SPECIALE Industria 4.0 e impianti fotovoltaici

blue and white solar panels

RAMSES GROUP NEWS n. 493 – 25 gennaio 2023

1   Industria 4.0 e impianti fotovoltaici

pannelli fotovoltaici possono essere inseriti in un impianto più complesso oppure essere integrati negli edifici.
La distinzione risulta essere rilevante ai fini della fruizione dell’agevolazione prevista per gli investimenti in beni strumentali nuovi.

Affrontiamo il tema dell’ambito oggettivo dell’agevolazione disciplinata dall’art. 1, comma 1051-1063, legge 30.12.2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), che ha riformulato quella precedentemente prevista dall’art. 1, comma 184-197, legge 160/2019 in relazione al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Prima della “trasformazione” del beneficio in credito d’imposta, la misura di favore consentiva di fruire di un super-ammortamento o di un iper-ammortamento (legge 208/2015).

Nella sostanza, la ratio delle diverse misure si pongono in continuità tra di loro, per cui i chiarimenti ancorché forniti in passato per un’agevolazione si ritengono applicabili anche alle altre.

Nello specifico andremo a vedere se gli investimenti consistenti nella realizzazione di impianti fotovoltaici godono dell’agevolazione sopra citata.

Impianti fotovoltaici e fabbricati

Diciamo subito che il credito d’imposta Industria 4.0 non spetta per gli immobili in generale.[1]

Ma, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 30.3.2017 n. 4/E (pur in relazione al super e iper-ammortamento, agevolazioni oggi sostituite con il credito d’imposta), fermo restando che gli investimenti in fabbricati e costruzioni non sono agevolabili ai fini del credito d’imposta, con riguardo agli impianti fotovoltaici ed eolici (che tipicamente si presentano come un bene unitario composto da una componente di fabbricato ed una impiantistica) è stata riconosciuta l’agevolabilità delle componenti di natura impiantistica alla luce della norma in materia catastale concernente i c.d. “imbullonati” (art. 1 comma 21 della L. 208/2015), tale per cui, ai fini della determinazione, tramite stima diretta, della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (i.e. categorie catastali D ed E) sono da escludere i macchinari, i congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

In tale occasione, alla luce di quanto sopra, pertanto, sono stati ammessi al beneficio fiscale, a titolo esemplificativo, i pannelli fotovoltaici, ad eccezione di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzione (in quanto rientrerebbero nel novero dei fabbricati) e gli aerogeneratori (ovverosia le turbine eoliche).

Vanno invece esclusi dall’agevolazione le componenti immobiliari ed edili posti all’interno del perimetro dell’unità immobiliare, che, a titolo esemplificativo, possono essere:

  • per gli impianti fotovoltaici, il suolo, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie, quali eventuali recinzioni, platee di fondazione, viabilità;
     
  • per le centrali eoliche, il suolo, le torri con le relative fondazioni, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie, quali recinzioni, viabilità.

Nello specifico, al paragrafo 9 della circolare 4/E citata viene affermato che

  • ai costi relativi alla componente immobiliare delle centrali fotovoltaiche ed eoliche è applicabile l’aliquota di ammortamento fiscale del 4%;
     
  • ai costi relativi alla componente impiantistica delle centrali fotovoltaiche ed eoliche è applicabile l’aliquota di ammortamento fiscale del 9%.

Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, è possibile beneficiare dell’agevolazione solo con riferimento alle componenti impiantistiche delle centrali fotovoltaiche ed eoliche, in quanto tali componenti non rientrano nelle ipotesi di esclusioni sopra vista.

Agevolazione dell’impianto fotovoltaico

Alla luce di quanto sopra, si può affermare che la componente impiantistica dell’impianto fotovoltaico in sé:

non è agevolabile se è diventa componente di un fabbricato;

è agevolabile se rappresenta un impianto a sé stante.

Ci si chiede se un impianto fotovoltaico, non integrato in un fabbricato, e collegato ad un impianto di produzione rientrante nel paradigma Industria 4.0 possa fruire della maggiore agevolazione prevista per quest’ultimo.

L’impianto fotovoltaico, ancorché alimenti un impianto produttivo, resta pur sempre un impianto autonomo.[2]

Per cui pare difficile poter considerare l’impianto fotovoltaico quale componente di un più ampio impianto rientrante nel paradigma Industria 4.0.

Infatti, come ricordato opportunamente dalla Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022, n. 71, per beneficiare dell’agevolazione, le caratteristiche tecniche della disciplina 4.0 devono esser presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (Risposta Interpello 8 giugno 2021, n. 394).

In altre parole, deve trattarsi di un bene avente le caratteristiche tecniche di cui all’Allegato A della legge 232/2016 (che elenca i beni che danno diritto al credito d’imposta Industria 4.0).

Per i beni immateriali si veda l’allegato B.

Di seguito riportiamo l’elenco dei beni rientranti nell’Allegato A.

Allegato A
Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»

Beni strumentali il cui funzionamento e’ controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

– macchine utensili per asportazione;
– macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici;
– le macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime;
– macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali;
– macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura, macchine per il confezionamento e l’imballaggio;
– le macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico);
– robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;
– macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici;
– macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;
– le macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici);
– magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.  
Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:
– controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
 interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
– integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
– interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
– rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.  
Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:
– sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
– monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattivita’ alle derive di processo;
– caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).  
Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 i seguenti:
– dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti,

Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità:
– sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;
– altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;
– sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale;
– dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive;
 sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID – Radio Frequency Identification);
– sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;
– strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica;
– consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi;
– componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni;
– filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.  
Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»:
– banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità);
– sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/ robotizzata/interattiva il compito dell’operatore;
– dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/ operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality, interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

Non pare che l’impianto fotovoltaico, se autonomamente considerato, rispetti le caratteristiche tecniche richieste dalla norma.

Ad ogni modo, per completezza, si deve segnalare la possibilità di presentare istanza di interpello al MISE (oggi Ministero delle Imprese e del made in Italy) nei casi dubbi in merito all’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione, ossia la riconducibilità dei beni per i quali si intende fruire del beneficio tra quelli elencati nell’Allegato A annesso alla legge 232/2016 (circolare 4/E/2017, par. 6.1.2).

Conclusioni

In sintesi, l’impianto fotovoltaico in sé non consente l’agevolazione Industria 4.0 nella misura del 40%, ma solo – fino al 31/12/2022 – quella del 6% prevista per i beni ordinari.

L’agevolazione del 40% per il fotovoltaico potrà essere fruita solo se inserito – quale componente – in un impianto rientrante nell’elenco sopra riportato.

Cosa che, riteniamo, difficilmente potrà essere attestato in sede di perizia.

Quanto ad essa, si ricorda che la perizia per fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, comma 1062, legge 178/2020 (legge di bilancio 2021), oltre a dar conto dell’avvenuta interconnessione, dovrà attestare le caratteristiche tecniche dei beni (rientranti, appunto negli allegati A e B della citata legge 232/2016).

Si precisa che è ammessa anche una interconnessione tardiva, purché non strumentale ed elusiva[3].

La perizia stessa può essere redatta anche successivamente al periodo di competenza dell’investimento (momento di effettuazione: cfr. Risposta Interpello 21 giugno 2022, n. 336).

Come ricordato dalla Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022, n. 62 – applicabile sia al caso del super e iper ammortamento sia all’ipotesi di credito d’imposta – l’assolvimento dell’onere documentale [4]

in un periodo di imposta successivo all’interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio (RM 27/E/2018).

Pertanto, fermo restando il diritto all’agevolazione (nel senso che l’individuazione della disciplina agevolativa applicabile è legata al momento di effettuazione dell’investimento, determinato ai sensi dell’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir; cfr. CM 4/E/2017, paragrafo 6.1.3), questa può essere utilizzata solo dal momento in cui viene acquisita la perizia, anche se ciò avviene tardivamente, ossia in un successivo esercizio.

Sul punto viene fatta una esemplificazione: nel caso di un bene rientrante nell’allegato A, legge 232/2016 acquistato, entrato in funzione e interconnesso nel 2017, per il quale la perizia giurata viene acquisita nel 2021, l’impresa potrà fruire dell’iper ammortamento a partire dal periodo di imposta 2021, mentre per i periodi d’imposta dal 2017 al 2020 potrà beneficiare del super ammortamento.

La quota di iper ammortamento annualmente fruibile dal 2021 sarà calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale del bene alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all’iper ammortamento e le quote di maggiorazione fruite a titolo di super ammortamento nei periodi d’imposta 2017, 2018, 2019 e 2020 (CM 4/E/2017, paragrafo 6.4.1, esempio 9).

***

NOTE

[1] Sono esclusi dall’agevolazione:

  • veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 del TUIR;
  • beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
  • fabbricati e le costruzioni;
  • beni di cui all’Allegato 3 alla L. 208/2015;
  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

[2] Con riferimento all’autonomia degli impianti realizzati, l’Agenzia delle Entrate ha preso in esame (circolari 4/E/2017, par. 5.4 e 23/E/2016, par. 2) il caso dei beni materiali realizzati quali migliorie su immobili di terzi.

Sul tema ha richiamato il principio contabile OIC 24 per sostenere la capitalizzazione di beni aventi una propria autonoma funzionalità rispetto al fabbricato nel quale sono inseriti.

[3] Come evidenziato dalla Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022, n. 71, in ogni caso, la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive non imputabili a comportamenti discrezionali o strumentali del contribuente.

[4] Con riguardo ai riferimenti normativi da inserire nella documentazione si veda la Risposta Interpello 18 maggio 2022, n. 270.

FONTE IL COMMERCIALISTA TELEMATICO

2   FOTOVOLTAICO E SOLARE TERMICO SU EDIFICI E ALTRE STRUTTURE, SEMPLIFICAZIONI NEL D.L. 17/2022

Credito d’imposta per l’efficienza energetica nelle regioni del Sud

All’articolo 14 si istituisce un credito di imposta in favore delle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici.

I costi ammissibili all’agevolazione corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito delle strutture produttive.

Il contributo è:

– attributo fino al 30 novembre 2023 nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014;

– è utilizzabile esclusivamente in compensazione (senza l’applicazione dei limiti di cui all’art. 1, c. 53, legge n. 244/2007, e di cui all’art. 34, legge n. 388/2000);

– non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP;

– non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR;

– è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

I criteri e le modalità di attuazione saranno stabiliti con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, da emanare di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze.

Contributo sotto forma di credito d’imposta per l’efficienza energetica nelle regioni del Sud

L’articolo 14, introduce, ai commi 1-3, misure di incentivazione degli investimenti diretti all’incremento dell’efficienza energetica e all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, anche mediante sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici, dirette alle regioni del mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), per il tramite di un credito d’imposta riconosciuto fino al 30 novembre 2023.

Il contributo è concesso nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e nella misura massima consentita dal regolamento n. 651/2014 della Commissione europea.

OCCORRE ASPETTARE CHE SI RENDA OPERATIVO IL DISPOSTO DELL’ART 14.
 

3   La Ue ammette gli incentivi automatici per impianti fotovoltaico fino al 65% della spesa per le piccole imprese e fino al 45% per le grandi – Ora tocca ai singoli stati

Sono ammissibili progetti con capacità installata pari o inferiore a 1 MW per le grandi imprese e a 6 MW per le Pmi. Sono rendicontabili le spese a partire dal 20 luglio 2022. È questa l’opportunità offerta dalla comunicazione della Commissione Ue del 28 ottobre 2022 C(2022) 7945 final che modifica il Quadro temporaneo per la crisi Russia/Ucraina.

Spetta ora ai singoli stati membri attivarsi per rendere fruibile alle imprese questa possibilità.
Gli aiuti devono essere concessi per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici o da altri tipi di impianti solari. Sono ammessi anche interventi per la produzione di energia elettrica da impianti eolici, per produzione di energia geotermica, per lo stoccaggio di energia elettrica o termica, per la produzione di calore rinnovabile, per la produzione di idrogeno rinnovabile o per la produzione di biogas e biometano ottenuti da rifiuti e residui. I regimi di aiuto possono essere limitati a una o a diverse tecnologie, ma non devono includere alcuna limitazione o discriminazione. Gli aiuti devono essere concessi al più tardi entro il 31 dicembre 2023 e gli impianti devono essere completati ed essere in funzione entro 30 mesi dalla data di concessione o 36 mesi dopo la data di concessione per gli aiuti agli impianti eolici offshore e agli impianti a idrogeno rinnovabile.

La Commissione Ue prevede che nessuna gara competitiva sia obbligatoria se gli aiuti sono concessi sotto forma di agevolazioni fiscali. Questo è accettabile nella misura in cui sono concessi con le stesse modalità a tutte le imprese operanti nello stesso settore di attività economica che si trovano in una situazione di fatto identica o simile per quanto riguarda le finalità o gli obiettivi della misura di aiuto.

Inoltre, una procedura di gara competitiva non è obbligatoria se gli aiuti concessi per impresa per progetto non superano i 25 milioni di euro e se degli aiuti beneficiano progetti di piccola entità definiti, per la produzione di energia elettrica e lo stoccaggio di energia elettrica o di energia termica, come progetti di capacità installata pari o inferiore a 1 MW. Se sono relativi alle tecnologie di produzione di calore e gas, corrispondono a progetti con capacità installata pari o inferiore a 1 MW o equivalente. Se riguardano la produzione di idrogeno rinnovabile, con progetti con capacità installata pari o inferiore a 3 MW o equivalente. Sono ammissibili anche se sono relativi alla produzione di biogas e biometano ottenuti da rifiuti e residui con progetti di capacità installata pari o inferiore a 25 mila tonnellate/anno. Se i progetti che riguardano interventi, interamente di proprietà di PMI o di comunità di energia rinnovabile, sono ammessi anche con una capacità installata pari o inferiore a 6 MW.

