SOSPESA L’ESECUZIONE FORZATA DEL MUTUO: VITTORIA DELL’AVVOCATO ARGENTO CONTRO BANCA CESSIONARIA

RAMSES GROUP NEWS n. 676 – 12 giugno 2024

Il 6 giugno 2024, il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca ha emanato un’importante ordinanza riguardante la sospensione dell’efficacia esecutiva di un titolo esecutivo, in applicazione dell’art. 615, comma 1, del Codice di Procedura Civile. La decisione, che ha sciolto la riserva assunta all’esito della scadenza del termine concesso con decreto dell’8 aprile 2024, ha messo in evidenza diversi aspetti cruciali in materia di opposizione all’esecuzione.

L’istanza di sospensione, secondo l’art. 615 comma 1 del Codice di Procedura Civile, richiede che i “gravi motivi” siano valutati con i criteri tipici delle misure cautelari, cioè la probabilità di successo dell’opposizione (fumus boni iuris) e il rischio di danno grave e irreparabile (periculum in mora). Il giudice deve quindi considerare se l’opposizione ha buone possibilità di successo e se il richiedente subirebbe un danno irreparabile dagli atti esecutivi. Inoltre, si tende a dare priorità all’interesse del creditore, poiché bloccare l’esecuzione potrebbe portare al rischio di insolvenza del debitore.

Un punto centrale dell’ordinanza riguarda l’eccezione di difetto di legittimazione. Il giudice ha spiegato che, anche se l’avviso di cessione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale secondo l’art. 58 TUB, la parte che afferma di avere il credito deve comunque dimostrare la cessione e il suo contenuto specifico. Questo serve a provare che il credito oggetto della causa sia realmente parte della cessione. La giurisprudenza (cfr. Cass. Civ., sez. 6, 5 novembre 2020, n. 24798) distingue infatti tra l’avviso di cessione, necessario per rendere efficace la cessione, e la prova dell’esistenza e del contenuto specifico del contratto di cessione, che è una questione di merito.

Nel caso di specie, il contratto di mutuo fondiario è stato stipulato con la Banca, e l’avviso di cessione ex art. 58 TUB pubblicato in Gazzetta Ufficiale contemplava la cessione dei crediti che soddisfacevano determinati criteri. Tuttavia, l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti deve essere sufficientemente precisa da permettere di ricondurre con certezza il credito contestato tra quelli inclusi nell’operazione di trasferimento.

Il giudice ha rilevato che la certificazione rilasciata dal Notaio, pur costituendo ipoteticamente prova dell’intervenuta cessione, non conteneva elementi sufficienti per riferirsi con certezza al credito per cui è causa, dato che né il codice cliente né l’ID rapporto menzionati erano ricollegabili al contratto di mutuo.

Infine, il giudice ha considerato sussistente il periculum in mora insito nella minaccia dell’azione esecutiva, sottolineando che non vi è il rischio che l’intimato, nelle more dell’esecuzione, possa rendersi insolvente, essendo la banca garantita da ipoteca.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il giudice ha deciso di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 c.p.c.

Questa ordinanza rappresenta un’importante vittoria per l’Avvocato Emanuele Argento e una conferma dei principi giuridici relativi alla sospensione dell’efficacia esecutiva di un titolo e alla necessità di una prova rigorosa della cessione del credito. La decisione sottolinea l’importanza di una precisa e dettagliata documentazione nei casi di cessione di crediti, specialmente quando questi diventano oggetto di contestazione giudiziaria.

Se vuoi maggiori informazioni compila subito senza impegno la scheda informativa e ti contatteremo il prima possibile

RAMSES GROUP Scheda informativa

Inserisci il tuo indirizzo email, così possiamo tenerti aggiornato.
In accordo con il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) dichiaro di conoscere il diritto di cancellazione, integrazione, aggiornamento e rettifica dei miei dati. Autorizzo RAMSES GROUP srl al trattamento dei miei dati personali per iscrizione alla mailing list (Newsletter), creazione di elenchi telefonici e di gestione dati ed informazioni. Sono a conoscenza che: – i miei dati personali non sono condivisi con terzi, vengono custoditi in modo sicuro e utilizzati esclusivamente a fini non commerciali e per le finalità sopra riportate; – la Newsletter RAMSES GROUP informa sulle novità nel campo della Finanza agevolata, (Finanziamenti a fondo perduto, Bandi, Finanza Straordinaria, Miglioramento del Rating, ecc.); – il conferimento dei dati è facoltativo ma il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di ricevere la Newsletter; – il Titolare del trattamento è: RAMSES GROUP srl con sede in Via Giovanni Parini n. 21 a Pescara; – il Responsabile del trattamento è RAMSES GROUP srl. Mi competono tutti i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR): in particolare, per chiedere di cancellare la mia iscrizione dalla mailing-list della Newsletter è sufficiente inviare una e-mail a redazione@ramsesgroup.it indicando nell’oggetto “Cancellatemi”. Preso atto di quanto sopra, il contraente presta consenso al trattamento dei dati.

PER INFORMAZIONI SCRIVI A  info@ramsesgroup.it

COMPILA LA SCHEDA INFORMATIVA

CONTATTACI AI NUMERI T 085 9493758 – 085 9495867


RAMSES GROUP Finanza e Progetti

IL TUO CONSULENTE SU MISURA PER ACCEDERE AI FINANZIAMENTI 

È A DISPOSIZIONE PER L’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE PREVISTE

con il suo TEAM ed i suoi ESPERTI  in innovazione aziendale, welfare e incentivi fiscali e finanziari è al fianco di qualsiasi tipo d’impresa in un percorso di crescita personalizzato. Da sempre Ramses Group finalizza i suoi  progetti alla sostenibilità aziendale e a valorizzare  le capacità e le competenze interne, le innovazioni relative a ciascun settore di attività e gli strumenti finanziari utilizzabili e realizzabili sulle singole realtà.

SEGUIAMO LA PREFATTIBILITÀ GRATUITA 

che consiste nell’analizzare il possesso da parte dell’azienda dei principali requisiti.

PROGETTIAMO, PREPARIAMO ed INOLTRIAMO

 la modulistica prevista.

ASSISTIAMO l’azienda 

in tutti i passaggi formali  previsti e necessari, la cui condizione  necessaria e imprescindibile per il successo dell’operazione.

SUPPORTIAMO l’azienda 

nella fase di rendicontazione e controllo ex-post.

RESTIAMO AL FIANCO dell’azienda 

per qualsiasi controllo ex-post.


Dott. Alfredo Castiglione – Tributarista – Revisore Legale
Presidente RAMSES GROUP
cell 335 7141926 castiglione@ramsesgroup.it

Dott.ssa Lucia Di Paolo – Commercialista – Revisore Legale

cell 349 4734793 dipaololucia@gmail.com

RAMSES GROUP ha sede a Pescara, in Via G. Parini n. 21
Chiama per informazioni allo 085 9493758 – 085 9495867
oppure invia una mail info@ramsesgroup.it  Consulta le ultime news sulla finanza agevolata sul sito www.ramsesgroup.it

Utilizziamo i cookie per offrirti la migliore esperienza di navigazione possibile. Quando utilizzi il nostro sito Web, accetti che vengano trasmessi cookie sul tuo dispositivo. Maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi