RAMSES GROUP NEWS n. 466 – 2 dicembre 2022
Rottamazione cartelle fino a giugno 2022, stralcio mille euro fino al 2015, ravvedimento per tasse non pagate, sconti per avvisi bonari e liti pendenti: tutte le formule di tregua fiscale in Manovra 2023.
La LEGGE DI BILANCIO 2023 contiene un lungo capitolo sulla tregua fiscale, con misure che il contribuente può usare per sanare diversi tipi di irregolarità: tasse non pagate per le quali sono arrivate le comunicazioni del Fisco, nuovi ravvedimenti su imposte non pagate ma ancora non contestate, rottamazione cartelle esattoriali, stralcio automatico per debiti fino a mille euro. Ed un’articolata casistica di agevolazioni per le liti pendenti.
Vediamo una breve panoramica di tutte le misure.
Imposte non pagate, con o senza avvisi bonari
Si possono pagare con sanzioni ridotte le tasse non pagate relative ai periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, che quindi risultano dalle dichiarazioni 2020, 2021 e 2022 per le quali sono arrivate le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate in seguito ai controlli automatici delle dichiarazioni: si pagano interamente l’imposta dovuta e gli interessi, ma si applica una sanzione del 3%, che è quindi ridotta rispetto a quella ordinaria (il 10%)
Questo vale anche per le somme eventualmente rateizzate: si può pagare la somma residua, applicando la sanzione ridotta del 3%. Il contribuente può scegliere di pagare a rate, con un piano di pagamenti trimestrali di pari importo per cinque anni (sono 20 rate trimestrali).
Se invece il contribuente non ha pagato le tasse, ma non ha ricevuto la contestazione formale, può sanare pagando imposte e interessi dovuti con una sanzione pari a un diciottesimo del minimo edittale. Anche in questo caso è prevista la rateazione, che può essere al massimo di otto rate trimestrali di pari importi, con primo pagamento il 31 marzo 2023. Questa è in pratica una forma di ravvedimento operoso con sanzioni ridotte. E non riguarda solo gli ultimi tre periodi di imposta, ma anche quelli precedenti.
Ricordiamo che in caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute alle prescritte scadenze, la definizione non produce effetti e tornano ad applicarsi le norme ordinarie in materia di sanzioni e riscossione.
Irregolarità formali
C’è poi la possibilità di correggere irregolarità formali, che quindi non incidono sull’imposta dovuta: sono i casi in cui il contribuente ha commesso errori, dichiarativi o procedurali, che però come detto non comportano il pagamento di minori tasse rispetto al dovuto. In questo caso, si può sanare la situazione pagando 200 euro per ogni periodo d’imposta a cui si riferisce l’irregolarità.
Il pagamento viene effettuato in due rate annuali di pari importo, da pagare entro il 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024. Questo, solo se l’irregolarità non è stata formalmente contestata dal fisco. Non è possibile utilizzare questo strumento per far emergere attività finanziarie detenute all’estero.
Stralcio ruoli fino a mille euro
Il condono riguarda le cartelle esattoriali di importo fino a mille euro affidate all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. La somma si riferisce al debito residuo da pagare risultante al 1° gennaio 2023, anche nel caso in cui un contribuente, per esempio, abbia pagato una parte del debito originario con la rottamazione. Se il debito residuo è inferiore ai mille euro, la cartella viene automaticamente stralciata.
Lo stralcio avverrà il 31 gennaio 2023 in via automatica, nel senso che il contribuente non deve presentare domanda o fare alcuna procedura: procede direttamente l’Agenzia delle Entrate.
Nuova Rottamazione
La nuova rottamazione riguarda le cartelle esattoriali di importo superiore a mille euro, se affidate all’agente della riscossione entro il 2015, e anche tutte le cartelle successive, affidate all’agente della riscossione fino al 30 giugno 2022. Quindi, la nuova rottamazione si può utilizzare per tutte le cartelle affidate entro giugno con la sola eccezione di quelle che il Fisco procederà a stralciare automaticamente, perchè ricadono nella sanatoria per debiti fino a mille euro.
Per la nuova rottamazione si paga interamente la somma originariamente dovuta ma senza interessi, sanzioni né spese di aggio.
Come per le precedenti definizioni agevolate, il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione (entro il 31 luglio 2023) oppure a rate (con un massimo di 18 versamenti). In questo ultimo caso:
- la prima andrà pagata entro il 31 luglio 2023,
- la seconda entro il 30 novembre 2023,
- le restanti, di pari ammontare, entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
Sarà l’Agenzia delle Entrate a spiegare le procedure di adesione: la Manovra dispone che la pubblicazione delle istruzioni fiscali avvenga in tempi brevi, perchè il contribuente deve dare adesione entro il 30 aprile 2023.
NB: Questa rottamazione si può applicare anche alle multe per violazioni del codice della strada.
Liti pendenti
E’ possibile sanare posizioni con il Fisco a fronte delle quali c’è già un contenzioso in corso. Su questo fronte, ci sono diverse possibilità.
Se è già in corso un accertamento fiscale, quindi è arrivato l’atto di accertamento, si può chiudere la pendenza pagando, oltre al dovuto, una sanzione ridotta di un 18esimo. Questo è possibile per tutti gli accertamenti di accertamento che arrivano fino al prossimo 31 marzo 2023. Anche qui è prevista una rateazione fino a 20 rate trimestrali di pari importo.
Se c’è una controversia tributaria pendente, quindi è in corso un processo tributario, in ogni grado di giudizio (anche in Cassazione). Qui le somme da pagare per sanare la controversia cambiano a seconda del grado di giudizio: il 90% in primo grado, mentre nei seguenti gradi di giudizio dipende da come è andato il giudizio precedente.
- Se l’agenzia ha perso in primo grado e il processo è in secondo grado, il contribuente può chiedere di chiudere tutto pagando il 40%.
- Se l’Agenzia ha perso in secondo grado e il giudizio è in Cassazione, il contribuente può chiudere pagando il 15%. Se il processo è in cassazione e il Fisco ha perso in primo e secondo grado, si sana la pendenza pagando il 5%.
- Se nei precedenti gradi di giudizio ha vinto l’Agenzia delle entrate, il contribuente può chiudere tutto pagando interamente il tributo oggetto della contestazione, ma senza sanzioni e interessi.
Per omessi pagamenti di rate dovute a seguito di accertamento con adesione, acquiescenza, reclamo/mediazione nonché delle somme, anche rateali, dovute in caso di conciliazione giudiziale scaduti alla data di entrata in vigore della norma (quindi, il primo gennaio 2023) e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento o l’atto di intimazione, la procedura si perfeziona con il versamento integrale, entro il 31 marzo 2023, della sola imposta, in un’unica soluzione o in un massimo di 20 rate trimestrali, con applicazione degli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine della prima rata. In caso di mancato perfezionamento, l’ufficio iscrive a ruolo gli importi residui dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché la sanzione ordinaria del 30%, applicata sull’imposta residua.
Fonte PMI.IT
Definizione agevolata per tutti gli atti del fisco
Definizione agevolata per tutte le fattispecie di atti dell’amministrazione finanziaria: dopo l’intervento sulle cartelle esattoriali in termini di maggiore rateazione, anche la restante parte delle situazioni pendenti potrà essere definita
Con l’introduzione, inoltre, di un ravvedimento spontaneo con pagamenti rateizzati. In generale, restano fuori dalle sanatorie le violazioni non contestate o non sfociate in atti notificati dall’agenzia delle entrate. Questo, in estrema sintesi, il contenuto dell’ampio pacchetto di misure contenute nel ddl relativo alla legge di bilancio.
Avvisi bonari da liquidazione dichiarazione dei redditi, Iva ed Irap. Ad una prima lettura della norma, pare potersi desumere che il primo step sia quello di una rateazione in corso alla data del 1 gennaio 2023 in relazione agli atti già consegnati ovvero in relazione a quelli che saranno consegnati e riferiti ai periodi di imposta 2019, 2020 e 2021. In questi casi, la definizione potrà avvenire con il pagamento di sanzioni ridotte al 3 per cento in luogo del 10 attualmente previsto. Analoga misura è prevista per gli avvisi bonari relativi ad altri periodi di imposta che, anche in questo caso, sono in corso di pagamento all’inizio del prossimo anno. Dalla formulazione letterale della norma, che fa riferimento alle rateazioni in corso, parrebbe desumersi l’irrilevanza di eventuali decadenze intervenute medio tempore in modo tale da consentire a tutti di rientrare nell’ambito della sanatoria. In linea generale, inoltre, viene fissata una previsione di rateazione generale a 20 rate trimestrali con la previsione ulteriore di acquisizione definitiva delle somme già versate. Ne deriverebbe, dunque, la necessità di un ricalcolo delle sanzioni in modo tale che le stesse siano determinate nella nuova misura.
Gli altri atti dell’amministrazione finanziaria. Con una disposizione ulteriore, si consente la definizione, degli atti di adesione relativi a processi verbali di constatazione redatti consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1 gennaio 2023 nonchè per quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023. In queste ipotesi le sanzioni sono previste nella misura di un diciottesimo del minimo di legge con pagamento in cinque anni. Analoga previsione si applica nei casi di acquiescenza all’accertamento e si comprendono anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti al contraddittorio. La possibilità definitoria riguarda, inoltre, anche gli atti di recupero notificati dall’agenzia delle entrate.
Le decadenze dalle rateazioni degli atti. Ulteriore previsione riguarda coloro che sono decaduti dalle rateazioni derivanti da procedure di reclamo, accertamento con adesione, acquiescenza e conciliazione giudiziale cioè in quelle ipotesi in cui il pagamento di una rata non sia stato effettuato entro il termine di versamento della rata successiva. La regolarizzazione, in questo caso, opera senza il pagamento di sanzioni e con una dilazione in cinque anni. Va osservato come la previsione di eventuale decadenza dalla nuova rateazione faccia riferimento alle disposizioni dell’articolo 13 del dlgs 471 del 1997 senza, come nel caso di attuale decadenza dalla procedura di accertamento con adesione, menzionare un incremento.
Il ravvedimento spontaneo. In questo contesto, una apposita disposizione regola poi il caso della sanatoria spontanea laddove, evidentemente, non sia intervenuta contestazione da parte dell’amministrazione finanziaria. Oltre alla possibilità di regolarizzare le violazioni formali con il pagamento di 200 euro (in questo caso la convenienza sarà tutta da valutare), viene introdotta anche una fattispecie di ravvedimento spontaneo e rateizzato in relazione alle violazioni relative alle dichiarazioni del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, che possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. La regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni ex art. 36-ter, dpr 600/73. Tale richiamo, peraltro, potrebbe essere riferito partitamente ai distinti settori impositivi.
Fonte Italia oggi
Ravvedimento “speciale” e condono degli avvisi bonari non rottamano i tributi
Imposte e contributi non versati rimangono dovuti e, al più, si potranno “rottamare” (e neanche integralmente) le sole sanzioni. In arrivo, quindi, con la legge di Bilancio 2023 una definizione agevolata degli avvisi bonari e una sanatoria che, a certe condizioni, consentirà anche di far emergere base imponibile originariamente occultata. Riproposta, inoltre, la sanatoria degli errori formali: la procedura non potrà essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, restando, quindi, escluse dalla sanatoria anche le violazioni oggetto di atti inerenti alla voluntary disclosure.
Le aspettative di condono erano probabilmente diverse, ma il messaggio ai contribuenti è invece molto chiaro: imposte e contributi non versati rimangono dovuti e, al più, si potranno “rottamare” (e neanche integralmente) le sole sanzioni.
In arrivo, quindi, una definizione agevolata degli avvisi bonari e una sanatoria che, a certe condizioni, consentirà anche di far emergere base imponibile originariamente occultata. Riproposta, inoltre, la sanatoria degli errori formali.
Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni
La bozza della legge di Bilancio 2023 prevede una definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni (articoli 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972), relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto al 1° gennaio 2023. Tali avvisi bonari si potranno definire pagando in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (ovvero, in 5 anni) tutte le imposte e i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive e, per l’accesso alla definizione agevolata, occorrerà corrispondere anche sanzioni del 3%. In caso di mancato pagamento, anche parziale, la definizione non produrrà alcun effetto e si applicheranno le sanzioni ordinarie con decadenza dalla sanatoria.
Benefici in vista anche per le rateazioni degli avvisi bonari ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023. La nuova disposizione, infatti, prevede che le stesse potranno essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, rimanendo tuttavia dovute sanzioni sempre pari al 3%. Quanto già versato fino a concorrenza dei debiti, anche anteriormente alla definizione, non sarà rimborsabile, mentre i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, ex art. 25, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 602/1973 sono prorogati di un anno.
Regolarizzazione degli errori formali
Prevista, inoltre, anche la regolarizzazione degli errori formali, vale a dire la sanabilità di irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti non rilevanti sulla determinazione della base imponibile delle imposte dirette, IVA, IRAP, nonché sul pagamento di tali tributi.
Questi errori, ove commessi fino al 31 ottobre 2022, potranno essere regolarizzati mediante il versamento di una somma di 200 euro per ciascun periodo d’imposta a cui si riferiscono. Il versamento della somma in sanatoria dovrà essere eseguito in due rate di pari importo, da versare entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024
Espressamente, si prevede che “la procedura non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato”: sono, quindi, escluse dalla sanatoria anche le violazioni oggetto di atti inerenti alla voluntary disclosure.
In sostanza, non potranno essere in questo modo condonate l’omessa o infedele dichiarazione dei redditi, IVA o del sostituto d’imposta, nonché la dichiarazione infedele, anche quando non dovesse risultare un’imposta dovuta.
Nel segnalare che per ovvie ragioni saranno escluse da questa fattispecie di sanatoria le violazioni meramente formali in quanto, ai sensi degli articoli 10, legge n. 212/2000 e 6, comma 5-bis, D.Lgs. n. 472/1997, non sono sanzionabili, il tema delle violazioni formali sanabili risulta sempre argomento alquanto complesso da delineare e, già nell’ambito dell’analoga procedura introdotta dal D.L. n. 119/2018, anche le interpretazioni della prassi (circolare n. 11/E/2019) non consentirono di fornire risposte chiare per ogni fattispecie, auspicandosi allora che il previsto provvedimento del delle Entrate che disciplinerà le modalità di attuazione della nuova sanatoria possa fornire maggiori profili di certezza.
Già chiara, invece, l’esclusione dalla regolarizzazione delle violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio, mentre le violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, rilevate con un PVC, vedranno la proroga di due anni per la legittima notifica dei relativi atti di contestazione.
Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie
Previsto, infine, anche un “ravvedimento speciale”, ovvero la possibilità di sanare le violazioni sostanziali delle dichiarazioni relative al periodo in corso d’imposta al 31 dicembre 2021 e precedenti, regolarizzazione tuttavia consentita sempre che le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni: costituisce causa ostativa a questo condono anche la comunicazione del controllo formale su base documentale, disciplinato dall’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.
In sostanza, con esclusivo riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, le violazioni diverse da quelle definibili tramite la definizione degli avvisi bonari e delle irregolarità formali potranno essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni previste dalla legge.
Ad esempio Per la dichiarazione infedele la sanzione sarà pari al 5% (ovvero 1/18 del 90%), oltre all’imposta e agli interessi. |
Il versamento delle somme dovute potrà essere effettuato in 8 rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023 e sulle rate successive saranno dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.
La regolarizzazione si perfezionerà non solo con il versamento di quanto dovuto, ma anche con la rimozione delle irregolarità od omissioni e, quindi, per condonare un’infedeltà dichiarativa bisognerà probabilmente presentare anche una dichiarazione integrativa speciale, secondo quanto sarà disposto con un provvedimento delle Entrate.
In caso di pagamento rateale, il mancato pagamento, anche parziale, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione ordinariamente prevista (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997) sul residuo dovuto a titolo di imposta, nonché degli interessi.
Anche in questo caso, la regolarizzazione non potrà essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali estere, mentre eventuali ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio non potranno in alcun modo dar luogo a rimborsi.
Fonte Ipsoa
Rottamazione delle cartelle 2023: come funzionerà
Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Possibile rateizzare, le richieste entro il 30 aprile 2023
L’art 46 del DDL di Bilancio 2023 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 21 novembre e in viaggio verso la Camera, prevede la Definizione agevolata versione 2023.
In particolare, con l’art 46 della bozza, fermo restando quanto previsto dall’articolo 45della stessa legge, ossia l’annullamento automatico dei debiti entro i 1.000 euro alla data del 31 gennaio 2023, si prevede che:
- i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022,
- possono essere estinti senza corrispondere:
- le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni,
- gli interessi di mora, le sanzioni
- e le somme aggiuntive ele somme maturate a titolo di aggio,
- versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Definizione agevolata 2023: i pagamenti
Attenzione al fatto che il pagamento delle somme può essere effettuato:
- in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023,
- ovvero nel numero massimo di 18 rate:
- la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023;
- le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
E’ bene sottolineare che in caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.
L’agente della riscossione fornisce ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
Definizione agevolata 2023: come richiederla
Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2023, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Nella dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto.
Inoltre, il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.
L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
Inoltre, entro il 30 aprile 2023 il debitore può integrare, con le modalità previste la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
Definizione agevolata 2023: sospensione delle procedure esecutive
A seguito della presentazione della dichiarazione relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non è considerato inadempiente
g) il DURC può essere rilasciato
Inoltre si prevede che alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate; il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
Definizione agevolata 2023: come pagare
Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della riscossione nella comunicazione;
b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione;
c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
Definizione agevolata 2023: i debiti esclusi
Sono esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le risorse proprie tradizionali e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato
c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
e) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
da fisco e tasse
Tregua fiscale in arrivo con la Legge di Bilancio 2023: stralcio delle cartelle e non solo
Nel testo del Disegno di Legge di Bilancio 2023 c’è spazio anche per la tregua fiscale annunciata dalla premier Giorgia Meloni già nelle sue dichiarazioni programmatiche. La novità consistono nello stralcio delle cartelle sotto i 1.000 euro, ma non solo. Obiettivo? La costruzione di un nuovo rapporto tra Fisco e contribuenti.
La tregua fiscale annunciata dalla premier Giorgia Meloni già durante le sue dichiarazioni programmatiche è in arrivo con la Legge di Bilancio 2023: dallo stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro a misure per potenziare la compliance sulle dichiarazioni fiscali, assume contorni più concreti la versione light della pace fiscale delineata dal Governo.
A illustrare il pacchetto di novità in arrivo la stessa Presidente del Consiglio dei Ministri e il viceministro all’Economia Maurizio Leo durante la conferenza stampa del 22 novembre 2022 sull’approvazione del DDL Bilancio che apre ufficialmente il cantiere dei lavori di definizione della Manovra.
La premier nelle sue dichiarazioni programmatiche aveva già parlato della volontà di mettere in atto una “rivoluzione copernicana” che punta a migliorare il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione, in questo contesto si inserisce anche una tregua fiscale per i contribuenti che intendono regolarizzare la propria posizione nei confronti dell’Erario.
Non è un condono, è stato sottolineato più volte. Ma l’obiettivo è mostrare un volto dello Stato diverso da quello “aggressivo e punitivo”.
Si punta ad agire anche sulle situazioni precedenti, favorendo chi intende effettuare il versamento delle imposte non pagate nei termini, con regole e tempi più diluiti.
Tregua fiscale: cos’è e cosa prevede il piano del Governo Meloni
Sono tre i pilastri del patto fiscale che il Governo Meloni punta a stabilire: riforma fiscale, con estensione della flat tax e revisione dell’IRPEF, lotta all’evasione fiscale a partire dagli evasori totali, e tregua fiscale per cittadini e imprese.
Una tregua quindi dalle regole ordinarie, con un periodo di rientro agevolato e che guarderà anche alle situazioni che precedono l’emissione delle cartelle esattoriali.
Alla pace fiscale a “doppio binario”, il Governo capeggiato dal Presidente Giorgia Meloni punta ad affiancare quindi misure ulteriori e che riguardano gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate.
Questa la principale differenza rispetto alle precedenti edizioni della pace fiscale, considerando che il focus del progetto di tregua non saranno solo le cartelle accumulatesi nel magazzino dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, ma anche gli atti di recupero delle imposte non versate.
“Abbiamo coperto tutto lo spazio che va dalle dichiarazioni per arrivare poi alle cartelle”, ha dichiarato il viceministro all’Economia Maurizio Leo che ha illustrato le misure.
Tregua fiscale, le novità in arrivo con la Legge di Bilancio 2023
Nella legge di bilancio 2023 , primo banco di prova del Governo Meloni, trovano spazio le prime novità sul fronte fiscale e non può mancare la tregua.
In che costa consiste? Nella conferenza stampa di presentazione del DDL Bilancio che si è tenuta il 22 novembre sono arrivate le prime risposte certe.
Il raggio di azione è ampio: si va dallo stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro al potenziamento di strumenti di compliance per le anomalie emerse dalle dichiarazioni.
Con le novità inserite nella Manovra, vengono eliminate le cartelle fino a 1.000 euro e risalenti a periodi fino al 2015.
“Per ammontari superiori a 1.000 euro si dovrà pagare tutta l’imposta senza sanzioni, senza interessi e una rateizzazione su cinque anni, come vedete qui non abbiamo fatto nessun tipo di sanatoria o di regali ai contribuenti. Facciamo pagare tenendo conto di due aspetti: difficoltà finanziarie e carico sanzionatorio elevatissimo”. Ha chiarito il viceministro Maurizio Leo.
Chi ha presentato una dichiarazione regolarmente fino al 2021 ma non ha potuto pagare le imposte, poi, può beneficiare di una sanzione forfettaria del 3 per cento e si prevede un pagamento quinquennale. Ancora diverso ma sempre coperto dalla tregua fiscale è il caso di chi ha presentato la dichiarazione con delle omissioni, la sanzione è del 5 per cento e il pagamento è spalmato su due anni, una sorta di ravvedimento operoso più lungo.
E ancora nei casi di avvisi di accertamento o processi verbali emessi dalla Guardia di Finanza si può pagare una sanzione del 5 per cento su un piano quinquennale.
Questi i punti di partenza su cui si svilupperà il lavoro sulla tregua fiscale, come per altre misure di Fisco e Lavoro, però, bisognerà in ogni caso attendere l’approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2023 per le conferme ufficiali.
Fonte Informazione fiscale
Pace Fiscale 2023: arrivano la Rottamazione Quater e la riduzione del debito dell’80%
Tra le nuovissime misure da inserire nella legge di Bilancio figura una NUOVA ROTTAMAZIONE per le cartelle esattoriali.
Lo scopo del governo è quello di alleggerire il carico che colpisce le famiglie e gli imprenditori italiani nei momenti di crisi come quello che stiamo vivendo, con l’aumento dei prezzi di bollette e materie prime.
L’inflazione è in costante e pericoloso aumento!
Durante un discorso in Parlamento, la nuova Premier Giorgia Meloni ha sottolineato la necessità di attuare una “tregua fiscale” per consentire ai cittadini e alle imprese di regolarizzare i rapporti con il Fisco.
Il tutto, unito all’estensione della flat tax con dei ricavi fino ad 85 mila euro e ad una serie di misure per contrastare l’evasione fiscale, dovrebbe favorire il miglioramento della situazione fiscale nel nostro Paese.
Fra le proposte emerse in questi giorni nell’ambito della promessa “tregua fiscale” troviamo la cancellazione automatica dei debiti fino a 1.000 euro, mentre, per quanto riguarda le cartelle fino a 3.000 euro, sarà previsto il pagamento a forfait del 50% dell’importo richiesto, da saldare in cinque anni.
Inoltre, sarà prevista una “rottamazione quater” per quanto riguarderà le cartelle di importo superiore.
