BONUS MODA: APRI GLI OCCHI! IL 22 NOVEMBRE E’ VICINO! TESSILE-MODA-ACCESSORI

RAMSES GROUP NEWS n. 237 – 9 novembre 2021

1 Bonus tessile, moda e accessori. Fino al 22 novembre canale aperto per richiedere il credito 2020

Agenzia delle Entrate, provvedimento 11/10/2021, n. 262282

Il Bonus tessile, moda e accessori prende il via: fino al prossimo 22 novembre è aperto il canale telematico con cui gli operatori del settore tessile, moda, calzature e pelletteria possono richiedere il credito d’imposta calcolato sulle rimanenze di magazzino introdotto dal Dl Rilancio. La finestra che si apre fino al 22 novembre 2021, fissata con un provvedimento (pdf) del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, riguarda il credito d’imposta relativo all’anno 2020: l’Agenzia, considerati i tempi a disposizione dei contribuenti per fruire del bonus, apre il canale per l’invio delle domande in attesa dell’autorizzazione della Commissione europea. Una volta arrivato il via libera, gli operatori potranno utilizzare il credito, esclusivamente in compensazione, entro e non oltre il periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Con lo stesso provvedimento, inoltre, viene fissata una seconda finestra, dal 10 maggio al 10 giugno 2022, per richiedere il medesimo credito riferito all’anno d’imposta 2021.

In cosa consiste il bonus Tessile, moda e accessori – L’agevolazione è stata introdotta dal Dl n. 34/2020 come forma di sostegno alle imprese attive nell’industria tessile e della moda, delle calzature e della pelletteria e consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio. Possono usufruirne tutti gli operatori che rientrano nei settori economici indicati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 luglio 2021. Il credito d’imposta è riconosciuto sull’aumento delle rimanenze finali di magazzino limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020 (il 2020) e a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Invio telematico per le comunicazioni – Con una comunicazione, da effettuare con il modello approvato con il provvedimento dello scorso 11 ottobre, gli operatori che intendono accedere al bonus devono indicare, in particolare, l’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio rispetto alla media del triennio precedente. La comunicazione va inviata, anche tramite intermediario, esclusivamente con modalità telematiche. Dopo aver ricevuto le comunicazioni dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia renderà nota con un nuovo provvedimento la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili.

Si ricapitola nella seguente tabella il calendario per gli invii della comunicazione:

Periodo d’imposta di riferimentoFinestra per l’invio delle comunicazioni
Periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020Dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021
Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021Dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022

Fonte AGENZIA DELLE ENTRATE


2 Bonus moda: via libera al modello per la comunicazione su rimanenze finali

Ai fini del bonus moda, la comunicazione dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino che dà diritto al credito d’imposta deve essere effettuata nei termini che saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, una volta intervenuta l’autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea. Lo ha reso noto l’Amministrazione finanziaria con provvedimento dell’11 ottobre 2021, con cui è stato approvato il modello di comunicazione dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino, con le relative istruzioni. La comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento n. 262282 in data 11 ottobre 2021 riguardante la definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, bonus moda.

L’articolo 48-bis del DL n. 34 del 2020, e successive modificazioni, ha previsto un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) in misura pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021 sono stati stabiliti i criteri per l’individuazione dei settori economici ammissibili al credito d’imposta. In particolare, rientrano nei settori agevolabili le attività economiche corrispondenti ai codici ATECO 2007 elencati nel comma 2 dell’articolo 2 del citato decreto.

Ai fini dell’accesso al credito d’imposta rileva il codice ATECO comunicato all’Agenzia delle entrate con il modello AA7/AA9.

Il credito d’imposta è riconosciuto sull’aumento delle rimanenze finali di magazzino limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 e a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Tra l’altro l’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.

Il nuovo provvedimento, quindi, definisce le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta nonché le modalità per il monitoraggio degli utilizzi dello stesso e del rispetto dei limiti di spesa.

