Agevolazioni fiscali nel Mezzogiorno: tutte le misure 2023

RAMSES GROUP NEWS n. 485 – 13 gennaio 2023

La Legge di Bilancio 2023 proroga i crediti d’imposta per le imprese del Sud: agevolazioni per acquisto macchinari, investimenti in ZES o per R&S e impianti di compostaggio.

Le imprese nel 2023 potranno continuare ad utilizzare tutti i crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno: macchinari, ricerca e sviluppo, impianti di compostaggio. Le proroghe sono state inserite nel corso del passaggio alla Camera della  LEGGE DI BILANCIO 2023  

Il riferimento normativo è contenuto nei commi da 265 a 270 della legge 197/2022 (la Manovra economica in vigore dal 1° gennaio 2023).      

Credito d’imposta investimenti SUD

Il comma 165 proroga fino al 31 dicembre 2023 l’agevolazione prevista dalla Manovra 2016, andando a modificare il comma 98 della legge 208/2015. Riguarda l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive che si trovano nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise.

Il credito d’imposta varia a seconda delle dimensioni dell’impresa:

  • 10% per le grandi imprese,
  • 15% per le aziende di medie dimensioni,
  • 20% per le piccole imprese.
  • nei Comuni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dai terremoti che si sono succeduti dal 24 agosto 2016, sale al:
    • 25% per le grandi imprese,
    • 35% per le medie imprese,
    • 45% per le piccole.

Bonus investimenti Sud, Sisma e ZES: nuovo modello

Sono prorogate (comma 267) anche le disposizioni dell’articolo 5 del decreto legge 91/2017 sugli investimenti effettuati nelle Z.E.S. . In questi casi, il credito d’imposta non può superare i 100 milioni di euro per singolo investimento. Le aliquote sono le stesse sopra esposte.

Agevolazione investimenti ricerca e sviluppo

Il comma 268 estende, sempre fino al 31 dicembre 2023, le maggiorazioni disposte dall‘articolo 244 del decreto 34/2020 delle aliquote del credito di imposta per R&S in favore delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno. Sono agevolati gli investimenti in ricerca e sviluppo in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Anche in questo caso l’aliquota cambia a seconda delle dimensioni d’impresa, nel seguente modo:

  • 45% per le piccole imprese, che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro,
  • 35% per le medie imprese che occupano almeno cinquanta persone e hanno ricavi pari ad almeno 10 milioni di euro,
  • 25% per le grandi imprese, con almeno duecentocinquanta addetti e fatturato sopra i 50 milioni di euro oppure totale di bilancio pari ad almeno 43 milioni di euro.

Le attività di ricerca e sviluppo agevolabili sono identificate dall’articolo 1, comma 200, della legge 160/2019: in generale, ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico. Ci sono poi specifiche per le singole spese (ricercatori e tecnici, macchinari, software, contratti di ricerca, brevetti, consulenze).

Impianti di compostaggio agroalimentari

Si estende al 2023 il contributo sotto forma di credito d’imposta per le spese relative ad installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i Centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. E’ il beneficio previsto dal comma 831 della legge 234/2021, che viene modificata introducendo la proroga. Il credito d’imposta è al 70% degli importi rimasti a carico del contribuente, nel limite massimo di 1 milione di euro.

FONTE PMI.IT

Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno anche per il 2023

Il comma 265 dell’articolo 1 della LEGGE 29/12/2022 N 197   (Legge di bilancio 2023) ha esteso al 31 dicembre 2023 (rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2022) l’agevolazione in forma di credito di imposta prevista dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della  L.208/2015 in favore degli investimenti realizzati nel Mezzogiorno.

Il bonus è concesso alle imprese che acquistano beni strumentali nell’ambito di un progetto di investimento iniziale inerente a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo. Per quest’ultima regione occorre fare riferimento esclusivamente alle zone assistite ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

I soggetti beneficiari devono essere titolari di redditi di impresa. Sono, infatti, escluse le imprese titolari di reddito agrario: in tal senso si è espressa la DRE Puglia in risposta all’interpello n. 917-753 del 23 novembre 2020, nonché la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-07072 dell’8 marzo 2022.

Il bonus Sud è un aiuto comunitario, quindi sono ammessi alle agevolazioni i programmi di investimento definiti secondo le regole UE. In particolare, sono agevolabili gli investimenti – in macchinari, impianti e attrezzature varie – relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, quelli a favore di una nuova attività economica.

I chiarimenti circa i programmi ammissibili all’agevolazione sono rinvenibili nella   CIRCOLARE 34/E  del 3 agosto 2016, nonché, stante il rinvio operato dal citato documento di prassi, nella n. 38/E dell’11 aprile 2008.

Sono esclusi dall’agevolazione in parola gli investimenti di mera sostituzione (in tal senso RISPOSTA INTERPELLO N 131    del 21 marzo 2022), vale a dire quelli relativi alla fisiologica sostituzione di macchinari ormai portati all’esaurimento con beni aventi pressoché le medesime caratteristiche.

La misura dell’agevolazione (v. tabella in calce) varia a seconda della dimensione dell’impresa individuata in base ai parametri comunitari previsti dalla raccomandazione della Commissione Europea 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, che sono stati recepiti con DM del 18 aprile 2005.

Sono, altresì, legati alla dimensione aziendale anche i massimali degli investimenti agevolabili, che dal 1° marzo 2017 sono i seguenti:

  • 3 mln per le piccole imprese (limite precedente 1,5 mln);
  • 10 mln per le medie imprese (limite precedente 5 mln);
  • 15 mln per le grandi imprese (limite non modificato).

Per fruire dell’agevolazione è necessario inviare il modello CIM17. Subordinatamente alla realizzazione degli investimenti, il credito di imposta è utilizzabile in compensazione a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta.

Il momento di effettuazione degli investimenti è individuato secondo le regole dell’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR. Per effetto dell’intervento della Legge di bilancio 2023, sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2023.

Per la piena operatività della proroga è necessario attendere il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con il quale si aggiornerà la comunicazione di fruizione del credito di imposta con l’aggiunta del 2023 tra gli anni oggetto dell’agevolazione.

È stata, altresì, disposta la proroga dell’analoga misura agevolativa prevista per le ZES (Zone Economiche Speciali) e ZLS (Zone Logistiche Semplificate).

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SPECIALE ZES Zone Economiche Speciali: così possono rafforzare l’attrattività del Mezzogiorno

RAMSES GROUP NEWS n. 431 – 14 ottobre 2022

Le ZES sono un’opportunità unica per sviluppare l’economia del Sud Italia e farne un Hub strategico nel Mediterraneo. Il PNRR mette sul piatto 2 miliardi di euro, ma oltre alle risorse economiche serve anche una riforma più ampia che consenta uno snellimento delle pratiche amministrative anche in ottica digitale.

Le Zone Economiche Speciali (ZES) sono aree geograficamente delimitate con incentivi specifici per le attività commerciali e produttive che prendono solitamente la forma di esenzioni fiscali, semplificazioni amministrative e disponibilità di infrastrutture.

L’obiettivo principale di questi incentivi è creare “poli di crescita” per la Zona delineata, attirando gli investimenti delle imprese e creando ulteriori vantaggi per il territorio su cui la ZES insiste. Le ZES si sono affermate nel mondo come laboratori per l’attrazione degli investimenti e come incubatori di innovazione, capaci di promuovere lo sviluppo produttivo e occupazionale di aree svantaggiate e/o in obiettivo convergenza.

Esse rappresentano infatti un’occasione e un fattore abilitante per sviluppare l’economia del territorio, favorendo la creazione di poli di eccellenza, andando ad accrescere le competenze di settore e facendo leva sulle strategie di incremento dell’export grazie al posizionamento delle zone stesse in aree dotate di particolari dotazioni infrastrutturali e logistiche.

ZES: l’occasione del PNRR e le altre misure di sostegno

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destina 630 milioni di euro, divisi tra le 8 aree, per investimenti infrastrutturali volti ad assicurare un adeguato sviluppo dei collegamenti delle aree ZES con la rete nazionale dei trasporti, in particolare con le reti Trans Europee (TEN-T) per rendere efficace l’attuazione delle ZES.

A queste risorse, si aggiungono ulteriori 1,2 miliardi di euro che il PNRR riserva a interventi sui principali porti del Mezzogiorno e 250milioni di euro sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per destinati ad appositi Contratti di Sviluppo finalizzati a semplificare e ridurre i tempi degli interventi.

Parliamo di un piano di 2 miliardi di euro, destinato al miglioramento del trasporto delle merci e delle mobilità delle persone, all’aumento della connessione verso le principali reti europee e alla modernizzazione delle infrastrutture che rappresenta un fattore abilitante per lo sviluppo dell’ecosistema delle ZES.


LINK VIDEO ZES – Zone Economiche Speciali – Agenzia Coesione Territoriale

ZES Zone Economiche Speciali


Gli incentivi di sgravio fiscale e decontribuzione costituiscono quindi solo una parte del complesso di misure di incentivazione che devono essere accompagnare le ZES. Da una parte, è necessario un chiaro orientamento strategico nazionale che favorisca lo sviluppo delle filiere chiave per il territorio, di forti partnership con realtà imprenditoriali e con le università e i centri di ricerca, per creare dei veri e propri poli di eccellenza che possano poi effettivamente attrarre ulteriori imprese, mediante l’effetto passaparola tra le diverse realtà della filiera.

Dall’altra parte, è fondamentale puntare su progetti infrastrutturali coerenti con le ambizioni di sviluppo del Paese come il collegamento di “ultimo miglio” per consentire ai distretti produttivi di ridurre tempi e costi nella logistica; la digitalizzazione e il potenziamento della logistica, urbanizzazioni green e lavori di efficientamento energetico e ambientale nelle aree retroportuali e nelle aree industriali appartenenti alle ZES. Più in generale è auspicabile avviare un programma di digitalizzazione dell’intero ecosistema che abiliti una più efficiente gestione delle partiche a livello burocratico e amministrativo.

Il ruolo strategico del Mediterraneo

I nuovi equilibri che si stanno delineando a seguito della discontinuità geo-politica degli ultimi mesi, infatti, stanno riportando al centro del dibattito il ruolo strategico del Mediterraneo, individuando centri di approvvigionamento energetico alternativi a quelli attuali sia per quanto attiene ai Paesi produttori che alle linee di transito.

In questo contesto il Mezzogiorno d’Italia, anche valorizzando le opportunità presentate dalle ZES, può giocare un ruolo di Hub strategico Europeo nel Mediterraneo potendo caratterizzarsi come porta verso il continente Africano e verso l’Oriente ma anche come linea di transito tra queste aree e l’Atlantico risalendo l’Europa.

Le ZES, nelle esperienze nazionali e internazionali, si sono dimostrate uno strumento efficace nell’attuazione delle strategie di sviluppo, offrendo una connessione diretta con i mercati esteri e le reti di produzione globali. In particolare, vista l’attuale affermazione di value chain “globali”, le ZES sono diventate nodi importanti per guidare il commercio internazionale.

L’importanza di una strategia nazionale

Risulta importane in quest’ottica puntare in primo luogo sulla definizione di una strategia nazionale che abiliti lo sviluppo delle economie territoriali, andando a creare delle realtà di successo che possano poi essere fruttuosamente sponsorizzate in Europa e nel mondo, risultando veramente attrattive agli occhi dei potenziali investitori esteri. Per far questo andrebbero individuate, congiuntamente con gli Enti Locali, le effettive linee di sviluppo dell’economia del territorio che si intende perseguire, andando a identificare puntualmente gli investitori target e procedendo quindi con azioni di marketing mirate.

È necessario quindi dare una vision chiara, coerente con la realtà territoriale in cui è inserita la ZES, che sia supportata da un Piano di Comunicazione organico a livello nazionale e sponsorizzato a livello internazionale per essere più efficaci nella capacità di raccogliere finanziamenti dai fondi di investimento.

Oltre all’effettiva realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti, per porsi quale territorio di interesse per i potenziali investitori internazionali diventa quindi essenziale anche la capacità di attrarre nuovi investimenti e nuovi investitori che supportino lo sviluppo di settori industriali chiave funzionali allo sviluppo del Paese.

Le ZES europee e l’importanza del marketing

Benché la maggior parte delle ZES mappate non effettuino una specifica selezione in termini di investitori e settori target, la presenza di un piano di comunicazione-marketing che includa un’ampia gamma di attività e strumenti è una pratica comune in molte ZES europee. Un piano, corredato da una strategia strutturata, di marketing-comunicazione è uno strumento necessario per promuovere efficacemente le aree ZES ai potenziali investitori, ma la sua riproposizione nel contesto italiano dovrebbe tenere in conto i vincoli di bilancio normativamente previsti. Tuttavia, questi vincoli dovrebbero rappresentare un ostacolo superabile a fronte del bisogno di favorire la realizzazione di iniziative di joint marketing con altri enti pubblici e agenzie, nonché l’impiego in termini di marketing dei rapporti con le industrie leader già presenti nella Zona. Tale pratica può aiutare ad attrarre più imprese dallo stesso settore verso la ZES grazie ad un “effetto passaparola” e di networking.

Un ulteriore elemento critico da indirizzare correttamente nella campagna di comunicazione ZES è quello della trasparenza sulla tempistica con cui si renderanno effettivamente disponibili le componenti del pacchetto localizzativo ZES. Questo, infatti, è un driver critico per la definizione e lo svolgimento delle attività di marketing, per evitare di generare aspettative eccessive sulle Zone e di promettere “tutto e subito”.

Una Piattaforma GIS per gli investitori ZES

Inoltre, la sponsorizzazione delle opportunità di investimento dovrebbe essere accompagnata dalla messa a disposizione di una Piattaforma GIS per gli investitori ZES in grado di fornire una rappresentazione grafica e navigabile delle aree ZES, che possa essere utilizzata quale fonte univoca e onnicomprensiva del patrimonio informativo ZES. Tale piattaforma, oltre a fornire indicazioni di dettaglio sui benefici fiscali e agevolativi esistenti, andando a perimetrare chiaramente i vincoli di non-sovrapposizione tra le varie misure agevolative esistenti, darebbe evidenza di tutte le caratteristiche rilevanti per l’investitore dell’area disponibile (es. status di infrastrutturazione, tipo di investimento realizzabile, vincoli ambientali e urbanistici, connessioni infrastrutturali ecc.).

Servirà dunque anche la capacità di concertare le azioni di promozione delle opportunità offerte dalle ZES da parte di tutti i principali stakeholders, in primis il Governo nazionale, gli Enti Locali, e la rete delle Camere di Commercio italiane all’estero o le sedi italiane delle Camere di Commercio di Paesi esteri

Come ulteriore misura di attrazione il Governo ha adottato degli interventi normativi volti all’istituzione di un interlocutore unico per gli investitori e di un meccanismo in grado di garantire la certezza dei tempi procedurali necessari per l’ottenimento dell’insieme di autorizzazioni necessarie per fare impresa in Italia. In particolare, sono state introdotto le figure dei Commissari Governativi ZES a cui è stato attribuito il potere di convocazione della Conferenza dei Servizi, in cui tutte le Amministrazioni responsabili del rilascio di autorizzazioni, permessi, pareri e nulla osta sono tenute a esprimersi entro la data stabilita. Questi interventi costituiscono dei primi spunti utili per il rilancio delle ZES.

Conclusioni

Tuttavia, il percorso di rafforzamento delle ZES – come evidenziato anche dal lavoro svolto da EY in ambito ZES – necessita di una riforma più ampia che consenta un effettivo snellimento delle pratiche amministrative anche in ottica digitalepotenziando e razionalizzando il complesso di Sportelli Unici presenti sul territorio nazionale e agevolando quindi la digitalizzazione della gestione delle pratiche presso tutte le Autorità a vario livello coinvolte.

Tali interventi, infatti, possono servire quale trampolino di lancio per futuri sviluppi ed evoluzioni di portali informatici per la gestione digitale delle procedure amministrative e di ammodernamento, razionalizzazione e digitalizzazione del patrimonio informativo di competenza dei molteplici enti data-owner nazionali.

I contratti di sviluppo nelle Zone Economiche Speciali (ZES)

I contratti di sviluppo

Segnaliamo che i contratti di sviluppo, strumento agevolativo per l’attrazione e il sostegno ai programmi di investimento produttivi, strategici e innovativi di grandi dimensioni, disciplinati dall’art. 43 del Decreto Legge 112/2008, convertito in Legge 133/2008, attuato dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 Agosto 2017, permettono, principalmente, il finanziamento agevolato al 20% del tasso di riferimento del 75% delle spese ammissibili.

