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Che cosa sono le Aree ZES
Il Decreto Legge n. 91 del 2017(coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123), ha dato i natali alle ZES, le Zone Economiche Speciali.
Le Zone Economiche Speciali sono aree geografiche italiane nelle quali si applica una legislazione economica diversa da quella del resto del Paese e in cui sono previsti incentivi speciali a beneficio delle aziende attraverso strumenti di agevolazione fiscale o semplificazioni di tipo amministrativo.
Le ZES devono avere caratteristiche precise: oltre a dover essere istituite all’interno dei confini statali, devono avere delimitazioni definite e comprendere un’area portuale collegata alla rete transeuropea dei trasporti.
Gli obiettivi delle Zes sono tanto semplici quanto ambiziosi: agevolare l’imprenditoria giovanile e rafforzare le imprese già esistenti ma anche attirare attrarre investimenti dall’estero.
Definizione di ZES
Volendo dare una definizione quasi testuale di Zone economiche speciali (ZES) possiamo dire che si tratta di “aree geografiche nell’ambito delle quali un’Autorità governativa offre incentivi a beneficio delle aziende che vi operano attraverso strumenti e agevolazioni che agiscono in un regime derogatorio rispetto a quelli vigenti per le ordinarie politiche nazionali”.
Con la creazione delle ZES gli Stati hanno come obiettivo una crescita della competitività ed il generale rafforzamento di tutto il tessuto produttivo attraverso l’aumento degli investimenti anche stranieri, l’aumento delle esportazioni, la creazione di nuovi posti di lavoro, l’aumento dell’innovazione.
In Italia la normativa ZES è stata recepita con il D.L. 91/2017, il cosiddetto Decreto Sud. Tale decreto prevede una serie di misure per la crescita economica ed occupazionale del Mezzogiorno, nonché per superare il divario economico e sociale tra il sud Italia ed il resto del paese.
Al capo II art. 4 e 5, il Decreto Sud istituisce e regola le zone economiche speciali (ZES). Nello specifico al comma 2 art.4 il D.L. 91/2017 da una definizione di ZES indicando anche le caratteristiche che la stessa deve avere.
Nello specifico è disposto che: “Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un’area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell’11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).
Per l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa”
ZES: agevolazioni e benefici
Una volta esaminato a lungo cos’è una ZES, come e chi può istituirla, è il momento di capire quali sono le agevolazioni e gli effettivi vantaggi che la stessa apporta agli operatori economici che già operano nella zona definita ZES e per quelli che metteranno in piedi nuove attività.
L’art. 5 capo II D.L. 91/2017 è dedicato proprio ai benefici fiscali e alle semplificazioni che operare in una ZES comporta.
Le aziende nuove e quelle già operative insediate nella ZES che inizieranno o incrementeranno attività economiche imprenditoriali nella ZES beneficeranno innanzitutto di:
- procedure amministrative semplificate;
- accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES.
Per quanto riguarda il credito d’imposta per gli investimenti al Sud previsto dall’ art. 1, c. 98-108, Legge n. 208/2015, questo sarà commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.
Tuttavia le agevolazioni ed i benefici concessi agli operatori economici della ZES sono soggette a due condizioni, cioè che:
- le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell’area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell’investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;
- le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.
SCHEDA APPROFONDIMENTI
TUTTE le AGEVOLAZIONI per le zone economiche speciali
Con l’obiettivo di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese, l’articolo 4 D.L. 91/2017 (convertito, con modificazioni, dalla L. 123/2017) ha previsto l’istituzione delle Zone Economiche Speciali (ZES).
Per ZES si intende una “zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata”, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, purché caratterizzate dalla sussistenza di un nesso economico-funzionale, all’interno della quale è compresa almeno un’area portuale.
Le proposte di istituzione di una ZES possono essere presentate dalle Regioni meno sviluppate e in transizione, come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, TFUE.
Le modalità per l’istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l’identificazione e la delimitazione dell’area, nonché le regole per l’accesso delle imprese e il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, sono stati definiti con il DPCM 25 gennaio 2018, n. 12.