L’invio della comunicazione

In particolare, è previsto che la comunicazione dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino che dà diritto al credito d’imposta possa essere effettuata nei termini che saranno definiti con successivo provvedimento, una volta intervenuta l’autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea.

La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento.

Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

L’Ammontare del credito d’imposta

Tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei predetti termini di presentazione della comunicazione.

Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 11/10/2021, n. 262282

Fonte IPSOA


3 Tax credit tessile e moda rimanenze di magazzino

Con Provvedimento n 293378 dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre si stabilisce che la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è inviata: 

  • dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020; 
  • dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021

Attenzione, la fruizione del credito è consentita solo a seguito dell’adozione della decisione di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea.

L’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, riconosce un credito d’imposta in relazione all’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino.

Nello specifico si tratta di un credito d’imposta riconosciuto nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio. 

Si ricorda che il provvedimento 11/10/2021, n. 262282 ha dettato le modalità per la fruizione del credito di imposta tessile e moda in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori). 

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021 ha stabilito i criteri per l’individuazione dei settori economici ammissibili al credito d’imposta. 

L’agevolazione introdotta dal Dl Rilancio, è diretta a sostenere le imprese attive nell’industria tessile e della moda, delle calzature e della pelletteria.

Come richiedere il tax credit tessile e moda rimanenze

Per accedere al credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate tale “incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino” al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito. 

Con il provvedimento dell’11 ottobre si rendono disponibili il modello di comunicazione e le relative istruzioni per richiedere il bonus:

SCARICA QUI IL MODELLO E LE ISTRUZIONI

La comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni nelle seguenti fasce temporali:

  • dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020; 
  • dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021

Attenzione, la fruizione del credito è consentita solo a seguito dell’adozione della decisione di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea.

Dopo aver ricevuto le comunicazioni dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

La percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della comunicazione.

Fonte FISCO E TASSE


4 Credito d’imposta per il settore tessile, della moda e degli accessori

Credito d’imposta (art. 48-bis del DL 34/2020) Termini di presentazione delle domande e sintesi della disciplina

1 Premessa

Il provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2021 n. 293378 ha definito i termini per la presentazione del­le comunicazioni per fruire del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tes­si­le, della moda e degli accessori, ai sensi dell’art. 48-bis del DL 19.5.2020 n. 34 (conv. L. 17.7.2020 n. 77), previsto per contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

A ben vedere, tali termini avrebbero dovuto essere definiti soltanto dopo l’autorizzazione della mi­sura da parte della Commissione europea, ad oggi però non ancora intervenuta.

Tuttavia, atteso il ristretto lasso temporale a disposizione dei beneficiari per l’utilizzo del credito d’imposta, che deve essere fruito entro il periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (quindi, per i crediti d’imposta maturati nel 2020, entro il 31.12.2021), si è reso necessario anticipare l’adozione del citato provvedimento.

In ogni caso, la fruizione del beneficio sarà consentita solo in seguito alla suddetta autorizzazione comunitaria.

Disposizioni attuative già emanate

Ulteriori disposizioni attuative della misura sono state emanate:

  • con il DM 27.7.2021, che ne ha individuato i beneficiari;
  • con il provv. Agenzia delle Entrate 11.10.2021 n. 262282, che ha approvato il modello di comu­nicazione, con le relative istruzioni.

2 Ambito applicativo dell’agevolazione

In base all’art. 48-bis del DL 34/2020, sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, viene riconosciuto un credito d’imposta:

  • ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (come individuati dal citato DM 27.7.2021, in base ai codici ATECO di seguito riportati);
  • limitatamente al periodo d’imposta in corso al 10.3.2020 (2020 per i soggetti “solari”) e a quello in corso al 31.12.2021 (2021 per i soggetti “solari”);
  • nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’art. 92 co. 1 del TUIR, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza dell’agevolazione.