Da ciò deriva che, fatta eccezione per le medie e le grandi imprese delle regioni in transizione, tutto l’investimento effettuato da una impresa in una ZES può essere oggetto di agevolazioni pubbliche fiscali e finanziarie, con l’ulteriore vantaggio che in questo caso non si applicano i limiti di importo all’investimento ammissibile per il suolo aziendale e per le opere murarie previsti per i contratti di sviluppo (che sono massimo il 10% ed il 40% dell’investimento complessivo), mentre riteniamo che si debbano applicare il termine di 36 mesi dalla concessione delle agevolazioni  previsto per la realizzazione dell’investimento e la norma per cui questo deve avere un importo minimo di 20 milioni di Euro per tutte le attività finanziabili (industriali, di tutela ambientale, turistiche) o di 7,5 milioni di Euro se finalizzato esclusivamente ad attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Infine, il finanziamento derivante dal contratto di sviluppo ha una durata da quattro a dieci anni, escluso il periodo di preammortamento commisurato alla durata del singolo progetto e di massimo quattro anni, va rimborsato a rate semestrali posticipate che scadono il 30 Giugno e il 31 Dicembre e la quota capitale del finanziamento deve essere garantita da idonee garanzie ipotecarie, bancarie o assicurative.

Oltre al contributo in conto interessi legato al finanziamento agevolato, i contratti di sviluppo possono concedere, in alcuni casi, anche contributi a fondo perduto in conto impianti e per le spese di R&S sostenute dall’impresa.

La definizione di tutti i contributi avviene nella fase di negoziazione del contratto con Invitalia Spa.

Le altre agevolazioni fiscali

Concludiamo questo paragrafo ricordando che le imprese ubicate nelle ZES (e nelle ZLS) possono usufruire anche di tutte le altre agevolazioni per gli investimenti (di tipo fiscale o non fiscale e comunque per investimenti che non hanno beneficiato del credito di imposta per le ZES o delle agevolazioni finanziarie derivanti dai contratti di sviluppo che abbiamo sin qui illustrato), creditizie o relative al costo del lavoro in essere nel nostro paese.

Inoltre, l’Agenzia delle entrate, nella risposta all’interpello n° 333 del 2022, ha chiarito che, per quanto riguarda i beni strumentali acquisiti da imprese insediate nelle ZES possono cumulare il credito di imposta specifico per esse previsto con quello per l’acquisto di beni strumentali nuovi previsto dal commi da 1051 a 1058-ter dell’art. 1° della Legge n° 178 del 2020 (Legge di stabilità per il 2021) purché il beneficio complessivo non superi il costo di acquisto del bene.

Infine, vi è la possibilità per le Regioni ed i Comuni nel cui territorio insiste una ZES o una ZLS di prevedere agevolazioni sull’IRAP, sull’IMU e sulla TARI per le imprese che in esse operano.

Per ora non abbiamo notizie di agevolazioni di questo tipo.

Inoltre, le imprese operanti nella ZES di una regione possono accedere alle agevolazioni previste dal Programma Operativo Regionale (POR) finanziate con fondi europei.

Per le ZLS quest’ultima possibilità a limitata a quelle aree di esse che sono qualificabili come “meno sviluppate” o “in transizione” ai sensi del diritto comunitario.

Il dimezzamento di IRPEF o IRES per le nuove attività

I commi da 173 a 176 della Legge n° 178 del 2020 (Legge di bilancio per il 2021) hanno introdotto una ulteriore agevolazione fiscale per le imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES istituite nelle regioni italiane “meno sviluppate” o “in transizione” (per ora quelle del Mezzogiorno).

Tale agevolazione consiste nella riduzione del 50% dell’imposta sul reddito (IRES od IRPEF) generato da tale attività per l’anno di imposta in cui essa è stata avviata e per i sei anni di imposta successivi (comma 173).

Ciò significa, per esempio, che se un’impresa ubicata in una ZES avvia una nuova attività economica che genera un reddito di 50.000 Euro annui su un reddito imponibile totale dell’impresa di 150.000 Euro annui, la riduzione del 50% dell’imposta sul reddito si applica solo ai primi 50.000 Euro generati dalla nuova attività.

Il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

  • le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno dieci anni
  • le imprese beneficiarie devono mantenere i posti di lavoro derivanti dalla loro nuova attività avviata nella ZES per almeno dieci anni

Il mancato rispetto di queste condizioni comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione delle agevolazioni di cui l’impresa ha beneficiato. Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento (commi 174 e 175).

L’agevolazione rientra nella categoria degli “aiuti de minimis” in forza dei quali un’impresa beneficiaria non può ricevere un ammontare di agevolazioni in denaro superiore a 200.000 Euro in tre esercizi annuali, se opera in qualsiasi settore dell’industria o dei servizi, oppure a 15.000 Euro sempre in tre esercizi se opera nell’agricoltura, od a 30.000 Euro nello stesso periodo se opera nella pesca o nell’acquacoltura, ai sensi, rispettivamente, dei Regolamenti UE n° 1407 e 1408 del 2013 e n° 717 del 2014.

E’ ovvio che, essendo questa un’agevolazione che si estende su sette esercizi, vi rientrano 2,33 periodi triennali (comma 176).

Infine, dato che la legge la riserva alle sole imprese che operano nelle ZES, questa agevolazione non si applica alle imprese che operano nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) già istituite o che verranno istituite nelle regioni costiere del Centro e del Nord Italia.

NOTE

Il tasso di riferimento, fissato dalla Commissione Europea, è pubblicato sul sito: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

In ogni caso, il contributo in conto interessi che agevola il finanziamento non può essere superiore al 4%.

Il credito d’imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese ubicate nelle ZES

Il credito di imposta per gli investimenti delle imprese nel Mezzogiorno è stato esteso agli investimenti effettuati dalle imprese nelle ZES nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di Euro, calcolati sul costo complessivo dei beni strumentali nuovi acquisiti entro il 31 Dicembre 2022 che includono anche l’acquisto di terreni e l’acquisizione, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.[2]

Riferimenti normativi: il comma 2 dell’art. 5 del DL 91/2018, modificato dall’art. 57 del DL 77/2021 e dall’art. 37 del DL 36/2022, convertito in Legge 79/2022, ha esteso il credito di imposta per gli investimenti delle imprese nel Mezzogiorno, previsto dai commi da 98 a 107 dell’art. 1 della Legge n° 208 del 2015 (Legge di bilancio per il 2016).

Facciamo notare che l’inclusione dell’intero costo di acquisizione del terreno su cui deve sorgere l’impianto produttivo e quella dell’intero costo di acquisto di immobili strumentali in tutto o in parte realizzati è una novità assoluta nel pur vasto panorama italiano degli incentivi alle imprese.

Gli obblighi per le imprese beneficiarie

Il 3° e il 4° comma dello stesso articolo prevedono che le imprese beneficiarie del credito di imposta devono mantenere le loro attività nell’area della ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell’investimento oggetto dell’agevolazione, pena la revoca e la restituzione del credito di imposta di cui hanno usufruito.

Inoltre, il credito di imposta non può essere richiesto da imprese che siano in stato di liquidazione o di scioglimento o sottoposte a procedura concorsuale[3] ed è concesso nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento UE 651/2014.

Per il resto la disciplina del credito di imposta per gli investimenti nelle ZES è la stessa di quello per gli investimenti nel Mezzogiorno (commi da 98 a 107 dell’art. 1° della Legge 208/2015).

Come abbiamo già detto nel terzo paragrafo, nelle ZES possono essere incluse, oltre ad aree portuali, retroportuali, piattaforme logistiche e interporti, anche le aree industriali principali (vale a dire quelle gestite dai Consorzi ASI o le aree PIP più vaste) che si trovano nelle province del territorio a cui la zona si riferisce, cioè quello di una o due regioni.

Ciò delimita notevolmente il territorio in cui sono ubicate le imprese che possono beneficiare del credito di imposta per gli investimenti effettuati nelle ZES che non si estende a tutta la regione o le due regioni a cui la zona si riferisce, ma solo ad una porzione molto piccola di esse (anche se nell’area ZES è ubicato un consistente numero di imprese).[4]

Tutte le altre imprese ubicate in quei territori regionali ma al di fuori della ZES sono escluse dall’agevolazione fiscale che stiamo descrivendo.

Per le imprese ubicate nei territori del Sud esterni alle ZES vi è il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno che descriviamo soprattutto nella Nota n° 7.

Progetto di investimento e investimenti non agevolabili

Il credito di imposta è concesso per gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito dai punti n° 49, 50 e 51 dell’art. 2 del Regolamento UE 651/2014 (cioè per un investimento relativo ad un’attività economica del tutto nuova o che innova, dal punto di vista dei prodotti o servizi realizzati, un’attività economica esistente), relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria (leasing), di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate per la prima volta nel territorio della ZES.

Se gli investimenti sono stati effettuati mediante contratti di leasing, si assume come agevolabile il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto di tali beni, escluse le spese di manutenzione.

Non sono agevolabili gli investimenti in beni immateriali (brevetti, ecc.) e veicoli.

Questi beni potranno quindi essere oggetto di altre agevolazioni, se previste, e i loro costi di realizzazione o di acquisto non rientrano nel computo dell’importo dell’investimento agevolabile con il credito di imposta ZES.

E’ agevolabile l’acquisto di un immobile esistente, se strumentale agli investimenti, ma non, dato il tenore della norma[5], la sua costruzione ex novo o la sua ristrutturazione.

Quest’ultima è una caratteristica pressoché unica nel panorama delle agevolazioni fiscali o finanziarie attualmente vigenti nel nostro paese per il sostegno degli investimenti delle imprese.

Sono escluse le attività agricole, di pesca ed acquacoltura (che hanno incentivi specifici) e le attività siderurgiche, carbonifere, di costruzione navale, delle fibre sintetiche, di produzione e distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, creditizie, finanziarie e assicurative (commi 98, 99 e 100 dell’art. 1° della Legge 208/2015).

Il calcolo del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES

Il credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES è pari ad una percentuale dell’importo dell’investimento (IVA esclusa e con un importo massimo sempre di 100 milioni di Euro) che cambia a seconda che il beneficiario sia una piccola, una media o una grande impresa e che la ZES sia ubicata in una regione “in ritardo di sviluppo” (o “meno sviluppata”, vale a dire: Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia) o in una regione “in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna), come riportato nella tabella successiva.[6]

Tabella 1) Il credito di imposta per gli investimenti nelle ZES italiane

REGIONIDIMENSIONE DI IMPRESAPERCENTUALE DEL CREDITO DI IMPOSTALIMITE MASSIMO DELL’IMPORTO DELL’INVESTIMENTO 
Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia (“meno sviluppate”)Piccola impresa45%100.000.000 di Euro
Media impresa35%100.000.000 di Euro
Grande impresa25%100.000.000 di Euro
Abruzzo, Molise, Sardegna (“in transizione”)Piccola impresa30%100.000.000 di Euro
Media impresa20%100.000.000 di Euro
Grande impresa10%100.000.000 di Euro

Per quanto riguarda la definizione di piccola, media e grande impresa, ricordiamo che la Raccomandazione CE n° 361 del 2003 definisce come:

  •  quella con numero di occupati annui inferiore a 50; fatturato inferiore a 10 milioni di Euro o totale dello Stato Patrimoniale inferiore a 10 milioni di Euro;
     
  •  quella con numero di occupati annui inferiore a 250; fatturato inferiore a 50 milioni di Euro o totale dello Stato Patrimoniale inferiore a 43 milioni di Euro (questi due parametri sono alternativi, cioè basta rispettarne uno).
    Inoltre, la piccola e la media impresa devono essere “autonome”, cioè non devono essere controllate in qualsiasi modo (per esempio: controllo societario, influenza dominante, ecc.) da una grande impresa;
     
  •  quella che supera i parametri dimensionali della media impresa.

Come si nota agevolmente dalla lettura della Tabella 1), le piccole e le medie imprese sono favorite nella misura dell’agevolazione rispetto alle grandi imprese e le imprese delle regioni meno sviluppate lo sono rispetto a quelle delle regioni in transizione.

Per fare un esempio, un investimento di 10 milioni di Euro effettuato da un’impresa ubicata in una ZES che ricade in una regione “meno sviluppata” dà diritto a 4,5 milioni di Euro di credito di imposta se il richiedente è una piccola impresa, a 3,5 milioni se è una media impresa e a 2,5 milioni se è una grande impresa.

Se l’impresa è invece ubicata in una ZES che ricade in una regione “in transizione”, ha diritto a 3 milioni di Euro di credito di imposta se essa è una piccola impresa, a 2 milioni se è una media impresa e ad 1 milione se è una grande impresa.[7]

Credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES e aiuti de minimis

Il credito di imposta è cumulabile con gli aiuti de minimis[8] e con altri aiuti di stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevato consentito dalle rispettive discipline europee di riferimento (comma 102).

Le imprese che intendono avvalersi del credito di imposta devono presentare apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate ed l’utilizzo di esso avviene mediante compensazione con imposte o contributi previdenziali ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo n° 241 del 1997 a decorrere dal periodo di imposta in cui è stato effettuato l’investimento. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’impresa relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relativi ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Ad esso non si applica il limite di utilizzo annuo di 250.000 Euro previsto dal comma 53 dell’art. 1° della Legge n° 244 del 2007 (commi 103 e 104).

Non ci sono, quindi, e questo è un vantaggio per le imprese, limiti temporali o di importo annuo per la fruizione del credito di imposta attraverso la compensazione con imposte o contributi.

Il provvedimento n° 670294 del 9 Agosto 2019 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha previsto che il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta va inviato telematicamente utilizzando il software relativo al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17) disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Esso ha inoltre stabilito che l’utilizzo del credito avviene mediante compensazione con altre imposte o contributi previdenziali ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo n° 241 del 1997, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline), pena il rifiuto dell’operazione.

Il codice tributo da utilizzare è stato definito con la risoluzione n° 83/E del 27 Settembre 2019 in cui l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo 6905 e 6906, per l’utilizzo in compensazione sia del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno che del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali (ZES).

Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione[9], il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.

Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, la disciplina di questo credito di imposta si applica anche se non viene esercitato il riscatto.

Il credito d’imposta indebitamente utilizzato rispetto all’importo rideterminato secondo queste disposizioni è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi sopra indicate in questo capoverso.

Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla sua disciplina o a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato degli interessi e delle sanzioni previsti dalla legge (commi 105 e 106 dell’art. 1° della Legge 208/2015).

NOTE

[1] Gli investimenti effettuati dalle imprese nelle ZLS sono pertanto esclusi da questo credito di imposta a meno che, come prevede il comma 64 dell’art. 1° della Legge n° 205 del 2017 (Legge di bilancio per il 2018), alcune aree della ZLS non siano “meno sviluppate” o “in transizione” ai sensi del diritto comunitario e quindi le imprese in esse ubicate possano beneficiare dell’agevolazione.

[2] Fino al DL 77/2021 il limite di importo del progetto di investimento era di 50 milioni di Euro (importo già abbastanza elevato) e non includeva l’acquisto di immobili strumentali agli investimenti.

[3] Questo aspetto lo si ricava dal comma 100 dell’art. 1° della Legge 208/2015.

[4] Il territorio della ZES è individuato dal suo Piano di sviluppo strategico richiamato nel DPCM che la istituisce, come abbiamo visto nel quarto paragrafo.

L’estensione massima della o delle due ZES per ciascuna regione è poi prevista dalla tabella contenuta nell’Allegato 1 del DPCM 12/2018 per cui, per esempio, l’area massima che può raggiungere la ZES della Campania è di 55 km2 a fronte di una superficie complessiva regionale di 13.671 km2.

Le agevolazioni fiscali e amministrative che stiamo esponendo riguardano quindi solo le imprese ubicate in quei 55 km2 ritenuti dalla legge area strategica di fondamentale importanza per lo sviluppo dell’intera regione ma che rappresentano solo lo 0,4% del territorio regionale complessivo (percentuale che forse sarebbe opportuno aumentare un poco).

Non parliamo poi di altre regioni come la Puglia in cui le due ZES in essa ubicate hanno a disposizione 44 km2 a fronte di una superficie complessiva regionale di 19.541 km2, per cui possono coprire solo lo 0,2% dell’intero territorio.

Queste cifre fanno purtroppo nascere qualche dubbio sull’efficacia dello strumento.

[5] Il comma 2° dell’art. 5 del DL 91/2018 così come modificato dall’art. 57 del DL 77/2021.

