TRANSIZIONE 4.0 La bozza del nuovo piano operativo da novembre 2020

RAMSES GROUP NEWS n. 124 – 16 novembre 2020

Il testo in manovra di Bilancio prevede:

  • Retroattività e consegne possibili fino a giugno 2023.
  • Crediti d’imposta compensabili già nell’anno di spesa.
  • Investimenti tra 10 e 20 milioni agevolati al 10%

La nuova versione degli incentivi 4.0 partirà, retroattivamente, per investimenti effettuati a partire da novembre 2020. E saranno coperte spese fino al 2022, con consegna dei beni possibile fino a giugno 2023 se si paga un acconto di almeno il 20%. A meno di imprevisti dell’ultimo minuto, è questo il compromesso raggiunto tra ministero dello Sviluppo e ministero dell’Economia rispetto all’ipotesi iniziale di una proroga fino a tutto il 2023 del piano Transizione 4.0, in scadenza a fine 2020.

Il periodo minimo di compensazione dei crediti d’imposta scende dagli attuali 5 a 3 o 1 anno.

Nel caso dei beni strumentali funzionali alla digitalizzazione (l’ex iperammortamento – Beni 4.0) scatta anche l’anticipazione della fruizione già dall’anno di investimento.

Per il resto, il nuovo Piano che entrerà nella legge di bilancio presenta ritocchi al rialzo di aliquote e massimali di investimento. Il costo stimato dai tecnici del ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli è di circa 25 miliardi spalmati lungo tutto il periodo di compensazione: in manovra, per finanziare l’operazione, sarà costituito un Fondo Recovery Plan-Transizione 4.0 agganciato alle risorse europee.

Beni strumentali tradizionali

Per quanto riguarda il credito d’imposta sui beni strumentali materiali non 4.0 (l’ex superammortamento) l’aliquota, solo per il 2021, salirà dal 6 al 10% per investimenti effettuati da soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni (per i quali il termine di compensazione viene ridotto a 1 anno). Nel caso si tratti di beni funzionali allo smart working si sale invece al 15%. L’agevolazione del 6% viene poi estesa anche ai beni immateriali (software) non legati a processi 4.0.

Beni strumentali 4.0

Il credito d’imposta per i beni interconnessi 4.0 viene rafforzato con una clausola di décalage. Nella prima fascia, nel 2021, il limite di investimento sale da 2,5 a 4 milioni e il beneficio fiscale dal 40 al 50%, poi nel 2022 si torna ai livelli attuali.

Nella seconda fascia, da 4 milioni a 10 milioni, il beneficio sale dal 20 al 30% nel 2021, poi c’è il ritorno all’intensità attuale. Tornano anche gli incentivi per investimenti oltre 10 milioni (e fino a 20 milioni) che erano stati eliminati tra le proteste delle imprese, ma l’agevolazione è solo del 10% sia per il 2021 sia per il 2022. Per quanto riguarda i software 4.0, l’aliquota sale dal 15 al 20% e il massimale da 700mila euro a 1 milione (soltanto nel 2021).

Per i beni 4.0, come detto, l’utilizzo del credito diventa possibile già dall’anno dell’investimento (fa fede l’avvenuta interconnessione digitale) e non dal 1° gennaio successivo.

Ricerca e formazione

Per la ricerca e innovazione le maggiorazioni valgono anche per il 2022. Il credito d’imposta per la R&S sale da 12 al 20% con massimale da 3 a 5 milioni. Quello per l’innovazione tecnologica dal 6 al 10% con massimale d 1,5 a 3 milioni, ma nel caso di progetti legati a sostenibilità economica e digitale si arriva al 15%. Il tax credit per design e ideazione estetica viene incrementato dal 6 al 15% (tetto da 1,5 milioni a 3 milioni). Anche per la quarta categoria dei crediti d’imposta del piano 4.0, ovvero la formazione, scatta la proroga con la novità dell’inclusione tra i costi ammissibili anche delle spese dirette per la formazione dei dipendenti e degli imprenditori mentre oggi il calcolo è vincolato al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione dei lavoratori.

La bozza della Legge di Bilancio 2021, approvato il 18 ottobre 2020 dal Consiglio dei Ministri, recante le previsioni per l’anno finanziario 2021 (NADEF) e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. intende contrastare l’ondata pandemica di Covid-19 attraverso nuove misure per proteggere sia la salute dei cittadini che l’economia del Paese.

Il DDL di Bilancio 2021 prevede l’incremento delle intensità d’aiuto e dei massimali di spesa sia per il credito d’imposta beni strumentali, che per R&S e innovazione, ma anche per il bonus formazione 4.0. Entro il 31 dicembre 2020, il testo della Legge di Bilancio 2021 dovrà essere approvato.

Oltre agli interventi volti ad accelerare la transizione ecologica e quella digitale e ad aumentare la competitività delle imprese italiane sul mercato, una particolare attenzione verrà dedicata agli investimenti innovativi e la ricerca.

Vediamo nel dettaglio le modifiche AL PIANO DI TRANSIZIONE 4.O , per  le misure , che presentano benefici fiscali sotto forma di credito d’imposta

Legge di Bilancio 2021: Credito d’imposta Beni strumentali

La bozza della Legge di Bilancio 2021 prevede l’innalzamento dei massimali di spesa e la creazione di 3 diverse aliquote:

  • 40% del costo per investimenti fino a 4 milioni di euro (ora 2,5 milioni);
  • 20% del costo per gli investimenti tra i 4 e i 10 milioni di euro;
  • 10% del costo, per gli investimenti tra i 10 e i 20 milioni di euro (ora esclusi)

Le novità riguardano anche i beni immateriali 4.0: se la Legge di Bilancio 2020 prevede un’aliquota del 15% del costo nel limite massimo di 700.000 euro, nel 2021, tale intensità d’aiuto potrebbe essere innalzata al 20% con un massimale di spesa a 1 milione di euro. Mentre, per i beni materiali generici, non industria 4.0, è previsto un innalzamento dell’aliquota dall’attuale 6% al 10%.

I cambiamenti sembrano interessare non solo aliquote e massimali di spesa, ma anche le modalità di utilizzo dei crediti d’imposta. Ad oggi, i crediti possono essere utilizzati solo in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, per i beni materiali 4.0 e per i beni generici. Per i beni immateriali, le quote sono ridotte a 3. Inoltre, il bonus è fruibile a partire dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni o, in caso di beni 4.0 dall’anno successivo alla loro interconnessione. In base alle previsioni, nel 2021 il periodo di compensazione potrebbe ridursi e potrebbe essere introdotta l’opzione della cessione del credito.

Legge di Bilancio 2021: Bonus Ricerca, Sviluppo e Innovazione

Sarà rafforzato dalla Legge di Bilancio 2021, attraverso l’innalzamento delle intensità d’aiuto.

Attualmente, il bonus per le attività di ricerca e sviluppo è pari al 12% delle spese ammissibili, con un massimale di spesa di 3 milioni di euro. Nel 2021 si prevede l’innalzamento dell’aliquota al 20% e del tetto massimo di spesa pari a 5 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica che, in base alla normativa vigente hanno un’aliquota del 6%, si passerebbe al 10%. Particolarmente vantaggioso è anche l’incremento del bonus per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi, o sostanzialmente migliorati, che passerà dal 10% al 15% con un tetto massimo di spesa pari a 3 milioni di euro.

Legge di Bilancio 2021: piano straordinario per la Formazione 4.0

Si rivolge a tutte le imprese che investono in attività di formazione per acquisire o consolidare le conoscenze tecnologiche in ottica Impresa 4.0. L’attuale disciplina prevede che, ai fini del calcolo del beneficio, il costo aziendale del personale dipendente impegnato nelle attività di formazione 4.0 sia rilevato limitatamente alle ore e giornate di formazione. Inoltre, per il personale dipendente “docente” o “tutor” è previsto un limite di spesa massimo del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

Nel 2021 sarebbe contemplata la possibilità di eliminare il tetto massimo del 30% e di ampliare le tipologie di spese ammissibili.

PIU’ IN  DETTAGLIO

La nuova durata del piano Transizione 4.0

Il primo comma stabilisce i confini temporali del piano Transizione 4.0 che troverà attuazione anticipata già a novembre 2020, precisamente dal 16 novembre, e durerà due anni pieni, il 2021 e il 2022, per avere poi una coda di sei mesi fino al 30/06/2023 in caso di ordini confermati entro fine 2022.

1A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi seguenti, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

Soggetti destinatari dell’agevolazione

Il secondo comma delimita l’ambito soggettivo, stabilendo tutte le categorie di imprese escluse dalla fruizione dei benefici previsti dal piano Transizione 4.0

2. Il credito di imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Gli investimenti agevolabili con i nuovi credito d’imposta Transizione 4.0

Il comma 3) definisce gli investimenti agevolabili con il credito d’imposta previsto dal piano Transizione 4.0. Resta l’esclusione degli autoveicoli e di tutti i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%

3. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, ad eccezione dei beni indicati all’articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

I beni strumentali semplici (materiali e immateriali)

L’ex superammortamento, diventato quest’anno credito d’imposta al 6%, si allarga. Innanzitutto per i beni materiali l’aliquota passa dal 6% al 10%, sempre con il massimale di 2 milioni di euro già esistente oggi. Inoltre, per il solo primo anno, il credito d’imposta è elevato al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile.