Attività economiche interessate

Codice ATECODescrizione
13.10.00Preparazione e filatura di fibre tessili
13.20.00Tessitura
13.30.00Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari
13.91.00Fabbricazione di tessuti a maglia
13.92.10Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento
13.92.20Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
13.93.00Fabbricazione di tappeti e moquette
13.94.00Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95.00Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
13.96.10Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
Codice ATECODescrizione
13.96.20Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.99.10Fabbricazione di ricami
13.99.20Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
13.99.90Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi
14.11.00Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
14.12.00Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
14.13.10Confezione in serie di abbigliamento esterno
14.13.20Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.14.00Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
14.19.10Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento
14.19.21Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate
14.19.29Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
14.20.00Confezione di articoli in pelliccia
14.31.00Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
14.39.00Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
15.11.00Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
15.12.01Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
15.12.09Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
15.20.10Fabbricazione di calzature
15.20.20Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
16.29.11Fabbricazione di parti in legno per calzature
16.29.12Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili
20.42.00Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
20.59.60Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
32.12.10Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
32.12.20Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
32.13.01Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)
32.13.09Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
32.50.50Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
32.99.20Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini

2.1 omogeneità del metodo e dei criteri valutativi delle rimanenze

Ai fini dell’incentivo in esame, il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati ai fini della media.

2.2 attestazione della consistenza delle rimanenze

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione.

Invece, per i soggetti con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci.

3 Limite massimo di riconoscimento e modalità di utilizzo

Il credito d’imposta è:

  • riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo dei limiti di spesa di 95 milioni di euro, per l’anno 2021, e 150 milioni di euro, per l’anno 2022;
  • utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (pertanto, per i soggetti “solari”, i crediti d’imposta maturati nel 2020 e nel 2021 sono utilizzabili in compensazione nel modello F24, rispettivamente, nel 2021 e nel 2022); il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

In ogni caso, l’utilizzo in compensazione sarà possibile solo a seguito dell’autorizzazione della misura da parte della Commissione europea.

4 Adempimenti per la fruizione del credito d’imposta

I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, il cui modello, con le relative istruzioni, è stato approvato dal citato provv. Agenzia delle Entrate 11.10.2021 n. 262282.

Tramite il modello di comunicazione, i beneficiari del credito d’imposta:

  • rendono noto all’Agenzia delle Entrate l’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio rispetto alla media del triennio precedente, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito d’imposta, in proporzione alle risorse disponibili;
  • rilasciano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto dei requisiti previsti dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020) 1863 final recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche;
  • solo se il credito d’imposta richiesto è superiore a 150.000,00 euro, dichiarano di essere iscritti negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1 co. 52 della L. 190/2012 (per le categorie di operatori economici ivi previste) oppure che, ai fini della richiesta della documentazione antimafia, nel quadro C del modello stesso sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui agli artt. 85 e 91 co. 5 del DLgs. 159/2011.

5 Modalità e termini di presentazione della comunicazione

La comunicazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato a Entratel (es. dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.):

  • dal 29.10.2021 al 22.11.2021, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 10.3.2020 (2020 per i soggetti “solari”);
  • dal 10.5.2022 al 10.6.2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 (2021 per i soggetti “solari”).

Ricevuta di presa in carico o scarto

A seguito della presentazione della comunicazione, è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Presentazione di comunicazioni di variazione

Nei suddetti periodi è possibile:

  • inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente tra­smessa;
  • presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

6 Determinazione della percentuale fruibile del credito

Dopo aver ricevuto le comunicazioni con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate de­termina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

La percentuale sarà resa nota con un successivo provvedimento della stessa Agenzia, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della comunicazione e, in ogni caso, solo dopo la citata autorizzazione comunitaria.

Pertanto, l’attribuzione dell’incentivo avverrà proporzionalmente alle risorse disponibili e non se­con­do l’ordine cronologico di presentazione delle domande (c.d. “click day”).

Quindi, per poter beneficiare del credito d’imposta, è sufficiente che il relativo invio avvenga entro il termine ultimo (22.11.2021, per il 2020, e 10.6.2022, per il 2021).

Fonte Eutekne

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SCHEDA APPROFONDIMENTO

BONUS MODA: istruzioni dall’Agenzia delle Entrate ma credito di imposta ancora bloccato – via libera al modello per la comunicazione su rimanenze finali

RAMSES GROUP NEWS n. 227 – 15 ottobre 2021

Via libera al modello per la comunicazione su rimanenze finali


LINK Agenzia delle Entrate – provvedimento 11/10/2021, n. 262282

LINK Agenzia delle Entrate – Comunicazione dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori


Agenzia delle Entrate – Comunicazione dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori

Ai fini del bonus moda, la comunicazione dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino che dà diritto al credito d’imposta deve essere effettuata nei termini che saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, una volta intervenuta l’autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea. Lo ha reso noto l’Amministrazione finanziaria con provvedimento dell’11 ottobre 2021, con cui è stato approvato il modello di comunicazione dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino, con le relative istruzioni. La comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento n. 262282 in data 11 ottobre 2021 riguardante la definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, bonus moda.

L’articolo 48-bis del DL n. 34 del 2020, e successive modificazioni, ha previsto un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) in misura pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021 sono stati stabiliti i criteri per l’individuazione dei settori economici ammissibili al credito d’imposta. In particolare, rientrano nei settori agevolabili le attività economiche corrispondenti ai codici ATECO 2007 elencati nel comma 2 dell’articolo 2 del citato decreto.

Ai fini dell’accesso al credito d’imposta rileva il codice ATECO comunicato all’Agenzia delle entrate con il modello AA7/AA9.

Il credito d’imposta è riconosciuto sull’aumento delle rimanenze finali di magazzino limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 e a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Tra l’altro l’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.

Il nuovo provvedimento, quindi, definisce le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta nonché le modalità per il monitoraggio degli utilizzi dello stesso e del rispetto dei limiti di spesa.

L’invio della comunicazione

In particolare, è previsto che la comunicazione dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino che dà diritto al credito d’imposta possa essere effettuata nei termini che saranno definiti con successivo provvedimento, una volta intervenuta l’autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea.

La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento.

Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

L’Ammontare del credito d’imposta

Tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei predetti termini di presentazione della comunicazione.

Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione.


SCHEDA ARCHIVIO

Bonus moda 2021, istruzioni  dall’Agenzia delle Entrate ma credito di imposta ancora bloccato

Bonus moda 2021, definite le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate ma il credito di imposta pari al 30 per cento delle rimanenze di magazzino resta ancora bloccato in attesa dell’ok dall’Europa. Non è possibile presentare ancora domanda. Ma nel frattempo arrivano modulo e indicazioni da seguire con il provvedimento n. 262282 dell’11 ottobre.

Bonus moda 2021: arrivano le istruzioni dall’Agenzia delle Entrate, ma il credito di imposta pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino, che eccede la media dello stesso valore registrato nei tre anni precedenti a quello di spettanza del beneficio non è ancora pienamente operativo.

Nonostante il modulo, le specifiche tecniche e tutte le indicazioni necessarie siano state messe nero su bianco, non è possibile presentare domanda perché non è ancora arrivata l’autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Il passaggio all’operatività è lento: l’agevolazione nata per sostenere le imprese attive nell’industria tessile e della moda, delle calzature e della pelletteria è stata prevista dall’articolo 48-bis del Decreto Rilancio. I codici ATECO che danno diritto al bonus moda 2021 sono stati definiti dal MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, solo lo scorso luglio e neanche il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate numero 262282 dell’11 ottobre pone fine all’attesa.

Inoltre, i beneficiari non sapranno effettivamente a quanto ammonta il beneficio fino a quando non saranno chiuse le domande e l’Agenzia delle Entrate non avrà ricalcolato la percentuale applicabile per i due diversi periodi di imposta coperti dal bonus moda.

In altre parole si applica lo stesso meccanismo valido per il bonus sanificazione: il valore del beneficio viene ricalcolato in base alle richieste ricevute.