[6] Segnaliamo che, a partire dal 2021, a causa del riconteggio dei PIL regionali pro capite dovuto alla Brexit, la Sardegna e il Molise dovrebbero tornare ad essere regioni “meno sviluppate”, mentre l’Umbria e le Marche dovrebbero essere declassate a regioni “in transizione”.

[7] Segnaliamo, inoltre, che il credito di imposta per gli investimenti nelle ZES è più vantaggioso di quello per gli investimenti nel Mezzogiorno perché per quest’ultimo, anche se le percentuali con cui esso si calcola (le c.d. “intensità di aiuto”) sono uguali, è previsto un ammontare massimo dell’importo agevolabile dell’investimento pari a 3 milioni di Euro per le piccole imprese, 10 milioni di Euro per le medie imprese e 15 milioni di Euro per le grandi imprese (comma 101 dell’art. 1° della Legge 208/2015).

Il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno è stato prorogato fino al 31 Dicembre 2022 dal comma 171 della Legge 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021).

[8] Gli aiuti “de minimis” del diritto comunitario sono quelli in forza dei quali un’impresa beneficiaria non può ricevere un ammontare di agevolazioni in denaro superiore a 200.000 Euro in tre esercizi annuali, se opera in qualsiasi settore dell’industria o dei servizi, oppure a 15.000 Euro sempre in tre esercizi se opera nell’agricoltura, od a 30.000 Euro nello stesso periodo se opera nella pesca o nell’acquacoltura, ai sensi, rispettivamente, dei Regolamenti UE n° 1407 e 1408 del 2013 e n° 717 del 2014.

Il limite massimo degli aiuti “de minimis” può essere raggiunto con un solo tipo di agevolazione oppure attraverso la somma delle agevolazioni ottenute con diverse tipologie di questi aiuti che vanno imputate nel momento della loro concessione, sono espressi in termini di “sovvenzione diretta in denaro”, cioè del valore monetario dell’agevolazione ottenuta dall’ente, e, se pagati successivamente alla concessione, devono essere attualizzati a tale momento a partire dalla data del pagamento di essi. Il tasso di attualizzazione è quello della data del provvedimento di concessione dell’aiuto.

[9] Per esempio il 2022 se i beni sono stati acquistati o ultimati nel periodo di imposta 2020.

Le agevolazioni amministrative per le imprese insediate nelle ZES: la procedura dell’autorizzazione unica per gli insediamenti produttivi

Riforma delle Zone Economiche Speciali: l’autorizzazione unica

La riforma delle Zone Economiche Speciali contenuta nell’art. 57 del Decreto-Legge 77/2021, convertito in Legge 108/2021, ha uno dei suoi punti più qualificanti e innovativi nell’introduzione dell’art. 5-bis nel DL 91/2017 che prevede una procedura speciale ed abbreviata per l’approvazione dei progetti relativi all’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche da parte di soggetti pubblici e privati all’interno delle ZES, vale a dire la procedura della c.d. “autorizzazione unica”.

Infatti, l’art. 5-bis, previa dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere per la realizzazione di progetti infrastrutturali all’interno delle ZES[1] (comma 1°), stabilisce che tutti i progetti relativi alle attività economiche (quindi, secondo noi, anche quelle già insediate nelle ZES) od all’insediamento di nuove attività industriali, produttive e logistiche all’interno delle ZES, non soggetti alla presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA, presentata al Comune competente per territorio e riservata alle piccole attività commerciali, turistiche, artigianali, edilizie, ecc.), sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale.

L’autorizzazione unica, nei casi in cui ciò è necessario, costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, con l’eccezione del piano paesaggistico regionale (2° comma).

In cosa consiste l’autorizzazione unica

L’autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso o nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione all’opera da eseguire, al progetto da approvare od all’attività da intraprendere, è rilasciata dal Commissario straordinario della ZES, in esito ad apposita conferenza di servizi semplificata, la cui disciplina è prevista dall’art. 14-bis della Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo.

In questa conferenza sono convocate tutte le Amministrazioni competenti, anche quelle per la tutela ambientale, paesaggistico – territoriale, dei beni culturali, della salute dei cittadini e doganale.

Infine, nella procedura di autorizzazione unica, i termini per l’espletamento di questa conferenza di servizi semplificata previsti dal citato art. 14-bis e quelli relativi agli effetti del silenzio e dell’inerzia nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e tra queste e gestori di beni o dii servizi pubblici previsti dall’art. 17-bis della stessa Legge 241/1990 sono ridotti alla metà (3° e 4° comma).

Il rilascio dell’autorizzazione unica sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione o parere comunque denominati previsti dalla legge e permette la realizzazione di tutte le opere, prestazioni ed attività previste nel progetto (5° comma).

Insomma, una riforma decisionistica in “stile cinese”, visto che parliamo di Zone Economiche Speciali.

Infine, la procedura dell’amministrazione unica si applica anche alle altre attività ed opere da realizzare all’interno delle ZES che ricadono nella competenza delle Autorità di sistema portuali che, in tal caso, sono quelle che rilasciano la citata autorizzazione unica (6° comma).

Le agevolazioni amministrative per le imprese insediate nelle ZES

Passiamo adesso alle originarie agevolazioni amministrative di cui beneficiavano e beneficiano anche oggi le imprese già insediate o che si insedieranno nelle ZES istituite dall’art. 4 del DL 91/2017 e che erano e sono tuttora previste dall’art. 5 dello stesso decreto modificato anche dal DL 77/2021.

In primo luogo, i commi 1° e 2°-bis dell’art. 5 citato, sostituito in gran parte il primo ed introdotto ex novo il secondo dal 1° e dal 2° comma dell’art. 3-ter del Decreto-Legge n° 135 del 2018 convertito in Legge n° 12 del 2019 (mentre il DL 77/2021 ha modificato il comma 1° e introdotto il comma 1°-bis), prevedono una serie di semplificazioni dei seguenti procedimenti amministrativi e di riduzione dei tempi di conclusione di essi:

  • [2] degli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) dei comuni compresi nella ZES e i procedimenti di autorizzazione unica che abbiamo esaminato in precedenza.
    Sono responsabili di tale coordinamento il Comitato di indirizzo e il Commissario straordinario di governo che amministrano la ZES e le Autorità di sistema portuali per le autorizzazioni uniche di loro competenza;
     
  • [3] entro 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell’impresa ai gestori dei servizi di pubblica utilità.
    Nel caso di inadempimento doloso o colposo nel termine previsto, la P.A. competente o il gestore del servizio sono tenuti al risarcimento del danno ai sensi dell’art, 2-bis della Legge 241/1990;
     

Per quanto riguarda l’ultimo punto dell’elenco, il problema è che finora (Ottobre 2021) i comitati direttivi delle ZES finora istituiti non si sono mossi per istituire le ZFDI e dotarsi, in tal modo, delle agevolazioni doganali citate.

Se non fosse intervenuto direttamente il Parlamento con la norma contenuta nella lettera b) del comma 316 dell’art. 1° della Legge 160/2019 non sarebbe stata istituita nemmeno l’unica ZFDI oggi esistente, vale a dire quella del porto di Taranto facente parte della ZES ionica di Puglia e Basilicata.

Occorre quindi che i comitati direttivi delle altre ZES si muovano quanto prima perché senza ZFDI al loro interno le ZES (ed anche le ZLS) sono organismi monchi e non attrattivi o competitivi con quelli dello stesso tipo degli altri paesi dell’UE.[4]

Si tenga presente che l’art. 243 del Codice doganale dell’UE (Regolamento UE 952/2013) attribuisce agli Stati membri il potere di istituire ZFDI, stabilendo il perimetro dell’area ed i punti di entrata e di uscita dalla stessa. Con la lettera a-sexies) dell’art. 5 del DL 91/2017, lo Stato ha delegato tale potere ai Comitati di indirizzo delle ZES ed al Direttore dell’Agenzia delle dogane, per cui di fronte all’inerzia di questi potrebbe eserciate, in via legislativa, il proprio potere sostitutivo (come è accaduto per la ZFDI di Taranto).

Infine, gli Stati hanno l’obbligo di comunicare alla Commissione UE informazioni sulle zone franche esistenti nel proprio territorio ma questa comunicazione non è individuata dalla norma come condizione per l’istituzione della zona franca.

NOTE

[1] Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di impianti e infrastrutture energetiche e di opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale (a cui però, come vedremo nel testo, si applica il procedimento dell’autorizzazione unica) e degli aeroporti.

[2] Possibilmente l’inglese, ma anche una traduzione in cinese (mandarino) sarebbe consigliabile.

[3] Essenzialmente: realizzazione di viabilità, parcheggi e pubblica illuminazione, allaccio a rete idrica, rete fognaria, rete del gas, rete elettrica, rete telefonica.

Segnaliamo che non sono previste agevolazioni sugli oneri di urbanizzazione che un’impresa che voglia insediarsi in una ZES deve pagare per realizzare uno o più immobili a fini produttivi.

[4] Notizie di stampa precedenti all’introduzione legislativa delle ZES asserivano un interesse delle Autorità portuali di Genova (il più importante porto italiano) e di Napoli per l’istituzione di due ZFDI.

Attualmente, data l’evoluzione legislativa che vi è stata e che abbiamo descritta nell’articolo, sarebbe opportuno che la Regione Liguria presentasse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la domanda per la istituzione di una ZLS a Genova (visto che in quella regione una ZES non può essere istituita) per poi, una volta istituita tale zona, istituire al suo interno una ZFDI e che la ZES Campania, di cui fa parte il porto di Napoli, istituisse in esso una ZFDI.

Agevolazioni ZES anche per le imprese già operanti nei territori interessati

Agevolazioni ZES: i dubbi del contribuente

L’istante intendeva acquistare un nuovo capannone industriale, limitrofo a quello già in uso ed anch’esso ricadente nell’area ZES, dove avviare, previa ristrutturazione e adattamento dell’immobile, una nuova attività.

Tanto premesso, con riferimento all’agevolazione introdotta ai sensi dell’articolo 1, commi 173-176, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il contribuente chiedeva chiarimenti in ordine all’interpretazione dell’espressione normativa “per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle ZES”, ai fini della spettanza dell’abbattimento al 50 per cento dell’imposta sul reddito.

Nello specifico, la società chiedeva dunque se i soggetti già insediati in una ZES potessero beneficiare della suddetta agevolazione nel caso in cui vi avviassero una nuova attività in precedenza non esercitata.

Secondo il contribuente la realizzazione di un nuovo investimento ed il connesso avvio di una nuova attività nella ZES consentivano di beneficiare dell’agevolazione in esame, a partire dall’esercizio nel corso del quale fosse stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi.

Le disposizioni ZES per il Mezzogiorno: analisi della norma

L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere al quesito, evidenzia che l’articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese, ha previsto la possibilità di istituire le cd. ZES, Zone Economiche Speciali, all’interno delle quali tali imprese possono beneficiare delle agevolazioni fiscali e delle semplificazioni amministrative previste dall’articolo 5 del medesimo decreto legge n. 91 del 2017.

L’articolo 1, commi 173-176, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha poi introdotto una specifica agevolazione fiscale per le aziende che investono nell’ambito delle menzionate Zone Economiche Speciali – ZES, istituite ai sensi del citato decreto legge n. 91 del 2017.

E, in particolare, il comma 173 dell’articolo 1 citato, dispone che:

“Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (…) l’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES è ridotta del 50 per cento a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi”.

Ai sensi del successivo comma 174, poi, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, le imprese beneficiarie devono:

  • mantenere la loro attività nelle ZES per almeno dieci anni e
  • conservare i posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella ZES per almeno dieci anni.

Il mancato rispetto di tali condizioni comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione dell’agevolazione di cui si è già usufruito.

Le imprese beneficiarie, inoltre, ai fini della fruizione, non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento (comma 175).

Infine, ai sensi del comma 176, l’agevolazione è riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis.

Agevolazioni ZES: la definizione di nuova iniziativa economica

Tanto premesso in ordine al contesto normativo di riferimento, l’Agenzia delle Entrate, in merito all’istanza rappresentata, osserva quindi che il comma 173 dell’articolo 1 citato fa espresso riferimento alle imprese che intraprendono una “nuova iniziativa economica” e, tra le condizioni cui il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato, il comma 174 indica la conservazione “dei posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella ZES per almeno dieci anni”.

Alla luce del dato letterale e della ratio della norma, finalizzata ad incentivare l’avvio di nuove iniziative economiche nel territorio delle ZES, da mantenersi per almeno 10 anni, con conservazione in detto arco temporale del relativo incremento occupazionale, l’Amministrazione finanziaria è dunque dell’avviso che l’agevolazione possa spettare, oltre che alle nuove imprese che si insediano nelle ZES, anche alle imprese già operanti nei territori interessati, purché procedano ad avviare una nuova attività in precedenza non esercitata, da cui discenda la creazione di nuovi posti di lavoro, nel rispetto degli ulteriori requisiti e condizioni richieste dalla relativa disciplina.

Tale interpretazione della norma è peraltro in linea con il comma 1 dell’articolo 4 del citato decreto legge n. 91 del 2017, che, nell’istituire le ZES, prevede espressamente che il fine è:

” … favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese in dette aree.

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ZES e immobili strumentali: le precisazioni dell’Agenzia delle entrate

RAMSES GROUP NEWS n. 365 – 30 giugno 2022

L’istituzione delle Zone economiche speciali intende favorire lo sviluppo, in alcune aree del Paese, di imprese già operanti e l’insediamento di nuove, tramite agevolazioni e semplificazioni amministrative

Agevolazioni Zes per l’acquisto di terreni e l’acquisizione, per la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali per gli investimenti effettuati a partire dal 1° maggio 2022.

Tassazione agevolata preclusa nel caso in cui l’immobile sia acquistato da una società appartenente allo stesso gruppo. Sconto fiscale cumulabile al bonus Mezzogiorno riconosciuto per lo stesso investimento, a patto che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento.

Questi, in estrema sintesi, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 332 del 21 giugno 2022 ad altrettanti quesiti dell’istante.

La società istante intende effettuare investimenti nel settore del magazzinaggio e del deposito di merci in area Zes e chiede tre delucidazioni sull’argomento.

Con il primo quesito fa presente che il bonus Mezzogiorno, nel caso di investimenti nelle Zone economiche speciali, è applicabile, dopo le modifiche apportate alla disciplina, anche all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti e chiede se e se ciò valga anche per la costruzione di immobili strumentali ex novo o per i lavori di adeguamento, ristrutturazione o riqualificazione energetica di edifici già esistenti.
Il secondo quesito riguarda la possibilità, per un’azienda, di beneficiare del credito d’imposta Zes quando l’immobile è ceduto da un’azienda a un’altra impresa nella quale partecipano gli stessi soci persone fisiche.
L’ultimo quesito concerne la possibilità di cumulare, per l’acquisto di celle frigorifere, le agevolazioni Zes e il bonus beni strumentali previsto dalla legge di bilancio 2021.

Puntuale l’Agenzia risolve i dubbi facendo esplicito riferimento alla normativa che in questo caso riguarda le misure adottate per favorire lo sviluppo degli investimenti in alcune aree del Mezzogiorno e la possibilità di istituire Zone economiche speciali all’interno delle quali le imprese possono beneficiare delle agevolazioni fiscali e delle semplificazioni amministrative previste dall’articolo 5 del Dl n. 91/2017.
Tra i benefici previsti è applicabile anche il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge di stabilità 2016, per l’acquisto di beni strumentali, esteso poi anche all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti e, dal 1° maggio 2022, all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione o all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Di conseguenza, precisa l’Agenzia, tornando al quesito dell’istante, la società può beneficiare del bonus Zes per i terreni acquistati e per la realizzazione e l’ampliamento di immobili strumentali effettuati dal 1° maggio 2022, mentre fino al 30 aprile 2022 potrà usufruire del regime di favore esclusivamente per l’acquisto di immobili.

Trasferendoci al secondo quesito, le Entrate chiariscono che le agevolazioni Zes non sono ammissibili se il trasferimento degli immobili strumentali, all’interno dell’area speciale, avviene tra società con rapporti di controllo e/o di collegamento come nella vicenda descritta. La norma agevolativa stabilisce, infatti, che la tassazione di favore presuppone l’assenza di rapporti tra acquirente e cedente.