L’intensità di aiuto può arrivare al 45 per cento del costo complessivo dell’investimento.

L’intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.
Gli aiuti possono essere concessi per investimenti per cui l’avvio dei lavori è avvenuto dal 20 luglio 2022. Per i progetti avviati prima del 20 luglio 2022, gli aiuti possono essere concessi se è necessario accelerare l’investimento o ampliarne la portata in misura significativa. In questi ultimi casi, sono ammissibili agli aiuti solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o di ampliamento della portata.

La Commissione Ue ricorda che gli aiuti devono indurre il beneficiario a intraprendere investimenti che non realizzerebbe o realizzerebbe in modo limitato o diverso senza gli aiuti.

Fotovoltaico: via libera della Ue ad incentivi automatici – Ora tocca ai singoli Stati

Nella comunicazione della Commissione Ue del 28 ottobre 2022 C(2022) 7945 final (il cui testo è disponibile solo in inglese), che modifica il Quadro temporaneo per la crisi Russia-Ucraina, viene accordata la possibilità di erogare incentivi automatici per IMPIANTI FOTOVOLTAICI    fino al 65% della spesa per le piccole imprese e fino al 45% per quelle grandi.

Dovranno, ora, essere gli Stati membri a porre in pratica gli strumenti necessari per beneficiare di tali agevolazioni.

Vediamo i parametri che gli incentivi devono contenere.

Interventi ammessi

Gli aiuti devono riguardare:

  • la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici o da altri tipi di impianti solari;
  • la produzione di energia elettrica da impianti eolici e produzione di energia geotermica;
  • interventi per lo stoccaggio di energia elettrica o termica, per la produzione di calore rinnovabile, per la produzione di idrogeno rinnovabile o per la produzione di biogas e biometano ottenuti da rifiuti e residui.

Gli aiuti da concedere possono riguardare anche una sola di tali produzioni; inoltre, non devono contenere limitazioni.

Altri punti da segnalare:

  • i progetti devono prevedere capacità installata pari o inferiore a 1 MW per le grandi imprese e a 6 MW per le Pmi;
  • le spese devono essere rendicontabili a partire dal 20 luglio 2022;
  • le agevolazioni devono essere concesse entro il 31 dicembre 2023;
  • gli impianti devono essere completati ed essere in funzione entro 30 mesi dalla data di concessione o 36 mesi dopo la data di concessione per gli aiuti agli impianti eolici offshore e agli impianti a idrogeno rinnovabile.

Non sarà necessario bandire gare se gli aiuti vengono concessi sotto forma di agevolazioni fiscali a tutte le imprese operanti nello stesso settore di attività economica e con le stesse modalità.

OCCORRE ASPETTARE CHE SI RENDA OPERATIVO IL DISPOSTO DELL’ART 14.


 4  Ora tocca ai singoli Stati: IN ITALIA Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2022

L’articolo 14, introduce, ai commi da 1 a 3, misure di incentivazione degli investimenti diretti all’incremento dell’efficienza energetica e all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, anche mediante sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici, dirette alle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), per il tramite di un credito d’imposta riconosciuto fino al 30 novembre 2023. Il contributo è concesso nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e nella misura massima consentita dal regolamento n. 651/2014 della Commissione europea.  

Articolo 14

Art. 14 Contributo sotto forma di credito d’imposta per l’efficienza energetica nelle regioni del Sud

In vigore dal 29/04/2022 

Modificato da: Legge del 27/04/2022 n. 34 Allegato

1. Alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici, fino al 30 novembre 2023 e’ attribuito un contributo sotto forma di credito d’imposta, nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa ne’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta e’ cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

2. I costi ammissibili all’agevolazione di cui al comma 1 corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello piu’ elevato di efficienza energetica e per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito delle strutture produttive. Con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita’ di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all’agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri annuali di cui al comma 1, nonche’ alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli.

3. L’agevolazione di cui al comma 1 e’ concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014.

3-bis. Al fine di assicurare il completamento del progetto di risanamento e di riconversione dell’area industriale di Porto Torres, nell’ambito degli obiettivi in materia di transizione ecologica ed energetica previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e’ convocata, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con la regione Sardegna, la Cabina di regia di cui al Protocollo di intesa per la “chimica verde” a Porto Torres, del 26 maggio 2011, alla quale partecipano le istituzioni locali, le parti sociali e gli operatori economici, per procedere alla revisione, all’aggiornamento e alla ridefinizione degli obiettivi del medesimo Protocollo di intesa nonche’ alla trasformazione degli impegni istituzionali ed economici ivi contenuti e non ancora adempiuti in accordo di programma.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

QUI il link al documento in Gazzetta Ufficiale

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