Bonus moda 2021: credito di imposta ancora bloccato, ma dall’AdE arrivano le istruzioni sulla domanda

Mentre le imprese della moda, dell’industria tessile, delle calzature e della pelletteria attendono l’autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea e il via libera sulla domanda, l’Agenzia delle Entrate fornisce intanto le istruzioni da seguire per poter accedere al bonus moda 2021.

Gli aspiranti beneficiari devono richiedere il credito di imposta del 30 per cento delle rimanenze di magazzino presentando, direttamente o tramite un incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, in via telematica il modello “Comunicazione dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel settore
tessile, della moda e degli accessori”
 
approvato con il provvedimento numero 262282 dell’11 ottobre 2021.

Agenzia delle Entrate – Comunicazione dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori

Per verificare la possibilità di ottenere il bonus moda bisogna far riferimento al codice di attività comunicato all’avvio all’Agenzia delle Entrate con il modello AA7/AA9. Le tipologie di imprese ammesse sono state definite dal Ministero dello Sviluppo Economico con il decreto del 27 luglio 2021.

Codice ATECODescrizione
13.10.00Preparazione e filatura di fibre tessili
13.20.00Tessitura
13.30.00Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari
13.91.00Fabbricazione di tessuti a maglia
13.92.10Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento
13.92.20Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
13.93.00Fabbricazione di tappeti e moquette
13.94.00Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95.00Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
13.96.10Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
13.96.20Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.99.10Fabbricazione di ricami
13.99.20Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
13.99.90Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi
14.11.00Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
14.12.00Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
14.13.10Confezione in serie di abbigliamento esterno
14.13.20Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.14.00Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
14.19.10Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento
14.19.21Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate
14.19.29Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
14.20.00Confezione di articoli in pelliccia
14.31.00Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
14.39.00Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
15.11.00Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
15.12.01Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
15.12.09Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
15.20.10Fabbricazione di calzature
15.20.20Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
16.29.11Fabbricazione di parti in legno per calzature
16.29.12Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili
20.42.00Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
20.59.60Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
32.12.10Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
32.12.20Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
32.13.01Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)
32.13.09Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
32.50.50Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
32.99.20Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini

Oltre a questo dato, ci sono altre informazioni fondamentali da inserire nel modulo:

  • il valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’art. 92, comma 1, del TUIR registrato nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio;
  • la media del valore delle rimanenze finali di magazzino registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio;
  • il valore del credito di imposta, che è pari al 30 per cento della differenza tra l’importo indicato nel campo “rimanenze finali di magazzino” e l’importo indicato nel campo “Media del valore delle rimanenze finali di magazzino”.

 Il Bonus moda 2021 (credito di imposta ancora bloccato, ma dall’AdE arrivano le istruzioni sulla domanda) spetta alle imprese per due diversi periodi di imposta:

  • quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020;
  • quello in corso al 31 dicembre 2021.

Per entrambi i periodi non è detto che il credito di imposta sia pari al 30 per cento del valore delle rimanenze di magazzino eccedente la media dei tre periodi precedenti, la portata del beneficio dipenderà dalle richieste ricevute dall’Agenzia delle Entrate e dalle risorse a disposizione per quello specifico arco temporale:

  • 95 milioni di euro nel primo caso;
  • 150 milioni di euro nel primo caso.

Dopo 10 giorni dalla chiusura delle domande, l’Agenzia delle Entrate potrà stabilire la percentuale sulla quale riparametrare il credito di imposta richiesto dalle imprese della moda, del tessile, delle calzature e della pelletteria.

Quando si sarà concluso questo lungo iter, i beneficiari potranno utilizzare il bonus moda in compensazione tramite il modello F24 da presentarsi esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento con cui sarà stabilita la percentuale di spettanza del credito.

La scadenza per l’utilizzo cambia per i diversi periodi di imposta coperti dall’agevolazione:

  • per quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, entro il 31 dicembre 2021 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare ed entro la fine del periodo d’imposta successivo a quello di maturazione per i soggetti diversi dai precedenti;
  • entro il 31 dicembre 2022 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare ed entro la fine del periodo d’imposta successivo a quello di maturazione per i soggetti diversi dai precedenti.

