LEGGE DI BILANCIO 2023 – INCENTIVI E AGEVOLAZIONI alle imprese

RAMSES GROUP NEWS n. 483 – 11 gennaio 2023

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE (comma 2)

Vengono prorogati al 1° trimestre 2023 e vengono aumentate le percentuali dei crediti di imposta destinati alle aziende per l’acquisto di energia elettrica e gas.

Le nuove aliquote sono:

  • 45% – per le imprese energivore
  • 35% – per imprese non energivore con contatori di energia elettrica pari o superiore a 4,5 kW
  • 45% – per imprese gasivore e non gasivore

Confermato anche il bonus carburante per imprese agricole e per la pesca, oltre al credito d’imposta per gli autotrasportatori.


 SCHEDA SINTETICA 

CREDITO D’IMPOSTA ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA


BENEFICIARI ENERGIVORI

Imprese a forte consumo di energia elettrica (energivori) che abbiano subito un aumento del costo dell’energia elettrica superiore al 30%

AGEVOLAZIONE

Credito di imposta del 20% per il 1° trimestre 2022 e del 25% per il 2° e 3° trimestre 2022, delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata

Credito di imposta del 40% per ottobre, novembre e dicembre 2022 (estensione con DL Aiuti Quater) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata

Credito di imposta del 45% per il 1° trimestre 2023 (estensione con Legge di Bilancio 2023) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata.

BENEFICIARI NON ENERGIVORI

Imprese a non forte consumo di energia elettrica con contatore superiore a 16,5 kW che abbiano subito un aumento del costo dell’energia elettrica superiore al 30%

Per ottobre, novembre e dicembre 2022, imprese a non forte consumo di energia elettrica con contatore superiore a 4,5 kW che abbiano subito un aumento del costo dell’energia elettrica superiore al 30%

Per il primo trimestre 2023, imprese a non forte consumo di energia elettrica con contatore superiore a 4,5 kW che abbiano subito un aumento del costo dell’energia elettrica superiore al 30%.

AGEVOLAZIONE

Credito di imposta del del 15% per il 2° e 3° trimestre 2022, delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata

Credito di imposta del 30% per ottobre e novembre e dicembre 2022 delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata

Credito di imposta del 35% per il primo trimestre 2023 delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata.


CREDITO DI IMPOSTA GAS


BENEFICIARI GASIVORI

Imprese a forte consumo di gas che abbiano subito un aumento del costo del gas superiore al 30%

AGEVOLAZIONE

Credito di imposta del 10% per il 1° trimestre 2022 e del 25% per il 2° e 3° trimestre 2022, delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata

Credito di imposta del 40% per ottobre, novembre dicembre 2022 (estensione con DL Aiuti Quater), sulle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata

Credito di imposta del 45% per il primo trimestre 2023 (estensione con Legge di Bilancio 2023) , sulle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata.

BENEFICIARI NON GASIVORI

Imprese a non forte consumo di gas che abbiano subito un aumento del costo del gas superiore al 30%.

AGEVOLAZIONE

Credito di imposta del del 25% per il 2° e 3° trimestre 2022, delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata

Credito di imposta del 40% per ottobre, novembre e dicembre 2022 (estensione con DL Aiuti quater) 2022 sulle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata

Credito di imposta del 45% per il primo trimestre 2023 (estensione con Legge di Bilancio 2023) , sulle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata.

PROROGA COMPLETAMENTO INVESTIMENTI 4.0 (comma 423)

Per completare gli investimenti in beni strumentali 4.0 prenotati entro il 31/12/2022 c’è tempo fino al 30/09/2023.

CREDITO DI IMPOSTA INDUSTRIA 4.0

SCHEDA SINTETICA

BENEFICIARI

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. 

AGEVOLAZIONE 2020

Credito di imposta del 40% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro.

Credito di imposta del 20% per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro e fino ai 10 milioni di euro.

Nessuna agevolazione per investimenti oltre i 10 milioni di euro.

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione

Investimenti effettuati dal 01/01/2020 al 16/11/2020 ovvero entro il 30/06/2021 se ordine accettato e acconto entro il 16/11/2020.

AGEVOLAZIONE 2021

CREDITO D’IMPOSTA DEL 50% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro

CREDITO D’IMPOSTA DEL 30% per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro e fino ai 10 milioni di euro

CREDITO D’IMPOSTA DEL 10% per la quota di investimento oltre i 10 milioni di euro e fino ai 20 milioni di euro

Nessuna agevolazione per investimenti oltre i 20 milioni di euro

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno dell’avvenuta interconnessione

Investimenti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2021 ovvero entro il 30/06/2022 31/12/2022 (prorogato con DL “Milleproroghe” Art. 3 -Quater) se ordine accettato e acconto del 20% entro il 31/12/2021

AGEVOLAZIONE 2022

CREDITO D’IMPOSTA DEL  40% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro

CREDITO D’IMPOSTA DEL 20% per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro e fino ai 10 milioni di euro

CREDITO D’IMPOSTA DEL 10% per la quota di investimento oltre i 10 milioni di euro e fino ai 20 milioni di euro

Nessuna agevolazione per investimenti oltre i 20 milioni di euro

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno dell’avvenuta interconnessione

Investimenti effettuati dal 01/01/2022 al 31/12/2022 ovvero entro il 30/06/2023 30/09/2023 (termine modificato dalla Legge di Bilancio 2023) se ordine accettato e acconto del 20% entro il 31/12/2022

AGEVOLAZIONE 2023 – 2024 – 2025

CREDITO D’IMPOSTA DEL l 20% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro

CREDITO D’IMPOSTA DEL 10% per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro e fino ai 10 milioni di euro

CREDITO D’IMPOSTA DEL  5% per la quota di investimento oltre i 10 milioni di euro e fino ai 20 milioni di euro

Nessuna agevolazione per investimenti oltre i 20 milioni di euro

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno dell’avvenuta interconnessione

Investimenti effettuati dal 01/01/2023 al 31/12/2025 ovvero entro il 30/06/2026 se ordine accettato e acconto del 20% entro il 31/12/2025

PRECISAZIONI

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

ULTERIORI BENEFICI

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili le seguenti categorie di intervento:

  • Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori;
  • Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità (es. sistemi di misura, sistemi di monitoraggio, sistemi per l’ispezione;
  • Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza (es. postazioni adattative, sistemi di movimentazione agevolata, dispositivi wearable, interfacce uomo macchina intelligenti).

ADEMPIMENTI

E’ necessaria la comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni.

Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Per i beni di costo superiore ai 300.000 euro è obbligatoria una perizia tecnica asseverata o un attestato di conformità da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

RIFINANZIATA LA NUOVA SABATINI (comma 414)

Rifinanziata con 30 milioni per il 2023 e 40 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 la Nuova Sabatini

La legge di bilancio introduce inoltre un proroga di 6 mesi del termine di ultimazione degli investimenti.

414 – Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 30 milioni di euro per l’anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

415 – Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di dodici mesi per l’ultimazione degli investimenti, previsto dai decreti attuativi adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato per ulteriori sei mesi.

SCHEDA NUOVA SABATINI

BENEFICIARI NUOVA SABATINI

Piccole e Medie Imprese PMI

(esclusioni: industria carboniera, attività finanziarie e assicurative, fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero caseari)

AGEVOLAZIONE

  • Contributo in conto impianti del 7,72% (Contributo calcolato in via convenzionale su un finanziamento al tasso d’interesse del 2,75%, della durata di cinque anni e d’importo equivalente al finanziamento)
  • Contributo in conto impianti del 10,08% (Contributo calcolato in via convenzionale su un finanziamento al tasso d’interesse del 3,575%, della durata di cinque anni e d’importo equivalente al finanziamento) per investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”).
  • Contributo in conto impianti del 10,08% (Contributo calcolato in via convenzionale su un finanziamento al tasso d’interesse del 3,575%, della durata di cinque anni e d’importo equivalente al finanziamento) per “investimenti green” ( a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi). DISPONIBILE A PARTIRE AL 01/01/2023
  • Contributo in conto impianti del 15,74% (Contributo calcolato in via convenzionale su un finanziamento al tasso d’interesse del 5,50%, della durata di cinque anni e d’importo equivalente al finanziamento) per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L’erogazione del contributo avverrà in unica soluzione per finanziamenti inferiori al 200.000 euro mentre al di sopra di questa cifra l’erogazione avverrà in 5 quote annuali di pari importo.

DURATA

Durata massima del finanziamento: 5 anni

SCADENZA

Esaurimento fondi

INTERVENTI AGEVOLABILI CON LA NUOVA SABATINI

Investimenti finalizzati :

  • alla creazione di una nuova attività produttiva;
  • all’ampliamento di una unità produttiva
  • alla diversificazione della produzione in uno stabilimento;
  • al cambiamento fondamentale del processo di produzione in uno stabilimento esistente.

SPESE AMMISSIBILI

  • macchinari
  • impianti
  • beni strumentali
  • attrezzature
  • hardware, software e tecnologie digitali.

SPESE NON AMMISSIBILI

  • Non sono ammissibili le spese terreni e fabbricati (incluse le spese per opere murarie)
  • impianti eolici
  • i beni già consegnati “in prova” o “conto visione” presso l’acquirente
  • impianto elettrico ed idraulico, non avendo una propria autonoma funzionalità, ovvero non sono separabili dal bene stesso, e sono iscrivibili come adattamento locali tra “altre immobilizzazioni immateriali”
  • immobilizzazioni in corso e acconti
  • commesse interne
  • macchinari, impianti e attrezzature usati
  • scorte

PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI PER IL SUD (comma 265 – 269)

Sono prorogate al 31/12/2023:

  • credito di imposta per investimenti (acquisto di beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno;
  • credito di imposta per investimenti nelle ZES (Zone economiche speciali);
  • credito di imposta “potenziato” per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
  • credito di imposta per le spese documentate relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.

PROROGA DEL RIVERSAMENTO CREDITO DI IMPOSTA R&S (commi 271 – 272)

Proroga al 30 novembre 2023 del termine per il riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo per i soggetti che hanno utilizzato tale credito indebitamente in compensazione.

Viene anche modifica la disciplina delle certificazioni che le imprese possono richiedere per attestare la
qualificazione dei propri investimenti nell’ambito di attività ammesse a crediti di imposta, prevedendo che tali
certificazioni possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta,
nei medesimi periodi, non siano state già constatate con il processo verbale di constatazione.

RIFINANZIAMENTO DEI CONTRATTI DI SVILUPPO (comma 389)

Vengono stanziati:
a) 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo industriale, ivi compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
b) 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo di attività turistiche.

PROROGA E RIFINANZIAMENTO FONDO DI GARANZIA PMI (comma 392)

Sono prorogati al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della discipli na transitoria del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo,
da parte dello stesso Fondo, istituito nel contesto delle misure di contrasto degli effetti della crisi ucraina.

La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è incrementato di 720 milioni di euro per l’anno 2023.

PROROGA CREDITO DI IMPOSTA QUOTAZIONE PMI (comma 395)                         

Prorogato al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta al 50% per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI.

Viene anche aumentato l’importo massimo dell’agevolazione che sale a 500.000 euro.

RIFINANZIATO IL FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE (comma 419)

Per il finanziamento degli interventi a sostegno della nascita e dello sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e per i processi di ristrutturazione o riconversione industriale, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile è incrementata di 1,5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

FONDO PER L’INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA (comma 428)    

Al fine di favorire lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all’incremento della produttività nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell’impresa, per l’utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell’acqua e la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche, nonché per l’utilizzo di sottoprodotti, è istituito il Fondo per l’innovazione in agricoltura, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Il Fondo può essere utilizzato per la concessione, anche attraverso voucher, di agevolazioni alle imprese, compresa la concessione di contributi a fondo perduto e di garanzie su finanziamenti, nonché per la sottoscrizione di quote o di azioni di uno o più fondi per il venture capital.

CREDITO DI IMPOSTA ACQUISTO MATERIALI RICICLATI (comma 685)                 

Prorogato al 2023 e 2024 il credito d’imposta del 36% delle spese sostenute ed entro il limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario, per l’acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata.

Per le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute con un limite di euro 20.000

CENTRO ITALIANO PER IL DESIGN DEI CIRCUITI INTEGRATI A SEMICONDUTTORE     

Viene istituita la Fondazione Centro Italiano per il Design dei Circuiti Integrati a Semiconduttore.

La Fondazione avrà una dotazione in conto capitale di 10 milioni per il 2023 e 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030 con l’obiettivo di promuovere la progettazione e lo sviluppo dei circuiti integrati.

RIFINANZIATO IL FONDO IMPRESE CULTURALI E CREATIVE            

Viene incrementato di 3 milioni per il 2023 e 5 milioni a decorrere dal 2024 il Fondo Imprese Culturali e Creative che ha l’obiettivo di promuovere la nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore creativo.

RIFINANZIATO IL FONDO PER LA CERAMICA ED IL VETRO DI MURANO (comma 52) 

Viene rifinanziato con 1,5 milioni di euro il fondo destinato alle imprese della ceramica e del vetro di Murano con 1,5 milioni di euro.

REGIME FORFETTARIO FINO A 85.000 EURO (comma 54)                                       

Viene innalzata a 85.000 euro dai precedenti 65.000 euro la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un’imposta forfettaria del 15%.
Viene prevista l’immediata uscita dal regime agevolato nel caso si superino i 100.000 euro di ricavi e compensi.

TASSA PIATTA INCREMENTALE (comma 55)

Viene introdotto in via sperimentale per il 2023 la “tassa piatta incrementale” che consente alle persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario, una tassa piatta al 15% da applicare alla parte degli aumenti di reddito calcolata rispetto al reddito massimo registrato nei tre anni precedenti con una decurtazione del 5%.

55. Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall’articolo 11 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, calcolata con l’aliquota del 15
per cento
 su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo
più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare.

56. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva di cui al comma 55.

57. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per il periodo d’imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che
si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 55 e 56.

                             RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI

Viene ulteriormente prorogata al 15/11/2023 la possibilità di rivalutare titoli e partecipazioni, nonche’ terreni dietro il versamento di un’imposta sostitutiva


LEGGE DI BILANCIO 2023 TESTO   

LINK Legge 29 dicembre 2023 n. 197

Legge di bilancio approvata, ecco le novità per le imprese manifatturiere

La legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022 , n. 197) prevede alcune importanti novità anche per le imprese manifatturiere come il rifinanziamento della Nuova Sabatini, la proroga del bonus Sud per l’acquisto di beni strumentali, la proroga delle consegne dei beni 4.0 acquistati nel 2022, la proroga dei termini per accedere alla sanatoria per il credito d’imposta in ricerca e sviluppo e infine l’istituzione di un centro per i semiconduttori.

Vediamole tutte in dettaglio, ora che la manovra è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

I commi indicati seguono la numerazione definitiva del testo.

Transizione 4.0, proroga dei termini di consegna degli ordini effettuati del 2022

La proroga dei termini di consegna degli ordini effettuati del 2022 era stata più volte chiesta dalle imprese, alla luce delle difficoltà di approvvigionamento che hanno ritardato le consegne. L’obiettivo è quello di portare a casa le maggiori aliquote previste dal piano Transizione 4.0 per il 2022 a fronte del DIMEZZAMENTO  che scatta per gli ordini effettuati da gennaio 2023.

Il Parlamento ha approvato un emendamento che prevede la proroga delle consegne fino al 30 settembre 2023

423. All’articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 30 settembre 2023».

Su questo tema va detto che il Governo ha annunciato di aver inserito la proroga anche nel Decreto Milleproroghe, in questo caso fino al 31 dicembre 2023.

AGGIORNAMENTO – Nel testo definitivo del decreto Milleproroghe pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198) il Governo NON ha inserito la proroga. Il motivo è verosimilmente di natura tecnica: poiché la legge di bilancio entra in vigore successivamente al Milleproroghe, avrebbe sovrascritto quanto previsto da quest’ultimo sulla medesima questione, rendendo inutile il provvedimento. Ora occorrerà attendere febbraio, quando il Milleproroghe dovrà essere convertito in legge dal Parlamento. Quella è la sede in cui sarà possibile, se ci sarà la volontà, intervenire spostando il termine dall’attuale 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023.

Nuova Sabatini rifinanziata con 150 milioni

Con gli emendamenti approvati in Parlamento arriva anche il tanto atteso rifinanziamento della Nuova Sabatini, la misura a supporto degli investimenti delle PMI, uno strumento apprezzatissimo dalle imprese.

Il rifinanziamento dello strumento prevede una spesa di un totale di 150 milioni di euro, così ripartiti:

  • 30 milioni per il 2023
  • 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026

Le risorse per il rifinanziamento – recuperate dal Fondo per lo sviluppo delle Pmi del settore aeronautico e della green economy, rimasto inattuato – ammontano, in realtà, a meno di un terzo del fabbisogno stimato dai tecnici del ministero delle Imprese e del made in Italy. Ma si tratta di un passo importante per evitare l’interruzione dello strumento che, da gennaio, prevede inoltre ALIQUOTE MAGGIORATE ANCHE PER INVESTIMENTI GREEN oltre che per gli investimenti in beni 4.0.

In legge di bilancio c’è anche la proroga di ulteriori sei mesi – per un totale quindi di 18 mesi – del termine per l’ultimazione degli investimenti oggetto dei finanziamenti agevolati stipulati dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.

414. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 30 milioni di euro per l’anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
415. Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine per l’ultimazione degli investimenti di dodici mesi, previsto dai decreti attuativi adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato per ulteriori sei mesi.
416. Agli oneri derivanti dal comma 414 si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l’anno 2023 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Proroga termini sanatoria Ricerca e Sviluppo

In legge di bilancio arriva anche la proroga dei termini per accedere alla sanatoria relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Il termine, che era già stato SPOSTATO AL 31/10/2023   , viene prorogato al 30 novembre 2023.

271. All’articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, in materia di termine per il riversamento spontaneo del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, le parole: «entro il 31 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2023».

Proroga Bonus Sud

C’è poi la proroga di un anno, fino al 31/12/2023, del credito d’imposta per gli investimenti nelle strutture produttive del Mezzogiorno, sia per quanto riguarda l’acquisto di beni strumentali sia per le attività di ricerca e sviluppo.

265. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 98, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
b) al comma 108, primo periodo, le parole: «2020 e in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti «2020, in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in 1.467 milioni di euro per l’anno 2023»;
266. Agli oneri derivanti dal comma 265, quantificati in 1.467 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.
267. All’articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 65,2 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.
268. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 185, le parole: « per gli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2021, 2022 e 2023 »;
b) al comma 187, le parole: « di 104 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 52 milioni di euro per l’anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « di 159,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 107,2 milioni di euro per l’anno 2025 ».
269. Agli oneri derivanti dal comma 268, valutati in 55,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il Centro italiano per il design dei circuiti integrati

Nella legge di bilancio è anche prevista la nascita del Centro italiano per il design dei circuiti integrati, pensato per “promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore”.

Questo Centro ha come Enti fondatori il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’università e della ricerca. La vigilanza della Fondazione è attribuita al Ministero dell’economia e delle finanze.

Nel testo si legge che “per la costituzione della Fondazione e il suo funzionamento è autorizzata la spesa in conto di capitale di 10 milioni di euro per l’anno 2023 e 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della Fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione”.

404. È istituita la fondazione denominata « Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore » al fine di promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore.
405. Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’università e della ricerca. La vigilanza sulla fondazione è attribuita al Ministero delle imprese e del made in Italy.
406. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono approvati gli schemi dell’atto costitutivo e dello statuto della fondazione, sono nominati gli organi sociali e ne sono determinati i compensi e sono altresì disciplinati i criteri e le modalità per l’adesione di enti pubblici e soggetti privati alla fondazione e per la loro partecipazione alle attività della stessa.
407. Il patrimonio della fondazione è costituito da apporti dei Ministeri di cui al comma 405 e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività della fondazione possono essere finanziate, oltre che tramite le risorse facenti parte del patrimonio di cui al primo periodo, anche da ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati.
408. Alla fondazione possono essere concessi in comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L’affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla fondazione è effettuato dall’amministrazione competente, d’intesa con il Ministro della cultura, fermo restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile.
409. Per lo svolgimento dei propri compiti la fondazione, mediante convenzione, può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, a tale scopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti di ricerca.
410. Per quanto non disposto dai commi da 404 a 409 e dal decreto di cui al comma 406, la fondazione è regolata dal codice civile. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
411. Per la costituzione della fondazione è autorizzata la spesa in conto di capitale di 10 milioni di euro per l’anno 2023 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Per il funzionamento della fondazione è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.
412. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla fondazione.
413. Agli oneri di conto capitale derivanti dal comma 411 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 23 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

FONTE INNOVATION POST





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NELLA LEGGE DI BILANCIO 2023: sanatorie, definizioni agevolate e chiusura delle liti 

RAMSES GROUP NEWS n. 492 – 24 gennaio 2023

Tra le misure di sostegno ai contribuenti, nella legge di Bilancio 2023 sono state inserite alcune definizioni agevolate che spaziano dalla rottamazione dei ruoli, con riferimento ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, allo stralcio per le cartelle fino a 1.000 euro. È, inoltre, prevista una sanatoria delle irregolarità formali e degli omessi versamenti da atti di accertamento, il ravvedimento speciale per le dichiarazioni fino al 2021 e la chiusura delle liti tributarie. Ma le novità non finiscono qui e interessano anche cripto-valute con la possibilità di sanare la loro mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi.

Nella Legge di bilancio 2023, nel testo approvato dalla Camera dei deputati e ora al vaglio del Senato per l’approvazione definitiva, sono previste molte misure fiscali di sostegno a favore del contribuente.

In particolare, si ripropongono alcune norme già utilizzate in passato quali la rottamazione dei ruoli, lo stralcio dei carichi di importo ridotto e la chiusura delle liti tributarie.

Ma ci sono anche alcune norme inedite quali il ravvedimento speciale per le dichiarazioni fino al 2021 o la regolarizzazione delle violazioni formali.

Sono stati inoltre riaperti i termini per il versamento delle ritenute alla fonte, addizionali e IVA nei confronti di società sportive e associazioni sportive.

Da menzionare anche la norma che permette di sanare la mancata indicazione in dichiarazione dei redditi delle cripto-attività, con il versamento di una imposta sostitutiva del 3,5%.

Quali sono dunque tutti gli strumenti che la legge di Bilancio offre ai contribuenti, a partire dal 1° gennaio 2023, per fare pace con il Fisco?

Definizione agevolata dei controlli automatizzati

È possibile definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio (1° gennaio 2023), ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.

La definizione si perfeziona con il pagamento:

– delle imposte e dei contributi previdenziali;

– degli interessi e delle somme aggiuntive;

– delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a 1/3).

È prevista anche la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono ancora in corso al 1° gennaio 2023, mediante pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.

Sanatoria irregolarità formali

Viene concessa la possibilità di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022.

A tal fine occorre:

– rimuovere le irregolarità;

– versare una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, di cui la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

Ravvedimento speciale

Il ravvedimento speciale consiste in una deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso mediante la quale si possono regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti.

Queste le condizioni per fruirne:

– le relative violazioni non devono essere state già contestate alla data del versamento del dovuto;

– si deve trattare di dichiarazioni validamente presentate (pertanto, la sanatoria non è possibile per le dichiarazioni omesse).

Per sanare occorre:

– rimuovere le irregolarità;

– versare l’imposta, gli interessi e le sanzioni queste ultime, però, ridotte a 1/18 del minimo edittale irrogabile.

Definizione agevolata atti di accertamento

Si possono definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle entrate. Le condizioni per applicare l’agevolazione sono:

– gli atti non devono essere stati impugnati;

– non devono essere decorsi i termini per presentare ricorso.

Possono essere definiti anche gli atti di accertamenti con adesione relativi a PVC notificati dall’Agenzia delle Entrate entro la data del 31 marzo 2023.

Nel dettaglio, sono previste sanzioni ridotte, da 1/3 a 1/18 del minimo previsto dalla legge, per gli accertamenti con adesione relativi a:

– processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023;

– avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché avvisi notificati entro il 31 marzo 2023.

La medesima riduzione sanzionatoria a 1/18 è applicata anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento.

Si possono anche definire in acquiescenza avvisi di accertamento, di rettifica e quelli di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché quelli notificati fino al 31 marzo 2023, con analoga riduzione sanzionatoria a un diciottesimo delle sanzioni irrogate.

La stessa riduzione delle sanzioni è applicata nel caso di acquiescenza agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili, in tal caso con pagamento degli interessi.

Le somme dovute possono essere anche dilazionate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.

Definizioni agevolate delle liti tributarie

Con una disposizione, che ripropone, quasi integralmente, la medesima disciplina prevista dall’art. 6, D.L. n. 119/2018, è possibile definire, con modalità agevolate, le controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, al 1° gennaio 2023, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione).

La controversia può definita con il pagamento di un importo pari al suo valore. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia potrà essere definita con il pagamento del 90% del valore della stessa, che scende al 40% in caso di pronuncia favorevole di primo grado e al 15% in caso di pronuncia favorevole di secondo grado.

Inoltre, sono previste due misure alternative alla definizione agevolata delle controversie.

Conciliazione agevolata

Con la prima è consentito definire, entro il 30 giugno 2023, con un accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.

È prevista la sottoscrizione di un accordo tra le parti nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge (in luogo di 40% o 50% del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.

Rinuncia alla causa

L’altra definizione consiste nella rinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione.

La rinuncia avviene mediante una definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio.

Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge.

Regolarizzazione dei versamenti

È possibile regolarizzare l’omesso o carente versamento con riferimento a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate:

– delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione;

– degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.

La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento della sola imposta senza sanzioni e interessi entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Stralcio debiti fino a 1.000 euro

Si dispone l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione.

La data rilevante per l’annullamento automatico è fissata al 31 marzo 2023.

È prevista una disciplina differenziata per i carichi affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (dunque, tra gli altri anche dagli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati).

In questi casi, l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora ma non opera per quanto dovuto a titolo di capitale e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

È sempre possibile per questi enti disapplicare tale disciplina speciale.

Inoltre, viene prevista una specifica disciplina per le altre sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del Codice della strada, in relazione alle quali l’annullamento opera solo per gli interessi comunque denominati e non, invece, per le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione, le quali restano integralmente dovute.

Dal 1° gennaio 2023 e fino alla data del 31 marzo 2023 è comunque sospesa la riscossione dell’intero ammontare.

Rottamazione dei ruoli

Arriva la quarta edizione della rottamazione dei ruoli. In particolare, è possibile definire, in via agevolata, i carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.

Aderendo si beneficia dell’abbattimento delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.

Rispetto alle precedenti edizioni della rottamazione, però, viene previsto l’abbattimento dell’aggio in favore dell’agente della riscossione.

Per finalizzare la definizione agevolata occorre versare le sole somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Si può effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 o rateizzandolo, con un tasso di interesse al 2%, in un totale di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.

La definizione agevolata è estesa alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, ivi comprese le sanzioni per violazioni del codice della strada, ma limitatamente agli interessi e all’aggio.

Versamento ritenute, addizionali e IVA settore sport

Un’altra norma prevede la riapertura dei termini per il versamento delle ritenute alla fonte, ivi comprese quelle dovute per addizionali regionali e comunali e per IVA, già sospese da precedenti provvedimenti, nei confronti di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, in scadenza il 22 dicembre 2022.

Tali pagamenti possono essere dilazionati in 60 rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023.

In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3% sulle somme complessivamente dovute, da versare, per intero, contestualmente alla prima rata.

Regolarizzazione delle cripto-attività

Un’ultima agevolazione interessa il mondo delle cripto-attività.

Oltre al tentativo di inquadrare fiscalmente tali attività, viene introdotta una sanatoria che permette ai contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse, di regolarizzare la propria posizione.

 A tal fine occorre:

– presentare un’apposita istanza;

– versare la sanzione per l’omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.

Viene anche chiarito che il contribuente, ove intenda effettuare la regolarizzazione, deve presentare un’istanza di emersione (e non una dichiarazione) secondo un modello che sarà approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

LEGGE DI BILANCIO 2023: guida alle novità di lavoro e previdenziali

RAMSES GROUP NEWS n. 490 – 20 gennaio 2023

Proroga per tutto il 2023, con aumento da 6.000 a 8.000 euro, dell’esonero contributivo per le assunzione di giovani under 36, donne e beneficiari del reddito di cittadinanza. Modifica della disciplina dei voucher lavoro previsti per le prestazioni occasionali. Correttivi al reddito di cittadinanza, in vista della sua abrogazione dal 1° gennaio 2024. Conferma anche per il 2023 dell’Ape sociale. Nuovi requisiti per Opzione donna, che riduce notevolmente la platea delle lavoratrici che potranno accedere al prepensionamento. Sono alcuni degli interventi in materia di lavoro e previdenza presenti nella legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022).

LA LEGGE DIBILANCIO 2023 contiene numerosi interventi in materia di lavoro e pensionistica.

Tra le novità introdotte nel corso dell’iter di approvazione, l’aumento da 6.000 a 8.000 euro dell’esonero contributivo per le assunzione di giovani under 36, donne e beneficiari del reddito di cittadinanza, la riduzione da 8 a 7 mesi della durata del reddito di cittadinanza nel 2023 per i percettori occupabili, l’estensione del congedo parentale e le nuove regole per i voucher lavoro in agricoltura.

Taglio del cuneo fiscale per i lavoratori

Con la legge di Bilancio 2023 arriva un’ulteriore riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori, dopo le misure adottate nel 2022 (art. 1, comma 281).

In particolare, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, pari al:

– 2% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro;

– 3% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.

In entrambi i casi, la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per 13 mensilità e i limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.

Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo

Il comma 282 stanzia 60 milioni di euro per il 2023, 6 milioni di euro per il 2024 e 8 milioni di euro per il 2025 ai fini dell’introduzione di un’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Sgravi contributivi

Esonero contributivo per l’assunzione di percettori del reddito di cittadinanza

Viene istituito un beneficio contributivo a favore dei datori di lavoro che assumono beneficiari del reddito di cittadinanza.

In particolare, il comma 294 riconosce ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato percettori del reddito di cittadinanza l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero spetta anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, mentre sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.

Il beneficio – alternativo all’esonero previsto dall’art. 8, D.L. n. 4/2019 – è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 36

Il comma 297 estende alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che non hanno compiuto 36 anni effettuate nel corso del 2023, l’esonero contributivo totale già previsto dall’art. 1, comma 10, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) per le assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022.

In particolare, per l’assunzione di giovani di età inferiore ai 36 anni di età, a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2023, i datori di lavoro potranno beneficiare dell’esonero totale dei contributi, per un importo massimo pari a 8.000 euro l’anno e per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Anche in tal caso l’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Sgravio contributivo per l’assunzione di donne

Il successivo comma 298 conferma per il 2023 l’esonero contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate previsto dal comma 16 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020).

In particolare, ai datori di lavoro è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato effettuate nel 2023 di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:

– donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;

– donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

– donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

– donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Come per i precedenti sgravi, anche l’efficacia di detta agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Decontribuzione giovani imprenditori agricoli

Con il comma 300 viene prorogato alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023 l’esonero contributivo previsto dall’art. 1, comma 503, della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a 40 anni.

Il beneficio, in particolare, consiste nell’esonero nella misura del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, dal versamento della contribuzione della quota per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e del contributo addizionale di cui all’art. 17, comma 1, legge n. 160/1975, cui è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’intero nucleo.

Sono esclusi, pertanto, dall’agevolazione il contributo di maternità, dovuto, ai sensi dell’art. 66 e seguenti, D.Lgs. n. 151/2001, per ciascuna unità attiva iscritta alla Gestione agricoli autonomi, e il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.

Smart working lavoratori fragili

Con il comma 306 viene confermato per il primo trimestre del 2023 il diritto per i lavoratori fragili, sia del settore pubblico che del privato, di lavorare in smart working.

Nello specifico, si prevede che il datore di lavoro, per tali soggetti, assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, se più favorevoli.

Reddito di cittadinanza

La legge di Bilancio 2023 ridefinisce la disciplina dei reddito di cittadinanza, prevedendo al contempo, la sua abrogazione dal 1° gennaio 2024.

In particolare, al comma 313 viene disposto che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la durata del reddito di cittadinanza è limitata a 7 mensilità.

Secondo quanto stabilito al comma 314, tale riduzione non si applica in caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno 60 anni di età.

Al successivo comma 315 viene inoltre precisato che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i beneficiari del reddito di cittadinanza tenuti all’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, sono obbligati a frequentare, per un periodo di 6 mesi, un corso di formazione o di riqualificazione professionale, pena la decadenza dal beneficio per l’intero nucleo familiare.

Con il comma 316, invece, si dispone che, per i beneficiari di età tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo scolastico, l’erogazione del reddito di cittadinanza è condizionata anche all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo. È demandata ad apposito protocollo, stipulato dal Ministero dell’Istruzione e del merito e dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la definizione delle azioni volte a facilitare l’iscrizione ai percorsi erogati dai CPIA (Centri provinciali per l’istruzione degli adulti).

Il comma 317, infine, prevede:

– che la componente del reddito di cittadinanza pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione fino a un massimo di 3.360 euro annui, sia erogata direttamente al locatore dell’immobile risultante dal contratto di locazione che la imputa al pagamento parziale o totale del canone. Le modalità attuative dovranno essere definite da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

– che il maggior reddito da lavoro percepito in forza di contratti di lavoro stagionale o intermittente non concorra alla determinazione del beneficio economico entro il limite massimo di 3.000 euro lordi;

– che i Comuni nell’ambito dei progetti utili alla collettività impieghino tutti (e non più almeno un terzo, come finora previsto) i percettori di reddito di cittadinanza residenti che hanno sottoscritto un Patto per il lavoro o un Patto per l’inclusione sociale;

– la decadenza dal beneficio nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare non accetti la prima offerta di lavoro.

Voucher lavoro

Importanti modifiche sono apportata alla disciplina dei voucher lavoro.

Intervenendo sull’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, le nuove disposizioni (commi da 342 a 354) estendono la possibilità di acquisire le prestazioni occasionali.

Innanzitutto, viene aumentato da 5.000 a 10.000 euro il limite massimo di compensi che, nel corso di un anno civile, possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori. Resta, invece, fermo a 5.000 euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile.

Viene inoltre ampliata la platea dei datori di lavoro che possono acquisire le prestazioni di lavoro occasionale. In base alla nuova previsione, non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 10 (invece che più 5, come finora previsto) lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Viene inoltre precisato che la disciplina sulle prestazioni occasionali si applica anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.

Regime sperimentale per il lavoro agricolo

Per il settore agricolo si introduce una disciplina sperimentale, valida per il biennio 2023-2024, che consente il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore.

Nello specifico, in agricoltura, il contratto di prestazione lavoro occasionale:

– può essere utilizzato per pensionati, disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali o del Reddito di cittadinanza, studenti fino a 25 anni, detenuti ammessi al lavoro all’esterno, che (a eccezione dei pensionati) non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti;

– può avere una durata massima di 12 mesi, con limite di 45 giorni di effettivo lavoro. In caso di superamento del limite di45 giorni scatta la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto a tempo indeterminato.

Il datore di lavoro:

– prima dell’inizio del rapporto di lavoro, è tenuto ad acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva;

– è obbligato a darne previa comunicazione al competente Centro per l’impiego.

In caso di violazione di tale obbligo di comunicazione ovvero in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare le prestazioni occasionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo chela violazione da parte dell’impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore ai sensi.

L’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il compenso erogato per prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

L’iscrizione dei lavoratori che erogano prestazioni occasionali di lavoro agricolo nel libro unico del lavoro può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile.

Assegno unico universale

Con il comma 357 viene ritoccata la disciplina dell’assegno unico universale. Nello specifico, dal 1° gennaio 2023:

– la misura dell’assegno viene aumentata del 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno, oppure di età inferiore a 3 anni nel caso in cui l’ISEE del nucleo familiare sia inferiore o pari a 40.000 euro e nel nucleo medesimo vi siano almeno 3 figli;

– si eleva da 100 a 150 euro mensili la maggiorazione forfettaria dell’assegno prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico.

Vengono poi rese permanenti le maggiorazioni dell’assegno per persone con disabilità previste, per il solo 2022, dal decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022).

Per effetto delle nuove previsioni, l’importo dell’assegno per ogni figlio minore, pari a un massimo di 175 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro (da ridursi gradualmente in funzione del crescere del valore ISEE), è riconosciuto anche ai figli maggiorenni a carico e disabili.

Anche la maggiorazione prevista per i figli minorenni disabili (da un minimo di 85 euro a un massimo di 105 euro), viene estesa, in via permanente, a ciascun figlio con disabilità di età inferiore a 21 anni.

Viene inoltre confermato l’incremento di 120 euro al mese della maggiorazione transitoria riconosciuta, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 230/2021, ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:

– il valore dell’ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 25.000 euro;

– sia stato effettivamente percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori.

Congedo parentale

Con il comma 359 si aggiunge un mese in più di congedo parentale all’80% (anziché al 30%) della retribuzione, da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino (ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento), riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo) alla madre o al padre.

La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

Disposizioni in materia pensionistica

Quota 103

Si introduce per il 2023 Quota 103 disciplinata ai commi 283-285.

Al trattamento pensionistico anticipato può accedere chi, entro il 31 dicembre 2023, ha un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 41 anni, a condizione che il valore lordo mensile del trattamento di pensione anticipata non sia superiore a 5 volte il trattamento minimo.

Ai sensi del comma 286, i lavoratori che, pur avendo maturato i requisiti pensionistici di Quota 103, rimangono in servizio possono richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell’importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito. Le modalità attuative dovranno essere definite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze (comma 287).

Ape sociale

Viene prevista inoltre la proroga per tutto il 2023 dell’Ape sociale e confermata anche per il 2023 la possibilità, per gli addetti a mansioni gravose o pesanti qualora svolgano tali attività da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7, di accedere alla misura qualora siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni, ridotta a 32 anni nel caso di operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (commi da 288 a 291).

Opzione donna

Si conferma poi per tutto il 2023 Opzione donna, ma con nuovi requisiti rispetto a quelli in vigore fino al 31 dicembre 2022.

Secondo quanto stabilito dal comma 292, possono accedere al trattamento pensionistico anticipato le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

– assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

– hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile);

– sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il Ministero per le imprese e il Made in Italy. In questo caso, la riduzione di 2 anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.

Rivalutazione pensioni

Viene modificato il meccanismo di rivalutazione delle pensioni, con un nuovo sistema di calcolo a 6 fasce (commi 309 e 310).

In particolare, per gli anni 2023-2024, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è stabilita in misura pari:

– al 100% della variazione dell’indice del costo della vita, per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo INPS;

– all’85% della variazione dell’indice del costo della vita, per le pensioni tra 4 e 5 volte il minimo;

– al 53% della variazione dell’indice del costo della, per le pensioni tra 5 e 6 volte il minimo;

– al 47% della variazione dell’indice del costo della, per le pensioni da 6 e 8 volte il minimo;

– al 37% della variazione dell’indice del costo della, per le pensioni da 8 a 10 volte il minimo;

– al 32% della variazione dell’indice del costo della, per le pensioni 10 volte il minimo.

Leggi ancheRiforma delle pensioni: come cambia l’indicizzazione per il biennio 2023-2024

Per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS è riconosciuto poi un incremento transitorio di:

– 1,5 punti percentuali per l’anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni;

– 2,7 punti percentuali per l’anno 2024.

Indennità e di trattamenti di integrazione salariale

Sono inoltre stanziate nuove risorse finanziarie a favore:

– dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale (comma 325);

– dell’indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio (comma 326);

– delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (comma 327);

– dell’integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva (comma 328);

– del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che cessano l’attività produttiva (comma 329).

FONTE IPSOA

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LEGGE DI BILANCIO 2023: tutte le novità fiscali

RAMSES GROUP NEWS n. 489 – 19 gennaio 2023

Regime forfetario con soglia di accesso elevata a 85.000 euro, tassa piatta del 15% sugli incrementi di reddito, nuove rottamazioni dei debiti fiscali e definizioni agevolate per le violazioni e le liti tributarie. Sono solo alcune delle novità previste in campo fiscale dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022).

Nel testo molte altre novità, tra cui la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni anche per il 2023 (ma con imposta sostitutiva al 16%), un nuovo regime fiscale sulle cripto-attività, l’estromissione dei beni aziendali e l’assegnazione agevolata ai soci. Di seguito, in sintesi le principali novità.

Come spesso accade quando si parla di regimi agevolati, nella LEGGE DI BILANCIO 2023 la parte del leone la fanno le nuove regole sul regime forfetario che vede aumentare da 65.000 a 85.000 euro il limite di reddito per fruirne.

Inoltre, debutta, anche se solo per il 2023, per le imprese individuali e i lavoratori autonomi, una tassa piatta del 15% da applicare sugli incrementi di reddito rispetto ai tre anni precedenti.

Ricco è anche il capitolo dedicato alla pace fiscale, ovvero alle misure per definire le pendenze con il Fisco: si va da una nuova edizione della rottamazione dei ruoli alla definizione delle liti pendenti, dalla sanatoria sugli errori formali a quella sulle dichiarazioni 2021 e anni precedenti.

Un’altra novità riguarda la nuova disciplina fiscale sulle cripto-attività con l’introduzione di una nuova categoria di redditi diversi.

Per non parlare delle modifiche o proroghe di disposizioni già in vigore.

Proviamo, di seguito, a riportare una sintesi di tutte le più importanti misure fiscali.

Regime forfetario

Si innalza a 85.000 euro la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un’imposta forfettaria del 15% sostitutiva di quelle ordinariamente previste.

La disposizione prevede inoltre che tale agevolazione cessi immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori a 100.000 euro, senza aspettare l’anno fiscale seguente.

Tassa piatta incrementale

A determinate condizioni e limitatamente all’anno 2023, per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario viene prevista una tassa piatta al 15% da applicare alla parte degli aumenti di reddito calcolata rispetto ai redditi registrati nei tre anni precedenti.

Regime fiscale delle mance

Vengono qualificate come redditi da lavoro dipendente le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità (ossia le mance) nei settori della ristorazione e dell’attività ricettive.

Tali somme sono tassate con un’imposta sostituiva dell’IRPEF e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%.

Tassazione dei premi di risultato

È prevista la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Aliquote IVA

Si applica l’aliquota IVA ridotta al 5%:

– ai servizi di teleriscaldamento, contabilizzati nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023;

– i prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti (precedentemente soggetti all’aliquota IVA al 10%), nonché alcuni prodotti per l’infanzia.

Invece, sconta l’aliquota del 10% la cessione dei pellet, in luogo dell’aliquota ordinaria al 22%.

Sugar e plastic tax

Si posticipa al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell’efficacia della plastic tax e della sugar tax istituite dalla legge di Bilancio 2020.

Ammortamento imprese commercio al dettaglio

Le imprese che esercitano l’attività del commercio di beni al dettaglio possono dedurre le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l’esercizio dell’impresa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo degli stessi fabbricati di un coefficiente fissato al 6%.

La misura riguarda le imprese che operano prevalentemente in specifici settori del commercio al dettaglio e limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per tale attività.

IVA acquisto immobili a risparmio energetico

È possibile detrarre dall’IRPEF il 50% dell’IVA versata per l’acquisto, entro il 31 dicembre 2023, di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici.

La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo ed è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi ed è consentita anche con riferimento agli acquisti da OICR.

Tassazione pensionati Svizzera e Monaco

Viene esteso il regime della ritenuta a titolo di imposta sostitutiva del 5%, operata dagli intermediari residenti che intervengono nella riscossione sulle somme corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera (AVS) e della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), anche al contribuente che riceva all’estero l’accredito delle suddette somme, senza intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani.

Invece, per le somme corrisposte da enti di previdenza e assistenza del Principato di Monaco a soggetti residenti senza l’intervento di intermediari italiani, viene introdotta la tassazione, con imposta sostitutiva con aliquota del 5%.

Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari

Si estende all’anno 2023 l’esenzione ai fini IRPEF – già prevista per gli anni dal 2017 al 2022 – dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

IMU e canone unico patrimoniale

Vengono esentati dal pagamento dell’imposta i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia.

Inoltre, si modifica la disciplina dell’IMU e del canone unico patrimoniale:

– per la regione autonoma Friuli Venezia-Giulia si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), che per la componente dovuta per gli immobili strumentali è deducibile dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022;

– a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote IMU, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base IMU, in luogo di quelle previste per l’anno precedente;

– si modifica la definizione di “aree comunali” valevole ai fini dell’applicazione del Canone Unico Patrimoniale – CUP degli enti territoriali.

Deduzione operazioni con Stati non cooperativi

Vengono ripristinati alcuni limiti alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti residenti, ovvero localizzati in Stati non cooperativi a fini fiscali.

Affrancamento utili esteri

I contribuenti che, nell’ambito di attività di impresa, detengono partecipazioni in società ed enti esteri, in particolare ubicati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, possono affrancare o rimpatriare, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva, gli utili e le riserve di utili non distribuiti alla data del 1° gennaio 2023, come risultanti dal bilancio chiuso nell’esercizio 2021.

Plusvalenze su immobili

Vengono tassate in Italia le plusvalenze derivanti, per i soggetti non residenti, dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più del 50%, deriva direttamente o indirettamente da beni immobili situati in Italia.

Gli immobili merce, nonché quelli strumentali, sono esclusi dalle soglie rilevanti per l’imposizione in Italia delle plusvalenze derivanti dalle relative cessioni; analogamente sono escluse dall’applicazione delle norme sulla tassazione in Italia anche le plusvalenze realizzate da organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Assegnazione beni ai soci

Vengono introdotte alcune agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci, da parte delle società – ivi incluse le c.d. società non operative.

In particolare, a queste operazioni si applica un’imposta sostitutiva pari all’8% (10,5% per le società non operative) delle imposte sui redditi e dell’IRAP ed è ridotta l’imposta di registro.

Analoghe agevolazioni sono previste per le relative trasformazioni societarie.

Estromissione beni d’impresa

Le norme sull’estromissione dei beni di imprese individuali – ossia la possibilità di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, assegnandoli all’imprenditore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva – sono estese anche alle esclusioni dei beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.

Rivalutazione plus/minusvalenze e terreni e partecipazioni

Si prevede la facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali titoli al 31 dicembre 2023, in luogo del loro costo o valore di acquisto, dietro il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%.

Sono inoltre estese alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola – posseduti alla data del 1° gennaio 2023 – le disposizioni in materia di rivalutazione, già previste in passato e più volte prorogate nel tempo, stabilendo anche per tali operazioni un’imposta sostitutiva con aliquota al 14%.

Agevolazioni fiscali trasferimenti fondi rustici

Si estende ai trasferimenti immobiliari di fondi rustici nei territori montani l’esenzione dall’imposta catastale e di bollo e l’assoggettamento all’imposta ipotecaria e di registro in misura fissa a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, nonché delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

Tassazione cessione quote OICR e assicurazioni

Viene prevista la possibilità di considerare realizzati i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) assoggettando ad imposta sostitutiva con aliquota del 14% la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.

Inoltre, è possibile considerare corrisposti i redditi derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e al ramo V (operazioni di capitalizzazione) assoggettando a imposta sostitutiva con aliquota del 14% la differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati.

Accise sui tabacchi

Vengono rivisti i criteri utilizzati per il calcolo della quota specifica in misura fissa, nonché di quella ad valorem, che determina l’accisa sui tabacchi lavorati.

Inoltre, viene innalzato l’importo dell’accisa minima gravante sul tabacco trinciato usato per arrotolare le sigarette, aggiornato l’importo dell’onere fiscale minimo per le sigarette, ridotte le aliquote dell’imposta di consumo gravante sui prodotti liquidi da inalazione e rideterminata, in riduzione, la tassazione delle sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, destinate ad essere inalate senza combustione.

Disciplina fiscale cripto-attività

Si introduce una specifica disciplina fiscale applicabile alle cripto-attività.

Tra le altre cose:

– sono incluse in modo esplicito le cripto-attività nell’ambito del quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche. Viene a tal fine introdotta una nuova categoria di “redditi diversi” costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta;

– viene precisata la disciplina relativa alle plusvalenze su criptoattività che si considerano realizzate, fino all’entrata in vigore del provvedimento in esame, secondo le norme generali di cui all’art. 65 TUIR (ossia a seguito di cessione);

– si consente di portare in deduzione dalle plusvalenze le minusvalenze relative ad operazioni aventi ad oggetto cripto-attività realizzate fino alla 1° gennaio 2023;

– viene modificata la disciplina dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi, configurando i tre diversi regimi della “dichiarazione”, quello del “risparmio amministrato” e quello del “risparmio gestito”;

– si modifica la disciplina della rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori, includendovi i riferimenti alle cripto-attività e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale;

– si stabilisce che i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRES e IRAP;

– si consente di determinare, per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze, il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 a condizione che il valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14%;

– i contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse, possono regolarizzare la propria posizione presentando un’apposita istanza e versando la sanzione per l’omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo;

– si applica l’imposta di bollo ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività nella misura del 2 per mille annui del relativo valore.

Partite IVA apri e chiudi

Si riconosce all’Agenzia delle Entrate la possibilità di effettuare specifiche analisi del rischio anche attraverso l’esibizione di documentazione tramite cui sia possibile la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività.

Vengono altresì specificate le modalità con le quali, successivamente al provvedimento di cessazione, la partita IVA può essere nuovamente richiesta nonché il regime sanzionatorio applicabile.

Vendita beni mediante piattaforme digitali

Al fine di apprestare misure di contrasto alle frodi IVA, si impongono obblighi comunicativi, relativi ai dati dei fornitori e delle operazioni effettuate, a carico della piattaforma digitale che facilita la vendita on line ai consumatori finali di determinati beni (quali, ad esempio, telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop), successivamente individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che siano presenti nel territorio dello Stato.

Responsabilità cessionario e committente per operazioni IVA inesistenti

Si modifica la responsabilità di cessionario o committente nell’ipotesi di cessione di crediti IVA inesistenti, nei casi in cui il cessionario applichi l’inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta.

Versamenti tributari sospesi: rimessione in termini

Inoltre, si riaprono i termini per il versamento delle ritenute alla fonte, ivi comprese quelle dovute per addizionali regionali e comunali e per IVA, già sospese da precedenti provvedimenti in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, in scadenza il 22 dicembre 2022.

I versamenti sono dunque considerati tempestivi se effettuati in un’unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero con possibilità di dilazione in sessanta rate; in caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione del 3% sulle somme complessivamente dovute, da versare, per intero, contestualmente alla prima rata.

Definizione agevolata avvisi bonari

È possibile definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della norma in esame, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.

Tali importi possono essere definiti con il pagamento:

– delle imposte e dei contributi previdenziali;

– degli interessi e delle somme aggiuntive;

– delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

È anche prevista la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono in corso all’entrata in vigore della norma in esame, che possono essere definite col pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.

Regolarizzazione irregolarità formali

È possibile sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

Ravvedimento speciale

In deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, è possibile regolarizzare le dichiarazioni (validamente presentate) relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata) mediante la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile.

Definizione agevolata atti di accertamento

È possibile definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle Entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate entro la data del 31 marzo 2023.

Più in dettaglio sono previste sanzioni ridotte, da 1/3 a 1/18 del minimo previsto dalla legge, per gli accertamenti con adesione relativi a:

– processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023;

– avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché avvisi notificati entro il 31 marzo 2023.

La stessa riduzione a 1/18 è applicata anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento.

