PATENT BOX – COS’E’ e come CAMBIA con il Decreto Crescita

RAMSES GROUP NEWS n.16  – 27 Settembre 2019 – È un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di marchi d’impresa (poi esclusi per le opzioni esercitate dopo il 31 dicembre 2016), di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Consente a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza, incluse le stabili organizzazioni in Italia di residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo, la parziale detassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei citati beni immateriali.

Sono escluse le società assoggettate alle procedure di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; in quest’ultimo caso, tuttavia, il beneficio spetta se la procedura è finalizzata alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica.
Inoltre, non possono accedere al regime agevolativo i contribuenti che determinano il reddito con metodologie diverse da quella analitica (regime forfetario, tonnage tax, società agricole che calcolano il reddito su base catastale, ecc.).


Nuovo Patent box

In particolare, nel provvedimento di consultazione pubblica —  Schema di provvedimento – pdf —  si legge che la documentazione deve essere costituita da un documento diviso in due sezioni dove indicare, tra l’altro, il modello organizzativo dell’impresa, la sua struttura partecipativa e il mercato di riferimento, gli elenchi dei beni immateriali e delle attività di ricerca e sviluppo, le plusvalenze realizzate tramite la cessione di Ip agevolabili (intellectual property), le informazioni di sintesi sulla determinazione del reddito agevolabile, infine, il metodo adottato (Cup, Rpsm, o altro), la procedura da seguire in caso di rinuncia. 

Una volta predisposta, la documentazione dovrà essere consegnata all’amministrazione finanziaria entro 20 giorni dalla relativa richiesta e, se durante il controllo della corretta determinazione della quota di reddito escluso emerge l’esigenza di ulteriori informazioni, queste dovranno essere fornite entro 7 giorni.

L’emanazione del provvedimento nasce direttamente dalle disposizioni che hanno modificato il regime in argomento, vale a dire l’articolo 4 del Decreto crescita, che ha reso più semplice fruire dei benefici legati al patent box: in un’ottica di miglioramento della compliance e di semplificazione, il bonus, calcolato in via autonoma dal contribuente, finisce infatti dritto in dichiarazione, senza ruling preventivo, e gli sbagli, se “documentati”, si possono correggere senza sanzioni.

Queste, in estrema sintesi, le modifiche all’agevolazione, introdotta dalla legge di stabilità 2015 a favore dei titolari di reddito d’impresa. Che consiste nell’esclusione dalla base imponibile del 50% dei redditi derivanti dall’utilizzo di determinati beni immateriali (software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) e, se il 90% del “ricavato” viene reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali – prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la vendita – anche dalla cessione degli stessi beni.


Patent box ad accesso rapido

Riguardo alle modalità di accesso, la disciplina ante-Decreto crescita prevedeva la presentazione (a seconda dei casi, obbligatoria o facoltativa) da parte del contribuente interessato di un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate, a cui doveva seguire un confronto con la stessa amministrazione circa la determinazione dell’ammontare dell’agevolazione (procedura di ruling).
La prima modifica verte proprio sulla procedura di ingresso nel regime Patent box, infatti, per dribblare le complicazioni sorte durante la stipula degli accordi preventivi, l’articolo 4 del Dl n. 34/2019, al comma 1 stabilisce che, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto crescita, i titolari di reddito di impresa che optano per il regime patent box, possono scegliere, in alternativa alla procedura di ruling, di determinare autonomamente e di indicare direttamente in dichiarazione il reddito agevolabile.
Per far questo, gli interessati devono indicare le informazioni necessarie per la determinazione del beneficio in “idonea documentazione” predisposta da un provvedimento del direttore dell’Agenzia contenente anche le ulteriori disposizioni attuative della nuova disciplina.

Coloro che optano per la nuova procedura e, quindi, autodeterminano il reddito agevolabile, devono ripartire la relativa variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’Irap relativa al periodo d’imposta in cui viene esercitata la scelta e in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi.


