ORDINANZA 1
DALL’AVV. EMANUELE ARGENTO: TRIBUNALE DI CHIETI – GIUDICE DELL’ESECUZIONE DOTT. FRANCESCO TURCO – ORDINANZA DEL 12.01.2024 – RIMESSIONE IN TERMINI IN FAVORE DEL FIDEIUSSORE CONSUMATORE PER L’OPPOSIZIONE TARDIVA EX ART. 650 C.P.C. AL DECRETO INGIUNTIVO PASSATO IN GIUDICATO: È POSSIBILE CONTESTARE AVANTI IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE LA NULLITÀ DELLE FIDEIUSSIONI RILASCIATE DAL CONSUMATORE ANCHE IN CASO DI DECRETO INGIUNTIVO NON OPPOSTO E QUINDI PASSATO IN GIUDICATO!
Il Tribunale di Chieti, con l’Ordinanza del 12.01.2024, in sostanza aderisce ai principi indicati dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 06.04.2023 n. 9479/2023 in relazione alla possibilità per il fideiussore consumatore di essere rimesso in termini in tutti quei casi in cui, appunto, il fideiussore non ha spiegato nei termini l’opposizione al decreto ingiuntivo (e quindi il decreto ingiuntivo era passato in giudicato nella fattispecie concreta nel 2012) ed il cui titolo (appunto il decreto ingiuntivo) viene dunque utilizzato come titolo esecutivo nella procedura esecutiva; per cui vi è la possibilità di contestare avanti il Giudice dell’Esecuzione il titolo azionato dalla banca/cessionaria invocando:
– la nullità della garanzia o delle sue clausole abusive e vessatorie (ad esempio, perché conformi allo schema ABI, o per assenza di trattativa bilaterale sulle clausole vessatorie, prima tra tutte la deroga al termine di sei mesi ex art. 1957 c.c.) al fine di cercare di liberarsi dal vincolo verso il creditore procedente;
– la rilevazione delle nullità non è soggetta a preclusioni processuali di sorta avanti il giudice dell’Esecuzione;
– con la rimessione in termini il fideiussore può avanzare opposizione al decreto ingiuntivo, nel termine di 40 giorni, per eccepire tutte le eccezioni ritenute fondate in punto di nullità delle fideiussioni ed in relazione al rapporto bancario oggetto di ingiunzione.
(Segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)
LINK Ordinanza Tribunale Chieti 12.01.2024
ORDINANZA 2
DALL’AVV. EMANUELE ARGENTO: IN DATA 19.01.2024 IL TRIBUNALE DI PESCARA NON CONCEDE LA PROVVISORIA ESECUTIVITA’ DEL DECRETO INGIUNTIVO AVANZATO DALLA BANCA PER INGENTI IMPORTI (FATTISPECIE: CONTO CORRENTE E FINANZIAMENTO)
Tribunale Civile di Pescara – Giudice Dott. F. Ria – Ordinanza di rigetto del 19.01.2024 di richiesta della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Rapporto bancario di conto corrente bancario e finanziamento – Opposizione a decreto ingiuntivo – Respinta la richiesta della banca di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto apparendo l’opposizione di pronta soluzione.
(Segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)
LINK Ordinanza Tribunale Pescara 19.01.2024
ORDINANZA 3
DALL’AVV. EMANUELE ARGENTO: IN DATA 19.01.2024 DINANZI IL TRIBUNALE DI PESCARA OTTENUTA LA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE / EFFICACIA ESECUTIVA DEL TITOLO AVANZATO DALLA BANCA CON ATTO DI PRECETTO (FATTISPECIE: ATTO DI PRECETTO DI EURO 266.672,01 SU MUTUO FONDIARIO)
Tribunale Civile di Pescara – Giudice Dott.ssa M. Di Cintio – Ordinanza del 19.01.2024 – Sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo (nella fattispecie atto di precetto di pagamento su mutuo fondiario).
Rapporto bancario di mutuo fondiario – Opposizione all’atto di precetto – Carenza di prova sulla titolarità del credito della società cessionaria con particolare riferimento alla carenza di legittimazione attiva della società cessionaria su cui ricade l’onere di dimostrare il trasferimento del credito – Esigenza cautelare sottesa al “fumus boni iuris” ed ai “gravi motivi” per il pericolo che l’esecuzione forzata possa danneggiare in modo grave il presunto debitore – Sospensione dell’efficacia esecutiva del precetto ed ammissione di CTU contabile per il calcolo del reale saldo dare – avere tra le parti.
(Segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)
LINK Ordinanza sospensione precetto Tribunale Pescara 19.01.2024
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Conti Correnti
Si tratta di far “verificare” quelli in corso e quelli chiusi nel decennio precedente con riferimento, per quelli “datati”, alla possibile nullità degli interessi conteggiati secondo gli “usi piazza” e/o “indeterminati”, per “anatocismo”, “c.m.s.” non convenute e “giorni valuta” anch’essi non convenuti, sempre che si disponga delle copie degli estratti conto tempo per tempo ricevuti dalla Banca in una, ovviamente, della corrispondenza eventualmente con essa intercorsa relativa alla tenuta di ciascun conto e delle sue eventuali modifiche nel corso del tempo.
Per quelli più “giovani”, si tratterà dei verificare l’eventuale “usurarietà” dei tassi d’interesse applicati e delle illegittime commissioni.
Contratti di “mutuo” e di “leasing”.
Per quelli in essere e chiusi nel decennio precedente, valgono le considerazioni fatte al punto precedente con, in più, un’indagine mirata all’accertamento dell’esistenza d’un “piano d’ammortamento”, dell’entità degli interessi “variabili” applicati e di quelli di “mora” sotto il profilo della loro “usurarietà”.
Contratti “derivati” o cd. “Swap”
Sono stati fatti sottoscrivere dalla “clientela” con l’argomento – allettante – che costituivano una sorta di “assicurazione” contro il “rialzo” dei tassi d’interesse, solo che il tempo ha dimostrato trattarsi solo d’una “pia illusione”.
Chi si trovasse in una tal posizione, dovrà approntare un “promemoria” che spieghi l’evolversi degli eventi e della “documentazione” che, ad essa allegata, riguardi i rapporti intercorsi con la Banca, in una con quella relativa agli “addebiti” e “accrediti” intercorsi nel periodo in modo da avere la prova dell’entità dell’effettiva “perdita” subita.
Soltanto a “verifica” effettuata di ciascuna posizione e di quello che è l’attuale “stato” dei rapporti con la Banca di riferimento, sarà possibile fare il “punto della situazione” onde poter trovare una “strategia” che si risolva, come auspicabile, a vantaggio del “Cliente”.
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CONTENZIOSO BANCARIO E FINANZIARIO
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