PIANO TRANSIZIONE 5.0: I DETTAGLI DEL DECRETO ATTUATIVO

RAMSES GROUP NEWS n. 679 – 19 giugno 2024

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha redatto la bozza del decreto attuativo del Piano Transizione 5.0, che stanzia oltre 6 miliardi di euro al fine di riconoscere un credito di imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive collocate nel territorio nazionale, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua in via diretta una riduzione dei consumi energetici.

Tutte le imprese situate nel territorio nazionale, comprese le sedi permanenti di soggetti non residenti, sono ammissibili indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale. Sono escluse le aziende che si trovano in situazioni che non permettono di beneficiare di agevolazioni pubbliche (liquidazioni, insolvenze, fallimenti e simili).

Saranno ammessi quelli avviati dal 01 gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025. Dovranno avere per oggetto investimenti in materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, come definiti all’articolo 6. Si tratta di beni materiali e immateriali, con riferimento all’Allegato A e B della Legge 232/2016. Ma si fa riferimento anche ai beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, destinata all’autoconsumo (articolo 7).

Gli investimenti dovranno favorire una diminuzione dei consumi energetici finali della struttura produttiva del 3% minimo. In alternativa, un risparmio energetico dei processi interessati dall’investimento almeno del 5%. Possono essere agevolati uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive, a condizione che appartengano al medesimo beneficiario.

È tuttavia essenziale che non vi siano altri progetti di innovazione già in corso che beneficiano di agevolazioni (con alcune eccezioni). Il limite massimo dei costi ammissibili ammonta a 50 milioni di euro annui, per ciascun beneficiario, in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione.

Bisognerà confrontare la stima dei consumi energetici annuali – conseguibili grazie ai nuovi investimenti – con i consumi energetici registrati nel periodo precedente a quello di avvio del progetto di innovazione.

Questo sia in relazione alla struttura produttiva sia al processo interessato dall’investimento. Si farà riferimento al medesimo bene o servizio reso, in un contesto di “normalità” sia per i volumi produttivi e sia per le condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche.

Ci sono situazioni in cui non è possibile ottenere dati energetici registrati per una misurazione diretta. In questi casi, si procederà con una stima, anche se l’attività in corso è cambiata. Inoltre, le imprese di nuova costituzione, che non dispongono di dati sui consumi energetici dell’anno precedente, faranno riferimento allo “scenario controfattuale”, come indicato nel comma 5 dell’articolo 9.

Nel decreto vengono definite “quali imprese attive ovvero che abbiano variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da meno di sei mesi dall’avvio del progetto di innovazione”.

Per avvio del progetto si fa riferimento alla data del primo impegno giuridicamente vincolante per ordinare i beni oggetto di investimento, oppure a qualsiasi altro tipo di impegno che renda l’investimento irreversibile, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima.

Dal decreto: “sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all’erogazione di servizi”. È necessaria la capacità di poter attuare l’intero ciclo produttivo o parte di esso o ancora la completa erogazione dei servizi o anche di parti di essi, purché sia dotato di autonomia di natura tecnica, funzionale ed organizzativa.

Bisogna considerare tutte quelle attività correlate o interagenti integrate nella catena del valore, che comprendono i singoli procedimenti tecnici, le fasi di lavorazione, e la produzione e/o distribuzione di servizi. Queste attività utilizzano risorse (input del processo) trasformandole in un prodotto e/o servizio specifico, o in una loro parte essenziale (output del processo).

Una parte delle risorse è destinata alla formazione del personale, nell’ambito di competenze per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. La somma ammonta a 630 milioni, con una spesa ad azienda che non potrà superare i 300mila euro. Oppure il 10% degli investimenti effettuati nei beni digitali.

Sono agevolabili le spese per attività di formazione del personale, a condizione che durino più di 12 ore e includano un modulo formativo della durata non inferiore a 4 ore, su una delle seguenti materie:

– integrazione di politiche energetiche volte alla sostenibilità all’interno della strategia aziendale;
– tecnologie e sistemi per la gestione efficace dell’energia;
– analisi tecnico-economiche per il consumo energetico, l’efficienza energetica e il risparmio energetico;
– impiantistica e fonti rinnovabili (produzione e stoccaggio energie da fonti rinnovabili);

e almeno un modulo formativo da almeno 4 ore su:

– Integrazione digitale dei processi aziendali;
– Cybersecurity;
– Business data analyitcs;
– Intelligenza artificiale e Machine learning.

È ammessa la modalità a distanza ed è richiesta una attestazione finale del risultato conseguito. Saranno soggetti esterni all’impresa ad erogare la formazione, come stabilito dal comma 2 dell’articolo 8 (con un elenco preciso dei soggetti).

