SPECIALE CREDITO IMPOSTA TRANSIZIONE  5.0

Ammontano a 6,3 miliardi di euro le risorse messe a disposizione per finanziare l’innovazione digitale, la sostenibilità e l’efficienza energetica delle imprese. È quanto prevede l’art. 38 del dl Pnrr, il decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024 (in Gu n. 52) che disciplina appunto la “Transizione 5.0”. Con il dl si pongono peraltro una serie di vincoli e limitazioni per l’accesso al credito d’imposta che può essere concesso fino al 45% della spesa e fino a 50 milioni di euro per investimenti ammissibili da realizzare nel 2024 e 2025.

Innanzitutto, a differenza del Piano 4.0, che prevedeva incentivi automatici calcolati dall’impresa e utilizzati direttamente in compensazione nell’F24, il bonus 5.0 viene riconosciuto nel caso in cui venga asseverato un risparmio energetico, rispetto al periodo precedente l’avvio dell’investimento agevolato, di almeno il 3% della struttura produttiva o in alternativa di almeno il 5% dei processi produttivi interessati dall’agevolazione.

Articolata si presenta la procedura per accedere al bonus: nella prima fase l’impresa dovrà inviare la descrizione del progetto di investimento e il relativo costo al Gse (Gestore servizi energetici) che trasmetterà poi al ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) l’elenco delle imprese ammissibili (anche in considerazione delle risorse disponibili); nella seconda fase la beneficiaria dovrà comunicare periodicamente al Gse l’avanzamento dell’investimento ammesso e in base a tali informazioni verrà determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile fino al 31 dicembre 2025.

Infine, l’impresa dovrà comunicare il completamento dell’investimento sempre al Gse, il quale a sua volta comunicherà all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’ammontare del relativo credito d’imposta.

Possono fruire del nuovo credito d’imposta:
– tutte le imprese residenti in Italia (incluse stabili organizzazioni di soggetti non residenti indipendentemente da forma giuridica (ditte individuali o società), settore economico diappartenenza, dimensione (piccola, media o grande impresa) e regime di determinazione delreddito (sono incluse le imprese in regime forfettario) .

I beneficiari. Possono accedere a “Transizione 5.0” tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, che negli anni 2024 e 2025 effettueranno nuovi investimenti in strutture produttive nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

Oltre ai soggetti diversi dalle imprese (professionisti, enti non commerciali, ecc.) , ricorrono le cause ostative proprie degli aiuti agevolati con fondi comunitari:
a) soggetti in liquidazione/in procedura concorsuale che ne presuppone la cessazione:
§ liquidazione volontaria
§ fallimento/liquidazione coatta, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra
procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare/altre leggi speciali (o che abbiano in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni)

b) imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, co. 2, Dlgs 231/2001 (per responsabilità
amministrativa da reato dell’impresa; non attiene ad eventuali sanzioni ai suoi amministratori).
La causa ostativa opera sugli investimenti effettuati nel periodo interessato dalla sanzione interdittiva.

La “spettanza” del credito d’imposta è subordinata, congiuntamente:
– al corretto adempimento degli obblighi previdenziali/assistenziali a favore dei lavoratori
– al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore.

Il “bonus investimenti” subordina tali condizioni alla “fruizione del beneficio”, essendo sufficiente che, al momento in cui è presentato il mod. F24, risultino versati i contributi, anche tardivamente). 

Il credito d’imposta 5.0, al contrario, ne subordina la stessa “spettanza” (dunque il credito non risulta solo “congelato”, ma non dovrebbe sorgere ove nel periodo dell’investimento non sia in condizione di ottenere il DUCR).

L’impresa deve predisporre un “progetto di innovazione” nell’ambito del quale siano previsti una
serie di investimenti, che devono soddisfare i seguenti requisiti.

Sono agevolabili gli investimenti:
§ in beni materiali e immateriali di cui, rispettivamente, agli All. A e B alla L. 232/2016
§ che abbiano i seguenti requisiti:
– siano “nuovi”
– “strumentali” all’esercizio d’impresa
– “interconnessi” al sistema aziendale di gestione della produzione/rete di fornitura

 a condizione che, tramite tali investimenti, si consegua, una riduzione complessiva dei
consumi energetici, alternativamente:
– della struttura produttiva cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3%
– o dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Beni immateriali dell’All. B: a ulteriore precisazione cercai beni interessate, il co. 4 dell’art. 38
dispone che rientrano tra i beni immateriali agevolate di cui al citato All. B (se specificamente previsti
dal progetto di innovazione) , anche:

a) software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che:
– garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e
dell’energia autoprodotta e autoconsumata
– o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei
dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding)

b) i software relativi alla “gestione d’impresa” se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o
alle piattaforme di cui alla precedente lett. a) [ si pensi ad un software Erp che integra la gestione
dell’energia secondo i parametri del punto a].


Calcolo della riduzione dei consumi:  
– ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti
– al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle “condizioni esterne che influiscono sul consumo
energetico” (condizioni che saranno, presumibilmente, individuate dal DM attuativo).

Esempi
— Un’impresa che nel 2023 ha consumato 100.000 kwh per produrre 1.000.000 di pezzi del proprio prodotto (1 kwh per 10 pezzi), registra una riduzione dei consumi del processo nel 2024 laddove, per ciascuna decina di pezzi prodotti, assorba un’energia inferiore a 1 kwh.
— Analogamente, uno stabilimento che consumi 10.000 kwh per riscaldamento a una temperatura media del comune di 15°, potrà sostenere di aver ottenuto una riduzione del consumo energetico per struttura produttiva laddove, nell’anno successivo, consumi meno di 10.000 kwh ove la temperatura media sia rimasta di 15°.
Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi
energetici medi annui riferibili ad analoghe realtà aziendali, come definite dal DM attuativo.

Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici sono
inoltre agevolabili i seguenti investimenti.

Sono agevolati gli investimenti in beni materiali:
– per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo
– compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta (sistemi di accumulo)
con le seguenti limitazioni: gli impianti che utilizzano:
§ le “biomasse”: sono esclusi dall’agevolazione
§ la fonte solare: sono ammissibili i soli impianti con moduli fotovoltaici che soddisfano i requisiti
di cui all’art. 12, co. 1, lett. a), b) e c), DL n. 181/2023.


Art. 12, co. 1, lett. a), b) e c), DL n. 181/2023: il riferimento è ai moduli fotovoltaici prodotti nella UE:
a) con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%
b) con celle con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%
c) con moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con un’efficienza di cella
almeno pari al 24,0%.

Nelle more della formazione dell’apposito Pubblico registro che censirà tali impianti, i requisiti sono oggetto di apposita attestazione rilasciata dal produttore.

Maggiorazione del costo: gli investimenti in impianti di cui alle lett. b) e c) concorrono a determinare il
credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo.

I crediti d’imposta 5.0 sono riconosciuti in relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli allegati A e B alla legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016) e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Per espressa previsione normativa, rientrano nel novero dei beni agevolabili anche:

a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);

b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Per progetti di importo superiore a 40.000 euro, che conseguono una riduzione dei consumi energetici almeno del 3%, a livello di impresa, o del 5% per il processo produttivo interessato, sono inoltre agevolabili:

– beni strumentali necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (a eccezione delle biomasse), compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento ai moduli fotovoltaici, sono considerati ammissibili esclusivamente quelli di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del D.L. n. 181/2023. Gli investimenti in beni di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo. Per quanto riguarda l’energia solare, saranno agevolabili solo i pannelli fotovoltaici a elevate prestazioni, inclusi nel registro dell’Enea sulle produzioni europee;

– spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, fino al massimo del 10% dell’investimento agevolabile e in ogni caso fino al massimo di 300.000 euro. Le attività formative dovranno essere erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

Il Piano Transizione 5.0, però, non premia solo i beni 4.0, ma include anche le soluzioni per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e la formazione del personale finalizzata “all’acquisizione  o  al consolidamento delle competenze nelle  tecnologie  rilevanti  per  la transizione digitale  ed  energetica  dei  processi  produttivi”.

Occorre però evidenziare che, in questi ambiti, sono previste sono previste una serie di limitazioni particolarmente stringenti, che riportiamo in forma integrale come indicate al comma 4:

a) gli investimenti  in  beni   materiali   nuovi   strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia  da fonti  rinnovabili  destinata  all’autoconsumo,  a  eccezione   delle biomasse,  compresi  gli  impianti  per  lo  stoccaggio  dell’energia   Con riferimento  all’autoproduzione  e  all’autoconsumo  di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili  esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023,  n.  181.  Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120  per  cento  e  140  per cento del loro costo. Nelle more della formazione del registro di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.  181, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione  rilasciata  dal  produttore,  rispettino  i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle  lettere a), b) e c) del medesimo articolo 12;

b) le spese  per   la   formazione   del   personale   previste dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate  all’acquisizione  o  al consolidamento delle competenze nelle  tecnologie  rilevanti  per  la transizione digitale  ed  energetica  dei  processi  produttivi,  nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e comma 5, lettera a), e in ogni caso sino al  massimo  di 300 mila euro, a condizione che le attivita’ formative siano  erogate da soggetti  esterni  individuati  con  decreto  del  Ministro  delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17 e secondo le modalita’ ivi stabilite.

Sono agevolate le spese:
– per la formazione del personale previste dall’art. 31, par. 3, Reg (UE) 651/2014
– erogata da soggetti esterni individuati con apposito DM
finalizzate all’acquisizione/consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la
transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Limiti: tali spese sono agevolabili nel limite:
§ del 10% degli investimenti effettuati
§ e, comunque, nel limite massimo di €. 300.000.

Sono, in ogni caso, esclusi dall’agevolazione gli investimenti destinati ad attività:
– direttamente connesse ai combustibili fossili
– nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni
di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento
– connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico
biologico
– nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili
come rifiuti speciali pericolosi e il cui smaltimento a lungo termine può causare un danno
all’ambiente.

Sono inoltre esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in
concessione e a tariffa nei seguenti settori:

– energia 

– poste 

– raccolta e depurazione delle acque di scarico

– acqua 

– telecomunicazioni

– trasporti e infrastrutture 

– raccolta e smaltimento dei rifiuti.

 Si tratta dei settori che non ammettevano al bonus investimenti per acquisti generici.

Oltre alle inclusioni, il Decreto Legge 19/2024 definisce anche (comma 6) una serie di esclusioni dettate dal rispetto del principio di  non  arrecare un danno significativo all’ambiente, specificando che non  sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati:

a) ad attivita’ direttamente connesse ai combustibili fossili;

b) ad attivita’ nell’ambito del sistema di scambio di  quote  di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

c) ad attivita’  connesse  alle  discariche  di  rifiuti,  agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;

d) ad attivita’  nel  cui  processo  produttivo  venga  generata un’elevata dose di sostanze inquinanti  classificabili  come  rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento  (UE)    1357/2014  della Commissione, del 18 dicembre  2014  e  il  cui  smaltimento  a  lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.

Sono altresi’ esclusi gli investimenti in  beni  gratuitamente  devolvibili  delle  imprese operanti  in  concessione  e  a  tariffa  nei  settori  dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle  poste,  delle telecomunicazioni,  della  raccolta  e  depurazione  delle  acque  di  scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Quale credito d’imposta previsto dal DL 19/2024 
Il beneficio spetta con aliquota variabile in ragione della riduzione dei consumi energetici ottenuta. In
modo analogo al credito d’imposta industria 4.0, anche il tax credit transizione 5.0 prevede un
meccanismo di erogazione per scaglioni da computare in relazione al singolo anno di riferimento.
Alla luce del livello minimo raggiungibile (3% o 5%) e degli incrementi previsti in presenza di determinate
percentuali riduzione dei consumi di stabilimento/processo produttivo, si giunge alle seguenti aliquote.

Abbastanza complesso il quadro delle aliquote previste dal Piano Transizione 5.0 a fronte dei risparmi ottenuti e degli investimenti effettuati. Per semplicità riassumiamo i valori nella seguente tabella, che sintetizza quanto contenuto ai commi 7 e 8.


Percentuale di riduzione dei consumi energeticiTipologia di investimentoImporto investimentoCredito d’imposta
3-6%Struttura produttivaSino a 2,5 milioni35%
3-6%Struttura produttivaDa 2,5 milioni a 10 milioni15%
3-6%Struttura produttivaDa 10 milioni a 50 milioni5%
5-10%ProcessoSino a 2,5 milioni35%
5-10%ProcessoDa 2,5 milioni a 10 milioni15%
5-10%ProcessoDa 10 milioni a 50 milioni5%
6-10%Struttura produttivaSino a 2,5 milioni40%
6-10%Struttura produttivaDa 2,5 milioni a 10 milioni20%
6-10%Struttura produttivaDa 10 milioni a 50 milioni10%
10 – 15%ProcessoSino a 2,5 milioni40%
10 – 15%ProcessoDa 2,5 milioni a 10 milioni20%
10 – 15%ProcessoDa 10 milioni a 50 milioni10%
>10%Struttura produttivaSino a 2,5 milioni45%
>10%Struttura produttivaDa 2,5 milioni a 10 milioni25%
>10%Struttura produttivaDa 10 milioni a 50 milioni15%
>15%ProcessoSino a 2,5 milioni45%
>15%ProcessoDa 2,5 milioni a 10 milioni25%
>15%ProcessoDa 10 milioni a 50 milioni15%

NB: I limiti di spesa fanno riferimento all’investimento annuo

La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, dovrà essere calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti agevolabili, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sui consumi stessi.

Per le imprese di nuova costituzione il risparmio energetico conseguito va calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui i cui parametri saranno individuati con apposito decreto attuativo.

Poiché l’accesso al beneficio non è automatico, come invece previsto dal Piano 4.0, ai fini dell’utilizzo del credito l’impresa dovrà inviare al Gse le comunicazioni periodiche, relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione, in base alle quali verrà determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile nel limite massimo di quello prenotato.

Il Gse, a sua volta, verifica la completezza della documentazione e trasmette quotidianamente al Mimit l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato (assicurando che l’importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa previsto a livello nazionale).

L’impresa dovrà infine effettuare la comunicazione, corredata dalla certificazione, del completamento dell’investimento sempre al Gse, il quale trasmetterà all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione.

