Rivalutazione Beni d’Impresa – SCADENZA 31 DICEMBRE 2020 – APPROFITTANE!

RAMSES GROUP NEWS n.133 – 11 dicembre 2020

La rivalutazione dei beni d’impresa 2020 è stata decisamente potenziata dal Decreto Agosto che ha introdotto la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni versando solamente il 3% del maggior valore rivalutato.

Può inoltre essere effettuato l’affrancamento versando un’imposta sostitutiva del 10%. La convenienza è ulteriormente data dalla possibilità di ammortizzare i nuovi valori già nella dichiarazione dei redditi 2022 per l’esercizio 2021. Il costo della rivalutazione può essere rateizzato in 3 anni.

SCHEDA DI RIEPILOGO
RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA 2020

BENEFICIARI

Possono accedere alla rivalutazione dei beni d’impresa:

  • società di capitali;
  • società di persone;
  • imprenditori individuali;
  • enti non commerciali.

che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio.

Riferimenti:

  • articolo 73, comma 1, lettere a) e b), Tuir
  • articolo 15 L. 342/2000

AGEVOLAZIONE

Rivalutazione agevolata con imposta sostitutiva del 3% del valore rivalutato da versare in 3 rate annuali.

Il maggior valore attribuito ai beni in  sede di  rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10%.

La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene.

ESEMPIO DI CALCOLO RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA

I beni possono essere rivalutati secondo le seguenti metodologie:

  • rivalutazione del solo costo storico;
  • riduzione del fondo di ammortamento;
  • rivalutazione del costo storico e del relativo fondo di ammortamento.

Qui di seguito un esempio di rivalutazione effettuato con il metodo della riduzione del fondo di ammortamento.esempio calcolo rivalutazione beni dimpresaEsempio di calcolo con il metodo della riduzione del fondo di ammortamento

BENI RIVALUTABILI

Possono essere oggetto della rivalutazione dei beni d’impresa i beni d’impresa materiali (esclusi i “beni merce”) e immateriali e alle partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.

Quindi a titolo di esempio sono rivalutabili:

  • terreni;
  • fabbricati;
  • impianti;
  • macchinari;
  • attrezzature;
  • marchi;
  • brevetti;
  • partecipazioni in società controllate o collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.

Per essere ammissibili i beni devono:

  • figurare nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 per i soggetti solari);
  • essere rivalutati nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 per i soggetti solari).

PERIZIA

Gli amministratori e il collegio sindacale dovranno indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione che non potrà in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.

E’ evidente l’opportunità di dotarsi di una apposita perizia di stima.

Per Richiesta quotazione senza impegno compila la scheda al seguente link:

Quotazione perizia rivalutazione beni

SCADENZE

La rivalutazione deve essere fatta nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 per i soggetti solari).

La rivalutazione ha effetto dall’esercizio successivo a quello di effettuazione (dal 2021 per i soggetti solari).

Per la determinazione delle plus/minusvalenze a seguito di cessioni a titolo oneroso, la rivalutazione ha efficacia fiscale a partire dal 1° gennaio 2024.

RISORSE UTILI

Decreto Agosto

1) I vantaggi della nuova rivalutazione

Come abbiamo accennato, rispetto alle precedenti versioni, la nuova rivalutazione si presenta particolarmente appetibile per diverse ragioni:

  • E’ possibile optare sia per una rivalutazione meramente contabile (e gratuita), sia per una rivalutazione con effetto fiscale;
  • In caso di riconoscimento fiscale della rivalutazione l’imposta sostitutiva da corrispondere è particolarmente ridotta, pari al 3% sia per i beni ammortizzabili che per i beni non ammortizzabili, da versare in 3 rate annuali senza interessi (ricordiamo che nella precedente formulazione l’imposta sostitutiva ammontava al 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili, le suddette aliquote erano poi state modificate dalla legge di Bilancio 2020 rispettivamente nella misura del 12% e del 10%);
  • Viene meno l’obbligo di rivalutare i beni per “categorie omogenee”: è ora possibile procedere con la rivalutazione distintamente per ciascun bene, lasciando quindi massima flessibilità;
  • I maggiori valori assoggettati all’imposta sostitutiva assumono valenza fiscale immediatamente, quindi a partire dal periodo di imposta in corso al 31.12.2021. Nel dettaglio il valore fiscale è immediatamente riconosciuto per:
    • la deduzione dei maggiori ammortamenti (recuperando ires e irap per un 27,9%);
    • per l’incremento del plafond di deducibilità delle spese di manutenzione ex art. 102 c.6 del TUIR;
    • per l’incremento dei valori da assumere nell’applicazione del test di comodo (per le società non operative) ex art. 30 L. 724/94.

È invece previsto un periodo di moratoria fiscale in caso di cessione dei beni oggetto di rivalutazione. In tal caso le plusvalenze e/o minusvalenze vanno calcolate considerando i maggiori valori solo se la cessione è realizzata dal quarto esercizio successivo dalla rivalutazione (quindi a far data dal 01.01.2024).

  • Il riconoscimento fiscale immediato della rivalutazione evita il disallineamento temporaneo civile-fiscale degli ammortamenti, semplificando la gestione contabile.
  • un Rafforzamento patrimoniale: Dal punto di vista civilistico, la rivalutazione comporta il vantaggio di far emergere un maggior patrimonio netto, con l’iscrizione della riserva di rivalutazione, da utilizzare sia per la copertura di eventuali perdite senza la necessità di abbattimenti del capitale o di nuovi apporti dei soci, sia per migliorare il proprio rating creditizio. Da questo punto di vista la rivalutazione verrà certamente valutata dalle imprese che si attendono perdite gestionali generate dall’emergenza Covid-19 (rimane il fatto che un’impresa in perdita, per poter accedere alla rivalutazione, deve comunque verificare che il maggior valore delle immobilizzazioni possa essere recuperato).

Alla luce di tutte queste considerazione, andrà fatta però un’attenta valutazione sui metodi contabili di rivalutazione, che possono avere diversi effetti contabili e fiscali.

2) Tre metodi di rivalutazione

Tre sono le modalità contabili per effettuare la rivalutazione, che determinano effetti diversi, sia in termini di maggiori quote di ammortamento da spesare a CE sia in termini di velocità di recupero dell’eventuale beneficio fiscale della rivalutazione:

  1. Rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento dei beni: il costo storico del cespite da rivalutare ed il relativo fondo di ammortamento sono contemporaneamente incrementati nella stessa proporzione. Tale metodo consente di mantenere inalterata l’originaria durata del processo di ammortamento e la misura dei coefficienti;
  2. Rivalutazione del solo costo storico dei beni: l’intera rivalutazione viene attribuita esclusivamente al valore del bene. Questo metodo determina un allungamento del processo di ammortamento, se viene mantenuta inalterata la % di ammortamento;
  3. Rivalutazione mediante riduzione del fondo ammortamento dei beni: l’intera rivalutazione viene utilizzata per ridurre il fondo ammortamento, senza modificare il costo originario del bene; il metodo comporta un allungamento del periodo di ammortamento.

Il file excel  elaborato consente quindi di simulare gli effetti contabili e fiscali della nuova rivalutazione dei beni ammortizzabili in tutti e 3 i metodi possibili, creando in automatico il piano di ammortamento ante e post rivalutazione, ed effettuare un rapido calcolo di convenienza.

3) Esempio di calcolo beneficio fiscale con i tre metodi di rivalutazione

Ipotizzando il seguente esempio:

Gli effetti contabili e fiscali della rivalutazione nei tre metodi contabili, calcolati in automatico dal tool excel Rivalutazione, saranno i seguenti: 

4) Calcolo imposta sostitutiva e simulazione benefici fiscali e affrancamento

  • Prospetto con scritture contabili da rilevare al 31.12.2020
  • Conteggio imposta sostitutiva dovuta e prospetto termini di pagamento
  • Calcolo dei benefici fiscali (amm.ti, plafond manutenzioni, ecc.)
  • Simulazione cessione cespite e conteggio vantaggio fiscale rivalutazione
  • Simulazione affrancamento riserva di rivalutazione
  • il piano di ammortamento ANTE e POST rivalutazione (sempre nei 3 metodi)
  • un report di sintesi con gli effetti complessivi della rivalutazione per tutti i beni considerati.

Rivalutazione beni d’impresa: ambito oggettivo

Possono formare oggetto di rivalutazione i beni d’impresa, con esclusione degli “immobili alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa”, nonché le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000 n. 342, vale a dire quelle in società controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni.

