SVILUPPO DELLE IMPRESE AGROINDUSTRIALI: contributo a fondo perduto del 50%

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RAMSES GROUP NEWS – 23 luglio 2021

SCHEDA SINTETICA

CONTRATTO DI SVILUPPO DELLE IMPRESE AGROINDUSTRIALI

Si tratta del principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di investimenti produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.

IL CONTRATTO DI SVILUPPO: è composto da uno o più progetti di investimento e da eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, connessi e funzionali tra loro.

FINALITA’: realizzazione di programmi di sviluppo riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

LOCALIZZAZIONE: tutto il territorio nazionale.

INVESTIMENTO MINIMO DELLE IMPRESE ADERENTI: settore trasformazione prodotti agricoli: 1,5 milioni.

INVESTIMENTO MINIMO DEL PROMOTORE: settore trasformazione prodotti agricoli: 3 milioni.

INVESTIMENTO MINIMO DELL’INTERO PROGETTO: 7,5 milioni per il settore agroalimentare.

BENEFICIARI: tutte le imprese, italiane ed estere.

CONTRATTO DI RETE: il contratto di sviluppo potrà inoltre essere realizzato da più soggetti in forma congiunta tramite lo strumento del contratto di rete.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E FINANZIAMENTI AGEVOLATI: 
le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro: 
– finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili; 
– contributo in conto interessi; 
– contributo in conto impianti; 
– contributo diretto alla spesa.

PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI RISCHIO: con decreto del MISE sono state inoltre ampliate le modalità di intervento in favore delle imprese, prevedendo la possibilità per Invitalia, di integrare le agevolazioni in forma di contributo o di finanziamento intervenendo per integrare il capitale di rischio del soggetto proponente.

DOMANDE: Misura operativa. Domande a sportello.

APPROFONDIMENTO

CONTRATTO DI SVILUPPO AGROINDUSTRIALE

Il Contratto di sviluppo è il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di investimenti produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.

  • E’ composto da uno o più progetti di investimento e da eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, connessi e funzionali tra loro.
  • Può prevedere anche la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse.

FINALITA’

I CONTRATTI DI SVILUPPO AGROINDUSTRIALE HANNO PER OGGETTO LA REALIZZAZIONE DI:

  • programmi di sviluppo industriali riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Nell’ambito dei programmi di sviluppo possono essere previsti anche programmi di ricerca, sviluppo ed innovazione strettamente connessi e funzionali tra di loro.

  • I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, anche mediante il ricorso al contratto di rete.

BENEFICIARI

I BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI SONO:

  • l’impresa proponente, che promuove l’iniziativa imprenditoriale ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del Contratto
  • le eventuali imprese aderenti, che realizzano progetti di investimento nell’ambito del suddetto Contratto di Sviluppo
  • i soggetti partecipanti agli eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.

L’impresa proponente è l’interlocutore formale nei confronti di Invitalia, anche per conto delle aziende aderenti.

Il contratto di sviluppo può inoltre essere realizzato da più soggetti in forma congiunta con il contratto di rete.

I beneficiari delle agevolazioni sono l‘impresa che promuove il programma di sviluppo, denominata “soggetto proponente”, le eventuali altre imprese che intendono realizzare i progetti di investimento che compongono il programma stesso, denominate “aderenti”, i soggetti partecipanti agli eventuali progetti di ricerca, e sviluppo e innovazione

In caso di programmi di sviluppo realizzati da più imprese, il proponente ne assume la responsabilità verso l’Amministrazione ai fini della coerenza tecnica ed economica. I soggetti, sin alla data di presentazione della istanza di accesso, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

 a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese;

 b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali; 

c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;

 d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

 e) qualora siano stati destinatari di provvedimenti di revoca parziale o totale di agevolazioni concesse dal Ministero, abbiano provveduto alla restituzione di quanto dovuto; 

f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER;

 g) esclusivamente per la realizzazione dei progetti di investimento di cui al Titolo II, nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, non avere effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento e impegnarsi a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell’investimento stesso.

PROGRAMMI AMMISSIBILI

 Il contratto di sviluppo industriale agricolo deve riguardare esclusivamente la realizzazione di progetti di investimento nel settore di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

La proposta di contratto di sviluppo industriale agricolo può avere ad oggetto un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d’investimento, ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione al processo di produzione dei prodotti finali.