Come funziona la Rottamazione Quater?
Con la nuova Rottamazione Quater si potrebbe andare verso il pagamento per intero della sola imposta, mentre verrebbe scontata la componente sanzioni e interessi, da pagare, sotto forma di un forfait del 5% sempre in cinque anni.
Tutte queste misure potrebbero dare un grosso aiuto a tutti quei cittadini che non sono riusciti a pagare le rate della rottamazione ter e che di conseguenza sono decaduti dalla definizione agevolata.
E proprio in merito a questo, tra pochi giorni c’è una data molto importante: il 30 novembre sono in scadenza le rate 2022 della rottamazione ter, in seguito alle modifiche apportate in sede.
Ma adesso cerchiamo di capire come funzionano nel dettaglio queste misure, in attesa dell’approvazione della Legge di Bilancio.
La rottamazione Quater e la tregua fiscale
Con questo nuovo piano di rottamazione si potrebbe donare un po’ di sollievo agli imprenditori in difficoltà.
Per tutte quelle cartelle che non sono state emesse invece si parla di una “ TREGUA FISCALE ”.
Anche in questo caso, si tratterebbe di una sanzione forfettaria del 5% con una rateazione quinquennale.
Per conoscere con precisione tutti i provvedimenti del Governo in tema di fisco e sulla nuova pace fiscale si dovrà attendere l’arrivo della prossima legge di Bilancio.
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A Quando i pagamenti della Rottamazione ter e del Saldo e Stralcio?
L’ultima bozza del DL Sostegno prevede la proroga dei termini per il versamento delle rate della Rottamazione ter e del Saldo e Stralcio al 31 Luglio 2021 per rate 2020 e al prossimo 30 Novembre per rate 2021. Ma parla anche di uno “Stralcio” dei debiti fino a 5.000€ affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
Secondo i dati forniti dall’Agenzia delle Entrate , le cartelle emesse tra il 2000 e il 2015 rappresentano il 70% del totale dei crediti di cui si attende la riscossione, per un importo di 677 miliardi di euro.
Di questi, 344 miliardi riguardano i crediti relativi al periodo compreso tra il 2000 e il 2010 e 333 miliardi gli anni dal 2011 al 2015.
Rimborso delle cartelle esattoriali rientranti nello stralcio, ma già pagate
In relazione a questo punto bisogna sottolineare che nulla è stato definito e che nemmeno la bozza circolante contiene riferimenti specifici.
Stando a quanto si apprende nelle ultime ore, il Governo Draghi avrebbe in mente di effettuare il rimborso dell’importo versato dai contribuenti, che abbiano già pagato le cartelle, rientranti nel provvedimento di stralcio – debiti, fino a 5.000 Euro per gli anni dal 2000 al 2015.
Affinché l’Agenzia delle Entrate restituisca l’importo che risulti già pagato è però necessario che il contribuente non abbia altre pendenze tributarie.
E cioè, se i cittadini avessero altre cartelle esattoriali da pagare nella propria posizione debitoria non rientranti nel provvedimento di stralcio, non riceveranno alcun rimborso.
La cifra già corrisposta sarà impiegata eventualmente per saldare eventuali altri debiti o pendenze con lo Stato.
Ad oggi, il testo finale del Decreto Sostegni non è ancora stato approvato e la data utile al rimborso delle cartelle deve ancora essere annunciata.
Dunque, tutti i contribuenti che, al momento attuale, hanno già pagato queste pendenze non avranno alcun rimborso.
Ma per tutti gli altri debiti, relativi allo stesso periodo, ma con importi superiori alla soglia dei 5.000 Euro?
È qui che entra in gioco la Rottamazione Quater, con la quale la posizione nei confronti del Fisco è sanata pagando a rate il debito, scontato di interessi e sanzioni.
Per il provvedimento definito si dovrà aspettare probabilmente il mese di Giugno 2021 e dovrebbe vedere il coinvolgimento delle cartelle di pagamento emesse fino al 2019.
Probabilmente inoltre, la nuova Definizione Agevolata sarà rivolta solo ai soggetti titolari di una Partita Iva. Soltanto se dimostrano di avere avuto un calo del fatturato del 33% a seguito della crisi Covid-19. Stesso requisito di accesso per il Contributo a fondo perduto.
Non ci resta che attendere il testo definitivo per avere la certezza su date e modifiche normative. Nel frattempo, per non farti trovare impreparato, richiedi un estratto di ruolo per capire quale sia la tua reale esposizione nei confronti del Fisco.
Fonte CRISI FISCALE D’IMPRESA
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DOSSIER Legge di Bilancio 2022: le novità per agevolazioni e finanziamenti
RAMSES GROUP NEWS n. 261 – 14 gennaio 2022
Numerose le proroghe e le modifiche previste dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (LINK Legge di Bilancio 2022), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021.
1. Credito di imposta R&S, innovazione e design
Lunga proroga per il credito d’imposta per le attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design, che per alcune attività viene confermato addirittura fino al 2031, ma che vedrà una nuova riduzione delle aliquote agevolative (art. 1, comma 45). Di seguito uno schema riassuntivo con un confronto con il prossimo anno 2022.
In particolare:
– il credito di imposta per la ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale viene esteso fino alla fine del 2031, ma dal 2023 sarà riconosciuto nella misura del 10%, con massimale a 5 milioni di euro;
– il credito di imposta per le attività di innovazione tecnologica e il credito d’imposta per design e ideazione estetica, sarà riconosciuto nella misura del 10% (nel limite massimo di 2 milioni) fino al 2023, mentre nel 2024 e 2025 scenderà al 5% (sempre nel limite massimo di 2 milioni);
– il credito d’imposta per innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica, sarà pari al 15% fino al 2022 (con un limite massimo di 2 milioni), 10% (con un limite massimo di 4 milioni) nel 2023 e al 5% (con un limite massimo annuale di 4 milioni) nel 2024 e 2025.
Entrando nel dettaglio, la legge di Bilancio 2022 estende la validità del credito di imposta per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2031, riducendo però dal 2023 il tasso di agevolazione fiscale.
In particolare, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, resta confermata la misura percentuale del 20% delle spese agevolabili, con un tetto di 4 milioni di euro, già prevista dalla legge di Bilancio 2020 (post modifica legge di Bilancio 2021).
Si ridurrà invece al 10% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031.
In sintesi, secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2022, il credito di imposta è riconosciuto nelle misure indicate in tabella.
Ricerca e sviluppo | |
Nel 2022 | Dal 2023 fino al 2031 |
20% delle spese agevolabili, nel limite massimo di 4 milioni di euro | 10% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro |
Credito di imposta per attività di innovazione tecnologica
Il credito di imposta per le attività di innovazione tecnologica è, invece, confermato fino al 2025.
Nel 2022 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 il tasso di agevolazione fiscale rimane quello fissato dalla legge di Bilancio 2020 (comma 201, post modifica apportata dalla legge di Bilancio 2021): 10% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, invece, il credito d’imposta sarà riconosciuto in misura pari al 5% delle spese agevolabili, sempre nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
In sintesi, secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2022, il credito di imposta è riconosciuto nelle misure indicate in tabella.
Innovazione tecnologica | |
Nel 2022 e 2023 | Nel 2024 e 2025 |
10% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro | 5% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro |
Transazione ecologica e innovazione digitale 4.0
La legge di Bilancio 2022 interviene anche sulle aliquote agevolative del credito di imposta per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, prorogato anch’esso fino alla fine del 2025.
In particolare, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, il credito di imposta è pari al 15% delle spese agevolabili, nel limite massimo di 2 milioni di euro.
Per il periodo d’imposta successivo, il credito di imposta scenderà al 10% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.
Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, il credito di imposta si ridurrà ulteriormente al 5% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.
In sintesi, secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2022, il credito di imposta è riconosciuto nelle misure indicate in tabella.
Innovazione tecnologica transazione ecologica e innovazione digitale 4.0 | ||
2022 | Nel 2023 | Nel 2024 e 2025 |
15% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro | 10% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro | 5% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro |
Credito di imposta per attività di design e ideazione estetica
Anche il credito di imposta per attività di design e ideazione estetica e quelle relative ai software è prorogato fino al 2025.
Fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, il credito di imposta sarà riconosciuto in misura pari al 10% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
Dal periodo di imposta successivo e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta sarà pari al 5% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale 2 milioni di euro.
In sintesi, secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2022, il credito di imposta è riconosciuto nelle misure indicate in tabella.
Design e ideazione estetica e attività relative ai software | |
Nel 2022 e 2023 | Nel 2024 e 2025 |
10% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro | 5% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro |
Spese ammissibili
La legge di Bilancio 2022 non interviene sugli altri aspetti della disciplina.
Restano pertanto confermate le voci di spese ammissibili.
In particolare, per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale (comma 200 della legge di Bilancio 2020), sono ammesse:
– le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo;
– le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo;
– le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;
– le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale;
– le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;
– le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.
Per le attività di innovazione tecnologica (comma 201 della legge di Bilancio 2020), sono agevolabili:
– le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa;
– le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica;
– le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta;
– le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta;
– le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta.
Per quanto riguarda le attività di design e ideazione estetica (comma 202 della legge di Bilancio 2020), invece, rientrano tra le spese ammissibili:
– le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta;
– le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari;
– le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta;
– le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d’imposta;
– le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta.
Riconoscimento del credito d’imposta
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.
2. Bonus Investimenti 4.0 (Credito di Imposta 4.0)
Viene prorogato e rimodulato il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 (art. 1, comma 44). In particolare la proroga riguarda gli investimenti realizzati a partire dal 1° gennaio 2023 fino al 2025, in quanto l’anno 2022 era già stato previsto dalla precedente Legge di Bilancio.
Le agevolazioni sono viste a ribasso. Di seguito il dettaglio con un confronto con l’anno 2022:
Non vi è proroga invece per il credito di imposta sugli investimenti ordinari a partire dal 2023.
Con il 2022 cambia l’assetto dei crediti di imposta per investimenti in beni strumentali. Da una parte, dal 1° gennaio, per gli investimenti non prenotati entro il 2021, sono in vigore nuove aliquote agevolative, dall’altra la legge di Bilancio 2022 ha prorogato fino al 2025 solo i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0, prevedendo però un taglio delle percentuali agevolative dal 2023. Il 2022, allo stato attuale, risulta essere l’ultimo anno disponibile per imprese e professionisti per poter beneficiare del bonus per investimenti in beni materiali ed immateriali ordinari non 4.0.
Per i crediti di imposta per investimenti in beni strumentali (sia 4.0 che ordinari) il 2022 ha portato un doppio ordine di novità.
Da una parte, dal 1° gennaio 2022 sono scattate nuove aliquote agevolative.
Dall’altra, la legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 44, legge n. 234/2021) ha prorogato fino al 2025 solo i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0, prevedendo però un taglio delle percentuali agevolative dal 2023.
La Manovra non ha, invece, confermato per il triennio 2023-2025 il credito di imposta per investimenti in beni materiali ed immateriali ordinari non 4.0. Allo stato attuale, pertanto, il 2022, risulta essere l’ultimo anno disponibile per imprese e professionisti per poter beneficiare del bonus.
Beni materiali 4.0: aliquote attuali e future
Con il 2022, per il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali 4.0 (inclusi nell’allegato A annesso alla legge n. 232/2016), sono entrate in vigore le nuove aliquote agevolative previste dalla legge di Bilancio 2021.
In particolare, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 (non prenotati entro il 2021), il credito di imposta è riconosciuto nella misura del:
– 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
– 10% del costo, per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Tali misure saranno valide per gli investimenti che saranno effettuati entro il 31 dicembre 2022 ed anche per quelli completati entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Tali misure subiranno un netto taglio dal 2023.
Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 (non prenotati nel 2022) fino al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, infatti, secondo quanto disposto dalla legge di Bilancio 2022, le aliquote agevolative saranno pari a:
– 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
– 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Con riferimento a tale ultimo scaglione, dalla lettura della norma, sembrerebbe che il plafond di 20 milioni di euro sia riferito a tutto il periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025. Dalla relazione tecnica della legge di Bilancio 2022, invece, sembrerebbe che detto limite di 20 milioni di euro sia annuale. Sul punto si auspica un chiarimento ufficiale.
Per il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali 4.0 (inclusi nell’allegato B annesso alla legge n. 232/2016), nel 2022 resta confermata l’aliquota del 2021.
Pertanto: per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è pari al 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Stessa aliquota (20%), con massimale di spesa sempre a 1 milione di euro, è prevista anche per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
La misura agevolativa diminuirà, invece, nel 2024.
In particolare, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025 a condizione che entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta sarà riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta si ridurrà al 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Per tutti i periodi agevolati, sono ammissibili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.
3. Beni ordinari non 4.0
Per effetto della mancata proroga da parte della legge di Bilancio 2022, il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali ordinari non 4.0, allo stato attuale, sembra destinato a uscire con la fine del 2022.
Imprese e professionisti, quindi, potranno beneficiare del bonus solo per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023 in caso di valida prenotazione entro il 31 dicembre 2022).
Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 (non prenotati nel 2021), il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro (1 milione di euro nel caso di beni immateriali).
Tabella bonus investimenti
Crediti imposta | 2022 (1) | 2023 (2) | 2024 (3) | 2025 (4) |
Beni materiali ordinari non 4.0 | 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro | – | ||
Beni immateriali ordinari non 4.0 | 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milioni di euro | – | ||
Beni materiali 4.0 | – 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro – 20% per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro – 10% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro | – 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro – 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro – 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro | ||
Beni immateriali 4.0 | 20% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milioni di euro | 20% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milioni di euro | 15% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milioni di euro | 10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milioni di euro |
Note:
(1) Investimenti (non prenotati entro il 2021) effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione
(2) Investimenti (non prenotati entro il 2022) effettuati dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione
(3) Investimenti (non prenotati entro il 2023) effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione
(4) Investimenti (non prenotati entro il 2024) effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
4. Nuova Sabatini
Viene rifinanziata con 900 milioni di Euro la Nuova Sabatini e reintrodotta l’erogazione in più quote per i finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro (art. 1, commi 47 e 48).
Con la Legge di Bilancio 2022 del 30 dicembre 2021 viene rifinanziata la Nuova Sabatini grazie allo stanziamento di nuove risorse finanziarie pari a 900 milioni di Euro. Il comma 48 prevede anche la reintroduzione dell’erogazione del contributo spettante a rate per investimenti ammissibili sopra i 200.000 Euro.
I contributi sono sempre concessi secondo le precedenti modalità fissate nel decreto interministeriale 25 gennaio 2016. La procedura per la richiesta e l’entità del contributo non hanno quindi subito variazioni:
- Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI);
- Il contributo è corrisposto a fronte di investimenti in beni strumentali nuovi di fabbrica finanziati tramite finanziamento bancario o leasing;
- Il contributo è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:
- 2,75% per gli investimenti ordinari
- 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”)
- I finanziamenti devono essere compresi tra i 20.000 Euro e i 4.000.000 di Euro con durata massima di 5 anni;
- Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla domanda di contributo.
Esempio 1:
- Investimento in tecnologie 4.0: euro 250.000 Euro
- Durata finanziamento bancario: 5 anni
- Contributo spettante: 25.230,96 Euro
- Erogazione in 5 rate annuali.
Esempio 2:
- Investimento in tecnologie ordinarie: euro 50.000 Euro
- Durata finanziamento bancario: 5 anni
- Contributo spettante: 3.858,68 Euro
- Erogazione in un’unica soluzione.
Dal 1° gennaio 2022, l’erogazione del contributo Nuova Sabatini ritornerà in 6 quote annuali per i finanziamenti di importo superiore a 200.000 euro. Sotto a tale soglia, il Ministero dello Sviluppo Economico pagherà tutto in un’unica soluzione. È l’effetto della modifica apportata alla disciplina dello strumento agevolativo dalla legge di Bilancio 2022, che destina alla misura 900 milioni di euro fino al 2027. In entrambi i casi, si potrà richiedere il contributo a conclusione dell’investimento, da effettuarsi entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell’agevolazione. Come va presentata la domanda e per quali tipi di interventi? In che modo può essere erogato il contributo?
Ritorna la doppia modalità di erogazione per il contributo Nuova Sabatini
Per i finanziamenti di importo superiore a 200.000 euro il pagamento avverrà in più quote.
Sotto a tale soglia si riceverà tutto in un’unica soluzione.
È quanto prevede la legge di Bilancio 2022, che rifinanzia la misura per 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 e 2023, 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 60 milioni per l’anno 2027.
Excursus modalità di erogazione
Con l’intervento della legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 48), le modalità di erogazione cambiano per la quarta volta.
La normativa originaria (D.L. 69/2013) prevedeva l’erogazione del contributo, indipendentemente dall’importo del finanziamento, in tranche annuali.
Successivamente, il D.L. 34/2019 (articolo 20, comma 1, lettera b) ha consentito l’erogazione del contributo in un’unica quota per i finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro (modalità in vigore per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020).
Ulteriore modifica è stata apportata dal D.L. n. 76/2020 (articolo 39, comma 1) che ha raddoppiato da 100.000 a 200.000 euro la soglia massima di finanziamento ammessa ai fini dell’erogazione del contributo in un’unica soluzione (modalità in vigore per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020).
È poi intervenuta la legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020, articolo 1, commi 95 e 96) che ha previsto che l’erogazione del contributo sia effettuata dal Ministero in un’unica tranche per tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a partire dal 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178), a prescindere dall’importo del finanziamento.
Novità Legge di Bilancio 2022
Con la legge di Bilancio 2022 i tempi di erogazione del contributo si sdoppiano di nuovo.
Per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° gennaio 2022, qualora presentino un finanziamento deliberato di importo non superiore a 200.000 euro, l’erogazione del contributo continua ad essere erogato in un’unica soluzione.
Per i finanziamenti di importo superiore a 200.000 euro (sempre per le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022), invece, il contributo sarà erogato in quote annuali, secondo il piano temporale, riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento.
Domanda di erogazione del contributo
Per entrambe le modalità, l’erogazione del contributo è prevista al completamento dell’investimento, da effettuarsi entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell’agevolazione. A tale fine, è presa in considerazione la data dell’ultimo titolo di spesa riferito all’investimento o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (procuratore o titolare) dell’impresa e trasmessa al Ministero entro 60 giorni dalla data di ultimazione e, comunque, non oltre 60 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento, pena la revoca del contributo concesso. La stessa (così come le richieste di erogazione del contributo) deve essere compilata esclusivamente in formato digitale e inoltrata al Ministero attraverso l’accesso alla piattaforma informatica disponibile al link https://benistrumentali.dgiai.gov.it (da effettuarsi inserendo le credenziali trasmesse via PEC dal Ministero dello Sviluppo Economico all’indirizzo PEC dell’impresa).
La dichiarazione di ultimazione può essere trasmessa solo dopo l’emissione di tutte le fatture; non è invece necessario il pagamento delle stesse che, invece, rileva ai fini della presentazione della richiesta di erogazione in cui l’impresa dichiara di aver effettuato il pagamento a saldo, allegando le liberatorie dei fornitori.
L’impresa può richiedere l’erogazione delle quote di contributo contestualmente o dopo l’invio della dichiarazione di ultimazione investimento (comunque entro e non oltre 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento e previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento).
Le richieste di erogazione sono evase dal Ministero entro un termine di 60 giorni dalla data di ricezione della domanda completa, fatti salvi i tempi necessari per l’acquisizione delle certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici.
Cosa finanzia
Il contributo Nuova Sabatini è erogato alle PMI regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca (di tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione delle attività finanziarie e assicurative) a fronte di un finanziamento (di importo non inferiore a 20.000 euro e di durata non superiore a 5 anni) interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili ed è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:
– 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (Industria 4.0);
– 2,75% per gli investimenti ordinari, ossia investimenti, diversi dagli investimenti Industria 4.0, riguardanti l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell’art. 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.
Un’impresa può presentare più domande di agevolazione a diverse banche/intermediari finanziari purché relative a investimenti diversi e a condizione che il valore complessivo dei finanziamenti per singola impresa non superi i 4 milioni di euro.
Sintesi delle diverse modalità di erogazione
D.L. 69/2013, articolo 2, comma 4 (formulazione originaria) | Erogazione del contributo in più quote annuali, indipendentemente dall’importo del finanziamento. |
D.L. n. 34/2019, articolo 20, comma 1, lettera b) | Per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, il contributo è erogato: – in un’unica soluzione in caso di finanziamento deliberato di importo non superiore a 100.000 euro; – in 6 quote annuali in caso di finanziamento deliberato di importo superiore a 100.000 euro. |
D.L. n. 76/2020, articolo 39, comma 1 | Per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il contributo è erogato: – in un’unica soluzione in caso di finanziamento deliberato di importo non superiore a 200.000 euro; – in 6 quote annuali in caso di finanziamento deliberato di importo superiore a 200.000 euro. |
Legge n. 178/2020, articolo 1, commi 95 e 96 | Per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a partire dal 1° gennaio 2021, il contributo è erogato in un’unica soluzione, indipendentemente dall’importo del finanziamento deliberato. |
Legge di Bilancio 2022, articolo 1, comma 48 | Per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° gennaio 2022, il contributo è erogato: – in un’unica soluzione in caso di finanziamento deliberato di importo non superiore a 200.000 euro; – in 6 quote annuali in caso di finanziamento deliberato di importo superiore a 200.000 euro |
5. Bonus formazione 4.0, si avvicina il capolinea
La legge di Bilancio 2022 non prevede la proroga del termine di validità del bonus formazione 4.0. L’agevolazione quindi resta operativa fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Il credito d’imposta varia in base alla dimensione aziendale ed è aumentato al 60% per tutte le imprese nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati. Le attività formative possono essere realizzate con personale docente interno all’azienda, con soggetti esterni accreditati, con Università pubbliche o private o con Istituti Tecnici Superiori.
Quali sono le spese agevolabili?
Il bonus formazione 4.0, a differenza degli altri bonus Transizione 4.0, non trova la proroga nel disegno di legge di Bilancio 2022.
La Manovra, in particolare, estende a tutto il 2025 i crediti d’imposta per investimenti in beni (materiali ed immateriali) 4.0 e per innovazione e design e, addirittura, fino al 31 dicembre 2031 il credito d’imposta per ricerca e sviluppo.
Non interviene, invece, sulla scadenza del credito d’imposta formazione 4.0, istituito dalla legge di Bilancio 2018 (l. n. 205/2017, art. 1, commi da 46 a 56) e da ultimo modificato e prorogato con la legge di Bilancio 2021 (l. n. 178/2020, art. 1, comma 1064 lettera l)).
RICORDIAMO
Misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta è riconosciuto:
– per le piccole imprese: in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
– per le medie imprese: in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
– per le grandi imprese: in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.
Per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del credito d’imposta è aumentata al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati come definite dal decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 17 ottobre 2017.
Il credito d’imposta:
– è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 (circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 3 dicembre 2018 n. 41208);
– non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF e IRES;
– non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR;
– è utilizzabile esclusivamente in compensazione (codice tributo 6897), a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili e previo adempimento degli obblighi di certificazione. Non si applicano né il limite di cui all’art. 1, comma 53, della l. n. 244/2007 né il limite massimo di compensabilità di crediti d’imposta e contributi di cui all’art. 34 della l. n. 388/2000.
A chi spetta
Possono beneficiare del bonus formazione 4.0 tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti e gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali, indipendentemente:
– dalla forma giuridica;
– dal settore economico di appartenenza (ammesse anche le imprese dei settori pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli);
– dalla dimensione;
– dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.
