RAMSES GROUP NEWS n. 683 – 01 luglio 2024
Domanda giudiziale improcedibile
Il Tribunale di Teramo dichiara improcedibile la domanda giudiziale: revocato il decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Teramo, rappresentato dal Giudice Luca Bordin, ha emesso una sentenza importante relativa a una controversia bancaria. Dopo aver esaminato le note sostitutive dell’udienza del 26 giugno 2024 e valutato i riferimenti normativi, il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità della domanda giudiziale presentata.
La vicenda ha avuto inizio quando i convenuti hanno contestato un decreto ingiuntivo emesso nel 2021, che richiedeva il pagamento di 156.333,37 euro, oltre interessi e spese, su richiesta di una società finanziaria. La parte opposta, rappresentata dall’Avvocato Emanuele Argento, si era costituita in giudizio basandosi su contratti di cessione in blocco.
Nel marzo 2023, il giudice precedente aveva concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, assegnando un termine di quindici giorni per avviare la procedura di mediazione. Tuttavia, nel corso delle udienze successive, è emerso che la controparte non aveva rispettato i termini per l’avvio della mediazione, rendendo la domanda giudiziale improcedibile.
Il Tribunale ha rilevato che, nonostante l’invio dell’istanza di mediazione tramite PEC il 20 settembre 2023, il primo incontro con il mediatore si era tenuto solo il 13 novembre 2023, ben oltre la data fissata per la verifica. Di conseguenza, la condizione di procedibilità non è stata soddisfatta.
In base a quanto previsto dal decreto legislativo 28/2010, modificato dalla Riforma Cartabia, la mediazione è una condizione necessaria per procedere con il giudizio. La Cassazione, nella pronuncia n. 40035/2021, ha chiarito che la verifica della mediazione deve avvenire all’udienza fissata dal giudice e che, in assenza di un primo incontro con il mediatore, il giudizio non può proseguire.
La sentenza
Alla luce di questi fatti, il Tribunale di Teramo ha dichiarato l’improcedibilità della domanda giudiziale e ha revocato il decreto ingiuntivo opposto. Inoltre, la parte convenuta è stata condannata a rimborsare le spese legali agli opponenti, secondo i parametri stabiliti dalla normativa vigente.
La camera di consiglio del 21 giugno 2024 ha preso la decisione, sottolineando l’importanza di rispettare le procedure di mediazione come condizione preliminare per la prosecuzione dei giudizi in sede civile.
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