I progetti devono essere volti ai seguenti obiettivi di sviluppo:

a) creazione di nuove unità produttive;

b) ampliamento della capacità di un’unità produttiva esistente; 

c) riconversione di una unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a 4 cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza; 

d) ristrutturazione di una unità produttiva esistente intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l’introduzione di un nuovo processo produttivo o l’apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica oggetto del programma di investimento, valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi, riduzione dell’impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.

 Non sono ammissibili i progetti di investimento:

a) diretti alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari; 

b) che prevedono un aumento della produzione superiore alle eventuali restrizioni previste da organizzazioni comuni di mercato o alle limitazioni stabilite in relazione al sostegno dell’Unione europea a livello delle singole imprese, delle singole aziende o dei singoli stabilimenti di trasformazione; 

c) realizzati per conformarsi alle norme dell’Unione europea in vigore; 

d) costituiti da investimenti di mera sostituzione.

 L’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo (proponente + aderenti) non può essere inferiore a 7,5 milioni di euro. 

Nell’ambito del programma di sviluppo presentato da piu’ Soggetti, il soggetto proponente, Capofila, deve prevedere spese ammissibili pari almeno a 3 milioni di euro (a parte eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale). 

Gli altri aderenti devono prevedere investimenti di importo pari almeno a 1,5 milioni di euro.

NOTA BENE:

Per i programmi di grandi dimensioni* denominati Accordi di Sviluppo, che rivestono una particolare rilevanza strategica, è stata introdotta una specifica procedura, Fast Track, che implica una corsia preferenziale per le risorse, una riduzione dei tempi e un maggior coinvolgimento delle amministrazioni coinvolte.

 *Per progetti di grandi dimensioni si intendono progetti che prevedono investimenti per almeno €20 milioni per il settore della trasformazione dei prodotti agricoli.

 Un progetto è ritenuto di rilevanza strategica se si riscontra almeno uno dei seguenti elementi distintivi:

1. un significativo impatto occupazionale, 

2. la capacità di attrazione degli investimenti esteri,

3. la coerenza con le direttrici di Industria 4.0.  

SPESE AMMISSIBILI

 Le spese ammissibili che devono riferirsi all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni riguardano:

 a) suolo aziendale e sue sistemazioni nel limite del 10% dei costi totali ammissibili del progetto di investimento;

 b) opere murarie e assimilate nel limite del 40% dei costi totali ammissibili del progetto di investimento; 

c) infrastrutture specifiche aziendali;

d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, fino al loro valore di mercato.

e) l’acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e l’acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali; 

f) consulenze connesse al progetto d’investimento, nella misura massima del 4% dell’importo complessivo ammissibile del progetto d’investimento.

Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all’acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione dell’istanza di accesso di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA. Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne. Non è, inoltre, ammessa l’IVA sulle spese concedibili, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione italiana in materia. 

IL PROGRAMMA DEL SOGGETTO PROPONENTE DEVE, INOLTRE, PRESENTARE SPESE AMMISSIBILI

  • non inferiori a 3 milioni di euro per quelli che riguardano esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
  • Inoltre gli investimenti proposti dai soggetti aderenti devono presentare spese non inferiori a 1,5 milioni di euro.

DURATA DEI PROGRAMMI 

I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione dell’istanza di accesso. Per avvio del progetto si intende la data di inizio dei lavori di costruzione oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolate ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto del terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio del progetto. Il programma di sviluppo deve essere concluso entro 36 mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni.

L’IMPORTO COMPLESSIVO

L’IMPORTO COMPLESSIVO DELLE SPESE E DEI COSTI AMMISSIBILI ALLE AGEVOLAZIONI:

  • non deve essere inferiore a 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

CONTRIBUTI

Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato, nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro:

  • finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili
  • contributo in conto interessi
  • contributo in conto impianti
  • contributo diretto alla spesa.

L’entità degli incentivi dipende dalla tipologia di progetto (di investimento o di ricerca, di sviluppo e innovazione), dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla dimensione di impresa.

Gli incentivi sono diversi per i progetti a finalità ambientale.

