Trasformiamo il contenzioso bancario da problema a strumento utile per il cliente – Tre interessanti provvedimenti


Il Tribunale di Chieti, con l’Ordinanza del 12.01.2024, in sostanza aderisce ai principi indicati dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 06.04.2023 n. 9479/2023 in relazione alla possibilità per il fideiussore consumatore di essere rimesso in termini in tutti quei casi in cui, appunto, il fideiussore non ha spiegato nei termini l’opposizione al decreto ingiuntivo (e quindi il decreto ingiuntivo era passato in giudicato nella fattispecie concreta nel 2012) ed il cui titolo (appunto il decreto ingiuntivo) viene dunque utilizzato come titolo esecutivo nella procedura esecutiva; per cui vi è la possibilità di contestare avanti il Giudice dell’Esecuzione il titolo azionato dalla banca/cessionaria invocando:

– la nullità della garanzia o delle sue clausole abusive e vessatorie (ad esempio, perché conformi allo schema ABI, o per assenza di trattativa bilaterale sulle clausole vessatorie, prima tra tutte la deroga al termine di sei mesi ex art. 1957 c.c.) al fine di cercare di liberarsi dal vincolo verso il creditore procedente;

– la rilevazione delle nullità non è soggetta a preclusioni processuali di sorta avanti il giudice dell’Esecuzione;

– con la rimessione in termini il fideiussore può avanzare opposizione al decreto ingiuntivo, nel termine di 40 giorni, per eccepire tutte le eccezioni ritenute fondate in punto di nullità delle fideiussioni ed in relazione al rapporto bancario oggetto di ingiunzione.

(Segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)

LINK Ordinanza Tribunale Chieti 12.01.2024


Tribunale Civile di Pescara – Giudice Dott. F. Ria – Ordinanza di rigetto del 19.01.2024 di richiesta della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Rapporto bancario di conto corrente bancario e finanziamento – Opposizione a decreto ingiuntivo – Respinta la richiesta della banca di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto apparendo l’opposizione di pronta soluzione.

(Segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)

LINK Ordinanza Tribunale Pescara 19.01.2024


ORDINANZA 3

Tribunale Civile di Pescara – Giudice Dott.ssa M. Di Cintio – Ordinanza del 19.01.2024 – Sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo (nella fattispecie atto di precetto di pagamento su mutuo fondiario).

Rapporto bancario di mutuo fondiario – Opposizione all’atto di precetto – Carenza di prova sulla titolarità del credito della società cessionaria con particolare riferimento alla carenza di legittimazione attiva della società cessionaria su cui ricade l’onere di dimostrare il trasferimento del credito – Esigenza cautelare sottesa al “fumus boni iuris” ed ai “gravi motivi” per il pericolo che l’esecuzione forzata possa danneggiare in modo grave il presunto debitore – Sospensione dell’efficacia esecutiva del precetto ed ammissione di CTU contabile per il calcolo del reale saldo dare – avere tra le parti.

(Segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)

LINK Ordinanza sospensione precetto Tribunale Pescara 19.01.2024


La RAMSES GROUP e lo STUDIO LEGALE ARGENTO

che negli anni ha acquisito una grande esperienza riconosciuta nell’attività di contenzioso in materia bancaria, e sulla quale è in grado di fornire un’assistenza altamente specializzata e personalizzata che consente ai clienti di beneficiare di un servizio di consulenza tecnica, di redazione di perizie econometriche e assistenza personalizzata altamente competente e puntuale, in base alle esigenze e alle necessità del cliente, in grado di contrastare le banche alla pari nelle controversie

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Ogni nostro cliente ha una sua specifica necessità ed esigenza con una sua specifica soluzione. Non abbiamo metodologie particolari ma solo un particolare metodo: onestà, serietà, per un  giusto approccio ai fondamenti della matematica finanziaria e della giurisprudenza ad essa collegata.


AREE DI ATTIVITÀ


DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

In quasi quindici anni di lavoro esclusivo nel ramo legale bancario e finanziario lo Studio Legale Argento ha affrontato ogni tema e problema che si sia presentato nel rapporto tra banca e cliente.

DIRITTO SOCIETARIO E COMMERCIALE

Lo Studio svolge una qualificata ed attenta assistenza e consulenza ad aziende commerciali e soci nelle problematiche legali che si presentano nella vita della società.

CONTRATTI BANCARI, FINANZIARI E D’IMPRESA

Lo Studio vanta anche una particolare specializzazione nella stesura e nella verifica di contratti bancari, finanziari e d’impresa, fornendo una consulenza approfondita sulla validità delle pattuizioni contrattuali.

Particolare e prestigiosa esperienza è nelle seguenti aree d’intervento:

  • conflitti tra banche e clienti derivanti dalla prestazione dei servizi bancari (questioni relative ad affidamenti, depositi bancari, garanzie rilasciate o ricevute, mutui e finanziamenti, revoche di rapporti, etc.)
  • conflitti tra intermediari finanziari e clienti derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento (cause relative al default di bond, mala gestione dell’intermediario, strumenti finanziari derivati, etc.)
  • contenziosi conseguenti all’appropriazione indebita da parte del promotore finanziario dei fondi affidati in gestione all’intermediario finanziario
  • consulenza, assistenza e stesura di pareri relativi a questioni insorte tra banche e clienti
  • consulenza, assistenza e difesa nelle procedure sanzionatorie di Consob e Banca d’Italia

Conti Correnti

Si tratta di far “verificare” quelli in corso e quelli chiusi nel decennio precedente con riferimento, per quelli “datati”, alla possibile nullità degli interessi conteggiati secondo gli “usi piazza” e/o “indeterminati”, per “anatocismo”, “c.m.s.” non convenute e “giorni valuta” anch’essi non convenuti, sempre che si disponga delle copie degli estratti conto tempo per tempo ricevuti dalla Banca in una, ovviamente, della corrispondenza eventualmente con essa intercorsa relativa alla tenuta di ciascun conto e delle sue eventuali modifiche nel corso del tempo.                                        

Per quelli più “giovani”, si tratterà dei verificare l’eventuale “usurarietà” dei tassi d’interesse applicati e delle illegittime commissioni.

Contratti di “mutuo” e di “leasing”.

Per quelli in essere e chiusi nel decennio precedente, valgono le considerazioni fatte al punto precedente con, in più, un’indagine mirata all’accertamento dell’esistenza d’un “piano d’ammortamento”, dell’entità degli interessi “variabili” applicati e di quelli di “mora” sotto il profilo della loro “usurarietà”.

Contratti “derivati” o cd. “Swap

Sono stati fatti sottoscrivere dalla “clientela” con l’argomento – allettante – che costituivano una sorta di “assicurazione” contro il “rialzo” dei tassi d’interesse, solo che il tempo ha dimostrato trattarsi solo d’una “pia illusione”.

Chi si trovasse in una tal posizione, dovrà approntare un “promemoria” che spieghi l’evolversi degli eventi e della “documentazione” che, ad essa allegata, riguardi i rapporti intercorsi con la Banca, in una con quella relativa agli “addebiti” e “accrediti” intercorsi nel periodo in modo da avere la prova dell’entità dell’effettiva “perdita” subita.

Soltanto a “verifica” effettuata di ciascuna posizione e di quello che è l’attuale “stato” dei rapporti con la Banca di riferimento, sarà possibile fare il “punto della situazione” onde poter trovare una “strategia” che si risolva, come auspicabile, a vantaggio del “Cliente”.  


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