L’ultimo quesito concerne la possibilità di cumulare le agevolazioni Zes al bonus Mezzogiorno per l’acquisto di beni strumentali e, nel caso specifico, di celle frigorifere. Il credito di imposta per gli investimenti nel Sud è cumulabile, nei limiti degli aiuti di Stato e de minimis, ad altre agevolazioni previste per l’acquisto degli stessi beni a patto che il credito non superi il costo sostenuto. La stessa regola vale anche per le agevolazioni Zes.

In conclusione, considerato che la disciplina del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno è applicabile anche agli investimenti nelle Zone a economia speciale e che, quindi, non è esclusa la cumulabilità delle due agevolazione, nel rispetto delle condizioni stabilite, l’Agenzia ritiene che l’impresa possa usufruire di entrambi i benefici a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento.

IL PNRR BIS CHIARISCE: NUOVI AIUTI POTENZIATI PER LE ZONE ZES

RAMSES GROUP NEWS n. 344 – 1 giugno 2022

Per le Zls arrivano norme ad hoc

Sono compresi anche l’acquisto di terreni, nonché l’acquisizione, l’ampliamento e la realizzazione degli immobili strumentali agli investimenti

1. Zes ampliabili e con nuovi aiuti

Nelle Zone economiche speciali il credito d’imposta spetta anche su immobili e terreni e sono ammessi i contratti di sviluppo

Le Zone economiche speciali (Zes) cambiano veste, grazie a una revisione delle spese ammissibili e all’introduzione della possibilità di revisionare il perimetro delle aree, ma solo all’interno dei limiti previsti da ogni Regione. Le Zone logistiche semplificate (Zls) saranno regolamentate con disposizioni specifiche, diverse rispetto alle Zes. Sono queste le novità che emergono dal nuovo Dl sul Pnrr in materia di agevolazioni per le Zes e le Zls.

Il perimetro delle Zes

Per permettere la revisione delle zone, il Dl aggiunge al comma 3 dell’articolo 4 del Dl 91/2017 un apposito passaggio. L’articolo definiva le modalità per l’istituzione di una Zes, la sua durata, i criteri generali per l’identificazione e la delimitazione dell’area. Ora vede aggiunta la possibilità di una procedura straordinaria di revisione del perimetro delle aree individuate.

Questa procedura deve essere improntata al principio di massima semplificazione e celerità e sarà attivata su iniziativa del commissario che presiede il comitato di indirizzo della Zes. Le modifiche dovranno tenere conto del limite massimo delle superfici fissato per ciascuna Regione, in coerenza con le linee e gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico. La proposta di revisione, in relazione alle singole Zes, è approvata con Dpcm, adottato su proposta del ministro per il Sud e la coesione territoriale, sentita la Regione.

Le nuove misure fanno capo alle proposte del ministro Mara Carfagna, che ha promosso queste nuove disposizioni contenute nel decreto-legge, come misure alternative per il rafforzamento delle amministrazioni meridionali a seguito del mancato raggiungimento delle 2.800 assunzioni previste attraverso il “concorso Sud”.

Come cambiano gli aiuti

Per gli aiuti agli investimenti effettuati nelle Zes, il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni.

Per superare difficoltà di interpretazione delle norme precedenti, il nuovo decreto-legge chiarisce che tra gli investimenti soggetti a credito d’imposta sono compresi sia l’acquisto di terreni sia l’acquisizione, l’ampliamento e la realizzazione degli immobili strumentali agli investimenti.

Inoltre, le agevolazioni diventano fruibili anche con lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per questi è stanziata la somma complessiva di 250 milioni, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) programmazione 2021-2027. Cinquanta milioni possono essere utilizzati per il 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Le risorse sono assegnate con delibera Cipess al ministero dello Sviluppo economico (Mise), nell’ambito del Piano di sviluppo e coesione, programmazione 2021/2027. Sarà il Mise, d’intesa con il ministero per il Sud e la coesione territoriale, a definire con apposite direttive le aree tematiche e gli indirizzi operativi per la gestione degli interventi, nonché le modalità di vigilanza e monitoraggio sull’attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti.

La valutazione delle singole iniziative è effettuata secondo le procedure già adottate per gli altri interventi e che vedono attualmente aperti i bandi relativi a filiere produttive, rinnovabili e batterie, nonché bus elettrici.

Zls da regolamentare

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto-legge sul Pnrr, saranno disciplinate dai ministeri competenti le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate, nonché le modalità di funzionamento e di organizzazione.

Sono definite anche le condizioni per l’applicazione delle misure di semplificazione.

Fino all’entrata in vigore delle disposizioni attuative fissate dai ministeri, rimangono applicabili, in quanto compatibili, quelle relative alla procedura di istituzione delle Zone economiche speciali previste dal Dpcm adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Cosa sono le ZES

Le Zone economiche speciali (Zes) nascono in Italia grazie al decreto-legge n. 91 del 20 giugno 2017, convertito nella legge n. 123 del 3 agosto 2017. Le Zes rappresentano aree portuali, retroportuali e connesse che possono beneficiare di una serie vantaggi in termini di procedure amministrative semplificate e altre agevolazioni.

Possono essere istituite nelle regioni italiane meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Attualmente, le Zes individuate e perimetrate sono otto, collocate nelle regioni meridionali e nelle isole maggiori.

Lo sviluppo delle Zes, peraltro, è al centro della riforma normativa e degli investimenti inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Cosa sono le ZLS

Se le Zes sono collocate nelle aree portuali delle regioni “meno sviluppate” ed “in transizione”, la normativa vigente prevede e disciplina condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti anche nelle aree portuali delle regioni più sviluppate, mediante la possibilità di istituire Zone logistiche semplificate (Zls) nelle regioni individuate dalla normativa europea come “più sviluppate” che includano almeno un’area portuale compresa nella rete transeuropea dei trasporti (Ten-T).

I criteri per la costituzione delle Zls, la relativa procedura e le condizioni speciali applicabili sono disciplinati dall’articolo 1, commi 61-65, della legge n. 205/2017 e successive modificazioni.

Le Zls sono istituite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili e il ministro dell’Economia e delle finanze, su proposta della Regione interessata, per una durata massima di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni. La proposta è corredata di un piano di sviluppo strategico, specificando la delimitazione delle zone interessate in coerenza con le zone portuali.

Oltre ad essere nate nello stesso anno, le Zls erano fino ad oggi accomunate alle Zes anche dalla condivisione della stessa normativa procedurale di istituzione, che il nuovo Dl sul Pnrr invece supera, rimandando all’emanazione di un provvedimento specifico. Per l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali le imprese già operative e quelle che si insediano nelle Zls beneficiano delle procedure semplificate e dei regimi procedimentali speciali operanti per le Zone economiche speciali.

Fonte IL SOLE 24 ORE

3. ZES: credito d’imposta per immobili e terreni

Per superare difficoltà normative, il nuovo decreto ricomprende tra gli investimenti nelle ZES soggetti a credito d’imposta anche l’acquisto di terreni, l’acquisizione, l’ampliamento e la realizzazione di immobili strumentali agli investimenti.

A stretto giro il credito d’imposta ZES sarà utilizzabile non solo per acquistare beni immobili, ma anche per la loro costruzione. Ad annunciarlo il Commissario straordinario per la ZES Campania, Giuseppe Romano, durante l’evento promosso da Confindustria Campania in collaborazione con il MEF.

Al fine di definire il miglior pacchetto insediativo possibile nelle otto ZES del Sud finanziate dal PNRR, infatti, il ministero per la Coesione starebbe lavorando ad un intervento normativo che amplia il perimetro d’azione del tax credit ZES, in modo da renderlo più calzante con le reali esigenze insediative nelle Zone economiche speciali.

Credito d’imposta ZES: dentro anche gli immobili

Nel decreto PNRR 2 sono stati inseriti anche i chiarimenti sul credito d’imposta ZES attualmente in vigore.

Anche in questo caso, la novità confluita nel DL PNRR 2022 non è nuova. Da mesi, ormai, circolavano informazioni sul lavoro del Ministero per superare le difficoltà di interpretazione delle norme precedenti, in particolare la definizione di alcuni investimenti ammissibili al tax credit ZES. 

Il decreto PNRR bis chiarisce pertanto questo aspetto, mettendo nero su bianco che tra gli investimenti ammessi sono compresi anche l’acquisto di terreni, nonché l’acquisizione, l’ampliamento e la realizzazione degli immobili strumentali agli investimenti.

A questo si aggiunge inoltre il via libera alla possibile riperimetrazione delle ZES da parte dei Commissari, nel rispetto però del limite massimo della superficie già stabilito per ogni Regione.

4. ZES: fondi per Contratti di sviluppo

Per sostenere gli investimenti all’interno delle ZES è introdotta una formula specifica di Contratti di sviluppo: una delibera CIPESS stanzierà 250 milioni da destinare ad apposite aree tematiche e indirizzi operativi, privilegiando la semplificazione e la riduzione dei tempi.

La novità più importante è quella che riguarda l’avvio di una linea finanziaria apposita per l’attivazione di Contratti di sviluppo per investimenti realizzati nelle ZES, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC).

All’indomani dell’ok al decreto PNRR bis, infatti, il Ministero ha confermato la prossima pubblicazione di una delibera CIPESS che stanzierà, a tal fine, ben 250 milioni del FSC 2021-2027.

Le risorse, aggiunge il dicastero, “confluiranno nel Piano di Sviluppo e Coesione 2021-2027 del Ministero dello Sviluppo Economico, il quale definirà – d’intesa con il ministro per il Sud e la Coesione territoriale – le aree tematiche e gli indirizzi operativi per la gestione dei Contratti di sviluppo, privilegiando la massima semplificazione e la riduzione dei tempi”.

La finalità dei nuovi Contratti di sviluppo ZES è stata illustrata dalla ministra nel corso dell’audizione dello scorso 5 aprile. In quell’occasione, infatti, Carfagna ha spiegato che la nuova linea ZES dei Contratti di sviluppo riguarderà “progetti ad alto contenuto tecnologico e di innovazione, proposti da imprese che operano o intendono operare nelle ZES”

Nel decreto PNRR 2 approvato il 13 aprile dal Consiglio dei ministri, trova spazio anche un pacchetto 

di misure per le ZES, inclusa una nuova linea di finanziamento dei Contratti di sviluppo per le Zone economiche speciali. Le altre novità interessano il credito d’imposta ZES e le ZLS al nord.

Il decreto Pnrr 2 istituisce le Zone semplificate. Un bonus terreni e immobili per le Zes.

Hub della logistica potenziati

Partono ufficialmente le Zone logistiche semplificate (Zls), con maggiori vantaggi e semplificazioni rispetto alle Zone economiche speciali (Zes) per favorire nuovi investimenti, anche nelle aree portuali delle regioni più sviluppate.

Il via libera definitivo è arrivato dal decreto-legge recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr bis) varato due giorni fa in seconda lettura dal Presidente del consiglio dei ministri. Il testo prevede anche misure improntate al principio di massima semplificazione e celerità e al potenziamento delle stesse Zes.

Le Zls. Analogamente alle Zes delle aree portuali delle regioni «meno sviluppate» ed «in transizione», la normativa delle Zls prevede e disciplina condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti anche nelle aree portuali delle regioni più sviluppate, mediante la possibilità di istituire tali aree nelle regioni individuate dalla normativa europea come «più sviluppate». In altri termini, tale definizione prevede l’inclusione di almeno un’area portuale compresa nella rete transeuropea dei trasporti (Ten-T). I criteri per la costituzione delle Zls, la relativa procedura e le condizioni speciali applicabili sono disciplinati dall’art. 1, commi 61-65, della legge n. 205/2017 e s.m.i.

L’istituzione delle Zls. La singola Zls potrà essere istituita con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della regione interessata, per una durata massima di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni.

La proposta dovrà essere corredata di un piano di sviluppo strategico, specificando la delimitazione delle zone interessate in coerenza con le zone portuali. Per l’istituzione delle Zls si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zes di cui al dpcm 25 gennaio 2018, n. 12 (regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali).

Agevolazioni e semplificazioni. Per l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali le imprese già operative e quelle che si insediano nelle Zls beneficeranno delle procedure semplificate e dei regimi procedimentali speciali operanti per le Zes nonché, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, par. 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e salvo il regime previsto nei casi di istituzione nella medesima regione di una seconda Zls, delle misure di agevolazione fiscale previste per le Zes.

Il potenziamento delle Zes. Per rafforzare la struttura produttiva delle Zes, le imprese aderenti ai Contratti di sviluppo (art. 43, del decreto legge n. 112/2008, convertito nella legge 133/2008) potranno ottenere il credito di imposta per l’acquisto di terreni e per l’acquisizione, la realizzazione e l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. A tal proposito viene stanziata la somma complessiva di 250 mln di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) programmazione 2021-2027, di cui 50 milioni per il 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le risorse saranno assegnate con delibera Cipess al ministero dello sviluppo economico, nell’ambito del Piano di sviluppo e coesione, programmazione 2021/27, di competenza del ministero, con specifica destinazione al finanziamento addizionale delle iniziative imprenditoriali nelle Zes.

Fonte ITALIA OGGI

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Credito imposta ZES: a breve la norma che lo estende anche alle costruzioni

RAMSES GROUP NEWS n. 317 – 22 aprile 2022

ZES: credito d’imposta per immobili e terreni

Per superare difficoltà normative, il nuovo decreto ricomprende tra gli investimenti nelle ZES soggetti a credito d’imposta anche l’acquisto di terreni, l’acquisizione, l’ampliamento e la realizzazione di immobili strumentali agli investimenti

A stretto giro il credito d’imposta ZES sarà utilizzabile non solo per acquistare beni immobili, ma anche per la loro costruzione. Ad annunciarlo il Commissario straordinario per la ZES Campania, Giuseppe Romano, durante l’evento promosso da Confindustria Campania in collaborazione con il MEF.

Al fine di definire il miglior pacchetto insediativo possibile nelle otto ZES del Sud finanziate dal PNRR, infatti, il ministero per la Coesione starebbe lavorando ad un intervento normativo che amplia il perimetro d’azione del tax credit ZES, in modo da renderlo più calzante con le reali esigenze insediative nelle Zone economiche speciali.

Credito d’imposta ZES: dentro anche gli immobili

Nel decreto PNRR 2 sono stati inseriti anche i chiarimenti sul credito d’imposta ZES attualmente in vigore.

Anche in questo caso, la novità confluita nel DL PNRR 2022 non è nuova. Da mesi, ormai, circolavano informazioni sul lavoro del Ministero per superare le difficoltà di interpretazione delle norme precedenti, in particolare la definizione di alcuni investimenti ammissibili al tax credit ZES. 

Il decreto PNRR bis chiarisce pertanto questo aspetto, mettendo nero su bianco che tra gli investimenti ammessi sono compresi anche l’acquisto di terreni, nonché l’acquisizione, l’ampliamento e la realizzazione degli immobili strumentali agli investimenti.

A questo si aggiunge inoltre il via libera alla possibile riperimetrazione delle ZES da parte dei Commissari, nel rispetto però del limite massimo della superficie già stabilito per ogni Regione.

ZES: fondi per Contratti di sviluppo

Per sostenere gli investimenti all’interno delle ZES è introdotta una formula specifica di Contratti di sviluppo: una delibera CIPESS stanzierà 250 milioni da destinare ad apposite aree tematiche e indirizzi operativi, privilegiando la semplificazione e la riduzione dei tempi.

La novità più importante è quella che riguarda l’avvio di una linea finanziaria apposita per l’attivazione di Contratti di sviluppo per investimenti realizzati nelle ZES, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC).

All’indomani dell’ok al decreto PNRR bis, infatti, il Ministero ha confermato la prossima pubblicazione di una delibera CIPESS che stanzierà, a tal fine, ben 250 milioni del FSC 2021-2027.

Le risorse, aggiunge il dicastero, “confluiranno nel Piano di Sviluppo e Coesione 2021-2027 del Ministero dello Sviluppo Economico, il quale definirà – d’intesa con il ministro per il Sud e la Coesione territoriale – le aree tematiche e gli indirizzi operativi per la gestione dei Contratti di sviluppo, privilegiando la massima semplificazione e la riduzione dei tempi”.

La finalità dei nuovi Contratti di sviluppo ZES è stata illustrata dalla ministra nel corso dell’audizione dello scorso 5 aprile. In quell’occasione, infatti, Carfagna ha spiegato che la nuova linea ZES dei Contratti di sviluppo riguarderà “progetti ad alto contenuto tecnologico e di innovazione, proposti da imprese che operano o intendono operare nelle ZES”

Nel decreto PNRR 2 approvato il 13 aprile dal Consiglio dei ministri, trova spazio anche un pacchetto 

di misure per le ZES, inclusa una nuova linea di finanziamento dei Contratti di sviluppo per le Zone economiche 

speciali. Le altre novità interessano il credito d’imposta ZES e le ZLS al nord.