Tra le voci agevolabili per la formazione rientrano le spese per i formatori, una serie di costi di esercizio, quelli di consulenza connessi al progetto formativo, le spese per il personale coinvolto e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Sono ammissibili anche le spese relative al personale dipendente discente nelle attività di formazione, con alcune limitazioni.

Sono individuate diverse percentuali, che variano a seconda della riduzione energetica e funzionalmente all’intensità dell’investimento.

1. In caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3% o, in alternativa, i riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%:
35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
15% del costo, per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro
5% del costo per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro.

2. In caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%:
40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
20% del costo, per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro
10% del costo per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro.

3. In caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%:
45% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
25% del costo, per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro
15% del costo per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro.

Ma il Decreto Attuativo apporta una novità: fermo restando il limite massimo complessivo di spese agevolabili, il beneficio può essere anche superiore. Per le spese sostenute nell’adempimento agli obblighi di certificazione previsti è previsto un aumento di 10mila euro per le pmi e 5mila per altri soggetti.

L’impresa trasmette una comunicazione preventiva, corredata dalla certificazione del risparmio energetico. Quest’ultima attesterà la riduzione dei consumi energetici ex ante (ovvero conseguibili tramite gli investimenti) ed ex post, ovvero effettivamente realizzata, conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

La comunicazione preventiva dovrà contenere:

– le informazioni necessarie ad individuare il soggetto beneficiario;
– il progetto di innovazione;
– la data di avvio e di completamento;
– gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare;
– l’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante;
– l’impegno a garantire il rispetto degli obblighi (articolo 17).

Entro cinque giorni il GSE, dopo aver verificato la correttezza dei dati e la completezza della documentazione, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato, nei limiti delle risorse disponibili.

Il beneficiario invia al GSE comunicazioni periodiche a conferma dell’avanzamento del progetto di innovazione. La prima di queste deve avvenire entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato: l’impresa deve comunicare di aver pagato almeno il 20% del costo di acquisizione dei beni.

In relazione alle comunicazioni periodiche il GSE, entro cinque giorni dalla ricezione, verifica la correttezza dei dati e la completezza della documentazione e trasmette all’impresa la conferma dell’importo del credito d’imposta prenotato o, se necessario, il nuovo importo ridotto. Se ci sono errori o documenti incompleti, il GSE richiede integrazioni che devono essere fornite entro dieci giorni.

Una volta completato il progetto di innovazione, e comunque entro il 28 febbraio 2026, l’impresa deve inviare una comunicazione di completamento contenente tutte le informazioni necessarie per identificare il progetto completato. Inclusa la data di effettivo completamento, l’ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l’importo del credito d’imposta, insieme a ulteriori certificazioni.

Entro dieci giorni dalla presentazione della comunicazione ex post, il GSE verifica i dati e la documentazione. Quindi comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione, che non può superare l’importo prenotato. Se i dati sono errati o incompleti, vengono richieste ulteriori integrazioni.

Dopo altri dieci giorni il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione. Può essere utilizzato da subito, in una o più quote, fino al 31 dicembre 2025. Inoltre l’ammontare non utilizzato entro questa data va utilizzato in cinque quote annuali di pari importo.

Nel caso in cui un’azienda non dovesse portare a compimento il percorso previsto dal piano Transizione 5.0, una volta chiusa quella pratica, potrà dirottare le proprie attenzioni sul piano Transizione 4.0. Questo senza dover ripetere la comunicazione di avvio degli investimenti (ex ante) già prodotta per il piano Transizione 5.0.

Il decreto ribadisce che le aziende non possono alienare i beni prima del 31 dicembre del quinto anno successivo al completamento del progetto di innovazione.

Aggiunge che lo stesso periodo di osservazione vale per gli obiettivi di risparmio energetico. In altre parole, i minori consumi devono essere mantenuti per cinque anni.

Se questi requisiti non sono rispettati, l’impresa dovrà restituire l’incentivo “entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi”. In caso di mancata restituzione, l’impresa dovrà anche pagare interessi e sanzioni.

Il Piano Transizione 5.0 rappresenta una grande opportunità per le imprese italiane. Permette di investire in progetti di innovazione e sostenibilità energetica. Grazie al credito d’imposta e alle agevolazioni previste, le aziende potranno migliorare l’efficienza dei loro processi produttivi.

Per maggiori informazioni sulla Transizione 5.0, consulta i nostri articoli:
Transizione 5.0
Speciale credito imposta Transizione 5.0

Fonte
Innovation Post
Ransomtax

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