Quest’ultimo stabilisce, tra l’altro, che:
- il nesso economico-funzionale tra aree non territorialmente adiacenti sussiste qualora vi sia la presenza, o il potenziale sviluppo, di attività economico-produttive, indicate nel piano di sviluppo strategico, o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate,
- la ZES è di norma composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti, e non può comprendere zone residenziali,
- una Regione in cui non sia presente alcuna area portuale e una Regione in cui sia presente almeno un’area portuale possono presentare congiuntamente istanza di istituzione di una ZES interregionale,
- le proposte di istituzione di una ZES devono essere presentate al Presidente del Consiglio dei ministri dal Presidente della Regione (ovvero congiuntamente dai Presidenti delle Regioni interessate nel caso di ZES interregionale), sentiti i sindaci delle aree interessate,
- le proposte di istituzione di una ZES devono includere un piano di sviluppo strategico,
- la durata della ZES non può essere inferiore a sette anni e superiore a quattordici, prorogabile fino a un massimo di ulteriori sette anni,
- l’Agenzia per la coesione territoriale assicura, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi
L’articolo 5 D.L. 91/2017 prevede che le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire di specifiche semplificazioni amministrative nonché di benefici fiscali.
Tra le agevolazioni espressamente previste si ricordano:
- la riduzione di un terzo di numerosi termini per lo svolgimento di determinati procedimenti amministrativi (tra gli altri, i termini di cui agli articoli 2 e 19 della L. 241/1990 e quelli previsti dal D.Lgs. 152/2006 in materia di valutazione d’impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e autorizzazione integrata ambientale),
- la possibilità di istituire all’interno delle ZES zone franche doganali intercluse,
- il ricorso al modulo della conferenza dei servizi ex articolo 14-bis 241/1990, in caso di autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati, la cui adozione richiede l’acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso di competenza di più amministrazioni (in tal caso i termini previsti sono ridotti della metà),
- in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, L. 208/2015, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.
Per il riconoscimento delle ricordate agevolazioni, le imprese beneficiarie:
- devono mantenere la loro attività nell’area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell’investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti
- non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.
Con specifico riferimento al credito d’imposta, si ricorda che le modalità di presentazione della comunicazione per la relativa fruizione sono state definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrare del 9 agosto 2019. Quest’ultimo, in particolare, ha stabilito che il modello da utilizzare è quello già in uso per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e nei comuni del Centro-Italia colpiti dal sisma (tax credit Sisma), come opportunamente modificato e aggiornato.
La comunicazione va presentata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica
- direttamente dai soggetti abilitati,
- tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario,
- tramite intermediari abilitati (ad esempio, professionisti, associazioni di categoria, Caf).
Bonus Zone economiche speciali
Cosa sono le Zes
Per favorire la crescita del Sud Italia, attraverso lo sviluppo di imprese già operanti e l’insediamento di nuove imprese, nel 2017 sono state istituite le Zone economiche speciali, con il Decreto Mezzogiorno (articolo 4 del decreto legge n. 91/2017) che ha potenziato il bonus istituito dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) per facilitare l’attività imprenditoriale attraverso agevolazioni e incentivi. Le Zes sono composte da porti, aree retroportuali, piattaforme logistiche e interporti, durano almeno sette anni, possono essere regionali o interregionali e contemplare anche aree non adiacenti ma connesse sul piano economico, come previsto dal regolamento attuativo (Dpcm n. 12/2018).
Chi sono i beneficiari
Tutte le imprese operanti nel territorio di una Zona economica speciale possono beneficiare di un pacchetto di agevolazioni fiscali, sotto forma di credito di imposta, incentivi economici e semplificazioni amministrative. Si tratta di un insieme di opportunità a favore di piccole, medie e grandi imprese che decidono investire nelle regioni italiane meno industrializzate del nostro Paese e creare condizioni favorevoli per lo sviluppo del Sud Italia. Attualmente le Zes istituite sono tre: Calabria, Campania e, nell’area ionica, Puglia e Basilicata.
