TRANSIZIONE 5.0 – CERTEZZE CHIARIMENTI DUBBI

Nel Piano Transizione 5.0, introdotto dal Dl Pnrr approvato durante il Consiglio dei Ministri del 26 febbraio, è previsto un credito d’imposta 5.0 cumulabile fino al 100% della spesa ma non altrettanto cumulabile con gli incentivi europei né con il credito d’imposta 4.0 né con il credito d’imposta per le Zone economiche speciali (Zes).

Pertanto, con il passaggio dal credito d’imposta per il Mezzogiorno al credito d’imposta per la Zes unica, saranno penalizzate le imprese del Sud. Se rimane in piedi l’impossibilità di cumulo con il credito d’imposta 4.0 e con quello previsto per la Zes unica, nessuna impresa del Sud, a meno che non debba investire in un impianto fotovoltaico o effettuare investimenti che sforino i massimali previsti dalle misure in questione, sarà interessata dalla nuova agevolazione 5.0.

In caso di leasing, inoltre, è previsto l’obbligo di riscatto: i beni, infatti, devono essere riscattati entro il quinto anno successivo a quello dell’investimento, pena la revoca dall’incentivo. Il fotovoltaico è ammesso, ma solo a determinate condizioni.

Nelle bozze circolate nei giorni scorsi, si è potuto leggere che il decreto prevede un credito d’imposta non cumulabile con altre agevolazioni finanziate con fondi europei né con il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0. Allo stesso modo, specifica che non è possibile cumularlo con il credito d’imposta per investimenti nella Zes unica.

Fortemente penalizzate sono, quindi, le imprese del Sud che con il credito d’imposta Sud e il credito d’imposta investimenti in beni strumentali 4.0 potevano arrivare a coprire fino all’80% della spesa e anche oltre. Le suddette imprese, oltre a perdere la riduzione dell’Ires del 50%, come ben evidenziato nel documento di ricerca della Fondazione nazionale dei commercialisti «Le zone economiche speciali», perdono, anche, la possibilità di cumulare il credito d’imposta previsto per le aree Zes (che di fatto sostituisce il credito d’imposta per il Mezzogiorno) con la nuova misura 5.0 (ovvero la prosecuzione, con incentivi maggiorati, della 4.0).

A questo punto, se non ci saranno novità sul cumulo tra gli incentivi previsti per il credito d’imposta 4.0 attuale – che concede il 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro – e incentivi per le aree Zes – che arrivano per le piccole imprese al 40%/45% , a seconda delle aree in cui sono collocate – le imprese del Sud non parteciperanno agli incentivi per la riduzione dei consumi energetici.

Saranno incentivate a farlo sono nel caso in cui debbano effettuare investimenti nell’ambito del fotovoltaico o spese di importo molto elevato che portino a capienza uno degli strumenti.

Fatti salvi i divieti citati, il decreto prevede una possibilità di cumulo a condizione che, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Sui piccoli importi, questo potrebbe avvenire per i beni che ottengono un’agevolazione con il bando Inail Isi che prevede incentivi del 65% a fondo perduto se i beni da acquisire, oltre ad avere una componente che li rende idonei per la sicurezza, hanno anche una componente che li rende agevolabili per la riduzione dei consumi energetici.

Il riscatto dei beni soggetti a locazione finanziaria deve avvenire entro il quinto anno successivo al completamento degli investimenti. Questo significa che le imprese devono attenersi a una precisa finestra temporale entro la quale effettuare l’acquisizione definitiva dei beni oggetto di locazione finanziaria.

Gli investimenti nel settore fotovoltaico sono ammissibili solo se il progetto presentato dall’impresa prevede spese per la riduzione dei consumi energetici, superiori a 40mila euro. Sono ammessi solo gli investimenti in beni materiali nuovi, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.

Secondo quanto specificato finora, per poter beneficiare del credito d’imposta, i moduli fotovoltaici devono rispettare determinati requisiti. In particolare, devono

essere prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea e garantire un’efficienza a livello di modulo non inferiore al 21,5% o, almeno, pari al 23,5% per quanto riguarda le celle fotovoltaiche. Sono considerati ammissibili anche i moduli composti da celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o in tandem con un’efficienza di cella pari almeno al 24%.

Gli investimenti in moduli fotovoltaici, con un’efficienza a livello di cella pari almeno al 23,5%, sono ammissibili alla base di calcolo per il 120% del loro costo, mentre per i moduli con un’efficienza di cella pari almeno al 24%, l’importo ammissibile può arrivare al 140% del costo. L’ammissibilità di queste spese è subordinata al requisito.

Con la stessa condizione che prevede un progetto minimo di 40mila euro su beni che mirano alla riduzione di consumi energetici, sono ammessi all’esercizio d’impresa gli investimenti in beni materiali strumentali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse.

Sono ammessi anche gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Confermato anche quanto introdotto nell’ultima bozza circolata post Consiglio dei Ministri in relazione agli impianti fotovoltaici per i quali, la maggiorazione prevista per gli impianti realizzati con pannelli di tipo b) o c) (le cui specifiche sono definite nel decreto legge “energia” n. 181 del 9 dicembre 2023 all’art. 12 comma1) spetta all’intero impianto e non solo ai pannelli.