Sono escluse:
– le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
– le imprese destinatarie di sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, D.Lgs n. 231/2001.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Attività formative finanziate
Il credito d’imposta spetta per le attività di formazione destinate al personale dipendente e finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle conoscenze nelle seguenti tecnologie 4.0:
– big data e analisi dei dati;
– cloud e fog computing;
– cybersecurity;
– simulazione e sistemi cyber-fisici;
– prototipazione rapida;
– sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra);
– robotica avanzata e collaborativa;
– interfaccia uomo macchina;
– manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
– internet delle cose e delle macchine;
– integrazione digitale dei processi aziendali.
Il credito d’imposta non può essere fruito per la formazione già ordinariamente organizzata dall’impresa per adeguarsi ad obblighi di legge (es. salute e sicurezza sul luogo di lavoro, protezione dell’ambiente).
L’attività formativa svolta deve riguardare uno o più dei seguenti ambiti aziendali:
– vendita e marketing;
– informatica e tecniche;
– tecnologie di produzione.
Come svolgere l’attività formativa
Le lezioni possono essere svolte in modalità e-learning ovvero on line, a condizione che le imprese adottino strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative (circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 3 dicembre 2018 n. 41208).
L’attività formativa può essere realizzata direttamente dall’impresa o commissionata a formatori esterni, quali:
– soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
– università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
– soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
– soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea;
– Istituti tecnici superiori (ITS).
Spese ammissibili
Per effetto delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2021, per i periodi di imposta 2021 e 2022, sono ammissibili al credito d’imposta:
– le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
– i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
– i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
– le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Le spese che concorrono alla maturazione del credito d’imposta devono risultare da un’apposita certificazione, da allegare al bilancio, a cura del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, qualora presente, ovvero da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali.
Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato. Per le imprese non soggette per legge alla revisione legale dei conti, detta certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione. Dette imprese, a fronte delle spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile, maturano un credito d’imposta di importo non superiore al minore tra il costo effettivamente sostenuto e 5.000 euro (fermi restando i limiti massimi annuali).
Adempimenti
Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare:
– una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
– l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
– i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.
Le imprese, inoltre, sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, utile alla valutazione dell’andamento, della diffusione e dell’efficacia delle misure agevolative. Il modello di comunicazione (approvato con decreto del 6 ottobre 2021), firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it entro i seguenti termini:
– con riferimento alle attività e alle spese sostenute nel periodo di imposta 2020: entro il 31 dicembre 2021;
– con riferimento alle attività e alle spese sostenute nei periodi d’imposta 2021 e 2022: entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.
L’invio del modello di comunicazione non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta e l’eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.
6. SIMEST internazionalizzazione
Il comma 49 incrementa di 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, la dotazione del Fondo rotativo a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri ex 394/1981;
Aumentata di 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 anche la dotazione del Fondo per la promozione integrata (ex art. 72, comma 1, del D.L. 18/2020).
La legge di Bilancio 2022 incrementa di 1,5 miliardi di euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, la dotazione del Fondo 394/1981 per la concessione di finanziamenti agevolati e di 150 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, la dotazione del Fondo previsto dall’art. 72 del decreto Cura Italia, per la concessione del contributo a fondo perduto. Le imprese che vogliono competere e crescere a livello internazionale possono ricorrere a questi strumenti attraverso i bandi SIMEST.
Il disegno di legge di Bilancio 2022 ha prorogato al 2026 i finanziamenti a tasso agevolato (con 1,5 miliardi di euro all’anno) e il contributo a fondo perduto (con 150 milioni di euro all’anno) dei bandi SIMEST per l’internazionalizzazione.
Le nuove disposizioni, inserite all’art. 11 della bozza di ddl, dispongono che “Per il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi:
a) la dotazione del fondo rotativo (Fondo 394/1981) di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
b) la dotazione del fondo di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma”.
Il primo riferimento normativo è al D.L. n. 251/1981 “Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane” con cui si dava alle imprese industriali, le cui esportazioni nell’anno precedente avevano raggiunto una quota superiore al 36 per cento del totale della produzione fatturata nello stesso periodo o che avevano incrementato le proprie esportazioni nell’ultimo biennio in misura superiore alla media nazionale del settore, precedenza all’ammissione ai benefici previsti dalle leggi sul finanziamento agevolato degli investimenti industriali limitatamente ai nuovi programmi di investimento.
Il secondo riferimento è al decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, con il quale all’art. 72 si dispone l’istituzione del Fondo per la promozione integrata.
Finalità e funzionamento del fondo per la promozione integrata
Il fondo ha le seguenti finalità:
a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti;
b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all’estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti;
c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2000, mediante la stipula di apposite convenzioni;
d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50% dei finanziamenti concessi ai sensi del già citato art. 2, primo comma, del D.L. n. 251/1981, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 394/1981.
Gli strumenti messi a disposizione da SIMEST-SACE sono:
a–Transizione Ecologia e Digitale
BENEFICIARI
PMI costituite in forma di società di capitali e che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi.
La PMI deve avere un Fatturato Estero la cui media degli ultimi due esercizi sia almeno il 20% del fatturato aziendale totale, oppure pari ad almeno il 10% del fatturato aziendale dell’ultimo bilancio depositato;
AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto fino al 40% per le imprese del Sud
Contributo a fondo perduto fino al 25% per le altre imprese
Tasso agevolato attualmente pari allo 0,055% sulla rimanente quota
Importo massimo finanziabile: 300.000 euro e non superiore al 25% dei ricavi medi degli ultimi due esercizi chiusi
Durata del finanziamento: 6 anni, di cui 2 di pre-ammortamento.
Il finanziamento è erogato in due tranche:
1° tranche: pari al 50% del finanziamento, a titolo di anticipo sarà erogata entro 30 giorni dalla data di adempimento delle eventuali condizioni sospensive.
2° tranche: restante 50% nel limite delle spese riconosciute, sarà effettuata dopo che SIMEST avrà ricevuto il rendiconto delle spese sostenute e a condizione che queste superino l’importo già erogato, e che rientrino tra le
SPESE AMMISSIBILI
Spese per la Transizione Digitale che dovranno rappresentare almeno il 50% delle Spese Ammissibili finanziate:
- integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali
- realizzazione/ammodernamento di modelli organizzativi e gestionali in ottica digitale
- investimenti in attrezzature tecnologiche, programmi informatici e contenuti digitali
- consulenze in ambito digitale (i.e. digital manager) o disaster recovery e business continuity
- blockchain (esclusivamente per la notarizzazione dei processi produttivi e gestionali aziendali)
- spese per investimenti e formazione legate all’industria 4.0 (es. cyber security, big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, simulazione e sistemi cyber-fisici, sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborative, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine).
Spese per la sostenibilità e l’internazionalizzazione che dovranno rappresentare non più del 50% delle Spese Ammissibili finanziate:
- spese per investimenti per la sostenibilità in Italia (es. efficientamento energetico, idrico, mitigazione impatti climatici, ecc)
- spese per internazionalizzazione (es. investimenti per singole strutture commerciali in paesi esteri, consulenze per l’internazionalizzazione, spese promozionali e per eventi internazionali in Italia e all’estero ecc)
- spese per valutazioni/certificazioni ambientali inerenti il finanziamento, ivi incluso le eventuali spese per le verifiche di conformità agli Orientamenti tecnici della Commissione Europea (2021/ C 58/01) sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (“Do no significant harm – DNSH) ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.
Non sono ammissibili/finanziabili le spese per attività connesse all’esportazione, ossia le attività direttamente collegate ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione, o le spese correnti connesse con l’attività di esportazione. Sono altresì escluse le spese per immobilizzazioni immateriali e finanziarie e quelle relative ad attività proprie ( es. le spese riferite al personale del Richiedente).
Ai fini dell’ammissibilità all’Intervento, le Spese ammissibili devono essere sostenute a partire dalla data di ricezione dell’Esito della domanda ed entro 24 mesi dalla Data di Stipula;
b– SIMEST: Fiere internazionali
BENEFICIARI
PMI (anche Reti Soggetto) che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno un bilancio relativo a un esercizio completo.
L’azienda deve, come risultante dalla “Dichiarazione sulla produzione e il marchio italiano” di cui al Paragrafo Allegati della presente Circolare, (i) avere un fatturato (voce A1 del conto economico) rappresentato – per una quota almeno pari al 50% – dalla produzione (di beni e servizi) in Italia anche se con marchio di proprietà estera, oppure (ii) commercializzare – per una quota almeno pari al 50% – prodotti con marchio italiano anche se prodotti all’estero;
AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto fino al 40% per le imprese del Sud
Contributo a fondo perduto fino al 25% per le altre imprese
Tasso agevolato attualmente pari allo 0,055% sulla rimanente quota
Importo massimo finanziabile: fino a € 150.000 entro il 15% dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato e depositato dall’impresa.
Durata del finanziamento: 4 anni, di cui 1 di pre-ammortamento.
Erogazione in due tranche:
1° tranche: pari al 50% dell’Intervento, a titolo di anticipo, sarà erogata entro 30 giorni dalla data di adempimento delle eventuali condizioni sospensive
2° tranche: a saldo dell’importo delle Spese Ammissibili rendicontate e documentabili
SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili e finanziabili sono rispettivamente:
Spese digitali connesse alla partecipazione alla fiera/mostra che dovranno rappresentare almeno il 30% delle Spese Ammissibili finanziate:
a) Spese digitali connesse alla partecipazione alla fiera/mostra:
- fee di iscrizione alla manifestazione virtuale, compresi i costi per l’elaborazione del contenuto virtuale (es. stand virtuali, presentazione dell’azienda, cataloghi virtuali, eventi live streaming, webinar)
- spese per integrazione e sviluppo digitale di piattaforme CRM;
- spese di web design (es. landing page, pagina dedicate all’evento) e integrazione/innovazione di contenuti/funzionalità digitali anche su piattaforme già esistenti;
- spese consulenziali in ambito digitale (es. digital manager, social media manager, digital maketing manager);
- spese per digital marketing (es. banner video, banner sul sito ufficiale della fiera/mostra, newsletter, social network);
- servizi di traduzione ed interpretariato online;
Altre spese che dovranno rappresentare non più del 70% delle Spese Ammissibili finanziate:
a) Spese per area espositiva
- Affitto area espositiva, compresi eventuali costi di iscrizione, oneri e diritti fissi obbligatori; allestimento dell’area espositiva (es. pedana, muri perimetrali, soffitto, tetto o copertura, ripostiglio);
- arredamento dell’area espositiva (es. reception desk, tavoli, sedie, vetrine espositive, cubi espositivi, porta brochure);
- attrezzature, supporto audio/video (es monitor, tv screen, proiettori e supporti informatici, videocamere);
- servizio elettricità (es. allacciamento elettrico, illuminazione stand e prese elettriche per il funzionamento dei macchinari qualora presenti nello stand);
- utenze varie;
- servizio di pulizia dello stand;
- costi di assicurazione;
- compensi riconosciuti al personale incaricato dall’impresa (sia esterno che interno) per il periodo riferito all’esecuzione della fiera/mostra (compresi viaggi, soggiorni e trasferte per il raggiungimento del luogo della fiera/mostra) e/o direttamente collegati alla fiera/mostra stessa, come da idonea documentazione comprovante la spesa. Eventuali ulteriori compensi al personale incaricato dall’impresa (sia esterno che interno) sono riconosciuti nella misura massima del 10% dell’importo del finanziamento concesso;
- servizi di traduzione ed interpretariato offline.
b) Spese logistiche
- Trasporto a destinazione di materiale e prodotti esposti, compreso il trasporto di campionario;
- movimentazione dei macchinari/prodotti.
c) Spese promozionali
- Partecipazione/organizzazione di business meeting, workshop, B2B, B2C;
- spese di pubblicità, cartellonistica e grafica per i mezzi di stampa (es. pubblicità nel catalogo ufficiale, magazine e quotidiani informativi della fiera o della mostra, a supporto dell’iniziativa, stampa specializzata, omaggistica);
- realizzazione banner (es. poster e cartellonistica negli spazi esterni e limitrofi al centro fieristico).
- spese di certificazione dei prodotti
d) Spese per consulenze connesse alla partecipazione alla fiera/mostra
- Consulenze esterne (es. designer/architetti, innovazione prodotti, servizi fotografici/video).
N.B. Nel caso in cui l’evento internazionale riguardi tematiche ecologiche o digitali, il vincolo del 30% minimo di cui sopra non si applica.
Le spese devono essere sostenute a partire dalla data di ricezione dell’Esito della domanda ed entro 12 mesi dalla Data di Stipula
c– SIMEST: Incentivi e-commerce
BENEFICIARI
PMI costituite in forma di società di capitali e che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi.
AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto fino al 40% per le imprese del Sud
Contributo a fondo perduto fino al 25% per le altre imprese
Tasso agevolato attualmente pari allo 0,055% sulla rimanente quota
Importo massimo finanziabile:
Per una piattaforma propria: fino a € 300.000
Per una piattaforma di terzi: fino a € 200.000
Importo minimo pari a € 10.000
L’importo massimo finanziabile non può superare il 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati dall’impresa
Durata del finanziamento: 4 anni, di cui 1 di pre-ammortamento.
Erogazione in due tranche:
1° tranche: pari al 50% dell’Intervento, a titolo di anticipo, sarà erogata entro 30 giorni dalla data di adempimento delle eventuali condizioni sospensive
2° tranche: a saldo dell’importo delle Spese Ammissibili rendicontate e documentabili
SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili e finanziabili sono rispettivamente:
a) Creazione e sviluppo di una Piattaforma propria oppure dell’utilizzo di un market place
- creazione, acquisizione e configurazione della piattaforma
- componenti hardware e software
- estensioni componenti software per ampliare le funzionalità (es. software per la gestione degli ordini, circuiti di pagamento, servizi cloud, integrazioni con ERP, CRM, AI e realtà aumentata)
- creazione e configurazione app
- spese di avvio dell’utilizzo di un market place.
b) Investimenti per la Piattaforma propria oppure per il market place
- spese di hosting del dominio della piattaforma
- fee per utilizzo della piattaforma oppure di un market place
- spese per investimenti in sicurezza dei dati e della piattaforma
- aggiunta di contenuti e soluzioni grafiche
- spese per lo sviluppo del monitoraggio accessi alla piattaforma
- spese per lo sviluppo di analisi e tracciamento dati di navigazione
- consulenze finalizzate allo sviluppo e/o alla modifica della piattaforma
- registrazione, omologazione e tutela del marchio
- spese per certificazioni internazionali di prodotto.
c) Spese promozionali e formazione relative al progetto
- spese per l’indicizzazione della piattaforma oppure del market place
- spese per web marketing o spese per comunicazione
- formazione del personale interno adibito alla gestione/funzionamento della piattaforma.
Le spese devono essere sostenute a partire dalla data di ricezione dell’Esito della domanda, ed entro 12 mesi dalla Data di Stipula;
d– Patrimonializzazione delle PMI esportatrici
BENEFICIARI
PMI in forma di società di capitali.
Sono ammissibili anche le MIDCAP.
Che abbiano realizzato all’estero il 20% nell’ultimo biennio o 35% nell’ultimo del proprio fatturato.
AGEVOLAZIONE
Non è previsto il fondo perduto.
Finanziamento a tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento UE (al 01/01/21 è dello 0,055%) in caso di miglioramento o mantenimento del livello di solidità patrimoniale
Importo massimo finanziabile: € 800.000, fino al 40% del patrimonio netto dell’impresa richiedente.
Durata del finanziamento: massimo 6 anni, di cui 2 di preammortamento.
OBBIETTIVO DEL FINANZIAMENTO
Il finanziamento è finalizzato al miglioramento o mantenimento del livello di solidità patrimoniale dell’impresa (rapporto patrimonio netto / attività immobilizzate nette) rispetto a un “livello soglia”.
Ai fini del finanziamento è individuato un livello di solidità patrimoniale di riferimento (di seguito “livello soglia”), costituito dal rapporto tra patrimonio netto ed attività immobilizzate nette.
Il livello soglia è posto uguale a:
- 0,65 per le imprese industriali/manifatturiere
- 1,00 per le imprese commerciali/di servizi.
Il livello soglia massimo per l’accesso all’agevolazione è pari a:
- 2,00 per società industriali
- 4,00 per le società commerciali
e– Studi di fattibilità internazionalizzazione
BENEFICIARI
Tutte le imprese, in forma singola o aggregata che intendano svolgere studi di fattibilità per valutare l’opportunità di investimenti all’estero.
AGEVOLAZIONE
Finanziamento a tasso agevolato fino al 100% dell’importo delle spese preventivate, fino al 15% del fatturato medio dell’ultimo triennio.
Tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento UE (al 01/01/21 è dello 0,055%)
Fondo perduto del 10%
Importo massimo finanziabile:
€ 200.000 per studi relativi a investimenti commerciali
€ 350.000 per studi relativi a investimenti produttivi.
Durata del finanziamento: 4 anni, di cui 1 di preammortamento.
Possibilità di anticipo fino al 50%
Fino al 30/06/2021 non è richiesta la garanzia
SPESE AMMISSIBILI
Per il personale interno sono ammesse esclusivamente spese per viaggi, soggiorni e indennità di trasferta; per il personale esterno sono ammesse spese per compensi, viaggi e soggiorni.
f– Inserimento TEM – TEMPORARY EXPORT MANAGER
BENEFICIARI
Tutte le imprese con almeno 2 bilanci depositati in forma singola o aggregata (tramite contratto di Rete)
AGEVOLAZIONE
Fondo perduto del 10%
Finanziamento a tasso agevolato fino al 100% dell’importo delle spese preventivate, fino al 15% del fatturato medio dell’ultimo triennio.
Tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento UE – (al 01/01/21 è dello 0,055%)
• 25.000 euro importo minimo finanziabile;
• 150.000 euro importo massimo
• durata massima 4 anni di cui 2 di preammortamento
Fino al 30/06/2021 non è richiesta la garanzia
SPESE AMMISSIBILI
• prestazioni di figure professionali specializzate – TEM – risultanti da apposito contratto di servizio, che devono essere pari almeno al 60% del finanziamento concesso;
• spese strettamente connesse alla realizzazione del progetto elaborato con l’assistenza del TEM.
Le spese devono essere sostenute dalla data di presentazione della domanda ed entro i 24 mesi successivi alla data di ricevimento dell’accettazione del contratto di finanziamento.
g– Programmi di inserimento sui mercati esteri
BENEFICIARI
Tutte le imprese, in forma singola o aggregata che vogliano realizzare strutture commerciali all’estero.
AGEVOLAZIONE
Fondo perduto del 10%
Finanziamento a tasso agevolato fino al 100% dell’importo delle spese preventivate, fino al 25% del fatturato medio dell’ultimo triennio.
Tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento UE (al 01/01/21 è dello 0,055%)
Importo finanziabile minimo 50.000 euro massimo 4’000’000,00 euro
Durata del finanziamento: 6 anni, di cui 2 di preammortamento.
SPESE AMMISSIBILI
Realizzazione di uffici, show room, negozio o corner in un Paese estero e relative attività promozionali.
h– Formazione del personale per internazionalizzazione
BENEFICIARI
Tutte le imprese, in forma singola o aggregata.
AGEVOLAZIONE
Fondo perduto del 10%
Finanziamento a tasso agevolato fino al 100% dell’importo delle spese preventivate, fino al 15% dei ricavi medi dell’ultimo triennio.
Importo massimo finanziabile: € 300.000,00
Durata del finanziamento: 4 anni di cui 1 di preammortamento.
Possibilità di anticipo fino al 50%
Tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento UE (al 01/01/21 è dello 0,055%)
SPESE AMMISSIBILI
Spese per personale, viaggi, soggiorni e consulenze, sostenute per la realizzazione di un programma di formazione del personale operativo all’estero.
7. Patent box
Si modifica nuovamente la disciplina sul patent box ritoccando quanto stabilito, solo poche settimane fa con il D.L. n. 146/2021.
In sintesi:
– si eleva dal 90% al 110% la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili;
– si restringe il novero dei beni agevolabili;
– si modifica la decorrenza della nuova disciplina del patent box che, in luogo del termine inziale del 22 ottobre 2021 (come previsto dal D.L. n. 146/2021), si applica alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data dell’entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta;
– si consente ai contribuenti, per tutta la durata dell’opzione, di usufruire sia del nuovo patent box, sia del credito d’imposta per le spese di ricerca e sviluppo;
– viene modificata la disciplina transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo regime, per non obbligare al transito automatico al nuovo patent box chi abbia esercitato l’opzione per l’originario istituto, con riferimento ad anni antecedenti al 2021;
– viene introdotto un meccanismo di recapture in base al quale, ove le spese agevolabili siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali oggetto di patent box, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% a decorrere dal periodo di imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.
Cosa è il patent box
Il regime agevolato cosiddetto patent box è stato introdotto per la prima volta dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, commi 37-45); si tratta di un sistema opzionale della durata di 5 anni (durante i quali è irrevocabile), che prevede una tassazione agevolata sui redditi che si traggono dall’impiego di alcuni beni immateriali.
Le imprese interessate possono, quindi, scegliere questo regime fiscale di favore (cd. patent box), che, nella sua versione originaria, prevedeva l’esclusione dal reddito del 50 per cento dei redditi derivanti dall’utilizzazione di alcune tipologie di beni (software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) nonché delle plusvalenze derivanti dalla loro cessione, se il 90 per cento del corrispettivo è reinvestito.
L’opzione è esercitabile dai soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in base al quale si utilizzano gli assett immateriali.
La regolamentazione riferita al patent box ha subito diverse modifiche dal 2015 ad oggi.
Il decreto-legge n. 50 del 2017 ha, ad esempio, escluso i marchi dal gruppo dei beni agevolabili; diversamente sono stati inclusi tra i redditi che possono godere del regime patent box anche quelli provenienti dall’utilizzo comune di beni immateriali, purchè questi siano legati da complementarietà e a precise condizioni di legge.
Fino al 2019, per beneficiare dell’agevolazione, in tutte le ipotesi di utilizzo diretto del bene, il contribuente doveva siglare un accordo con l’Agenzia delle entrate, (c.d. ruling obbligatorio), diversamente, nel caso in cui il bene era concesso in uso o in ipotesi di plusvalenze realizzate in ambito infragruppo, tale accordo col fisco era facoltativo.
Il decreto-legge n. 34 del 2019 (articolo 4), nell’ottica di una semplificazione della procedura riferita al patent box, ha previsto per ciascuna impresa la possibilità di autoliquidare autonomamente il beneficio e indicare direttamente nella dichiarazione relativa al periodo di imposta al quale si riferisce l’agevolazione, la misura dovuta (provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019 -Prot. n. 658445/2019).
Cosa stabilisce la legge di bilancio 2022 per il regime patent box
I commi 10 e 11 della Manovra 2022, sono stati introdotti al Senato e modificano ancora una volta la disciplina del patent box, contenuta nell’articolo 6 del decreto-legge n. 146 del 2021.
Innanzitutto, viene innalzata la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili, che passa dal 90 al 110 per cento e vengono depennati nuovamente i marchi dal novero dei beni agevolabili, ma anche i processi, le formule e le informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (che rientravano nel patent box come regolato dalla legge di stabilità 2015).
Per cui il regime patent box può applicarsi unicamente con riferimento a:
- software protetto da copyright;
- brevetti industriali;
- disegni e modelli.
Viene poi modificata la decorrenza della nuova disciplina del patent box che, in luogo del termine inizialmente fissato al 22 ottobre 2021, si applica alle opzioni esercitate con riferimento al periodo di imposta in corso alla data della loro entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta.
Abrogando il comma 9 dell’articolo 6 del D.L. Fisco Lavoro che aveva previsto l’incompatibilità tra l’agevolazione in parola e il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, si stabilisce invece che per tutta la durata dell’opzione, si possa usufruire sia del nuovo patent box, sia del credito d’imposta per le spese di ricerca e sviluppo.