Quali agevolazioni fiscali
Il bonus consiste in un credito di imposta commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nuovi, destinati a strutture imprenditoriali già esistenti e di nuova istituzione, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti ubicate in una Zes. Il comma 2 dell’articolo 5 del decreto legge 91/2017, che disciplina tali benefici fiscali, amplia, in relazione agli investimenti effettuati nelle Zes, la portata del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno prevedendo la proroga fino al 31 dicembre 2020 del periodo agevolato ed elevando a 50 milioni di euro l’ammontare massimo del costo agevolabile per ciascun progetto di investimento.
Possono accedere al bonus tutte le imprese localizzate nei territori delle tre Zes già istituite: Calabria, Campania e, nell’area ionica, Puglia e Basilicata (Zone economiche speciali).
Quando e come inviare la comunicazione
A partire dal 25 settembre devono essere presentate le istanze per l’accesso alle agevolazioni esclusivamente in modalità telematica, tramite la procedura informatica disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, utilizzando il modello aggiornato e le relative istruzioni di compilazione.
Giova ricordare che con il nuovo modello di comunicazione sarà possibile presentare la comunicazione per la fruizione dei seguenti crediti d’imposta:
– per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015)
– per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 (art. 18-quater del decreto legge n. 8/2017)
– per gli investimenti nelle zone economiche speciali – Zes (art. 5 del decreto legge n. 91/2017).
La trasmissione telematica della comunicazione avverrà utilizzando la versione aggiornata del software “Creditoinvestimentisud”, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. l’invio della comunicazione per fruire del credito d’imposta, come stabilito dal provvedimento direttoriale del 9 agosto 2019.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato solo in compensazione, attraverso la presentazione del modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate.
Il decreto sul Mezzogiorno
Le zone economiche speciali sono aree geograficamente delimitate previste dal decreto n. 91 del 20 giugno 2017, con lo scopo di favorire le regioni meno sviluppate creando condizioni economiche maggiormente favorevoli per lo sviluppo delle imprese già operanti, e per l’insediamento di nuove imprese.
Nelle ZES dovrebbero essere previste anche agevolazioni fiscali maggiori rispetto a quelle ordinarie, semplificazioni amministrative, e procedurali con lo scopo di attrarre nuovi investimenti e insediamenti produttivi.
Tali aree possono essere anche non territorialmente adiacenti purché vi sia un nesso economico funzionale, che comprenda almeno un’area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (Ue) n. 1315 dell’11 dicembre 2013.
La richiesta per l’istituzione delle ZES parte dalle regioni interessate dalla misura, e si attua con la predisposizione di un adeguato progetto di sviluppo, e con il pieno coinvolgimento delle stesse nel processo di istituzione e di governance.
Sono previste anche Zes interregionali in particolare per le regioni che non posseggono aree portuali aventi le caratteristiche previste dalla legge. Le regioni in questo caso presenteranno richiesta per l’istituzione della Zes solo in forma associativa, se contigue, o in associazione con un’area portuale avente le caratteristiche previste.
I vantaggi e le agevolazioni sono diretti alle imprese già esistenti, ma anche a quelle nuove che si insedieranno nell’area e che avvieranno un programma di investimenti.
Si va dalle agevolazioni e semplificazioni di carattere amministrativo, ad una serie di benefici fiscali che potranno essere finanziate anche con fondi regionali.
Tra le agevolazioni si segnala la possibilità di utilizzare il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro
Per il riconoscimento dei benefici, le imprese devono mantenere la loro attività nella Zes per almeno sette anni dopo il completamento dell’investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti, inoltre non devono essere in stato di liquidazione o scioglimento.
La regolamentazione delle ZES
Le regole di attuazione delle ZES sono state definite dal DPCM n. 12 del 25 gennaio 2018, con il quale nello specifico sono state individuate, le modalità per l’istituzione, i relativi requisiti, la durata, i criteri per l’identificazione, la delimitazione dell’area della Zes, i criteri per l’accesso delle aziende e il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo.
