ZES UNICA: AGEVOLAZIONE 2025 CUMULABILE CON IL BONUS TRANSIZIONE 5.0

RAMSES GROUP NEWS n. 713 – 27 gennaio 2025

Possono beneficiare del credito di imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all’acquisizione dei beni strumentali agevolati, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia o nelle zone assistite della regione Abruzzo, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Come espressamente indicato nel decreto attuativo 17 maggio 2024, sono esclusi:
– i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché dei settori creditizio, finanziario e assicurativo. Ai fini dell’individuazione del settore di appartenenza si deve tenere conto del codice attività, compreso nella tabella ATECO 2024;
– le imprese in stato di liquidazione o di scioglimento;
– le imprese in difficoltà come definite dall’articolo 2 , punto 18, del regolamento EU 651/2014.

In seguito alla proroga stabilita dalla legge di Bilancio 2025, il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti inclusi in un progetto di investimento iniziale (come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento UE 651/2014), effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 15 novembre 2025. Tali investimenti riguardano l’acquisto, anche tramite contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature nuove, destinate a strutture produttive esistenti o di nuova creazione situate nella ZES unica.

Sono agevolabili anche l’acquisto di terreni e le operazioni di acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, utilizzati in modo concreto per l’esercizio dell’attività presso la struttura produttiva.

Il valore complessivo di terreni e fabbricati ammessi al beneficio non può eccedere il 50% del totale dell’investimento agevolato. Sono esclusi dal credito d’imposta i beni destinati autonomamente alla vendita, così come quelli trasformati o assemblati per la produzione di beni destinati alla vendita, oltre ai materiali di consumo.

Anche gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili qualora riguardino beni precedentemente utilizzati dal dante causa o da altri soggetti nell’ambito di un’attività economica, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento UE 651/2014.

Sono ammissibili al beneficio i progetti di investimento il cui costo totale sia compreso tra un minimo di 200.000 euro e un massimo di 100 milioni di euro.

Per gli investimenti realizzati attraverso contratti di locazione finanziaria, si considera il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione.

Ai fini della concessione del credito d’imposta, il sostenimento effettivo delle spese agevolabili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono essere comprovati tramite apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non soggette per legge alla revisione legale, la certificazione deve essere emessa da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro.

L’intensità del credito d’imposta varia in funzione dell’ammontare dell’investimento, della dimensione dell’impresa e della localizzazione territoriale.

a) per progetti con costi ammissibili ≤50 milioni di euro
realizzati in Calabria, Campania, Puglia (esclusa Taranto) e Sicilia60% piccole imprese
50% medie imprese
40% grandi imprese
realizzati in Basilicata, Molise e Sardegna (con esclusione dei comuni della zona Sud Sardegna)50% piccole imprese
40% medie imprese
30% grandi imprese
realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del fondo per una transizione giusta nella regione Puglia (Taranto)70% piccole imprese
60% medie imprese
50% grandi imprese
realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del fondo per una transizione giusta nella regione Sardegna (comuni della zona Sud Sardegna)60% piccole imprese
50% medie imprese
40% grandi imprese 
realizzati nelle zone assistite 107.3.c) della regione Abruzzo35% piccole imprese
25% medie imprese
15% grandi imprese
b) per progetti con costi ammissibili > 50 milioni di euro
realizzati in Calabria, Campania, Puglia (esclusa Taranto) e Sicilia40% per piccole, medie e grandi imprese
realizzati in Basilicata, Molise e Sardegna (con esclusione dei comuni della zona Sud Sardegna)30% per piccole, medie e grandi imprese
realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del fondo per una transizione giusta nella regione Puglia (Taranto)50% per piccole, medie e grandi imprese
realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del fondo per una transizione giusta nella regione Sardegna (comuni della zona Sud Sardegna)40% per piccole, medie e grandi imprese
realizzati nelle zone assistite 107.3.c) della regione Abruzzo15% per piccole, medie e grandi imprese

Una delle principali innovazioni introdotte dalla legge di Bilancio 2025 riguarda la cumulabilità.
Con la modifica prevista dalla legge di Bilancio 2025 (comma 427), il credito d’imposta può ora essere cumulato con il credito d’imposta Transizione 5.0.

Come precisato dal decreto attuativo del 17 maggio 2024, il credito d’imposta è inoltre cumulabile:
– con gli aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato riferiti ai medesimi costi ammessi al beneficio, purché tale cumulo non determini il superamento dell’intensità o dell’importo massimo di aiuto consentito dalle normative europee applicabili;
– entro il limite delle spese effettivamente sostenute, con altre agevolazioni che non rientrano nella categoria degli aiuti di Stato.

Per il 2025, così come nel 2024, sono richieste due comunicazioni da trasmettere all’Agenzia delle Entrate per beneficiare del credito d’imposta.

La prima comunicazione dovrà essere inviata tra il 31 marzo 2025 e il 30 maggio 2025 e dovrà riportare l’importo delle spese ammissibili:
– sostenute, come indicato al comma 486, a partire dal 16 novembre 2024 (data che risulta incongruente rispetto all’inizio del periodo agevolato fissato al 1° gennaio 2025, secondo il comma 485);
– che si prevede di sostenere entro il 15 novembre 2025.