Si interviene poi sulla disciplina transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo regime, per non vincolare al transito automatico al nuovo patent box coloro che abbiano optato per la precedente versione dell’istituto negli anni antecedenti al 2021.
Sul punto, si dispone che, con riferimento al periodo di imposta 2021 (per più precisamente, al periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 146) e ai successivi, non siano più esercitabili le opzioni previste dalla precedente disciplina (articolo 1, commi da 37 a 45, della legge di stabilità 2015; articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34) e si precisa che chi abbia esercitato l’opzione per il vecchio regime di patent box prima del 22 ottobre 2021 (più precisamente, in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 146 del 2021) può aderire al nuovo regime di patent box ex decreto-legge 146 del 2021, previa comunicazione all’Agenzia dell’entrate.
Con la legge di bilancio 2022, viene dunque sostanzialmente chiarito che possono passare alla nuova disciplina del patent box, i soggetti che abbiano esercitato o che esercitino opzioni afferenti al vecchio regime del patent box in relazione a periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 22 ottobre 2021.
L’ultimo periodo del comma 10 dell’art. 6 del DL Fisco Lavoro riferito ai soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di ruling, ovvero istanza di rinnovo dei termini dell’accordo già siglato e che, non avendo ancora sottoscritto un accordo, vogliano aderire al regime agevolativo di cui alle norme in esame, viene definitivamente eliminato.
Mentre il nuovo comma 10-bis, aggiunto dalla lettera e) della Manovra 2022 [art. 1 comma 10] dopo il comma 10 del D.L. Fisco Lavoro, dispone che, ove in uno o più periodi di imposta le spese agevolabili con il nuovo patent box (di cui ai commi 3 e 4) siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al comma 3 (software, brevetti, disegni e modelli), il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% di dette spese a decorrere dal periodo di imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110% non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo di imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.
La relazione tecnica chiarisce che tale sistema (cd. recapture ottennale) consente di recuperare il beneficio non utilizzato esclusivamente in relazione alle spese di ricerca e sviluppo che, ex post, hanno dato origine ad un bene immateriale.
Il comma 11 precisa, infine, che le norme così introdotte si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge in esame.
8. Fondo Garanzia PMI
I commi da 53 a 58 intervengono sulla disciplina del Fondo di garanzia, prorogando fino al 30 giugno 2022 la disciplina straordinaria prevista dal decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), prevedendo, al contempo, che a partire dal 1° aprile 2022, le garanzie saranno concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo.
Viene inoltre disposto che, dal 1° gennaio 2022, la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30.000 Euro passa dal 90 all’80%.
A far data dal 1° luglio 2022 invece non troverà più applicazione la disciplina straordinaria di intervento del Fondo.
Ai sensi del comma 55, a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo sarà pari a 5 milioni di euro e la garanzia sarà concessa mediante applicazione del modello di valutazione, fatta salva l’ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione.
Le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del predetto modello di valutazione saranno garantite dal Fondo nella misura massima del 60% dell’importo della medesima operazione finanziaria. In relazione alla riassicurazione, la misura massima del 60% è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all’importo dell’operazione finanziaria sottostante. Resteranno ferme le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal decreto ministeriale 6 marzo 2017..
PIU’ IN DETTAGLIO
Per fare fronte alle esigenze immediate di liquidità delle imprese e dei professionisti alle prese con le conseguenze economiche della pandemia, il decreto legge Cura Italia e il dl Liquidità, poi modificato dal Sostegni bis, hanno potenziato il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, semplificando le procedure di accesso, aumentando le coperture della garanzia e allargando la platea dei beneficiari a soggetti prima esclusi. In particolare, per i finanziamenti fino a 30mila euro, sono stati ammessi anche persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, soggetti che esercitano alcune delle attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative, ed Enti non commerciali, compresi gli Enti del terzo settore e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti.
Tra le principali misure straordinarie, in vigore fino al 31 dicembre 2021, vi sono la copertura della garanzia al 90% per i finanziamenti fino a 30mila euro e la copertura al 80% della garanzia diretta e al 100% della controgaranzia (sul 90% della copertura del confidi) per gli altri finanziamenti, fino all’importo di 5 milioni di euro per singolo beneficiario. Inoltre, la disciplina speciale stabilisce che in tutti i casi la garanzia viene deliberata senza valutazione del merito di credito e gratuitamente, con approvazione automatica per le operazioni fino a 30mila euro.
Rispetto a questo quadro, la prima notizia rilevante è che la legge di bilancio 2022 proroga l’operatività straordinaria del Fondo di garanzia dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 e stanzia a favore dello strumento ulteriori risorse pari a 520 milioni di euro per il 2024, 1,7 miliardi di euro per il 2025, 650 milioni di euro per il 2026 e 130 milioni di euro per il 2027. Anche l’operatività della riserva di 100 milioni a valere sulle risorse del Fondo per l’erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30 mila euro a favore degli enti non commerciali è prorogata dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022.
Le novità in ottica di phasing out dalla disciplina straordinaria sono:
- la riduzione della garanzia dal 90% all’80%, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i piccoli prestiti fino a 30 mila euro,
- il venire meno della gratuità della garanzia che, dal 1° aprile 2022, viene concessa previo pagamento di una commissione una tantum da versare al Fondo.
La manovra interviene anche sulle modalità di funzionamento del Fondo di garanzia terminata la proroga al 30 giugno 2022: alle richieste di ammissione alla garanzia presentate a far data dal 1° luglio 2022 non si applicherà infatti la disciplina speciale disposta dal decreto Liquidità.
Nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, le modalità operative ordinarie del Fondo sono solo parzialmente ripristinate: la garanzia, fino all’importo massimo garantito per singola impresa di 5 milioni di euro, sarà concessa mediante applicazione del modello di valutazione previsto dalle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia, fatta salva l’ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione. Le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 di tale modello, saranno garantite dal Fondo nella misura massima del 60% dell’importo. In relazione alla riassicurazione, la misura massima del 60% è riferita alla copertura del Fondo di garanzia rispetto all’importo dell’operazione finanziaria sottostante; restano comunque ferme le maggiori coperture previste in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari dal decreto ministeriale del 6 marzo 2017.
Un’ulteriore novità consiste nel fatto che il Fondo opererà entro il limite massimo di impegni assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio, ma anche sulla base di un piano annuale di attività, che definirà previsionalmente la tipologia e l’ammontare preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione delle imprese beneficiarie, con le relative stime di perdita attesa. Inoltre, l’operatività del Fondo si baserà su un sistema dei limiti di rischio che definirà, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio delle garanzie. Il Consiglio di gestione del Fondo dovrà deliberare il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio, che poi dovranno essere approvati con delibera CIPESS, entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.
Per l’anno 2022, in mancanza del piano, il limite cumulato massimo di assunzione degli impegni che il Fondo è fissato dalla manovra in 210 miliardi, di cui 160 miliardi riferibili allo stock di garanzie in essere al 31 dicembre 2021 e 50 miliardi quale limite massimo degli impegni assumibili per le garanzie da concedere nel corso dell’esercizio finanziario 2022.
9. Garanzia SACE e Garanzia Green
Prorogata dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 anche GARANZIA ITALIA l’intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19. E al al 30 giugno 2022 è prorogato anche il termine entro il quale Cassa Depositi e Prestiti può assumere esposizioni, garantite dallo Stato, derivanti da garanzie rilasciate dalla stessa CDP su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito alle imprese che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell’emergenza.
La manovra modifica anche le modalità di determinazione delle risorse del Fondo per il Green New Deal italiano destinate alla Garanzia Green: le garanzie concesse da SACE per la realizzazione di progetti sostenibili, in particolare per la transizione verso un’economia pulita e circolare e verso una mobilità sostenibile e intelligente, saranno individuate dalla legge di bilancio. Per il 2022 le risorse messe a disposizione ammontano a 565 milioni di euro, per cui l’impegno massimo assumibile da SACE, che in base al Semplificazioni poteva concedere garanzie entro il limite di 2,5 miliardi, sale a 3 miliardi di euro.
10. Microcredito
La legge di Bilancio 2022 interviene anche sulla disciplina del microcredito. In particolare, l’importo massimo finanziabile viene aumentato da 40.000 a 75.000 euro, aumentabile a 100.000 euro in casi particolari, per le società a responsabilità limitata. Viene inoltre allungato – da 7 a 15 anni – il termine massimo entro il quale può essere rimborsato il finanziamento. Vengono infine abrogati i limiti patrimoniali per beneficiare del microcredito: i potenziali beneficiari possono ora accedere al microcredito senza alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale.
Il microcredito è uno strumento di sviluppo aziendale definito come credito di contenuto ammontare, finalizzato all’avvio di un’attività imprenditoriale generalmente esclusi dalle erogazioni del canale creditizio ordinario. Si tratta, quindi, di uno “strumento di credito” che ha la finalità di rispondere a esigenze di inclusione finanziaria e sociale di coloro che presentano difficoltà di accesso ai tradizionali finanziamenti bancari.
Il microcredito non si concretizza solo in finanziamenti di ridotto importo ma in una più ampia offerta di servizi di natura finanziaria e non finanziaria, caratterizzati:
– dall’attenzione alla persona e dall’accoglienza, dall’ascolto e dal sostegno ai beneficiari sia nella fase di pre-erogazione sia nella fase di post-erogazione del credito;
– dall’impegno nella valorizzazione ed al sostegno del progetto imprenditoriale.
Pertanto, il microcredito ha una forte valenza etica oltre che sociale ed economica; tra l’altro, rappresenta un’opportunità di sviluppo rispettoso delle persone e del territorio, sostiene attività economiche socialmente orientate, in grado di attivare sul territorio dinamiche virtuose e pone attenzione alle iniziative volte creare “valore sostenibile” sviluppando attività non necessariamente orientate a logiche speculative.
Infatti, una finalità essenziale del microcredito è quella della sostenibilità delle iniziative, in un contesto di correttezza etica e di responsabilità sociale, così rispondendo alle istanze ESG che dovrebbero caratterizzare qualsiasi impresa.
Si tratta di iniziative di soggetti il cui merito creditizio risulta difficile da valutare sulla base dei soli parametri standard degli intermediari finanziari ma che hanno accesso a finanziamenti grazie al microcredito, il cui percorso di analisi tende a contemperare la sostenibilità dell’iniziativa sotto un profilo economico-finanziario con la sostenibilità etica e sociale della stessa iniziativa.
A questo si aggiungono una serie di servizi di natura non finanziaria di tipo “pedagogico”, volti a responsabilizzare il soggetto richiedente ed a favorire un uso consapevole delle risorse finanziarie concesse (il microcredito è sempre un finanziamento e come tale deve essere restituito e non costituisce una erogazione liberale).
Al riguardo, si ricorda che per tutelare gli operatori autorizzati a concedere prestiti di microcredito è nato il Fondo di garanzia per il microcredito: si tratta di un fondo pubblico che garantisce le operazioni di finanziamento in tale ambito.
Le novità microcredito della legge di Bilancio 2022
La legge di Bilancio 2022 interviene a migliorare e ampliare la normativa relativa al microcredito, al fine di agevolare la nascita e lo sviluppo delle imprese di micro e piccola dimensione nonché a sostenere anche le esigenze di lavoratori autonomi e famiglie.
Resta ferma l’esigenza di interagire con una delle banche convenzionate con l’ENTE MICROCREDITO per ottenere il finanziamento; con un tutor è possibile verificare la fattibilità del progetto imprenditoriale per il quale si chiede il sostegno finanziario.
Intervenendo sull’art. 111 TUB, l’importo massimo finanziabile passa da 40.000 a 75.000 euro, aumentabile a 100.000 euro in casi particolari, per le società a responsabilità limitata.
Altra novità riguarda il termine massimo entro il quale può essere rimborsato il finanziamento che viene fissato in 15 anni, rispetto agli attuali 7 (incluso un eventuale periodo di preammortamento).
L’innovazione normativa più rilevante riguarda l’abrogazione dei limiti patrimoniali per beneficiare del microcredito; infatti, originariamente, potevano accedervi:
– le imprese con un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo fino a 300.000 euro, nei tre esercizi antecedenti la data di richiesta di finanziamento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;
– le imprese con ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo fino a 200.000 euro, nei tre esercizi antecedenti la data di richiesta di finanziamento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore.
La legge di Bilancio prevede ora che le disposizioni attuative emanate dal Ministro dell’Economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, devono disciplinare, inter alia, i limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all’ammontare massimo dei singoli finanziamenti, ma “escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale”.
11. Novità per il superbonus 110%
In tema di bonus edilizi, la legge di Bilancio porta diverse novità per il superbonus 110%.
In primo luogo, cambia il calendario del superbonus (art. 1, comma 28, lettere a-e, lettere g-l). In particolare, ferma restando la scadenza del 30 giugno 2022, la maxi-detrazione viene prorogata:
– fino al 31 dicembre 2025, per gli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari e da ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto. La percentuale di detrazione sarà pari al 110% fino al 31 dicembre 2023, al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025;
– fino al 31 dicembre 2023, per gli interventi effettuati dagli IACP ed enti equivalenti, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative a proprietà indivisa, se alla data del 30 giugno 2023 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
– fino al 31 dicembre 2022, per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche: se alla data del 30 giugno 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, in tutti i precedenti casi, il superbonus è riconosciuto nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 (art. 1, comma 28, lettera f).
Il comma 43 chiarisce quali sono i fattori di conversione in energia primaria da applicarsi per la predisposizione degli attestati di prestazione energetica allegati all’asseverazione necessaria per fruire della detrazione del superbonus.
12. Proroga bonus edilizi “minori”
Vengono prorogati invece fino al 31 dicembre 2024 i seguenti bonus edilizi “minori” (art. 1, commi 37, 38):
– la detrazione IRPEF per gli interventi di ristrutturazione edilizia nella misura potenziata del 50%, con limite di spesa a 96.000 euro;
– l’ecobonus “ordinario” al 50-65-70-75% per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari;
– il sisma bonus “ordinario” (anche acquisti) al 50-70-75-80-85% (di cui all’art. 16, D.L. n. 63/2013);
– il bonus mobili per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo dell’immobile, con spesa massima detraibile pari a 10.000 euro nel 2022 e a 5.000 euro nel 2023 e 2024;
– il bonus verde, la detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (di cui all’art. 1, commi 12-15, legge n. 205/2017).
13. Detrazione per abbattere le barriere architettoniche
Viene istituita (art. 1, comma 42) una nuova detrazione al 75%:
– per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti;
– per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche. In caso di sostituzione dell’impianto, sono ammesse anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
I limiti di spesa variano in base al numero delle unità immobiliari all’interno degli edifici: 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti o dispongano di uno o più accesso esterno autonomo; 40.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; 30.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
La detrazione spetterà per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e può essere fruita nella dichiarazione dei redditi in 5 quote annuali oppure è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
14. Sconto in fattura/cessione del credito e controlli
Vengono prorogate le opzioni per sconto in fattura e cessione del credito (art. 1, comma 29):
– per gli anni 2022, 2023 e 2024 per eco e sisma bonus “ordinari”, bonus facciate e detrazione IRPEF 50% per le ristrutturazioni e la nuova detrazione per abbattere le barriere architettoniche;
– fino al 31 dicembre 2025 per il superbonus.
Il comma 29 – riproducendo, con qualche novità, le disposizioni del D.L. n. 157/2021 (che viene conseguentemente abrogato) – conferma, per tutti i bonus edilizi diversi dal 110%, in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura l’obbligo del visto di conformità e di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati.
Sono esclusi dall’obbligo di visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese gli interventi in edilizia libera e gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per il bonus facciate.
Viene precisato che le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità rientrano tra le spese agevolabili.
Per il 110%, invece, il visto di conformità viene richiesto anche nel caso in cui il superbonus sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Il visto non sarà necessario se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
Il comma 30 riconosce all’Agenzia delle Entrate la possibilità di sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, l’efficacia delle comunicazioni telematiche necessarie per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio, mentre i commi da 31 a 36 chiariscono i poteri dell’Agenzia delle entrate nell’ambito dei controlli su superbonus, sconto in fattura, cessione del credito e sulle agevolazioni e i contributi a fondo perduto da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
15. Altri bonus “casa”
Bonus per sistemi di filtraggio acqua potabile
Prorogato fino al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile (art. 1, comma 713).
Il bonus – istituito dall’art. 1, commi 1087-1089 della legge di Bilancio 2021 – è attribuito alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, nella misura del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti.
Il beneficio è riconosciuto fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.
16. Credito d’imposta impianti fonti rinnovabili
Al comma 812 viene istituito un credito d’imposta, ai fini dell’IRPEF, per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Sarà un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze a definire le modalità attuative.
Le risorse finanziarie stanziate ammontano a 3 milioni di euro per il 2022.
17. Bonus quotazione PMI
Con il comma 46 viene esteso ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2022 il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI), istituito dalla legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018).
Dal 1° gennaio 2022, l’importo massimo del bonus fruibile scende da 500.000 a 200.000 euro.
18. Misure per l’agricoltura
Diverse le misure a favore delle imprese agricole (art. 1, commi 515-519 e 521-526).
Con il comma 523 si emenda l’art. 9, D.Lgs. n. 185/2000, armonizzandolo con la formulazione dell’art. 10-bis dello stesso decreto, per come modificato dall’art. 68, comma 9, D.L. n. 73/2021, che ha esteso la misura “ISMEA più impresa”, inizialmente prevista solo in favore dei giovani imprenditori, anche alle donne di tutte le età.
Si amplia inoltre la platea dei soggetti beneficiari della misura, eliminando il vincolo di soglia minima della metà numerica dei soci quale requisito di ammissibilità delle società.
Post modifica, quindi, l’accesso è consentito alle imprese amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra 18 e 40 anni o da una donna ovvero, nel caso di società, composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, da giovani di età compresa tra 18 e 40 anni o da donne.
Ante modifica, invece, erano ammesse le imprese amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra 18 e 40 anni o da una donna ovvero, nel caso di società, composte per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani di età compresa tra 18 e 40 anni o da donne.
Si prevede inoltre:
– l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, di un “Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteo-climatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità”, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022;
– l’incremento di 50 milioni di euro, per l’anno 2022, delle risorse finanziarie dedicate alle attività svolte da ISMEA a condizioni di mercato (aumenti di capitale, prestiti obbligazionari, strumenti finanziari partecipativi), per progetti di sviluppo delle società del settore agricolo e agroalimentare (ISMEA Investe);
– l’incremento di 10 milioni di euro delle risorse finanziarie dedicate alle attività svolte da ISMEA per la concessione di garanzie a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine;
– l’incremento di 5 milioni per il 2022 della dotazione del Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile in agricoltura (ISMEA donne in campo);
– l’incremento di 15 milioni di euro, per il 2022, delle risorse destinate a finanziare attività in favore dello sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (ISMEA più impresa).
19. Ulteriori disposizioni
Tra le altre disposizioni, si segnalano:
– l’adeguamento del perimetro geografico di applicazione del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno (ex art. 1, comma 98, legge n. 208/2015) a quanto è stato previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021 (art. 1, comma 176);
– l’istituzione, presso il Ministero del Turismo, di un fondo con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla realizzazione di interventi per l’accessibilità turistica delle persone con disabilità (art. 1, commi 176 e 177);
– l’istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo economico, del Fondo per il sostegno alla transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, allo scopo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici. Sarà un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con il Ministro per la Transizione ecologica, a definire le disposizioni attuative (art. 1, comma commi 478 e 479);
– l’istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo economico, di un fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare al sostegno degli operatori economici del settore del turismo, dello spettacolo e dell’automobile, gravemente colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19. Sarà un decreto del Ministro per lo Sviluppo economico, da emanare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del Ministro del Turismo e del Ministro della Cultura, a definire i criteri di determinazione, delle modalità di assegnazione e delle procedure di erogazione delle risorse (art. 1, commi 486 e 487);
– l’incremento di 10 milioni, per ciascuno degli anni 2022 e 2023 delle risorse destinate al riconoscimento del credito di imposta, istituito dalla legge di Bilancio 2018, in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri (art. 1, comma 351);
– la stabilizzazione, a decorrere dal 2022, della Card cultura ai giovani che compiono 18 anni (art. 1, commi 357-358);
– la proroga al 31 dicembre 2022 del contributo per la riqualificazione elettrica dei veicoli, ex lettera b-bis) del comma 1031 della legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi 809 e 810);
– l’incremento di 400 milioni di euro per l’anno 2022, 250 milioni nel 2023 e 100 milioni per ciascun anno dal 2024 al 2036 delle risorse destinate ai contratti di sviluppo nel settore industriale (Sezione II);
– l’incremento di 100 milioni di euro per ciascun anno dal 2022 al 2036 del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa (Sezione II);
– l’incremento di 50 milioni per ciascun anno del triennio 2022-2024 delle risorse destinate agli interventi per l’autoimprenditorialità (Sezione II).
Fonte IPSOA
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RAMSES GROUP NEWS n. 261 – 14 gennaio 2022
Numerose le proroghe e le modifiche previste dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (LINK Legge di Bilancio 2022), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021.
1. Credito di imposta R&S, innovazione e design
Lunga proroga per il credito d’imposta per le attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design, che per alcune attività viene confermato addirittura fino al 2031, ma che vedrà una nuova riduzione delle aliquote agevolative (art. 1, comma 45). Di seguito uno schema riassuntivo con un confronto con il prossimo anno 2022.
In particolare:
– il credito di imposta per la ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale viene esteso fino alla fine del 2031, ma dal 2023 sarà riconosciuto nella misura del 10%, con massimale a 5 milioni di euro;
– il credito di imposta per le attività di innovazione tecnologica e il credito d’imposta per design e ideazione estetica, sarà riconosciuto nella misura del 10% (nel limite massimo di 2 milioni) fino al 2023, mentre nel 2024 e 2025 scenderà al 5% (sempre nel limite massimo di 2 milioni);
– il credito d’imposta per innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica, sarà pari al 15% fino al 2022 (con un limite massimo di 2 milioni), 10% (con un limite massimo di 4 milioni) nel 2023 e al 5% (con un limite massimo annuale di 4 milioni) nel 2024 e 2025.
Entrando nel dettaglio, la legge di Bilancio 2022 estende la validità del credito di imposta per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2031, riducendo però dal 2023 il tasso di agevolazione fiscale.
In particolare, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, resta confermata la misura percentuale del 20% delle spese agevolabili, con un tetto di 4 milioni di euro, già prevista dalla legge di Bilancio 2020 (post modifica legge di Bilancio 2021).
Si ridurrà invece al 10% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031.
In sintesi, secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2022, il credito di imposta è riconosciuto nelle misure indicate in tabella.
Ricerca e sviluppo | |
Nel 2022 | Dal 2023 fino al 2031 |
20% delle spese agevolabili, nel limite massimo di 4 milioni di euro | 10% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro |
Credito di imposta per attività di innovazione tecnologica
Il credito di imposta per le attività di innovazione tecnologica è, invece, confermato fino al 2025.
Nel 2022 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 il tasso di agevolazione fiscale rimane quello fissato dalla legge di Bilancio 2020 (comma 201, post modifica apportata dalla legge di Bilancio 2021): 10% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, invece, il credito d’imposta sarà riconosciuto in misura pari al 5% delle spese agevolabili, sempre nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
In sintesi, secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2022, il credito di imposta è riconosciuto nelle misure indicate in tabella.
Innovazione tecnologica | |
Nel 2022 e 2023 | Nel 2024 e 2025 |
10% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro | 5% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro |
Transazione ecologica e innovazione digitale 4.0
La legge di Bilancio 2022 interviene anche sulle aliquote agevolative del credito di imposta per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, prorogato anch’esso fino alla fine del 2025.