Gli interventi per le ZES previsti dal PNRR

Tra le misure di sviluppo economico previste dal PNRR figura anche l’Investimento n. 4 della Componente 3 della Missione 5 (M5C3) che mira a sostenere gli investimenti nelle ZES al fine di favorire lo sviluppo economico del Sud Italia, costruendo le infrastrutture necessarie nelle aree industriali, creando collegamenti efficienti tra le reti di trasporto (nazionale ed europea) ed avviando lavori di urbanizzazione, industrializzazione e recupero ambientale. 

A tal fine il Piano ha stanziato 630 milioni di euro – ripartiti con il decreto n. 492 del 3 dicembre 2021 – destinati a realizzare quattro tipologie di interventi:

  • collegamenti di “ultimo miglio” (soprattutto ferroviari, ma anche stradali) tra le aree industriali e la rete SNIT e TEN-T, in modo da ridurre i tempi e i costi della logistica all’interno di questi distretti produttivi;
  • Opere di urbanizzazione primaria, visto che in alcune aree produttive i tavoli regionali hanno accordi con operatori economici pronti ad investire, che pongono però come condizione la dotazione di infrastrutture delle aree individuate, così come negli altri strumenti di regolazione (piani regolatori comunali, piani paesistici regionali, ecc.);
  • Lavori di efficientamento energetico e ambientale nelle aree retroportuali e in quelle industriali appartenenti alle ZES; 
  • Il potenziamento della resilienza e della sicurezza delle infrastrutture per l’accesso ai porti.

Oltre ai Commissari straordinari di ogni ZES, ad attuare gli interventi saranno anche l’Anas, Rfi e le Autorità di Sistema Portuale, tutti chiamati ad inviare al MIMS l’analisi ambientale delle opere  e a comunicare le iniziative che intendono adottare per favorire l’inclusione di giovani e donne nella progettazione e nella realizzazione degli interventi.

Serrati i tempi di attuazione. Stando a quanto reso noto dal governo, infatti, dopo l’entrata in vigore dei decreti ministeriali di approvazione del piano operativo di tutte le ZES entro dicembre 2021, il cronoprogramma prevede l’avvio degli interventi entro dicembre 2023 ed il loro completamento entro giugno 2026.

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ARCHIVIO 2021

1. Sud, procedure speciali per fondo coesione e ZES Zone economiche speciali – Più tempo per le zone franche doganali

RAMSES GROUP NEWS n. 244 – 25 novembre 2021

Il decreto legge per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato dal consiglio dei ministri contiene nuove semplificazioni per le Zone economiche speciali (Zes), di fatto non ancora decollate.

Ogni commissario straordinario delle Zes, nel caso la Valutazione di impatto ambientale preveda un provvedimento autorizzatorio unico regionale, potrà intervenire se emergono valutazioni contrastanti tra amministrazioni con conseguente diniego all’autorizzazione. Il commissario in queste situazioni può chiedere il deferimento della questione al consiglio dei ministri per «un’armonizzazione degli interessi pubblici». Con un’ulteriore norma, il ministero del Sud in pratica si intesta il lavoro per trovare una soluzione condivisa, sulla base di una motivata relazione del commissario della Zes interessata, nei casi in cui le sovrintendenze o le Regioni si oppongano alla conclusione della conferenza di servizi necessaria per l’autorizzazione unica al progetto. Se permane il disaccordo, il ministro rimette la questione al consiglio dei ministri con una proposta motivata.

Presso ogni commissario straordinario opererà uno sportello unico digitale, disponibile anche in inglese, al quale gli investitori potranno trasmettere la richiesta di autorizzazione unica per il proprio progetto. In attesa che lo sportello telematico divenga operativo, le domande dovranno essere presentate allo sportello unico per le attività produttive competente sul territorio.

Arriva poi la proroga, fino al 31 dicembre 2023, per la richiesta di attivazione della zona franca doganale interclusa (con esenzione Iva e niente dazi sulle merci extra Ue). Il decreto contiene anche altre norme proposte dalla ministra per il Sud Mara Carfagna. Il ministero per il Sud guadagna un posto nella Commissione tecnica per i fabbisogni standard, con un membro designato. Anche per i progetti cofinanziati dal Fondo sviluppo e coesione (Fsc), oltre che da quelli cui contribuiscono le risorse del Recovery plan e i fondi strutturali europei, si potranno esercitare le procedure accelerate previste dal decreto 77/2021 sulla governance del Piano di ripresa e resilienza. E si prevede la possibilità di sottoporre anticipatamente al Cipe l’assegnazione di risorse Fsc relative anche al completamento di interventi già in corso e non solo all’immediato avvio di lavori.

Fonte Il SOLE 24 ORE

2. Investimenti con bonus rafforzati per le ZES Zone economiche speciali

Aggiornato il modello di domanda per le spese sostenute da giugno 2021.

Nuovo modello di domanda per il bonus investimenti al Sud e nelle Zes. Le Entrate rispondono così, con il provvedimento 291090/2021, alle modifiche normative che, nelle sole zone economiche speciali, hanno introdotto due sostanziali novità al tax credit: l’innalzamento del tetto massimo di investimento da 50 a 100 milioni e l’estensione del bonus agli immobili strumentali.

La normativa sul credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nelle aree Zes è stata modificata dall’articolo 57, comma 1, lettera b), n. 4, del Dl 77/2021. L’incentivo è, più in generale, applicabile, oltre che nelle Zes, anche agli «investimenti iniziali» realizzati nel Mezzogiorno e nei comuni del sisma del Centro-Italia. Tuttavia, il Dl 77 si è concentrato particolarmente sui programmi di spesa da realizzare nelle aree Zes, ritenuti strategici per il superamento del gap di crescita in tali zone e, quindi, da premiare con un incentivo rafforzato.

In tal senso va letta la disposizione che prevede che, agli investimenti ivi effettuati, il credito d’imposta per gli investimenti strumentali sia, da un lato, commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni (in luogo dei precedenti 50) e, dall’altro, esteso anche all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti. Per tali finalità è disposto un finanziamento di 283 milioni a valere sul Fondo sviluppo e coesione.

Le modifiche in commento si riflettono nel quadro B del modello, nell’inserimento di un nuovo riquadro dedicato agli investimenti nelle Zes realizzati dal 1° giugno 2021 (entrata in vigore del Dl 77).

LINK Decreto Legge 77 – Gazzetta Ufficiale

3. Dl Recovery: novità per Zes, bonifiche e semplificazioni

  • Introdotto lo sportello unico digitale per le Zes
  • Semplificazioni in materia di appalti
  • Anticipazioni di risorse dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge che contiene disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (detto dl ‘Recovery’).

Il testo contiene alcune norme promosse dal ministro per il Sud e la Coesione territoriale. Tra queste, quella che riguarda lo ‘sportello unico digitale’ per le aree ZESRappresenta una norma abilitante prevista dal PNRR, alla quale occorre dare attuazione entro il 31 dicembre 2021. Un obiettivo che, quindi, è stato realizzato.

Di seguito, una breve spiegazione delle norme proposte dal ministro per il Sud e la Coesione territoriale e contenute nel decreto-legge.

ZES: introduzione dello sportello unico digitale

Il dl ‘Recovery’ consente la realizzazione di uno sportello unico digitale, ossia una piattaforma attraverso la quale le imprese che intendono presentare un progetto di insediamento in un’area ZES possono inoltrare la richiesta di autorizzazione unica eventualmente necessaria. Finché lo sportello digitale non sarà effettivamente operativo, la medesima richiesta può essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente territorialmente.

ZES: ulteriori poteri al Commissario

A integrazione della riforma avviata con il decreto-legge ‘Governance e Semplificazioni’, si perfezionano gli strumenti operativi messi a disposizione del Commissario dell’area ZES. In particolare, se in sede di tavolo unico non si riesce a superare il dissenso di qualche amministrazione rispetto alla conclusione di un procedimento, il ministro per il Sud indice – a seguito di una relazione motivata del Commissario ZES – una riunione tecnica per giungere a una soluzione condivisa. Qualora questa non fosse ancora possibile nemmeno in questa nuova sede, il ministro rimette la questione al Consiglio dei ministri.

Inoltre, il Commissario partecipa alla conferenza di servizi chiamata a esaminare le richieste di valutazione di impatto ambientale (VIA) e, in caso di valutazioni contrastanti tra le amministrazioni competenti, può chiedere al ministro per il Sud e la Coesione territoriale di rimettere la questione al Consiglio dei ministri.

ZES: perimetrazione zone franche doganali

È prorogato al 31 dicembre 2023 il termine concesso ai Comitati di indirizzo per la perimetrazione delle zone franche doganali, che possono essere istituite nell’ambito delle aree ZES.

Si prevede inoltre che:

  • il Commissario possa avvalersi di altri soggetti attuatori, oltre a Invitalia, in relazione a specifici interventi che richiedano particolari competenze;
  • il soggetto attuatore trasmetta ogni anno al Commissario un cronoprogramma relativo alle attività di realizzazione degli interventi. In caso di mancata trasmissione o di mancato rispetto del cronoprogramma, il Commissario può ridurre fino al 50% i compensi spettanti al soggetto attuatore;
  • si attribuiscano al Commissario i poteri sostitutivi contenuti nel decreto-legge ‘Governance e Semplificazioni’, così che egli possa superare eventuali dissensi, dinieghi o ritardi nell’adozione di atti e provvedimenti, proponendo al presidente del Consiglio dei ministri le iniziative opportune;
  • nel caso in cui il soggetto attuatore non rispetti gli impegni o i tempi previsti, il Commissario possa assegnare un termine per provvedere non superiore a 30 giorni. Se l’inerzia perdura, il Commissario può individuare una amministrazione competente o nominare un altro soggetto attuatore e, qualora gli inadempimenti fossero gravi e reiterati, può arrivare a proporre la revoca dell’incarico;
  • la valutazione ambientale strategica (VAS) e la valutazione di impatto ambientale (VIA) siano demandate a un unico provvedimento, adottato a livello statale;
  • si estendano agli interventi per il comprensorio di Bagnoli-Coroglio le procedure speciali e di semplificazione previste dal dl ‘Governance e Semplificazioni’ (indicazione come ‘interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti’, tempistica stringente nelle procedure, parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici limitato alle opere di importo superiore ai 100 milioni di euro, finanziati per almeno il 50% dallo Stato, e comunque reso sui progetti di fattibilità tecnica ed economica);
  • si introducano ulteriori semplificazioni in materia di subappalto, dibattito pubblico, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici.

Divari territoriali, monitora anche il Min. Sud

Per assicurare e monitorare il percorso che dovrà consentire il superamento dei divari territoriali nei servizi pubblici, un delegato del ministro per il Sud e la Coesione territoriale entra a far parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

FSC: anticipazioni anche per interventi in corso

In attesa di avviare la programmazione 2021-2027 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), il decreto-legge permette di anticiparne parte delle risorse anche per il completamento di interventi già in corso e per i quali si rende necessaria un’integrazione della copertura finanziaria. Finora, le anticipazioni erano possibili solo per consentire interventi di immediato avvio dei lavori.

FSC: semplificazioni in materia di appalti

Sono estese anche agli interventi finanziati dal FSC le semplificazioni in materia di appalti già previste per gli interventi del PNRR e per quelli cofinanziati con i Fondi strutturali europei. Si consente così la possibilità di affidare a gara sulla base dello studio di fattibilità tecnico-economica. Inoltre, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici viene limitato solo ai progetti di lavori di competenza statale, o comunque finanziati dallo Stato per almeno il 50%, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro.

TITOLO V – SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI E INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO 

 Art. 57. Zone Economiche Speciali 1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) all’articolo 4: 

 1) al comma 6, secondo periodo, le parole «, nominato ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono soppresse e dopo le parole «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché da un rappresentante dei consorzi di sviluppo industriale, di cui all’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, ovvero di quelli costituiti ai sensi della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, presenti sul territorio»; 

1 -bis ) al comma 6, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «Nel caso in cui tali porti rientrino nella competenza territoriale di più Autorità di sistema portuale, al Comitato partecipano i Presidenti di ciascuna Autorità di sistema portuale»;

 1 -ter ) al comma 6, sesto periodo, le parole: «dell’Autorità di sistema portuale» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascuna Autorità di sistema portuale» ; 

 2) dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6 -bis . Il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, d’intesa con il Presidente della Regione interessata. Nel caso di mancato perfezionamento dell’intesa nel termine di sessanta giorni dalla formulazione della proposta, il Ministro per il sud e la coesione territoriale sottopone la questione al Consiglio dei ministri che provvede con deliberazione motivata. Nel decreto è stabilita la misura del compenso spettante al Commissario, previsto dal comma 6, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. I Commissari nominati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione cessano, ove non confermati, entro sessanta giorni dalla medesima data.»;

 3) il comma 7 -quater è sostituito dal seguente: «7 -quater . L’Agenzia per la Coesione territoriale supporta l’attività dei Commissari e garantisce, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia sulle ZES di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a -quater ) , il coordinamento della loro azione nonché della pianificazione nazionale degli interventi nelle ZES, tramite proprio personale amministrativo e tecnico a ciò appositamente destinato, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. L’Agenzia per la Coesione territoriale fornisce inoltre supporto ai singoli Commissari mediante personale tecnico e amministrativo individuato ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dotato di idonee competenze, al fine di garantire efficacia e operatività dell’azione commissariale . A tale fine è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l’anno 2021 e di 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034. Il Commissario straordinario si avvale inoltre delle strutture delle amministrazioni centrali o territoriali, di società controllate dallo Stato o dalle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;

 4) dopo il comma 7 -quater , è inserito il seguente: «7 -quinquies . Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla infrastrutturazione delle ZES, fino al 31 dicembre 2026, il Commissario straordinario può, a richiesta degli enti competenti, assumere le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei princìpi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/ 24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Per l’esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze.»; 

 5) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

 «8 -bis . Le Regioni adeguano la propria programmazione o la riprogrammazione dei fondi strutturali alle esigenze di funzionamento e sviluppo della ZES e concordano le relative linee strategiche con il Commissario, garantendo la massima sinergia delle risorse materiali e strumentali approntate per la piena realizzazione del piano strategico di sviluppo.»

b) all’articolo5: 

 1) al comma 1, lettera a -bis ), sono apportate le seguenti modificazioni: 

 1.1 prima delle parole «eventuali autorizzazioni sono inserite le seguenti: «nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 5 -bis ,»;

1.2 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all’articolo 17 -bis , comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241;»; 

 2) al comma 1, lettera a -ter ), le parole da «e lo sportello unico di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84» a «conclusione del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «e i procedimenti di cui all’articolo 5 -bis ». 

 3) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1 -bis . I termini di cui al comma 1 previsti per il rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti, pareri, concessioni, accertamenti di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, delle amministrazioni centrali nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie sono da considerarsi perentori. Decorsi inutilmente tali termini, gli atti si intendono resi in senso favorevole.»; 

 4) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito d’imposta è esteso all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti.»; 

c) dopo l’articolo 5, è inserito il seguente: 

 «Art. 5 -bis (Autorizzazione unica). 1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche ed in materia di opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale e degli aeroporti, le opere per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle zone economiche speciali (ZES) da parte di soggetti pubblici e privati sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. 

 2. I progetti inerenti alle attività economiche ovvero all’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno delle ZES, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. L’autorizzazione unica, ove necessario, costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale. 

 3. L’autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione all’opera da eseguire, al progetto da approvare o all’attività da intraprendere, è rilasciata dal Commissario straordinario della ZES, di cui all’articolo 4, comma 6, in esito ad apposita conferenza di servizi, in applicazione dell’articolo 14 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, anche per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, demaniale, antincendio, della salute dei cittadini e preposte alla disciplina doganale.

 5. Il rilascio dell’autorizzazione unica sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto.

 6. Le previsioni di cui ai commi da 2 a 5 si applicano altresì alle opere e altre attività all’interno delle ZES e ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuali e, in tal caso, l’autorizzazione unica prevista dai citati commi è rilasciata dall’Autorità di sistema portuale.». 

 2. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 , lettera a) , numero 4), da attuare con le risorse previste per la realizzazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell’Unione europea. 