Il comma 2 specifica che possono accedere a Transizione 5.0 “tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato  e  alle stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato  di  soggetti  non residenti”. Tutto questo “indipendentemente  dalla  forma  giuridica,  dal  settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime  fiscale  di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024  e  2025 effettuano nuovi investimenti in  strutture  produttive  ubicate  nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici”. Restano invece escluse le aziende che rientrano nell’ambito del “Codice  della  crisi   d’impresa”.

Proprio l’aspetto di innovazione e riduzione dei consumi energetici riveste un ruolo fondamentale per accedere ai benefici di Transizione 5.0 . Ma, come vedremo nel seguito, una serie di aspetti fondamentali non sono ancora stati chiariti e dovremo attendere i singoli decreti attuativi.

Come già noto, possono accede al Credito d’Imposta Transizione 5.0 gli investimenti “in   beni   materiali   e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa  di  cui  agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  e  che sono interconnessi”. In pratica possono accedere gli stessi beni già previsti dal Piano Nazionale Transizione 4.0. Ma il comma 4 prosegue chiarendo che tale beneficio viene riconosciuto “a condizione che, tramite  gli  stessi (i beni 4.0 – ndr),  si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici  della struttura produttiva localizzata nel  territorio  nazionale,  cui  si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3 per cento  o, in alternativa, una riduzione dei  consumi  energetici  dei  processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento”.

Lo stesso comma estende inoltre l’elenco dei beni immateriali (previsti dall’Allegato B) che possono accedere ai benefici di Transizione 5.0. Il comma 4 elenca infatti:

a) i software, i  sistemi,  le  piattaforme   o   le   applicazioni   per l’intelligenza  degli  impianti  che  garantiscono  il   monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici  e  dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di  efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione  dei  dati  anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);

b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Interessante quest’ultimo aspetto, che permette di agevolare anche i gestionali d’azienda. Ma dovrà essere chiarito il significato del termine “unitamente”. Perché quest’ultimi termine potrebbe indicare una coincidenza temporale (ovvero nello stesso periodo) oppure la provenienza da un unico fornitore. In quest’ultimo caso numerosi fornitori sarebbe esclusi (poiché privi di prodotti per il monitoraggio e la gestone dell’energia), così come occorrerà definire gli eventuali aspetti temporali, in quanto l’installazione di un sistema di monitoraggio dell’energia elettrica può avvenire abbastanza rapidamente, mentre la sostituzione di un gestionale (ormai presente in tutte le aziende) può richiedere alcuni mesi.

Il Piano Transizione 5.0, però, non premia solo i beni 4.0, ma include anche le soluzioni per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e la formazione del personale finalizzata “all’acquisizione  o  al consolidamento delle competenze nelle  tecnologie  rilevanti  per  la transizione digitale  ed  energetica  dei  processi  produttivi”.

Occorre però evidenziare che, in questi ambiti, sono previste sono previste una serie di limitazioni particolarmente stringenti, che riportiamo in forma integrale come indicate al comma 4:

a) gli investimenti  in  beni   materiali   nuovi   strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia  da fonti  rinnovabili  destinata  all’autoconsumo,  a  eccezione   delle biomasse,  compresi  gli  impianti  per  lo  stoccaggio  dell’energia   Con riferimento  all’autoproduzione  e  all’autoconsumo  di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili  esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023,  n.  181.  Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120  per  cento  e  140  per cento del loro costo. Nelle more della formazione del registro di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.  181, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione  rilasciata  dal  produttore,  rispettino  i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle  lettere a), b) e c) del medesimo articolo 12;

b) le spese  per   la   formazione   del   personale   previste dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate  all’acquisizione  o  al consolidamento delle competenze nelle  tecnologie  rilevanti  per  la transizione digitale  ed  energetica  dei  processi  produttivi,  nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e comma 5, lettera a), e in ogni caso sino al  massimo  di 300 mila euro, a condizione che le attivita’ formative siano  erogate da soggetti  esterni  individuati  con  decreto  del  Ministro  delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17 e secondo le modalita’ ivi stabilite.

Oltre alle inclusioni, il Decreto Legge 19/2024 definisce anche (comma 6) una serie di esclusioni dettate dal rispetto del principio di  non  arrecare un danno significativo all’ambiente, specificando che non  sono  in  ogni  caso   agevolabili   gli investimenti destinati:

a) ad attivita’ direttamente connesse ai combustibili fossili;

b) ad attivita’ nell’ambito del sistema di scambio di  quote  di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

c) ad attivita’  connesse  alle  discariche  di  rifiuti,  agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;

d) ad attivita’  nel  cui  processo  produttivo  venga  generata un’elevata dose di sostanze inquinanti  classificabili  come  rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento  (UE)    1357/2014  della Commissione, del 18 dicembre  2014  e  il  cui  smaltimento  a  lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.

Sono altresi’ esclusi gli investimenti in  beni  gratuitamente  devolvibili  delle  imprese operanti  in  concessione  e  a  tariffa  nei  settori  dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle  poste,  delle telecomunicazioni,  della  raccolta  e  depurazione  delle  acque  di  scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Abbasta complesso il quadro delle aliquote previste dal Piano Transizione 5.0 a fronte dei risparmi ottenuti e degli investimenti effettuati. Per semplicità riassumiamo i valori nella seguente tabella, che sintetizza quanto contenuto ai commi 7 e 8.