In particolare, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, il credito di imposta è pari al 15% delle spese agevolabili, nel limite massimo di 2 milioni di euro.
Per il periodo d’imposta successivo, il credito di imposta scenderà al 10% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.
Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, il credito di imposta si ridurrà ulteriormente al 5% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.
In sintesi, secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2022, il credito di imposta è riconosciuto nelle misure indicate in tabella.
Innovazione tecnologica transazione ecologica e innovazione digitale 4.0 | ||
2022 | Nel 2023 | Nel 2024 e 2025 |
15% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro | 10% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro | 5% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro |
Credito di imposta per attività di design e ideazione estetica
Anche il credito di imposta per attività di design e ideazione estetica e quelle relative ai software è prorogato fino al 2025.
Fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, il credito di imposta sarà riconosciuto in misura pari al 10% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
Dal periodo di imposta successivo e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta sarà pari al 5% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale 2 milioni di euro.
In sintesi, secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2022, il credito di imposta è riconosciuto nelle misure indicate in tabella.
Design e ideazione estetica e attività relative ai software | |
Nel 2022 e 2023 | Nel 2024 e 2025 |
10% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro | 5% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro |
Spese ammissibili
La legge di Bilancio 2022 non interviene sugli altri aspetti della disciplina.
Restano pertanto confermate le voci di spese ammissibili.
In particolare, per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale (comma 200 della legge di Bilancio 2020), sono ammesse:
– le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo;
– le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo;
– le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;
– le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale;
– le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;
– le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.
Per le attività di innovazione tecnologica (comma 201 della legge di Bilancio 2020), sono agevolabili:
– le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa;
– le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica;
– le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta;
– le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta;
– le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta.
Per quanto riguarda le attività di design e ideazione estetica (comma 202 della legge di Bilancio 2020), invece, rientrano tra le spese ammissibili:
– le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta;
– le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari;
– le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta;
– le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d’imposta;
– le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta.
Riconoscimento del credito d’imposta
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.
2. Bonus Investimenti 4.0 (Credito di Imposta 4.0)
Viene prorogato e rimodulato il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 (art. 1, comma 44). In particolare la proroga riguarda gli investimenti realizzati a partire dal 1° gennaio 2023 fino al 2025, in quanto l’anno 2022 era già stato previsto dalla precedente Legge di Bilancio.
Le agevolazioni sono viste a ribasso. Di seguito il dettaglio con un confronto con l’anno 2022:
Non vi è proroga invece per il credito di imposta sugli investimenti ordinari a partire dal 2023.
Con il 2022 cambia l’assetto dei crediti di imposta per investimenti in beni strumentali. Da una parte, dal 1° gennaio, per gli investimenti non prenotati entro il 2021, sono in vigore nuove aliquote agevolative, dall’altra la legge di Bilancio 2022 ha prorogato fino al 2025 solo i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0, prevedendo però un taglio delle percentuali agevolative dal 2023. Il 2022, allo stato attuale, risulta essere l’ultimo anno disponibile per imprese e professionisti per poter beneficiare del bonus per investimenti in beni materiali ed immateriali ordinari non 4.0.
Per i crediti di imposta per investimenti in beni strumentali (sia 4.0 che ordinari) il 2022 ha portato un doppio ordine di novità.
Da una parte, dal 1° gennaio 2022 sono scattate nuove aliquote agevolative.
Dall’altra, la legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 44, legge n. 234/2021) ha prorogato fino al 2025 solo i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0, prevedendo però un taglio delle percentuali agevolative dal 2023.
La Manovra non ha, invece, confermato per il triennio 2023-2025 il credito di imposta per investimenti in beni materiali ed immateriali ordinari non 4.0. Allo stato attuale, pertanto, il 2022, risulta essere l’ultimo anno disponibile per imprese e professionisti per poter beneficiare del bonus.
Beni materiali 4.0: aliquote attuali e future
Con il 2022, per il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali 4.0 (inclusi nell’allegato A annesso alla legge n. 232/2016), sono entrate in vigore le nuove aliquote agevolative previste dalla legge di Bilancio 2021.
In particolare, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 (non prenotati entro il 2021), il credito di imposta è riconosciuto nella misura del:
– 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
– 10% del costo, per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Tali misure saranno valide per gli investimenti che saranno effettuati entro il 31 dicembre 2022 ed anche per quelli completati entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Tali misure subiranno un netto taglio dal 2023.
Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 (non prenotati nel 2022) fino al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, infatti, secondo quanto disposto dalla legge di Bilancio 2022, le aliquote agevolative saranno pari a:
– 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
– 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Con riferimento a tale ultimo scaglione, dalla lettura della norma, sembrerebbe che il plafond di 20 milioni di euro sia riferito a tutto il periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025. Dalla relazione tecnica della legge di Bilancio 2022, invece, sembrerebbe che detto limite di 20 milioni di euro sia annuale. Sul punto si auspica un chiarimento ufficiale.
Per il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali 4.0 (inclusi nell’allegato B annesso alla legge n. 232/2016), nel 2022 resta confermata l’aliquota del 2021.
Pertanto: per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è pari al 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Stessa aliquota (20%), con massimale di spesa sempre a 1 milione di euro, è prevista anche per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
La misura agevolativa diminuirà, invece, nel 2024.
In particolare, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025 a condizione che entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta sarà riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta si ridurrà al 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Per tutti i periodi agevolati, sono ammissibili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.
3. Beni ordinari non 4.0
Per effetto della mancata proroga da parte della legge di Bilancio 2022, il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali ordinari non 4.0, allo stato attuale, sembra destinato a uscire con la fine del 2022.
Imprese e professionisti, quindi, potranno beneficiare del bonus solo per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023 in caso di valida prenotazione entro il 31 dicembre 2022).
Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 (non prenotati nel 2021), il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro (1 milione di euro nel caso di beni immateriali).
Tabella bonus investimenti
Crediti imposta | 2022 (1) | 2023 (2) | 2024 (3) | 2025 (4) |
Beni materiali ordinari non 4.0 | 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro | – | ||
Beni immateriali ordinari non 4.0 | 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milioni di euro | – | ||
Beni materiali 4.0 | – 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro – 20% per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro – 10% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro | – 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro – 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro – 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro | ||
Beni immateriali 4.0 | 20% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milioni di euro | 20% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milioni di euro | 15% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milioni di euro | 10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milioni di euro |
Note:
(1) Investimenti (non prenotati entro il 2021) effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione
(2) Investimenti (non prenotati entro il 2022) effettuati dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione
(3) Investimenti (non prenotati entro il 2023) effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione
(4) Investimenti (non prenotati entro il 2024) effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
4. Nuova Sabatini
Viene rifinanziata con 900 milioni di Euro la Nuova Sabatini e reintrodotta l’erogazione in più quote per i finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro (art. 1, commi 47 e 48).
Con la Legge di Bilancio 2022 del 30 dicembre 2021 viene rifinanziata la Nuova Sabatini grazie allo stanziamento di nuove risorse finanziarie pari a 900 milioni di Euro. Il comma 48 prevede anche la reintroduzione dell’erogazione del contributo spettante a rate per investimenti ammissibili sopra i 200.000 Euro.
I contributi sono sempre concessi secondo le precedenti modalità fissate nel decreto interministeriale 25 gennaio 2016. La procedura per la richiesta e l’entità del contributo non hanno quindi subito variazioni:
- Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI);
- Il contributo è corrisposto a fronte di investimenti in beni strumentali nuovi di fabbrica finanziati tramite finanziamento bancario o leasing;
- Il contributo è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:
- 2,75% per gli investimenti ordinari
- 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”)
- I finanziamenti devono essere compresi tra i 20.000 Euro e i 4.000.000 di Euro con durata massima di 5 anni;
- Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla domanda di contributo.
Esempio 1:
- Investimento in tecnologie 4.0: euro 250.000 Euro
- Durata finanziamento bancario: 5 anni
- Contributo spettante: 25.230,96 Euro
- Erogazione in 5 rate annuali.
Esempio 2:
- Investimento in tecnologie ordinarie: euro 50.000 Euro
- Durata finanziamento bancario: 5 anni
- Contributo spettante: 3.858,68 Euro
- Erogazione in un’unica soluzione.
Dal 1° gennaio 2022, l’erogazione del contributo Nuova Sabatini ritornerà in 6 quote annuali per i finanziamenti di importo superiore a 200.000 euro. Sotto a tale soglia, il Ministero dello Sviluppo Economico pagherà tutto in un’unica soluzione. È l’effetto della modifica apportata alla disciplina dello strumento agevolativo dalla legge di Bilancio 2022, che destina alla misura 900 milioni di euro fino al 2027. In entrambi i casi, si potrà richiedere il contributo a conclusione dell’investimento, da effettuarsi entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell’agevolazione. Come va presentata la domanda e per quali tipi di interventi? In che modo può essere erogato il contributo?
Ritorna la doppia modalità di erogazione per il contributo Nuova Sabatini
Per i finanziamenti di importo superiore a 200.000 euro il pagamento avverrà in più quote.
Sotto a tale soglia si riceverà tutto in un’unica soluzione.
È quanto prevede la legge di Bilancio 2022, che rifinanzia la misura per 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 e 2023, 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 60 milioni per l’anno 2027.
Excursus modalità di erogazione
Con l’intervento della legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 48), le modalità di erogazione cambiano per la quarta volta.
La normativa originaria (D.L. 69/2013) prevedeva l’erogazione del contributo, indipendentemente dall’importo del finanziamento, in tranche annuali.
Successivamente, il D.L. 34/2019 (articolo 20, comma 1, lettera b) ha consentito l’erogazione del contributo in un’unica quota per i finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro (modalità in vigore per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020).
Ulteriore modifica è stata apportata dal D.L. n. 76/2020 (articolo 39, comma 1) che ha raddoppiato da 100.000 a 200.000 euro la soglia massima di finanziamento ammessa ai fini dell’erogazione del contributo in un’unica soluzione (modalità in vigore per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020).
È poi intervenuta la legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020, articolo 1, commi 95 e 96) che ha previsto che l’erogazione del contributo sia effettuata dal Ministero in un’unica tranche per tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a partire dal 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178), a prescindere dall’importo del finanziamento.
Novità Legge di Bilancio 2022
Con la legge di Bilancio 2022 i tempi di erogazione del contributo si sdoppiano di nuovo.
Per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° gennaio 2022, qualora presentino un finanziamento deliberato di importo non superiore a 200.000 euro, l’erogazione del contributo continua ad essere erogato in un’unica soluzione.
Per i finanziamenti di importo superiore a 200.000 euro (sempre per le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022), invece, il contributo sarà erogato in quote annuali, secondo il piano temporale, riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento.
Domanda di erogazione del contributo
Per entrambe le modalità, l’erogazione del contributo è prevista al completamento dell’investimento, da effettuarsi entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell’agevolazione. A tale fine, è presa in considerazione la data dell’ultimo titolo di spesa riferito all’investimento o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (procuratore o titolare) dell’impresa e trasmessa al Ministero entro 60 giorni dalla data di ultimazione e, comunque, non oltre 60 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento, pena la revoca del contributo concesso. La stessa (così come le richieste di erogazione del contributo) deve essere compilata esclusivamente in formato digitale e inoltrata al Ministero attraverso l’accesso alla piattaforma informatica disponibile al link https://benistrumentali.dgiai.gov.it (da effettuarsi inserendo le credenziali trasmesse via PEC dal Ministero dello Sviluppo Economico all’indirizzo PEC dell’impresa).
La dichiarazione di ultimazione può essere trasmessa solo dopo l’emissione di tutte le fatture; non è invece necessario il pagamento delle stesse che, invece, rileva ai fini della presentazione della richiesta di erogazione in cui l’impresa dichiara di aver effettuato il pagamento a saldo, allegando le liberatorie dei fornitori.
L’impresa può richiedere l’erogazione delle quote di contributo contestualmente o dopo l’invio della dichiarazione di ultimazione investimento (comunque entro e non oltre 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento e previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento).
Le richieste di erogazione sono evase dal Ministero entro un termine di 60 giorni dalla data di ricezione della domanda completa, fatti salvi i tempi necessari per l’acquisizione delle certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici.
Cosa finanzia
Il contributo Nuova Sabatini è erogato alle PMI regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca (di tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione delle attività finanziarie e assicurative) a fronte di un finanziamento (di importo non inferiore a 20.000 euro e di durata non superiore a 5 anni) interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili ed è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:
– 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (Industria 4.0);
– 2,75% per gli investimenti ordinari, ossia investimenti, diversi dagli investimenti Industria 4.0, riguardanti l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell’art. 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.
Un’impresa può presentare più domande di agevolazione a diverse banche/intermediari finanziari purché relative a investimenti diversi e a condizione che il valore complessivo dei finanziamenti per singola impresa non superi i 4 milioni di euro.
Sintesi delle diverse modalità di erogazione
D.L. 69/2013, articolo 2, comma 4 (formulazione originaria) | Erogazione del contributo in più quote annuali, indipendentemente dall’importo del finanziamento. |
D.L. n. 34/2019, articolo 20, comma 1, lettera b) | Per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, il contributo è erogato: – in un’unica soluzione in caso di finanziamento deliberato di importo non superiore a 100.000 euro; – in 6 quote annuali in caso di finanziamento deliberato di importo superiore a 100.000 euro. |
D.L. n. 76/2020, articolo 39, comma 1 | Per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il contributo è erogato: – in un’unica soluzione in caso di finanziamento deliberato di importo non superiore a 200.000 euro; – in 6 quote annuali in caso di finanziamento deliberato di importo superiore a 200.000 euro. |
Legge n. 178/2020, articolo 1, commi 95 e 96 | Per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a partire dal 1° gennaio 2021, il contributo è erogato in un’unica soluzione, indipendentemente dall’importo del finanziamento deliberato. |
Legge di Bilancio 2022, articolo 1, comma 48 | Per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° gennaio 2022, il contributo è erogato: – in un’unica soluzione in caso di finanziamento deliberato di importo non superiore a 200.000 euro; – in 6 quote annuali in caso di finanziamento deliberato di importo superiore a 200.000 euro |
5. Bonus formazione 4.0, si avvicina il capolinea
La legge di Bilancio 2022 non prevede la proroga del termine di validità del bonus formazione 4.0. L’agevolazione quindi resta operativa fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Il credito d’imposta varia in base alla dimensione aziendale ed è aumentato al 60% per tutte le imprese nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati. Le attività formative possono essere realizzate con personale docente interno all’azienda, con soggetti esterni accreditati, con Università pubbliche o private o con Istituti Tecnici Superiori.
Quali sono le spese agevolabili?
Il bonus formazione 4.0, a differenza degli altri bonus Transizione 4.0, non trova la proroga nel disegno di legge di Bilancio 2022.
La Manovra, in particolare, estende a tutto il 2025 i crediti d’imposta per investimenti in beni (materiali ed immateriali) 4.0 e per innovazione e design e, addirittura, fino al 31 dicembre 2031 il credito d’imposta per ricerca e sviluppo.
Non interviene, invece, sulla scadenza del credito d’imposta formazione 4.0, istituito dalla legge di Bilancio 2018 (l. n. 205/2017, art. 1, commi da 46 a 56) e da ultimo modificato e prorogato con la legge di Bilancio 2021 (l. n. 178/2020, art. 1, comma 1064 lettera l)).
RICORDIAMO
Misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta è riconosciuto:
– per le piccole imprese: in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
– per le medie imprese: in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
– per le grandi imprese: in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.
Per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del credito d’imposta è aumentata al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati come definite dal decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 17 ottobre 2017.
Il credito d’imposta:
– è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 (circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 3 dicembre 2018 n. 41208);
– non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF e IRES;
– non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR;
– è utilizzabile esclusivamente in compensazione (codice tributo 6897), a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili e previo adempimento degli obblighi di certificazione. Non si applicano né il limite di cui all’art. 1, comma 53, della l. n. 244/2007 né il limite massimo di compensabilità di crediti d’imposta e contributi di cui all’art. 34 della l. n. 388/2000.
A chi spetta
Possono beneficiare del bonus formazione 4.0 tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti e gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali, indipendentemente:
– dalla forma giuridica;
– dal settore economico di appartenenza (ammesse anche le imprese dei settori pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli);
– dalla dimensione;
– dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.
Sono escluse:
– le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
– le imprese destinatarie di sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, D.Lgs n. 231/2001.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Attività formative finanziate
Il credito d’imposta spetta per le attività di formazione destinate al personale dipendente e finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle conoscenze nelle seguenti tecnologie 4.0:
– big data e analisi dei dati;
– cloud e fog computing;
– cybersecurity;
– simulazione e sistemi cyber-fisici;
– prototipazione rapida;
– sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra);
– robotica avanzata e collaborativa;
– interfaccia uomo macchina;
– manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
– internet delle cose e delle macchine;
– integrazione digitale dei processi aziendali.
Il credito d’imposta non può essere fruito per la formazione già ordinariamente organizzata dall’impresa per adeguarsi ad obblighi di legge (es. salute e sicurezza sul luogo di lavoro, protezione dell’ambiente).
L’attività formativa svolta deve riguardare uno o più dei seguenti ambiti aziendali:
– vendita e marketing;
– informatica e tecniche;
– tecnologie di produzione.
Come svolgere l’attività formativa
Le lezioni possono essere svolte in modalità e-learning ovvero on line, a condizione che le imprese adottino strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative (circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 3 dicembre 2018 n. 41208).
L’attività formativa può essere realizzata direttamente dall’impresa o commissionata a formatori esterni, quali:
– soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
– università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
– soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
– soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea;
– Istituti tecnici superiori (ITS).
Spese ammissibili
Per effetto delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2021, per i periodi di imposta 2021 e 2022, sono ammissibili al credito d’imposta:
– le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
– i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
– i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
– le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Le spese che concorrono alla maturazione del credito d’imposta devono risultare da un’apposita certificazione, da allegare al bilancio, a cura del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, qualora presente, ovvero da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali.
Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato. Per le imprese non soggette per legge alla revisione legale dei conti, detta certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione. Dette imprese, a fronte delle spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile, maturano un credito d’imposta di importo non superiore al minore tra il costo effettivamente sostenuto e 5.000 euro (fermi restando i limiti massimi annuali).
Adempimenti
Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare:
– una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
– l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
– i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.
Le imprese, inoltre, sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, utile alla valutazione dell’andamento, della diffusione e dell’efficacia delle misure agevolative. Il modello di comunicazione (approvato con decreto del 6 ottobre 2021), firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it entro i seguenti termini:
– con riferimento alle attività e alle spese sostenute nel periodo di imposta 2020: entro il 31 dicembre 2021;
– con riferimento alle attività e alle spese sostenute nei periodi d’imposta 2021 e 2022: entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.
L’invio del modello di comunicazione non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta e l’eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.
6. SIMEST internazionalizzazione
Il comma 49 incrementa di 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, la dotazione del Fondo rotativo a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri ex 394/1981;
Aumentata di 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 anche la dotazione del Fondo per la promozione integrata (ex art. 72, comma 1, del D.L. 18/2020).
La legge di Bilancio 2022 incrementa di 1,5 miliardi di euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, la dotazione del Fondo 394/1981 per la concessione di finanziamenti agevolati e di 150 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, la dotazione del Fondo previsto dall’art. 72 del decreto Cura Italia, per la concessione del contributo a fondo perduto. Le imprese che vogliono competere e crescere a livello internazionale possono ricorrere a questi strumenti attraverso i bandi SIMEST.
Il disegno di legge di Bilancio 2022 ha prorogato al 2026 i finanziamenti a tasso agevolato (con 1,5 miliardi di euro all’anno) e il contributo a fondo perduto (con 150 milioni di euro all’anno) dei bandi SIMEST per l’internazionalizzazione.
Le nuove disposizioni, inserite all’art. 11 della bozza di ddl, dispongono che “Per il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi:
a) la dotazione del fondo rotativo (Fondo 394/1981) di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
b) la dotazione del fondo di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma”.
Il primo riferimento normativo è al D.L. n. 251/1981 “Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane” con cui si dava alle imprese industriali, le cui esportazioni nell’anno precedente avevano raggiunto una quota superiore al 36 per cento del totale della produzione fatturata nello stesso periodo o che avevano incrementato le proprie esportazioni nell’ultimo biennio in misura superiore alla media nazionale del settore, precedenza all’ammissione ai benefici previsti dalle leggi sul finanziamento agevolato degli investimenti industriali limitatamente ai nuovi programmi di investimento.
Il secondo riferimento è al decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, con il quale all’art. 72 si dispone l’istituzione del Fondo per la promozione integrata.
Finalità e funzionamento del fondo per la promozione integrata
Il fondo ha le seguenti finalità:
a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti;
b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all’estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti;
c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2000, mediante la stipula di apposite convenzioni;
d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50% dei finanziamenti concessi ai sensi del già citato art. 2, primo comma, del D.L. n. 251/1981, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 394/1981.
Gli strumenti messi a disposizione da SIMEST-SACE sono:
a–Transizione Ecologia e Digitale
BENEFICIARI
PMI costituite in forma di società di capitali e che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi.
La PMI deve avere un Fatturato Estero la cui media degli ultimi due esercizi sia almeno il 20% del fatturato aziendale totale, oppure pari ad almeno il 10% del fatturato aziendale dell’ultimo bilancio depositato;
AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto fino al 40% per le imprese del Sud
Contributo a fondo perduto fino al 25% per le altre imprese
Tasso agevolato attualmente pari allo 0,055% sulla rimanente quota
Importo massimo finanziabile: 300.000 euro e non superiore al 25% dei ricavi medi degli ultimi due esercizi chiusi
Durata del finanziamento: 6 anni, di cui 2 di pre-ammortamento.
Il finanziamento è erogato in due tranche:
1° tranche: pari al 50% del finanziamento, a titolo di anticipo sarà erogata entro 30 giorni dalla data di adempimento delle eventuali condizioni sospensive.
2° tranche: restante 50% nel limite delle spese riconosciute, sarà effettuata dopo che SIMEST avrà ricevuto il rendiconto delle spese sostenute e a condizione che queste superino l’importo già erogato, e che rientrino tra le
SPESE AMMISSIBILI
Spese per la Transizione Digitale che dovranno rappresentare almeno il 50% delle Spese Ammissibili finanziate:
- integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali
- realizzazione/ammodernamento di modelli organizzativi e gestionali in ottica digitale
- investimenti in attrezzature tecnologiche, programmi informatici e contenuti digitali
- consulenze in ambito digitale (i.e. digital manager) o disaster recovery e business continuity
- blockchain (esclusivamente per la notarizzazione dei processi produttivi e gestionali aziendali)
- spese per investimenti e formazione legate all’industria 4.0 (es. cyber security, big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, simulazione e sistemi cyber-fisici, sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborative, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine).
Spese per la sostenibilità e l’internazionalizzazione che dovranno rappresentare non più del 50% delle Spese Ammissibili finanziate:
- spese per investimenti per la sostenibilità in Italia (es. efficientamento energetico, idrico, mitigazione impatti climatici, ecc)
- spese per internazionalizzazione (es. investimenti per singole strutture commerciali in paesi esteri, consulenze per l’internazionalizzazione, spese promozionali e per eventi internazionali in Italia e all’estero ecc)
- spese per valutazioni/certificazioni ambientali inerenti il finanziamento, ivi incluso le eventuali spese per le verifiche di conformità agli Orientamenti tecnici della Commissione Europea (2021/ C 58/01) sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (“Do no significant harm – DNSH) ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.
