Strutture alberghiere e ricettive: ampliamento e proroga del bonus affitti

outdoor pool in hill

RAMSES GROUP NEWS n. 117 – 28 Ottobre 2020

DESTINATARI

  • strutture turistico-ricettive, compresi agriturismi e bed&breakfast;
  • agenzie di viaggio e tour operator;
  • stabilimenti termali e centri per il benessere fisico;
  • chi svolge attività di guida e assistenza turistica.

 Il decreto di Agosto all’art 77 così come modificato dalla legge di conversione del 13.10.2020 n. 126, ha inserito tra i soggetti che possono beneficiare del bonus affitti anche le strutture termali indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente, modificando la disciplina del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28, comma 3 del DL n. 34 del 2020.

Lo stesso decreto aveva prorogato il bonus per tutti fino a giugno e per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale fino a luglio (il bonus è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno e luglio). 

In sede di conversione del decreto di agosto, con la nuova lettera b-bis), viene previsto che per le imprese turistico ricettive, il credito d’imposta spetta sino al 31 dicembre 2020.

In sintesi la legge di conversione del DL Agosto modificando l’art. 28, comma 2, del decreto Rilancio (DL 34/2020) ha previsto:

  • aumento della percentuale del credito di imposta relativo all’affitto di azienda dal 30% al 50% per le strutture turistico-ricettive
  • nuova previsione di spettanza del credito di imposta per entrambi i contratti nel caso in cui, in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva, siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto d’azienda
  • proroga del bonus fino al 31 dicembre 2020 per le imprese turistico ricettive.

Il Decreto Rilancio aveva confermato il credito di imposta per le locazioni ad uso non abitativo e affitto di azienda (art 28), ricordiamo che tale credito riguarda tutte le locazioni di immobili non abitativi, non solo quelli di categoria C/1 e spetta a tutte le attività di impresa e professionali con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.

E’ un credito di imposta per i canoni di locazione, leasing, o concessione pagati da:

  • esercenti attività di impresa
  • esercenti attività di arti e professioni

I canoni di locazione devono riguardare immobili ad uso non abitativo e destinati ad attività:

  • industriale
  • commerciale
  • artigianale
  • agricola
  • di interesse turistico e termali
  • o riguardare l’esercizio di abituale attività di lavoro autonomo.

La misura del credito spetta ai soggetti suddetti per un ammontare pari al 60% del canone totale corrisposto.

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta invece nella misura del 30% dei relativi canoni (per le strutture turistico-ricettive, il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda è determinato nella misura del 50%).

Il credito d’imposta è commisurato all’importo delle locazioni versate nel periodo 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionali e termali con riferimento ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Per tutti il credito d’imposta spetta a condizione che vi sia stata una diminuzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente con l’eccezione delle strutture turistiche, termali inclusi le guide e gli accompagnatori turistici, che ne beneficiano anche senza calo di fatturato.

Ne beneficiano anche gli enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, e in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Riepilogando:

MISURABONUS AFFITTI 
60% canoni di locazione non abitativi (20% per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel 2019)30% in caso di affitto di azienda (50% per le strutture turistico-ricettive e 10% per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel 2019)
PER QUALI MESI SPETTA
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019
PER I MESI MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO
Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale 
PER I MESI APRILE, MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO
Con la novella introdotta in sede di conversione per le imprese turistico-ricettive
IL CREDITO D’IMPOSTA SPETTA FINO AL 31 DICEMBRE 2020

REQUISITI
Diminuzione fatturato almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente
Per le strutture alberghiere, termali, agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator non è richiesta la diminuzione del fatturato

Va precisato che si prevede una non cumulabilità del credito in oggetto con il credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) convertito in Legge n 27 che ricordiamo prevedeva un credito di imposta per i soli immobili cat. C/1.