L’area interessata deve essere identificata attraverso una puntuale indicazione contenuta nella proposta di istituzione, che come detto, può ricomprendere anche aree della stessa regione non territorialmente adiacenti, purché via sia la presenza di un nesso economico-funzionale e ovviamente di una’area portuale.
Si fa presente che per nesso economico-funzionale significa che vi è tra aree non territorialmente adiacenti o la presenza, o un potenziale sviluppo di attività economico-produttive, indicate in un Piano strategico, o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate.
La Zes dunque è costituita da aree portuali e retroportuali, anche di carattere produttivo, piattaforme logistiche e interporti, e non può comprendere zone residenziali ed è inoltre previsto un limite dimensionale di tali aree.
La proposta e il piano di sviluppo
La proposta di istituzione di una Zes (che ricordiamo deve avere una durata non inferiore a sette anni) deve essere presentata al presidente del Consiglio dei ministri, dal presidente della Regione, sentiti i sindaci delle aree interessate. Per le Zes interregionali la proposta dei presidenti di Regione deve essere congiunta.
La proposta deve essere affiancata da un piano di sviluppo strategico che indichi i criteri e gli obiettivi di sviluppo perseguiti, nonché le forme di coordinamento, con la pianificazione strategica portuale Un un piano deve ad esempio contenere:
- la documentazione per l’identificazione delle aree incluse nella Zes, con l’indicazione delle porzioni di territorio interessate, evidenziando quelle ricadenti nell’area portuale;
- l’elenco delle infrastrutture già esistenti, nonché le infrastrutture di collegamento tra aree non territorialmente adiacenti;
- l’analisi dell’impatto sociale ed economico atteso dall’istituzione della Zes;
- una relazione illustrativa dei dati e degli elementi, che identificano le tipologie di attività che si intendono promuovere all’interno della Zes;
- l’individuazione delle semplificazioni amministrative per la realizzazione degli investimenti che la regione si impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali.
Comitato di indirizzo e attività di controllo e monitoraggio
Il soggetto che gestirà una Zes sarà un Comitato di indirizzo i cui compiti sono dettagliatamente disciplinati dal regolamento del 25 gennaio 2018.
Il Dpcm in particolare individua i compiti del Comitato che è composto dal Presidente dell’Autorità portuale (che lo presiede), da un rappresentante della regione o delle regioni (nel caso di Zes interregionale), da un rappresentante della presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Le attività di verifica, e il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, sono invece affidate all’Agenzia per la coesione territoriale.
Agevolazioni delle Zes
Tra gli interventi previsti , ne segnaliamo alcuni:
- i contratti di sviluppo;
- il credito di imposta per gli investimenti;
- gli interventi per aree di crisi non complessa;
- gli interventi per l’efficienza energetica;
- le agevolazioni per la riduzione degli oneri IRAP (diretta competenza regionale)
- misure a favore delle start up innovative (diretta competenza regionale);
- incentivi per i lavoratori svantaggiati;
- incentivi per attività di trasferimento tecnologico e prima industrializzazione (diretta competenza regionale);
- incentivi per l’innovazione dei processi produttivi(diretta competenza regionale):
- contratti di programma regionali.
Tali agevolazioni sono per lo più a carattere nazionale (già esistenti) e cofinanziate dalla regione, altre invece sono di competenza esclusiva regionale, in particolare la misura principale tra le agevolazioni fiscali a livello regionale, (ancora da attuare), risulta essere la riduzione dell’IRAP finanziata con il Fondo di Sviluppo e Coesione, fondo nazionale di cofinanziamento obbligatorio dei programmi comunitari.
Le semplificazioni amministrative
Tra le misure di semplificazioni amministrative:
- la conclusione dei procedimenti amministrativi per i quali vengono previsti degli espressi termini (massimo 90 giorni);
- il divieto per la pubblica amministrazione regionale di richiedere documenti di cui la stessa o altra P.A. sia già in possesso.