Percentuale di riduzione dei consumi energeticiTipologia di investimentoImporto investimentoCredito d’imposta
3-6%Struttura produttivaSino a 2,5 milioni35%
3-6%Struttura produttivaDa 2,5 milioni a 10 milioni15%
3-6%Struttura produttivaDa 10 milioni a 50 milioni5%
5-10%ProcessoSino a 2,5 milioni35%
5-10%ProcessoDa 2,5 milioni a 10 milioni15%
5-10%ProcessoDa 10 milioni a 50 milioni5%
6-10%Struttura produttivaSino a 2,5 milioni40%
6-10%Struttura produttivaDa 2,5 milioni a 10 milioni20%
6-10%Struttura produttivaDa 10 milioni a 50 milioni10%
10 – 15%ProcessoSino a 2,5 milioni40%
10 – 15%ProcessoDa 2,5 milioni a 10 milioni20%
10 – 15%ProcessoDa 10 milioni a 50 milioni10%
>10%Struttura produttivaSino a 2,5 milioni45%
>10%Struttura produttivaDa 2,5 milioni a 10 milioni25%
>10%Struttura produttivaDa 10 milioni a 50 milioni15%
>15%ProcessoSino a 2,5 milioni45%
>15%ProcessoDa 2,5 milioni a 10 milioni25%
>15%ProcessoDa 10 milioni a 50 milioni15%

NB: I limiti di spesa fanno riferimento all’investimento annuo


Per gli investimenti effettuati mediante  contratti  di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore  per l’acquisto  dei  beni.

Per  gli  investimenti  nei   beni   di   cui all’allegato B  alla  legge  11  dicembre  2016,  n.  232  utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse  di  calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo  relativo  alle  spese per servizi imputabili per competenza.

Il comma 9 definisce, seppur in modo molto parziale e senza rispondere ai quesiti sollevati dai tecnici, come dovrà essere calcolata la riduzione dei consumi. Secondo quanto scritto nel Decreto Legge 19/2024 la valutazione deve avvenire “su base annuale, e’ calcolata  con  riferimento  ai  consumi  energetici registrati  nell’esercizio  precedente  a  quello  di   avvio   degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul  consumo  energetico”. Occorre quindi analizzare i consumi di un intero anno, ma rapportarli ad una serie di variabili, che tengano conto delle quantità prodotte, ma anche delle condizioni atmosferiche, delle stato delle materie prime, di eventuali guasti o malfunzionamenti…

Ancora più complicata, sulla scorta delle indicazioni contenute nel decreto, la valutazione dei consumi di riferimento per le imprese di nuova costituzione: “il risparmio energetico conseguito  e’ calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a  uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri  definiti  nel decreto di cui al comma 17”.

Il comma 17, al momento, rinvia ai decreti attuativi che dovranno essere emanati. Ma, nel frattempo, incuriosisce il termine controfattuale, poco noto alla maggior parte delle persone. Per inciso, il vocabolario Treccani definisce controfattuale “un enunciato condizionale (corrispondente a quello che in grammatica è detto periodo ipotetico dell’irrealtà) la cui protasi enuncia un’ipotesi contraria a quanto è realmente accaduto, mentre l’apodosi enuncia la conseguenza che sarebbe derivata da quell’ipotesi: per es., «se il vaso fosse caduto, si sarebbe rotto», dove ovviamente si presuppone che il vaso non è caduto. Più in generale, si parla talvolta di situazione controfattuale con riferimento a stati di cose, alternativi rispetto a quelli reali, derivanti da un’ipotesi contraria a un fatto realmente accaduto (per es., la situazione che si sarebbe verificata nel caso di vittoria della seconda guerra mondiale da parte della Germania).

Un’altra delle novità fondamentali è dettata dalle modalità di accesso al beneficio, che non è più automatico come avveniva con Transizione 4.0. Il comma 10 specifica infatti che le  imprese  devo presentare,  “in  via telematica,  sulla  base  di  un  modello  standardizzato   messo   a disposizione dal Gestore  dei  Servizi  Energetici  s.p.a  (GSE),  la documentazione di cui al comma 11  unitamente  ad  una  comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento  e  il  costo dello stesso”.

Il GSE, a sua volta, verifica della  completezza della  documentazione e trasmette al Mimit l’elenco delle imprese ammissibili, dopo aver verificato che l’importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non  ecceda il limite di spesa previsti a livello nazionale.

Tocca poi all’azienda comunicare al periodicamente al GSE  l’avanzamento dell’investimento ammesso. Poi, “in base a  tali comunicazioni  è  determinato  l’importo   del   credito   d’imposta utilizzabile, nel  limite  massimo  di  quello  prenotato

Al termine dell’investimento, “l’impresa comunica il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al comma 11, lettera b”.

A questo punto sarà ancora il GSE a comunicare  all’Agenzia delle entrate, l’elenco  delle  imprese beneficiarie e l’ammontare  del  relativo credito   d’imposta”

Il modello di comunicazione, però, non è ancora disponibile

Il comma 11 specifica quali siano le certificazioni richieste, che dovranno essere “rilasciate  da  un  valutatore  indipendente,  secondo criteri e modalita’ individuate con il  decreto  del  Ministro  delle imprese e del made  in  Italy ”.