Queste le modalità di fruizione del credito:

  • in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa
  • ovvero in compensazione successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.
  • al posto dell’utilizzo diretto si può optare ai sensi dell’art 122 del Decreto Rilancio per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

Fonte Fisco e tasse


Bonus affitti, per le strutture turistico ricettive: proroga fino alla fine di dicembre

La legge di conversione del Decreto Agosto allarga le maglie dell’agevolazione

Il periodo di spettanza del credito d’imposta previsto dall’art. 28 [quindi quello relativo all’affitto d’azienda portato dal 30% al 50% per chi opera nel turismo e quello relativo al contratto di locazione di immobile, leasing o concessione di immobile ad uso non abitativo pari al 60% del valore del canone] viene prorogato fino al 31 dicembre 2020.
La nuova disposizione precisa inoltre, in maniera espressa, che il credito d’imposta spetta sia per il contratto di locazione dell’immobile che per il contratto di affitto d’azienda, qualora con riferimento alla    medesima   struttura turistico-ricettiva siano  stipulati  due  contratti  distinti.

Per le strutture turistico ricettive il bonus affitti sarà valido fino alla fine dell’anno. E nel caso di affitto d’azienda, l’aliquota agevolativa aumenta dal 30 al 50%.

Sono le modifiche alla misura prevista dall’articolo 28 del decreto Rilancio che arrivano con un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio del Senato al decreto Agosto (D.L. 104/2020), che è approdato il 5 ottobre, all’Aula del Senato.

Proroga fino al 31 dicembre 2020

L’emendamento, in primo luogo, incide sulla durata del bonus per le strutture turistico ricettive.

La novità si aggiunge a quella prevista dall’articolo 77 del decreto Agosto, in vigore dal 15 agosto 2020, che ha prorogato la validità di un mese.

In particolare, ai sensi dell’attuale formulazione dell’articolo 28:

– per tutti i soggetti, il credito di imposta spetta per i canoni di locazione pagati riferiti ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno;

– per le strutture turistico ricettive, il credito d’imposta spetta per i canoni di locazione pagati riferiti ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

Con l’emendamento approvato si prevede che per le imprese turistico ricettive il credito d’imposta compete fino al 31 dicembre 2020.Si ricorda che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 28, il credito di imposta viene riconosciuto alle strutture alberghiere, termali e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

Anche per i nuovi mesi resta confermata la condizione del calo del fatturato o dei corrispettivi. In particolare, ai sensi del comma 5 dell’articolo 28, per gli esercenti attività economica il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% in ciascun mese di riferimento dell’anno 2020 (da marzo a dicembre 2020) rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Come precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E/2020, il calo del fatturato o dei corrispettivi, deve essere verificato mese per mese, prendendo come parametro di riferimento lo stesso mese dell’anno precedente. Pertanto, può accadere che il calo del fatturato non risulti verificato per l’intera durata del periodo agevolabile, con la conseguenza che il credito d’imposta spetterà solo per alcune mensilità rispetto a quelle ammesse al credito di imposta.

Tale condizione relativa al calo del fatturato non opera:

– per gli enti non commerciali, con riferimento all’attività istituzionale;

– per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019;

– per i soggetti che, a partire dalla data di insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti i cui stati di emergenza erano ancora in atto erano ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19).

Aumento aliquota agevolativa

L’altra novità che arriva con l’emendamento approvato dalla Commissione Bilancio del Senato riguarda l’aliquota agevolativa.Si ricorda che il credito di imposta è pari al:

– al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;

– al 30% del canone mensile in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda compresivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento delle suddette attività.

Per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio aventi ricavi o compensi nel periodo precedente superiori a 5 milioni di euro, il credito di imposta spetta in misura ridotta, pari al:

– 20% in relazione ai canoni di locazione ad uso non abitativo;

– 10% in relazione ai canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.

L’emendamento approvato prevede che, per le strutture turistico ricettive, il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda è determinato nella misura del 50% (in luogo del 30%).

Viene altresì specificato che qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto dell’azienda, il credito d’imposta spetta per entrambi i contratti.

Articolazione credito di imposta 

60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo
30% del canone mensile in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo
20% in relazione ai canoni di locazione ad uso non abitativo per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio aventi ricavi o compensi nel periodo precedente superiori a 5 milioni di euro
10% in relazione ai canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio aventi ricavi o compensi nel periodo precedente superiori a 5 milioni di euro
50% in relazione ai canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda per le strutture turistico ricettive. Se in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva sono stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto dell’azienda, il credito d’imposta spetta per entrambi i contratti

Fonte ipsoa

Come Funziona

Bonus affitti 2020: novità

Come anticipato in premessa sono diverse le novità per le strutture alberghiere e ricettive contenute nella legge di conversione del Decreto Agosto:

  • proroga del bonus affitti al 31 dicembre 2020;
  • aumento del credito d’imposta per l’affitto aziendale dal 30% al 50%;
  • in caso di due contratti stipulati (locazione dell’immobile + affitto d’azienda), possibilità di fruire del credito d’imposta per entrambi i contratti.