L’Agenzia delle Entrate avvisa: le istruzioni per la compilazione del modello F24 arriveranno con una successiva risoluzione. D’altronde non c’è fretta: la strada dell’operatività è ancora lunga.

FONTE INFORMAZIONE FISCALE

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Bonus Moda: credito d’imposta sulle rimanenze esteso al 2021 PER APPROFONDIMENTI

RAMSES GROUP NEWS n. 210 – 10 agosto 2021

SCHEDA ARCHIVIO

MISE – Sostegno in favore dell’industria del tessile, della moda e degli accessori

Termini e modalità di presentazione delle domande

 Area Geografica: Italia

 Scadenza: PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

 Beneficiari: Micro Impresa, PMI

 Settore: Industria

 Spese finanziate: Consulenze/Servizi, Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinari

 Agevolazione: Contributo a fondo perduto


Il Ministero dello Sviluppo economico (MISE) ha pubblicato il decreto che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande per accedere alle agevolazioni a sostegno delle piccole imprese operanti nell’industria del tessile, della moda e degli accessori.

Il provvedimento, previsto nel Decreto Rilancio, mira a sostenere il settore del tessile, della moda e degli accessori, le start-up che investono nel design e nella creazione, con lo scopo di valorizzare i prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo.

La misura mette a disposizione 5 milioni di euro per la concessione di contributi a fondo perduto in favore di progetti presentati da piccole imprese costituite da non più di 5 anni, che svolgono la propria attività in Italia e realizzano progetti innovativi e tecnologici.

In particolare, il bando vuole finanziare i seguenti tipi di progetti:

  • progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi elementi di design
  • progetti finalizzati all’introduzione nell’impresa di innovazioni di processo produttivo
  • progetti finalizzati alla realizzazione e all’utilizzo di tessuti innovativi
  • progetti ispirati ai principi dell’economia circolare finalizzati al riciclo di materiali usati o all’utilizzo di tessuti derivanti da fonti rinnovabili
  • progetti finalizzati all’introduzione nell’impresa di innovazioni digitali.

I progetti dovranno prevedere spese ammissibili complessive comprese tra 50.000 e 200.000 euro e il contributo ricevuto ammonterà fino al 50% di tali spese.

Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di piccola dimensione, non quotate e che non hanno rilevato l’attivita’ di un’altra impresa e non sono state costituite a seguito di fusione.

Alla data di presentazione della domanda le predette imprese devono:

a) risultare iscritte e «attive» nel Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente da non piu’ di cinque anni. Il medesimo requisito deve essere altresi’ rispettato alla data di concessione dell’aiuto;

b) svolgere in Italia una o piu’ delle attivita’ economiche.

Possono altresi’ accedere alle agevolazioni le imprese che  alla data del 31 dicembre 2019,  non  erano  imprese  in situazione di difficolta’, ma che lo sono  diventate  nel  periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021, ferma restando la sussistenza.

Al fine dell’accesso all’agevolazione i soggetti devono avere un codice Ateco compreso tra quelli previsti dal decreto.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese:

–     di piccola dimensione ai sensi di quanto previsto nell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014,

–     di nuova o recente costituzione operanti nell’industria del tessile, della moda e degli accessori,

–     non quotate

–     che non abbiano rilevato l’attività di un’altra impresa e che non siano state costituite a seguito di fusione.

Le imprese devono svolgere almeno una delle attività riportate nell’elenco dei codici ATECO ammessi (pdf), integrato con decreto 18 maggio 2021, come risultante dal codice “prevalente” di attività comunicato al Registro delle imprese.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 9 luglio 2021, è stato integrato l’elenco delle attività economiche ammissibili alla misura, al fine di comprendere quelle inerenti ai codici ATECO 74.10.10 “Attività di design di moda” e 32.12.20 “Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale”.