- l’istituzione di un apposito sportello regionale per rendere concretamente possibile e semplificare l’apertura di una nuova impresa in tempi certi e brevi.
Tali misure sono coerenti per l’avvio di quel processo di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative e burocratiche che rallenta la macchina amministrativa e di conseguenza tende a ridurre gli investimenti e gli insediamenti produttivi, ma sarà necessario che tutte le semplificazioni e le agevolazioni abbiano il giusto coordinamento tra di loro e con tutti gli altri interventi previsti.Tra le agevolazioni statali che possono trovare applicazione nelle Zes c’è il Credito d’imposta per le spese di quotazione da parte delle pmi, determinato nella misura del 50% e nel limite massimo di 500 mila euro per ciascun beneficiario. Secondo la legge di bilancio 2019 e 2020 in cui viene confermata la deducibilità, per il 2019, del 50% dell’Imu sugli immobili strumentali dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
Tra le agevolazioni, viene ripristinata la disciplina Ace (Aiuto alla crescita economica) finalizzata a incentivare la patrimonializzazione delle imprese, il regime forfettario-articolo 1 – commi da 9 a 11 – che introduce misure volte alla riduzione del carico fiscale su imprese, professionisti e artigiani, al fine di migliorarne produttività e competitività e incentivare al tempo stesso l’occupazione.
Tra le agevolazioni c’è il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, il credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo, il credito d’imposta per la competitività delle imprese, il credito d’imposta Formazione 4.0, il D.L. del 30 aprile 2019 n.34 recante “misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” tra cui il “Regime degli impatriati”, il “Bonus aggregazione”.
Vi sono poi le Agevolazioni statali di natura tributaria e non tributaria che possono essere applicate nelle Zes che riguardano le start-up e le start-up innovative. Il Selfiemployment finanzia con prestiti a tasso zero l’avvio di piccole iniziative imprenditoriali promosso dai giovani Neet; il fondo è gestito da Invitalia nell’ambito del Programma Garanzia Giovani sotto la supervisione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Smartestart Italia è uno strumento agevolativo per piani d’impresa, con spese e/o costi ammissibili compresi tra 100 mila e 1,5 milioni di euro. Tra le agevolazioni troviamo Interventi per lo sviluppo pmi tramite venture capital, voucher per consulenza in innovazione per investimenti in innovazione, la policy a sostegno delle pmi innovative per la crescita e il rafforzamento patrimoniale, che offre alle pmi innovative una vasta gamma di benefici afferenti a diverse discipline, dalla riduzione degli oneri all’accesso al credito e al capitale a rischio, dalla disciplina del lavoro all’equity crowfunding.
C’è il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che sostiene l’accesso al credito delle stesse aziende rilasciando garanzie dirette (a banche e intermediari finanziari) e controgaranzie (a confidi e altri fondi di garanzia).
Nel Piano strategico trovano posto anche le misure per la crescita dimensionale e per il rafforzamento patrimoniale dei confidi, la misura di sostegno e reindustrializzazione per le aree di crisi industriale, i finanziamenti agevolati a pmi vittime di mancati pagamenti, le agevolazioni per le imprese già confiscate o sequestrate alla mafia o alla criminalità organizzata.
L. 20 giugno 2017, n.91, Artt. 4 e 5
Gli articoli 4 e 5 c del D.L. n.91/2017 concernono le zone economiche speciali (ZES), il cui scopo, com’è noto, è quello di creare condizioni economiche, finanziarie e amministrative che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l’insediamento di nuove imprese.
La Zona Economica Speciale deve essere istituita all’interno dei confini statali, in una zona geografica chiaramente delimitata e identificata; può essere composta anche da aree territoriali non direttamente adiacenti, purché abbiano un nesso economico funzionale. Deve, altresì, comprendere un’area portuale, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN- T), con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013.
L’istituzione di una Zes porta come conseguenza principale la possibilità per le imprese di sfruttare importanti agevolazioni fiscali e di beneficiare di rilevanti semplificazioni di carattere amministrativo e burocratico.
È prevista, inoltre, l’applicazione, in relazione agli investimenti effettuati nella Zes, di un credito d’imposta proporzionale al costo dei beni acquistati, entro il 31 dicembre, nel limite massimo, per ciascun progetto d’investimento, di 50 milioni di euro.
Il decreto Sud prevede di creare almeno cinque Zes in altrettante regioni meridionali. Si è poi concordato di istituirne due per ciascuna regione. A questo fine sono già stati stanziati circa 200 milioni di euro, da utilizzare tra il 2018 e il 2020. Le condizioni per il riconoscimento delle agevolazioni sono sostanzialmente due: le imprese devono mantenere le attività nella Zes per almeno 7 anni (termine elevato nel corso dell’esame al Senato rispetto ai cinque anni originari) successivi al completamento dell’investimento oggetto della agevolazione (pena la revoca dei benefici concessi e goduti) e non devono essere in liquidazione o in fase di scioglimento.
A tal fine vengono disciplinate le procedure e le condizioni per l’istituzione (affidata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) in alcune aree del Paese di zone economiche speciali, che vengono definite come aree geograficamente delimitate e chiaramente identificate, situata entro i confini dello Stato, costituite anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale, e comprendenti almeno un’area di sistema portuale.
Quanto alla gestione dell’area ZES si prevede che essa sia affidata ad un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell’Autorità portuale, che lo presiede, da un rappresentante della regione (o, come precisato presso il Senato, delle regioni, nel caso di ZES interregionale) da un rappresentante rispettivamente della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle infrastrutture.
Ognuna delle regioni meno sviluppate e in transizione può presentare una proposta di istituzione di ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte, ricorrendo alcuni presupposti (articolo 4).
Si prevedono poi procedure semplificate e regimi procedimentali speciali, che per le imprese già operanti ovvero per le nuove che si insediano nelle ZES riducono i termini procedimentali e semplificano gli adempimenti rispetto alla normativa vigente.
A tali agevolazioni si aggiungono poi benefici fiscali, rivolti in particolare alle imprese che effettuano investimenti all’interno delle ZES nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.
L. 20 giugno 2017, n.91, Artt. 3 , 4 e 5
Art. 3 Banca delle terre abbandonate o incolte e misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati 1. Per rafforzare le opportunita' occupazionali e di reddito dei giovani, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e' individuata in via sperimentale la seguente procedura di valorizzazione di terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono ai sensi del comma 2. 2. Ai fini dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, si considerano abbandonati o incolti: a) i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata l'attivita' agricola minima da almeno dieci anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e alle disposizioni nazionali di attuazione; b) i terreni oggetto di rimboschimento artificiale o in cui sono insediate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione di quelli considerati bosco ai sensi delle leggi in materia, nei quali non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi quindici anni; c) le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo, che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni. 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni delle regioni di cui al comma 1 provvedono, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad una ricognizione complessiva dei beni immobili, di cui sono titolari, che rientrano nella definizione di cui al comma 2, con particolare riguardo ai terreni agricoli. L'elenco dei beni di cui al precedente periodo e' aggiornato con cadenza annuale. 4. I comuni pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco dei beni oggetto di ricognizione di cui al comma 3. 5. I beni di cui al comma 3 possono essere dati in concessione, per un periodo non superiore a nove anni rinnovabile una sola volta, ai soggetti che, al momento della presentazione della domanda, risultino avere un'eta' compresa tra i 18 e i 40 anni, previa presentazione di un progetto volto alla valorizzazione e all'utilizzo del bene. A tal fine il comune, pubblica periodicamente sul proprio sito istituzionale uno o piu' bandi per l'assegnazione dei beni di cui al comma 3. Il termine per la presentazione delle domande non puo' essere inferiore, per ciascun bando, a centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso. I comuni assicurano una imparziale valutazione dei progetti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di evidenza pubblica, redigendo una graduatoria. I comuni introducono criteri di valutazione dei progetti che assicurino priorita' ai progetti di riuso di immobili dismessi con esclusione di consumo di ulteriore suolo non edificato, nonche' elevati standard di qualita' architettonica e paesaggistica. 