DIMENSIONE MINIMA DEGLI INVESTIMENTI

AGEVOLAZIONI PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AGRO-INDUSTRIALI

ACCORDO DI SVILUPPO

Per i programmi di grandi dimensioni, che rivestono una particolare rilevanza strategica, è stata introdotta una specifica procedura, l’Accordo di Sviluppo, che implica una corsia preferenziale per le risorse, una riduzione dei tempi e un maggior coinvolgimento delle amministrazioni coinvolte.

  • Per progetti di grandi dimensioni si intendono progetti che prevedono investimenti per almeno €20 milioni per il settore della trasformazione dei prodotti agricoli).
  • Un progetto è ritenuto di rilevanza strategica se si riscontra almeno uno dei seguenti elementi distintivi: un significativo impatto occupazionale, la capacità di attrazione degli investimenti esteri e la coerenza con le direttrici di Industria 4.0.

Invitalia dà a questi progetti la priorità nella prenotazione delle risorse e nei tempi di valutazione e di attuazione: i tempi di istruttoria scendono da 120 a 90 giorni.

ACCORDO di PROGRAMMA

Per gli investimenti che incidono in modo consistente sulla competitività dei territori, il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito la procedura per l’attivazione degli Accordi di programma (sottoscritti da Ministero, Invitalia, Regioni, enti pubblici e imprese), cui sono destinate una parte delle risorse disponibili.

Il “rilevante e significativo impatto” sulla competitività del sistema produttivo sussiste se si riscontra almeno uno di questi elementi:

  • considerevole impatto occupazionale
  • recupero o riqualificazione di strutture dismesse
  • importanti innovazioni di prodotto o di processo (coerenza con le direttrici di Industria 4.0 –  presenza di un progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale – obiettivi di tutela ambientale come previsti dalla normativa di riferimento)
  • capacità di attrazione di investimenti esteri o forte presenza sui mercati esteri (prevalenza fatturato estero)
  • localizzazione in distretti turistici e capacità di contribuire alla stabilizzazione della domanda turistica attraverso la destagionalizzazione dei flussi

PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI RISCHIO

Con decreto del Mise sono state inoltre ampliate le modalità di intervento in favore delle imprese, prevedendo la possibilità per Invitalia, di integrare le agevolazioni in forma di contributo o di finanziamento intervenendo per integrare il capitale di rischio del soggetto proponente, in particolare:

  •  Relativamente alle iniziative oggetto degli accordi di cui agli articoli 4, comma 6 e 9-bis, sottoscritti dal Ministero e dalle Regioni, dagli enti pubblici,
    dal Soggetto gestore e dalle imprese interessate, finalizzati al rilancio produttivo di stabilimenti industriali di rilevanti dimensioni, altrimenti dismessi o comunque nei quali l’attività produttiva è stata o verrebbe interrotta, il soggetto proponente può richiedere al Soggetto gestore l’assunzione di una partecipazione temporanea e di minoranza nel capitale del medesimo soggetto proponente. 
  • La partecipazione deve essere:
    • a) riferita ad imprese, anche di nuova costituzione, ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
    • b) acquisita, gestita e dismessa dal Soggetto gestore, prevedendo l’apporto di risorse finanziarie da parte di investitori privati indipendenti in misura economicamente rilevante per un ammontare almeno pari al 50 per cento dell’operazione. 
      A tal fine per investitore privato indipendente si intende colui che non è socio dell’impresa in cui investe e che, a seguito dell’investimento, a prescindere dall’assetto proprietario, sostiene interamente il rischio relativo al proprio investimento. 
      Al momento della costituzione di una nuova società, tutti gli investitori privati, compresi i fondatori, sono considerati indipendenti dalla medesima società;
    • c) detenuta per un arco temporale non superiore a 5 anni.
  • Il Soggetto gestore, in aggiunta all’acquisizione della partecipazione, può realizzare investimenti in quasi equity, compresi i prestiti obbligazionari, rilasciare garanzie o effettuare una combinazione dei predetti strumenti in favore delle impresa partecipata.

TITOLO III PROGETTI DI RICERCA SVILUPPO E INNOVAZIONE

 Le agevolazioni relative ai progetti di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte della realizzazione di attività di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale, di innovazione dell’organizzazione e di innovazione di processo finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti. 