In particolare, la disciplina in esame è applicabile alle:

  • immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili. Si pensi, ad esempio, agli immobili, ai beni mobili iscritti in pubblici registri, agli impianti e i macchinari, alle attrezzature industriali e commerciali;
     
  • immobilizzazioni immateriali, costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati.
    È il caso, ad esempio, dei diritti di brevetto industriale e dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, dei diritti di concessione, licenze, marchi, know-how, altri diritti simili iscritti nell’attivo del bilancio ovvero, ancorché non più iscritti in quanto interamente ammortizzati, che siano ancora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
     
  • partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie, in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.

Non possono formare oggetto di rivalutazione invece:

  • i beni materiali e immateriali alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa (materie prime, merci, prodotti finiti, etc.);
     
  • l’avviamento, i costi pluriennali, i beni monetari (denaro, crediti, obbligazioni, comprese quelle convertibili, etc.);
     
  • le partecipazioni che non siano di controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;
     
  • le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, ancorché considerate di controllo o di collegamento ai sensi del citato articolo 2359 del codice civile.

Coerentemente con quanto previsto nelle precedenti leggi di rivalutazione e dalla prassi interpretativa (si vedano circolari n. 11/E del 2009 e n. 18/E del 2006), si precisa che:

  • la rivalutazione è applicabile anche ai beni completamente ammortizzati ex articolo 2 del decreto ministeriale n. 162 del 2001 e alle immobilizzazioni in corso, risultanti dall’attivo dello stato patrimoniale del bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019;
     
  • per effettuare la rivalutazione è necessario che i beni e le partecipazioni siano iscritti sia nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 sia nel bilancio relativo all’esercizio successivo;
     
  • i beni detenuti in leasing possono essere rivalutati dall’utilizzatore solo se è stato esercitato il diritto di riscatto entro l’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019, considerato che possono essere rivalutati i soli beni in proprietà ex articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162;
     
  • i beni concessi in locazione finanziaria devono essere considerati quali immobilizzazioni finanziarie (in particolare, crediti verso la clientela) e, pertanto, non possono essere rivalutati da parte del concedente.

Ambito soggettivo

L’art. 110 comma 1 del D.L. 104/2020 dispone che possono effettuare la rivalutazione i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d’esercizio.

Con il richiamo legislativo alle precedenti rivalutazioni sono, altresì, ammesse alla rivalutazione le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata.

Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità è previsto che la rivalutazione sia consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.

Il medesimo rinvio all’articolo 15 della legge n. 342 del 2000 – che richiama i soggetti di cui all’articolo 87 (ora articolo 73), comma 1, lettere c) e d) del TUIR – consente di far rientrare tra i soggetti beneficiari della rivalutazione in commento anche gli enti non commerciali e le società ed enti non residenti.

In definitiva, possono effettuare la rivalutazione tutti i soggetti titolari di reddito di impresa e precisamente:

  • società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata residenti nel territorio dello Stato;
     
  • società cooperative e di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato;
     
  • le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato;
     
  • le persone fisiche che svolgono attività produttiva di reddito d’impresa secondo quanto previsto dall’articolo 55 del TUIR, per i beni relativi all’attività commerciale esercitata;
     
  • le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate;
     
  • le aziende speciali;
     
  • gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali e soggetti equiparati;
     
  • gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, per i beni relativi all’attività commerciale esercitata;
     
  • le società di ogni tipo e gli enti non residenti, compresi i trust, nonché le persone fisiche non residenti, che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

Pertanto, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare l’adeguamento dei valori deve essere eseguito nel bilancio o rendiconto chiuso il 31 dicembre 2020, in relazione ai beni risultanti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.

Ne deriva la necessità che i beni da rivalutare siano iscritti tra le immobilizzazioni sia nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 che nel bilancio relativo all’esercizio successivo.

La rivalutazione può essere effettuata dai soggetti in contabilità ordinaria e, come già evidenziato, anche da quelli che fruiscono di regimi semplificati di contabilità. In tal caso, la rivalutazione va effettuata per i beni, acquisiti entro il 31 dicembre 2019, che risultano dal registro dei beni ammortizzabili – qualora istituito – ovvero dal registro degli acquisti tenuto ai fini Iva.