Fino a 2,5 milioni 35% 40% 45%
Da 2,5 milioni a 10 milioni 15% 20% 25%
Da 10 milioni a 50 milioni 5% 10% 15%
Oltre 50 milioni – – –

Esempio: investimento per €. 12.000.000
che riduce dell’8% il consumo energetico
di uno stabilimento a Milano. Spetta un
credito d’imposta pari a €. 2.700.000


N.B.: il credito d’imposta come sopra determinato è un “credito teorico”, nel senso che la misura
effettiva è riconosciuta nei limiti delle risorse stanziate (€. 1.039,5 milioni per l’anno 2024, €. 3.118,5
milioni per l’anno 2025 e €. 415,8 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030).

Opera l’obbligo di ricalcolo del bonus (al netto del bene “disinvestito”, con obbligo di riversamento, senza
sanzioni e interessi, se risulti utilizzato in eccedenza rispetto all’importo rideterminato) ove i beni agevolati:
– siano ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa
– o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione (anche
se appartenenti allo stesso soggetto)
– o non venga esercitata l’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in leasing
entro il 31/12 del 5° anno successivo a quello di completamento degli investimenti.


Nota: rispetto all’analogo meccanismo previsto nel bonus investimenti risultano ampliati:
– l’orizzonte temporale (dal 31/12 del 2° anno successivo al 5° anno successivo)
– le operazioni che lo giustificano (è sufficiente la destinazione anche in Italia ad altra impresa del gruppo,
mentre nel bonus investimenti rileva la destinazione a strutture produttive estere, anche infra gruppo).


Deroghe: il meccanismo di recapture non opera negli stessi casi previsti per il bonus investimenti:
– nello stesso periodo d’imposta avviene la sostituzione del bene (con la sua interconnessione) con
altro aventi caratteristiche tecniche analoghe/superiori
– si subisca il furto del bene agevolato (è necessaria la denuncia alla P.S.).

Per l’accesso al beneficio, le imprese sono tenute a presentare, in via telematica, un’apposita istanza
(“prenotazione”) che contiene:
– la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso
– apposite certificazioni (ex ante ed post) relative all’investimento sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal GSE.

Quest’ultimo, previa verifica formale, trasmette quotidianamente al Mimit l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato.

Sarà il GSE infatti a validare la comunicazione ex ante e la certificazione ex ante relativa alla riduzione dei consumi energetici conseguibile tramite gli investimenti nei beni.

Il superamento di questo step, previa disponibilità di risorse, porta alla prenotazione dell’incentivo: “Il credito d’imposta si considera prenotato decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo, salvo che in detto termine il GSE non comunichi che la documentazione non è completa o idonea, ovvero che le risorse sono esaurite”.

Una volta completato l’investimento, sarà sempre al GSE che occorrerà inviare la comunicazione ex post. Da quel momento si potrà fruire dell’incentivo.

La procedura GSE subisce un intervento di razionalizzazione. La documentazione prevista (dichiarazione ex ante e, successivamente, dichiarazione ex post) vengono inviate al GSE insieme ad una comunicazione descrittiva del progetto e del costo dello stesso. Il GSE comunica quotidianamente al Ministero l’elenco delle imprese che hanno validamente prenotato il credito, monitorando che lo stesso non superi lo stanziamento previsto. Ai fini dell’utilizzo, inoltre, il GSE procede ad acquisire comunicazioni periodiche circa l’avanzamento trasmesse direttamente delle imprese. L’importo del credito spettante è dunque certificato da tali comunicazioni che assolvono al ruolo di definire in concreto l’importo destinato all’impresa.

A conclusione del progetto, il GSE comunicherà al Ministero il completamento degli investimenti e, conseguentemente, l’ammontare del credito utilizzabile. Il credito è utilizzabile dall’impresa dopo 5 giorni dal ricevimento di tale comunicazione che viene trasmessa all’Agenzia e, conseguentemente, anche al beneficiario

Ai fini dell’utilizzo del credito, l’impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative
all’avanzamento dell’investimento “prenotato”, secondo modalità definite con il DM attuativo.
In base a tali comunicazioni il GSE determina l’importo del credito utilizzabile, nel limite massimo di
quello prenotato.
Si tratta, dunque, di un beneficio “in formazione” durante l’anno, in ragione degli investimenti effettuati.
Ai fini dei controlli, il GSE trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese beneficiarie, con
l’ammontare del relativo credito d’imposta.

Come si calcola la riduzione dei consumi 

Il comma 9 definisce, seppur in modo molto parziale e senza rispondere ai quesiti sollevati dai tecnici, come dovrà essere calcolata la riduzione dei consumi. Secondo quanto scritto nel Decreto Legge 19/2024 la valutazione deve avvenire “su base annuale, e’ calcolata  con  riferimento  ai  consumi  energetici registrati  nell’esercizio  precedente  a  quello  di   avvio   degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul  consumo  energetico”. Occorre quindi analizzare i consumi di un intero anno, ma rapportarli ad una serie di variabili, che tengano conto delle quantità prodotte, ma anche delle condizioni atmosferiche, delle stato delle materie prime, di eventuali guasti o malfunzionamenti.

Ancora più complicata, sulla scorta delle indicazioni contenute nel decreto, la valutazione dei consumi di riferimento per le imprese di nuova costituzione: “il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a  uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri  definiti  nel decreto di cui al comma 17”.

Il comma 17, al momento, rinvia ai decreti attuativi che dovranno essere emanati. Ma, nel frattempo, incuriosisce il termine controfattuale, poco noto alla maggior parte delle persone. Per inciso, il vocabolario Treccani definisce controfattuale “un enunciato condizionale (corrispondente a quello che in grammatica è detto periodo ipotetico dell’irrealtà) la cui protasi enuncia un’ipotesi contraria a quanto è realmente accaduto, mentre l’apodosi enuncia la conseguenza che sarebbe derivata da quell’ipotesi: per es., «se il vaso fosse caduto, si sarebbe rotto», dove ovviamente si presuppone che il vaso non è caduto. Più in generale, si parla talvolta di situazione controfattuale con riferimento a stati di cose, alternativi rispetto a quelli reali, derivanti da un’ipotesi contraria a un fatto realmente accaduto (per es., la situazione che si sarebbe verificata nel caso di vittoria della seconda guerra mondiale da parte della Germania).

Il riconoscimento del credito d’imposta è subordinato alla produzione delle seguenti certificazioni:

Al GSE vanno presentate le certificazioni, rilasciate da un valutatore indipendente, che attestino:
§ ex ante: la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite il progetto di investimento
§ ex post:
– l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità a quanto previsto dalla certificazione ex
ante
– l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla
rete di fornitura.

Come devono essere redatte le certificazioni 

Il comma 11 specifica quali siano le certificazioni richieste, che dovranno essere “rilasciate  da  un  valutatore  indipendente,  secondo criteri e modalita’ individuate con il  decreto  del  Ministro  delle imprese e del made  in  Italy ”.

Nello specifico dovrà essere attestata:

a) ex ante, la riduzione  dei  consumi  energetici  conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;

b) ex  post,  l’effettiva   realizzazione   degli   investimenti conformemente a quanto previsto dalla  certificazione  ex ante

Su questo aspetto si apre un altro capitolo di incertezza, in quanto, il comma 17 rimanda ai decreti attuativi, che dovranno essere emanati entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto Legge 19/2024. Non è quindi chiaro, al momento, quali saranno le figure professionali in possesso dei requisiti di “indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità” previsti dal Ministero. Il Decreto anticipa, però, che tra  i  soggetti   abilitati   al   rilascio   delle certificazioni sono  compresi,  in  ogni  caso:

i) gli Esperti  in Gestione dell’Energia  (EGE)  certificati  da  organismo  accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;

ii) le Energy Service Company  (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI

In attesa del Decreto attuativo, rimane il dubbio di comprende come un esperto in Gestione dell’Energia possa certificare l’interconnessione di un bene o verificare gli aspetti di cybersecurity.