Alla data di presentazione della domanda le già menzionate piccole imprese devono inoltre:

·     risultare iscritte e “attive” nel Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente da non più di 5 anni;

·     svolgere in Italia una o più delle attività economiche;

·     essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; alla data del 31 dicembre 2019, le imprese non dovevano essere in situazione di difficoltà, come disciplinata dall’articolo 2, punto 18, del regolamento di esenzione;

·     essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi;

·     non avere ancora distribuito utili.

·     non essere in situazione di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, come disciplinata dall’articolo 2, punto 18, del regolamento di esenzione, ma che lo sono diventate nel periodo

dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021, ferma restando la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, della condizione di cui alla precedente lettera c).

Tipologia di interventi ammissibili

I progetti ammissibili sono finalizzati:

  • alla realizzazione di nuovi elementi di design;
  • all’introduzione nell’impresa di innovazioni di processo produttivo;
  • alla realizzazione e all’utilizzo di tessuti innovativi;
  • all’introduzione nell’impresa di innovazioni digitali;
  • al riciclo di materiali usati o all’utilizzo di tessuti derivanti da fonti rinnovabili, in linea con i principi dell’economia circolare.

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali  alla  realizzazione  dei  progetti  di Investimento, relative a:

a) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione;

b) brevetti, programmi informatici e licenze software;

c) formazione del personale inerenti agli aspetti su cui e’ incentrato il progetto a fronte del quale e’ richiesta l’agevolazione.

E’ altresi’ ammissibile alle agevolazioni un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 20% delle spese complessivamente ritenute ammissibili. Le  esigenze di capitale circolante  devono  essere  giustificate  nella  proposta progettuale e possono essere utilizzate ai fini del  pagamento  delle seguenti voci di spesa:

a) materie prime, ivi compresi i beni acquistati  soggetti ad ulteriori  processi di  trasformazione,  sussidiarie,  materiali  di consumo e merci;

b) servizi, necessari allo svolgimento delle attivita’ dell’impresa;

c) godimento di beni di terzi;

d)  personale  direttamente impiegato nella realizzazione dei progetti di investimento.

Progetti ammissibili

Per accedere alle agevolazioni, le imprese che possono beneficiare delle agevolazioni devono presentare progetti di investimento appartenenti alle seguenti tipologie:

·     progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi elementi di design;

·     progetti finalizzati all’introduzione nell’impresa di innovazioni di processo produttivo;

·     progetti finalizzati alla realizzazione e all’utilizzo di tessuti innovativi;

·     progetti ispirati ai principi dell’economia circolare finalizzati al riciclo di materiali usati o all’utilizzo di tessuti derivanti da fonti rinnovabili;

·     progetti finalizzati all’introduzione nell’impresa di innovazioni digitali.

Tali progetti, inoltre, devono:

·     essere realizzati dai soggetti beneficiari presso la propria sede operativa ubicata in Italia;

·     prevedere spese ammissibili complessivamente non inferiori a euro 50.000,00 e non superiori a euro 200.000,00;

·     essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

·     essere ultimati entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Le spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti di investimento, relative a:

·     acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione;

·     brevetti, programmi informatici e licenze software;

·     formazione del personale inerenti agli aspetti su cui è incentrato il progetto in misura non superiore al 10% dell’importo del progetto;

·     capitale circolante, nel limite del 20% delle spese di cui ai precedenti punti, motivate nella proposta progettuale e utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa: •materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci;

·     servizi necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa;

·     godimento di beni di terzi;

·     personale direttamente impiegato nella realizzazione dei progetti di investimento.

Le agevolazioni

Il contributo è concesso nella misura del 50% delle spese sostenute e ammissibili.

Le risorse disponibili sono pari a euro 5.000.000,00.

Erogazioni

Le agevolazioni sono erogate dal Ministero in non più di due quote, a seguito della presentazione di apposite richieste da parte delle imprese beneficiarie, in relazione a spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto.

L’impresa beneficiaria può richiedere l’erogazione della prima quota, pari al 50% delle agevolazioni concesse, successivamente al sostenimento di spese, anche non quietanzate, per un importo pari ad almeno il 50 per cento di quelle ammesse alle agevolazioni. Contestualmente alla predetta richiesta, l’impresa beneficiaria richiede, altresì, la proporzionale erogazione delle agevolazioni commisurate alle esigenze di capitale circolante riconosciute come ammissibili.