Ricalcolo senza penalità

L’altra novità di particolare interesse risiede nel comma 2 dello stesso articolo, il quale dispone che in caso di rettifica del reddito escluso dalla base imponibile, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione dal 90 al 180% prevista per l’infedele dichiarazione (articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 471/1997) non si applica qualora nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Agenzia la documentazione idonea a consentire la verifica della corretta determinazione della quota di reddito escluso dalla tassazione.
A tal proposito, il comma 3 stabilisce l’obbligo per il contribuente che possiede la documentazione ad hoc di darne comunicazione all’amministrazione finanziaria nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale lo stesso beneficia dell’agevolazione.
 

Passaggio al nuovo

Le nuove disposizioni sul patent box sono applicabili anche nel caso in cui sia già stata attivata una procedura di ruling, a condizione che la stessa non sia andata a buon fine. In questa ipotesi, peraltro, il contribuente che intende comunque accedere al regime agevolativo è tenuto a comunicare preventivamente all’Agenzia delle entrate la volontà di rinunciare alla procedura. Anche questi contribuenti devono ripartire la somma delle variazioni in diminuzione, relative ai periodi d’imposta di applicazione dell’agevolazione, in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’Irap relativa al periodo d’imposta in cui viene esercitata la scelta e in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi (comma 4).

In ogni caso, grazie al comma 5, resta ferma la facoltà per tutti i contribuenti che intendano beneficiare del Patent box di accedere al regime premiale sanzionatorio previsto dal comma 2, con la presentazione di una dichiarazione integrativa, nella quale deve essere indicato il possesso della “idonea documentazione” per ciascun periodo d’imposta oggetto di integrazione, purché la dichiarazione venga presentata prima della formale conoscenza dell’inizio di qualunque attività di controllo
Infine, l’argomento si chiude con il comma 6, che prevede l’applicazione della sanzione per infedele dichiarazione al contribuente che non ha comunicato il possesso della “documentazione idonea”.

Il provvedimento chiarisce in primo luogo che l’opzione per determinare il reddito agevolato senza il ruling preventivo viene comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa ad ogni esercizio di validità del Patent box, ha durata di un anno ed è rinnovabile. Ad esempio, chi ha avviato il regime dal 2019, con durata quinquennale, comunicherà nel modello Redditi 2020 l’opzione per il fai da te a valere sul 2019. Se si intende mantenere l’autodeterminazione per il 2020, si ribadirà la scelta nel modello Redditi 2021 e così via.

Per ciascuno di questi anni, la variazione in diminuzione (50% del reddito ascrivibile al bene immateriale, ragguagliato con il nexus ratiosi ripartisce in tre quote di pari importo. Tornando all’esempio, la detassazione del 2019 si dedurrà nel 2019-2020-2021 (un terzo per anno), quella del 2020 nel triennio 2020-2021-2022 e così via.Chi intende autodeterminare il reddito agevolabile deve predisporre un documento suddiviso in due sezioni

Nella prima si riportano le informazioni riguardanti l’impresa, il modello organizzativo, il business, con le relative funzioni e rischi, nonché beni immateriali e spese di ricerca e sviluppo. 

Nella seconda sezione, invece, si dettagliano i criteri di calcolo del reddito agevolato, partendo dalla descrizione del metodo adottato. Quest’ultimo dovrà essere costituito dal Cup (calcolo della royalty implicita attraverso il confronto con quelle previste nei rapporti tra imprese indipendenti) oppure dal Residual profit split (come definiti dalle linee guida Ocse del 2017 e dal Dm 14 maggio 2018).

Qualora si utilizzi un metodo differente, si dovranno illustrare le ragioni per cui Cup e Rpsm sono stati considerati non appropriati. Nella sezione seconda dovranno poi riportarsi i conti economici virtuali del «ramo bene immateriale», determinati partendo dalla applicazione della royalty implicita ai ricavi rilevanti (Cup), oppure attraverso la segregazione del conto economico complessivo tra quello delle funzioni routinarie (calcolato sulla base di indici di redditività tratti da una analisi di benchmark) e (per differenza) quello del bene immateriale (Rpsm). Se alcune informazioni sono già contenute nella documentazione predisposta ai fini della esimente da sanzioni da transfer pricing, si potrà operare un mero richiamo.

La documentazione, il cui possesso deve essere comunicato nella dichiarazione dei redditi, dovrà essere consegnata ai verificatori entro 20 giorni dalla richiesta.

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