Le certificazioni richieste, dovranno essere “rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con un prossimo decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy ”.

Per le PMI, “le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro”.

La spettanza del bonus 5.0 richiede il rispetto di numerose formalità il cui contenuto sarà dettagliato da un decreto delle Imprese e del Made in Italy da emanare entro il 1° aprile. Si parte con una comunicazione al Gse con la descrizione dei cespiti e il costo preventivato a cui dovrà essere allegata una attestazione “ex ante” sulla riduzione programmata dei consumi, rilasciata da un certificatore dotato di requisiti professionali e di indipendenza.

Si prosegue con comunicazioni periodiche sull’avanzamento dell’investimento per terminare con la comunicazione di completamento a cui andrà allegata la attestazione “ex post” sul raggiungimento degli obiettivi prefissati. Occorre inoltre una certificazione del revisore legale riguardante l’effettivo sostenimento delle spese agevolate. Le fatture, i Ddt e gli altri documenti dell’acquisto dovranno riportare un richiamo alla norma agevolativa. Si auspica che, anche per 5.0, valga il chiarimento del ministero dell’Economia e finanze del 10 gennaio 2024 sulla esclusione del richiamo nei Ddt se essi sono identificati nella fattura.

Per il visto ex ante non sono stati ancora esplicitati i soggetti autorizzati

Due certificazioni tecniche, con soggetti potenzialmente diversi, per il credito d’imposta 5.0. Sarà un decreto attuativo a elencare i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni. Il Dl 19/2024 prevede, infatti, la necessità di due certificazioni, una ante e una post investimento.

Nella stesura definitiva, il passaggio sulla certificazione ex-post, chiamata ad attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante, prevede che «tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso, gli esperti in gestione dell’energia (Ege) certificati da organismo accreditato secondo la norma Uni Cei 11339 e le energy service company (Esco) certificate da organismo accreditato secondo la norma Uni Cei 11352».

Considerando che il passaggio virgolettato è accorpato al punto sulla certificazione ex-post, questi soggetti dovrebbero entrare in gioco solo nella fase a consuntivo. Nella prima certificazione, quindi, servirebbero solo dei valutatori indipendenti, con imparzialità, onorabilità e professionalità.

Il punto dolente per le imprese è che i soggetti già individuati non sembrerebbero abilitati alla certificazione ex-ante, quella che le imprese devono fare in questa prima fase. Le caratteristiche degli altri soggetti abilitati saranno note solo con il decreto attuativo che sarà pubblicato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Dl.

Le imprese rischiano, quindi, di restare ferme nella pianificazione degli investimenti in attesa di avere un interlocutore idoneo che possa iniziare a calcolare la potenziale riduzione dei consumi, requisito di base per ottenere le agevolazioni. Il calcolo, pur mancando ancora le specifiche tecniche, è già esplicitato e dovrà essere effettuato con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Iniziare con questo esercizio potrà aiutare a velocizzare i tempi.

Un aiuto potrebbe arrivare dalle Faq rilasciate in concomitanza con il bando di accesso al Fondo transizione industriale, gestito da Invitalia. Circa i soggetti che potevano predisporre la relazione tecnica, il bando ha individuato geologi, ingegneri e periti industriali iscritti all’ordine professionale di riferimento e, di conseguenza, al relativo Albo professionale. Questi erano citati insieme agli Ege accreditati Uni Cei 11339 e alle Esco accreditate Uni Cei 11352. Parrebbe logico che questi stessi siano i soggetti abilitati. Se così fosse, perché aspettare un nuovo decreto?

Un chiarimento preventivo sarebbe utile per far partire gli investimenti, visto che prima li realizzeranno, prima le imprese potranno iniziare a usare il credito d’imposta in F24, evitando di slittare a dopo il 31 dicembre 2025, quando il credito residuo dovrà essere spalmato in cinque anni.

Soggetti in ogni caso inclusi
– Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo
la norma UNI CEI 11339
– Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la
norma UNI CEI 11352
Altri soggetti certificatori in possesso dei requisiti di indipendenza, imparzialità, onorabilità e
professionalità, da individuare nel DM attuativo.


Costo per la certificazione energetica: per le sole PMI, le spese relative alla certificazione sono
riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a €. 10.000.

L’effettivo sostenimento delle spese deve risultare da apposita certificazione rilasciata:
– per le Srl/Spa soggette all’obbligo di revisione contabile: dal soggetto incaricato della revisione
legale dei conti (revisore unico/società di revisione o sindaco unico/collegio sindacale)
– per tutte le altre imprese: la certificazione è rilasciata, a scelta dell’impresa:
§ da un revisore legale dei conti (“attivo”)
§ o da una società di revisione legale dei conti.


Costo per la certificazione delle spese:
 anche il costo addebitato dal revisore incrementa il credito
d’imposta nel limite di €. 5.000 (si ritiene anche se sostenuta in un periodo successivo – CM 13/2017 in
relazione al “bonus Ricerca e sviluppo).

Ad ulteriore precisazione, le imprese dovranno produrre diversi documenti, alcuni precedentemente all’investimento (ex ante) e altri successivamente (ex post), nel dettaglio:

  • –una certificazione ex ante
  • –una comunicazione ex ante al GSE (per prenotare l’incentivo)
  • –comunicazioni di aggiornamento sull’avanzamento degli investimenti
  • –una certificazione ex post
  • –una comunicazione ex post al GSE (per abilitare la fruizione dell’incentivo)
  • –documentazione atta a dimostrare congruità e pertinenza delle spese sostenute
  • –certificazione contabile da parte di revisore dei conti che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.

Le fatture, i DDT e “gli altri documenti” (contratti, ecc.) devono contenere il riferimento alle disposizioni del DL “PNRR 2024”.
Analogamente a quanto chiarito per il bonus investimenti, si ritiene sia possibile procedere alla regolarizzazione gratuita (con apposizione di scrittura indelebile sul cartaceo o tramite autofattura inviata allo SDI).
Fattura n. … del …
“Bene agevolabile col credito d’imposta ex art. 38, DL n. 19/2024”

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24:
– in un’unica soluzione entro il 31/12/2025
– l’eventuale residuo non utilizzato a tale data è riportabile ed utilizzabile in 5 quote annuali di
pari importo.

Occorre prestare la massima attenzione ai vincoli di cumulabilità, che sono cambiati rispetto a quanto definito da Transizione 4.0. Tali limiti sono chiaramente elencato al comma 18.

Ovviamente il credito  d’imposta 5.0 non è cumulabile con il credito Industria 4.0 / Transizione 4.0. Anche se ricordiamo che i beni 5.0 devono soddisfare anche i requisiti richiesti per i beni 4.0.

La novità più importante, però, riguarda il fatto che il credito d’imposta per i beni Transizione 5.0 non è cumulabile nemmeno con  benefici previsti dalla ZES unica.

Di contro, il credito d’imposta 5.0 “e’ cumulabile con  altre  agevolazioni  che abbiano ad oggetto i medesimi costi”, ovviamente senza che questo “porti al superamento del costo sostenuto”.