Nello specifico dovrà essere attestata:

a) ex ante, la riduzione  dei  consumi  energetici  conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;

b) ex  post,  l’effettiva   realizzazione   degli   investimenti conformemente a quanto previsto dalla  certificazione  ex ante

Su questo aspetto si apre un altro capitolo di incertezza, in quanto, il comma 17 rimanda ai decreti attuativi, che dovranno essere emanati entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto Legge 19/2024. Non è quindi chiaro, al momento, quali saranno le figure professionali in possesso dei requisiti di “indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità” previsti dal Ministero. Il Decreto anticipa, però, che tra  i  soggetti   abilitati   al   rilascio   delle certificazioni sono  compresi,  in  ogni  caso:

i) gli Esperti  in Gestione dell’Energia  (EGE)  certificati  da  organismo  accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;

ii) le Energy Service Company  (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI

In attesa del Decreto attuativo, rimane il dubbio di comprende come un esperto in Gestione dell’Energia possa certificare l’interconnessione di un bene o verificare gli aspetti di cybersecurity.

Le certificazioni richieste, dovranno essere “rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con un prossimo decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy ”.

Nello specifico dovrà essere attestata:
a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
b) ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Il comma 17 dell’art.38, rimanda ai decreti attuativi, che dovranno essere emanati entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto Legge 19/2024. Non è quindi chiaro, al momento, quali saranno le figure professionali in possesso dei requisiti di “indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità” previsti dal Ministero.
Il Decreto anticipa, però, che tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso:
– gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
– le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI
Per le PMI, “le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro”.

La spettanza del bonus 5.0 richiede il rispetto di numerose formalità il cui contenuto sarà dettagliato da un decreto delle Imprese e del Made in Italy da emanare entro il 1° aprile. Si parte con una comunicazione al Gse con la descrizione dei cespiti e il costo preventivato a cui dovrà essere allegata una attestazione “ex ante” sulla riduzione programmata dei consumi, rilasciata da un certificatore dotato di requisiti professionali e di indipendenza.

Si prosegue con comunicazioni periodiche sull’avanzamento dell’investimento per terminare con la comunicazione di completamento a cui andrà allegata la attestazione “ex post” sul raggiungimento degli obiettivi prefissati. Occorre inoltre una certificazione del revisore legale riguardante l’effettivo sostenimento delle spese agevolate. Le fatture, i Ddt e gli altri documenti dell’acquisto dovranno riportare un richiamo alla norma agevolativa. Si auspica che, anche per 5.0, valga il chiarimento del ministero dell’Economia e finanze del 10 gennaio 2024 sulla esclusione del richiamo nei Ddt se essi sono identificati nella fattura.

Il comma 12 si focalizza sul sostegno riconosciuto per i costi di certificazione. Viene infatti specificato che, per le PMI, “le  spese  sostenute  per adempiere all’obbligo di certificazione  sono riconosciute in aumento del credito  d’imposta  per  un  importo  non superiore a 10.000 euro”.

È invece scomparso l’obbligo della rendicontazione da parte di un revisore contabile.

Il comma 13 spiega che “Il  credito  d’imposta  e’  utilizzabile   esclusivamente   in Compensazione, cinque giorni dopo” la comunicazione del GSE all’Agenzia delle Entrate. La compensazione deve essere però effettuata, attraverso il modello F24, “entro il 31  dicembre 2025”. Nel caso in cui un’azienda non riuscisse a compensare l’intero credito maturato, può comunque compensarlo nel 5 anni successi, con altrettante quote annuali di pari  importo.

Molto interessante, quindi, il fatto che l’intero credito possa essere compensato quasi immediatamente dopo aver ottenuto l’approvazione di Enti e Ministeri, anche la successiva dilazione in cinque anni potrebbe colpire moltissime aziende che, molto probabilmente, riusciranno a rendicontare solo a fine del 2025 a causa dei tempi tecnici (raramente di pochi mesi) necessari per avere macchine e impianti industriali.

Attenzione, però, fatto che il credito sarà utilizzabile sino al raggiungimento dei limiti di disponibilità economica complessivi a livello nazionale.

Come nel caso dei beni 4.0., anche per i beni 5.0 il decreto definisce le conseguenze di un’eventule cessione a terzi o la scelta di destinarli a “finalita’ estranee all’esercizio  dell’impresa  ovvero  destinati  a  strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto  all’agevolazione anche se appartenenti  allo  stesso  soggetto,  nonche’  in  caso  di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di  beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre  del  quinto anno successivo a quello  di  completamento  degli  investimenti”.

In questi casi il  credito   d’imposta  “è  corrispondentemente   ridotto   escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta  eventualmente  gia’   utilizzato   in   compensazione   e’ direttamente riversato dal  beneficiario”, “senza applicazione  di  sanzioni  e  interessi”.

Anche per i beni 5.0, così come avviene per i beni 4.0, il comma 15 indica la documentazione che è necessario conservare per i successivi controlli. In particolare evidenziamo che, pena la revoca dell’agevolazione, “le fatture, i documenti di trasporto e gli altri  documenti relativi  all’acquisizione  dei  beni  agevolati   devono   contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo”.

Quindi, in attesa di un chiarimento da parte del Ministero, al momento riteniamo sia opportuno scrive “Bene agevolabile ai sensi della Legge 178/2020, art. 1, commi da 1054 a 1062, così come modificata dalle legge 234/2021 nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto legge 2019/2024 art. 38, comma 15”.

Non è invece stato chiarito se, in caso di mancanza di tale indicazione, sarà possibile procedere ad un’integrazione (apposta in modo indelebile) sul documento stampato.

