluppo industriale deve riguardare un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d’investimento, ed eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione ai prodotti e servizi finali.

Il codice ATECO individuato per gli impianti di produzione di biometano(20.59.9) risulta ammissibile in regime PMI (riservato alle piccole e medie imprese) e non rientra tra le esclusioni elencate all’art. 14comma 6 del DM 9 dicembre 2014.


Intensità di aiuto (ESL) per localizzazione geografica e dimensione d’impresa


REGIONI SUD Calabria, Campania, Puglia**, SiciliaREGIONI SUD  Basilicata  Molise SardegnaREGIONI CENTRO-NORD
aree107.3.c
ALTRE AREE
Piccola
60%
Piccola
50% 
Piccola dal 30% al 45%Piccola    20%
Media
50%
Media   
40%
Media dal 
20% al 35%
Media    10%
Grande
40%
Grande
30%
Grande
dal10% al 25%
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Informazioni su questo incentivo

Una volta ottenuto il decreto di concessione delle agevolazioni, la prima erogazione può avvenire anche in anticipazione, nel limite del 40% dell’agevolazione totale concessa.
A tal fine, solo per il contributo a fondo perduto (e quindi non per il finanziamento agevolato), deve essere presentata un’apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

Le rimanenti erogazioni vengono liquidate a stati di avanzamento degli investimenti.
L’avvio del programma di investimenti può avvenire prima del ricevimento del decreto ma deve essere successivo alla data di presentazione della domanda a Invitalia.
La domanda può essere presentata in qualsiasi momento, in quanto lo sportello è aperto. Per presentare la domanda è necessario rispettare la dimensione minima degli investimenti, riportata nella seguente tabella.

Importo minimo degli investimenti (milioni di euro)

Il contratto di rete

Nel caso in cui il programma di sviluppo sia realizzato da più soggetti in forma congiunta tramite lo strumento del contratto di rete(costituito ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile2009, n. 33), i limiti minimi degli investimenti riportati in Tabella 7sono applicati unitariamente, con riferimento agli investimenti della rete nel suo complesso, e non si applicano i limiti riferiti ai progetti d’investimento del soggetto proponente e dei soggetti aderenti. Il contratto di rete deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. Nel campo del biometano sono stati già costituiti contratti di rete con la finalità di partecipazione a questo bando.

Procedura speciale “FAST TRACK”

Il Decreto del Ministero dello sviluppo economico dell’8 novembre2016 ha apportato alcune modifiche alle procedure previste per il Contratto di Sviluppo. Tra queste è stata introdotta la procedura del cosiddetto Fast Track, che prevede la riduzione dei tempi necessari per ottenere le agevolazioni e la messa a disposizione di risorse speciali dedicate alla singola domanda. Per accedere a questa particolare procedura è necessario che il progetto di sviluppo presenti un importo totale degli investimenti superiore a 50 milioni di euro.

La procedura comporta:

• Corsia preferenziale per l’esame istruttorio (non va in protocollo).

• Corsia preferenziale per le risorse finanziarie.

Lo stesso decreto dell’8 novembre 2016 ha introdotto anche lo strumento dell’Accordo di sviluppo, che può essere sottoscritto in caso di progetti di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato. A tal fine l’Agenzia 

Invitalia valuta la sussistenza di alcuni requisiti di accesso, tra i quali l’appartenenza dei beni da realizzare a Industria 4.0.

I contratti di sviluppo consentono (unico strumento a prevederlo)anche le seguenti due ulteriori possibilità:

• Costi delle eventuali opere di connessione alla rete di distribuzione a completo carico delle risorse pubbliche (art. 4 DM 9dicembre 2014)
• Conferenza dei servizi indetta dal Ministero (in caso di ritardi o inadempienze delle amministrazioni interessate al rilascio delle autorizzazioni), con conseguente adozione di provvedimento di approvazione del programma di investimento, che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nullaosta, intesa, concerto o atto di assenso comunque denominato necessari all’avvio del programma di sviluppo e di competenza delle amministrazioni pubbliche centrali o territoriali interessate (comune, provincia, regione, autorità varie) (art. 10DM 9 dicembre 2014).