Proroga del bonus affitti per strutture alberghiere e ricettive

Ulteriore proroga del bonus affitti fino alla fine del 2020. La possibilità di fruire di un credito di imposta pari al 60% per tali strutture slitta pertanto ancora di qualche mese.

Potranno altresì beneficiare dell’agevolazione anche le strutture termali, a prescindere dai volumi di compensi e ricavi del periodo di imposta precedente.

Con una disciplina di maggior favore per strutture turistiche è chiaro l’intento di dare un sostegno ad un settore colpito dalla crisi economica.

Bonus affitto d’azienda per strutture turistico ricettive

Dopo esserci soffermati sulle modifiche alla durata del bonus affitti vediamo quali sono le altre novità sul tema.

Buone notizie in caso di affitto di azienda. In sede di conversione del Decreto Agosto il credito d’imposta per l’affitto di azienda di strutture alberghiere e ricettive, passa dal 30% al 50%.

Bonus affitti + credito d’imposta per affitto d’azienda

Inoltre, qualora per la medesima struttura turistico ricettiva si stipulino due diversi contratti, uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto di azienda si riconosce il credito di imposta per entrambi i contratti.

Bonus affitti e affitto d’azienda: cosa sapere

L’ambito di applicazione della misura è duplice. Riguarda infatti sia gli affitti di azienda che le locazioni di immobili ad uso non urbano che si destinano ad un uso commerciale, industriale, artigianale, agricolo, di interesse turistico o termale o l’esercizio di abituale attività di lavoro autonomo.

Si prevede quindi il credito di imposta pari al 60% del canone pagato in riferimento ai canoni di locazione leasing o concessione dovuti per l’esercizio delle attività sopra indicate.

Beneficiari del bonus affitti sono coloro che svolgono attività di impresa, arti o professioni e che abbiano registrato ricavi o compensi che non siano superiori a 5 milioni di euro riferiti al 2019Per fruire dell’agevolazione è altresì necessario dimostrare di aver subito un calo degli introiti di almeno il 50% rispetto al periodo dell’anno precedente.

Bonus affitto d’azienda

In caso di affitto di azienda il credito di imposta spetta nella misura del 30% dei canoni, eccezion fatta per le strutture turistiche e ricettive, per le quali abbiamo visto c’è stato l’innalzamento al 50%, a prescindere da ricavi e compensi percepiti nel 2019.

Il credito è calcolato in funzione dei canoni di locazioni versati nel 2020 con riferimento ai mesi di marzo aprile maggio e giugno (anche luglio in caso di attività turistiche con attività solo stagionali e centri termali).

Come abbiamo accennato per ottenere il riconoscimento del bonus affitti è necessaria la diminuzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo di imposta precedente. Fanno eccezione delle strutture turistiche e termali, incluse le guide e gli accompagnatori turistici, che ne beneficiano anche senza che sia dimostrato il calo di fatturato.

Come fruire del bonus affitti

Per quanto concerne le modalità di fruizione del credito di imposta possiamo segnalare che vi sono diversi modi per beneficiare della misura:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale si effettua la spesa;
  • con la compensazione del credito, una volta avvenuto il pagamento dei canoni di locazione;
  • in alternativa si può optare per la cessione del credito di imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti terzi (banche e intermediari finanziari).

Ricapitolando, il bonus affitti spetta anche alle aziende del comparto turistico, in dettaglio possono beneficiarne:

  • strutture turistico-ricettive, compresi agriturismi e bed&breakfast;
  • agenzie di viaggio e tour operator;
  • stabilimenti termali e centri per il benessere fisico;
  • chi svolge attività di guida e assistenza turistica.

Chi opera nel comparto turistico può fruirne sino al 31 dicembre 2020 indipendentemente da un calo di fatturato rispetto all’anno di imposta precedente.


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