Attenzione anche alla necessità di far certificare i costi sostenuti dal “soggetto incaricato della revisione legale  dei  conti”. Tale soggetto, però non è presente nelle PMI. Per tale ragione, per “le  imprese  non obbligate  per  legge   alla   revisione   legale   dei   conti,   la certificazione e’ rilasciata da un revisore legale dei conti o da una societa’ di revisione legale dei conti”. In questo caso “le  spese  sostenute  per adempiere  all’obbligo   di   certificazione   della   documentazione contabile previsto dal presente comma sono  riconosciute  in  aumento del credito d’imposta per un importo  non  superiore  a  5.000  euro”.

Il comma 16 specifica che sarà il GSE ad effettuare “i   controlli finalizzati alla verifica dei requisiti  tecnici  e  dei  presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione  del  beneficio”. In caso in cui si rilevi “la  fruizione,  anche  parziale,  del  credito d’imposta, il GSE ne  da’  comunicazione  all’Agenzia  delle  Entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche  su cui si fonda il recupero, per i  conseguenti  atti  di  recupero  del relativo importo, maggiorato di interessi  e  sanzioni”.

Occorre prestare la massima attenzione ai vincoli di cumulabilità, che sono cambiati rispetto a quanto definito da Transizione 4.0. Tali limiti sono chiaramente elencato al comma 18.

Ovviamente il credito  d’imposta 5.0 non è cumulabile con il credito Industria 4.0 / Transizione 4.0. Anche se ricordiamo che i beni 5.0 devono soddisfare anche i requisiti richiesti per i beni 4.0.

La novità più importante, però, riguarda il fatto che il credito d’imposta per i beni Transizione 5.0 non è cumulabile nemmeno con  benefici previsti dalla ZES unica.

Di contro, il credito d’imposta 5.0 “e’ cumulabile con  altre  agevolazioni  che abbiano ad oggetto i medesimi costi”, ovviamente senza che questo “porti al superamento del costo sostenuto”.

Il piano 5.0 non cancella i (meno generosi) crediti di imposta di Transizione 4.0 che restano in vigore per chi effettua investimenti in digitalizzazione che non producono però un predeterminato risparmio energetico. Ma, in relazione ai medesimi costi ammissibili, le due agevolazioni non saranno cumulabili tra loro. Non solo. I crediti d’imposta 5.0 non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziate con fondi europei e con il credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale unica del Mezzogiorno.

Le agevolazioni 5.0 sono cumulabili con altre forme di aiuto, a meno di specifiche esclusioni previste dalla norma, anche che abbiano ad oggetto i medesimi costi. I crediti d’imposta 5.0 sono inoltre cumulabili con gli aiuti di stato

Questi cumuli, ovviamente, non deve portare al superamento del costo d’investimento.

Esclusa invece la cumulabilità con i crediti d’imposta 4.0 e con credito d’imposta per investimenti nella  ZES UNICA

Il credito per la transizione 5.0 non è cumulabile con il bonus per investimenti in beni strumentali di cui alla legge 178/2020 (4.0) né con il credito d’imposta Zes.

È invece cumulabile con altri aiuti di Stato (esempio agevolazione Sabatini) a condizione che la somma dei bonus non ecceda il costo dell’investimento.

Dato che il credito d’imposta 4.0 resta fruibile per gli investimenti effettuati e interconnessi fino al 31 dicembre 2025 che peraltro sono il driver per accedere anche alla nuova agevolazione, le imprese interessate dovranno valutare se accontentarsi delle più modeste misure di questa agevolazione o puntare a quelle certamente più interessanti della transizione 5.0.

Oltre che nella misura, i due bonus (4.0 e 5.0) si differenziano anche per le procedure molto diverse che conducono alla fruizione del credito nel modello F24.

 Le ragioni tecniche stabilite dal regolamento (UE) 2021/241 che stabilisce che “il sostegno nell’ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo” hanno avuto il sopravvento su ipotizzate superiori considerazioni politiche.

Il credito di imposta si compensa in F24 dal 5° giorno successivo alla comunicazione con cui il Gse indica l’importo spettante e fino al 31 dicembre 2025. L’eccedenza eventualmente non utilizzata è compensabile nei 5 anni successivi. Il recapture del credito è molto più ampio di quello previsto per il bonus 4.0, interessando cessioni e dislocazioni in altri stabilimenti (non solo all’estero) entro il quinto (anziché il secondo) anno successivo al completamento dell’investimento

Il Decreto Legge 19/2024 fa riferimento, più volte, al comma 17, che si limita però a dettare l’elenco dei decreti attuativi che dovranno essere adottati “entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente  decreto”. Se tali termini saranno rispettati (cosa non sempre avvenuta), entro i primi giorni di aprile dovranno essere resi pubblici i decreti relativi a:

a) al  contenuto  nonche’  alle  modalita’  e  ai   termini   di trasmissione   delle   comunicazioni,    delle    certificazioni    e dell’eventuale  ulteriore  documentazione  atta   a   dimostrare   la spettanza del beneficio, ivi  compresa  l’attestazione  dell’avvenuta interconnessione dei beni al  sistema  aziendale  di  gestione  della produzione o  alla  rete  di  fornitura,  della  congruita’  e  della pertinenza delle spese sostenute;

b) ai criteri per la  determinazione  del  risparmio  energetico conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale di cui al comma 9; e dell’esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti;

c) alle procedure di fruizione del credito d’imposta, nonche’ di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte  a  garantire  il rispetto della normativa nazionale ed europea;

d) alle modalita’ finalizzate  ad  assicurare  il  rispetto  del limite di spesa di cui al comma 21;

e) all’individuazione  dei  requisiti,  anche  in   termini   di  indipendenza, imparzialita’,  onorabilita’  e  professionalita’,  dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante  ed  ex post di cui al comma 11 e di quelle di cui al comma 15, nonche’  alle coperture assicurative di cui gli stessi devono  dotarsi  per  tenere indenni le  imprese  in  caso  di  errate  valutazioni  di  carattere tecnico;

f) all’individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili di cui al comma 6;

g) alle modalita’ con le quali e’ effettuato il monitoraggio  in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi  in materia di cambiamenti climatici, in conformita’ all’allegato VI  del regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio,

Gli investimenti agevolati 5.0 sono quelli effettuati nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione di consumi energetici. L’entità di tale efficientamento determina la misura del credito d’imposta fruibile (si veda la scheda). Maggiore è il risparmio energetico, più elevato sarà il credito d’imposta.

Il perimetro dei potenziali beneficiari del credito d’imposta 5.0 è sostanzialmente analogo (salvo alcune limitazioni) a quello previsto per il bonus investimenti 4.0.

Tralasciando il credito d’imposta per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, l’agevolazione per la transizione 5.0 compete se nel periodo agevolato (anni 2024 e 2025) si effettuano investimenti in beni strumentali nuovi rientranti negli allegati A e B della legge 232/2016 (quindi 4.0), che siano interconnessi e a condizione che tramite gli stessi si ottenga una riduzione dei consumi energetici che superi determinate soglie minime: avendo a riferimento la struttura produttiva non inferiore al 3% o, in alternativa e guardando ai processi interessati dall’investimento, non inferiore al 5 per cento

Il programma, che dispone di una dote di 6,3 miliardi di fondi europei del RepowerEu, punta a incentivare progetti di innovazione effettuati nel 2024 e 2025 che conseguono una riduzione dei consumi energetici. Sono agevolabili gli investimenti (acquisto o leasing) in beni strumentali materiali (macchine utensili, robot, magazzini automatizzati) e immateriali (software) tecnologicamente avanzati e interconnessi ai sistemi di fabbrica indicati nella legge di bilancio 2017 che aveva definito il piano Industria 4.0, a condizione che siano usati in progetti di innovazione che riducano i consumi energetici della struttura produttiva di almeno il 3% (oppure i processi interessati dall’investimento almeno del 5%). C’è comunque un ampliamento rispetto alla vecchia platea di beni: vengono ricompresi anche software o applicazioni per il monitoraggio dei consumi e dell’energia autoprodotta o che introducono meccanismi di efficienza energetica; nonché, se acquistati unitamente a questi, software per la gestione di impresa.

I crediti d’imposta 5.0 sono riconosciuti in relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli allegati A e B alla legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016) e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Per espressa previsione normativa, rientrano nel novero dei beni agevolabili anche:

a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);

b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Per progetti di importo superiore a 40.000 euro, che conseguono una riduzione dei consumi energetici almeno del 3%, a livello di impresa, o del 5% per il processo produttivo interessato, sono inoltre agevolabili:

– beni strumentali necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (a eccezione delle biomasse), compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento ai moduli fotovoltaici, sono considerati ammissibili esclusivamente quelli di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del D.L. n. 181/2023. Gli investimenti in beni di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo. Per quanto riguarda l’energia solare, saranno agevolabili solo i pannelli fotovoltaici a elevate prestazioni, inclusi nel registro dell’Enea sulle produzioni europee;

– spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, fino al massimo del 10% dell’investimento agevolabile e in ogni caso fino al massimo di 300.000 euro. Le attività formative dovranno essere erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

Come per il piano 4.0, sono esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti

Anche le spese di formazione sulle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica sono agevolabili, ma solo entro il 10% degli investimenti totali (calcolando sia beni strumentali digitali sia quelli per l’autoconsumo da energia rinnovabile) e comunque fino a 300mila euro. Le aziende sono però tenute a ricorrere a formatori esterni.

L’ accesso al beneficio, non è automatico come avviene con Transizione 4.0.
Le imprese devo presentare, “in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A (GSE), la documentazione prevista nel decreto unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso”.
Il GSE, a sua volta, verifica la completezza della documentazione e trasmette al Mimit l’elenco delle imprese ammissibili, dopo aver verificato che l’importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa previsti a livello nazionale.
Spetta all’azienda comunicare periodicamente al GSE l’avanzamento dell’investimento ammesso. Poi, “in base a tali comunicazioni è determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato”
Al termine dell’investimento, “l’impresa comunica il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al comma 11, lettera b”. A questo punto sarà ancora il GSE a comunicare all’Agenzia delle entrate, l’elenco delle imprese beneficiarie e l’ammontare del relativo credito d’imposta”.

compresa eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio ma anche l’avvenuta INTERCONNESSIONE ed i criteri per la misurazione dell’effettivo conseguimento del risparmio energetico conseguito. In questo modo, il legislatore chiarisce in maniera definitiva l’ambiguità sorta circa la necessità del rispetto delle condizioni di cui alla circolare 4/e 2017 ovvero dell’interconnessione. Introdotta una necessaria verifica di congruità e pertinenza delle spese che, a mio avviso, sarà interamente a cura del Certificatore.

Come per il piano transizione 4.0, ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta 5.0 sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alla normativa agevolativa.

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione dovrà essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti (le spese sostenute per adempiere a tale obbligo saranno riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro).

La prima novità di sostanza è l’eliminazione della soglia presente nelle prime bozze che prevedeva un minimo di 40.000 euro di investimenti in beni strumentali per poter accedere anche agli incentivi sulle rinnovabili e sulla formazione.

Sarà quindi possibile accedere alle altre due linee di incentivo con un investimento di qualsiasi importo in beni 4.0 che generi risparmio energetico superiore al 3% dei consumi della struttura produttiva o al 5% dei consumi del processo interessato.

La seconda novità riguarda proprio la linea dedicata agli investimenti in rinnovabili, con particolare riferimento al fotovoltaico.

La maggiorazione del 120% o 140% si avrà non più sul costo dei soli moduli, ma su quello dell’intero impianto.

Inoltre, in attesa che sia costituito il registro dei moduli che rispondono ai requisiti di efficienza previsti dal Decreto Energia, “sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale” previsti dal decreto stesso, cioè siano made in Europe e abbiano un livello di efficienza superiore al 21,5%.

C’è un nuovo attore con cui fare i conti: il GSE (Gestore dei Servizi Energetici). Sarà il GSE infatti a validare la comunicazione ex ante e la certificazione ex ante relativa alla riduzione dei consumi energetici conseguibile tramite gli investimenti nei beni.

Il superamento di questo step, previa disponibilità di risorse, porta alla prenotazione dell’incentivo: “Il credito d’imposta si considera prenotato decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo, salvo che in detto termine il GSE non comunichi che la documentazione non è completa o idonea, ovvero che le risorse sono esaurite”.

Una volta completato l’investimento, sarà sempre al GSE che occorrerà inviare la comunicazione ex post. Da quel momento si potrà fruire dell’incentivo.

 La procedura GSE subisce un intervento di razionalizzazione. La documentazione prevista (dichiarazione ex ante e, successivamente, dichiarazione ex post) vengono inviate al GSE insieme ad una comunicazione descrittiva del progetto e del costo dello stesso. Il GSE comunica quotidianamente al Ministero l’elenco delle imprese che hanno validamente prenotato il credito, monitorando che lo stesso non superi lo stanziamento previsto. Ai fini dell’utilizzo, inoltre, il GSE procede ad acquisire comunicazioni periodiche circa l’avanzamento trasmesse direttamente delle imprese. L’importo del credito spettante è dunque certificato da tali comunicazioni che assolvono al ruolo di definire in concreto l’importo destinato all’impresa.

A conclusione del progetto, il GSE comunicherà al Ministero il completamento degli investimenti e, conseguentemente, l’ammontare del credito utilizzabile. Il credito è utilizzabile dall’impresa dopo 5 giorni dal ricevimento di tale comunicazione che viene trasmessa all’Agenzia e, conseguentemente, anche al beneficiario

Novità infatti anche per la conclusione della procedura. Mentre finora si prevedeva la necessità di attendere un decreto di concessione, poi 10 giorni e poi eseguire entro il 31/12 il primo F24 per avviare la fruizione del beneficio, l’ultima bozza dispone più semplicemente che “Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dalla comunicazione di completamento dell’investimento” fatta al GSE.

In pratica con la comunicazione al GSE si conclude l’iter e si può avviare la fruizione, che comunque deve avvenire entro il 31/12/2025. Resta salva la possibilità di fruire della parte per la quale non c’è capienza fiscale in 5 quote annuali.

La differenza rispetto all’impianto normativo precedente è enorme: prima infatti le aziende non avevano la certezza di poter accedere alle risorse fino al decreto che avveniva a fine procedura; ora invece la certezza si avrà con la prenotazione dopo la comunicazione e la certificazione ex ante, cioè prima di effettuare gli investimenti.

La certificazione ex ante, come anticipato, dovrà attestare la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni.

La certificazione ex post invece si potrà limitare all’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Salta l’obbligo di inserire l’interconnessione nella certificazione ex post. L’attestazione dell’avvenuta interconnessione resta comunque obbligatoria.

Il decreto legge dispone che tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni (l’elenco sarà previsto dal decreto attuativo) ci siano comunque:

  • gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
  • le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

L’attività dei soggetti certificatori sarà controllata dal Ministero in collaborazione col GSE: “Il Ministero delle imprese e del made in Italy esercita, anche avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi”.

Sarà sempre il GSE – e non più il Ministero – a coadiuvare l’Agenzia delle Entrate nell’effettuare i controlli per la verifica dei presupposti e dei requisiti tecnici previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio.

L’Amministrazione centrale ha,  definitivamente, preso atto della necessità di affidare ad enti terzi le procedure di verifica circa la spettanza dei crediti per evitare situazioni parossistiche già verificatesi con il Credito Ricerca, talmente rilevanti da costringere il Ministero ad intervenire con sanatorie e Decreti correttivi. In questo modo si sancisce in maniera pressoché definitiva che il soggetto titolare dei controlli è proprio il GSE che interviene come litisconsorzio necessario negli eventuali giudizi.

Un passo decisivo verso la razionalizzazione delle procedure di verifica

Leggendo la bozza della norma, il calcolo della riduzione dei consumi energetici non appare agevole e dovrà essere certificato da un valutatore terzo indipendente. Non è invece prevista la possibilità di procedere con un’autocertificazione (come per l’interconnessione degli investimenti 4.0 al di sotto di determinate soglie).

Per le piccole e medie imprese i costi per la certificazione del calo dei consumi sono riconosciuti in aumento del credito d’imposta (fino a un massimo di 10.000

Differenze tra i crediti d’imposta del piano 4.0 e del piano 5.0 si riscontrano anche con riguardo alle modalità di utilizzo dei crediti di imposta.

I crediti d’imposta del piano 4.0, infatti, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24 in tre quote annuali di pari importo, a partire dall’anno dell’interconnessione del bene.

I crediti d’imposta 5.0 sono sempre utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24 (anche in un’unica rata), ma il loro utilizzo dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2025. L’ammontare non compensato entro tale data potrà essere riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo

Il “bonus” non scatta per investimenti in tutta una serie di settori ritenuti non compatibili con il principio Ue Dnsh (do not significant harm, non arrecare danni significativi all’ambiente), a partire dalle attività direttamente connesse ai combustibili fossili. Sono esclusi anche gli investimenti in beni oggetto di concessione con regime a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, dell poste, delle tlc, della depurazione delle acque e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, dovrà essere calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito, invece, dovrà essere calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, che sarà definito dal decreto attuativo.

I crediti d’imposta 5.0 spettano per gli investimenti effettuati negli anni 2024 e 2025.

Ne consegue che i nuovi crediti d’imposta sono applicabili agli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024, purché i progetti di investimento comportino un risparmio energetico almeno del 3%, a livello di impresa, o del 5% per il processo produttivo interessato.

A differenza del piano 4.0, non è prevista la coda per gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2025. Pertanto, mentre per il piano transizione 5.0 gli investimenti dovranno essere completati tassativamente entro il 31 dicembre 2025, per il piano transizione 4.0 gli investimenti potranno essere completati entro il 30 giugno 2026 se entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

L’agevolazione 4.0 è tutto sommato di facile utilizzo. Certificata l’interconnessione nelle forme previste (autodichiarazione o perizia), il credito d’imposta viene autonomamente liquidato dall’impresa per essere utilizzato in compensazione nel modello F24. Il transito nel quadro RU della dichiarazione dei redditi governa i controlli “automatizzati” tra credito generato e credito utilizzato agganciando il bonus maturato sull’investimento dichiarato agli utilizzi transitati nei modelli F24.

L’utilizzo del credito per la transizione 5.0 è, invece, decisamente più complesso. Per fruire del credito bisogna infatti osservare una serie di adempimenti. Comunicazioni al Gse prima degli investimenti (con funzione di prenotazione del bonus) e dopo il loro completamento (per sbloccare l’utilizzo del credito). Certificazioni di un valutatore terzo indipendente che attesti la riduzione dei consumi conseguibili e una serie di raggiunti requisiti tecnici. Certificazione di un revisore dei conti che dichiari l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza della documentazione contabile. Per il 5.0 sarà comunque necessario l’indicazione della normativa in fattura.

Anche le regole di utilizzo del credito sono diverse. Il credito 4.0 è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali a decorrere da quello di interconnessione. Il credito 5.0 è fruibile in compensazione entro il 31 dicembre 2025. Quindi, oltre ad essere maggiore, il bonus transizione 5.0 è più conveniente anche in relazione alla velocità di utilizzo. La norma precisa che il credito 5.0 non utilizzato alla data del 31 dicembre 2025 è riportabile e fruibile in cinque rate annuali di pari importo. Vista la complessità del quadro è quindi bene che le imprese interessate si attivino velocemente.

Il piano 5.0 è operativo da subito e sul 2024,   “ha un effetto retroattivo”. Questo perché il piano fa riferimento alla decisione del Consiglio dell’8 dicembre scorso, che ha approvato la revisione del PNRR con l’aggiunta della settima Mission REPowerEU. Dunque, “si può presupporre che sarà possibile agevolare anche beni acquistati dal 1° gennaio 2024”.

Il tax credit è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2025.  L’ammontare non ancora utilizzato entro la fine del 2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

La norma agevola gli investimenti 5.0 effettuati nel 2024 e nel 2025. Essendo prevista una comunicazione preventiva, con relativa attestazione ex ante, non è chiaro se possano rientrare nel bonus anche investimenti avviati (dal 1° gennaio 2024) prima della comunicazione (ed eventualmente prima dell’entrata in vigore del Dl 19). Per verificare quando l’investimento si considera effettuato, dovrebbero valere, come già per Industria 4.0, le regole di competenza temporale (consegna o spedizione per le cessioni oppure ultimazione per gli investimenti in appalto). Un dubbio sorge circa la necessità che, entro fine 2025, l’investimento risulti, non solo ultimato (come è per 4.0, che peraltro prevede una coda al 30 giugno 2026 per “prenotazioni” del 2025), ma anche entrato in funzione e interconnesso onde consentire il rilascio della attestazione ex post. Se così è, i tempi per pianificare ed effettuare questi investimenti appaiono molto ristretti.

Fonti: Il Sole 24 ore, Innovation post, Warrant hub, Industry 4.0

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