ATTENZIONE

PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA A INVITALIA NON È POSSIBILE:

a. FIRMARE CONTRATTI CON DATA CERTA CON FORNITORI

b. ACCETTARE PREVENTIVI

c. VERSARE ACCONTI A FORNITORI

d. EFFETTUARE PAGAMENTI (AD ECCEZIONE DI CAPARRE O CAUZIONI)

e. AVVIARE I LAVORI (COMUNICAZIONI CON DATA CERTA AL COMUNE, ECC.).

PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA A INVITALIA È INVECE POSSIBILE:

a. ACQUISTARE IL TERRENO

b. PAGARE GLI STUDI DI FATTIBILITÀ

c. RICHIEDERE PREVENTIVI

d. VERSARE SOMME DI DENARO A TITOLO DI CAPARRA O CAUZIONE

e. PAGARE AL COMUNE GLI ONERI CONCESSORI.



DAL 2024

Ad ogni buon conto, si osserva che il nuovo Credito d’imposta sarà attribuito nei limiti della misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, recante soglie più elevate rispetto alla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 a cui, per esplicita previsione del legislatore, occorre riferirsi per il Credito d’imposta SUD e ZES vigenti. 

Più in dettaglio, le aliquote previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 sono diversificate per Regione, come segue:

Per i grandi progetti di investimento, l’intensità massima di aiuto è soggetta a correzione conformemente al punto 19, paragrafo 3, degli orientamenti RAG.

Pertanto, l’incentivo si attesta in un range dal 15% sino ad un massimo del 60%, laddove l’attuale Credito d’imposta SUD/ZES contempla un’intensità tra il 10% ed il 45%.

Gli oneri derivanti dal Credito d’imposta ZES UNICA sono valutati in oltre 4 miliardi e mezzo, ossia 1.512,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. 

Si attende, ora, la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale per ogni dettaglio definitivo.

La procedura amministrativa per usare questo incentivo

Fase 1. DOMANDA. Viene presentata una domanda all’Agenzia delle Entrate italiana, indicando gli importi degli investimenti, la valutazione di ammissibilità e altre notizie sull’iniziativa. Lo sportello è aperto, pertanto la domanda si può presentare in qualsiasi momento.
Fase 2. AUTORIZZAZIONE. L’Agenzia, dopo le verifiche antimafia, autorizza nel giro di 60 giorni la fruizione del credito di imposta richiesto.
Fase 3. FRUIZIONE. La vostra impresa a partire da 5 giorni dopo l’autorizzazione, può iniziare ad usare il credito concesso in compensazione sugli F24, qualora capienti (con importi a debito). Per usare il credito l’investimento deve essere stato effettuato, cioè l’impianto deve essere stato installato e collaudato. Il termine ultimo per la realizzazione dell’impianto è il 31 dicembre 2022 (salvo proroga).


Non ci sono limiti massimi all’utilizzo del credito, né di importo né di tempi; il credito si può utilizzare fino al suo esaurimento, che può durare anche anni. Il limite di importo dell’investimento su cui si calcola il credito è fissato in:

• 3 milioni di euro per le imprese di piccola dimensione

• 10 milioni di euro per le imprese di media dimensione

• 15 milioni di euro per le imprese di grande dimensione.



AGEVOLAZIONE 2023 – 2024 – 2025

CREDITO IMPOSTA del 20% per quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro

CREDITO IMPOSTA del 10% per quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro

CREDITO IMPOSTA del 5% per quota di investimento oltre i 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Nessuna agevolazione per investimenti oltre i 20 milioni di euro.

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno dell’avvenuta interconnessione.