Si consente anche di definire in acquiescenza avvisi di accertamento, di rettifica e quelli di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché quelli notificati fino al 31 marzo 2023, con analoga riduzione sanzionatoria a un diciottesimo delle sanzioni irrogate. La medesima riduzione delle sanzioni è applicata nel caso di acquiescenza agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili, in tal caso con pagamento degli interessi.

Le somme dovute possono essere anche dilazionate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con applicazione degli interessi al saggio legale per le rate successive alla prima.

Definizione agevolata liti tributarie

È possibile definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della norma, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore.

Se vi è soccombenza dell’Agenzia fiscale, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.

Conciliazione agevolata liti tributarie

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, è possibile definire – entro il 30 giugno 2023 – con un accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.

Si prevede la sottoscrizione di un accordo tra le parti nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di 40 o 50 per cento del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.

Rinuncia agevolata alle controversie pendenti in Cassazione

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie, è possibile rinunciare in via agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione.

La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio. Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

Regolarizzazione dei versamenti

Si consente di regolarizzare l’omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e, in particolare:

– delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione;

– degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.

La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di 20 rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.

Nel caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, il competente ufficio procede all’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione prevista per ritardati ovvero omessi versamenti, pari al 30% delle somme dovute.

Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro

Previsto l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione.

Per i carichi fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all’annullamento automatico.

Viene introdotta, altresì, una specifica disciplina dell’annullamento automatico per le altre sanzioni amministrative incluse quelle per violazioni del Codice della strada diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Rottamazione delle cartelle

Si ripropone, anche se con alcune novità, la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.

Il debitore beneficia dell’abbattimento delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.

Rispetto alla disciplina precedente, viene previsto che, con l’adesione alla definizione agevolata, è abbattuto l’aggio in favore dell’agente della riscossione.

La definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole somme:

– dovute a titolo di capitale;

– maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2%.

In caso di rateazione si può effettuare il pagamento in un numero massimo di 18 rate, da corrispondersi con le modalità e nell’ammontare di seguito illustrati:

– la prima e la seconda, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023;

– le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.

Stabile organizzazione

Si introducono alcune misure volte a chiarire le condizioni secondo le quali non si configura una stabile organizzazione in Italia, da cui discende l’applicazione della normativa fiscale, di un veicolo d’investimento non residente che opera sul territorio nazionale tramite un soggetto indipendente che svolge, per suo conto, l’attività di gestione di investimenti (asset manager).

Tassazione imprese assicurative

Si eleva dallo 0,45 allo 0,50 l’aliquota dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell’esercizio delle imprese assicurative.

Derivazione rafforzata

Viene previsto che l’estensione del criterio di derivazione rafforzata alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili si applichi ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti.

Le norme in esame si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 73/2022).

Limiti per la contabilità semplificata

Dal 1° gennaio 2023, le soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.

Pagamenti in contante e mezzi di pagamenti elettronici

Si innalza il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro.

Inoltre, viene previsto che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l’attività di vendita, e che sono tenuti ad accettare anche pagamenti attraverso carte di pagamento, e quelle dei prestatori e dei gestori di servizi di pagamento, determinano in via convenzionale le modalità dei loro rapporti al fine di garantire oneri proporzionali alle transazioni.

Regime fiscale delle competenze attribuite ad avvocati e procuratori dello Stato

Le competenze di avvocato e di procuratore la cui esazione è curata, nei confronti delle controparti, dall’Avvocatura generale dello Stato e dalle avvocature distrettuali, nei giudizi da esse trattati, sono assoggettate, a fini fiscali, al regime dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Tali competenze sono inoltre escluse dall’IRAP.

Fonte IPSOA

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LEGGE DI BILANCIO 2023: mappa di bonus, crediti d’imposta e agevolazioni

RAMSES GROUP NEWS n. 484 – 12 gennaio 2023

Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas per il primo trimestre 2023.

Rifinanziamento dei contratti di sviluppo e della Nuova Sabatini, con proroga del termine per la conclusione degli investimenti.

Differimento del termine per la consegna dei beni strumentali 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022.

Proroga al 31 dicembre 2023 del credito di imposta quotazione PMI, del bonus investimenti nel Mezzogiorno e della disciplina transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le PMI.

Sono le principali misure agevolative contenute nella legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022).

Sono molto numerose le misure agevolative presenti nella LEGGE DI BILANCIO 2023. Il pacchetto di incentivi ha subìto numerose modifiche e integrazioni nel corso dell’iter di approvazione parlamentare.

Tra i principali elementi di novità figurano il rifinanziamento della Nuova Sabatini, la proroga al 31 dicembre 2023 del bonus investimenti nel Mezzogiorno e lo slittamento del termine per la conclusione degli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022.

Crediti d’imposta energia e gas

Al fine di contenere l’aumento del costo di luce e gas in capo alle imprese, la legge di Bilancio 2023, all’art. 1, commi da 2 a 9, conferma per il primo trimestre 2023, potenziandoli, i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas.

In particolare:

– alle imprese energivore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023. Il bonus spetta se i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Il credito di imposta compete anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre 2023. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata dovrà essere calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta sarà determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al primo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica;

– alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. Il bonus spetta se il prezzo della componente energetica acquistata, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, ha subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;

– alle imprese gasivore e non gasivore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel primo trimestre solare del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Il bonus spetta se il prezzo medio di riferimento del gas relativo al quarto trimestre 2022, sulla base dei dati del Mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), è aumentato più del 30% rispetto al prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Per le imprese non energivore e non gasivore, qualora l’impresa destinataria del contributo si rifornisca, nel quarto trimestre del 2022 e nel primo trimestre del 2023, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il primo trimestre 2023.

Tutti i predetti crediti di imposta:

– sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24 (senza applicazione dei limiti di cui all’art. 1, comma 53, legge n. 244/2007, e di cui all’art. 34, legge n. 388/2000 – entro il 31 dicembre 2023;

– oppure, in alternativa, possono essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, con possibilità, per questi ultimi, di due ulteriori cessioni, purché effettuate a favore di operatori “qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate a esercitare l’attività in Italia). In caso di cessione del credito, l’impresa beneficiaria dovrà richiedere, ai soggetti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti di accesso all’agevolazione. I crediti d’imposta saranno fruibili dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023.

Credito di imposta carburanti in agricoltura e pesca

A favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica (di cui al codice ATECO 1.61), ai commi da 45 a 50 è previsto il riconoscimento di un credito di imposta a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti nel primo trimestre 2023 per l’acquisto del carburante.

Il beneficio è pari al 20% della spesa sostenuta nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 per l’acquisto (comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’IVA) di gasolio e benzina impiegati:

– per la trazione di mezzi utilizzati nell’esercizio dell’attività;

– (solo per le imprese agricole e della pesca) per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2023 o potrà essere ceduto, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a un gruppo bancario, oppure di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia (c.d. soggetti “qualificati”). In caso di cessione, le imprese beneficiarie dovranno richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta. I cessionari potranno utilizzare il credito d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023.

Credito di imposta carburanti in agricoltura e pesca Aiuti bis

Al comma 51 si modifica, invece, il periodo di utilizzo del credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca riconosciuto per il terzo trimestre 2022 previsto dal decreto Aiuti bis (art. 7, D.L. n. 115/2022).

In particolare, il termine ultimo per la fruizione del bonus viene prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023.

Bonus sociale elettrico e gas

Sul versante delle misure dirette a ridurre la spesa sostenuta dalle famiglie per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale, tra le principali disposizioni figura la modifica per l’anno 2023 dei requisiti di accesso ai bonus sociali nel settore elettrico e in quello del gas (art. 1, commi 17-19).

In particolare, viene aumentato da 12.000 a 15.000 euro il valore soglia dell’ISEE per accedere ai predetti bonus per l’anno 2023.

Viene inoltre previsto che, per il primo trimestre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale siano rideterminate dall’ARERA, con delibera da adottare entro il 31 dicembre 2022, nel limite di 2,4 miliardi di euro complessivamente tra elettricità e gas.

Fondo Gasparrini

Al comma 74, lettera a), viene estesa fino al 31 dicembre 2023 la validità delle misure straordinarie del Fondo Gasparrini, che prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.

Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

In base alla disciplina derogatoria:

– sono ammessi ai benefici del Fondo anche i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, gli imprenditori individuali e i soggetti di cui all’art. 2083 c.c., che autocertifichino di aver registrato un calo del fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus;

– sono ammessi ai benefici del Fondo anche le cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari di importo massimo pari al prodotto tra 400.000 euro e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 10% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi nelle condizioni di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo (previste dall’art. 2, comma 479, legge n. 244/2007);

– non è obbligatoria la presentazione dell’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE);

– sono ammessi alla sospensione i mutui di importo fino a 400.000 euro anziché 250.000 euro;

– i mutui già ammessi alla garanzia del Fondo “Prima casa” possono accedere alla sospensione del pagamento delle rate;

– non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo.

Fondo prima casa

Il comma 74, alla lettera b), invece, conferma fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di richiedere l’innalzamento della garanzia all’80% del Fondo Prima Casa per le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni, in possesso di ISEE non superiore a 40.000 euro annui, richiedenti un mutuo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori.

Proroga crediti di imposta Sud

Il comma 265 proroga fino al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise), istituito dall’art. 1, commi 98-108, della legge di Stabilità 2016.

Al successivo comma 267 è invece prevista l’estensione fino al 31 dicembre 2023 del credito d’imposta per investimenti nelle ZES (Zone economiche speciali), di cui all’art. 5, comma 2, primo periodo, D.L. n. 91/2017.

Il comma 268 – intervenendo sull’art. 1, comma 185, legge n. 178/2020 – conferma anche per l’esercizio 2023 la validità del credito d’imposta “potenziato” per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, pari al:

– 25% per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;

– 35% per le medie imprese che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;

– 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

PER LA SOLA REGIONE ABRUZZO PER LE AREE 10.3.C

LE ALIQUOTE SONO:

10% PER LE GRANDI AZIENDE

20%  PER LE MEDIE AZIENDE

30%  PER LE PICCOLE IMPRESE

La maggiorazione dell’aliquota si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dall’art. 25 del regolamento UE n. 651/2014, in particolare materia di sostegno per i progetti di ricerca e sviluppo.

Il comma 270 proroga al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per le spese documentate relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia, nel limite massimo di un milione di euro.

Bonus mobili

Il comma 277 interviene sulla disciplina del bonus mobili, aumentando da 5.000 a 8.000 euro il limite di spesa detraibile nel 2023.

Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario

Il comma 322 introduce la possibilità, fino al 31 dicembre 2023, di rinegoziare il tasso del mutuo da variabile a fisso anche se nel contratto di mutuo non ci sono clausole in questo senso.

La disposizione opera per i mutui ipotecari:

– stipulati, ovvero accollati anche a seguito di frazionamento, prima del 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023);

– aventi un importo originario non superiore a 200.000 euro;

– finalizzati all’acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione,

La richiesta di rinegoziazione può essere presentata dai contraenti che hanno un ISEE non superiore a 35.000 euro e, salvo diverso accordo tra le parti, non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo.

Il tasso fisso che dovrà essere applicato non potrà essere superiore a quello minore tra l’Eurirs in euro a 10 anni e l’Eurirs pari alla durata residua del mutuo, a cui deve aggiungersi uno spread pari a quello indicato nel mutuo originario.

Bonus eliminazione barriere architettoniche

Al comma 365 è invece prevista la proroga al 31 dicembre 2025 del bonus barriere architettoniche, la detrazione del 75% introdotta dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici già esistenti.

La disposizione specifica che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative a tali lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti 1/3 del valore millesimale dell’edificio.

Superbonus

Sempre in tema di bonus edilizi, diverse le modifiche alla disciplina del superbonus.

In particolare, al comma 894 vengono individuate una serie di eccezioni a cui non si applica la diminuzione della misura detrazione dal 110% al 90%, prevista a partire dal 2023 dall’art. 9 del decreto Aiuti quater (D.L. n. 176/2022), come modificato in sede di conversione.

A seguito della correzione operata dalla legge di Bilancio 2023, il superbonus spetta nella misura del 110% anche nel 2023:

– per i condomini con delibere di esecuzione dei lavori approvate prima del 18 novembre e comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) presentata entro il 31 dicembre 2022;

– per i condomini con delibere approvate tra il 19 novembre e il 24 novembre e CILA presentata entro il 25 novembre 2022;

– per gli edifici composti da 2 a 4 unità anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti per gli interventi in relazione per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la CILA;

– per ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale se alla data del 25 novembre è stata comunicata la CILA;

– per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Per i condomini, viene precisato che la data delle delibera assembleare deve essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sial’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea.

Ulteriore novità è prevista al comma 10, secondo cui:

– (lettera a) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano la detrazione spetta anche per le spese per l’installazione di impianti solari fotovoltaici (intervento trainato ex art. 119, comma 5, D.L. n. 34/2020) se realizzata in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi trainanti, se questi ultimi sono situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c) e all’art. 142, comma 1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004).

– (lettera b) alle ONLUS che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, per gli interventi di installazione di impianti a fonte rinnovabile realizzati sulle singole unità immobiliari, il superbonus è riconosciuto con l’aliquota del 110% fino alla soglia di 200 kW.

Fondo di garanzia PMI

Il comma 392 conferma fino al 31 dicembre 2023:

– la disciplina transitoria del Fondo prevista dall’art. 1, comma 55, primo e secondo periodo, della legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021), che si caratterizza: per importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria pari a 5 milioni di euro; l’ammissione delle imprese beneficiarie rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione del Fondo e un copertura più alta per i prestiti destinati a investimenti e a supporto della liquidità per le imprese a maggior rischio;

– le misure sul Temporary Crisis Framework istituite dall’art. 16 del decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022). La garanzia sarà rilasciata su operazioni finanziarie della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 15% dell’importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi 3 esercizi conclusi o, alternativamente, al 50% dei costi sostenuti per l’energia nei 12 mesi precedenti alla sottoscrizione della richiesta di agevolazione. Per accedere al Temporary Crisis Framework, le imprese dovranno dichiarare di avere esigenze di liquidità connesse direttamente o indirettamente all’attuale guerra in Ucraina, p. es. quelle determinate dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione o dall’incremento delle spese energetiche.

Bonus quotazione PMI

Con il comma 395 viene esteso ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI), istituito dalla legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018).

Dal 1° gennaio 2023, l’importo massimo del bonus fruibile aumenta da 200.000 a 500.000 euro.

Nuova Sabatini

Al comma 414 viene previsto il rifinanziamento – con 30 milioni di euro per il 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 – della Nuova Sabatini.

Con il comma 415 si stabilisce che, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di 12 mesi per l’ultimazione degli investimenti è prorogato per ulteriori 6 mesi.

Bonus investimenti beni materiali 4.0

Il comma 423 differisce dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine ultimo per l’effettuazione degli investimenti in beni materiali 4.0 (indicati nell’Allegato A alla legge n. 232/2016) prenotati entro il 31 dicembre 2022 per beneficiare delle più favorevoli aliquote agevolative previste per il 2022, pari al:

– 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

– 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;

– 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Fondi a favore del settore agricolo

La legge di Bilancio 2023 prevede diverse misure agevolative specifiche a favore del settore agricolo. In particolare:

– al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese agricole, di cui all’art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 102/2004, assegna all’ISMEA 80 milioni di euro per l’anno 2023 (comma 394);

– al fine di sostenere lo sviluppo e modernizzazione dei processi produttivi e le connesse attività funzionali ad accrescere l’eccellenza qualitativa del Made in Italy, viene istituito un Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del Made in Italy, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 95 milioni per il 2024. I settori di intervento ammissibili al finanziamento e il riparto delle risorse saranno definiti con uno o più decreti del Ministero delle imprese e il Made in Italy, da adottare di concerto con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministero dell’Economia e delle finanze (commi 402-403);

– in favore dello sviluppo in agricoltura dell’imprenditorialità a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e del ricambio generazionale, vengono stanziati 20 milioni di euro per l’anno 2023 (comma 301);

– per rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualità, alla riduzione del costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, viene istituiti un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. I criteri e le modalità di attuazione saranno definiti con uno o più decreti del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (commi 424 e 425);

– è istituito un Fondo per l’innovazione in agricoltura, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Attraverso il Fondo sarà supportato lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all’incremento della produttività nei settori dell’agricoltura, pesca e acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell’impresa, per l’utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica, piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell’acqua e la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche, nonché l’utilizzo di sottoprodotti. I criteri e le modalità di attuazione del Fondo saranno definiti con uno o più decreti del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (commi 428-431).

Incentivi per il settore autotrasporto

A favore del settore autotrasporto, vengono stanziati 200 milioni di euro per il riconoscimento di un contributo a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate (iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi) per mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività.

Modalità e termini per l’erogazione del contributo saranno stabiliti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (commi 503 e 504).

Sport bonus

Il comma 614 estende fino al 31 dicembre 2023 la validità dello sport bonus, il credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali in denaro finalizzate ad interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

Anche per il 2023, il beneficio può essere richiesto – secondo il procedimento definito dal D.P.C.M. 30 aprile 2019, che prevede l’apertura di due finestre temporali, rispettivamente il 30 maggio e il 15 ottobre – esclusivamente i titolari di reddito d’impresa.

L’ammontare complessivo del credito di imposta – pari al 65% delle erogazioni effettuate, riconosciuto nel limite del 10 per mille dei ricavi 2022 – non può eccedere il limite complessivo di 15 milioni di euro.

Bonus sponsorizzazioni

Al comma 615, invece, viene prevista la proroga del bonus sponsorizzazioni sportive, il credito di imposta pari al 50% delle spese di investimento in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, a favore di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre, società sportive e associazioni dilettantistiche sportive iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

In particolare, il bonus – rivolto a lavoratori autonomi, imprese e enti non commerciali – viene confermato agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2023 nel limite massimo di 10.000 euro.

Nuova Carta cultura e Carta del merito

Con il comma 630 si abroga il bonus cultura “18app”, sostituendolo con due nuovi strumenti:

– la “Carta della cultura Giovani”, destinata a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro, assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età;

– la “Carta del merito”, destinata ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma.

Le due Carte sono cumulabili e sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

Bonus psicologo

Viene modificata la disciplina del bonus psicologo, il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, istituito dalla legge di conversione del decreto Milleproroghe 2022 (art. 1-quater, comma 3, D.L n. 228/2021).

In particolare, a seguito dell’intervento operato dal comma 538, il beneficio diventa strutturale ed aumenta da 600 a 1.500 euro l’importo massimo ottenibile dai beneficiari.

Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati

I commi da 685 a 690 introducono un credito d’imposta del 36% per le spese sostenute (e documentate) dalle imprese, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per l’acquisto di:

– prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;

– imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro.

Il credito d’imposta sarà riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025.

Il beneficio:

– sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei suddetti prodotti agevolabili. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

– dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento;

– non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP;

– non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’art. 61 TUIR e della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’art. 109, comma 5, TUIR;

– non è soggetto al limite annuale di cui all’art. 1, comma 53, legge n. 244/2007.

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta saranno definiti con decreto del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, da emanare di concerto con il Ministro delle Imprese e del made in Italy e con il Ministro dell’Economia e delle finanze.

Rifinanziamenti

La legge di Bilancio 2023 prevede il rifinanziamento di molteplici misure agevolative.

Fondi a favore di IPAB

In particolare, il comma 366 destina ulteriori 5 milioni di euro al Fondo istituito dall’art. 8, D.L. n. 144/2022 per il riconoscimento di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani, in proporzione all’incremento dei costi sostenuti per l’energia termica ed elettrica nell’anno 2022 rispetto all’anno 2021.

È demandato a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell’Economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali, il compito di individuare i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste per l’accesso al contributo, nonché i criteri di determinazione dell’importo del contributo stesso e delle procedure di controllo (comma 367).

Contratti di sviluppo

Con il comma 616 vengono assegnate nuove risorse per i contratti di sviluppo. Lo stanziamento previsto è pari a:

– 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 le risorse destinate ai programmi di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale;

– 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 le risorse destinate ai programmi di sviluppo di attività turistiche.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy può impartire ad Invitalia, soggetto gestore, direttive specifiche per l’utilizzo delle predette risorse, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo (comma 390).

Fondi a associazioni e società sportive dilettantistiche

Al comma 616 è previsto l’incremento di 25 milioni di euro per l’anno 2023 della dotazione del fondo di cui all’art. 7, comma 1, del decreto Aiuti ter (D.L. n. 144/2022) finalizzato all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, delle discipline sportive, degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine, per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica,

Le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, nonché i criteri di ammissione e le modalità di erogazione saranno definiti con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport.

Fondo imprese culturali

Il comma 634, invece, aumenta la dotazione del Fondo per le piccole e medie imprese creative istituito dall’art. 1, comma 109, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), diretto a promuovere la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese operanti nel settore creativo, attraverso la concessione di contributi, l’agevolazione nell’accesso al credito e la promozione di strumenti innovativi di finanziamento, nonché altre iniziative per lo sviluppo del settore.

Le risorse assegnate ammontano a 3 milioni di euro per l’anno 2023 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

FONTE IPSOA

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LEGGE DI BILANCIO 2023

INCENTIVI E AGEVOLAZIONI

RAMSES GROUP NEWS n. 483 – 11 gennaio 2023

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE (comma 2)

Vengono prorogati al 1° trimestre 2023 e vengono aumentate le percentuali dei crediti di imposta destinati alle aziende per l’acquisto di energia elettrica e gas.

Le nuove aliquote sono:

  • 45% – per le imprese energivore
  • 35% – per imprese non energivore con contatori di energia elettrica pari o superiore a 4,5 kW
  • 45% – per imprese gasivore e non gasivore

Confermato anche il bonus carburante per imprese agricole e per la pesca, oltre al credito d’imposta per gli autotrasportatori.


 SCHEDA SINTETICA 

CREDITO D’IMPOSTA ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA


BENEFICIARI ENERGIVORI

Imprese a forte consumo di energia elettrica (energivori) che abbiano subito un aumento del costo dell’energia elettrica superiore al 30%

AGEVOLAZIONE

Credito di imposta del 20% per il 1° trimestre 2022 e del 25% per il 2° e 3° trimestre 2022, delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata

Credito di imposta del 40% per ottobre, novembre e dicembre 2022 (estensione con DL Aiuti Quater) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata

Credito di imposta del 45% per il 1° trimestre 2023 (estensione con Legge di Bilancio 2023) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata.

BENEFICIARI NON ENERGIVORI

Imprese a non forte consumo di energia elettrica con contatore superiore a 16,5 kW che abbiano subito un aumento del costo dell’energia elettrica superiore al 30%

Per ottobre, novembre e dicembre 2022, imprese a non forte consumo di energia elettrica con contatore superiore a 4,5 kW che abbiano subito un aumento del costo dell’energia elettrica superiore al 30%

Per il primo trimestre 2023, imprese a non forte consumo di energia elettrica con contatore superiore a 4,5 kW che abbiano subito un aumento del costo dell’energia elettrica superiore al 30%.

AGEVOLAZIONE

Credito di imposta del del 15% per il 2° e 3° trimestre 2022, delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata

Credito di imposta del 30% per ottobre e novembre e dicembre 2022 delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata

Credito di imposta del 35% per il primo trimestre 2023 delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata.


CREDITO DI IMPOSTA GAS


BENEFICIARI GASIVORI

Imprese a forte consumo di gas che abbiano subito un aumento del costo del gas superiore al 30%

AGEVOLAZIONE

Credito di imposta del 10% per il 1° trimestre 2022 e del 25% per il 2° e 3° trimestre 2022, delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata

Credito di imposta del 40% per ottobre, novembre dicembre 2022 (estensione con DL Aiuti Quater), sulle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata

Credito di imposta del 45% per il primo trimestre 2023 (estensione con Legge di Bilancio 2023) , sulle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata.

BENEFICIARI NON GASIVORI

Imprese a non forte consumo di gas che abbiano subito un aumento del costo del gas superiore al 30%.

AGEVOLAZIONE

Credito di imposta del del 25% per il 2° e 3° trimestre 2022, delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata

Credito di imposta del 40% per ottobre, novembre e dicembre 2022 (estensione con DL Aiuti quater) 2022 sulle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata

Credito di imposta del 45% per il primo trimestre 2023 (estensione con Legge di Bilancio 2023) , sulle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata.

PROROGA COMPLETAMENTO INVESTIMENTI 4.0 (comma 423)

Per completare gli investimenti in beni strumentali 4.0 prenotati entro il 31/12/2022 c’è tempo fino al 30/09/2023.

CREDITO DI IMPOSTA INDUSTRIA 4.0

SCHEDA SINTETICA

BENEFICIARI

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. 

AGEVOLAZIONE 2020

Credito di imposta del 40% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro.

Credito di imposta del 20% per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro e fino ai 10 milioni di euro.

Nessuna agevolazione per investimenti oltre i 10 milioni di euro.

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione

Investimenti effettuati dal 01/01/2020 al 16/11/2020 ovvero entro il 30/06/2021 se ordine accettato e acconto entro il 16/11/2020.

AGEVOLAZIONE 2021

CREDITO D’IMPOSTA DEL 50% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro

CREDITO D’IMPOSTA DEL 30% per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro e fino ai 10 milioni di euro

CREDITO D’IMPOSTA DEL 10% per la quota di investimento oltre i 10 milioni di euro e fino ai 20 milioni di euro

Nessuna agevolazione per investimenti oltre i 20 milioni di euro

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno dell’avvenuta interconnessione

Investimenti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2021 ovvero entro il 30/06/2022 31/12/2022 (prorogato con DL “Milleproroghe” Art. 3 -Quater) se ordine accettato e acconto del 20% entro il 31/12/2021

AGEVOLAZIONE 2022

CREDITO D’IMPOSTA DEL  40% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro

CREDITO D’IMPOSTA DEL 20% per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro e fino ai 10 milioni di euro

CREDITO D’IMPOSTA DEL 10% per la quota di investimento oltre i 10 milioni di euro e fino ai 20 milioni di euro

Nessuna agevolazione per investimenti oltre i 20 milioni di euro

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno dell’avvenuta interconnessione

Investimenti effettuati dal 01/01/2022 al 31/12/2022 ovvero entro il 30/06/2023 30/09/2023 (termine modificato dalla Legge di Bilancio 2023) se ordine accettato e acconto del 20% entro il 31/12/2022

AGEVOLAZIONE 2023 – 2024 – 2025

CREDITO D’IMPOSTA DEL l 20% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro

CREDITO D’IMPOSTA DEL 10% per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro e fino ai 10 milioni di euro

CREDITO D’IMPOSTA DEL  5% per la quota di investimento oltre i 10 milioni di euro e fino ai 20 milioni di euro

Nessuna agevolazione per investimenti oltre i 20 milioni di euro

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno dell’avvenuta interconnessione

Investimenti effettuati dal 01/01/2023 al 31/12/2025 ovvero entro il 30/06/2026 se ordine accettato e acconto del 20% entro il 31/12/2025

PRECISAZIONI

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

ULTERIORI BENEFICI

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili le seguenti categorie di intervento:

  • Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori;
  • Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità (es. sistemi di misura, sistemi di monitoraggio, sistemi per l’ispezione;
  • Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza (es. postazioni adattative, sistemi di movimentazione agevolata, dispositivi wearable, interfacce uomo macchina intelligenti).

ADEMPIMENTI

E’ necessaria la comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni.

Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Per i beni di costo superiore ai 300.000 euro è obbligatoria una perizia tecnica asseverata o un attestato di conformità da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

RIFINANZIATA LA NUOVA SABATINI (comma 414)

Rifinanziata con 30 milioni per il 2023 e 40 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 la Nuova Sabatini

La legge di bilancio introduce inoltre un proroga di 6 mesi del termine di ultimazione degli investimenti.

414 – Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 30 milioni di euro per l’anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

415 – Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di dodici mesi per l’ultimazione degli investimenti, previsto dai decreti attuativi adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato per ulteriori sei mesi.

SCHEDA NUOVA SABATINI

BENEFICIARI NUOVA SABATINI

Piccole e Medie Imprese PMI

(esclusioni: industria carboniera, attività finanziarie e assicurative, fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero caseari)

AGEVOLAZIONE

  • Contributo in conto impianti del 7,72% (Contributo calcolato in via convenzionale su un finanziamento al tasso d’interesse del 2,75%, della durata di cinque anni e d’importo equivalente al finanziamento)
  • Contributo in conto impianti del 10,08% (Contributo calcolato in via convenzionale su un finanziamento al tasso d’interesse del 3,575%, della durata di cinque anni e d’importo equivalente al finanziamento) per investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”).
  • Contributo in conto impianti del 10,08% (Contributo calcolato in via convenzionale su un finanziamento al tasso d’interesse del 3,575%, della durata di cinque anni e d’importo equivalente al finanziamento) per “investimenti green” ( a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi). DISPONIBILE A PARTIRE AL 01/01/2023
  • Contributo in conto impianti del 15,74% (Contributo calcolato in via convenzionale su un finanziamento al tasso d’interesse del 5,50%, della durata di cinque anni e d’importo equivalente al finanziamento) per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L’erogazione del contributo avverrà in unica soluzione per finanziamenti inferiori al 200.000 euro mentre al di sopra di questa cifra l’erogazione avverrà in 5 quote annuali di pari importo.

DURATA

Durata massima del finanziamento: 5 anni

SCADENZA

Esaurimento fondi

INTERVENTI AGEVOLABILI CON LA NUOVA SABATINI

Investimenti finalizzati :

  • alla creazione di una nuova attività produttiva;
  • all’ampliamento di una unità produttiva
  • alla diversificazione della produzione in uno stabilimento;
  • al cambiamento fondamentale del processo di produzione in uno stabilimento esistente.

SPESE AMMISSIBILI

  • macchinari
  • impianti
  • beni strumentali
  • attrezzature
  • hardware, software e tecnologie digitali.

SPESE NON AMMISSIBILI

  • Non sono ammissibili le spese terreni e fabbricati (incluse le spese per opere murarie)
  • impianti eolici
  • i beni già consegnati “in prova” o “conto visione” presso l’acquirente
  • impianto elettrico ed idraulico, non avendo una propria autonoma funzionalità, ovvero non sono separabili dal bene stesso, e sono iscrivibili come adattamento locali tra “altre immobilizzazioni immateriali”
  • immobilizzazioni in corso e acconti
  • commesse interne
  • macchinari, impianti e attrezzature usati
  • scorte

PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI PER IL SUD (comma 265 – 269)

Sono prorogate al 31/12/2023:

  • credito di imposta per investimenti (acquisto di beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno;
  • credito di imposta per investimenti nelle ZES (Zone economiche speciali);
  • credito di imposta “potenziato” per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
  • credito di imposta per le spese documentate relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.

PROROGA DEL RIVERSAMENTO CREDITO DI IMPOSTA R&S (commi 271 – 272)

Proroga al 30 novembre 2023 del termine per il riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo per i soggetti che hanno utilizzato tale credito indebitamente in compensazione.

Viene anche modifica la disciplina delle certificazioni che le imprese possono richiedere per attestare la
qualificazione dei propri investimenti nell’ambito di attività ammesse a crediti di imposta, prevedendo che tali
certificazioni possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta,
nei medesimi periodi, non siano state già constatate con il processo verbale di constatazione.

RIFINANZIAMENTO DEI CONTRATTI DI SVILUPPO (comma 389)

Vengono stanziati:
a) 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo industriale, ivi compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
b) 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo di attività turistiche.

PROROGA E RIFINANZIAMENTO FONDO DI GARANZIA PMI (comma 392)

Sono prorogati al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della discipli na transitoria del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo,
da parte dello stesso Fondo, istituito nel contesto delle misure di contrasto degli effetti della crisi ucraina.

La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è incrementato di 720 milioni di euro per l’anno 2023.

PROROGA CREDITO DI IMPOSTA QUOTAZIONE PMI (comma 395)                         

Prorogato al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta al 50% per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI.

Viene anche aumentato l’importo massimo dell’agevolazione che sale a 500.000 euro.

RIFINANZIATO IL FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE (comma 419)

Per il finanziamento degli interventi a sostegno della nascita e dello sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e per i processi di ristrutturazione o riconversione industriale, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile è incrementata di 1,5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

FONDO PER L’INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA (comma 428)    

Al fine di favorire lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all’incremento della produttività nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell’impresa, per l’utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell’acqua e la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche, nonché per l’utilizzo di sottoprodotti, è istituito il Fondo per l’innovazione in agricoltura, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Il Fondo può essere utilizzato per la concessione, anche attraverso voucher, di agevolazioni alle imprese, compresa la concessione di contributi a fondo perduto e di garanzie su finanziamenti, nonché per la sottoscrizione di quote o di azioni di uno o più fondi per il venture capital.

CREDITO DI IMPOSTA ACQUISTO MATERIALI RICICLATI (comma 685)                 

Prorogato al 2023 e 2024 il credito d’imposta del 36% delle spese sostenute ed entro il limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario, per l’acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata.

Per le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute con un limite di euro 20.000

CENTRO ITALIANO PER IL DESIGN DEI CIRCUITI INTEGRATI A SEMICONDUTTORE     

Viene istituita la Fondazione Centro Italiano per il Design dei Circuiti Integrati a Semiconduttore.

La Fondazione avrà una dotazione in conto capitale di 10 milioni per il 2023 e 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030 con l’obiettivo di promuovere la progettazione e lo sviluppo dei circuiti integrati.

RIFINANZIATO IL FONDO IMPRESE CULTURALI E CREATIVE            

Viene incrementato di 3 milioni per il 2023 e 5 milioni a decorrere dal 2024 il Fondo Imprese Culturali e Creative che ha l’obiettivo di promuovere la nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore creativo.

RIFINANZIATO IL FONDO PER LA CERAMICA ED IL VETRO DI MURANO (comma 52) 

Viene rifinanziato con 1,5 milioni di euro il fondo destinato alle imprese della ceramica e del vetro di Murano con 1,5 milioni di euro.

REGIME FORFETTARIO FINO A 85.000 EURO (comma 54)                                       

Viene innalzata a 85.000 euro dai precedenti 65.000 euro la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un’imposta forfettaria del 15%.
Viene prevista l’immediata uscita dal regime agevolato nel caso si superino i 100.000 euro di ricavi e compensi.

TASSA PIATTA INCREMENTALE (comma 55)

Viene introdotto in via sperimentale per il 2023 la “tassa piatta incrementale” che consente alle persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario, una tassa piatta al 15% da applicare alla parte degli aumenti di reddito calcolata rispetto al reddito massimo registrato nei tre anni precedenti con una decurtazione del 5%.

55. Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall’articolo 11 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, calcolata con l’aliquota del 15
per cento
 su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo
più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare.

56. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva di cui al comma 55.

57. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per il periodo d’imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che
si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 55 e 56.

                             RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI

Viene ulteriormente prorogata al 15/11/2023 la possibilità di rivalutare titoli e partecipazioni, nonche’ terreni dietro il versamento di un’imposta sostitutiva


LEGGE DI BILANCIO 2023 TESTO   

LINK Legge 29 dicembre 2023 n. 197

Legge di bilancio approvata, ecco le novità per le imprese manifatturiere

La legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022 , n. 197) prevede alcune importanti novità anche per le imprese manifatturiere come il rifinanziamento della Nuova Sabatini, la proroga del bonus Sud per l’acquisto di beni strumentali, la proroga delle consegne dei beni 4.0 acquistati nel 2022, la proroga dei termini per accedere alla sanatoria per il credito d’imposta in ricerca e sviluppo e infine l’istituzione di un centro per i semiconduttori.

Vediamole tutte in dettaglio, ora che la manovra è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

I commi indicati seguono la numerazione definitiva del testo.

Transizione 4.0, proroga dei termini di consegna degli ordini effettuati del 2022

La proroga dei termini di consegna degli ordini effettuati del 2022 era stata più volte chiesta dalle imprese, alla luce delle difficoltà di approvvigionamento che hanno ritardato le consegne. L’obiettivo è quello di portare a casa le maggiori aliquote previste dal piano Transizione 4.0 per il 2022 a fronte del DIMEZZAMENTO  che scatta per gli ordini effettuati da gennaio 2023.

Il Parlamento ha approvato un emendamento che prevede la proroga delle consegne fino al 30 settembre 2023

423. All’articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 30 settembre 2023».

Su questo tema va detto che il Governo ha annunciato di aver inserito la proroga anche nel Decreto Milleproroghe, in questo caso fino al 31 dicembre 2023.

AGGIORNAMENTO – Nel testo definitivo del decreto Milleproroghe pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198) il Governo NON ha inserito la proroga. Il motivo è verosimilmente di natura tecnica: poiché la legge di bilancio entra in vigore successivamente al Milleproroghe, avrebbe sovrascritto quanto previsto da quest’ultimo sulla medesima questione, rendendo inutile il provvedimento. Ora occorrerà attendere febbraio, quando il Milleproroghe dovrà essere convertito in legge dal Parlamento. Quella è la sede in cui sarà possibile, se ci sarà la volontà, intervenire spostando il termine dall’attuale 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023.

Nuova Sabatini rifinanziata con 150 milioni

Con gli emendamenti approvati in Parlamento arriva anche il tanto atteso rifinanziamento della Nuova Sabatini, la misura a supporto degli investimenti delle PMI, uno strumento apprezzatissimo dalle imprese.

Il rifinanziamento dello strumento prevede una spesa di un totale di 150 milioni di euro, così ripartiti:

  • 30 milioni per il 2023
  • 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026

Le risorse per il rifinanziamento – recuperate dal Fondo per lo sviluppo delle Pmi del settore aeronautico e della green economy, rimasto inattuato – ammontano, in realtà, a meno di un terzo del fabbisogno stimato dai tecnici del ministero delle Imprese e del made in Italy. Ma si tratta di un passo importante per evitare l’interruzione dello strumento che, da gennaio, prevede inoltre ALIQUOTE MAGGIORATE ANCHE PER INVESTIMENTI GREEN oltre che per gli investimenti in beni 4.0.

In legge di bilancio c’è anche la proroga di ulteriori sei mesi – per un totale quindi di 18 mesi – del termine per l’ultimazione degli investimenti oggetto dei finanziamenti agevolati stipulati dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.

414. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 30 milioni di euro per l’anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
415. Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine per l’ultimazione degli investimenti di dodici mesi, previsto dai decreti attuativi adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato per ulteriori sei mesi.
416. Agli oneri derivanti dal comma 414 si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l’anno 2023 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Proroga termini sanatoria Ricerca e Sviluppo

In legge di bilancio arriva anche la proroga dei termini per accedere alla sanatoria relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Il termine, che era già stato SPOSTATO AL 31/10/2023   , viene prorogato al 30 novembre 2023.

271. All’articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, in materia di termine per il riversamento spontaneo del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, le parole: «entro il 31 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2023».

Proroga Bonus Sud

C’è poi la proroga di un anno, fino al 31/12/2023, del credito d’imposta per gli investimenti nelle strutture produttive del Mezzogiorno, sia per quanto riguarda l’acquisto di beni strumentali sia per le attività di ricerca e sviluppo.

265. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 98, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
b) al comma 108, primo periodo, le parole: «2020 e in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti «2020, in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in 1.467 milioni di euro per l’anno 2023»;
266. Agli oneri derivanti dal comma 265, quantificati in 1.467 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.
267. All’articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 65,2 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.
268. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 185, le parole: « per gli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2021, 2022 e 2023 »;
b) al comma 187, le parole: « di 104 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 52 milioni di euro per l’anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « di 159,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 107,2 milioni di euro per l’anno 2025 ».
269. Agli oneri derivanti dal comma 268, valutati in 55,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il Centro italiano per il design dei circuiti integrati

Nella legge di bilancio è anche prevista la nascita del Centro italiano per il design dei circuiti integrati, pensato per “promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore”.

Questo Centro ha come Enti fondatori il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’università e della ricerca. La vigilanza della Fondazione è attribuita al Ministero dell’economia e delle finanze.

Nel testo si legge che “per la costituzione della Fondazione e il suo funzionamento è autorizzata la spesa in conto di capitale di 10 milioni di euro per l’anno 2023 e 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della Fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione”.

404. È istituita la fondazione denominata « Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore » al fine di promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore.
405. Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’università e della ricerca. La vigilanza sulla fondazione è attribuita al Ministero delle imprese e del made in Italy.
406. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono approvati gli schemi dell’atto costitutivo e dello statuto della fondazione, sono nominati gli organi sociali e ne sono determinati i compensi e sono altresì disciplinati i criteri e le modalità per l’adesione di enti pubblici e soggetti privati alla fondazione e per la loro partecipazione alle attività della stessa.
407. Il patrimonio della fondazione è costituito da apporti dei Ministeri di cui al comma 405 e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività della fondazione possono essere finanziate, oltre che tramite le risorse facenti parte del patrimonio di cui al primo periodo, anche da ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati.
408. Alla fondazione possono essere concessi in comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L’affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla fondazione è effettuato dall’amministrazione competente, d’intesa con il Ministro della cultura, fermo restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile.
409. Per lo svolgimento dei propri compiti la fondazione, mediante convenzione, può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, a tale scopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti di ricerca.
410. Per quanto non disposto dai commi da 404 a 409 e dal decreto di cui al comma 406, la fondazione è regolata dal codice civile. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
411. Per la costituzione della fondazione è autorizzata la spesa in conto di capitale di 10 milioni di euro per l’anno 2023 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Per il funzionamento della fondazione è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.
412. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla fondazione.
413. Agli oneri di conto capitale derivanti dal comma 411 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 23 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

FONTE INNOVATION POST

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ARCHIVIO

VERSO LA LEGGE DI BILANCIO 2023

Ravvedimento speciale, stralcio delle cartelle, POS e IRPEF: come cambia la legge di Bilancio 2023

RAMSES GROUP NEWS n. 475 – 21 dicembre 2022

Ravvedimento speciale applicabile esclusivamente per le dichiarazioni validamente presentate. Sconto IRPEF del 50% dell’IVA pagata per gli acquisti di case ad alta efficienza energetica effettuati entro il 31 dicembre 2023 direttamente dal costruttore. Novità per lo stralcio delle cartelle: l’annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti per la riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 di importo residuo fino a 1.000 euro scatterà il 31 marzo 2023 (anziché il 31 gennaio 2023) solo per i crediti affidati dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. Sono alcuni degli emendamenti alla legge di Bilancio 2023, depositati dal Governo alla Commissione Bilancio della Camera.

Il Governo, nelle giornate del 17 e 18 dicembre 2022, ha depositato alla Commissione Bilancio della Camera tre pacchetti di emendamenti alla legge di Bilancio 2023.

Sconto IVA per gli acquisti di case ad alta efficienza energetica

Tra le novità previste dagli emendamenti governativi depositati, lo sconto IVA per gli acquisti di case ad alta efficienza energetica.

In particolare, viene introdotta la possibilità di detrarre dall’IRPEF il 50% dell’IVA pagata alle imprese costruttrici in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B.

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote costanti, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi d’imposta successivi.

Ravvedimento speciale

Dai correttivi proposti arrivano ritocchi anche per il ravvedimento speciale per le violazioni tributarie: viene precisato che l’istituto sarà applicabile esclusivamente per le dichiarazioni validamente presentate.

Stralcio delle cartelle

Previste modifiche anche per lo stralcio delle cartelle: l’annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti per la riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 di importo residuo fino a 1.000 euro scatterà il 31 marzo 2023 (anziché il 31 gennaio 2023, come previsto dal testo del Ddl di Bilancio presentato) solo per i crediti affidati dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

Viene inoltre disposto che per i crediti affidati dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali l’annullamento automatico è limitato alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora e non per il capitale e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che resteranno interamente dovute.

Per quanto concerne le sanzioni irrogate per violazioni del Codice della Strada, nonché le altre sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’annullamento parziale si applicherà limitatamente agli interessi, comunque denominati (compresi quelli di cui all’art. 27, comma 6, legge n. 689/1981) e non investirà sanzioni e somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che resteranno dovute per l’intero ammontare.

Resta ferma la facoltà degli enti creditori di deliberare con apposito provvedimento la non applicazione della misura di annullamento parziale.

Ulteriori disposizioni

Tra le altre disposizioni previste negli emendamenti presentati:

– la proroga al 31 dicembre 2022 del termine per la presentazione delle CILAS per conservare il superbonus al 110% anche nel 2023;

– l’eliminazione del limite minimo per l’utilizzo del POS (nel testo Ddl di Bilancio presentato alla Camera la soglia minima è fissata a 60 euro);

– l’aumento da 20.000 a 25.000 euro del reddito per il taglio di 3 punti percentuali dei contributi sociali a carico dei lavoratori;

– l’aumento all’80% dell’indennità per il congedo parentale ai genitori in via alternativa;

– l’aumento a 600 euro delle pensioni minime per gli over 75 anni;

– l’ulteriore slittamento al 30 novembre 2023 del termine per il riversamento del bonus ricerca e sviluppo indebitamento fruito;

– la proroga dei crediti di imposta per gli investimenti al Sud, nelle aree cratere del sisma dell’Italia centrale, nelle ZES e nelle ZLS.

FONTE IPSOA

Ravvedimento speciale per le violazioni tributarie

In deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, si potranno definire anche le violazioni tributarie diverse da avvisi bonari e irregolarità formali e relative alle dichiarazioni riguardanti i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e pregressi. Si tratta del ravvedimento speciale previsto dalla legge di Bilancio 2023. La regolarizzazione potrà avvenire dilazionando gli importi in massimo 8 rate trimestrali, a cui si aggiungeranno gli interessi legali e le sanzioni pari a 1/18 del minimo edittale. Attenzione: entro il 31 marzo 2023 si dovrà versare la prima rata e dovranno essere rimosse le irregolarità od omissioni, altrimenti non sarà possibile beneficiare di tale ravvedimento.

La legge di Bilancio 2023, ora al vaglio del Parlamento, contiene un ulteriore tassello in tema di definizioni delle posizioni fiscali dei contribuenti. Infatti, oltre alla possibilità di definire gli avvisi bonari e le irregolarità formali, è stata introdotta la possibilità di regolarizzare anche le altre violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, inerenti ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, e non rientranti tra le definizioni e regolarizzazioni già previste.

Ravvedimento speciale: come regolarizzare?

La legge di Bilancio 2023 individua le modalità di definizione, prevedendo che il contribuente potrà regolarizzare tali violazioni mediante il pagamento di:

– imposta;

– interessi al tasso legale;

– 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili.

Il versamento delle somme potrà essere effettuato in un’unica soluzione oppure dilazionato in 8 rate trimestrali, di pari importo, di cui la prima in scadenza al 31 marzo 2023. Le rate successive alla prima, a cui saranno aggiunti gli interessi al tasso legale, seguiranno il seguente scadenzario:

– 30 giugno;

– 30 settembre;

– 20 dicembre;

– 31 marzo


Attenzione La regolarizzazione è consentita purché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione o di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni previste dall’art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973.
Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie
Quando pagare?Rata 1 – 31 marzo 2023 Rate successive (ciascun anno) – 30 giugno; 30 settembre; 20 dicembre; 31 marzo
Cosa contiene la rata di pagamento?– Imposta; – Interessi al tasso legale; – 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili

Come si perfeziona il ravvedimento speciale

Per sanare le violazioni tributarie, il contribuente non solo dovrà pagare il dovuto ma necessariamente dovrà rimuovere le irregolarità od omissioni. Nel dettaglio è previsto che la sanatoria si conclude previo rispetto dei due punti:

– pagamento integrale del dovuto o della prima rata entro il 31 marzo 2023;

– rimozione delle irregolarità o omissioni.

Il mancato pagamento, totale o parziale, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo:

– degli importi ancora dovuti,

– della sanzione prevista dall’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta,

– degli interessi nella misura prevista dall’art. 20, D.P.R. n. 602/1973, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023.

In tali ipotesi la cartella di pagamento dovrà essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

Nota bene Tale regolarizzazione non potrà essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali, costituite o detenute al di fuori del territorio dello Stato. Inoltre, saranno ritenuti validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023, e non si darà luogo a rimborso.

Infine, interverrà un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che andrà a definire le modalità di attuazione.

Il ravvedimento speciale deroga al ravvedimento operoso?

Le previsioni contenute nella legge di Bilancio 2023 appaiono, per le annualità sino al 31 dicembre 2021, in deroga all’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, strumento che permette a tutti i contribuenti di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti, sanando così altre irregolarità fiscali.

Grazie alla legge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 637, legge n. 190/2014), è stata innovata proprio la disciplina del ravvedimento operoso e, in particolare, ai fini di una maggiore semplificazione del rapporto tra fisco e contribuenti, sono state rimodulate e ampliate significativamente le modalità e i termini per la sua applicazione.

Il ravvedimento è inibito, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni). Il pagamento e la regolarizzazione non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

Entrando nel dettaglio, tale istituto permette di regolarizzare le omissioni e i versamenti carenti, eseguendo spontaneamente il pagamento dell’imposta dovuta, degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito, e della sanzione in misura ridotta.

Proprio tale sanzione ridotta sarà pari a:

– a 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza;

– a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore;

– a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;

– a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;

– a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore;

– a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’art. 24, legge n. 4/1929), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale);

– a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.

Il D.Lgs. n. 158/2015 ha infine modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%.

Un’ulteriore riduzione della sanzione è poi prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta ad 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%).

Così in sede di ravvedimento la sanzione da versare è pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%).

FONTE IPSOA

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Manovra 2023: nuova rottamazione quater e tutte le definizioni agevolate

Con la Legge di Bilancio 2023 sarà prevista una nuova pace fiscale che, sotto vari aspetti, ricalca la precedente esperienza introdotta dal decreto legge n.119 del 2018, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”: i dettagli contabili della Manovra 2023

RISCOSSIONE. Il disegno di Legge di Bilancio 2023 prevede, al momento, la chiusura, da parte dei contribuenti, dei propri obblighi con l’erario relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Sarà, quindi, possibile pagare le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Sono, pertanto, stralciati interessi, sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive, nonché le somme maturate a titolo di aggio.

NUOVA ROTTAMAZIONE QUATER. Il pagamento delle somme previste per la nuova rottamazione quater potrà essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di 18 rate (trimestrali), la prima e la seconda delle quali, ciascuno di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023, mentre le restanti rate, di pari ammontare, avranno scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

BLOCCO PROCEDURE ESECUTIVE. In linea con quanto già previsto in precedenza, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione e non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche.

Ed ancora,  non possono essere avviate nuove procedure esecutive e nemmeno proseguite quelle precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Inoltre, il debitore alla data di presentazione della definizione agevolata non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28 ter e 48 bis del D.P.R. n. 602 del 1973.

LE PRECEDENTI ROTTAMAZIONI. Ripescati i decaduti dalle precedenti rottamazioni. Rientrano nell’ambito di questa nuova rottamazione anche tutti i contribuenti decaduti dalle precedenti rottamazioni.

Infatti, si prevede espressamente che possono essere estinti con questa nuova definizione agevolata anche i debiti per i quali si è determinata l’inefficacia della precedente rottamazione.

Al momento, è previsto che il debitore manifesti all’agente della riscossione la propria volontà di aderire alla definizione agevolata rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione esclusivamente con modalità telematiche.

Inoltre, il Governo interviene anche con lo stralcio dei carichi fino a 1.000 € affidati all’agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Questi carichi saranno automaticamente annullati alla data del 31 gennaio 2023.

DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROLLI AUTOMATICI. Oltre alla rottamazione quater, si prevede l’introduzione di una nuova definizione agevolata delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni.