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera a) , numero 3), pari a 4,4 milioni di euro per l’anno 2021 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l’anno 2021, a 8,8 milioni di euro per l’anno 2022 e a 4,4 milioni di euro per l’anno 2023, a carico del Programma operativo complementare al Programma nazionale Governance e capacità istituzionale 2014- 2020 e, quanto a 4,4 milioni di euro per l’anno 2023 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 . 

 4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b) , numero 4, valutati in 45,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

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Bonus beni strumentali nelle Aree ZES: agevolabili anche i costi di acquisto di immobili

RAMSES GROUP NEWS n. 218 – 23 settembre 2021

Il Decreto Semplificazioni (Decreto Legge 31 maggio 2021, 77 – articolo 57) ha rafforzato la portata incentivante del Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nelle Zone Economiche Speciali (ZES), ossia l’agevolazione dedicata alle ZES basata sull’impianto del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Il Credito d’imposta per gli investimenti nel SUD, poi esteso ai comuni del SISMA Centro Italia (articolo 18-quater del D.L. 8/2017) e alle ZES (articolo 5, comma 2, del D.L. 91/2017), è una misura di notevole appeal, in quanto agevola investimenti in impianti, macchinari e attrezzature afferenti a progetti di investimento iniziale e, in combinazione con il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali applicabile alla generalità delle imprese (art. 1, commi 1051 ss. L.178/2020), assicura un beneficio sino al 95% del costo sostenuto.


In virtù delle proroghe previste dalla Legge di Bilancio per il 2020 (articolo 1, commi 218, 316 e 319 L. 160/2019) e 2021 (articolo 1, comma 171, L. 178/2020), sono agevolati gli investimenti effettuati:

  • tra il 1 gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2022 per il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. La dotazione finanziaria prevista per la proroga è pari a 1.053,9 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che va ad aggiungersi ai 617 milioni annui dal 2016 al 2020;
  • tra il 7 aprile 2018 ed il 31 dicembre 2020, per il credito d’imposta per gli investimenti nei comuni del sisma Centro-Italia;
  • a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM istitutivo della zona economica speciale ed entro il 31 dicembre 2022, per il credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES.

Ai sensi del Decreto Semplificazioni (Articolo 57, comma 1, lettera b), numero 4), “In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito d’imposta e’ esteso all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti.

Il Governo ha previsto, pertanto, il raddoppio del tetto massimo dei progetti di investimento e l’estensione dell’ambito oggettivo di agevolabilità agli immobili.

Il comma 4 del ciato articolo 57 dispone che “Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), numero 4, valutati in 45,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.

Auspichiamo che la dotazione effettiva possa essere superiore. Peraltro, il Decreto Semplificazioni non è stato ancora convertito in legge, pertanto potrebbero intervenire modifiche nell’ambito della legge di conversione.

Confidiamo, infine, in un tempestivo aggiornamento operativo volto a rendere effettivamente accessibili le opportunità del Decreto Semplificazioni. 

Per la fruizione dei menzionati crediti d’imposta è necessario presentare, in via telematica, all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione tramite un modello che gestisce, in maniera distinta, tutte e tre le misure agevolative (SUD/SISMA/ZES).

Ad oggi, le novità del Decreto Semplificazioni non sono ancora state recepite dal software per la Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti né dalla relativa modulistica; pertanto, al momento, non è ancora possibile presentare istanze con progetti sino a 100 milioni di euro che contemplino anche immobili strumentali.

Fonte Warrant g.


Raddoppia il credito d’imposta per le Aree ZES: zone economiche speciali

RAMSES GROUP NEWS n.190 – 15 giugno 2021

L’agevolazione

Il bonus per gli investimenti, anche per acquisto di immobili strumentali, arriva fino a 100 milioni di euro. L’autorizzazione unica concentra tutti gli atti di assenso e nullaosta.  Ruolo centrale all’Agenzia per la Coesione territoriale.

Credito d’imposta fino a 100 milioni di euro, possibilità di inserire tra i beni ammissibili ad agevolazione anche gli immobili strumentali agli investimenti, utilizzo dello strumento dell’autorizzazione unica.

Queste le novità, di particolare interesse per le imprese, apportate dal decreto Semplificazioni in materia di agevolazioni per le Zone economiche speciali (Zes).

Il Dl 77/2021 rende più appetibili gli incentivi per le Zes e introduce alcune novità anche sul tema delle aree interne e dell’Agenzia per la coesione territoriale.

L’incentivo a favore delle Zes esce rafforzato grazie al potenziamento dei poteri in capo al commissario straordinario. Oltre al raddoppio del credito d’imposta ottenibile per gli investimenti, che passa da 50 milioni a 100 milioni di euro, la semplificazione normativa prevede che, fino al 31 dicembre 2026, il commissario potrà svolgere le funzioni di stazione appaltante ed operare con poteri straordinari. Inoltre, viene introdotto anche per le Zes lo strumento dell’autorizzazione unica, come già previsto in materia di impianti ed infrastrutture energetiche. L’autorizzazione unica, in particolare, consente di concentrare in un unico provvedimento tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nullaosta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione all’opera da eseguire o all’attività da intraprendere o al progetto da approvare. Il credito d’imposta viene inoltre esteso all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti, anche mediante contratti di locazione finanziaria.

L’agevolazione a supporto degli investimenti nelle Zes, è basata sull’impianto del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, è destinato alle imprese di tutte le dimensioni per gli investimenti effettuati a partire dalla data del Dpcm istitutivo della Zona economica speciale.

L’Agenzia per la Coesione territoriale assumerà un ruolo centrale nell’attuazione delle misure a favore delle Zes. Sarà investita del ruolo di supporto all’attività dei commissari e il coordinamento della loro azione nonché della pianificazione nazionale degli interventi nelle Zes, tramite proprio personale amministrativo e tecnico a ciò appositamente destinato. Oltre all’attività di coordinamento, l’Agenzia fornirà anche supporto ai singoli commissari mediante personale tecnico e amministrativo dotato di idonee competenze, al fine di garantire l’efficacia e l’operatività dell’azione commissariale, con oneri a carico del Programma operativo complementare al Programma nazionale governance e capacità istituzionale 2014-2020, per complessivi 17,6 milioni.

La governance della Strategia nazionale per le aree interne trova un’accelerazione in vista dell’avvio del nuovo periodo di programmazione delle risorse europee e nazionali. Grazie al Dl Semplificazioni viene velocizzato il processo di attuazione, eliminando il riferimento agli Accordi di programma quadro come strumento attuativo della Strategia. L’attuazione degli interventi sarà perseguita attraverso la cooperazione tra i livelli istituzionali interessati, con il coordinamento del ministro per il Sud che si avvarrà dell’Agenzia per la coesione territoriale, nelle forme e con le modalità definite con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.

L’Agenzia per la coesione territoriale si rafforza in vista della nuova programmazione dei fondi europei e potrà esercitare il potere sostitutivo in caso di inadempienze o ritardi che determino rischi di definanziamento nell’utilizzo dei fondi strutturali. L’Agenzia potrà inoltre assumere le funzioni di soggetto attuatore, avvalendosi di una centrale di committenza ai fini dell’effettiva realizzazione degli interventi.

Fonte Il SOLE 24 ORE

CABINA DI REGIA ZES: Al commissario straordinario nuovi poteri in deroga

L’obiettivo delle norme del decreto Semplificazioni dedicate alle Zes (Dl 91/2017) è quello di efficientare lo strumento. Innanzitutto cambia la strategia di coordinamento; i nuovi commi 6-bis e 7-quater dell’articolo 4 della norma richiamata (si veda anche l’altro articolo in pagina) disegnano con maggiore attenzione la figura del commissario straordinario, nominato con Dpcm su proposta del ministro per il Sud, d’intesa con il presidente della Regione interessata e, inoltre, stabiliscono che sia l’Agenzia per la Coesione territoriale a supportare l’attività del commissario garantendo, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia sulle Zes, il coordinamento dell’azione e la pianificazione degli interventi nelle Zes.

Non si può nascondere che il ruolo del commissario, nella visione governativa, assume una funzione determinante, al punto che, per snellire l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativamente alla infrastrutturazione delle Zes, questi può, con apposite ordinanze e su richiesta degli enti competenti, assumere le funzioni di stazione appaltante e operare addirittura in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici. Decisivo è anche il ruolo di coordinamento e strategia che il Commissario assumerà di concerto con le Regioni interessate.

Un discorso a parte lo merita l’articolo 59 che, con lo scopo di ridimensionare il divario infrastrutturaletra le diverse aree geografiche, dispone che, con decreto da adottarsi entro il 30 novembre 2021, il ministero delle Infrastrutture effettui una ricognizione del numero e della classificazione funzionale delle strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, nonché del numero e dell’estensione, con indicazione della relativa classificazione funzionale, delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali.

Fonte Il SOLE 24 ORE

ZES: procedure più semplici e agevolazioni fiscali per attrarre i grandi investitori

Aumentano i fondi e le agevolazioni fiscali a favore dello sviluppo delle zone economiche speciali. 

Previste, inoltre, procedure semplificate, l’autorizzazione unica, il silenzio assenso, nonché una maggiore autonomia e nuovi poteri d’azione per i commissari straordinari. E’ quanto previsto dal decreto Semplificazioni con l’obiettivo di rendere le ZES uno strumento attrattivo per grandi investitori nazionali e internazionali. In particolare, si punta a realizzare collegamenti tra le aree industriali e i porti, gli aeroporti, e i corridoi europei per ridurre i tempi e i costi di trasporto dalle ZES al cuore dell’Europa e il resto del mondo.

Le norme sugli appalti, il superbonus 110% e le semplificazioni in campo energetico, contenute nel decreto Governance e Semplificazioni D,L, 77/2021, hanno ampiamente animato il dibattito politico. Meno note, ma di grande rilievo sono, però, le novità avviate nel campo della coesione.

Nuove regole per le zone economiche speciali

Tre articoli, in particolare, rivedono la disciplina delle zone economiche speciali (ZES) introdotta dal decreto Mezzogiorno nel 2017, quella della Strategia Aree Interne (Snai) prevista dalla legge di Bilancio 2014, oltre a varare un fondo e una complessa procedura per la perequazione infrastrutturale. I primi due interventi sono finanziati nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) attraverso lo spostamento di una parte dello stanziamento inizialmente dedicato alle Aree Interne, (circa un miliardo e mezzo) in favore delle ZES.

Il D.L. n. 77/2021, entrato in vigore il 1° giugno, nel tentativo che le zone economiche speciali inizino a portare i frutti sperati, introduce nuovi rinforzi: procedure semplificate, autorizzazione unica, tempi dimezzati, silenzio assenso, conferenza di servizi e, soprattutto, si propone di garantire maggiore autonomia di manovra e più rapidità di azione ai commissari straordinari.

Il nuovo Esecutivo, stanziando ben oltre 600mln di euro nel PNRR, si pone l’obiettivo di riformare e riordinare il sistema di gestione e controllo delle ZES al fine di recuperare al flop maturato negli ultimi quattro anni. Dal 2017 ad oggi, infatti, ben poco è cambiato per le otto aree che sarebbero dovute diventare motore propulsivo per la ripartenza del Mezzogiorno.

Il decreto legge prova a ridare sprint, quindi, sul fronte dei progetti speciali per la coesione territoriale previsti nel Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR); le risorse per la coesione, infatti, passano dai 4,18 miliardi del precedente Piano Conte ai 4,41 miliardi di PNRR licenziato dal nuovo Esecutivo.

L’aumento di fondi, unito a una loro rimodulazione, permetterà (si spera) di rilanciare nel Piano anche le ZES prefigurando un intervento fondamentale nell’assetto geo-politico e geo-economico futuro del Mediterraneo generando ricchezza non solo il meridione, ma per l’intero Paese.

PNRR e ZES

Tallone d’Achille, che ha frenato fino ad oggi lo sviluppo delle ZES, è senza dubbio la fragilità o assenza dei collegamenti infrastrutturali tra le zone interessate.

Su questo punto si sono concentrati i maggiori sforzi di spesa del Recovery fund. In particolare, si punta a realizzare collegamenti tra le aree industriali e i porti, gli aeroporti, i corridoi europei per ridurre i tempi e i costi di trasporto dalle ZES al cuore dell’Europa e il resto del mondo.

Tra le pagine del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, emerge chiaramente l’intenzione di riparare a questa debolezza: gli investimenti infrastrutturali previsti nel PNRR mirano (finalmente) allo sviluppo dei collegamenti delle aree ZES con la rete nazionale dei trasporti.

Nell’ambito dei Piani strategici di sviluppo delle ZES coinvolte (Campania, Calabria, Ionica Interregionale Puglia e Basilicata, Adriatica Interregionale in Puglia e Molise, Sicilia occidentale e orientale, Abruzzo e Sardegna) sono previste diverse progettualità infrastrutturali:

– collegamenti di “ultimo miglio” tra le aree industriali e la rete SNIT e TEN-T;

– urbanizzazioni primarie;

– reti di trasporto resilienti ed efficienti con interventi locali mirati a rafforzare il livello di sicurezza delle opere d’arte serventi.

Poteri e attività dei commissari

Il provvedimento in commento modifica soprattutto la governance, introducendo poteri reali ed estesi al commissario straordinario. L’art. 57 al comma 2 prevede, infatti, che il commissario venga “nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, d’intesa con il Presidente della Regione interessata”.

Sarà poi l’Agenzia per la Coesione Territoriale a supportare l’attività dei commissari garantendo sulla base della cabina di regia delle Zone Economiche Speciali “il coordinamento della loro azione nonché della pianificazione nazionale degli interventi nelle ZES, tramite proprio personale amministrativo e tecnico a ciò appositamente destinato, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente”.

L’Agenzia fornirà “supporto ai singoli Commissari, con personale tecnico e amministrativo in numero adeguato alle esigenze operative e dotato di idonee competenze, attraverso specifiche iniziative di rafforzamento amministrativo, al fine di garantire efficacia e operatività dell’azione commissariale”. Il comma 3 stabilisce, inoltre, il Commissario straordinario si avvarrà “delle strutture delle amministrazioni centrali o territoriali e di società controllate dallo Stato o dalle regioni.”

Le amministrazioni diventano, quindi, parte attiva attraverso una Conferenza coordinata dal Commissario stesso. I termini in cui si devono pronunciare sono stati dimezzati e diventano perentori, configurando la possibilità per il Commissario di agire anche in regime di silenzio-assenso.

Il comma 4 dell’art. 57 del decreto interviene in maniera decisa, pertanto, sui “poteri” dei commissari straordinari per l’attuazione ZES; fino al 31 dicembre 2026, a richiesta degli enti competenti, i commissari potranno assumere le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. A questo scopo viene dotato di una struttura autonoma e una contabilità propria. Per l’esercizio delle sue funzioni il commissario straordinario può provvedere anche a mezzo di ordinanze. Si tratta di modifiche di vasta portata che hanno già suscitato perplessità in alcune regioni. A queste ultime, invero, d’imperio viene imposto di adeguare la propria programmazione finanziaria proprio alle esigenze delle ZES. In effetti, affinché le zone economiche speciali non restino solo “sulla carta” e diventino realmente uno strumento attrattivo per grandi investitori nazionali e internazionali, il percorso tracciato dal decreto Semplificazioni sembra imboccare la strada giusta.

Una consistente semplificazione ed un interlocutore unico, dotato di veri poteri, è la controparte indispensabile che grandi imprese di logistica, trasporti e manifatturiere internazionali attendevano per realizzare, in tempi rapidi, piani di sviluppo credibili e di lungo respiro.

Autorizzazione Unica

Nella nuova struttura il commissario ha dei veri poteri autorizzatori, che esercita sostituendo tutte le autorizzazioni con una autorizzazione unica. Il PNRR stabilisce dei “meccanismi in grado di garantire la cantierabilità degli interventi in tempi rapidi” e di modifiche delle norme per fare in modo che i commissari abbiano in mano “la titolarità del procedimento di autorizzazione unica” e che siano “l’interlocutore principale per gli attori economici interessati a investire sul territorio di riferimento”.

Il decreto legge approvato prevede all’art. 5 bis comma 2 che “i progetti inerenti alle attività economiche ovvero l’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno delle ZES, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale”.

L’autorizzazione unica “costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale”.

L’autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di autorizzazione (assenso e nulla osta) previsti dalla vigente legislazione in relazione all’opera da eseguire, “al progetto da approvare o all’attività da intraprendere”, viene rilasciata dal Commissario straordinario della ZES a conclusione di specifica conferenza di servizi (art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241).

Il rilascio dell’autorizzazione unica, sostituisce “ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto”. Alla conferenza di servizi vengono invitate tutte le amministrazioni competenti, anche per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, demaniale, antincendio, della salute dei cittadini e preposte alla disciplina doganale.