Investimenti effettuati dal 01/01/2023 al 31/12/2025 ovvero entro il 30/06/2026 se ordine accettato e acconto del 20% entro il 31/12/2025.

La procedura amministrativa per usare questo incentivo

Si tratta di un incentivo a procedura ‘automatica’, cioè non necessita di presentare una domanda e senza valutazione preventiva da parte delle autorità competenti. Le verifiche vengono effettuate a posteriori.

Fase 1. COMPLIANCE PRELIMINARE DEI BENI.

In questa fase preliminare vengono valutate (dalla nostra Divisione Innovazione – Dipartimento tecnologie e processi 4.0) le caratteristiche tecniche dei beni (macchinari, impianti, attrezzature) che la vostra impresa intende acquistare o ha già acquistato. In caso di non rispondenza ai requisiti richiesti dalla normativa, i nostri ingegneri comunicano le modifiche da apportare ai beni per renderli conformi.

Fase 2. REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO.

In questa fase vengono raccolte e classificati i documenti di spesa relativi all’impianto (fatture, documenti di trasporto, verbali di collaudo, ecc.).

Fase 3. PERIZIA TECNICA ASSEVERATA.

Dopo la messa in funzione dell’impianto, i nostri ingegneri effettuano uno o più sopralluoghi per verificare l’interconnessione dei macchinari, rilasciando un’Analisi tecnica per ogni macchinario e una Perizia asseverata sull’intero impianto.

Fase 4. FRUIZIONE.

Solo dopo la firma della perizia, la vostra impresa può iniziare ad usare il credito in compensazione sugli F24, qualora capienti (con importi a debito).

Il credito di imposta viene suddiviso in tre quote di uguale importo.

La prima quota è immediatamente utilizzabile in compensazione dopo la firma della perizia. La seconda quota è utilizzabile a partire da gennaio dell’anno successivo. La terza quota a partire da gennaio del secondo anno.

Non ci sono limiti massimi all’utilizzo del credito, né di importo né di tempi; il credito si può utilizzare fino al suo esaurimento, che può durare anche anni.

Questo incentivo non è soggetto a tassazione.



Tabella di agevolabilità:


Sezione dell’impianto                                                                      Ammissibilità e cumulabilità con CIC


Sezione dell’impianto                Ammissibilità e cumulabilità con CIC
1 Ricezione e stoccaggio    SI
2 Pretrattamento SI
3 IdrolisiSI
4 Digestione anaerobica con produzione di biogasSI, SOLO PER IMPIANTI DI PROPRIETÀ DI IMPRESE AGRICOLE e nel limite del 40%
5 Depurazione e raffinazione del biogas a biometano SI, SOLO PER IMPIANTI DI PROPRIETÀ DI IMPRESE AGRICOLE e nel limite del 40%
6 Compostaggio SI
7 Liquefazione
SI
  

È uno strumento che può agevolare un impianto per la produzione di biometano avanzato se ricadente in uno dei comuni facenti parte delle aree di crisi (complessa e non complessa) individuate dalla normativa.

Periodicamente vengono aperti i bandi di accesso, con conseguente messa a disposizione di risorse finanziarie. Per presentare domanda è necessario che il bando sia aperto.

L’investimento minimo è di 1 milione di euro.

L’ammontare dell’agevolazione che viene erogata dipende:

• dalla dimensione dell’impresa che realizza l’impianto

• dalla localizzazione dell’impianto

• dall’intensità massima di aiuto prevista ai sensi del Regolamento GBER nelle diverse aree della Carta degli Aiuti UE.

Intensità di aiuto Legge 181/89

Quali sono le agevolazioni concedibili

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 (“Regolamento GBER”). Il finanziamento agevolato concedibile non può essere inferiore al 20% degli investimenti ammissibili. Il contributo in conto impianti e l’eventuale contributo diretto alla spesa sono determinati in relazione all’ammontare del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER.