Si tratta, in, particolare dei controlli previsti dagli articoli 36 bis del DPR 600 del 1973 e 54 bis del DPR 633 del 1972, relativi ai periodi di imposta in corso dal 31 dicembre 2019 fino al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023. La definizione in parola riguarderà anche le comunicazioni di irregolarità recapitate successivamente a tale data. Nello specifico, è prevista, al momento, la possibilità di agevolarle con l’applicazione di una sanzione pari al 3% (in luogo del 10%), oltre che le imposte e i contributi portati nelle stesse, e ciò anche in caso di pagamento rateale in corso alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023.

IRREGOLARITÀ FORMALI. Altre due norme di particolare interesse riguardano la regolarizzazione delle irregolarità formali e il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie.

Quanto alla prima, si prevede la possibilità di poter sanare inosservanze, infrazioni o irregolarità degli obblighi e degli adempimenti di natura formale che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022. La regolarizzazione avviene tramite il pagamento di una somma pari a 200 € per ciascun periodo di imposta a cui si riferiscono le violazioni.

A ciò si affianca il cosiddetto “ravvedimento speciale” delle violazioni tributarie. Si tratta, in particolare, della definizione agevolata di violazioni sostanziali riguardanti tutte le dichiarazioni relative ai periodi in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.

In questo caso, le predette violazioni possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previste dalla legge, oltre all’imposta e gli interessi dovuti.

Con riferimento agli atti del procedimento, il nuovo governo non ha mancato di introdurre degli istituti specifici al fine di consentire al contribuente di definire eventuali liti pendenti con il Fisco.

Nello specifico, si prevede la possibilità di chiudere, con il pagamento di una sanzione ridotta a un diciottesimo di quelle irrogate con agli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 218 del 1997 relativi ai processi verbali di constatazione, nonché agli avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023.

LE CONTROVERSIE TRIBUTARIE. Riaperta nuovamente la definizione agevolata delle controversie tributarie. Il disegno di legge prevede la possibilità di chiudere, in forma agevolata, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello pendente presso la Corte di Cassazione anche a seguito di rinvio.

La disposizione prevede che il ricorso pendente, già iscritto nel primo grado, può essere definito con il pagamento del 90% del valore della controversia. Inoltre, qualora sia intervenuta una pronuncia favorevole al contribuente, la lite potrà essere chiusa con il pagamento del 40% del valore della controversa.

Se, invece, l’amministrazione finanziaria risulta soccombente in secondo grado, la lite può essere definita con il pagamento del 15% del valore della controversia.

Introdotta, inoltre, una nuova conciliazione agevolata delle controversie tributarie. Si tratta della definizione agevolata delle controversie pendenti, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, innanzi alle Corti di giustizia tributarie di primo e di secondo grado e aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate.

Per la definizione agevolata, in deroga a quanto previsto dalle norme che disciplinano l’accordo conciliativo, si applicano le sanzioni ridotte pari a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, nonché gli interessi e gli eventuali accessori.

È possibile anche regolarizzare l’omesso pagamento di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale. Si tratta, nello specifico, della possibilità di definire l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023, per le quali non è stata ancora notificata la relativa cartella di pagamento, ovvero l’atto di intimazione.

In questo caso, la definizione si perfeziona con il pagamento integrale della sola imposta.


Emendamenti di Governo alla LEGGE DI BILANCIO 2023: Meloni apre su ZES e SUD pronto 1 miliardo – Credito d’imposta prorogato alle imprese che acquistano beni strumentali nuovi

RAMSES GROUP NEWS n. 471 – 14 dicembre 2022

Meloni apre su Zes e Sud: pronto 1 miliardoCredito d’imposta prorogato alle imprese che acquistano beni strumentali nuovi

Dopo le critiche delle imprese il governo va a caccia di almeno un miliardo di euro da destinare alle misure per il Sud. Un’operazione difficile viste le poche risorse a disposizione, e in un quadro di finanza pubblica prudente. Tuttavia il governo punta a dare un segnale e la conferma di un “pacchetto Sud” da inserire in manovra è arrivata ieri da una nota di palazzo Chigi che ha annunciato come il premier, Giorgia Meloni, assieme ai ministri dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, stanno lavorando ad alcune proposte emendative «che saranno presentate al disegno di legge di bilancio per sostenere e promuovere, anche nel 2023, gli investimenti nei territori del Mezzogiorno, nelle aree cratere del sisma dell’Italia centrale, nelle Z.E.S. e nelle Z.L.S».

Nel dettaglio, ha proseguito la nota, le proposte emendative riguarderanno: la proroga del credito d’imposta in favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi e destinati a strutture produttive ubicate nei territori delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Molise, Abruzzo, Sardegna e Sicilia; la proroga dell’agevolazione c.d. “Zona Franca Sisma Centro Italia” e dell’esenzione dal pagamento delle imposte di bollo e di registro relativamente alle istanze, ai contratti ed ai documenti presentati alle pubbliche amministrazioni per gli interventi di ricostruzione; la proroga del credito d’imposta relativo agli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali e nelle Zone Logistiche Semplificate; la proroga del credito d’imposta maggiorato per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno.

Inoltre, ha proseguito sempre palazzo Chigi, si prevede, anche per l’anno 2023, il riconoscimento del credito d’imposta per le spese relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Sempre in tema di Sud, nei giorni scorsi, era arrivata l’autorizzazione da parte della commissione Ue all’estensione per ulteriori 12 mesi della durata dell’esonero contributivo per sostenere le imprese dell’Italia Meridionale nel contesto della guerra con l’Ucraina, oltre ad aumentare il budget e i massimali per impresa fino a 2 milioni. L’agevolazione autorizzata prevede per tutto il 2023, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, un esonero contributivo del 30% in favore dei datori di lavoro privati con sede in una delle regioni del Sud.

Tornando alla legge di Bilancio 2023 oggi dovrebbe arrivare una prima scrematura degli oltre 3.100 emendamenti presentati dai gruppi parlamentari con le declaratorie d’inammissibilità. Domani dovrebbero invece arrivare i cosiddetti “segnalati” (non più di 400/450 emendamenti), e si dovrebbe quindi entrare nel vivo delle modifiche da apportare alla manovra, in attesa degli interventi del governo. La coperta, come detto, è corta. Per le modifiche ci sarebbero a disposizione 400 milioni per i gruppi parlamentari e altri 300 per le richieste ministeriali.

Fonte Il sole 24 ore

Emendamenti di Governo alla Legge di Bilancio 2023

Emendamenti di Governo alla Manovra 2023 per gli investimenti produttivi nel Mezzogiorno, in Zona Franca Sisma, ZSL e ZES: prorogati i crediti d’imposta.

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha concordato con il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, in accordo con quello dell’Economia Giancarlo Giorgetti, alcune proposte emendative al disegno di   LEGGE DI BILANCIO  2023 per sostenere gli investimenti nel Mezzogiorno, nelle aree terremotate e nelle ZES e ZLS.

Lo comunica una nota di Governo pubblicata sul sito di Palazzo Chigi, in base alla quale, entrando nel dettaglio, gli emendamenti e i correttivi per le sopra citate finalità risultano le seguenti, si traducono nelle seguenti proroghe, sfuggite nella prima stesura della Manovra.

  • Proroga del credito d’imposta in favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi e destinati a strutture produttive ubicate nei territori delle regioni del Sud (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Molise, Abruzzo, Sardegna e Sicilia).
  • Proroga dell’agevolazione “Zona Franca Sisma Centro Italia” e dell’esenzione dal pagamento delle imposte di bollo e di registro relativamente alle istanze, ai contratti ed ai documenti presentati alle pubbliche amministrazioni per gli interventi di ricostruzione.
  • Proroga del credito d’imposta relativo agli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS).
  • Proroga del credito d’imposta maggiorato per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno.
  • Rinnovo 2023 del credito d’imposta per le spese di installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

L’assenza di tali misure nella versione del ddl di bilancio consegnata alle Camere era dovuta, secondo indicazioni del Ministero Giorgetti, a “difficoltà tecniche” di reperimento dei relativi fondi, per i quali sembra dunque essere stato raggiunto un accordo e trovate le risorse.

QUINDI 

Ci saranno, anche nel 2023, gli incentivi per sostenere e promuovere gli investimenti nei territori del Mezzogiorno, nelle aree cratere del sisma dell’Italia centrale, nelle Z.E.S. (zone economiche speciali) e nelle Z.L.S. (zone logistiche semplificate): lo ha comunicato Palazzo Chigi specificando che saranno presentate in questa direzione alcune proposte emendative al disegno di legge di bilancio da parte della maggioranza di governo.

Gli emendamenti sono stati concordati dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, per cercare di colmare un vuoto che si era creato con il  testo presentato al Parlamento, da cui erano assenti proprio misure a sostegno degli investimenti delle imprese al sud.

Nel dettaglio, le proposte emendative riguarderanno, tra le altre misure, proprio la proroga del credito d’imposta in favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi e destinati a strutture produttive ubicate nei territori delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Molise, Abruzzo, Sardegna e Sicilia.

Tra le proposte anche la proroga dell’agevolazione cosiddetta “Zona Franca Sisma Centro Italia” e dell’esenzione dal pagamento delle imposte di bollo e di registro relativamente alle istanze, ai contratti ed ai documenti presentati alle pubbliche amministrazioni per gli interventi di ricostruzione.

Gli emendamenti concordati contengono anche la proroga del credito d’imposta relativo agli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali e nelle Zone Logistiche Semplificate, oltre alla proroga del credito d’imposta maggiorato per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno.

Inoltre, si prevede, anche per l’anno 2023, il riconoscimento del credito d’imposta per le spese relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

FONTE  PMI.IT


Poco digitale nella bozza di LEGGE DI BILANCIO 2023: tutte le misure presenti e perché serve altro

RAMSES GROUP NEWS n. 470 – 12 dicembre 2022

La bozza di Legge di bilancio 2023 sembra trascurare la digitalizzazione, includendo pochi contenuti relativi a questo ambito così essenziale per la crescita del Paese: vediamo le poche misure a disposizione e quali interventi andrebbero approntati

Se non fosse per la polemica largamente simbolica sull’aumento del tetto al contante e sulla soglia per l’ obbligo del POS sarebbe difficile giustificare a una prima lettura un articolo intero sulla base dei (pochi) contenuti digitali del disegno di  legge di bilancio 2023 Più facile citare quello che manca. Innanzitutto, non dico una visione ma quantomeno un insieme di interventi più o meno organici in un settore, il digitale, che è fattore essenziale per un Paese che reclami un futuro.

Lo scenario

D’altronde basta guardare i titoli dei capitoli della legge di bilancio per rendersi conto che trovano il proprio posto quelli su energia elettrica, gas e carburanti, lavoro, famiglia e politiche sociali, agricoltura e sovranità alimentare, infrastrutture e trasporti, sanità, scuola, università e ricerca, turismo, sport, cultura e informazione, difesa e sicurezza nazionale, ambiente, regioni e enti locali, e giustizia. Di fatto, tenendo conto dei ministeri “tematici” di peso non sembra mancarne nessuno. Ma d’altronde, si dirà, il digitale e l’innovazione sono stati ritenuti così secondari dall’attuale esecutivo da non meritare neppure un ministero ad hoc, dopo le esperienze dei Governi Conte Bis e Draghi.

Vero, anche se a mitigare la delusione di molti, tra i quali chi scrive, il sottosegretario con delega, Alessio Butti, è a stretto contatto con la Presidente del Consiglio, sia funzionalmente che politicamente. Senza dimenticare il ruolo cruciale che gioca il Ministero dello Sviluppo economico, sia rispetto alle telecomunicazioni che alla digitalizzazione delle imprese, anch’esso andato a un autorevole rappresentante di Fratelli d’Italia. Mettendo dunque in campo una potenziale triangolazione con la premier Meloni all’insegna del digitale. Così almeno negli auspici delle ultime settimane. D’altronde, è il caso di sottolineare che la legge di bilancio è il primo di una serie di banchi di prova del Governo e dunque non sarà di certo l’ultima occasione per assumere provvedimenti significativi sull’innovazione digitale nel nostro Paese.

Certo, se il buon giorno si vede dal mattino, l’assenza di un titolo ad hoc su innovazione e digitale non può che bruciare. Anche se, come sappiamo, la legge di bilancio è stata fatta in tutta fretta e per gran parte, almeno in termini finanziari, si concentra sulla doverosa mitigazione dei costi energetici. Limitandosi a lanciare qualche segnale poco più che simbolico sul resto. In questa logica, potrebbe essere prevalsa l’idea che il  PNRR dedichi già molte risorse alla transizione digitale e dunque non ci fosse bisogno di aggiungerne altre nell’immediato. Il che è solo parzialmente vero. Transizione ecologica, infrastrutture e sanità, ad esempio, ricevono anch’esse molte risorse dal PNRR ma questo non ha impedito che abbiano trovato spazio in altrettanti capitoli del testo del disegno di legge trasmesso alla Camera dal Governo.

La questione del contante

In ogni caso, passando a osservare i pochi articoli che qua e là riguardano il digitale, alcuni interventi non sembrano andare neppure nella giusta direzione, che non può che essere quella della modernizzazione del Paese. Su tutti l’art. 69, che prevede l’innalzamento dell’obbligo del contante per transazioni superiori a 5.000 euro (dalle precedenti 1.000) e l’obbligo del POS per gli esercenti solo per importi superiore a 60 euro (che per inciso rappresentano neppure il 20% delle transazioni, secondo i dati dell’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano). È vero che i commercianti che hanno applicato la misura nella stragrande maggioranza continueranno a farlo, così come quelli che la osteggiavano, fingendo improbabili guasti, potranno farlo alla luce del sole.

Tuttavia, a fronte di una domanda di digitale che continua ad essere decisamente più bassa che altrove, come ha riportato recentemente l’I-Com ultrabroadband index 2022 (addirittura in calo di una posizione al ventitreesimo posto in Europa, a fronte delle quindici posizioni guadagnate sull’offerta fino all’ottavo posto), di tutto c’era bisogno fuorché di un segnale in direzione opposta rispetto a quella auspicata. I mezzi di pagamento, al pari dei video, del gaming e di altri servizi digitali, rappresentano una delle killer application della domanda digitale nel nostro Paese. Indebolirla non serve a nulla, se non a mandare un segnale a chi evade.

Tra l’altro, come dimostrano i dati, le commissioni bancarie in Italia sono in linea con quelle di altri Paesi. Meno in linea sono appunto le abitudini di consumo degli italiani. Per questo, gli shock sulla domanda, che in principio possono non piacere a chi come il sottoscritto è di cultura liberale, sono necessari per far recuperare all’Italia posizioni rispetto agli altri Paesi (che nel frattempo non stanno fermi evidentemente). In assenza di silver bullet, cioè singole policy che da sole possono cambiare l’ordine delle cose, la spinta verso il digitale deve mettere diverse armi in campo. La lotta al contante è una di queste.

Le misure anti-evasione su cripto-attività e piattaforme online

Venendo alle altre misure previste che hanno impatto sul digitale, almeno per numero di articoli la parte del leone la fanno le cripto-attività, alle quali ne vengono dedicati ben 5 (dal 31 al 35). La finalità principale, come dimostra la collocazione all’interno del capo “Disposizioni in materia di entrate”, è quella di far emergere le criptoattività per poterle assoggettare a tassazione e dar quindi luogo a maggiori entrate per le casse dello Stato. Oltre a istituire un regime fiscale che si applichi esplicitamente al caso di specie, si prevede una norma ad hoc (art. 34) per regolarizzarle.

Simile intento ha l’art. 37, relativo alla vendita di beni tramite piattaforme digitali. Al posto della tanto annunciata imposta sull’e-commerce, subito ribattezzata Amazon tax, altra misura che al di là di come la si pensi sulla tassazione dei giganti tecnologici sarebbe andata in direzione chiaramente opposta rispetto alla digitalizzazione del Paese, si prevedono obblighi informativi relativi alle transazioni effettuate dagli utenti business che vendono tramite piattaforme.

I (pochi) fondi in più per accelerare la transizione digitale

Pochi e su due sole aree i fondi espressamente allocati al digitale dal disegno di legge bilancio (rispettivamente con gli articoli 77 e 154). In totale 157 milioni di euro per il 2023, 217 milioni di euro per il 2024 e 257 milioni di euro per il 2025. A beneficiarne l’agricoltura 4.0 e la cybersecurity. Alla prima viene dedicato un Fondo per l’innovazione in agricoltura con una dotazione di 75 milioni di euro l’anno per il prossimo triennio. Tra le attività finanziabili, la concessione, anche attraverso voucher, di agevolazioni alle imprese, inclusi contributi a fondo perduto e garanzie sui finanziamenti, nonché la sottoscrizione di quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital. Alla seconda vengono assegnati più risorse, attraverso l’istituzione del Fondo per l’attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza (al quale vengono allocati 70 milioni di euro per il 2023, 90 per il 2024, 110 per il 2025 e 150 l’anno dal 2026 al 2037) e del Fondo per la gestione della cybersicurezza, che dovrà coprire le attività operative sviluppate nell’ambito del primo, con un budget di 10 milioni di euro per il 2023, 50 per il 2024 e 70 dal 2025 in avanti. In più, per far fronte ai maggiori compiti derivanti dai due fondi, viene incrementato di 2 milioni di euro l’anno il fondo previsto dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, che istituì l’Agenzia nazionale per la cybersicurezza.