L’erogazione del saldo può essere richiesta dall’impresa beneficiaria entro 90 giorni dalla data di ultimazione del progetto, successivamente all’integrale sostenimento delle spese per la realizzazione del progetto.

Termini e modalità di presentazione delle istanze

Le domande potranno essere presentate attraverso la piattaforma informatica a partire dal 22 settembre 2021. In particolare, lo sportello sarà aperto il 22 settembre 2021 dalle ore 12,00 fino alle ore 18,00 e nei successivi giorni, previa verifica della disponibilità dei fondidalle ore 9,00 alle ore 18,00.

Per tutti i dettagli della misura


MAGGIORI APPROFONDIMENTI:

Al via i contributi a fondo perduto per moda, tessile e accessori

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto che definisce termini e modalità di presentazione delle domande per ottenere i finanziamenti previsti dal dl Rilancio per le piccole imprese dell’industria del fashion.

A disposizione ci sono 5 milioni di euro per la concessione di contributi a fondo perduto per progetti innovativi, ispirati ai principi dell’economia circolare o che sfruttano le nuove tecnologie digitali. Tra i criteri di valutazione anche la promozione di giovani talenti.

I contributi a fondo perduto per moda e tessile nel decreto Rilancio

I contributi a fondo perduto a sostegno del settore del fashion sono stati previsti dall’art. 38 bis del decreto Rilancio, insieme al credito d’imposta del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino.

In base al decreto attuativo, i finanziamenti potranno coprire fino al 50% delle spese per la realizzazione di progetti finalizzati:

  • alla realizzazione di nuovi elementi di design;
  • all’introduzione nell’impresa di innovazioni di processo produttivo;
  • alla realizzazione e all’utilizzo di tessuti innovativi;
  • all’introduzione nell’impresa di innovazioni digitali;
  • al riciclo di materiali usati o all’utilizzo di tessuti derivanti da fonti rinnovabili, in linea con i principi dell’economia circolare.

Gli investimenti, da avviare presso sedi operative ubicate in Italia, successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto, devono essere ultimati entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Le spese ammissibili, che vanno dall’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, all’acquisizione di brevetti, fino alla formazione del personale, devono essere comprese tra un minimo di 50mila e un massimo di 200mila euro.

L’importo dell’aiuto, quindi, può arrivare a un massimo di 100mila euro.

Chi può partecipare al bando del MISE

Le agevolazioni possono essere richieste solo da imprese di piccola dimensione, non quotate e che non hanno rilevato l’attività di un’altra impresa e non sono state costituite a seguito di fusione.

Tali imprese devono risultare iscritte e attive nel Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente da non più di cinque anni, svolgere in Italia una o più delle attività economiche classificate dai codici ATECO elencati nel decreto del MISE, essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie, in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi e non avere ancora distribuito utili.

Il provvedimento specifica inoltre che, oltre alle imprese che non erano in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, sono ammesse alle agevolazioni anche quelle che lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021.

Domande a Invitalia dal 22 settembre

Le agevolazioni saranno concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, fino all’esaurimento dei 5 milioni di euro stanziati dal dl Rilancio. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 22 settembre 2021.

Invitalia valuterà le domande in ordine di arrivo sulla base di criteri che riguardano le competenze tecniche, organizzative e gestionali dell’impresa proponente, la chiarezza e la qualità della proposta progettuale e la sostenibilità economico-finanziaria del progetto. Un punteggio ulteriore sarà riconosciuto sulla base dell’incidenza sull’organico aziendale di giovani di età non superiore a 35 anni, compresi gli eventuali soci della società.

Le imprese ammesse riceveranno le agevolazioni in non più di due quote, in relazione alle spese effettivamente sostenute, sul conto corrente indicato nella richiesta di erogazione.

Fonte F.A.S.I.

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