La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa non può essere superiore al 75% degli investimenti e delle spese ammissibili relative alle spese di consulenza, a quelle degli eventuali progetti di innovazione di processo e di innovazione dell’organizzazione e per la formazione del personale e a quelli di ricerca e sviluppo sperimentale.

È il nuovo incentivo attivo dal 2022 destinato allo sviluppo del biometano, sia sotto forma gassosa, sia liquida (LNG).

Il perimetro di azione: quali impianti accedono agli incentivi

Accedono agli incentivi – si legge nel testo firmato dal Ministro – gli impianti per i quali gli interventi di cui sopra non sono stati avviati prima della pubblicazione della graduatoria ai sensi dell’articolo 5, comma 2, secondo periodo e che completano la realizzazione delle opere ammesse a finanziamento ed  entrano in esercizio entro il 30 giugno 2026.

Tali interventi si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo,  quella relativa all’ordine delle attrezzature ovvero all’avvio dei lavori di costruzione.

L’acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l’ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavori relativi agli interventi di cui sopra.

Chi non rientra tra i beneficiari

Non è consentito l’accesso agli incentivi:

a) alle imprese in difficoltà secondo la definizione di cui al punto 20 della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01;

b) ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n.50 del 2016;

c) ai soggetti che beneficiano del regime di cui al DM 2 marzo 2018.

Accesso agli incentivi a due vie: contributo in c/capitale e tariffa incentivante

Agli impianti di produzione di biometano che rispettano i requisiti stabiliti dal presente decreto, è riconosciuto un incentivo composto da:

a) un contributo in conto capitale sulle spese ammissibili dell’investimento sostenuto, nei limiti del costo massimo di investimento ammissibile e secondo le percentuali indicate in allegato 1;

b) una tariffa incentivante applicata alla produzione netta di biometano per una durata di 15 anni ed erogata dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, calcolata secondo le modalità di cui all’articolo 7 e all’allegato 2.

INCENTIVI

Agli impianti di produzione di biometano di nuova realizzazione e agli impianti agricoli di produzione di energia elettrica con biogas da riconvertire alla produzione di biometano, è riconosciuto un incentivo composto da: 

– un contributo a fondo perduto pari al 40% degli investimenti sostenuti per la realizzazione dell’impianto, entro le soglie di spesa stabilite dal bando; 

– una tariffa incentivante applicata alla produzione di biometano erogata dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, per una durata di 15 anni.

L’accesso agli incentivi avviene a seguito dell’aggiudicazione di procedure competitive pubbliche periodiche. Per aggiudicarsi l’incentivo è necessario rispettare il principio DNSH. Per gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2023, si può optare per il presente incentivo (bonus biometano) oppure in alternativa per gli incentivi ordinari e per i Certificati di immissione al consumo (CIC) previsti dal decreto 2 marzo 2018.

I requisiti per l’accesso agli incentivi

Accedono alle procedure competitive di cui al presente decreto gli impianti che rispettano i seguenti requisiti:

  • a) possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto;
  • b) nel caso di impianti da connettere alle reti di trasporto e di distribuzione del gas con obbligo di connessione di terzi, preventivo di allacciamento rilasciato dal gestore di rete competente e accettato dal soggetto richiedente;
  • c) conformità del biometano oggetto della produzione ai criteri stabiliti dalla direttiva 2018/2001/UE ai fini del rispetto del principio “non arrecare un danno significativo”, ai pertinenti requisiti di cui all’allegato VI, nota 8, del regolamento 2021/241/UE, nonché ad almeno uno dei seguenti requisiti in materia di sostenibilità:
    1. l’impianto produce biometano destinato al settore dei trasporti a partire da materie prime utilizzabili per la produzione di biocarburanti avanzati di cui all’allegato VIII al decreto legislativo n. 199 del 2021, e consegue una riduzione di almeno il 65% delle emissioni di gas a effetto serra mediante l’uso della biomassa;
    2. l’impianto produce biometano destinato ad altri usi e consegue una riduzione di almeno l’80 % delle emissioni di gas a effetto serra mediante l’uso della biomassa;
  • d) nel caso di riconversioni, l’intervento è realizzato su impianti agricoli esistenti;
  • e) nel caso di impianti situati in zone interessate da procedure d’infrazione comunitaria ai fini del miglioramento della qualità dell’aria e del contrasto all’inquinamento atmosferico, le produzioni di biometano da biomasse devono rispettare i limiti di emissione ivi previsti, in conformità ai contenuti dei rispettivi “Piani per il contrasto ai superamenti dei limiti della qualità dell’aria”;
  • f) nel caso di soggetti richiedenti che svolgano attività industriale, rientrante tra le categorie di cui all’Allegato 1 alla direttiva 2010/75/UE, in funzione anche dei valori di capacità, laddove la produzione di biometano avvenga su scala industriale mediante processi di trasformazione chimica o biologica di sostanze o gruppi di sostanze di fabbricazione di prodotti chimici organici e, in particolare, idrocarburi semplici (categoria 4.1.a), deve essere assicurata la conformità alla direttiva 2010/75/UE, come riscontrabile dai documenti autorizzativi di cui alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, per le attività industriali, dal Titolo I, Parte V, del medesimo decreto;
  • g) nel caso di impianti agricoli situati in zone vulnerabili ai nitrati con carico di azoto di origine zootecnica superiore a 120 kg/ha come definite dai Piani di azione regionali in ottemperanza alla direttiva 91/676/CEE, deve essere utilizzato almeno il 40% in peso di effluenti zootecnici nel piano di alimentazione complessivo;
  • h) i progetti devono prevedere le vasche di stoccaggio del digestato degli impianti, di volume pari alla produzione di almeno 30 giorni, che devono essere coperte a tenuta di gas e dotate di sistemi di captazione e recupero del gas da reimpiegare per la produzione di energia elettrica, termica o di biometano. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il digestato non venga stoccato, ma avviato direttamente al processo di compostaggio.

L’art.5 contiene tutti i riferimenti.

Le date e le modalità di svolgimento delle procedure sono disciplinate nell’ambito delle regole applicative di cui all’art.12, prevedendo  l’assegnazione dei punteggi per la formazione delle graduatorie basata sul valore percentuale della riduzione offerta sulla tariffa pertinente di cui all’allegato 2, nonché che la capacità produttiva eventualmente non assegnata venga riallocata nella prima asta successiva fino all’esaurimento  dei contingenti e in ogni caso non oltre il 1° gennaio 2026.

Per le procedure indette nel 2022 e nel 2023, le tariffe di riferimento poste a base d’asta sono quelle indicate all’allegato 2.

Dall’anno 2024 ed eventualmente fino al 2026, le tariffe poste a base d’asta sono quelle di cui all’allegato 2, ridotte del 2%.

Il GSE, ricevuta la documentazione:

a) riscontra la completezza dell’istanza di partecipazione entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della stessa e comunque  non oltre il periodo di apertura dei bandi, nel rispetto del termine di 60 giorni di cui al comma 2, primo periodo;

b) esamina la documentazione trasmessa e conclude la verifica della documentazione attestante il rispetto dei requisiti necessari  per l’ammissione agli incentivi nel termine di pubblicazione della graduatoria di cui al comma 2.

Gli impianti agricoli di produzione di biometano collocati in posizione utile nella relativa graduatoria, secondo le procedure di cui all’articolo 5, entrano in esercizio al più tardi entro 18 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima.

Gli impianti di produzione di biometano alimentati da rifiuti organici collocati in posizione utile nella relativa graduatoria,  secondo le procedure di cui all’articolo 5, entrano in esercizio al più tardi entro 24 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima.

Il mancato rispetto dei termini di cui al primo e al secondo periodo comporta l’applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante  di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), dello 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di nove mesi di ritardo. 