Possono essere destinatari:

 a) le imprese operanti in tutti i settori di attività tranne quelli non ammissibili (si veda ALL. 1) ad eccezione agricoltura, silvicoltura e pesca che possono accedere solo in qualità di imprese aderenti. 

b) organismi di ricerca e diffusione della conoscenza limitatamente ai programmi congiunti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale. 

I progetti previsti dal presente Titolo possono essere realizzati nell’intero territorio nazionale e devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni. A tal fine per avvio del progetto si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

Sono agevolabili i costi riguardanti:

 a) il personale, limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, adibito alle attività di ricerca e sviluppo; 

b) gli strumenti e le attrezzature nuovi di fabbrica, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca, sviluppo e innovazione;

c) la ricerca contrattuale, quali le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché i costi per i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati esclusivamente per l’attività del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione; 

d) le spese generali nella misura massima del 50% delle spese del personale di cui alla lettera a);

e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione.

 Le agevolazioni concedibili nella forma di:

 • contributo a fondo perduto alla spesa 

• finanziamento agevolato 

• contributo in conto interessi. 

Sono riassunte nella tabella seguente:    


PROGETTI DI RICERCA SVILUPPO INNOVAZIONE

PROG. RIC. INDUSTR. *   PROG. SVIL. SPERIM. *   PROG. INNOVAZIONE  

PICCOLA IMPRESA                     70% ESL             45% ESL                  50% ESL

MEDIA IMPRESA                   60% ESL                    35% ESL                  50% ESL

GRANDE IMPRESA               50% ESL                      25% ESL              15% ESL


La forma dell’agevolazione sarà definita in fase negoziale.

 *L’intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale puo’ essere aumentata di 15 punti percentuali fino a una intensità massima dell’80% dei costi ammissibili se è soddisfatta una della seguenti condizioni: 

• il progetto prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI e non prevede che una singola impresa sostenga da sola piu’ del 70% dei costi ammissibili; 

• il progetto prevede la collaborazione effettiva tra un’impresa e uno o piu’ organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell’ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca; i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.

ITER

 L’iter istruttorio prevede: 

1. Presentazione domanda di agevolazione 

2. Negoziazione 

3. Rilascio della determinazione di concessione delle agevolazioni (se istruttoria e negoziazione si concludono positivamente).

ALL. 1 

Le imprese operanti nei seguenti settori non possono presentare programmi di Ricerca e Sviluppo sul TITOLO III.

 a) agricoltura, silvicoltura e pesca: tutte le attività di cui alla sezione A della classificazione delle attività economiche ATECO 2007; 

b) estrazione di minerali da cave e miniere: limitatamente alle attività di cui alla divisione 05, «estrazione di carbone (esclusa torba)», della sezione B della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 

c) fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento: tutte le attività di cui alla sezione E della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato n. 1 al decreto DM 09.12.2014; 

d) costruzioni: tutte le attività di cui alla sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;

e) commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli: limitatamente alle attività di cui ai gruppi 47.8 «commercio al dettaglio ambulante» e 47.9 «commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati», della sezione G della classificazione delle attività economiche ATECO 2007; 

f) attività dei servizi di alloggio e di ristorazione: limitatamente alle attività di cui alla categoria 56.10.4 «ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti», della sezione I della classificazione delle attività economiche ATECO 2007; 

g) servizi di informazione e comunicazione: limitatamente alle attività di cui alla divisione 60 «attività di programmazione e trasmissione», della sezione J della classificazione delle attività economiche ATECO 2007; 

h) attività finanziarie e assicurative: tutte le attività di cui alla sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;

i) attività immobiliari: tutte le attività di cui alla sezione L della classificazione delle attività economiche ATECO 2007; 

l) noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese: tutte le attività di cui alla sezione N della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato n. 1 al decreto DM 09.12.2014;

m) istruzione: tutte le attività di cui alla sezione P della classificazione delle attività economiche ATECO 2007; 

n) attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento: limitatamente alle attività di cui alla divisione 92 «attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco», della sezione R della classificazione delle attività economiche ATECO 2007; 

o) altre attività di servizi: tutte le attività di cui alla sezione S della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato n. 1 al decreto DM 09.12.2014

ACCORDO DI SVILUPPO

Procedura ‘Fast track’

L’Accordo di Sviluppo Riguarda programmi:

  • di grandi dimensioni, con investimenti > 50 €/mln 

(20€/mln per TRASFORMAZIONE PRODOTTI  AGRICOLI) 

 di particolare rilevanza strategica in termini di: 

  • significativo impatto occupazionale 
  • capacità di attrazione di investitori esteri 
  • coerenza con le direttrici di Industria 4.0 

È prevista una specifica procedura, che implica: 

  • una corsia preferenziale per le risorse finanziarie utilizzabili 
  • una riduzione dei tempi istruttori da 120 a 90 giorni
  • un maggior coinvolgimento delle amministrazioni coinvolte L’accordo si attiva su richiesta delle imprese proponenti inviando ad Invitalia il relativo modulo. 

Se sussistono i requisiti per l’Accordo di Sviluppo, Invitalia avvia la procedura per il perfezionamento del relativo Accordo; nei successivi 90 giorni viene svolta l’attività istruttoria. In caso di verifica negativa, le domande sono esaminate secondo la procedura ordinaria.

Per i programmi di grandi dimensioni, che rivestono una particolare rilevanza strategica, è attiva una specifica procedura, l’Accordo di Sviluppo, che implica una corsia preferenziale per le risorse, una riduzione dei tempi e un maggior coinvolgimento delle amministrazioni coinvolte.

Progetti di grandi dimensioni sono quelli che prevedono investimenti ammissibili per almeno € 50 milioni ( € 20 milioni per il settore della trasformazione dei prodotti agricoli).

Con la nuova normativa, la rilevanza strategica di un progetto si riscontra se il programma di investimenti presenta almeno due dei seguenti elementi distintivi:

  • significativo impatto occupazionale, inteso come creazione di nuovi posti di lavoro
  • capacità di attrazione degli investimenti esteri
  • coerenza con le direttrici di Industria 4.0
  • rilevante impatto ambientale.

Per il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, è necessario, inoltre, che il progetto presentato riceva una valutazione positiva sul potenziale impatto diretto e indiretto sulla filiera allargata a livello regionale e/o nazionale.

Gli Accordi di sviluppo godono di una corsia preferenziale con priorità nella prenotazione delle risorse e nei tempi di valutazione e di attuazione: i tempi di istruttoria scendono da 120 a 90 giorni.

L’accordo si attiva su richiesta delle imprese proponenti, con invio del modulo:

– nella fase di presentazione del contratto di sviluppo direttamente sulla piattaforma informatica

– o in una fase successiva con l’invio alla casella PEC cds2015@pec.invitalia.it. In questo caso, si ricorda di specificare, nell’oggetto della mail, il numero di protocollo generato dalla piattaforma informatica al momento della presentazione della domanda relativa al contratto di sviluppo.

Se la verifica ha esito positivo (per sussistenza della rilevanza strategica e ammissibilità del progetto d’investimento), Invitalia avvia la procedura con comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico per il perfezionamento dell’Accordo di Sviluppo.

In assenza delle caratteristiche di rilevanza strategica e ammissibilità del progetto, le domande di finanziamento saranno esaminate in ordine cronologico.

DOMANDE

A sportello.

Fonte: Sardegna Contributi


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A • E’ VICINA ALL’AZIENDA

Primo passo è la conoscenza approfondita del cliente per individuare i migliori strumenti finanziari 

B • RICERCA LE OPPORTUNITÀ IN LINEA CON I PARAMETRI DELL’AZIENDA RICHIEDENTE

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Studiamo e valutiamo la fattibilità tecnica ed economica per individuare e capire quali fondi pubblici sono veramente raggiungibili, convenienti e vantaggiosi per l’azienda fornendo i parametri per decidere consapevolmente

 D • CONDIVIDE IL PROGETTO

Ci confrontiamo costantemente con le aziende e con i loro collaboratori, raccogliamo i documenti necessari e le informazioni espletando tutte le formalità: progettazione e preparazione della modulistica di accesso per la richiesta di finanziamento 

E • GESTISCE IL PROGETTO 

Ci interfacciamo costantemente con l’ente che eroga il finanziamento per qualsiasi esigenza burocratica fino all’ottenimento del contributo, effettuando la completa gestione del progetto e la relativa rendicontazione, lavorando con estrema precisione ci assumiamo le responsabilità riconducibili al nostro operato 

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