L’iter appena descritto ha, nelle intenzioni del legislatore, lo scopo di semplificare e velocizzare lo sviluppo delle ZES, fino ad ora rimaste al palo.

Agevolazioni fiscali e infrastrutture

Altro tema cruciale per ridare appeal alle ZES riguarda le agevolazioni fiscali. A tal proposito un primo sforzo concreto concerne l’innalzamento del tetto del credito d’imposta per gli investimenti che, come prevede l’art. 57, viene aumentato da 50 a 100mln di euro ed è esteso all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti, anche mediante contratti di locazione finanziaria.

L’aumento previsto è finanziato con 283mln a valere sul Fondo sviluppo e coesione. Importante sottolineare, che il tax credit per gli investimenti nelle ZES è cumulabile con il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0.

Entrambe le normative, infatti, consentono il cumulo del beneficio con altre agevolazioni aventi a oggetto i medesimi beni.

Fonte  IPSOA 

APPROFONDIMENTI

Che cosa sono le Aree ZES

Il Decreto Legge n. 91 del 2017 (coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123), ha dato i natali alle ZES, le Zone Economiche Speciali.

Le Zone Economiche Speciali sono aree geografiche italiane nelle quali si applica una legislazione economica diversa da quella del resto del Paese e in cui sono previsti incentivi speciali a beneficio delle aziende attraverso strumenti di agevolazione fiscale o semplificazioni di tipo amministrativo.

Le ZES devono avere caratteristiche precise: oltre a dover essere istituite all’interno dei confini statali, devono avere delimitazioni definite e comprendere un’area portuale collegata alla rete transeuropea dei trasporti.

Gli obiettivi delle Zes sono tanto semplici quanto ambiziosi: agevolare l’imprenditoria giovanile e rafforzare le imprese già esistenti ma anche attirare attrarre investimenti dall’estero.


Definizione di ZES

Volendo dare una definizione quasi testuale di Zone economiche speciali (ZES) possiamo dire che si tratta di “aree geografiche nell’ambito delle quali un’Autorità governativa offre incentivi a beneficio delle aziende che vi operano attraverso strumenti e agevolazioni che agiscono in un regime derogatorio rispetto a quelli vigenti per le ordinarie politiche nazionali”.
Con la creazione delle ZES gli Stati hanno come obiettivo una crescita della competitività ed il generale rafforzamento di tutto il tessuto produttivo attraverso l’aumento degli investimenti anche stranieri, l’aumento delle esportazioni, la creazione di nuovi posti di lavoro, l’aumento dell’innovazione.

In Italia la normativa ZES è stata recepita con il D.L. 91/2017, il cosiddetto Decreto Sud. Tale decreto prevede una serie di misure per la crescita economica ed occupazionale del Mezzogiorno, nonché per superare il divario economico e sociale tra il sud Italia ed il resto del paese.

Al capo II art. 4 e 5, il Decreto Sud istituisce e regola le zone economiche speciali (ZES). Nello specifico al comma 2 art.4 il D.L. 91/2017 da una definizione di ZES indicando anche le caratteristiche che la stessa deve avere.

Nello specifico è disposto che: “Per ZES si  intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente  identificata,  situata entro i confini  dello  Stato, costituita anche  da  aree  non  territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico  funzionale, e che comprenda almeno un’area portuale con le  caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell’11 dicembre  2013  del  Parlamento europeo e del Consiglio, collegata alla rete transeuropea  dei  trasporti  (TEN-T).

Per l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa”

ZES: agevolazioni e benefici

Una volta esaminato a lungo cos’è una ZES, come e chi può istituirla, è il momento di capire quali sono le agevolazioni e gli effettivi vantaggi che la stessa apporta agli operatori economici che già operano nella zona definita ZES e per quelli che metteranno in piedi nuove attività.

L’art. 5 capo II D.L. 91/2017 è dedicato proprio ai benefici fiscali e alle semplificazioni che operare in una ZES comporta.
Le aziende nuove e quelle già operative insediate nella ZES che inizieranno o incrementeranno attività economiche imprenditoriali nella ZES beneficeranno innanzitutto di:

  • procedure amministrative semplificate;
  • accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES.

Per quanto riguarda il credito d’imposta per gli investimenti al Sud previsto dall’ art. 1, c. 98-108, Legge n. 208/2015, questo sarà commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.

Tuttavia le agevolazioni ed i benefici concessi agli operatori economici della ZES sono soggette a due condizioni, cioè che:

  • le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell’area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell’investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;
  • le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

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TUTTE le AGEVOLAZIONI per le zone economiche speciali

Con l’obiettivo di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economicifinanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese, l’articolo 4 D.L. 91/2017 (convertito, con modificazioni, dalla L. 123/2017) ha previsto l’istituzione delle Zone Economiche Speciali (ZES).

Per ZES si intende una “zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata”, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, purché caratterizzate dalla sussistenza di un nesso economico-funzionale, all’interno della quale è compresa almeno un’area portuale.

Le proposte di istituzione di una ZES possono essere presentate dalle Regioni meno sviluppate e in transizione, come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107TFUE.

Le modalità per l’istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l’identificazione e la delimitazione dell’area, nonché le regole per l’accesso delle imprese e il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, sono stati definiti con il DPCM 25 gennaio 2018, n. 12.

Quest’ultimo stabilisce, tra l’altro, che:

  • il nesso economico-funzionale tra aree non territorialmente adiacenti sussiste qualora vi sia la presenza, o il potenziale sviluppo, di attività economico-produttive, indicate nel piano di sviluppo strategico, o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate,
  • la ZES è di norma composta da territori quali portiaree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti, e non può comprendere zone residenziali,
  • una Regione in cui non sia presente alcuna area portuale e una Regione in cui sia presente almeno un’area portuale possono presentare congiuntamente istanza di istituzione di una ZES interregionale,
  • le proposte di istituzione di una ZES devono essere presentate al Presidente del Consiglio dei ministri dal Presidente della Regione (ovvero congiuntamente dai Presidenti delle Regioni interessate nel caso di ZES interregionale), sentiti i sindaci delle aree interessate,
  • le proposte di istituzione di una ZES devono includere un piano di sviluppo strategico,
  • la durata della ZES non può essere inferiore a sette anni e superiore a quattordici, prorogabile fino a un massimo di ulteriori sette anni,
  • l’Agenzia per la coesione territoriale assicura, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi

L’articolo 5 D.L. 91/2017 prevede che le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire di specifiche semplificazioni amministrative nonché di benefici fiscali.

Tra le agevolazioni espressamente previste si ricordano:

  • la riduzione di un terzo di numerosi termini per lo svolgimento di determinati procedimenti amministrativi (tra gli altri, i termini di cui agli articoli 2 e 19 della L. 241/1990 e quelli previsti dal D.Lgs. 152/2006 in materia di valutazione d’impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e autorizzazione integrata ambientale),
  • la possibilità di istituire all’interno delle ZES zone franche doganali intercluse,
  • il ricorso al modulo della conferenza dei servizi ex articolo 14-bis 241/1990, in caso di autorizzazionilicenzepermessiconcessioni o nulla osta comunque denominati, la cui adozione richiede l’acquisizione di pareriinteseconcerti o altri atti di assenso di competenza di più amministrazioni (in tal caso i termini previsti sono ridotti della metà),
  • in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, L. 208/2015, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.

Per il riconoscimento delle ricordate agevolazioni, le imprese beneficiarie:

  • devono mantenere la loro attività nell’area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell’investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti
  • non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

Con specifico riferimento al credito d’imposta, si ricorda che le modalità di presentazione della comunicazione per la relativa fruizione sono state definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrare del 9 agosto 2019. Quest’ultimo, in particolare, ha stabilito che il modello da utilizzare è quello già in uso per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e nei comuni del Centro-Italia colpiti dal sisma (tax credit Sisma), come opportunamente modificato e aggiornato.

La comunicazione va presentata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica

  • direttamente dai soggetti abilitati,
  • tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario,
  • tramite intermediari abilitati (ad esempio, professionisti, associazioni di categoria, Caf).

Bonus Zone economiche speciali

Cosa sono le Zes
Per favorire la crescita del Sud Italia, attraverso lo sviluppo di imprese già operanti e l’insediamento di nuove imprese, nel 2017 sono state istituite le Zone economiche speciali, con il Decreto Mezzogiorno (articolo 4 del decreto legge n. 91/2017) che ha potenziato il bonus istituito dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) per facilitare l’attività imprenditoriale attraverso agevolazioni e incentivi. Le Zes sono composte da porti, aree retroportuali, piattaforme logistiche e interporti, durano almeno sette anni, possono essere regionali o interregionali e contemplare anche aree non adiacenti ma connesse sul piano economico, come previsto dal regolamento attuativo (Dpcm n. 12/2018).

Chi sono i beneficiari
Tutte le imprese operanti nel territorio di una Zona economica speciale possono beneficiare di un pacchetto di agevolazioni fiscali, sotto forma di credito di imposta, incentivi economici e semplificazioni amministrative. Si tratta di un insieme di opportunità a favore di piccole, medie e grandi imprese che decidono investire nelle regioni italiane meno industrializzate del nostro Paese e creare condizioni favorevoli per lo sviluppo del Sud Italia. Attualmente le Zes istituite sono tre: Calabria, Campania e, nell’area ionica, Puglia e Basilicata.

Quali agevolazioni fiscali
Il bonus consiste in un credito di imposta commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nuovi, destinati a strutture imprenditoriali già esistenti e di nuova istituzione, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti ubicate in una Zes. Il comma 2 dell’articolo 5 del decreto legge 91/2017, che disciplina tali benefici fiscali, amplia, in relazione agli investimenti effettuati nelle Zes, la portata del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno prevedendo la proroga fino al 31 dicembre 2020 del periodo agevolato ed elevando a 50 milioni di euro l’ammontare massimo del costo agevolabile per ciascun progetto di investimento.
Possono accedere al bonus tutte le imprese localizzate nei territori delle tre Zes già istituite: Calabria, Campania e, nell’area ionica, Puglia e Basilicata (Zone economiche speciali). 

Quando e come inviare la comunicazione
A partire dal 25 settembre devono essere presentate le istanze per l’accesso alle agevolazioni esclusivamente in modalità telematica, tramite la procedura informatica disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, utilizzando il modello aggiornato e le relative istruzioni di compilazione.
Giova ricordare che con il nuovo modello di comunicazione sarà possibile presentare la comunicazione per la fruizione dei seguenti crediti d’imposta:
– per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015)
– per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 (art. 18-quater del decreto legge n. 8/2017)
– per gli investimenti nelle zone economiche speciali – Zes (art. 5 del decreto legge n. 91/2017).

La trasmissione telematica della comunicazione avverrà utilizzando la versione aggiornata del software “Creditoinvestimentisud”, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. l’invio della comunicazione per fruire del credito d’imposta, come stabilito dal provvedimento direttoriale del 9 agosto 2019.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato solo in compensazione, attraverso la presentazione del modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate.

Il decreto sul Mezzogiorno

Le zone economiche speciali sono aree geograficamente delimitate previste dal decreto n. 91 del 20 giugno 2017, con lo scopo di favorire le regioni meno sviluppate creando condizioni economiche maggiormente favorevoli per lo sviluppo delle imprese già operanti, e per l’insediamento di nuove imprese.

Nelle ZES dovrebbero essere previste anche agevolazioni fiscali maggiori rispetto a quelle ordinarie, semplificazioni amministrative, e procedurali con lo scopo di attrarre nuovi investimenti e insediamenti produttivi.

Tali aree possono essere anche non territorialmente adiacenti purché vi sia un nesso economico funzionale,  che comprenda almeno un’area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (Ue) n. 1315 dell’11 dicembre 2013.

La richiesta per l’istituzione delle ZES parte dalle regioni interessate dalla misura, e si attua con la predisposizione di un adeguato progetto di sviluppo, e con il pieno coinvolgimento delle stesse nel processo di istituzione e di governance.

Sono previste anche Zes interregionali in particolare per le regioni che non posseggono aree portuali aventi  le caratteristiche previste dalla legge. Le regioni in questo caso presenteranno richiesta per l’istituzione della Zes solo in forma associativa, se contigue, o in associazione con un’area portuale avente le caratteristiche previste.

I vantaggi e le agevolazioni sono diretti alle imprese già esistenti, ma anche a quelle nuove che si insedieranno nell’area e che avvieranno un programma di investimenti.

Si va dalle agevolazioni e semplificazioni di carattere amministrativo, ad una serie di benefici fiscali che potranno essere finanziate anche con fondi regionali.

Tra le agevolazioni si segnala la possibilità di utilizzare il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro 

Per il riconoscimento dei benefici, le imprese devono mantenere la loro attività nella Zes per almeno sette anni dopo il completamento dell’investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti, inoltre non devono essere in stato di liquidazione o scioglimento.

La regolamentazione delle ZES

Le regole di attuazione delle ZES sono state definite dal DPCM n. 12 del 25 gennaio 2018,  con il quale nello specifico sono state individuate, le modalità per l’istituzione, i relativi requisiti, la durata, i criteri per l’identificazione, la delimitazione dell’area della Zes, i criteri per l’accesso delle aziende e il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo.

L’area interessata deve essere identificata attraverso una puntuale indicazione contenuta nella proposta di istituzione, che come detto, può ricomprendere anche aree della stessa regione non territorialmente adiacenti, purché via sia la presenza di un nesso economico-funzionale e ovviamente di una’area portuale.

Si  fa presente che per nesso economico-funzionale significa che vi è tra aree non territorialmente adiacenti o la presenza, o un potenziale sviluppo di attività economico-produttive, indicate in un Piano strategico, o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate.

La Zes dunque è costituita da aree portuali e retroportuali, anche di carattere produttivo, piattaforme logistiche e interporti, e non può comprendere zone residenziali ed è inoltre previsto un limite dimensionale di tali aree.

La proposta e il piano di sviluppo

La proposta di istituzione di una Zes (che ricordiamo deve avere una durata non inferiore a sette anni) deve essere presentata al presidente del Consiglio dei ministri, dal presidente della Regione, sentiti i sindaci delle aree interessate. Per le Zes interregionali la proposta dei presidenti di Regione deve essere congiunta.

La proposta deve essere affiancata da un piano di sviluppo strategico che indichi i criteri e gli obiettivi di sviluppo perseguiti, nonché le forme di coordinamento, con la pianificazione strategica portuale Un un piano deve ad esempio contenere:

  • la documentazione per l’identificazione delle aree incluse nella Zes, con l’indicazione delle porzioni di territorio interessate, evidenziando quelle ricadenti nell’area portuale;
  • l’elenco delle infrastrutture già esistenti, nonché le infrastrutture di collegamento tra aree non territorialmente adiacenti;
  • l’analisi dell’impatto sociale ed economico atteso dall’istituzione della Zes;
  • una relazione illustrativa dei dati e degli elementi, che identificano le tipologie di attività che si intendono promuovere all’interno della Zes;
  • l’individuazione delle semplificazioni amministrative per la realizzazione degli investimenti che la regione si impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali.

Comitato di indirizzo e attività di controllo e monitoraggio

Il soggetto che gestirà una Zes sarà un Comitato di indirizzo i cui compiti sono dettagliatamente disciplinati dal regolamento del 25 gennaio 2018.

Il Dpcm in particolare individua i compiti del Comitato che è composto dal Presidente dell’Autorità portuale (che lo presiede), da un rappresentante della regione o delle regioni (nel caso di Zes interregionale), da un rappresentante della presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Le attività di verifica, e il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, sono invece affidate all’Agenzia per la coesione territoriale.

Agevolazioni delle Zes  

Tra gli interventi previsti , ne segnaliamo alcuni:

  • i contratti di sviluppo;
  • il credito di imposta per gli investimenti;
  • gli interventi per aree di crisi non complessa;
  • gli interventi per l’efficienza energetica;
  • le agevolazioni per la riduzione degli oneri IRAP (diretta competenza regionale)
  • misure a favore delle start up innovative (diretta competenza regionale);
  • incentivi per i lavoratori svantaggiati;
  • incentivi per attività di trasferimento tecnologico e prima industrializzazione (diretta competenza regionale);
  • incentivi per l’innovazione dei processi produttivi(diretta competenza regionale):
  • contratti di programma regionali.