Il credito per la transizione 5.0 non è cumulabile con il bonus per investimenti in beni strumentali di cui alla legge 178/2020 (4.0) né con il credito d’imposta Zes.

È invece cumulabile con altri aiuti di Stato (esempio agevolazione Sabatini) a condizione che la somma dei bonus non ecceda il costo dell’investimento.

Dato che il credito d’imposta 4.0 resta fruibile per gli investimenti effettuati e interconnessi fino al 31 dicembre 2025 che peraltro sono il driver per accedere anche alla nuova agevolazione, le imprese interessate dovranno valutare se accontentarsi delle più modeste misure di questa agevolazione o puntare a quelle certamente più interessanti della transizione 5.0.

Oltre che nella misura, i due bonus (4.0 e 5.0) si differenziano anche per le procedure molto diverse che conducono alla fruizione del credito nel modello F24.

Le ragioni tecniche stabilite dal regolamento (UE) 2021/241 che stabilisce che “il sostegno nell’ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo” hanno avuto il sopravvento su ipotizzate superiori considerazioni politiche.

In vigore anche i vecchi aiuti ma senza CUMULO

Il piano 5.0 non cancella i (meno generosi) crediti di imposta di Transizione 4.0 che restano in vigore per chi effettua investimenti in digitalizzazione che non producono però un predeterminato risparmio energetico. Ma, in relazione ai medesimi costi ammissibili, le due agevolazioni non saranno cumulabili tra loro. Non solo. I crediti d’imposta 5.0 non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziate con fondi europei e con il credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale unica del Mezzogiorno.

Le agevolazioni 5.0 sono cumulabili con altre forme di aiuto, a meno di specifiche esclusioni previste dalla norma, anche che abbiano ad oggetto i medesimi costi. I crediti d’imposta 5.0 sono inoltre cumulabili con gli aiuti di stato

Questi cumuli, ovviamente, non deve portare al superamento del costo d’investimento.

Esclusa invece la cumulabilità con i crediti d’imposta 4.0 e con credito d’imposta per investimenti nella  ZES UNICA


Momento iniziale: il credito d’imposta può essere utilizzato

§ decorsi 5 gg dalla trasmissione, da parte del GSE all’Agenzia delle entrate, dell’elenco delle
imprese ammesse e del relativo credito d’imposta spettante
§ l’impresa deve avvalersi dei servizi Entratel/Fisconline per la presentazione del mod. F24.
L’impresa avrà, presumibilmente, riscontro del credito d’imposta sul proprio cassetto fiscale.

Limiti: non si applicano i limiti alla compensazione:
– generali su base annua di €. 2.000.000 (art. 34, L. n. 388/2000)
– dei crediti agevolativi di €. 250.000 annui (art. 31, DL n. 78/2010).

Il comma 13 spiega che “Il  credito  d’imposta  e’  utilizzabile   esclusivamente   in Compensazione, cinque giorni dopo” la comunicazione del GSE all’Agenzia delle Entrate. La compensazione deve essere però effettuata, attraverso il modello F24, “entro il 31  dicembre 2025”. Nel caso in cui un’azienda non riuscisse a compensare l’intero credito maturato, può comunque compensarlo nel 5 anni successi, con altrettante quote annuali di pari  importo.

Molto interessante, quindi, il fatto che l’intero credito possa essere compensato quasi immediatamente dopo aver ottenuto l’approvazione di Enti e Ministeri, anche la successiva dilazione in cinque anni potrebbe colpire moltissime aziende che, molto probabilmente, riusciranno a rendicontare solo a fine del 2025 a causa dei tempi tecnici (raramente di pochi mesi) necessari per avere macchine e impianti industriali.

Attenzione, però, fatto che il credito sarà utilizzabile sino al raggiungimento dei limiti di disponibilità economica complessivi a livello nazionale.

Il credito d’imposta non è imponibile:
§ ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini IRAP
§ né rileva ai fini del pro rata di deducibilità di interessi passivi/spese generali

Il credito d’imposta non è cumulabile con:
§ il bonus investimenti (art. 1, co. 1051 e segg., L. 178/2020)
§ il tax credit ZES unica Mezzogiorno (art. 16, DL n. 124/2023).


Il credito d’imposta
– è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi (es: contributi regionali),
purché non finanziati con fondi europei (art. 9, Reg. UE n. 2021/241)
– a condizione che tale cumulo (tenuto conto anche della non imponibilità ai fini dei redditi/IRAP) non
porti al superamento del costo sostenuto (nel qual caso va proporzionalmente ridotto).

Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione/trasferimento (neanche all’interno del
consolidato fiscale; analogamente al bonus investimenti si ritiene imputabile ai soci di soggetti trasparenti).

In questi casi il  credito   d’imposta  “è  corrispondentemente   ridotto   escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta  eventualmente  gia’   utilizzato   in   compensazione   e’ direttamente riversato dal  beneficiario”, “senza applicazione  di  sanzioni  e  interessi”.

Il comma 16 specifica che sarà il GSE ad effettuare “i   controlli finalizzati alla verifica dei requisiti  tecnici  e  dei  presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione  del  beneficio”. In caso in cui si rilevi “la  fruizione,  anche  parziale, del credito d’imposta, il GSE ne da’ comunicazione all’Agenzia delle Entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche  su cui si fonda il recupero, per i  conseguenti  atti  di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni”.

Anche i controlli tecnici vanno al GSE

Sarà sempre il GSE – e non più il Ministero – a coadiuvare l’Agenzia delle Entrate nell’effettuare i controlli per la verifica dei presupposti e dei requisiti tecnici previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio.

L’Amministrazione centrale ha,  definitivamente, preso atto della necessità di affidare ad enti terzi le procedure di verifica circa la spettanza dei crediti per evitare situazioni parossistiche già verificatesi con il Credito Ricerca, talmente rilevanti da costringere il Ministero ad intervenire con sanatorie e Decreti correttivi. In questo modo si sancisce in maniera pressoché definitiva che il soggetto titolare dei controlli è proprio il GSE che interviene come litisconsorzio necessario negli eventuali giudizi.

Un passo decisivo verso la razionalizzazione delle procedure di verifica

Come anticipato, la piena operatività della misura interverrà con l’emanazione del DM attuativo da
parte del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro il 1/04/2024. Tale decreto indica:


a Contenuto, modalità e termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni/eventuale
ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, ivi compresa l’attestazione
dell’avvenuta interconnessione dei beni della congruità e della pertinenza delle spese sostenute


b Criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito e dell’esistenza degli ulteriori
requisiti tecnici correlati agli investimenti


c Controlli, esclusione e recupero del beneficio


Modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa


e Individuazione dei requisiti (indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità) dei certificatori
energetici, e delle relative coperture assicurative necessarie


Individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili.

L’uso del credito

L’agevolazione 4.0 è tutto sommato di facile utilizzo. Certificata l’interconnessione nelle forme previste (autodichiarazione o perizia), il credito d’imposta viene autonomamente liquidato dall’impresa per essere utilizzato in compensazione nel modello F24. Il transito nel quadro RU della dichiarazione dei redditi governa i controlli “automatizzati” tra credito generato e credito utilizzato agganciando il bonus maturato sull’investimento dichiarato agli utilizzi transitati nei modelli F24.