Al di là delle cifre, modeste anche in una legge di bilancio di emergenza come questa, colpisce come ancora una volta, accanto a quelli meritoriamente attivati, manchino fondi ad hoc per filoni tecnologici in passato trascurati, sia dalle precedenti manovre di bilancio che dallo stesso PNRR, pur in presenza di Strategie ad hoc. Viene alla mente soprattutto l’intelligenza artificiale, per la quale proprio un anno fa, dopo anni di stop and go, fu finalmente varato un Piano strategico triennale. Troppo tardi probabilmente per la scorsa manovra di bilancio (e anche per un’attuazione organica nel PNRR) ma sarebbe stato legittimo aspettarsi un ripescaggio per l’attuale.

Il nodo Transizione 4.0

La riforma del programma  Transizione 4.0 annunciata dal Ministro Urso per l’inizio del prossimo anno, a fine 2022, sarà forse la prima occasione per rimettere il digitale al centro del programma di governo. Nel frattempo, a fine 2022 subiranno un taglio radicale le aliquote di incentivazione attualmente previste. Ci auguriamo dunque che, a controbilanciare questo trend, qualche segnale di attenzione al digitale possa già venire dagli emendamenti al disegno di legge bilancio presentati in questi giorni. In attesa di quelli che speriamo possano essere tempi migliori, anche per l’innovazione di cui l’Italia ha più che mai bisogno.

Fonte Networking 360

VERSO LA LEGGE DI BILANCIO 2023 – Finanziamenti alle imprese: la mappa dei crediti d’imposta e dei contributi a fondo perduto  

RAMSES GROUP NEWS n. 467 – 5 dicembre 2022

Dall’estensione al primo trimestre 2023 dei crediti d’imposta energia elettrica e gas, con maggiorazione delle aliquote agevolative, e del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, alla conferma della disciplina transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le PMI.

Dalla proroga al 31 dicembre 2023 del credito di imposta quotazione PMI, con aumento del tetto massimo del bonus a 500.000 euro, al nuovo credito di imposta per l’acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata.

Dal rifinanziamento dei contratti di sviluppo ai nuovi fondi per la sovranità alimentare e per l’innovazione in agricoltura. Sono alcune delle misure agevolative che emergono dal testo del disegno di legge di Bilancio 2023:

  • Estensione al primo trimestre 2023 dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas, con aumento delle aliquote agevolative, e del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca.
  • Conferma per tutto il prossimo anno della disciplina transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le PMI.
  • Proroga al 31 dicembre 2023 del credito di imposta quotazione PMI, con aumento del tetto massimo del bonus a 500.000 euro.
  • Nuovo credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata.
  • Rifinanziamento dei contratti di sviluppo.
  • Istituzione di nuovi fondi per la sovranità alimentare e per l’innovazione in agricoltura.

Crediti di imposta energia e gas

Tra le principali previsioni del ddl, di rilievo è la proroga al primo trimestre 2023 e il rafforzamento dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas.

In particolare:

– alle imprese energivore viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023. Si avrà diritto al bonus se i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Il credito di imposta compete anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre 2023. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata dovrà essere calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta sarà determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al primo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica;

– alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. Il bonus spetta qualora il prezzo della componente energetica acquistata, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;

– alle imprese gasivore e non gasivore viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel primo trimestre solare del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Si accede al bonus se il prezzo medio di riferimento del gas relativo al quarto trimestre 2022, sulla base dei dati del Mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), è aumentato più del 30% rispetto al prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

I crediti saranno utilizzabili in compensazione tramite modello F24, senza applicazione dei limiti di cui all’art. 1, c. 53, legge n. 244/2007, e di cui all’art. 34, legge n. 388/2000, entro il 31 dicembre 2023.

In alternativa, potranno essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, con possibilità, per questi ultimi, di due ulteriori cessioni, purché effettuate a favore di operatori “qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate a esercitare l’attività in Italia). In caso di cessione del credito, l’impresa beneficiaria dovrà richiedere, ai soggetti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti di accesso all’agevolazione. I crediti d’imposta saranno fruibili dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023.

Credito d’imposta carburanti in agricoltura e pesca

Il disegno di legge di Bilancio conferma anche il credito d’imposta carburanti in agricoltura e pesca, già previsto dal decreto Aiuti ter (D.L. n. 144/2022, convertito dalla legge n. 175/2022).

Il bonus spetta alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 ed è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle predette attività.

Le imprese agricole e della pesca potranno fruire del credito di imposta anche in relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre solare dell’anno 2023 per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.

Il credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2023 o potrà essere ceduto, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a un gruppo bancario, oppure di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia (soggetti “qualificati”). In caso di cessione, le imprese beneficiarie dovranno richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta. I cessionari potranno utilizzare il credito d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023.

Rifinanziamento dei contratti di sviluppo

Con il ddl arrivano poi risorse fresche per i contratti di sviluppo.

In particolare, i fondi stanziati ammontano a:

– 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale;

– 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo di attività turistiche.

Fondo di garanzia PMI

Altro intervento di particolare interesse previsto è la proroga al 31 dicembre 2023 del termine finale di applicazione:

– della disciplina transitoria del Fondo prevista dall’art. 1, c. 55, primo e secondo periodo, della legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021), che si caratterizza: per importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria pari a 5 milioni di euro; l’ammissione delle imprese beneficiarie rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione del Fondo e una copertura più alta per i prestiti destinati a investimenti e a supporto della liquidità per le imprese a maggior rischio;

– delle misure sul Temporary Crisis Framework istituite dall’art. 16, decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022, convertito dalla legge n. 91/2022). La garanzia sarà rilasciata su operazioni finanziarie della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 15% dell’importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi 3 esercizi conclusi o, alternativamente, al 50% dei costi sostenuti per l’energia nei 12 mesi precedenti alla sottoscrizione della richiesta di agevolazione. Per accedere al Temporary Crisis Framework, le imprese dovranno dichiarare di avere esigenze di liquidità connesse direttamente o indirettamente all’attuale guerra in Ucraina, per esempio quelle determinate dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione o dall’incremento delle spese energetiche.

Bonus quotazione PMI

Il ddl estende poi a tutto il 2023 il credito d’imposta quotazione PMI, istituito dalla legge di Bilancio 2018 (art. 1, c. da 89 a 92, legge n. 205/2017).

La misura dell’aiuto resta confermata al 50% delle spese di consulenza sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2023 per l’ammissione alla loro quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato Ue o dello Spazio economico europeo, mentre aumenta da 200.000 a 500.000 euro il tetto massimo del credito d’imposta.

Fondi a favore di Mady in Italy e per l’innovazione in agricoltura

Al fine di sostenere lo sviluppo e modernizzazione dei processi produttivi e le connesse attività funzionali ad accrescere l’eccellenza qualitativa del made in Italy, viene istituito un Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del made in Italy, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 95 milioni per il 2024.

I settori di intervento ammissibili al finanziamento e il riparto delle risorse saranno definiti con uno o più decreti del Ministero delle imprese ed il made in Italy, da adottare di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Viene poi costituito, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, un fondo per rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualità, alla riduzione del costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari.

I criteri e le modalità di attuazione saranno definiti con uno o più decreti del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

È inoltre previsto un Fondo per l’innovazione in agricoltura, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Attraverso il Fondo sarà supportato lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all’incremento della produttività nei settori dell’agricoltura, pesca e acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell’impresa, per l’utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica, piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell’acqua e la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche, nonché l’utilizzo di sottoprodotti.

I criteri e le modalità di attuazione del Fondo saranno definiti con uno o più decreti del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Incentivi per il settore autotrasporto

A favore del settore autotrasporto sono stanziati 200 milioni di euro per il riconoscimento di un contributo a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto finalizzato volto a mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio delle attività.

Modalità e termini per l’erogazione del contributo saranno stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Incentivi per lo sport

Il ddl proroga inoltre una serie di incentivi per lo sport.

In particolare, viene confermato lo sport bonus, il credito d’imposta per le erogazioni liberali a favore di interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Anche nel 2023 il beneficio spetta ai soli titolari di reddito d’impresa e sarà riconosciuto nella misura del 65% dell’importo erogato, da utilizzarsi in 3 quote annuali di pari importo.

Viene poi esteso il periodo di validità del bonus sponsorizzazioni sportive. Il credito d’imposta istituito dal D.L. n. 104/2020 (articolo 81) e da ultimo proroga dal decreto Sostegni ter (articolo 9, c. 1, D.L. n. 4/2022, convertito dalla legge n. 25/2022), sarà valido in relazione alle spese sostenute per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023. Per il primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto non potrà essere comunque superiore a 10.000 euro.

Si ricorda che possono beneficiare del bonus, pari al 50% dell’investimento effettuato (Iva esclusa), i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, a favore di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre, società sportive e associazioni dilettantistiche sportive iscritte al registro Coni.

Viene inoltre incrementato di 25 milioni di euro per l’anno 2023 il fondo di cui all’art. 7, c. 1, decreto Aiuti ter (D.L. n. 144/2022, convertito dalla legge n. 175/2022) finalizzato all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, delle discipline sportive, degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine, per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica.

Le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, nonché i criteri di ammissione, le modalità di erogazione saranno definiti con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport.

Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati

Il disegno di legge di Bilancio istituisce poi un nuovo incentivo, valida solo per gli anni 2023 e 2024, finalizzato a spingere l’acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata.

L’intervento, in particolare, prevede la concessione a favore delle imprese di un credito d’imposta pari al 36% delle spese sostenute e documentate, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per l’acquisto di:

– prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;

– imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro.

Il credito d’imposta sarà riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025.

Il beneficio:

– sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei suddetti prodotti agevolabili. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

– dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento;

– non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP;

– non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 61 del TUIR e della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del TUIR;

– non è soggetto al limite annuale di cui all’art. 1, c. 53, legge n. 244/2007.

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta saranno definiti con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da emanare di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Fonte IPSOA

VERSO LA LEGGE DI BILANCIO 2023 –  

Crediti d’imposta energia e gas: cambiano le percentuali

Dopo il decreto Aiuti quater, anche il disegno di legge di Bilancio 2023, rafforza il l bonus per l’acquisto di energia elettrica e gas. La manovra prevede un contributo straordinario del 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023 con riferimento alle imprese a forte consumo di energia elettrica, al 45% della spesa sostenuta dalle imprese gasivore per l’acquisto del gas consumato nel primo trimestre solare del 2023 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, al 35% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2023 per le imprese non energivore in relazione all’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata.

A parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti anche il disegno di legge di Bilancio 2023 ha previsto una serie di misure di intervento per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale a favore delle imprese energivore, gasivore e, nel rispetto di determinate condizioni, delle imprese diverse dalle precedenti. Il riepilogo delle misure adottate fino ad ora dal legislatore con l’aggiunta delle ultime contenute nel testo della prossima legge di bilancio.

Imprese a forte consumo di energia elettrica

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21 dicembre 2017, qualora i costi della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 abbiano subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019 (anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati) è riconosciuto con il disegno di legge di Bilancio 2023 un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito d’imposta, pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023.

A tali imprese è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito d’imposta.

Credito d’imposta energia elettrica – misura agevolazione – energivore
Periodo consideratoDecreto leggeDenominazioneCredito d’imposta
1° trimestre 2022D.L. n. 4/2022“decreto Sostegni ter”20%
2° trimestre 2022D.L. n. 17/2022“decreto Energia”20%
2° trimestre 2022D.L. n. 21/2022“decreto Ucraina”25%
3° trimestre 2022D.L. n. 115/2022“decreto Aiuti bis”25%
ott-nov 2022D.L. n. 144/2022“decreto Aiuti ter”40%
ott-nov-dic 2022D.L. n. 176/2022“decreto Aiuti quater”40%
1° trimestre 2023disegno di legge Bilancio 202345%

Il bonus è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese beneficiarie e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre 2023. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al primo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.


Credito d’imposta energia elettrica – misura agevolazione – energivore
Codici tributoPeriodoUso entroInvio Ade comunicazione
69601° trimestre 202231.12.202216.03.2023
69612° trimestre 202231.12.202216.03.2023
69683° trimestre 202230.06.202316.03.2023
6983ott-nov 202230.06.202316.03.2023
………dic 202230.06.202316.03.2023
N.B.: con il disegno di Legge di Bilancio 2023 si estende la proroga per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 dal 30.06.2023 al 31.12.2023

Imprese a forte consumo di gas naturale

Con la manovra 2023, alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare del 2023 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Credito d’imposta gas – misura agevolazione – gasivore
Periodo consideratoDecreto leggeDenominazioneCredito d’imposta
1° trimestre 2022D.L. n. 50/2022“decreto Aiuti”10%
2° trimestre 2022D.L. n. 17/2022“decreto Energia”15%
2° trimestre 2022D.L. n. 21/2022“decreto Ucraina”20%
2° trimestre 2022D.L. n. 50/2022“decreto Aiuti”25%
3° trimestre 2022D.L. n. 115/2022“decreto Aiuti bis”25%
ott-nov 2022D.L. n. 144/2022“decreto Aiuti ter”40%
ott-nov-dic 2022D.L. n. 176/2022“decreto Aiuti quater”40%
1° trimestre 2023disegno di legge Bilancio 202345%

Qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo periodo dell’anno 2019.


È considerata impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all’allegato 1 al DM n. 541/2021 (GU 8 gennaio 2022, n. 5) e che ha consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all’art. 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
Credito d’imposta gas – misura agevolazione – gasivore
Codici tributoPeriodoUso entroInvio Ade comunicazione
69661° trimestre 202231.12.202216.03.2023
69622° trimestre 202231.12.202216.03.2023
69693° trimestre 202230.06.202316.03.2023
6984ott-nov 202230.06.202316.03.2023
………dic 202230.06.202316.03.2023
N.B.: con il disegno di Legge di Bilancio 2023 si estende la proroga per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 dal 30.06.2023 al 31.12.2023

Imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21 dicembre 2017, è riconosciuto un credito di imposta.

Credito d’imposta energia elettrica – misura agevolazione – non energivore
Periodo consideratoDecreto leggeDenominazioneCredito d’imposta
1° trimestre 2022
2° trimestre 2022D.L. n. 21/2022“decreto Ucraina”12%
2° trimestre 2022D.L. n. 50/2022“decreto Aiuti”15%
3° trimestre 2022D.L. n. 115/2022“decreto Aiuti bis”15%
ott-nov 2022D.L. n. 144/2022“decreto Aiuti ter”30%
ott-nov-dic 2022D.L. n. 176/2022“decreto Aiuti quater”30%
1° trimestre 2023disegno di legge Bilancio 202335%

L’entità del credito d’imposta, previsto nel disegno di legge Bilancio 2023, per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata, è pari al 35% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2023.

Il credito d’imposta è subordinato, nonché comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, alla circostanza che il prezzo per l’acquisto della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.


In caso di cessione dei crediti d’imposta le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta. I crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023.
Credito d’imposta energia elettrica – misura agevolazione – non energivore
Codici tributoPeriodoUso entroInvio Ade comunicazione
1° trimestre 2022
69632° trimestre 202231.12.202216.03.2023
69703° trimestre 202230.06.202316.03.2023
6985ott-nov 202230.06.202316.03.2023
………dic 202230.06.202316.03.2023
N.B.: con il disegno di Legge di Bilancio 2023 si estende la proroga per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 dal 30.06.2023 al 31.12.2023

Imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un credito d’imposta, pari al 45 % della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Credito d’imposta gas – misura agevolazione – non gasivore
Periodo consideratoDecreto leggeDenominazioneCredito d’imposta
1° trimestre 2022
2° trimestre 2022D.L. n. 21/2022“decreto Ucraina”20%
2° trimestre 2022D.L. n. 50/2022“decreto Aiuti”25%
3° trimestre 2022D.L. n. 115/2022“decreto Aiuti bis”25%
ott-nov 2022D.L. n. 144/2022“decreto Aiuti ter”40%
ott-nov-dic 2022D.L. n. 176/2022“decreto Aiuti quater”40%
1° trimestre 2023disegno di legge Bilancio 202345%

Il credito d’imposta è subordinato alla circostanza che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.


Credito d’imposta gas – misura agevolazione – non gasivore
Codici tributoPeriodoUso entroInvio Ade comunicazione
1° trimestre 2022
69642° trimestre 202231.12.202216.03.2023
69713° trimestre 202230.06.202316.03.2023
6986ott-nov 202230.06.202316.03.2023
………dic 202230.06.202316.03.2023
N.B.: con il disegno di Legge di Bilancio 2023 si estende la proroga per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 dal 30.06.2023 al 31.12.2023

Credito d’imposta cumulabile e cedibile

Il disegno di legge di Bilancio 2023 conferma nel testo che i crediti d’imposta siano:

– cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto;

– cedibili, solo per intero, dall’impresa beneficiaria ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 106, D.L. n. 385/1993 o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

I crediti d’imposta non sono soggetti ai limiti di cui all’art. 1, legge n. 244/2007 e di cui all’art. 34, legge n. 388/2000, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli art. 61 e 109 del Tuir

Proroga del termine per l’utilizzo

Infine, il disegno di legge di Bilancio 2023 prevede che si estenda la proroga al 31 dicembre 2023 del termine inizialmente previsto al 30 giugno 2023 (dal decreto Aiuti quater) per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

Stante quanto sopra, i beneficiari dei crediti d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate l’importo del credito maturato, a pena di decadenza del diritto alla fruizione del beneficio.

Il credito d’imposta, in base al testo del disegno di legge di Bilancio 2023, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 241/1997, entro la data del 31 dicembre 2023

Fonte Ipsoa


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