In assenza di un bilancio formale, le imprese in contabilità semplificata possono provare la qualifica di beni diversi da quelli merce – qualità necessaria per beneficiare della rivalutazione in esame – sulla base di situazioni di fatto, ossia di elementi desumibili dalle modalità di effettivo impiego dei beni (si veda circolare AdE n. 11/E del 2009).

Si precisa, peraltro, che possono effettuare la rivalutazione anche le società cooperative a mutualità prevalente, indipendentemente dalla circostanza che le medesime fruiscano di un regime di parziale detassazione degli utili (si veda AdE circolare n. 11/E del 2009 e n. 18/E del 2006).

Nell’ipotesi di

  • affitto o usufrutto di azienda:
     
    • ove non sia stata contrattualmente prevista la deroga alle disposizioni dell’articolo 2561 del codice civile concernenti l’obbligo di conservazione dell’efficienza dei beni ammortizzabili la rivalutazione può essere eseguita solo dall’affittuario o usufruttuario, quale soggetto che calcola e deduce gli ammortamenti. Al termine dell’affitto o dell’usufrutto, l’azienda sarà trasferita al concedente, comprensiva dei beni rivalutati e della relativa riserva di rivalutazione, sempre che quest’ultima non sia stata già utilizzata per copertura di perdite o distribuita. L’imposta sostitutiva riferibile alla riserva trasferita al concedente costituirà per quest’ultimo credito d’imposta;
       
    • nella diversa ipotesi in cui le parti, in deroga all’articolo 2561 del codice civile abbiano previsto che il concedente continui a calcolare gli ammortamenti, la rivalutazione può essere effettuata solo da quest’ultimo;
       
  • conferimento effettuato in neutralità fiscale nel corso del 2020, si ricorda che ai sensi dell’articolo 176, comma 4, del TUIR “le aziende si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente”. In applicazione di tale principio di continuità del possesso aziendale tra conferente e conferitario, deve ritenersi che il conferitario possa rivalutare i beni oggetto di conferimento anche se gli stessi figuravano iscritti nel bilancio del conferente relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019;
     
  • fusione o scissione realizzate nel corso del 2020 la società incorporante o risultante dalla fusione e la società beneficiaria possono rivalutare i beni acquisiti se gli stessi figuravano iscritti nei bilanci della società incorporata o della scissa al 31 dicembre 2019;
     
  • bene oggetto di un diritto di superficie la facoltà di rivalutazione spetta, qualora il bene sia comunque relativo all’impresa, al titolare di tale diritto reale (si vedano circolari n. 11/E del 2009 e n. 18/E del 2006).

Rivalutazione ai soli effetti civilistici

La rivalutazione dei beni di impresa in esame si potrà effettuare anche solo ai fini civilistici.

La norma stabilisce infatti che il maggior valore attribuito ai beni “può essere riconosciuto” fiscalmente, il che differenzia la disposizione da tutte le ultime rivalutazioni (ad esempio, si veda il

comma 699 della legge 160/19) che invece affermano che il maggior valore “si considera riconosciuto” pagando la sostitutiva.

Chi non affrancherà i valori rivalutati dovrà stanziare le imposte differite passive a fronte degli ammortamenti indeducibili che scenderanno a conto economico negli esercizi seguenti.

Modalità di rivalutazione

Per quanto concerne le modalità di effettuazione della rivalutazione, valgono le disposizioni contenute nell’articolo 11 della legge n. 342 del 2000 e negli articoli 4, 5 e 6 del decreto ministeriale n. 162 del 2001.

In particolare, l’operazione può essere eseguita adottando uno dei metodi indicati all’articolo 5 del decreto ministeriale n. 162 del 2001, ai sensi del quale:

  • per i beni ammortizzabili (…) la rivalutazione, fermo restando il rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, può essere eseguita, rivalutando sia i costi storici sia i fondi di ammortamento in misura tale da mantenere invariata la durata del processo di ammortamento e la misura dei coefficienti ovvero rivalutando soltanto i valori dell’attivo lordo o riducendo in tutto o in parte i fondi di ammortamento. (…) I criteri seguiti ai sensi del precedente periodo devono essere indicati nella nota integrativa al bilancio.”