Non sono ammissibili/finanziabili le spese per attività connesse all’esportazione, ossia le attività direttamente collegate ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione, o le spese correnti connesse con l’attività di esportazione. Sono altresì escluse le spese per immobilizzazioni immateriali e finanziarie e quelle relative ad attività proprie ( es. le spese riferite al personale del Richiedente).
Ai fini dell’ammissibilità all’Intervento, le Spese ammissibili devono essere sostenute a partire dalla data di ricezione dell’Esito della domanda ed entro 24 mesi dalla Data di Stipula;
b– SIMEST: Fiere internazionali
BENEFICIARI
PMI (anche Reti Soggetto) che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno un bilancio relativo a un esercizio completo.
L’azienda deve, come risultante dalla “Dichiarazione sulla produzione e il marchio italiano” di cui al Paragrafo Allegati della presente Circolare, (i) avere un fatturato (voce A1 del conto economico) rappresentato – per una quota almeno pari al 50% – dalla produzione (di beni e servizi) in Italia anche se con marchio di proprietà estera, oppure (ii) commercializzare – per una quota almeno pari al 50% – prodotti con marchio italiano anche se prodotti all’estero;
AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto fino al 40% per le imprese del Sud
Contributo a fondo perduto fino al 25% per le altre imprese
Tasso agevolato attualmente pari allo 0,055% sulla rimanente quota
Importo massimo finanziabile: fino a € 150.000 entro il 15% dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato e depositato dall’impresa.
Durata del finanziamento: 4 anni, di cui 1 di pre-ammortamento.
Erogazione in due tranche:
1° tranche: pari al 50% dell’Intervento, a titolo di anticipo, sarà erogata entro 30 giorni dalla data di adempimento delle eventuali condizioni sospensive
2° tranche: a saldo dell’importo delle Spese Ammissibili rendicontate e documentabili
SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili e finanziabili sono rispettivamente:
Spese digitali connesse alla partecipazione alla fiera/mostra che dovranno rappresentare almeno il 30% delle Spese Ammissibili finanziate:
a) Spese digitali connesse alla partecipazione alla fiera/mostra:
- fee di iscrizione alla manifestazione virtuale, compresi i costi per l’elaborazione del contenuto virtuale (es. stand virtuali, presentazione dell’azienda, cataloghi virtuali, eventi live streaming, webinar)
- spese per integrazione e sviluppo digitale di piattaforme CRM;
- spese di web design (es. landing page, pagina dedicate all’evento) e integrazione/innovazione di contenuti/funzionalità digitali anche su piattaforme già esistenti;
- spese consulenziali in ambito digitale (es. digital manager, social media manager, digital maketing manager);
- spese per digital marketing (es. banner video, banner sul sito ufficiale della fiera/mostra, newsletter, social network);
- servizi di traduzione ed interpretariato online;
Altre spese che dovranno rappresentare non più del 70% delle Spese Ammissibili finanziate:
a) Spese per area espositiva
- Affitto area espositiva, compresi eventuali costi di iscrizione, oneri e diritti fissi obbligatori; allestimento dell’area espositiva (es. pedana, muri perimetrali, soffitto, tetto o copertura, ripostiglio);
- arredamento dell’area espositiva (es. reception desk, tavoli, sedie, vetrine espositive, cubi espositivi, porta brochure);
- attrezzature, supporto audio/video (es monitor, tv screen, proiettori e supporti informatici, videocamere);
- servizio elettricità (es. allacciamento elettrico, illuminazione stand e prese elettriche per il funzionamento dei macchinari qualora presenti nello stand);
- utenze varie;
- servizio di pulizia dello stand;
- costi di assicurazione;
- compensi riconosciuti al personale incaricato dall’impresa (sia esterno che interno) per il periodo riferito all’esecuzione della fiera/mostra (compresi viaggi, soggiorni e trasferte per il raggiungimento del luogo della fiera/mostra) e/o direttamente collegati alla fiera/mostra stessa, come da idonea documentazione comprovante la spesa. Eventuali ulteriori compensi al personale incaricato dall’impresa (sia esterno che interno) sono riconosciuti nella misura massima del 10% dell’importo del finanziamento concesso;
- servizi di traduzione ed interpretariato offline.
b) Spese logistiche
- Trasporto a destinazione di materiale e prodotti esposti, compreso il trasporto di campionario;
- movimentazione dei macchinari/prodotti.
c) Spese promozionali
- Partecipazione/organizzazione di business meeting, workshop, B2B, B2C;
- spese di pubblicità, cartellonistica e grafica per i mezzi di stampa (es. pubblicità nel catalogo ufficiale, magazine e quotidiani informativi della fiera o della mostra, a supporto dell’iniziativa, stampa specializzata, omaggistica);
- realizzazione banner (es. poster e cartellonistica negli spazi esterni e limitrofi al centro fieristico).
- spese di certificazione dei prodotti
d) Spese per consulenze connesse alla partecipazione alla fiera/mostra
- Consulenze esterne (es. designer/architetti, innovazione prodotti, servizi fotografici/video).
N.B. Nel caso in cui l’evento internazionale riguardi tematiche ecologiche o digitali, il vincolo del 30% minimo di cui sopra non si applica.
Le spese devono essere sostenute a partire dalla data di ricezione dell’Esito della domanda ed entro 12 mesi dalla Data di Stipula
c– SIMEST: Incentivi e-commerce
BENEFICIARI
PMI costituite in forma di società di capitali e che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi.
AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto fino al 40% per le imprese del Sud
Contributo a fondo perduto fino al 25% per le altre imprese
Tasso agevolato attualmente pari allo 0,055% sulla rimanente quota
Importo massimo finanziabile:
Per una piattaforma propria: fino a € 300.000
Per una piattaforma di terzi: fino a € 200.000
Importo minimo pari a € 10.000
L’importo massimo finanziabile non può superare il 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati dall’impresa
Durata del finanziamento: 4 anni, di cui 1 di pre-ammortamento.
Erogazione in due tranche:
1° tranche: pari al 50% dell’Intervento, a titolo di anticipo, sarà erogata entro 30 giorni dalla data di adempimento delle eventuali condizioni sospensive
2° tranche: a saldo dell’importo delle Spese Ammissibili rendicontate e documentabili
SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili e finanziabili sono rispettivamente:
a) Creazione e sviluppo di una Piattaforma propria oppure dell’utilizzo di un market place
- creazione, acquisizione e configurazione della piattaforma
- componenti hardware e software
- estensioni componenti software per ampliare le funzionalità (es. software per la gestione degli ordini, circuiti di pagamento, servizi cloud, integrazioni con ERP, CRM, AI e realtà aumentata)
- creazione e configurazione app
- spese di avvio dell’utilizzo di un market place.
b) Investimenti per la Piattaforma propria oppure per il market place
- spese di hosting del dominio della piattaforma
- fee per utilizzo della piattaforma oppure di un market place
- spese per investimenti in sicurezza dei dati e della piattaforma
- aggiunta di contenuti e soluzioni grafiche
- spese per lo sviluppo del monitoraggio accessi alla piattaforma
- spese per lo sviluppo di analisi e tracciamento dati di navigazione
- consulenze finalizzate allo sviluppo e/o alla modifica della piattaforma
- registrazione, omologazione e tutela del marchio
- spese per certificazioni internazionali di prodotto.
c) Spese promozionali e formazione relative al progetto
- spese per l’indicizzazione della piattaforma oppure del market place
- spese per web marketing o spese per comunicazione
- formazione del personale interno adibito alla gestione/funzionamento della piattaforma.
Le spese devono essere sostenute a partire dalla data di ricezione dell’Esito della domanda, ed entro 12 mesi dalla Data di Stipula;
d– Patrimonializzazione delle PMI esportatrici
BENEFICIARI
PMI in forma di società di capitali.
Sono ammissibili anche le MIDCAP.
Che abbiano realizzato all’estero il 20% nell’ultimo biennio o 35% nell’ultimo del proprio fatturato.
AGEVOLAZIONE
Non è previsto il fondo perduto.
Finanziamento a tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento UE (al 01/01/21 è dello 0,055%) in caso di miglioramento o mantenimento del livello di solidità patrimoniale
Importo massimo finanziabile: € 800.000, fino al 40% del patrimonio netto dell’impresa richiedente.
Durata del finanziamento: massimo 6 anni, di cui 2 di preammortamento.
OBBIETTIVO DEL FINANZIAMENTO
Il finanziamento è finalizzato al miglioramento o mantenimento del livello di solidità patrimoniale dell’impresa (rapporto patrimonio netto / attività immobilizzate nette) rispetto a un “livello soglia”.
Ai fini del finanziamento è individuato un livello di solidità patrimoniale di riferimento (di seguito “livello soglia”), costituito dal rapporto tra patrimonio netto ed attività immobilizzate nette.
Il livello soglia è posto uguale a:
- 0,65 per le imprese industriali/manifatturiere
- 1,00 per le imprese commerciali/di servizi.
Il livello soglia massimo per l’accesso all’agevolazione è pari a:
- 2,00 per società industriali
- 4,00 per le società commerciali
e– Studi di fattibilità internazionalizzazione
BENEFICIARI
Tutte le imprese, in forma singola o aggregata che intendano svolgere studi di fattibilità per valutare l’opportunità di investimenti all’estero.
AGEVOLAZIONE
Finanziamento a tasso agevolato fino al 100% dell’importo delle spese preventivate, fino al 15% del fatturato medio dell’ultimo triennio.
Tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento UE (al 01/01/21 è dello 0,055%)
Fondo perduto del 10%
Importo massimo finanziabile:
€ 200.000 per studi relativi a investimenti commerciali
€ 350.000 per studi relativi a investimenti produttivi.
Durata del finanziamento: 4 anni, di cui 1 di preammortamento.
Possibilità di anticipo fino al 50%
Fino al 30/06/2021 non è richiesta la garanzia
SPESE AMMISSIBILI
Per il personale interno sono ammesse esclusivamente spese per viaggi, soggiorni e indennità di trasferta; per il personale esterno sono ammesse spese per compensi, viaggi e soggiorni.
f– Inserimento TEM – TEMPORARY EXPORT MANAGER
BENEFICIARI
Tutte le imprese con almeno 2 bilanci depositati in forma singola o aggregata (tramite contratto di Rete)
AGEVOLAZIONE
Fondo perduto del 10%
Finanziamento a tasso agevolato fino al 100% dell’importo delle spese preventivate, fino al 15% del fatturato medio dell’ultimo triennio.
Tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento UE – (al 01/01/21 è dello 0,055%)
• 25.000 euro importo minimo finanziabile;
• 150.000 euro importo massimo
• durata massima 4 anni di cui 2 di preammortamento
Fino al 30/06/2021 non è richiesta la garanzia
SPESE AMMISSIBILI
• prestazioni di figure professionali specializzate – TEM – risultanti da apposito contratto di servizio, che devono essere pari almeno al 60% del finanziamento concesso;
• spese strettamente connesse alla realizzazione del progetto elaborato con l’assistenza del TEM.
Le spese devono essere sostenute dalla data di presentazione della domanda ed entro i 24 mesi successivi alla data di ricevimento dell’accettazione del contratto di finanziamento.
g– Programmi di inserimento sui mercati esteri
BENEFICIARI
Tutte le imprese, in forma singola o aggregata che vogliano realizzare strutture commerciali all’estero.
AGEVOLAZIONE
Fondo perduto del 10%
Finanziamento a tasso agevolato fino al 100% dell’importo delle spese preventivate, fino al 25% del fatturato medio dell’ultimo triennio.
Tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento UE (al 01/01/21 è dello 0,055%)
Importo finanziabile minimo 50.000 euro massimo 4’000’000,00 euro
Durata del finanziamento: 6 anni, di cui 2 di preammortamento.
SPESE AMMISSIBILI
Realizzazione di uffici, show room, negozio o corner in un Paese estero e relative attività promozionali.
h– Formazione del personale per internazionalizzazione
BENEFICIARI
Tutte le imprese, in forma singola o aggregata.
AGEVOLAZIONE
Fondo perduto del 10%
Finanziamento a tasso agevolato fino al 100% dell’importo delle spese preventivate, fino al 15% dei ricavi medi dell’ultimo triennio.
Importo massimo finanziabile: € 300.000,00
Durata del finanziamento: 4 anni di cui 1 di preammortamento.
Possibilità di anticipo fino al 50%
Tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento UE (al 01/01/21 è dello 0,055%)
SPESE AMMISSIBILI
Spese per personale, viaggi, soggiorni e consulenze, sostenute per la realizzazione di un programma di formazione del personale operativo all’estero.
7. Patent box
Si modifica nuovamente la disciplina sul patent box ritoccando quanto stabilito, solo poche settimane fa con il D.L. n. 146/2021.
In sintesi:
– si eleva dal 90% al 110% la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili;
– si restringe il novero dei beni agevolabili;
– si modifica la decorrenza della nuova disciplina del patent box che, in luogo del termine inziale del 22 ottobre 2021 (come previsto dal D.L. n. 146/2021), si applica alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data dell’entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta;
– si consente ai contribuenti, per tutta la durata dell’opzione, di usufruire sia del nuovo patent box, sia del credito d’imposta per le spese di ricerca e sviluppo;
– viene modificata la disciplina transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo regime, per non obbligare al transito automatico al nuovo patent box chi abbia esercitato l’opzione per l’originario istituto, con riferimento ad anni antecedenti al 2021;
– viene introdotto un meccanismo di recapture in base al quale, ove le spese agevolabili siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali oggetto di patent box, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% a decorrere dal periodo di imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.
Cosa è il patent box
Il regime agevolato cosiddetto patent box è stato introdotto per la prima volta dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, commi 37-45); si tratta di un sistema opzionale della durata di 5 anni (durante i quali è irrevocabile), che prevede una tassazione agevolata sui redditi che si traggono dall’impiego di alcuni beni immateriali.
Le imprese interessate possono, quindi, scegliere questo regime fiscale di favore (cd. patent box), che, nella sua versione originaria, prevedeva l’esclusione dal reddito del 50 per cento dei redditi derivanti dall’utilizzazione di alcune tipologie di beni (software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) nonché delle plusvalenze derivanti dalla loro cessione, se il 90 per cento del corrispettivo è reinvestito.
L’opzione è esercitabile dai soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in base al quale si utilizzano gli assett immateriali.
La regolamentazione riferita al patent box ha subito diverse modifiche dal 2015 ad oggi.
Il decreto-legge n. 50 del 2017 ha, ad esempio, escluso i marchi dal gruppo dei beni agevolabili; diversamente sono stati inclusi tra i redditi che possono godere del regime patent box anche quelli provenienti dall’utilizzo comune di beni immateriali, purchè questi siano legati da complementarietà e a precise condizioni di legge.
Fino al 2019, per beneficiare dell’agevolazione, in tutte le ipotesi di utilizzo diretto del bene, il contribuente doveva siglare un accordo con l’Agenzia delle entrate, (c.d. ruling obbligatorio), diversamente, nel caso in cui il bene era concesso in uso o in ipotesi di plusvalenze realizzate in ambito infragruppo, tale accordo col fisco era facoltativo.
Il decreto-legge n. 34 del 2019 (articolo 4), nell’ottica di una semplificazione della procedura riferita al patent box, ha previsto per ciascuna impresa la possibilità di autoliquidare autonomamente il beneficio e indicare direttamente nella dichiarazione relativa al periodo di imposta al quale si riferisce l’agevolazione, la misura dovuta (provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019 -Prot. n. 658445/2019).
Cosa stabilisce la legge di bilancio 2022 per il regime patent box
I commi 10 e 11 della Manovra 2022, sono stati introdotti al Senato e modificano ancora una volta la disciplina del patent box, contenuta nell’articolo 6 del decreto-legge n. 146 del 2021.
Innanzitutto, viene innalzata la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili, che passa dal 90 al 110 per cento e vengono depennati nuovamente i marchi dal novero dei beni agevolabili, ma anche i processi, le formule e le informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (che rientravano nel patent box come regolato dalla legge di stabilità 2015).
Per cui il regime patent box può applicarsi unicamente con riferimento a:
- software protetto da copyright;
- brevetti industriali;
- disegni e modelli.
Viene poi modificata la decorrenza della nuova disciplina del patent box che, in luogo del termine inizialmente fissato al 22 ottobre 2021, si applica alle opzioni esercitate con riferimento al periodo di imposta in corso alla data della loro entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta.
Abrogando il comma 9 dell’articolo 6 del D.L. Fisco Lavoro che aveva previsto l’incompatibilità tra l’agevolazione in parola e il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, si stabilisce invece che per tutta la durata dell’opzione, si possa usufruire sia del nuovo patent box, sia del credito d’imposta per le spese di ricerca e sviluppo.
Si interviene poi sulla disciplina transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo regime, per non vincolare al transito automatico al nuovo patent box coloro che abbiano optato per la precedente versione dell’istituto negli anni antecedenti al 2021.
Sul punto, si dispone che, con riferimento al periodo di imposta 2021 (per più precisamente, al periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 146) e ai successivi, non siano più esercitabili le opzioni previste dalla precedente disciplina (articolo 1, commi da 37 a 45, della legge di stabilità 2015; articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34) e si precisa che chi abbia esercitato l’opzione per il vecchio regime di patent box prima del 22 ottobre 2021 (più precisamente, in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 146 del 2021) può aderire al nuovo regime di patent box ex decreto-legge 146 del 2021, previa comunicazione all’Agenzia dell’entrate.
Con la legge di bilancio 2022, viene dunque sostanzialmente chiarito che possono passare alla nuova disciplina del patent box, i soggetti che abbiano esercitato o che esercitino opzioni afferenti al vecchio regime del patent box in relazione a periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 22 ottobre 2021.
L’ultimo periodo del comma 10 dell’art. 6 del DL Fisco Lavoro riferito ai soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di ruling, ovvero istanza di rinnovo dei termini dell’accordo già siglato e che, non avendo ancora sottoscritto un accordo, vogliano aderire al regime agevolativo di cui alle norme in esame, viene definitivamente eliminato.
Mentre il nuovo comma 10-bis, aggiunto dalla lettera e) della Manovra 2022 [art. 1 comma 10] dopo il comma 10 del D.L. Fisco Lavoro, dispone che, ove in uno o più periodi di imposta le spese agevolabili con il nuovo patent box (di cui ai commi 3 e 4) siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al comma 3 (software, brevetti, disegni e modelli), il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% di dette spese a decorrere dal periodo di imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110% non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo di imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.
La relazione tecnica chiarisce che tale sistema (cd. recapture ottennale) consente di recuperare il beneficio non utilizzato esclusivamente in relazione alle spese di ricerca e sviluppo che, ex post, hanno dato origine ad un bene immateriale.
Il comma 11 precisa, infine, che le norme così introdotte si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge in esame.
8. Fondo Garanzia PMI
I commi da 53 a 58 intervengono sulla disciplina del Fondo di garanzia, prorogando fino al 30 giugno 2022 la disciplina straordinaria prevista dal decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), prevedendo, al contempo, che a partire dal 1° aprile 2022, le garanzie saranno concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo.
Viene inoltre disposto che, dal 1° gennaio 2022, la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30.000 Euro passa dal 90 all’80%.
A far data dal 1° luglio 2022 invece non troverà più applicazione la disciplina straordinaria di intervento del Fondo.
Ai sensi del comma 55, a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo sarà pari a 5 milioni di euro e la garanzia sarà concessa mediante applicazione del modello di valutazione, fatta salva l’ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione.
Le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del predetto modello di valutazione saranno garantite dal Fondo nella misura massima del 60% dell’importo della medesima operazione finanziaria. In relazione alla riassicurazione, la misura massima del 60% è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all’importo dell’operazione finanziaria sottostante. Resteranno ferme le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal decreto ministeriale 6 marzo 2017..
PIU’ IN DETTAGLIO
Per fare fronte alle esigenze immediate di liquidità delle imprese e dei professionisti alle prese con le conseguenze economiche della pandemia, il decreto legge Cura Italia e il dl Liquidità, poi modificato dal Sostegni bis, hanno potenziato il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, semplificando le procedure di accesso, aumentando le coperture della garanzia e allargando la platea dei beneficiari a soggetti prima esclusi. In particolare, per i finanziamenti fino a 30mila euro, sono stati ammessi anche persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, soggetti che esercitano alcune delle attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative, ed Enti non commerciali, compresi gli Enti del terzo settore e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti.
Tra le principali misure straordinarie, in vigore fino al 31 dicembre 2021, vi sono la copertura della garanzia al 90% per i finanziamenti fino a 30mila euro e la copertura al 80% della garanzia diretta e al 100% della controgaranzia (sul 90% della copertura del confidi) per gli altri finanziamenti, fino all’importo di 5 milioni di euro per singolo beneficiario. Inoltre, la disciplina speciale stabilisce che in tutti i casi la garanzia viene deliberata senza valutazione del merito di credito e gratuitamente, con approvazione automatica per le operazioni fino a 30mila euro.
Rispetto a questo quadro, la prima notizia rilevante è che la legge di bilancio 2022 proroga l’operatività straordinaria del Fondo di garanzia dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 e stanzia a favore dello strumento ulteriori risorse pari a 520 milioni di euro per il 2024, 1,7 miliardi di euro per il 2025, 650 milioni di euro per il 2026 e 130 milioni di euro per il 2027. Anche l’operatività della riserva di 100 milioni a valere sulle risorse del Fondo per l’erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30 mila euro a favore degli enti non commerciali è prorogata dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022.
Le novità in ottica di phasing out dalla disciplina straordinaria sono:
- la riduzione della garanzia dal 90% all’80%, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i piccoli prestiti fino a 30 mila euro,
- il venire meno della gratuità della garanzia che, dal 1° aprile 2022, viene concessa previo pagamento di una commissione una tantum da versare al Fondo.
La manovra interviene anche sulle modalità di funzionamento del Fondo di garanzia terminata la proroga al 30 giugno 2022: alle richieste di ammissione alla garanzia presentate a far data dal 1° luglio 2022 non si applicherà infatti la disciplina speciale disposta dal decreto Liquidità.
Nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, le modalità operative ordinarie del Fondo sono solo parzialmente ripristinate: la garanzia, fino all’importo massimo garantito per singola impresa di 5 milioni di euro, sarà concessa mediante applicazione del modello di valutazione previsto dalle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia, fatta salva l’ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione. Le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 di tale modello, saranno garantite dal Fondo nella misura massima del 60% dell’importo. In relazione alla riassicurazione, la misura massima del 60% è riferita alla copertura del Fondo di garanzia rispetto all’importo dell’operazione finanziaria sottostante; restano comunque ferme le maggiori coperture previste in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari dal decreto ministeriale del 6 marzo 2017.
Un’ulteriore novità consiste nel fatto che il Fondo opererà entro il limite massimo di impegni assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio, ma anche sulla base di un piano annuale di attività, che definirà previsionalmente la tipologia e l’ammontare preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione delle imprese beneficiarie, con le relative stime di perdita attesa. Inoltre, l’operatività del Fondo si baserà su un sistema dei limiti di rischio che definirà, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio delle garanzie. Il Consiglio di gestione del Fondo dovrà deliberare il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio, che poi dovranno essere approvati con delibera CIPESS, entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.
Per l’anno 2022, in mancanza del piano, il limite cumulato massimo di assunzione degli impegni che il Fondo è fissato dalla manovra in 210 miliardi, di cui 160 miliardi riferibili allo stock di garanzie in essere al 31 dicembre 2021 e 50 miliardi quale limite massimo degli impegni assumibili per le garanzie da concedere nel corso dell’esercizio finanziario 2022.
9. Garanzia SACE e Garanzia Green
Prorogata dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 anche GARANZIA ITALIA l’intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19. E al al 30 giugno 2022 è prorogato anche il termine entro il quale Cassa Depositi e Prestiti può assumere esposizioni, garantite dallo Stato, derivanti da garanzie rilasciate dalla stessa CDP su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito alle imprese che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell’emergenza.
La manovra modifica anche le modalità di determinazione delle risorse del Fondo per il Green New Deal italiano destinate alla Garanzia Green: le garanzie concesse da SACE per la realizzazione di progetti sostenibili, in particolare per la transizione verso un’economia pulita e circolare e verso una mobilità sostenibile e intelligente, saranno individuate dalla legge di bilancio. Per il 2022 le risorse messe a disposizione ammontano a 565 milioni di euro, per cui l’impegno massimo assumibile da SACE, che in base al Semplificazioni poteva concedere garanzie entro il limite di 2,5 miliardi, sale a 3 miliardi di euro.
10. Microcredito
La legge di Bilancio 2022 interviene anche sulla disciplina del microcredito. In particolare, l’importo massimo finanziabile viene aumentato da 40.000 a 75.000 euro, aumentabile a 100.000 euro in casi particolari, per le società a responsabilità limitata. Viene inoltre allungato – da 7 a 15 anni – il termine massimo entro il quale può essere rimborsato il finanziamento. Vengono infine abrogati i limiti patrimoniali per beneficiare del microcredito: i potenziali beneficiari possono ora accedere al microcredito senza alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale.
Il microcredito è uno strumento di sviluppo aziendale definito come credito di contenuto ammontare, finalizzato all’avvio di un’attività imprenditoriale generalmente esclusi dalle erogazioni del canale creditizio ordinario. Si tratta, quindi, di uno “strumento di credito” che ha la finalità di rispondere a esigenze di inclusione finanziaria e sociale di coloro che presentano difficoltà di accesso ai tradizionali finanziamenti bancari.
Il microcredito non si concretizza solo in finanziamenti di ridotto importo ma in una più ampia offerta di servizi di natura finanziaria e non finanziaria, caratterizzati:
– dall’attenzione alla persona e dall’accoglienza, dall’ascolto e dal sostegno ai beneficiari sia nella fase di pre-erogazione sia nella fase di post-erogazione del credito;
– dall’impegno nella valorizzazione ed al sostegno del progetto imprenditoriale.
Pertanto, il microcredito ha una forte valenza etica oltre che sociale ed economica; tra l’altro, rappresenta un’opportunità di sviluppo rispettoso delle persone e del territorio, sostiene attività economiche socialmente orientate, in grado di attivare sul territorio dinamiche virtuose e pone attenzione alle iniziative volte creare “valore sostenibile” sviluppando attività non necessariamente orientate a logiche speculative.
Infatti, una finalità essenziale del microcredito è quella della sostenibilità delle iniziative, in un contesto di correttezza etica e di responsabilità sociale, così rispondendo alle istanze ESG che dovrebbero caratterizzare qualsiasi impresa.
Si tratta di iniziative di soggetti il cui merito creditizio risulta difficile da valutare sulla base dei soli parametri standard degli intermediari finanziari ma che hanno accesso a finanziamenti grazie al microcredito, il cui percorso di analisi tende a contemperare la sostenibilità dell’iniziativa sotto un profilo economico-finanziario con la sostenibilità etica e sociale della stessa iniziativa.
A questo si aggiungono una serie di servizi di natura non finanziaria di tipo “pedagogico”, volti a responsabilizzare il soggetto richiedente ed a favorire un uso consapevole delle risorse finanziarie concesse (il microcredito è sempre un finanziamento e come tale deve essere restituito e non costituisce una erogazione liberale).
Al riguardo, si ricorda che per tutelare gli operatori autorizzati a concedere prestiti di microcredito è nato il Fondo di garanzia per il microcredito: si tratta di un fondo pubblico che garantisce le operazioni di finanziamento in tale ambito.
Le novità microcredito della legge di Bilancio 2022
La legge di Bilancio 2022 interviene a migliorare e ampliare la normativa relativa al microcredito, al fine di agevolare la nascita e lo sviluppo delle imprese di micro e piccola dimensione nonché a sostenere anche le esigenze di lavoratori autonomi e famiglie.
Resta ferma l’esigenza di interagire con una delle banche convenzionate con l’ENTE MICROCREDITO per ottenere il finanziamento; con un tutor è possibile verificare la fattibilità del progetto imprenditoriale per il quale si chiede il sostegno finanziario.
Intervenendo sull’art. 111 TUB, l’importo massimo finanziabile passa da 40.000 a 75.000 euro, aumentabile a 100.000 euro in casi particolari, per le società a responsabilità limitata.
Altra novità riguarda il termine massimo entro il quale può essere rimborsato il finanziamento che viene fissato in 15 anni, rispetto agli attuali 7 (incluso un eventuale periodo di preammortamento).
L’innovazione normativa più rilevante riguarda l’abrogazione dei limiti patrimoniali per beneficiare del microcredito; infatti, originariamente, potevano accedervi:
– le imprese con un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo fino a 300.000 euro, nei tre esercizi antecedenti la data di richiesta di finanziamento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;
– le imprese con ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo fino a 200.000 euro, nei tre esercizi antecedenti la data di richiesta di finanziamento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore.
La legge di Bilancio prevede ora che le disposizioni attuative emanate dal Ministro dell’Economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, devono disciplinare, inter alia, i limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all’ammontare massimo dei singoli finanziamenti, ma “escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale”.
11. Novità per il superbonus 110%
In tema di bonus edilizi, la legge di Bilancio porta diverse novità per il superbonus 110%.
In primo luogo, cambia il calendario del superbonus (art. 1, comma 28, lettere a-e, lettere g-l). In particolare, ferma restando la scadenza del 30 giugno 2022, la maxi-detrazione viene prorogata:
– fino al 31 dicembre 2025, per gli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari e da ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto. La percentuale di detrazione sarà pari al 110% fino al 31 dicembre 2023, al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025;
– fino al 31 dicembre 2023, per gli interventi effettuati dagli IACP ed enti equivalenti, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative a proprietà indivisa, se alla data del 30 giugno 2023 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
– fino al 31 dicembre 2022, per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche: se alla data del 30 giugno 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, in tutti i precedenti casi, il superbonus è riconosciuto nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 (art. 1, comma 28, lettera f).
Il comma 43 chiarisce quali sono i fattori di conversione in energia primaria da applicarsi per la predisposizione degli attestati di prestazione energetica allegati all’asseverazione necessaria per fruire della detrazione del superbonus.
12. Proroga bonus edilizi “minori”
Vengono prorogati invece fino al 31 dicembre 2024 i seguenti bonus edilizi “minori” (art. 1, commi 37, 38):
– la detrazione IRPEF per gli interventi di ristrutturazione edilizia nella misura potenziata del 50%, con limite di spesa a 96.000 euro;
– l’ecobonus “ordinario” al 50-65-70-75% per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari;
– il sisma bonus “ordinario” (anche acquisti) al 50-70-75-80-85% (di cui all’art. 16, D.L. n. 63/2013);
– il bonus mobili per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo dell’immobile, con spesa massima detraibile pari a 10.000 euro nel 2022 e a 5.000 euro nel 2023 e 2024;
– il bonus verde, la detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (di cui all’art. 1, commi 12-15, legge n. 205/2017).
13. Detrazione per abbattere le barriere architettoniche
Viene istituita (art. 1, comma 42) una nuova detrazione al 75%:
– per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti;
– per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche. In caso di sostituzione dell’impianto, sono ammesse anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
I limiti di spesa variano in base al numero delle unità immobiliari all’interno degli edifici: 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti o dispongano di uno o più accesso esterno autonomo; 40.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; 30.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
La detrazione spetterà per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e può essere fruita nella dichiarazione dei redditi in 5 quote annuali oppure è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
14. Sconto in fattura/cessione del credito e controlli
Vengono prorogate le opzioni per sconto in fattura e cessione del credito (art. 1, comma 29):
– per gli anni 2022, 2023 e 2024 per eco e sisma bonus “ordinari”, bonus facciate e detrazione IRPEF 50% per le ristrutturazioni e la nuova detrazione per abbattere le barriere architettoniche;
– fino al 31 dicembre 2025 per il superbonus.
Il comma 29 – riproducendo, con qualche novità, le disposizioni del D.L. n. 157/2021 (che viene conseguentemente abrogato) – conferma, per tutti i bonus edilizi diversi dal 110%, in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura l’obbligo del visto di conformità e di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati.
Sono esclusi dall’obbligo di visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese gli interventi in edilizia libera e gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per il bonus facciate.
Viene precisato che le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità rientrano tra le spese agevolabili.
Per il 110%, invece, il visto di conformità viene richiesto anche nel caso in cui il superbonus sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Il visto non sarà necessario se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
Il comma 30 riconosce all’Agenzia delle Entrate la possibilità di sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, l’efficacia delle comunicazioni telematiche necessarie per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio, mentre i commi da 31 a 36 chiariscono i poteri dell’Agenzia delle entrate nell’ambito dei controlli su superbonus, sconto in fattura, cessione del credito e sulle agevolazioni e i contributi a fondo perduto da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
15. Altri bonus “casa”
Bonus per sistemi di filtraggio acqua potabile
Prorogato fino al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile (art. 1, comma 713).
Il bonus – istituito dall’art. 1, commi 1087-1089 della legge di Bilancio 2021 – è attribuito alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, nella misura del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti.
Il beneficio è riconosciuto fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.
16. Credito d’imposta impianti fonti rinnovabili
Al comma 812 viene istituito un credito d’imposta, ai fini dell’IRPEF, per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Sarà un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze a definire le modalità attuative.
Le risorse finanziarie stanziate ammontano a 3 milioni di euro per il 2022.
17. Bonus quotazione PMI
Con il comma 46 viene esteso ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2022 il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI), istituito dalla legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018).
Dal 1° gennaio 2022, l’importo massimo del bonus fruibile scende da 500.000 a 200.000 euro.
18. Misure per l’agricoltura
Diverse le misure a favore delle imprese agricole (art. 1, commi 515-519 e 521-526).
Con il comma 523 si emenda l’art. 9, D.Lgs. n. 185/2000, armonizzandolo con la formulazione dell’art. 10-bis dello stesso decreto, per come modificato dall’art. 68, comma 9, D.L. n. 73/2021, che ha esteso la misura “ISMEA più impresa”, inizialmente prevista solo in favore dei giovani imprenditori, anche alle donne di tutte le età.
Si amplia inoltre la platea dei soggetti beneficiari della misura, eliminando il vincolo di soglia minima della metà numerica dei soci quale requisito di ammissibilità delle società.
Post modifica, quindi, l’accesso è consentito alle imprese amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra 18 e 40 anni o da una donna ovvero, nel caso di società, composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, da giovani di età compresa tra 18 e 40 anni o da donne.
Ante modifica, invece, erano ammesse le imprese amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra 18 e 40 anni o da una donna ovvero, nel caso di società, composte per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani di età compresa tra 18 e 40 anni o da donne.
Si prevede inoltre:
– l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, di un “Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteo-climatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità”, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022;
– l’incremento di 50 milioni di euro, per l’anno 2022, delle risorse finanziarie dedicate alle attività svolte da ISMEA a condizioni di mercato (aumenti di capitale, prestiti obbligazionari, strumenti finanziari partecipativi), per progetti di sviluppo delle società del settore agricolo e agroalimentare (ISMEA Investe);
– l’incremento di 10 milioni di euro delle risorse finanziarie dedicate alle attività svolte da ISMEA per la concessione di garanzie a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine;
– l’incremento di 5 milioni per il 2022 della dotazione del Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile in agricoltura (ISMEA donne in campo);
– l’incremento di 15 milioni di euro, per il 2022, delle risorse destinate a finanziare attività in favore dello sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (ISMEA più impresa).
19. Ulteriori disposizioni
Tra le altre disposizioni, si segnalano:
– l’adeguamento del perimetro geografico di applicazione del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno (ex art. 1, comma 98, legge n. 208/2015) a quanto è stato previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021 (art. 1, comma 176);
– l’istituzione, presso il Ministero del Turismo, di un fondo con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla realizzazione di interventi per l’accessibilità turistica delle persone con disabilità (art. 1, commi 176 e 177);
– l’istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo economico, del Fondo per il sostegno alla transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, allo scopo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici. Sarà un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con il Ministro per la Transizione ecologica, a definire le disposizioni attuative (art. 1, comma commi 478 e 479);
– l’istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo economico, di un fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare al sostegno degli operatori economici del settore del turismo, dello spettacolo e dell’automobile, gravemente colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19. Sarà un decreto del Ministro per lo Sviluppo economico, da emanare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del Ministro del Turismo e del Ministro della Cultura, a definire i criteri di determinazione, delle modalità di assegnazione e delle procedure di erogazione delle risorse (art. 1, commi 486 e 487);
– l’incremento di 10 milioni, per ciascuno degli anni 2022 e 2023 delle risorse destinate al riconoscimento del credito di imposta, istituito dalla legge di Bilancio 2018, in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri (art. 1, comma 351);
– la stabilizzazione, a decorrere dal 2022, della Card cultura ai giovani che compiono 18 anni (art. 1, commi 357-358);
– la proroga al 31 dicembre 2022 del contributo per la riqualificazione elettrica dei veicoli, ex lettera b-bis) del comma 1031 della legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi 809 e 810);
– l’incremento di 400 milioni di euro per l’anno 2022, 250 milioni nel 2023 e 100 milioni per ciascun anno dal 2024 al 2036 delle risorse destinate ai contratti di sviluppo nel settore industriale (Sezione II);
– l’incremento di 100 milioni di euro per ciascun anno dal 2022 al 2036 del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa (Sezione II);
– l’incremento di 50 milioni per ciascun anno del triennio 2022-2024 delle risorse destinate agli interventi per l’autoimprenditorialità (Sezione II).
Fonte IPSOA
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1. FINANZA AGEVOLATA: cosa è cambiato con il disegno di Legge di Bilancio 2022
RAMSES GROUP NEWS n. 235 – 4 novembre 2021
Nella seguente tavola sinottica si riepilogano aliquote e massimali, come risultanti dal DDL di Bilancio 2022, dei crediti investimenti in beni strumentali e R&S&I&D in relazione ai periodi di effettuazione di investimenti:
Beni materiali 4.0 | Aliquote e investimenti tot. (beni 4.0) o massimali di credito (R&S&I&D) | ||
Periodo di investimento: Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 Fino al 30.06.2022 con prenotazione entro 31.12.2021 Dal 01.01.2022 al 31.12.2022 Fino al 30.06.2023 con prenotazione entro 31.12.2022 Dal 01.01.2023 al 31.12.2025 Fino al 30.06.2026 con prenotazione entro 31.12.2025 | – 50% fino a 2,5 milioni di euro – 30% oltre 2,5 fino a 10 – 10% oltre 10 fino a 20 – 40% fino a 2,5 milioni di euro – 20% oltre 2,5 fino a 10 – 10% oltre 10 fino a 20 – 20% fino a 2,5 milioni di euro – 10% oltre 2,5 fino a 10 – 5% oltre 10 fino a 20 | ||
Beni immateriali 4.0 | |||
Dal 16.11.2020 al 31.12.2023 Fino al 30.06.2024 con prenotazione entro 31.12.2023 Dal 01.01.2024 al 31.12.2024 Fino al 30.06.2025 con prenotazione entro 31.12.2024 Dal 01.01.2025 al 31.12.2025 Fino al 30.06.2026 con prenotazione entro 31.12.2025 | – 20% fino a 1 milione di euro – 15% fino a 1 milione di euro – 10% fino a 1 milione di euro | ||
R&S | |||
Periodi d’imposta 2021-2022 Periodi d’imposta dal 2023 al 2031 | 20% – massimale 4 milioni di euro Strutture produttive nel Mezzogiorno: – 25% grande impresa – 35% media impresa – 45% piccola impresa 10% – massimale 5 milioni di euro | ||
IT | |||
Periodi d’imposta dal 2021 al 2023 Periodi d’imposta 2024-2025 | 10% – massimale 2 milioni di euro 5% – massimale 2 milioni di euro | ||
Design | |||
Periodi d’imposta dal 2021 al 2023 Periodi d’imposta 2024-2025 | 10% – massimale 2 milioni di euro 5% – massimale 2 milioni di euro | ||
IT 4.0 e IT green | |||
Periodi d’imposta 2021-2022 Periodo d’imposta 2023 Periodi d’imposta 2024-2025 | 15% – massimale 2 milioni di euro 10% – massimale 4 milioni di euro 5% – massimale 4 milioni di euro | ||
Fonte EUROCONFERENCE
2. DDL di Bilancio 2022: Transizione 4.0 – proroga, ma i crediti d’imposta verranno dimezzati
Il governo scopre le carte sulla proroga degli incentivi previsti dal piano Transizione 4.0 . Nella prima bozza del disegno di legge di bilancio, l’articolo 9 è dedicato interamente alla “Proroga del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali «Transizione 4.0» e del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative”.
La norma dispone una proroga triennale per i beni strumentali e decennale per le attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design che però porta con sé una pesante rimodulazione delle aliquote.
Vediamo con ordine che cosa prevede questo il testo della bozza del disegno di legge di bilancio.
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
A partire dall’1 gennaio 2023 il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 viene sostanzialmente dimezzato.
Prima però ricordiamo che le aliquote 2021 prevedono per chi acquisti i beni materiali inclusi nell’Allegato A
- 50% per investimenti fino a 2,5 milioni
- 30% per investimenti da 2,5 a 10 milioni
- 10% per investimenti da 10 a 20 milioni
Nel 2022 queste aliquote diminuiranno, come già previsto dalla legge di bilancio 2021, come segue
- 40% per investimenti fino a 2,5 milioni
- 20% per investimenti da 2,5 a 10 milioni
- 10% per investimenti da 10 a 20 milioni
Il testo della nuova bozza prevede il rinnovo della misura per ulteriori tre anni e un’ulteriore diminuzione a partire dal gennaio 2023 e fino a tutto il dicembre 2025, con consegna allungata fino al giugno 2026, secondo questo schema:
- 20% per investimenti fino a 2,5 milioni
- 10% per investimenti da 2,5 a 10 milioni
- 5% per investimenti da 10 a 20 milioni
Décalage anche per i beni immateriali previsti dall’allegato B. Qui ricordiamo che per il 2021 e il 2022 l’aliquota è fissata al 20%. La bozza della legge di bilancio 2022 prevede una proroga ancora al 20% per il 2023 e poi al 15% per il 2024 e al 10% per il 2025.
Nessun riferimento invece per i beni non 4.0 (ex superammortamento) che sono incentivati quest’anno al 10% e per il 2022 al 6%, sia per i beni materiali che immateriali. Nessuna proroga in vista dunque.
La proroga per il credito d’imposta per attività di Ricerca, sviluppo, innovazione e design
Rinnovo decennale, fino al 2031, per il credito d’imposta per le attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design.
Ma mentre per il 2022 l’impalcatura. viene rinnovata alle medesime condizioni attuali, dopo c’è una netta riduzione.
Per il 2022 le aliquote e i tetti sono i seguenti
- 20% per attività di ricerca e sviluppo con massimale di 4 milioni
- 10% per attività di innovazione o per attività di design e ideazione estetica con massimale di 2 milioni
- 15% per attività di innovazione con finalità orientate a un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 con massimale di 2 milioni
Dal 2023 al 2031 invece
- 10% per attività di ricerca e sviluppo con massimale di 5 milioni
E dal 2023 al 2025
- 5% per attività di innovazione o per attività di design e ideazione estetica con massimale di 2 milioni
- 10% per attività di innovazione con finalità orientate a un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 con massimale di 4 milioni
Rinnovo anche per la Sabatini e Fondo 394
Anche la Nuova Sabatini, la misura che sostiene gli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese con un contributo a sostegno degli interessi pagati per il finanziamento contratto al fine di acquistare beni strumentali, è integrata di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
Il fondo rotativo 394 che assicura il sostegno delle attività di internazionalizzazione viene poi incrementato di 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Con 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 è poi rifinanziato il fondo perduto Fondo per la promozione integrata dell’export previsto dal Decreto Cura Italia.
Fonte INNOVATION POST
3. DDL di Bilancio 2022: Industria 4.0 – dal 2023 il credito d’imposta si restringe fino al 5%
Per il credito di imposta su investimenti in beni strumentali 4.0 la possibilità di ottenere un incentivo del 40% si riduce a quelli effettuati entro il 31 dicembre 2022. Superata questa data, il credito d’imposta ottenibile scenderà al 20% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro e crollerà al 5% per quelli fino a 20 milioni di euro.
A parziale compensazione, la norma rimarrà operativa fino al 30 giugno 2026. A prevederlo è il disegno di legge di Bilancio approvato dal Consiglio dei ministri. Il credito d’imposta subisce anche un taglio, in quanto la possibilità di ottenere il 40% si riduce ai beni consegnati entro il 31 dicembre 2022, mentre viene cancellata la possibilità, in relazione alla predetta percentuale, di prolungare la consegna fino al 30 giugno 2023 pagando entro il 2022 un acconto del 20 per cento.
Il Ddl prevede nuovi scaglioni di agevolazione. Gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, otterranno un credito d’imposta nella misura del 20% del costo. Questa percentuale sarà ottenibile dalle imprese per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro. La percentuale scenderà al 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. Arriverà al 5% per investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili di 20 milioni.
Cambia la situazione anche per le imprese che effettuano investimenti in beni immateriali compresi nell’allegato B alla legge di Bilancio 2017. I classici investimenti sono software, sistemi integrati, piattaforme e applicazioni in ambito Industria 4.0. Il contributo del 20% può essere ottenuto fino al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2024) a condizione che entro questa data del il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Il limite massimo annuale di costi ammissibili è 1 milione di euro. Per gli investimenti sostenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15%, nel limite massimo di costi ammissibili di 1 milione di euro. Scende ulteriormente la percentuale per gli investimenti sostenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025; il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Sono agevolabili anche le spese per servizi relativi a soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza. Anche per il 2024 e 2005 è possibile posticipare al 30 giugno dell’anno successivo la possibilità di completare l’investimento con acconto e ordine realizzati entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Fonte IL SOLE 24 ORE
4. DDL di Bilancio 2022: Bonus investimenti, R&S, SACE e Nuova Sabatini – le AGEVOLAZIONI
Dalla proroga dei crediti d’imposta per i beni materiali e immateriali 4.0, alla conferma fino al 30 giugno 2022 della garanzia SACE e, con qualche aggiustamento, del regime derogatorio del Fondo di garanzia PMI. Dal rifinanziamento della Nuova Sabatini, alla stabilizzazione del Fondo Simest per l’internazionalizzazione ed estensione fino al 31 dicembre 2022 del Fondo Gasparrini per la sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa per i lavoratori autonomi e ai liberi professionisti. È il pacchetto di interventi a sostegno delle imprese e dei professionisti messo in campo dal disegno di legge di Bilancio 2022.
Bonus investimenti
Per il bonus investimenti, il ddl dispone una proroga triennale solo per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali 4.0. Viene prevista però una riduzione dell’aliquota agevolativa per gli investimenti che saranno effettuati dal 1° gennaio 2023.
Nessuna conferma, invece, per il bonus investimenti in beni materiali ed immateriali non 4.0. Pertanto, se non ci sarà nessuna modifica futura, il credito d’imposta resterà in vigore fino al 31 dicembre 2022, con possibile estensione fino al 31 dicembre 2023.
Per quanto riguarda, invece, gli investimenti in beni materiali strumentali 4.0 (indicati nell’Allegato A alla l. 232/2016), il disegno di legge di Bilancio 2022 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
– 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
– 5% per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Con riferimento agli investimenti in beni immateriali strumentali 4.0 (indicati nell’Allegato B alla l. 232/2016), il disegno di legge di Bilancio 2022 prevede le seguenti aliquote:
– fino al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
– dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il termine del 30 giugno 2025 a condizione che entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
– per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il termine del 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Credito d’imposta per attività di R&S, innovazione e design
Il disegno di legge di Bilancio 2022 estende anche la validità del credito d’imposta per le attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design, ma ci sarà una riduzione delle aliquote agevolative.
