Fondo di Garanzia, dal DECRETO CURA ITALIA: accesso più semplice, con nuove regole per PMI e professionisti

RAMSES GROUP NEWS n.67 – 17 Marzo 2020

Sintesi delle novità

1,2 miliardi di euro dal Decreto Cura Italia per il Fondo di garanzia per le PMI e deroghe alla disciplina “ordinaria”, valide solo per 9 mesi. Sono le direttrici delle misure approntate dal Governo a sostegno di PMI e professionisti danneggiati a causa dell’emergenza Coronavirus. Per consentire alle piccole e medie imprese che hanno saturato il plafond di ottenere l’intervento del Fondo viene aumento a 5 milioni di euro l’importo massimo garantito. Il Decreto Cura Italia prevede, poi, che la garanzia sia concessa a titolo gratuito e venga ammessa anche per le operazioni di rinegoziazione del debito.

Tra gli strumenti individuati dal Governo per sostenere le PMI e i professionisti alle prese con i danni causati dall’emergenza Coronavirus, un ruolo di primo piano è ricoperto dal Fondo di garanzia PMI.

E affinché tale strumento possa assolvere a questo complesso e delicato compito, con il decreto Cura Italia ne prevede il rifinanziamento per 1,2 miliardi di euro e introduce alcune deroghe alla disciplina “ordinaria” a carattere temporaneo, valide solo per 9 mesi.

Importo massimo garantito

Una prima innovazione riguarda l’aumento a 5 milioni di euro dell’importo massimo garantito. Questo rimetterà in gioco tutte le imprese che hanno già esaurito gli spazi di garanzia sul Fondo.

Secondo infatti la disciplina “ordinaria”, il Fondo garantisce a ciascuna impresa o professionista un importo massimo di 2,5 milioni di euro, un plafond che può essere utilizzato attraverso una o più operazioni, fino a concorrenza del tetto stabilito, senza un limite al numero di operazioni effettuabili.

Il limite si riferisce all’importo garantito, mentre per il finanziamento nel suo complesso non è previsto un tetto massimo.

Per importi massimi garantiti per singola impresa di 1,5 milioni, la percentuale massima di copertura sarà pari:

per la garanzia diretta: all’80% dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento;

per gli interventi di riassicurazione: al 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%.

Il decreto non specifica le garanzie che saranno concesse per importi superiori a 1,5 milioni e fino a 5 milioni. In questo caso, si ritiene che sarà applicata la disciplina ordinaria: le percentuale di copertura del finanziamento dovrebbero quindi essere modulate in base al rating ottenuto dall’impresa e dal professionista in sede di valutazione, con garanzie sarà più elevata per le operazioni di investimento e per le imprese ed i professionisti con classe di merito peggiore, mentre sarà più bassa per le operazioni di liquidità e a breve termine e per le imprese ed i professionisti con classe di merito migliore.

Valutazione

Altra importante novità riguarda la modalità di valutazione per l’accesso alla garanzia.

A seguito della riforma in vigore dal 15 marzo 2019, la valutazione si basa su un:

1) modulo economico-finanziario, che fornisce una misura predittiva del profilo di rischio patrimoniale, economico e finanziario ed è costruito sui dati degli ultimi 2 bilanci depositati o quelli delle ultime 2 dichiarazioni fiscali;

2) modulo andamentale, che fornisce una misura predittiva del profilo di rischio di credito ed è costruito sui:

– dati di accordato e utilizzato del soggetto beneficiario finale, con riferimento agli ultimi 6 mesi dei rischi a scadenza e dell’esposizione per cassa, forniti dalla Centrale dei Rischi, qualora presenti;

– dati relativi ai contratti rateali, non rateali e carte del soggetto beneficiario finale forniti da uno o piu Credit Bureau, qualora gli stessi siano utilizzati dal soggetto richiedente per la propria valutazione del merito di credito.

Con il decreto Cura Italia viene invece previsto che, per le operazioni finanziarie di importo fino a 100.000 euro, ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario.

La valutazione sarà fatta quindi esclusivamente sul modulo economico finanziario, consentendo così di ammettere al Fondo anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia da Coronavirus.

Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014.

L’intervento del Fondo invece sarà concesso gratuitamente e senza valutazione per nuovi finanziamenti di durata fino a 18 mesi e di importo non superiore a 3.000 euro erogati a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d’impresa sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000).

Per tali operazioni, la copertura sarà pari all’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione.

Ulteriori novità

Il decreto Cura Italia prevede poi che la garanzia sia concessa a titolo gratuito. Eliminata anche la commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni al di sotto di una soglia fisiologica di operazioni deliberate e non perfezionate.

Il Fondo potrà anche garantire finanziamenti concessi a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Arriva anche la proroga automatica della garanzia per le operazioni ammesse alla garanzia del Fondo per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del Covid-19.

Viene inoltre consentita, per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.

Con un’ulteriore modifica si consente di elevare del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti, la quota di tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia.

Prevista inoltre la possibilità per le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, di conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l’accesso al credito per determinati settori economici o filiere d’impresa.

Fondo di garanzia: le novità in sintesi


Decreto Cura Italia
– Gratuità della garanzia del Fondo
– Innalzamento dell’importo massimo garantito a 5 milioni di euro
– Ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito
– Allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento, prevista per norma o su base volontaria, correlata all’emergenza Coronavirus.
– Esclusione, per le operazioni di importo fino a 100.000 euro, del modulo “andamentale” ai fini della valutazione per l’accesso al Fondo
– Possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, per operazioni di importo superiore a 500.000 euro e durata minima di 10 anni nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari.

Fonte Ipsoa professionalità quotidiana


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