La rivalutazione può avvenire, quindi, secondo le seguenti modalità alternative:

  • rivalutazione del costo storico e del fondo di ammortamento, mantenendo inalterata l’originaria durata del processo di ammortamento.

Esempio

Un bene ha un valore contabile di 5.000 euro, un fondo ammortamento di 2.500 euro e un importo rivalutabile di 2.000 euro: in tal caso il contribuente può rivalutare il bene incrementando il valore contabile da 5.000 a 6.500 e riducendo il fondo da 2.500 a 2.000 euro.


  • rivalutazione del solo costo storico: tale metodo determina un allungamento del processo di ammortamento, se viene mantenuto inalterato il precedente coefficiente, oppure un incremento del coefficiente se si intende lasciare inalterata la durata del periodo di vita utile del cespite. In tale ultimo caso, le imprese stanzieranno quote di ammortamento maggiori di quelle che si sarebbero determinate applicando il coefficiente precedentemente utilizzato, facendone menzione in nota integrativa.

Esempio

Un bene ha un valore contabile di 5.000 euro, un fondo ammortamento di 2.500 euro e un importo rivalutabile di 2.000 euro: in tal caso il contribuente può rivalutare il bene incrementando il valore contabile da 5.000 a 7.000 euro.


  • riduzione del fondo di ammortamento: tale metodo comporta lo stanziamento di ammortamenti su un costo analogo a quello originario.

Esempio

Un bene ha un valore contabile di 5.000 euro, un fondo ammortamento di 2.500 euro e un importo rivalutabile di 2.000 euro: in tal caso il contribuente può rivalutare il bene riducendo il fondo da 2.500 a 500 euro.


Attenzione

La rivalutazione effettuata secondo le modalità del punto 1) e del punto 2) non potrà mai portare il costo rivalutato del bene ad un valore superiore a quello di sostituzione.

Per valore di sostituzione si intende il costo di acquisto di un bene nuovo della medesima tipologia, oppure il valore attuale del bene incrementato dei costi di ripristino della sua originaria funzionalità.


L’adozione di un metodo piuttosto che di un altro determina differenti conseguenze sia in ambito fiscale che in quello civilistico.

In particolare la rivalutazione:

  • proporzionale del valore lordo dei beni e del relativo fondo di ammortamento (ipotesi punto 1), ad esempio, consente di ammortizzare il bene secondo il piano di ammortamento originario;
     
  • del solo valore lordo (ipotesi punto 2) può determinare sia il mantenimento che il prolungamento della durata del periodo di ammortamento;
     
  • operata attraverso la riduzione del fondo di ammortamento (ipotesi punto 3), determina un allungamento del predetto periodo di ammortamento.

Nota bene

Qualunque sia il metodo adottato, il limite massimo della rivalutazione, come stabilito all’articolo 11 della legge n. 342 del 2000, è rappresentato dal valore economico del bene.

In particolare, il citato articolo 11 dispone che i valori iscritti in bilancio a seguito della rivalutazione non devono in alcun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni in base al loro “valore corrente“, determinato in base alle quotazioni rilevate nei mercati regolamentati o al “valore interno” del bene.

Tale ultimo valore è determinato sulla base della consistenza, della capacità produttiva e dell’effettiva possibilità economica di utilizzazione del bene nell’impresa.


EFFETTI
Rivalutazione solo civilisticaIl documento interpretativo Oic 5 non tratta della rivalutazione solo civilistica, per cui occorre retrocedere sino al documento interpretativo 3 (marzo 2009) o, comunque, far riferimento al principio Oic 25.In questa ipotesi si genera una differenza temporanea tra maggiori valori civilistici e minori valori fiscali che è all’origine della rilevazione di imposte differite.Alla data della rivalutazione, la società iscrive (alla voce B.2 del passivo patrimoniale) le imposte differite, Ires e Irap, a riduzione della riserva iscritta nel patrimonio netto.Negli esercizi successivi, le imposte differite sono riversate a conto economico in corrispondenza delle varie voci (ammortamenti, cessione del bene, successiva riduzione per perdita di valore).
AdempimentiLa rivalutazione richiede, infine, una serie di adempimenti a carico degli amministratori e dei sindaci, i quali devono:indicare nelle rispettive relazioni al bilancio i criteri utilizzati per rivalutare i vari beni;
 attestare che il valore rivalutato iscritto in bilancio non eccede il valore attribuibile ai beni in base ai criteri sopra esposti;
 
annotare la rivalutazione effettuata nell’inventario e nella nota integrativa del relativo bilancio e devono indicare nell’inventario il costo originario del bene rivalutato, nonché le precedenti rivalutazioni eventualmente effettuate in base a precedenti leggi speciali.

Non è prevista la rivalutazione dei beni per categorie omogenee

Una delle principali novità della nuova rivalutazione riguarda

  • l’abbandono (come chiarito dalla relazione ministeriale);
  • del vincolo delle categorie omogenee (articolo 4, Dm 162/2001).

In tutti i precedenti provvedimenti rivalutativi (dall’anno 2000 in poi) l’impresa poteva scegliere cosa e come rivalutare, ma con il vincolo delle categorie omogenee.

Si poteva cioè rivalutare una categoria e non invece un’altra, ma se si intendeva affrancare il valore di un bene compreso in un determinato gruppo, anche tutti gli altri beni che ne facevano parte dovevano essere affrancati, pena la decadenza degli effetti della rivalutazione.


Nota bene

Con la eliminazione del vincolo delle categorie omogenee, le imprese potranno invece rivalutare anche un solo cespite tra i diversi posseduti all’interno della categoria omogenea. Questa possibilità avvantaggia soprattutto le imprese che detengono diversi immobili (iscritti nelle immobilizzazioni, dato che i beni merce non sono mai rivalutabili) alcuni dei quali potrebbero formare oggetto di vendita plusvalenze.


Affrancamento fiscale

Il maggior valore dei beni può essere riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP)

  • a partire dall’esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2021);
     
  • tramite il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 3% (non è previsto, a differenza delle precedenti rivalutazioni, una diversa percentuale per i beni ammortizzabili / non ammortizzabili).

L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di 3 rate di pari importo entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative rispettivamente al 2020, 2021 e 2022.

Quindi, dato che la rivalutazione viene effettuata nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, l’imposta sostitutiva dovrà essere versata in un massimo di tre rate in scadenza il

  • 30 giugno 2021;
  • 30 giugno 2022;
  • e 30 giugno 2023.

È da evidenziare che gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Rivalutazione beni d’impresa: riconoscimento dei maggiori valori

I maggiori valori attribuiti in sede di rivalutazione si considerano fiscalmente riconosciuti dall’esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita (quindi dal 2021).

Il riconoscimento fiscale ha come principale effetto la deduzione degli ammortamenti ragguagliati al maggior valore.

Dall’anno fiscale 2021, quello in cui i nuovi valori avranno effetto ai fini fiscali, come conseguenza della rivalutazione di uno o più beni, aumenterà di conseguenza il plafond di deducibilità del 5% previsto dalla normativa fiscale per la deduzione delle spese di manutenzione sui beni di proprietà.

Sarà inoltre importante tenere presente, ai fini di una corretta valutazione di convenienza del riconoscimento fiscale della Rivalutazione in esame, che i nuovi maggior valori fiscali dei beni immobilizzati, dallo stesso anno fiscale 2021, produrranno effetti diretti anche sul calcolo della media triennale del valore dei beni ammortizzabili ai fini della determinazione dell’ammontare dei ricavi presunti del test di operatività previsto per le società di comodo, secondo le disposizioni analitiche dell’articolo 30 della Legge 724/1994.

Cessione e autoconsumo

Ai soli fini della determinazione della plusvalenza/minusvalenza in caso di cessione/autoconsumo del bene rivalutato, sono previsti termini ancora più lunghi: la rivalutazione fa fede solo a decorrere dal quarto esercizio successivo a quello in cui è eseguita (quindi dal 2024).

Prima del riconoscimento fiscale, i maggiori ammortamenti iscritti in bilancio e imputati a conto economico in misura superiore a quella fiscalmente deducibile devono essere recuperati a tassazione attraverso una variazione in aumento dal reddito imponibile.