Le imprese che avranno presentato questa comunicazione preliminare per prenotare il credito d’imposta, pena la decadenza del beneficio, dovranno trasmettere una seconda comunicazione.
Questa dovrà attestare la realizzazione degli investimenti dichiarati nella prima comunicazione entro il termine del 15 novembre 2025.

Nello specifico, la comunicazione integrativa, da inviare dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, dovrà contenere:
– l’importo del credito d’imposta maturato in base agli investimenti effettivamente eseguiti e le relative fatture elettroniche;
– gli estremi della certificazione che attesta il sostenimento effettivo delle spese dichiarate, rilasciata dal soggetto responsabile della revisione legale dei conti oppure, per le imprese non soggette per legge a tale revisione, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro.

Dall’analisi della norma emerge una rilevante novità rispetto al 2024. Come chiaramente stabilito dal comma 486, la comunicazione integrativa potrà riportare un ammontare di investimenti effettivamente realizzati che non superi quello indicato nella comunicazione originaria trasmessa tra il 31 marzo e il 30 maggio 2025.

L’importo massimo del credito d’imposta utilizzabile da ciascuna impresa beneficiaria sarà calcolato moltiplicando l’ammontare del credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa per la percentuale che sarà determinata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro dieci giorni dal termine per la presentazione delle comunicazioni integrative.

Tale percentuale verrà calcolata rapportando il limite di spesa (2,2 miliardi di euro) all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nelle comunicazioni integrative.

Nel caso in cui il credito d’imposta determinato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate risulti inferiore al massimo riconoscibile nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e nelle zone assistite della regione Abruzzo, il MIMIT e le regioni della ZES unica dovranno comunicare, entro il 15 gennaio 2026, al Dipartimento per le Politiche di Coesione e il Sud, la possibilità di finanziare gli stessi investimenti utilizzando le risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al ciclo di programmazione 2021-2027 di loro competenza.

La richiesta di autorizzazione potrà essere inoltrata tramite lo Sportello Unico Digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica, istituito presso la Struttura di Missione.
Dopo la realizzazione del piano di investimento, sarà possibile richiedere il credito d’imposta utilizzando il sistema informatico appositamente predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

Il procedimento per la richiesta del credito seguirà le seguenti fasi:
FASE 1. L’accesso al credito d’imposta avverrà attraverso la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, da effettuarsi tra il 31 marzo 2025 e il 30 maggio 2025, dell’importo delle spese sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle previste fino al 15 novembre 2025.
FASE 2. Dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 sarà possibile inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa per attestare l’effettiva realizzazione, entro il 15 novembre 2025, degli investimenti dichiarati nella comunicazione iniziale.

Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

Qualora i beni oggetto dell’agevolazione non siano messi in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo alla loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta viene ricalcolato, escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.

Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati messi in funzione, i beni vengono dismessi, ceduti a terzi, utilizzati per scopi estranei all’attività dell’impresa oppure trasferiti a strutture produttive diverse da quelle che hanno generato il diritto all’agevolazione, il credito d’imposta viene ricalcolato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni in questione.

Per i beni acquisiti tramite locazione finanziaria, le disposizioni del presente comma trovano applicazione anche in caso di mancato esercizio dell’opzione di riscatto.

Per i progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, l’entità dell’agevolazione deve essere determinata utilizzando la metodologia dell’ “importo di aiuto corretto”.

Per garantire che il beneficio sia utilizzato correttamente, le imprese devono rispettare precisi obblighi. È fondamentale che i beni agevolati rimangano all’interno della ZES per almeno cinque anni (tre anni per le PMI). Inoltre, le imprese non possono alienare o dismettere i beni prima dei termini previsti.

Ogni anno, le imprese devono presentare una relazione tecnica che documenti l’uso dei beni e gli effetti economici generati dagli investimenti. L’Agenzia delle Entrate eseguirà controlli accurati, che possono includere sia verifiche documentali che ispezioni dirette presso le strutture produttive, per assicurarsi che le agevolazioni siano state correttamente applicate.

Il credito d’imposta per le ZES si conferma una misura strategica per promuovere lo sviluppo delle aree economicamente svantaggiate del Paese, stimolando investimenti produttivi e sostenendo la competitività delle imprese. Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 rappresentano un passo importante verso una maggiore accessibilità e flessibilità dell’incentivo, in linea con gli obiettivi del PNRR.

Questa opportunità offre alle imprese un sostegno concreto per crescere e innovare, contribuendo al rilancio economico del Mezzogiorno e favorendo uno sviluppo sostenibile e inclusivo. È fondamentale che le aziende interessate si preparino adeguatamente per cogliere i benefici di questa misura e rispettino gli obblighi previsti, garantendo trasparenza e correttezza nella gestione degli incentivi.

– Assistenza personalizzata sulla verifica dei requisiti previsti dal bando
– Studio di fattibilità dell’intervento e valutazione dell’ammissibilità degli investimenti produttivi
– Supporto ai tecnici per una corretta predisposizione della documentazione annessa alla progettazione
– Interfaccia con l’ente istruttore e il team tecnico professionale adibito alla valutazione progettuale
– Assistenza nella verifica e redazione della modulistica del bando
– Presentazione della richiesta del credito d’imposta
– Redazione del fascicolo aziendale
– Assistenza nelle fasi di eventuali richieste di integrazioni nonché rendicontazione e chiusura del progetto

Dove richiesto:
– Analisi e valutazione DNSH, perizie asseverate
– Certificazione spese ammissibili Revisore Legale dei Conti

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