L’utilizzo del credito per la transizione 5.0 è, invece, decisamente più complesso. Per fruire del credito bisogna infatti osservare una serie di adempimenti. Comunicazioni al Gse prima degli investimenti (con funzione di prenotazione del bonus) e dopo il loro completamento (per sbloccare l’utilizzo del credito). Certificazioni di un valutatore terzo indipendente che attesti la riduzione dei consumi conseguibili e una serie di raggiunti requisiti tecnici. Certificazione di un revisore dei conti che dichiari l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza della documentazione contabile. Per il 5.0 sarà comunque necessario l’indicazione della normativa in fattura.

Anche le regole di utilizzo del credito sono diverse. Il credito 4.0 è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali a decorrere da quello di interconnessione. Il credito 5.0 è fruibile in compensazione entro il 31 dicembre 2025. Quindi, oltre ad essere maggiore, il bonus transizione 5.0 è più conveniente anche in relazione alla velocità di utilizzo. La norma precisa che il credito 5.0 non utilizzato alla data del 31 dicembre 2025 è riportabile e fruibile in cinque rate annuali di pari importo. Vista la complessità del quadro è quindi bene che le imprese interessate si attivino velocemente.

Il piano 5.0 è operativo da subito e sul 2024,   “ha un effetto retroattivo”. Questo perché il piano fa riferimento alla decisione del Consiglio dell’8 dicembre scorso, che ha approvato la revisione del PNRR con l’aggiunta della settima Mission REPowerEU. Dunque, “si può presupporre che sarà possibile agevolare anche beni acquistati dal 1° gennaio 2024”.

Il tax credit è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2025.  L’ammontare non ancora utilizzato entro la fine del 2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

La norma agevola gli investimenti 5.0 effettuati nel 2024 e nel 2025. Essendo prevista una comunicazione preventiva, con relativa attestazione ex ante, non è chiaro se possano rientrare nel bonus anche investimenti avviati (dal 1° gennaio 2024) prima della comunicazione (ed eventualmente prima dell’entrata in vigore del Dl 19). Per verificare quando l’investimento si considera effettuato, dovrebbero valere, come già per Industria 4.0, le regole di competenza temporale (consegna o spedizione per le cessioni oppure ultimazione per gli investimenti in appalto). Un dubbio sorge circa la necessità che, entro fine 2025, l’investimento risulti, non solo ultimato (come è per 4.0, che peraltro prevede una coda al 30 giugno 2026 per “prenotazioni” del 2025), ma anche entrato in funzione e interconnesso onde consentire il rilascio della attestazione ex post. Se così è, i tempi per pianificare ed effettuare questi investimenti appaiono molto ristretti.

Nel Piano Transizione 5.0, introdotto dal Dl Pnrr approvato durante il Consiglio dei Ministri del 26 febbraio, è previsto un credito d’imposta 5.0 cumulabile fino al 100% della spesa ma non altrettanto cumulabile con gli incentivi europei né con il credito d’imposta 4.0 né con il credito d’imposta per le Zone economiche speciali (Zes).

Pertanto, con il passaggio dal credito d’imposta per il Mezzogiorno al credito d’imposta per la Zes unica, saranno penalizzate le imprese del Sud. Se rimane in piedi l’impossibilità di cumulo con il credito d’imposta 4.0 e con quello previsto per la Zes unica, nessuna impresa del Sud, a meno che non debba investire in un impianto fotovoltaico o effettuare investimenti che sforino i massimali previsti dalle misure in questione, sarà interessata dalla nuova agevolazione 5.0.

In caso di leasing, inoltre, è previsto l’obbligo di riscatto: i beni, infatti, devono essere riscattati entro il quinto anno successivo a quello dell’investimento, pena la revoca dall’incentivo. Il fotovoltaico è ammesso, ma solo a determinate condizioni.

Nelle bozze circolate nei giorni scorsi, si è potuto leggere che il decreto prevede un credito d’imposta non cumulabile con altre agevolazioni finanziate con fondi europei né con il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0. Allo stesso modo, specifica che non è possibile cumularlo con il credito d’imposta per investimenti nella Zes unica.

Fortemente penalizzate sono, quindi, le imprese del Sud che con il credito d’imposta Sud e il credito d’imposta investimenti in beni strumentali 4.0 potevano arrivare a coprire fino all’80% della spesa e anche oltre. Le suddette imprese, oltre a perdere la riduzione dell’Ires del 50%, come ben evidenziato nel documento di ricerca della Fondazione nazionale dei commercialisti «Le zone economiche speciali», perdono, anche, la possibilità di cumulare il credito d’imposta previsto per le aree Zes (che di fatto sostituisce il credito d’imposta per il Mezzogiorno) con la nuova misura 5.0 (ovvero la prosecuzione, con incentivi maggiorati, della 4.0).

A questo punto, se non ci saranno novità sul cumulo tra gli incentivi previsti per il credito d’imposta 4.0 attuale – che concede il 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro – e incentivi per le aree Zes – che arrivano per le piccole imprese al 40%/45% , a seconda delle aree in cui sono collocate – le imprese del Sud non parteciperanno agli incentivi per la riduzione dei consumi energetici.

Saranno incentivate a farlo sono nel caso in cui debbano effettuare investimenti nell’ambito del fotovoltaico o spese di importo molto elevato che portino a capienza uno degli strumenti.

La misura dell’incentivo può variare in base al livello di efficienza di moduli e celle

Transizione 5.0, è partita la caccia ai pannelli fotovoltaici prodotti nell’Unione europea.

Sarà un’attestazione rilasciata dal produttore a confermare che i beni rispettino i requisiti tecnici e territoriale previsti. Gli investimenti in fonti rinnovabili saranno ammessi solo se legati all’autoconsumo e dovranno essere aggiuntivi rispetto a quelli finalizzati all’innovazione.

Nelle prime bozze del Dl era prevista una soglia minima di 40mila euro di investimenti di efficientamento ma questo non compare nella versione del Dl 19/2024 pubblicata in Gazzetta.

L’accesso al credito d’imposta 5.0 prevede l’obbligo di realizzare un progetto di innovazione che contempli l’acquisizione di beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa previsto negli allegati A e B annessi alla legge 232/2016, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e che permettano di ottenere un risparmio energetico significativo e dimostrabile.

Programmati questi investimenti entra in gioco la possibilità di arricchire il progetto con altre tipologie di investimenti. Oltre ai software per la gestione dei consumi e dell’impresa e alla formazione del personale, le imprese possono agevolare gli investimenti in beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.

La norma esclude esplicitamente gli impianti a biomasse che, quindi, non possono essere agevolati col credito d’imposta 5.0. Per gli altri impianti alimentati da rinnovabili, è prevista una limitazione ai soli destinati all’autoconsumo; le imprese che intendono investire in impianti che venderanno l’energia in rete non potranno optare per l’incentivo.

Oltre alla spesa per l’impianto di produzione dell’energia, la norma include tra le spese ammissibili anche quella per acquisire impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Il piano Transizione 5.0, dunque, non si limita ad agevolare l’installazione di impianti fotovoltaici ma spazia su tutto il fronte delle rinnovabili (eolico, idroelettrico eccetera), fatta eccezione per gli impianti alimentati a biomassa.

L’acquisizione di impianti destinati ad autoproduzione e autoconsumo di energia da fonte solare sconta ulteriori vincoli rispetto a quanto previsto per gli altri.

La norma impone, infatti, l’acquisto di pannelli fotovoltaici prodotti nell’Ue. Al riguardo fa riferimento a quanto previsto dal Dl 181/2023, che circoscrive il campo a moduli fotovoltaici prodotti negli stati membri dell’Ue con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%, a moduli fotovoltaici con celle (sempre prodotti negli stati membri dell’Ue) con efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%, nonché a moduli composti da celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Ue con efficienza di cella almeno pari al 24 per cento. Lo stesso Dl prevede l’istituzione di un registro di questi prodotti, attualmente non operativo, in attesa del quale sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, in base ad attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti tecnici e territoriali previsti.

La misura del tax credit 5.0 fissata per gli altri investimenti (fino a un massimo del 45%) si applica anche agli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile. Fanno eccezione gli impianti fotovoltaici del secondo e terzo tipo citati (efficienza almeno pari al 23,5 e al 24%) che concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari rispettivamente al 120% e al 140%del costo. In quest’ultimo caso, l’incentivo sull’investimento in fotovoltaico può raggiungere il 63 per cento.

Il Decreto Legge 19/2024 fa riferimento, più volte, al comma 17, che si limita però a dettare l’elenco dei decreti attuativi che dovranno essere adottati “entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente  decreto”. Se tali termini saranno rispettati (cosa non sempre avvenuta), entro i primi giorni di aprile dovranno essere resi pubblici i decreti relativi a:

a) al  contenuto  nonche’  alle  modalita’  e  ai   termini   di trasmissione   delle   comunicazioni,    delle    certificazioni    e dell’eventuale  ulteriore  documentazione  atta   a   dimostrare   la spettanza del beneficio, ivi  compresa  l’attestazione  dell’avvenuta interconnessione dei beni al  sistema  aziendale  di  gestione  della produzione o  alla  rete  di  fornitura,  della  congruita’  e  della pertinenza delle spese sostenute;

b) ai criteri per la  determinazione  del  risparmio  energetico conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale di cui al comma 9; e dell’esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti;

c) alle procedure di fruizione del credito d’imposta, nonche’ di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte  a  garantire  il rispetto della normativa nazionale ed europea;

d) alle modalita’ finalizzate  ad  assicurare  il  rispetto  del limite di spesa di cui al comma 21;

e) all’individuazione  dei  requisiti,  anche  in   termini   di  indipendenza, imparzialita’,  onorabilita’  e  professionalita’,  dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante  ed  ex post di cui al comma 11 e di quelle di cui al comma 15, nonche’  alle coperture assicurative di cui gli stessi devono  dotarsi  per  tenere indenni le  imprese  in  caso  di  errate  valutazioni  di  carattere tecnico;

f) all’individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili di cui al comma 6;

g) alle modalita’ con le quali e’ effettuato il monitoraggio  in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi  in materia di cambiamenti climatici, in conformita’ all’allegato VI  del regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio,

Il modello di comunicazione, però, non è ancora disponibile.

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, da
adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto (ENTRO IL 01/04/2024) sono stabilite le modalita’ attuative.


ARTICOLO 38 – DEL  D.L.  2/03/2024  NUMERO 19TRANSIZIONE  5.0 


1. Al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed
energetica delle imprese,
 in attuazione di quanto previsto dalla
decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023 e, in
particolare, di quanto disposto in relazione all’Investimento 15 –
«Transizione 5.0», della Missione 7 – REPowerEU, e’ istituito il
Piano Transizione 5.0.


2. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non
residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore
economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di
determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025
effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel
territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui
consegua una riduzione dei consumi energetici, e’ riconosciuto, nei
limiti delle risorse di cui al comma 21, un credito d’imposta
proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati
alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi successivi.


3. Il credito d’imposta di cui al comma 2 non spetta alle imprese
in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, concordato preventivo senza continuita’ aziendale, o
sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre,
escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al
credito d’imposta, la spettanza del beneficio e’ comunque subordinata
al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli
obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori.


4. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e
immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli
allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che
sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione
o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si
consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della
struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si
riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3 per cento o,
in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi
interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento. Ai fini
della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni di cui
all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove
specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:

a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per
l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio
continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia
autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza
energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche
provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);

b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente
ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).


5. Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una
riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di
cui al comma 4, sono inoltre agevolabili:
a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali
all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da
fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle
biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia
prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di
energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente
gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1,
lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181. Gli
investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere
b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta
per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per
cento del loro costo. Nelle more della formazione del registro di cui
all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181,
sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base
di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i
requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere
a), b) e c) del medesimo articolo 12;

b) le spese per la formazione del personale previste
dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all’acquisizione o al
consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la
transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel
limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui
al comma 4 e comma 5, lettera a), e in ogni caso sino al massimo di
300 mila euro, a condizione che le attivita’ formative siano erogate
da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle
imprese e del made in Italy di cui al comma 17 e secondo le modalita’
ivi stabilite.


6. Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare
un danno significativo all’ambiente ai sensi dell’articolo 17 del
regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 giugno 2020, non sono in ogni caso agevolabili gli
investimenti destinati:
a) ad attivita’ direttamente connesse ai combustibili fossili;
b) ad attivita’ nell’ambito del sistema di scambio di quote di
emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra
previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
c) ad attivita’ connesse alle discariche di rifiuti, agli
inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
d) ad attivita’ nel cui processo produttivo venga generata
un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti
speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della
Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo
termine potrebbe causare un danno all’ambiente. Sono altresi’ esclusi
gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese
operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia,
dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle
telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di
scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.


7. Il credito d’imposta e’ riconosciuto nella misura del 35 per
cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di
euro, nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di
investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di
investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di
costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa
beneficiaria. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di
locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per
l’acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni di cui
all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 utilizzati
mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo
condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese
per servizi imputabili per competenza.


8. La misura del credito d’imposta per ciascuna quota di
investimento prevista dal comma 7 e’ rispettivamente aumentata:
a) al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di
riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva
localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in
alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi
interessati dall’investimento superiore al 10 per cento, conseguita
tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
b) al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di
riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva
localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in
alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi
interessati dall’investimento superiore al 15 per cento, conseguita
tramite gli investimenti nei beni al comma 4.


9. La riduzione dei consumi di cui al comma 4, riproporzionata su
base annuale, e’ calcolata con riferimento ai consumi energetici
registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli
investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle
condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le
imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito e’
calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno
scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel
decreto di cui al comma 17.


10. Per l’accesso al beneficio, le imprese presentano, in via
telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a
disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), la
documentazione di cui al comma 11 unitamente ad una comunicazione
concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo
dello stesso. Il soggetto gestore, previa verifica della completezza
della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalita’
telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l’elenco
delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire
dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato, assicurando che
l’importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda
il limite di spesa di cui al comma 21. Ai fini dell’utilizzo del
credito, l’impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative
all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione, secondo
modalita’ definite con il decreto di cui al comma 17. In base a tali
comunicazioni e’ determinato l’importo del credito d’imposta
utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. L’impresa
comunica il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve
essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al
comma 11, lettera b). Il GSE trasmette all’Agenzia delle entrate, con
modalita’ telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese
beneficiarie di cui al presente comma con l’ammontare del relativo
credito d’imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.