I medesimi termini sono da considerarsi al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell’impianto e delle opere connesse, derivanti da cause di forza maggiore o eventi calamitosi accertati dalle autorità competenti.

Gli impianti di capacità produttiva pari o inferiore a 250 Smc/h che immettono biometano nelle reti con obbligo di connessione di terzi, possono richiedere l’erogazione della tariffa spettante in forma di tariffa omnicomprensiva.

Per gli impianti di capacità produttiva superiore a 250 Smc/h, nonché per tutti gli impianti di produzione che immettono biometano nelle reti del gas naturale diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi, la tariffa spettante  è erogata in forma di tariffa premio calcolata secondo le modalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera v) e in tale caso le garanzie di origine vengono assegnate al produttore.

Erogazione del contributo in conto capital: le spese ammissibili

Alla comunicazione di entrata in esercizio di cui all’articolo 7, comma 2 sono allegati i titoli di spesa sostenuta quietanzati in relazione  alla realizzazione dell’intervento, nonché la documentazione di dettaglio individuata ai sensi dell’articolo 12.

Il GSE esamina la documentazione trasmessa ai fini della valutazione delle spese ammissibili e riscontra la rispondenza delle stesse  ai costi massimi ammissibili riportati nell’Allegato 1, determinando il contributo da erogare.

Sono considerate spese ammissibili, ai fini dell’erogazione del contributo in conto capitale:

  • a) i costi di realizzazione ed efficientamento dell’impianto quali le infrastrutture e i macchinari necessari per la gestione della biomassa e del processo di digestione anaerobica, per lo stoccaggio del digestato, la realizzazione dell’impianto di purificazione del biogas, la trasformazione, compressione e conservazione del biometano e della CO2, la realizzazione degli impianti e delle apparecchiature per l’autoconsumo aziendale del biometano;
  • b) le attrezzature di monitoraggio e ossidazione del biometano, dei gas di scarico e di monitoraggio delle emissioni fuggitive;
  • c) i costi di connessione alla rete del gas naturale;
  • d) i costi per l’acquisto o acquisizione di programmi informatici funzionali alla gestione dell’impianto;
  • e) le spese di progettazione, direzione lavori, collaudo, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti, nella misura massima complessiva del 12% della spesa totale ammissibile;
  • f) i costi per la fase di compostaggio del digestato.

Cumulabilità degli incentivi

Gli incentivi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o  regimi di sostegno comunque denominati destinati ai medesimi progetti.

Scadenza

Il decreto prevede un’unica modalità di accesso agli incentivi: partecipazione a procedure competitive pubbliche (aste a ribasso).

Gli impianti devono partecipare alle procedure competitive, attraverso le quali è assegnato il contingente di capacità produttiva disponibile,  in funzione del maggior ribasso offerto sulla tariffa incentivante e, a parità di ribasso, applicando ulteriori criteri di priorità.

Possono accedere agli incentivi gli impianti che risultano ammessi in posizione utile in una delle graduatorie redatte dal GSE in esito alle procedure competitive.

Al fine di massimizzare il tasso di realizzazione degli interventi, sono previste specifiche modalità di riallocazione della quota dei contingenti non assegnati. 

Nr.ProceduraApertura proceduraChiusura proceduraLimite pubblicazione graduatoriaContingente disponibile[Smc/h]
130/01/202331/03/202329/06/202367.000
214/07/202312/09/202311/12/202371.250
322/12/202320/02/202420/05/202423.750
43/06/20242/08/202431/10/202471.250
518/11/202417/1/202517/04/202523.750
TOTALE   257.000

Nel caso in cui il contingente totale di capacità produttiva disponibile non sia esaurito con la quinta  procedura, il decreto prevede la possibilità di apertura di nuove procedure  fino all’esaurimento delle risorse disponibili (in ogni caso non oltre il 1° gennaio 2026).


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Finanza e Progetti

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RAMSES GROUP

Dott. Alfredo Castiglione – Tributarista – Revisore Legale
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