Disciplina del saldo attivo di rivalutazione

In base a quanto disposto dall’articolo 13 della legge n. 342 del 2000 il saldo attivo risultante dalla rivalutazione eseguita deve essere

  • imputato al capitale

ovvero

  • accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge in esame, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

Sulla base di quanto previsto nel medesimo articolo 13 della legge n. 342 del 2000, il saldo attivo di rivalutazione non può essere utilizzato e

  • la riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del codice civile”.

Inoltre,

  • in caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del codice civile”.

Il predetto saldo attivo è iscritto in bilancio in contropartita della rivalutazione per un importo corrispondente al maggior valore dei beni al netto dell’imposta sostitutiva, così come previsto dal decreto ministeriale 13 aprile 2001, n. 162.

Ai fini fiscali, inoltre,

  • il saldo attivo costituisce una riserva in sospensione di imposta tassato, ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 342 del 2000, in caso di sua distribuzione;
     
  • con riferimento ai soggetti in contabilità semplificata, invece, si ricorda che in assenza del bilancio non opera la predetta tassazione del saldo attivo di rivalutazione in caso di distribuzione (si vedano circolari n. 11/E del 2009 e n. 18/E del 2006).

La rivalutazione solo civilistica, infatti, non produce effetti sospensivi sulla riserva.

Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione

E’ possibile affrancare il saldo attivo risultante dalla rivalutazione mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.

Il predetto saldo attivo di rivalutazione è costituito, ai fini fiscali, dall’importo iscritto nel passivo del bilancio in contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati.

Tale importo, così come stabilito dal comma 1 dell’articolo 4 del d.m. n. 86 del 2002, deve essere assunto ai fini dell’affrancamento al lordo dell’imposta sostitutiva versata per il riconoscimento fiscale degli effetti della rivalutazione, senza tener conto, pertanto, della circostanza che il saldo attivo viene esposto in bilancio al netto dell’imposta sostitutiva.

Si ricorda, al riguardo, che ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge n. 342 del 2000 e dell’articolo 9, comma 2, del d. m. n. 162 del 2001, in caso di distribuzione, “il saldo aumentato dell’imposta sostitutiva concorre a formare la base imponibile della società”.

Specularmente deve ritenersi che anche in sede di affrancamento del saldo, vale a dire di assoggettamento dello stesso a tassazione sostitutiva, occorre aumentare il saldo attivo dell’importo dell’imposta sostitutiva (cfr. circolari n. 11/E del 2009 e n. 18/E del 2006).

Sulle modalità di versamento dell’imposta sostitutiva e sul perfezionamento dell’operazione di affrancamento, si ribadiscono le considerazioni già evidenziate nel precedente paragrafo in relazione all’imposta sostitutiva dovuta sui maggiori valori iscritti in bilancio.

Per quanto riguarda la disciplina sull’affrancamento delle riserve e dei fondi in sospensione d’imposta si fa presente che:

  • la riserva costituita in seguito alla rivalutazione, qualora affrancata, è liberamente distribuibile e non concorre, pertanto, a formare il reddito imponibile del soggetto che effettua la distribuzione;
     
  • la distribuzione dopo l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione non consente di fruire del credito di imposta pari all’imposta sostitutiva assolta al momento della rivalutazione;
     
  • poiché le riserve, una volta affrancate, confluiranno tra le riserve di utili, in caso di distribuzione il socio dovrà assoggettare a tassazione l’importo percepito secondo le regole ordinariamente previste per la tassazione dei dividendi;
     
  • sempre in caso di distribuzione del saldo attivo dopo l’affrancamento, troverà applicazione la presunzione di cui all’articolo 47, comma 1, del TUIR secondo cui si considerano prioritariamente distribuite le riserve di utili rispetto alle riserve di capitali (la citata presunzione non opera, invece, per espressa previsione normativa, per le riserve in sospensione d’imposta);
     
  • nell’ipotesi di distribuzione del saldo attivo non affrancato trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 3, della legge n. 342 del 2000 e all’articolo 9, comma 2, del d.m. n. 162 del 2001, secondo le quali in caso di distribuzione, “il saldo aumentato dell’imposta sostitutiva concorre a formare la base imponibile della società.
    In tal caso, l’intero saldo attivo distribuito costituisce utile in capo ai soci.

COME POSSIAMO AIUTARTI

Come appare evidente, per stabilire il valore di rivalutazione del bene è necessaria una perizia di stima effettuata da un tecnico esperto.

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