RAMSES GROUP NEWS n. 676 – 12 giugno 2024
Importante conferma dei principi giuridici
Il 6 giugno 2024, il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca ha emanato un’importante ordinanza riguardante la sospensione dell’efficacia esecutiva di un titolo esecutivo, in applicazione dell’art. 615, comma 1, del Codice di Procedura Civile. La decisione, che ha sciolto la riserva assunta all’esito della scadenza del termine concesso con decreto dell’8 aprile 2024, ha messo in evidenza diversi aspetti cruciali in materia di opposizione all’esecuzione.
Istanza di sospensione
L’istanza di sospensione, secondo l’art. 615 comma 1 del Codice di Procedura Civile, richiede che i “gravi motivi” siano valutati con i criteri tipici delle misure cautelari, cioè la probabilità di successo dell’opposizione (fumus boni iuris) e il rischio di danno grave e irreparabile (periculum in mora). Il giudice deve quindi considerare se l’opposizione ha buone possibilità di successo e se il richiedente subirebbe un danno irreparabile dagli atti esecutivi. Inoltre, si tende a dare priorità all’interesse del creditore, poiché bloccare l’esecuzione potrebbe portare al rischio di insolvenza del debitore.
Eccezione di difetto di legittimazione
Un punto centrale dell’ordinanza riguarda l’eccezione di difetto di legittimazione. Il giudice ha spiegato che, anche se l’avviso di cessione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale secondo l’art. 58 TUB, la parte che afferma di avere il credito deve comunque dimostrare la cessione e il suo contenuto specifico. Questo serve a provare che il credito oggetto della causa sia realmente parte della cessione. La giurisprudenza (cfr. Cass. Civ., sez. 6, 5 novembre 2020, n. 24798) distingue infatti tra l’avviso di cessione, necessario per rendere efficace la cessione, e la prova dell’esistenza e del contenuto specifico del contratto di cessione, che è una questione di merito.
Prova dell’inclusione del credito
Nel caso di specie, il contratto di mutuo fondiario è stato stipulato con la Banca, e l’avviso di cessione ex art. 58 TUB pubblicato in Gazzetta Ufficiale contemplava la cessione dei crediti che soddisfacevano determinati criteri. Tuttavia, l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti deve essere sufficientemente precisa da permettere di ricondurre con certezza il credito contestato tra quelli inclusi nell’operazione di trasferimento.
Il giudice ha rilevato che la certificazione rilasciata dal Notaio, pur costituendo ipoteticamente prova dell’intervenuta cessione, non conteneva elementi sufficienti per riferirsi con certezza al credito per cui è causa, dato che né il codice cliente né l’ID rapporto menzionati erano ricollegabili al contratto di mutuo.
Sospensione dell’efficacia esecutiva
Infine, il giudice ha considerato sussistente il periculum in mora insito nella minaccia dell’azione esecutiva, sottolineando che non vi è il rischio che l’intimato, nelle more dell’esecuzione, possa rendersi insolvente, essendo la banca garantita da ipoteca.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il giudice ha deciso di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 c.p.c.
Questa ordinanza rappresenta un’importante vittoria per l’Avvocato Emanuele Argento e una conferma dei principi giuridici relativi alla sospensione dell’efficacia esecutiva di un titolo e alla necessità di una prova rigorosa della cessione del credito. La decisione sottolinea l’importanza di una precisa e dettagliata documentazione nei casi di cessione di crediti, specialmente quando questi diventano oggetto di contestazione giudiziaria.
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