Questo “boost” dura solo per il 2021 e per gli ordini 2021 consegnati entro giugno 2022. Nel 2022 e fino al giugno 2023 l’aliquota torna al 6%.

Viene poi introdotta l’agevolazione anche per i beni immateriali “normali” (non 4.0) per cui a oggi non esisteva agevolazione, anche qui al 10% con un massimale di 1 milione. Anche in questo caso l’aliquota al 10% vale solo da novembre 2020 a dicembre 2021, per poi scendere al 6%.

4. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. La misura del credito d’imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
5. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento.

I beni materiali 4.0

Per quanto riguarda i beni materiali 4.0, prima si era parlato di un’aliquota al 50% e un massimale per il primo scaglione al 50%; poi il ministro ha detto che l’aliquota era il 40% e che il massimale era però di 4 milioni. L’attuale testo dice una cosa ancora diversa: il primo scaglione resta a 2,5 milioni e l’aliquota passa, sempre solo per il primo anno, al 50%. L’aliquota del secondo scaglione, tra 2,5 e 10 m,ilioni, sale dall’attuale 20% al 30%. Infine si introduce un terzo scaglione per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni con un’aliquota al 10%.

6. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

L’anno successivo invece le prime due aliquote tornano al livello attuale (40% e 20%), mentre la terza per gli investimenti tra 10 e 20 milioni resta invariata.

7. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

I software 4.0

L’attuale credito al 15% per i beni immateriali 4.0 passa al 20% per il primo anno con un massimale che sale da 700 mila euro a 1 milione di euro. Questa nuova aliquota durerà per tutto il biennio di proroga del piano (senza quindi il décalage visto per gli altri crediti d’imposta).

8. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Transizione 4.0, più breve il periodo di compensazione

La compensazione per tutti i tipi di credito d’imposta visti finora sarà di 3 anni (attualmente erano 5 anni per i beni materiali e 3 per i beni immateriali). Inoltre, per le aziende con fatturato inferiore a 5 milioni di euro, il credito d’imposta per i beni strumentali semplici (sia materiali che immateriali non 4.0) si riduce ulteriormente a un anno.

La fruizione potrà avvenire già dall’anno in cui si effettua l’investimento o, nel caso dei beni 4.0, dell’avvenuta interconnessione.

Resta inoltre l’obbligo di effettuare la comunicazione al Ministero dello sviluppo economico (ma non a pena di decadenza del beneficio).

Al momento non è prevista la possibilità di cedere il credito d’imposta sul modello di quello che accade con il superbonus.

9. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 4 e 5, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 12 per gli investimenti di cui ai commi 6, 7 e 8. Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 4 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale. Nel caso in cui l’interconnessione dei beni di cui al comma 12 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi dei commi 4 e 5. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 6, 7 e 8, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Cessione del bene e recupero del credito

Se il bene viene rivenduto o destinato a struttura produttiva all’estero si perde il beneficio e occorre restituire quello già fruito.

10. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione di cui al comma 12, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

Transizione 4.0 anche per i professionisti

Il credito d’imposta per beni strumentali materiali e immateriali semplici spetta anche ai professionisti.

11. Il credito d’imposta di cui ai commi 4 e 5 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

Oneri documentali

Per i beni materiali e immateriali 4.0 nel nuovo piano Transizione 4.0 resta l’obbligo della perizia asseverata o dell’attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione per i beni il cui costo di acquisizione supera i 300 mila euro. Per gli investimenti di importo inferiore basterà, come oggi, una dichiarazione del legale rappresentante.

12. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 4 a 8. In relazione agli investimenti previsti dai commi 6, 7 e 8, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora nell’ambito delle verifiche e dei controlli riguardanti gli investimenti previsti dai commi da 6 a 8 si rendano necessarie valutazioni di ordine tecnico concernenti la qualificazione e la classificazione dei beni, l’Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere. I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l’Agenzia delle entrate e il Ministero dello Sviluppo economico, nella quale potrà essere prevista un’analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, aventi ad aggetto la corretta applicazione del credito d’imposta per i suddetti investimenti. Per l’espletamento delle attività di propria competenza, il Ministero dello Sviluppo economico potrà anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche.
13. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta di cui ai commi da 4 a 8, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Fonte Innovation post


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