6. La formale assegnazione e' effettuata entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria di cui al comma 5. Con il provvedimento di cui al periodo precedente: a) l'immobile viene consegnato al beneficiario, con l'immissione in uso; b) il beneficiario assume l'obbligo di eseguirvi le attivita' quali risultanti dal progetto presentato. Tra le suddette attivita' rientrano quelle agricole, artigianali, commerciali e turistico-ricettive; c) il beneficiario assume la detenzione del bene e ha facolta' di godere e di trasformare materialmente il bene medesimo in conformita' al progetto. 7. Nel caso di beni immobili privati che rientrano nella definizione di cui al comma 2, i soggetti che, al momento della presentazione della domanda, risultino avere un'eta' compresa tra i 18 e i 40 anni manifestano al comune l'interesse ad utilizzare i beni suddetti. A tal fine, i soggetti di cui al periodo precedente presentano al comune un progetto di valorizzazione del bene o dei beni che intendono utilizzare indicando, mediante apposito certificato redatto da un notaio: a. i dati di identificazione catastale; b. il proprietario del fondo, sulla base delle risultanze dei registri immobiliari; c. coloro i quali abbiano eventualmente acquisito diritti sul bene in virtu' di atti soggetti a trascrizione; d. l'inesistenza nei registri immobiliari di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, nell'ultimo ventennio. 8. Il comune, valutato positivamente il progetto di valorizzazione del bene di cui al comma 7, pubblica, in una apposita sezione del proprio sito istituzionale, il progetto ricevuto e invia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o attraverso posta certificata, una comunicazione all'avente diritto sulla base delle risultanze del certificato notarile di cui al comma 7, ovvero sulla base di ulteriore, idonea, documentazione, informandolo del progetto presentato e delle condizioni economiche determinate in sede di perizia di cui al comma 14. Alla comunicazione e' allegata la proposta irrevocabile del contratto di affitto sottoscritta dal soggetto di cui al comma 7. 9. Entro centottanta giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al comma 8, il comune, su istanza del presentatore del progetto, qualora l'avente diritto sul bene abbia manifestato il proprio consenso al contratto di affitto nelle forme dell'atto pubblico, della scrittura privata autenticata, ovvero dell'atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, adotta gli atti di competenza idonei a consentire l'esecuzione del progetto per un periodo di durata pari a quello del contratto di affitto. 10. E' fatto assoluto divieto al beneficiario di cedere a terzi in tutto o in parte il terreno e i diritti conseguiti con l'assegnazione e di costituirvi diritti a favore di terzi, nonche' di alienare, affittare, concedere in comodato o di effettuare qualunque altra forma di trasferimento a terzi dell'azienda organizzata per l'esecuzione delle attivita' in oggetto. Gli atti posti in essere in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli. 11. E' ammessa, successivamente alla realizzazione delle condizioni di cui ai commi 6 e 9, la costituzione da parte dell'interessato di societa' agricole, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, di societa' artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 e successive modificazioni, nelle quali l'assegnatario abbia la maggioranza del capitale e il potere di amministrare la societa' con la connessa rappresentanza legale; sono altresi' ammesse le imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile. 12. Il contratto di affitto e' trascritto nei registri immobiliari ai sensi dell'articolo 2645-quater del codice civile. La trascrizione del contratto costituisce causa di interruzione dell'usucapione. 13. Nel caso in cui l'assegnazione o il progetto di cui al comma 7 abbiano ad oggetto l'esecuzione sui beni, di cui ai commi precedenti, di attivita' terziarie di carattere non profit o artigianali, il comune adotta le connesse modificazioni in variante degli strumenti urbanistici vigenti entro centottanta giorni dall'assegnazione del bene; nelle more dell'approvazione definitiva delle suddette modificazioni, gli atti di assegnazione possono essere egualmente stipulati, la consegna effettuata e le attivita' di trasformazione iniziate. 14. Il beneficiario e' tenuto a corrispondere al comune un canone d'uso indicizzato, determinato dal comune stesso sulla base di una apposita perizia tecnica di stima del bene, il cui costo e' a carico del beneficiario, a decorrere dal momento dell'assegnazione. Nel caso in cui il comune non sia titolare del bene oggetto di affitto, il canone e' versato all'avente diritto e il costo della perizia tecnica e' a carico del proponente. 