Tali agevolazioni sono per lo più a carattere nazionale (già esistenti) e cofinanziate dalla regione, altre invece sono di competenza esclusiva regionale, in particolare la misura  principale tra le agevolazioni fiscali a livello regionale, (ancora da attuare), risulta essere la riduzione dell’IRAP finanziata con il Fondo di Sviluppo e Coesione, fondo nazionale di cofinanziamento obbligatorio dei programmi comunitari.

Le semplificazioni amministrative

Tra le misure di semplificazioni amministrative:

  • la conclusione dei procedimenti amministrativi per i quali vengono previsti degli espressi termini (massimo 90 giorni);
  • il divieto per la pubblica amministrazione regionale di richiedere documenti di cui la stessa o altra P.A. sia già in possesso.
  • l’istituzione di un apposito sportello regionale per rendere concretamente possibile e semplificare l’apertura di una nuova impresa in tempi certi e brevi.

Tali misure sono coerenti per l’avvio di quel processo di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative e burocratiche che rallenta la macchina amministrativa e di conseguenza tende a ridurre gli investimenti e gli insediamenti produttivi, ma sarà necessario che  tutte le semplificazioni e le agevolazioni  abbiano il giusto coordinamento tra di loro e con tutti gli altri interventi previsti.Tra le agevolazioni statali che possono trovare applicazione nelle Zes c’è il Credito d’imposta per le spese di quotazione da parte delle pmi, determinato nella misura del 50% e nel limite massimo di 500 mila euro per ciascun beneficiario. Secondo la legge di bilancio 2019 e 2020 in cui viene confermata la deducibilità, per il 2019, del 50% dell’Imu sugli immobili strumentali dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

Tra le agevolazioni, viene ripristinata la disciplina Ace (Aiuto alla crescita economica) finalizzata a incentivare la patrimonializzazione delle imprese, il regime forfettario-articolo 1 – commi da 9 a 11 – che introduce misure volte alla riduzione del carico fiscale su imprese, professionisti e artigiani, al fine di migliorarne produttività e competitività e incentivare al tempo stesso l’occupazione.

Tra le agevolazioni c’è il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, il credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo, il credito d’imposta per la competitività delle imprese, il credito d’imposta Formazione 4.0, il D.L. del 30 aprile 2019 n.34 recante “misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” tra cui il “Regime degli impatriati”, il “Bonus aggregazione”.

Vi sono poi le Agevolazioni statali di natura tributaria e non tributaria che possono essere applicate nelle Zes che riguardano le start-up e le start-up innovative. Il Selfiemployment finanzia con prestiti a tasso zero l’avvio di piccole iniziative imprenditoriali promosso dai giovani Neet; il fondo è gestito da Invitalia nell’ambito del Programma Garanzia Giovani sotto la supervisione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Smartestart Italia è uno strumento agevolativo per piani d’impresa, con spese e/o costi ammissibili compresi tra 100 mila e 1,5 milioni di euro. Tra le agevolazioni troviamo Interventi per lo sviluppo pmi tramite venture capital, voucher per consulenza in innovazione per investimenti in innovazione, la policy a sostegno delle pmi innovative per la crescita e il rafforzamento patrimoniale, che offre alle pmi innovative una vasta gamma di benefici afferenti a diverse discipline, dalla riduzione degli oneri all’accesso al credito e al capitale a rischio, dalla disciplina del lavoro all’equity crowfunding.

C’è il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che sostiene l’accesso al credito delle stesse aziende rilasciando garanzie dirette (a banche e intermediari finanziari) e controgaranzie (a confidi e altri fondi di garanzia).

Nel Piano strategico trovano posto anche le misure per la crescita dimensionale e per il rafforzamento patrimoniale dei confidi, la misura di sostegno e reindustrializzazione per le aree di crisi industriale, i finanziamenti agevolati a pmi vittime di mancati pagamenti, le agevolazioni per le imprese già confiscate o sequestrate alla mafia o alla criminalità organizzata.

L. 20 giugno 2017, n.91, Artt. 4 e 5

Gli articoli 4 e 5 c del D.L. n.91/2017 concernono le zone economiche speciali (ZES), il cui scopo, com’è noto, è quello di creare condizioni economiche, finanziarie e amministrative che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l’insediamento di nuove imprese.

La Zona Economica Speciale deve essere istituita all’interno dei confini statali, in una zona geografica chiaramente delimitata e identificata; può essere composta anche da aree territoriali non direttamente adiacenti, purché abbiano un nesso economico funzionale. Deve, altresì, comprendere un’area portuale, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN- T), con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013.

L’istituzione di una Zes porta come conseguenza principale la possibilità per le imprese di sfruttare importanti agevolazioni fiscali e di beneficiare di rilevanti semplificazioni di carattere amministrativo e burocratico.

È prevista, inoltre, l’applicazione, in relazione agli investimenti effettuati nella Zes, di un credito d’imposta proporzionale al costo dei beni acquistati, entro il 31 dicembre, nel limite massimo, per ciascun progetto d’investimento, di 50 milioni di euro.

Il decreto Sud prevede di creare almeno cinque Zes in altrettante regioni meridionali. Si è poi concordato di istituirne due per ciascuna regione. A questo fine sono già stati stanziati circa 200 milioni di euro, da utilizzare tra il 2018 e il 2020. Le condizioni per il riconoscimento delle agevolazioni sono sostanzialmente due: le imprese devono mantenere le attività nella Zes per almeno 7 anni (termine elevato nel corso dell’esame al Senato rispetto ai cinque anni originari) successivi al completamento dell’investimento oggetto della agevolazione (pena la revoca dei benefici concessi e goduti) e non devono essere in liquidazione o in fase di scioglimento.

A tal fine vengono disciplinate le procedure e le condizioni per l’istituzione (affidata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) in alcune aree del Paese di zone economiche speciali, che vengono definite come aree geograficamente delimitate e chiaramente identificate, situata entro i confini dello Stato, costituite anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale, e comprendenti almeno un’area di sistema portuale.

Quanto alla gestione dell’area ZES si prevede che essa sia affidata ad un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell’Autorità portuale, che lo presiede, da un rappresentante della regione (o, come precisato presso il Senato, delle regioni, nel caso di ZES interregionale) da un rappresentante rispettivamente della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle infrastrutture.

Ognuna delle regioni meno sviluppate e in transizione può presentare una proposta di istituzione di ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte, ricorrendo alcuni presupposti (articolo 4).

Si prevedono poi procedure semplificate e regimi procedimentali speciali, che per le imprese già operanti ovvero per le nuove che si insediano nelle ZES riducono i termini procedimentali e semplificano gli adempimenti rispetto alla normativa vigente.

A tali agevolazioni si aggiungono poi benefici fiscali, rivolti in particolare alle imprese che effettuano investimenti all’interno delle ZES  nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.

L. 20 giugno 2017, n.91, Artt. 3 , 4 e 5

Art. 3 
 
Banca  delle  terre  abbandonate  o   incolte   e   misure   per   la
               valorizzazione dei beni non utilizzati 
 
  1. Per rafforzare le opportunita' occupazionali e  di  reddito  dei
giovani,  nelle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,
Molise,  Puglia,  Sardegna  e  Sicilia,   e'   individuata   in   via
sperimentale la  seguente  procedura  di  valorizzazione  di  terreni
abbandonati o incolti e di beni immobili in  stato  di  abbandono  ai
sensi del comma 2. 
  2. Ai fini dell'individuazione delle aree di cui  al  comma  1,  si
considerano abbandonati o incolti: 
    a)  i  terreni  agricoli  sui  quali  non  sia  stata  esercitata
l'attivita' agricola minima da almeno dieci anni, in base ai principi
e alle definizioni di  cui  al  regolamento  (UE)  n.  1307/2013  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  del  17  dicembre  2013  e  alle
disposizioni nazionali di attuazione; 
    b) i terreni oggetto di rimboschimento artificiale o in cui  sono
insediate formazioni arbustive ed arboree, ad  esclusione  di  quelli
considerati bosco ai sensi delle leggi  in  materia,  nei  quali  non
siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento  negli  ultimi
quindici anni; 
    c)  le  aree   edificate   ad   uso   industriale,   artigianale,
commerciale, turistico-ricettivo, che risultino in stato di abbandono
da almeno quindici anni. 
  3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, i comuni delle regioni  di  cui  al
comma 1 provvedono, nei limiti delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  ad   una   ricognizione
complessiva dei beni immobili, di cui sono  titolari,  che  rientrano
nella definizione di cui al comma  2,  con  particolare  riguardo  ai
terreni agricoli. L'elenco dei beni di cui al precedente  periodo  e'
aggiornato con cadenza annuale. 
  4. I comuni pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco  dei
beni oggetto di ricognizione di cui al comma 3. 
  5. I beni di cui al comma 3 possono essere dati in concessione, per
un periodo non superiore a nove anni rinnovabile una sola  volta,  ai
soggetti che, al momento della presentazione della domanda, risultino
avere un'eta' compresa tra i 18 e i 40 anni, previa presentazione  di
un progetto volto alla valorizzazione e all'utilizzo del bene. A  tal
fine  il   comune,   pubblica   periodicamente   sul   proprio   sito
istituzionale uno o piu' bandi per l'assegnazione dei beni di cui  al
comma 3. Il termine per  la  presentazione  delle  domande  non  puo'
essere inferiore,  per  ciascun  bando,  a  centoventi  giorni  dalla
pubblicazione  dello  stesso.  I  comuni  assicurano  una  imparziale
valutazione dei progetti, nel rispetto delle vigenti disposizioni  in
materia di evidenza pubblica, redigendo  una  graduatoria.  I  comuni
introducono  criteri  di  valutazione  dei  progetti  che  assicurino
priorita' ai progetti di riuso di immobili dismessi con esclusione di
consumo di ulteriore suolo non edificato, nonche' elevati standard di
qualita' architettonica e paesaggistica. 
  6. La formale assegnazione e' effettuata entro e non oltre sessanta
giorni dall'approvazione della graduatoria di cui al comma 5. Con  il
provvedimento di cui al periodo precedente: 
    a) l'immobile viene consegnato al beneficiario, con  l'immissione
in uso; 
    b) il beneficiario assume l'obbligo  di  eseguirvi  le  attivita'
quali risultanti dal progetto presentato. Tra le  suddette  attivita'
rientrano    quelle    agricole,    artigianali,    commerciali     e
turistico-ricettive; 
    c) il beneficiario assume la detenzione del bene e ha facolta' di
godere e di trasformare materialmente il bene medesimo in conformita'
al progetto. 
  7.  Nel  caso  di  beni  immobili  privati  che   rientrano   nella
definizione di cui al comma 2,  i  soggetti  che,  al  momento  della
presentazione della domanda, risultino avere un'eta' compresa  tra  i
18 e i 40 anni manifestano al comune l'interesse ad utilizzare i beni
suddetti. A tal  fine,  i  soggetti  di  cui  al  periodo  precedente
presentano al comune un progetto di valorizzazione  del  bene  o  dei
beni  che   intendono   utilizzare   indicando,   mediante   apposito
certificato redatto da un notaio: 
    a. i dati di identificazione catastale; 
    b. il proprietario del fondo, sulla  base  delle  risultanze  dei
registri immobiliari; 
    c. coloro i quali abbiano  eventualmente  acquisito  diritti  sul
bene in virtu' di atti soggetti a trascrizione; 
    d. l'inesistenza  nei  registri  immobiliari  di  trascrizioni  o
iscrizioni pregiudizievoli, nell'ultimo ventennio. 
  8. Il comune, valutato positivamente il progetto di  valorizzazione
del bene di cui al comma 7, pubblica, in  una  apposita  sezione  del
proprio sito istituzionale, il progetto  ricevuto  e  invia  mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno, o attraverso posta certificata,
una comunicazione all'avente diritto sulla base delle risultanze  del
certificato notarile  di  cui  al  comma  7,  ovvero  sulla  base  di
ulteriore,  idonea,   documentazione,   informandolo   del   progetto
presentato e delle  condizioni  economiche  determinate  in  sede  di
perizia di cui  al  comma  14.  Alla  comunicazione  e'  allegata  la
proposta irrevocabile  del  contratto  di  affitto  sottoscritta  dal
soggetto di cui al comma 7. 
  9. Entro centottanta giorni dall'avvenuta comunicazione di  cui  al
comma 8, il comune, su istanza del presentatore del progetto, qualora
l'avente diritto sul bene abbia manifestato il  proprio  consenso  al
contratto di affitto nelle forme dell'atto pubblico, della  scrittura
privata autenticata, ovvero dell'atto firmato  digitalmente  a  norma
dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  adotta
gli atti di competenza idonei a consentire l'esecuzione del  progetto
per un periodo di durata pari a quello del contratto di affitto. 
  10. E' fatto assoluto divieto al beneficiario di cedere a terzi  in
tutto o in parte il terreno e i diritti conseguiti con l'assegnazione
e di costituirvi diritti a favore  di  terzi,  nonche'  di  alienare,
affittare, concedere in comodato  o  di  effettuare  qualunque  altra
forma  di  trasferimento  a  terzi   dell'azienda   organizzata   per
l'esecuzione delle attivita' in oggetto. Gli atti posti in essere  in
violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli. 
  11. E' ammessa, successivamente alla realizzazione delle condizioni
di cui ai commi 6 e 9, la costituzione da parte  dell'interessato  di
societa' agricole, di cui al decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.
99, e successive modificazioni, di societa' artigiane,  di  cui  alla
legge 8 agosto 1985 n. 443 e successive  modificazioni,  nelle  quali
l'assegnatario abbia la maggioranza  del  capitale  e  il  potere  di
amministrare la societa' con la connessa rappresentanza legale;  sono
altresi' ammesse le imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del
codice civile. 
  12. Il contratto di affitto e' trascritto nei registri  immobiliari
ai sensi dell'articolo 2645-quater del codice civile. La trascrizione
del contratto costituisce causa di interruzione dell'usucapione. 
  13. Nel caso in cui l'assegnazione o il progetto di cui al comma  7
abbiano ad oggetto l'esecuzione sui beni, di cui ai commi precedenti,
di attivita' terziarie di carattere  non  profit  o  artigianali,  il
comune adotta le connesse modificazioni in variante  degli  strumenti
urbanistici vigenti entro centottanta  giorni  dall'assegnazione  del
bene;  nelle  more  dell'approvazione   definitiva   delle   suddette
modificazioni, gli atti di  assegnazione  possono  essere  egualmente
stipulati, la consegna effettuata e le  attivita'  di  trasformazione
iniziate. 
  14. Il beneficiario e' tenuto a corrispondere al comune  un  canone
d'uso indicizzato, determinato dal comune stesso sulla  base  di  una
apposita perizia tecnica di stima del bene, il cui costo e' a  carico
del beneficiario, a decorrere dal momento dell'assegnazione. Nel caso
in cui il comune non sia titolare del bene  oggetto  di  affitto,  il
canone e' versato all'avente diritto e il costo della perizia tecnica
e' a carico del proponente. 
  15. L'avente diritto al quale il bene  sia  stato  restituito  alla
scadenza  del  periodo  contrattuale,  il  quale,  nei  cinque   anni
successivi alla restituzione, voglia  trasferire  il  bene  a  titolo
oneroso, deve notificare la proposta di trasferimento, indicandone il
prezzo all'assegnatario, il quale  ha  diritto  di  prelazione.  Tale
diritto deve essere esercitato, con atto notificato  nel  termine  di
sessanta giorni dalla notificazione,  offrendo  condizioni  uguali  a
quelle comunicate. In mancanza della notificazione di  cui  al  primo
periodo del presente comma, ovvero qualora il corrispettivo  indicato
sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo
oneroso dell'immobile, colui che ha  diritto  alla  prelazione  puo',
entro  sei  mesi  dalla  trascrizione   del   contratto,   riscattare
l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo  avente  causa.
Ai rapporti instaurati tra i privati si applicano le disposizioni del
codice civile in materia di affitto.  La  difformita'  dell'attivita'
svolta rispetto al progetto di valorizzazione  costituisce  causa  di
risoluzione del contratto di affitto relativo ai beni privati,  fermo
restando il potere di revoca da parte del comune degli eventuali atti
adottati. 
  16. I comuni trasmettono alle regioni l'elenco dei beni censiti  ed
assegnati, anche ai fini dell'inserimento  nella  Banca  delle  terre
agricole di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154. 
  17. I proponenti dei progetti di cui ai  commi  precedenti  per  lo
svolgimento    di    attivita'     artigianali,     commerciali     e
turistico-ricettive  possono  usufruire  della  misura   incentivante
denominata «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 e  per  le  attivita'
agricole delle misure incentivanti di cui all'articolo 2. 

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