11. Il beneficio e’ subordinato alla presentazione di apposite
certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo
criteri e modalita’ individuate con il decreto del Ministro delle
imprese e del made in Italy di cui al comma 17, che rispetto
all’ammissibilita’ del progetto di investimento e al completamento
degli investimenti, attestano:
a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili
tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
b) ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti
conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante. Con
decreto di cui al comma 17 sono individuati i requisiti, anche in
termini di indipendenza, imparzialita’, onorabilita’ e
professionalita’, dei soggetti autorizzati al rilascio delle
certificazioni. Tra i soggetti abilitati al rilascio delle
certificazioni sono compresi, in ogni caso:

i) gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato
secondo la norma UNI CEI 11339;

ii) le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy esercita, anche
avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attivita’ svolte dai soggetti
abilitati al rilascio delle certificazioni, verificando la
correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo,
sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito
della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al
presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi.


12. Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per
adempiere all’obbligo di certificazione di cui al comma 11 sono
riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non
superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo di cui al
comma 7.


13. Il credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, decorsi cinque giorni dalla regolare
trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco
di cui all’ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre
2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi
telematici offerti dall’Agenzia delle entrate pena il rifiuto
dell’operazione di versamento. L’ammontare non ancora utilizzato alla
predetta data e’ riportato in avanti ed e’ utilizzabile in cinque
quote annuali di pari importo. L’ammontare del credito d’imposta
utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo utilizzabile
ai sensi del comma 10, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni
effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate
a copertura del credito d’imposta concesso sono trasferite sulla
contabilita’ speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di
bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito
d’imposta non puo’ formare oggetto di cessione o trasferimento
neanche all’interno del consolidato fiscale. Non si applicano i
limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il
credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonche’
della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61
e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.


14. Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalita’
estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture
produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione
anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonche’ in caso di
mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni
acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il
credito d’imposta e’ corrispondentemente ridotto escludendo
dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito
d’imposta eventualmente gia’ utilizzato in compensazione e’
direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il
versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo
d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza
applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti
sostitutivi.


15. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono
del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del
beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo
sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A
tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti
relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere
l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza
delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa
devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto
incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non
obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la
certificazione e’ rilasciata da un revisore legale dei conti o da una
societa’ di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del
registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39. Nell’assunzione di tale incarico il revisore legale dei
conti o la societa’ di revisione legale dei conti osservano i
principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del
citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro
adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International
Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate
per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per
adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione
contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento
del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro,
fermo restando, comunque, il limite massimo di cui al comma 7.


16. Sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente
articolo nonche’ della eventuale ulteriore documentazione fornita
dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della
prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE, effettua, entro
termini concordati con l’Agenzia delle entrate, i controlli
finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti
previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio. Nel
caso in cui i controlli di cui al primo periodo nonche’ le verifiche
documentali e in situ di cui all’art. 22 del Regolamento (UE)
2021/241 svolte dai competenti organi di controllo nazionali ed
europei sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito
d’imposta, il GSE ne da’ comunicazione all’Agenzia delle Entrate
indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su
cui si fonda il recupero, per i conseguenti atti di recupero del
relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Nei giudizi
tributari avverso gli atti di recupero il GSE e’ litis consorte
necessario ai sensi dell’articolo 14, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546.


17. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy,
adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentito il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, da
adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto
e sono stabilite le modalita’ attuative delle disposizioni di cui al
presente articolo, con particolare riguardo:
a) al contenuto nonche’ alle modalita’ e ai termini di
trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e
dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la
spettanza del beneficio, ivi compresa l’attestazione dell’avvenuta
interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della
produzione o alla rete di fornitura, della congruita’ e della
pertinenza delle spese sostenute;
b) ai criteri per la determinazione del risparmio energetico
conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale di cui al
comma 9; e dell’esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati
agli investimenti;
c) alle procedure di fruizione del credito d’imposta, nonche’ di
controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il
rispetto della normativa nazionale ed europea;
d) alle modalita’ finalizzate ad assicurare il rispetto del
limite di spesa di cui al comma 21;
e) all’individuazione dei requisiti, anche in termini di
indipendenza, imparzialita’, onorabilita’ e professionalita’, dei
soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex
post di cui al comma 11 e di quelle di cui al comma 15, nonche’ alle
coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere
indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere
tecnico;
f) all’individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse
agli investimenti non agevolabili di cui al comma 6;
g) alle modalita’ con le quali e’ effettuato il monitoraggio in
ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in
materia di cambiamenti climatici, in conformita’ all’allegato VI del
regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2021.


18. Il credito d’imposta di cui al presente articolo non e’
cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il
credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui
all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, nonche’ con il credito d’imposta per investimenti nella ZES
unica di cui all’articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.
162. Il credito d’imposta e’ cumulabile con altre agevolazioni che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo,
tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito
e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del
costo sostenuto. Con riferimento alla cumulabilita’ del credito di
imposta di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto
dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo
e del Consiglio.


19. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede allo
sviluppo, implementazione e gestione di una piattaforma informatica
finalizzata a consentire l’attivita’ di monitoraggio e controllo
sull’andamento della misura agevolativa, anche ai fini del rispetto
dei limiti delle risorse di cui al comma 21. La piattaforma e’
altresi’ funzionale a facilitare la valutazione, lo scambio e la
gestione dei dati trasmessi dal GSE, nonche’ alle gestione e
monitoraggio di altre misure incentivanti, in modo da individuare
sinergie attivabili con altre fonti di finanziamento europee, con
particolare riguardo ai settori maggiormente strategici per la
competitivita’ e l’autonomia tecnologica nazionale e dell’Unione
europea, nonche’ a consentire l’elaborazione di un rapporto analitico
sull’efficacia degli investimenti PNRR assegnati alla titolarita’ del
Ministero delle imprese e del made in Italy.


20. Il GSE provvede sulla base di convenzione con il Ministero
delle imprese e del made in Italy, alla ricezione delle domande di
prenotazione e delle comunicazioni ex post di cui al comma 11 lett.
b) e di quelle, ulteriori, eventualmente previste dal decreto di cui
al comma 17 relative alla rendicontazione dell’investimento e al
credito di imposta spettante, all’effettuazione delle verifiche della
documentazione allegata dagli istanti, nonche’ ai controlli di cui al
comma 16 sulla base di apposita convenzione stipulata con il
Ministero delle imprese e con l’Agenzia delle Entrate, con oneri a
valere sulle risorse di cui al comma 21 nei limiti massimi di 45
milioni.


21. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 del presente articolo,
pari a euro 1.039,5 milioni di euro per l’anno 2024, 3.118,5 milioni
di euro per l’anno 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2026 al 2030, che aumentano in termini di indebitamento
netto a 3.118,5 milioni di euro per l’anno 2024, e agli oneri
derivanti dai commi 16, 19 e 20, pari complessivamente a euro
63.000.000 per l’anno 2024, si provvede a valere sulla nuova Misura
PNRR M7- Investimento 15 “Transizione 5.0” finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.».

Fonti:

REFI Redazione FiscaleITALIA OGGIIL SOLE24 ORE


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