15. L'avente diritto al quale il bene sia stato restituito alla scadenza del periodo contrattuale, il quale, nei cinque anni successivi alla restituzione, voglia trasferire il bene a titolo oneroso, deve notificare la proposta di trasferimento, indicandone il prezzo all'assegnatario, il quale ha diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato, con atto notificato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, offrendo condizioni uguali a quelle comunicate. In mancanza della notificazione di cui al primo periodo del presente comma, ovvero qualora il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, colui che ha diritto alla prelazione puo', entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa. Ai rapporti instaurati tra i privati si applicano le disposizioni del codice civile in materia di affitto. La difformita' dell'attivita' svolta rispetto al progetto di valorizzazione costituisce causa di risoluzione del contratto di affitto relativo ai beni privati, fermo restando il potere di revoca da parte del comune degli eventuali atti adottati. 16. I comuni trasmettono alle regioni l'elenco dei beni censiti ed assegnati, anche ai fini dell'inserimento nella Banca delle terre agricole di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154. 17. I proponenti dei progetti di cui ai commi precedenti per lo svolgimento di attivita' artigianali, commerciali e turistico-ricettive possono usufruire della misura incentivante denominata «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 e per le attivita' agricole delle misure incentivanti di cui all'articolo 2.
Art. 4 Istituzione di zone economiche speciali - ZES 1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese gia' operanti, nonche' l'insediamento di nuove imprese in dette aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalita' per l'istituzione di una Zona economica speciale, di seguito denominata «ZES». 2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purche' presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Per l'esercizio di attivita' economiche e imprenditoriali le aziende gia' operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attivita' di sviluppo di impresa. 3. Le modalita' per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i relativi criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4. Le proposte di istituzione di una ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione, cosi' come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 5. Ciascuna ZES e' istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta delle regioni interessate. La proposta e' corredata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalita' e dei criteri individuati dal decreto di cui al comma 3. 6. La regione formula la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata. Il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES, di seguito soggetto per l'amministrazione, e' identificato in un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell'Autorita' portuale, che lo presiede, da un rappresentante della regione, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai membri del Comitato non spetta alcun compenso, indennita' di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Il Comitato di indirizzo si avvale del Segretario generale dell'Autorita' portuale per l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 7. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare, in particolare: a) gli strumenti che garantiscano la piena operativita' delle aziende presenti nella ZES; b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES; c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi. Il Segretario generale dell'Autorita' portuale puo' stipulare, previa autorizzazione del Comitato di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con banche ed intermediari finanziari. 8. Le imprese gia' operative nella ZES e quelle che si insedieranno nell'area, sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonche' delle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES.
Art. 5 Benefici fiscali e semplificazioni 1. Le nuove imprese e quelle gia' esistenti, che avviano un programma di attivita' economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni: a) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalita' individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei ministri; b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui all'articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonche' delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169. 2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 3. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai commi 1 e 2 e' soggetto al rispetto delle seguenti condizioni: a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attivita' nell'area ZES per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti; b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento. 4. L'agevolazione di cui al comma 2 e' concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto dall'articolo 14; agli adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno. 5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 valutati in 25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2 milioni di euro nel 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui all'articolo 4, comma 4. 6. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, sull'andamento delle attivita' e sull'efficacia delle misure di incentivazione concesse, avvalendosi di un piano di monitoraggio concordato con il soggetto per l'amministrazione di cui all'articolo 4, comma 6, sulla base di indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 3.
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