Per la ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, il credito d’imposta è confermato fino alla fine del 2031, ma dal 2023 il bonus sarà riconosciuto nella misura del 10%, con massimale a 5 milioni di euro (dagli attuali 4 milioni).
Il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica e il credito d’imposta per design e ideazione estetica invece:
– fino al 2023, resteranno al 10%, nel limite massimo di 2 milioni;
– nel 2024 e 2025, saranno ridotti al 5%, nel limite massimo di 2 milioni.
Per quanto riguarda invece il credito d’imposta per innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica, la misura dell’aiuto:
– fino al 2022, sarà pari al 15%, con un limite massimo di 2 milioni;
– nel 2023, sarà pari al 10%, con un limite massimo di 4 milioni;
– nel 2024 e nel 2025, sarà pari al 5%, con un limite massimo annuale di 4 milioni.
Garanzie
Sul fronte garanzie, il ddl proroga fino al 30 giugno 2022, senza modifiche, la garanzia Italia SACE.
Conferma a metà del 2022, ma con alcune rilevanti novità, anche der regime derogatorio del Fondo per le PMI.
Tra le innovazioni:
– per i finanziamenti di importo superiore a 30.000 euro, la garanzia resterà all’80% se si tratta di prestiti finalizzati a investimenti, mentre si ridurrà al 60% per quelli per la liquidità;
– per prestiti fino a 30.000 euro, le garanzie scenderanno all’80%;
– è prevista, a partire dal 1° aprile 2022, il pagamento di una commissione per il rilascio delle garanzie.
Nuova Sabatini e Fondo Simest
Viene rifinanziata inoltre con 180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 la Nuova Sabatini, lasciando inalterata la disciplina dell’agevolazione.
Per il sostegno all’internazionalizzazione, viene inoltre incrementata:
– di 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, la dotazione del Fondo 394/1981 per la concessione di finanziamenti agevolati;
– di 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, la dotazione del Fondo di cui all’art. 72, comma 2, del D.L. 18/2020, per la concessione del contributo a fondo perduto.
Fondo Gasparrini
Il disegno di legge di Bilancio 2022, inoltre, conferma fino alla fine del prossimo anno la disciplina speciale del fondo Gasparrini.
L’accesso al Fondo, quindi, fino al 31 dicembre 2022, è consentito ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti, agli imprenditori individuali e ai piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile che abbiano registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda – ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda, qualora non sia trascorso un trimestre – un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività a seguito delle misure adottate per l’emergenza Coronavirus.
Inoltre, fino al 31 dicembre 2022;
– non deve essere presentato l’ISEE;
– possono beneficiare dell’intervento del Fondo i mutui di importo fino a 400.000 euro;
– è possibile richiedere la sospensione del pagamento delle rate anche per i mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate;
– possono accedere alla sospensione del pagamento delle rate anche i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo Prima casa di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147/2013;
– sono ammesse le cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari di importo massimo pari al prodotto tra 400.000 euro e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 10% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi nelle condizioni di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo (previste dall’art. 2, comma 479, della l. n. 244/2007).
FONTE IPSOA
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Approvato Disegno di LEGGE BILANCIO 2022: proroga superbonus 110% con scadenze differenziate – Iter parlamentare – Crescita e taglio tasse
RAMSES GROUP NEWS n. 234 – 2 novembre 2021
1 Disegno di legge di Bilancio 2022 proroga superbonus 110% con scadenze differenziate
Proroga selettiva per il superbonus 110%. Bonus facciate confermato anche per il prossimo anno ma con aliquota ridotta al 60%. Stabilizzazione fino al 2024 dell’ecobonus e del sismabonus “ordinari”, del bonus ristrutturazione al 50% e del bonus verde. Anche il bonus mobili resterà in vigore fino al 2024, ma, a partire dal 1° gennaio 2022, la spesa massima ammissibile si riduce a 5.000 euro. Sono le tante novità che il disegno di legge di Bilancio 2022, approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2021, prevede in tema di bonus edilizi.
Dalla proroga selettiva del superbonus 110% alla riduzione dell’aliquota del bonus facciate fino alla stabilizzazione (fino alla fine del 2024) di tutti gli altri sconti. E opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito solo per la maxi detrazione, mentre per i restanti incentivi, a meno di modifiche durante l’iter di approvazione della legge di Bilancio, sarà possibile solo per le spese sostenute nel 2020 e 2021.
È questo l’assetto dei bonus edilizi delineato dal disegno di legge di Bilancio 2022, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 28 ottobre 2021.
Superbonus 110%
Il disegno di legge di Bilancio 2022, quindi, prevede la proroga del superbonus 110%, ma con scadenze differenziate a seconda della tipologia di beneficiario.
In particolare, secondo il testo della Manovra approvato dal Consiglio dei Ministri, per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari da persone fisiche – soggetti di cui al comma 9, lettera b) dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 – la maxi detrazione spetta fino al 31 dicembre 2022 ma esclusivamente in due ipotesi:
– prima ipotesi: se, alla data del 30 settembre 2021, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo;
– seconda ipotesi: per gli interventi eseguiti da persone fisiche con ISEE non superiore a 25.000 euro annui su unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
In tutti gli altri casi, il termine ultimo per concludere i lavori per beneficiare del superbonus 110% resta confermato al 30 giugno 2022.
Termini più lunghi per i condomini, IACP e cooperative.
Per gli interventi (compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui alla lettera d) dell’art. 3, comma 1, D.P.R. n. 380/2001) effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche proprietarie uniche o in comproprietà di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate – soggetti di cui al comma 9, lettera a) dell’art. 119, D.L. n. 34/2020 – sarà possibile usufruire del superbonus fino al 31 dicembre 2025, ma dal 2024 scatta un decalage.
In particolare, la maxi detrazione resterà al 110% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023. Lo sconto si ridurrà al 70% per le spese sostenute nell’anno 2024, mentre per le spese sostenute nell’anno 2025 la detrazione fiscale sarà pari al 65%.
Per gli interventi effettuati dagli IACP (ed enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing) e dalle cooperative edilizie – soggetti di cui alle lettere c) e d) del comma 9 dell’art. 119, D.L. n. 34/2020 – il superbonus 110% potrà arrivare fino al 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati già ultimati lavori per una percentuale di completamento dell’intervento complessivo pari almeno al 60%.
Bonus facciate
Il Ddl di Bilancio 2022 conferma fino alla fine del prossimo anno il bonus facciate (ex art. 1, commi da 219 a 223, della legge di Bilancio 2020), ma riduce notevolmente l’aliquota della detrazione.
Secondo il testo approvato dal Consiglio dei Ministri, per le spese sostenute nel 2022, la misura dello sconto (IRPEF/IRES) sarà al 60% (fino al 31 dicembre 2021, la misura è invece del 90%).
Si ricorda che il bonus può essere fruito per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali) ubicati in zona A o B, individuate dal D.M. n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Il beneficio è valido per gli interventi sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Esclusi invece gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico (quali superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, tranne quelle visibili dalla strada).
Ulteriori bonus
Il disegno di legge di Bilancio 2022 stabilizza fino al 31 dicembre 2024:
– la detrazione IRPEF al 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con limite di spesa a 96.000 euro di cui all’art. 16-bis del TUIR;
– l’ecobonus “ordinario” al 50-65-70-75% e il bonus unico 80-85% per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013);
– il sismabonus “ordinario” (anche acquisti) al 50-70-75-80-85% (di cui all’art. 16, D.L. n. 63/2013);
– il bonus verde, la detrazione IRPEF del 36% per interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato di cui all’art. 1, commi 12-15, della legge n. 205/2017.
Novità per il bonus mobili
Anche il bonus mobili resterà in vigore fino al 2024, ma, a partire dal 1° gennaio 2022, la spesa massima ammissibile dall’attuale 16.000 euro si ridurrà a 5.000 euro.
In particolare, il Ddl di Bilancio 2022 prevede che la detrazione sarà riconosciuta per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. I mobili e gli elettrodomestici dovranno essere finalizzati all’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione – da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo – resta confermata al 50%, ma, come anticipato precedentemente, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, dovrà essere calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro. Il bonus dovrà essere agganciato a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, ovvero siano iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di 5.000 euro è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.
Bonus colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
Il disegno di legge di Bilancio 2022 non prevede nessuna proroga per la detrazione (IREF e IRES) del 50% per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, di cui all’art. 16-ter del D.L. n. 63/2013. Pertanto, se non verrà confermata anche per il prossimo anno durante l’iter di approvazione della legge di Bilancio, l’agevolazione scadrà alla fine del 2021.
Sconto in fattura o cessione
Il disegno di legge di Bilancio, tranne che per il superbonus 110%, non modifica l’art. 121 del D.L. n. 34/2020 relativo all’opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito.
In particolare, secondo il testo approvato dal Consiglio dei Ministri, i due meccanismi resteranno in vigore fino al 2025 esclusivamente per il superbonus 110%.
Per il bonus facciate, il bonus ristrutturazioni, l’eco e il sisma bonus “ordinari”, a meno di modifiche durante l’iter di approvazione della legge di Bilancio, la disciplina prevista dall’art. 121 rimarrà in vigore solo per le spese sostenute nel 2020 e 2021
Fonte Ipsoa
2 Approvato il disegno di legge di Bilancio 2022
Via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. La legge di Bilancio 2022 si articola in diversi interventi che puntano a rafforzare il tessuto economico e sociale, sostenendo la crescita e la competitività dell’economia italiana. L’obiettivo è di proseguire con una politica di bilancio espansiva al fine di sostenere l’economia e la società nelle fasi di uscita dalla pandemia da Covid-19 e di aumentare il tasso di crescita nel medio termine, rafforzando gli effetti degli investimenti e delle riforme previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Il Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2021 ha approvato il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.
Di seguito i principali punti di intervento.
Fisco
Per ridurre il cuneo fiscale e l’IRAP è previsto un intervento da complessivi 8 miliardi di euro, di cui 6 con un nuovo stanziamento di bilancio e 2 miliardi già assegnati in precedenza.
Con uno stanziamento di 650 milioni, la plastic tax e la sugar tax sono rinviate al 2023.
L’aggio sulla riscossione per le operazioni successive al 1° gennaio sarà posto interamente a carico dello Stato.
Viene ridotta dal 22% al 10% l’IVA su prodotti assorbenti per l’igiene femminile.
Vengono stanziati 2 miliardi di euro nel 2022 per contenere l’aumento dei costi dell’energia.
Investimenti pubblici
Vengono stanziati circa 70 miliardi per gli investimenti delle amministrazioni centrali e locali dal 2022 al 2036.
Le risorse sono destinate:
– al completamento delle infrastrutture ferroviarie, per le metropolitane delle grandi aree urbane, per le infrastrutture autostradali già avviate e per la loro manutenzione straordinaria e messa in sicurezza,
– per interventi per la tutela del patrimonio culturale e per l’edilizia scolastica.
Vengono inoltre:
– stanziate risorse per il Giubileo di Roma e per le Olimpiadi di Milano-Cortina;
– aumentate le risorse per la dotazione del Fondo di Sviluppo e Coesione per il periodo 2022-2030 con complessivi 23,5 miliardi;
– rifinanziati con circa 6 miliardi gli interventi per la ricostruzione privata delle aree colpite dal sisma in Centro Italia.
Investimenti privati e imprese
Per quanto riguarda gli investimenti immobiliari privati:
– sono prorogati fino al 2024 alle medesime aliquote, gli incentivi al 50% e al 65% e le relative maggiorazioni;
– sono estesi al 2023 gli incentivi al 110% per i condomini e gli IACP, con riduzione al 70% nel 2024 ed al 65% nel 2025. Per le altre abitazioni, l’incentivo al 110% è esteso per il secondo semestre del 2022 per le abitazioni principali di persone fisiche con la previsione di un tetto ISEE;
– sono confermati anche nel 2022 gli incentivi per le facciate con una percentuale agevolata pari al 60%.
Sono prorogate e rimodulate le misure di Transizione 4.0 fino al 2025.
Vengono rifinanziati il Fondo di Garanzia Pmi (per 3 miliardi di euro), la Nuova Sabatini e le misure per l’internazionalizzazione delle imprese.
La possibilità di trasformare le Deferred Tax Assets (DTA) in crediti di imposta viene estesa fino al 30 giugno 2022, con la medesima percentuale e un tetto massimo per singola operazione.
Sanità
Per il 2022 sono previsti circa 1,8 miliardi per l’acquisto di vaccini e medicinali anti-Covid.
Il Fondo Sanitario Nazionale viene finanziato con 2 miliardi di euro aggiuntivi ogni anno fino al 2024.
Ulteriori risorse sono destinate al fondo per i farmaci innovativi, per complessivi 600 milioni nel triennio.
Le borse di studio per gli specializzandi in medicina vengono significativamente aumentate e portate in via permanente a 12.000 l’anno.
Gli enti del Servizio Sanitario Nazionale vengono autorizzati a stabilizzare il personale assunto a tempo determinato durante l’emergenza.
Istruzione e ricerca
Viene aumentata la dotazione del Fondo di Finanziamento ordinario per l’Università e del Fondo Italiano per la Scienza e viene creato un nuovo Fondo Italiano per la Tecnologia.
Sono accresciuti i fondi per gli enti di ricerca e il Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Il contributo alle spese di ricerca delle imprese, ora previsto fino al 2022, viene rimodulato ed esteso fino al 2031.
Viene disposta la proroga fino a giugno dei contratti a tempo determinato stipulati dagli insegnanti durante l’emergenza Covid-19.
Sono previste risorse aggiuntive per i libri di testo gratuiti.
E’ finanziata l’introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria per classi di quarta e quinta elementare.
Regioni ed Enti locali
Fra le altre misure il decreto stanzia complessivamente circa 1,5 miliardi per incrementare il Fondo per il Trasporto Pubblico Locale e prevedere risorse aggiuntive per gli enti locali per garantire i livelli essenziali a regime per gli asili nido e per la manutenzione della viabilità provinciale.
Politiche sociali
Tra le varie misure risalta il rifinanziamento del reddito di cittadinanza con un ulteriore miliardo di euro ogni anno, confermando l’importo del finanziamento sui livelli del 2021. Vengono rafforzati i controlli e introdotti correttivi alle modalità di corresponsione, che prevedono una revisione della disciplina delle offerte di lavoro congrue, un decalage del beneficio mensile per i soggetti occupabili, sgravi contributivi per le imprese che assumono i percettori del reddito e benefici fiscali per gli intermediari.
Sono attuati interventi in materia pensionistica, con una misura di durata annuale e con un requisito di 64 anni di età e 38 anni di contributi. Viene prorogata Opzione Donna e prorogata e allargata l’APE sociale ad ulteriori categorie di soggetti che hanno svolto lavori gravosi.
Con una spesa di circa 3 miliardi di euro nel 2022 si dà attuazione alla riforma degli ammortizzatori sociali, con un aumento dei sussidi di disoccupazione e un’estensione degli istituti di integrazione salariale ordinari e straordinari ai lavoratori di imprese attualmente non inclusi, nonché agli apprendisti e ai lavoratori a domicilio.
Sono previsti incentivi all’utilizzo dei contratti di solidarietà e la proroga per il 2022 e il 2023 del contratto di espansione con l’estensione a tutte le imprese che occupano più di 50 dipendenti. Il congedo di paternità di 10 giorni viene reso strutturale.
Giovani
È previsto il finanziamento permanente del Bonus Cultura per i diciottenni.
Sono estesi per tutto il 2022 gli incentivi fiscali previsti per l’acquisto della prima casa da parte degli under 36 e finanziati il Fondo affitti giovani e il Fondo per le politiche giovanili.
Pubblico impiego
Vengono disposti il finanziamento permanente di un fondo per le assunzioni con 250 milioni di euro e l’incremento del trattamento economico accessorio per 360 milioni. Sono previste ulteriori risorse per la formazione dei dipendenti pubblici.
Fonte Ipsoa
3 MANOVRA: I 185 ARTICOLI – ITER PARLAMENTARE
LINK Disegno di Legge di Bilancio 2022 Il testo del Disegno di Legge di Bilancio 2022 in versione di bozza aggiornata al 28 ottobre 2021.
Legge di Bilancio
La Legge di Bilancio è una legge della Repubblica Italiana con la quale viene approvato il bilancio dello Stato. A prevedere tale strumento è la Costituzione italiana stessa la quale stabilisce, all’articolo 18, che la legge di approvazione del bilancio non possa, a differenza della Legge di Stabilità, introdurre nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra norma che introduca nuove spese deve indicarne la rispettiva copertura finanziaria.
La ex Legge di Stabilità (la c.d. Finanziaria) è la legge ordinaria proposta dal Governo italiano per regolare la politica economica del Paese per un triennio, attraverso misure di finanza pubblica e di politica di bilancio. Con la Legge di Stabilità il Governo ha la facoltà di introdurre innovazioni normative in materia di entrate e di spesa, fissando anche il tetto dell’indebitamento dello Stato. Una volta approvata dal Parlamento, la legge finanziaria regola la vita economica del Paese nell’arco di un anno solare. Gli obiettivi economici di più lungo periodo sono invece definiti dal Governo nel Documento di Economia e Finanza. Dal 2016, la Legge di Bilancio costituisce un unico testo legislativo con la Legge di Stabilità.
Documento di Economia e Finanza
Nel Documento di Economia e Finanza (DEF) vengono messe per iscritto tutte le politiche economiche e finanziarie previste dal Governo. Ogni anno il Governo presenta la Nota di aggiornamento del DEF (NaDEF), aggiornando gli obiettivi programmatici del Documento presentato l’aprile precedente e nuovi parametri macro-economici (PIL, rapporto deficit-PIL, debito pubblico-PIL etc.). La nota di aggiornamento del DEF rappresenta il passo preliminare del cosiddetto ciclo di bilancio, al quale seguirà la presentazione da parte dell’Esecutivo del Dpb (Documento programmatico di bilancio) a Bruxelles e infine del Disegno di Legge di Bilancio. Testo che poi dovrà essere approvato, con eventuali modifiche, dal Parlamento.
Il ruolo della UE
Entro metà ottobre tutti i Paesi dell’Unione Europea devono trasmettere alla Commissione UE e all’Eurogruppo il Documento programmatico di bilancio (Dpb) nel quale vengono indicati gli obiettivi della successiva Legge di Bilancio:
- il saldo di bilancio;
- la descrizione e la quantificazione delle misure contenute nella manovra;
- le indicazioni su come tali misure diano seguito alle raccomandazioni formulate dalle istituzioni europee.
Entro novembre la Commissione UE deve esprimere un primo parere sulla Legge di Bilancio italiana (e su quella di tutti gli altri Stati membri), per verificare l’aderenza agli impegni presi sul fronte dei vincoli di finanza pubblica.
Iter parlamentare
Come un normale disegno di legge, la “manovra” deve essere approvata dalle Camere, ma il via libera definitivo deve arrivare entro il 31 dicembre. Oltre la scadenza di fine anno, la Costituzione prevede il limite del successivo 30 aprile, da autorizzare con legge apposita che conceda l’esercizio provvisorio del bilancio. Più in particolare la Costituzione Italiana, art. 81, comma 2 prevede che l’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
2 novembre: manovra in parlamento
Con la Nadef il governo ha aggiornato i parametri macroeconomici (Pil, deficit-Pil e debito Pil) e indicato gli obiettivi programmatici che finiranno nella manovra 2022. Con il Dpb sono stati trasmessi a Bruxelles i saldi e le misure che saranno contenute poi nel testo vero e proprio nel disegno di legge di Bilancio. Come gli anni passati, il Ddl di bilancio è stato anticipato in alcune misure da un Decreto fiscale, che è stato approvato dal governo lo scorso 15 ottobre e ha già iniziato il suo iter al Senato. La settimana prossima è atteso dal consiglio dei Ministri il via libera al disegno di legge di Bilancio, che dovrebbe essere depositato al Senato il 2 novembre.
15-19 novembre: primo ok al decreto fiscale
Il Decreto fiscale ha tempi più stretti della legge di Bilancio: dovrà essere approvato dal Parlamento (Senato e Camera nello stesso testo) entro il 20 dicembre, pena la sua decadenza. Il suo iter è già iniziato al Senato, con l’assegnazione alle commissioni Finanze e Lavori pubblici. Per rispettare i tempi, l’aula del Senato dovrebbe dare il via libera la testo nella settimana tra il 15 e 19 novembre.
13-17 dicembre: primo ok alla manovra
Dopo l’ok al decreto fiscale, il Senato passerà all’esame clou della Manovra 2022, a partire dalla commissione Bilancio. Come per le ultime due sessioni di bilancio, anche quest’anno la manovra dovrebbe ricevere solo due letture: una dal Senato e una dalla Camera. Montecitorio, per rispettare i tempi di approvazione, dovrà tuttavia limitarsi ad approvare il testo blindato del Senato. Sarà quindi Palazzo Madama l’unica camera dove potranno concentrarsi le modifiche parlamentari al testo approvato dal governo. Il via libera del Senato dovrebbe arrivare entro la settimana tra il 13 e 17 dicembre.
6-11 dicembre: ok definitivo della Camera al decreto fiscale
Una volta approvato dal Senato, il Decreto fiscale giungerà blindato alla Camera per l’ok definitivo. Il testo va convertito in legge entro il 20 dicembre, ma Montecitorio dovrà anche esaminare il disegno di legge di bilancio, quindi l’ok della Camera potrebbe arrivare entro la settimana del 6-11 dicembre.
4 Crescita e taglio tasse: ecco la Manovra 2022 di Draghi
Il Consiglio dei Ministri ha approvato la Legge di bilancio. Il disco verde alla Manovra 2022 è arrivato all’unanimità, accompagnato da un applauso dei ministri, segno di una certa condivisione del lavoro fatto. Una Manovra per la crescita, ha sottolineato il premier Mario Draghi.
Una Legge di bilancio espansiva, che “accompagna la ripresa ed è in piena coerenza con gli altri documenti che guidano l’azione economica del governo” spiega il premier, perché “agisce sulla domanda e sull’offerta, tagliamo le tasse, stimoliamo gli investimenti, miglioriamo la spesa sociale con particolare attenzione ai giovani e alle donne”.
Draghi si concentra sul focus crescita, visto che l’Italia crescerà probabilmente ben oltre il 6%: “Questo è un momento molto favorevole e dobbiamo essere capaci di mantenere questa crescita anche negli anni a venire. Abbiamo dato priorità agli interventi che stimolano la crescita: dal problema del debito pubblico e delle prestazioni sociali inadeguate si esce attraverso la crescita”.
Quindi l’obiettivo, al fine di sostenere l’economia e la società nelle fasi di uscita dalla pandemia, è aumentare il tasso di crescita nel medio termine e rafforzare gli effetti degli investimenti e delle riforme previsti dal Pnrr-Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Una manovra “di grandi dimensioni” da 30 miliardi l’anno in 3 anni: con il decreto fiscale di qualche giorno fa “abbiamo caricato sul 2021 alcuni oneri” ha commentato il ministro dell’Economia Daniele Franco in conferenza stampa al termine del Cdm.
“La Legge di bilancio 2022 si muove lungo le linee tracciate dalla Nadef. Resta volutamente espansiva per recuperare il prodotto che abbiamo perduto l’anno scorso e cerca di avere una visione, ove possibile, di medio periodo”. Gli obiettivi “sono aiutare la società e l’economia ad uscire dalla crisi determinata dalla pandemia” e quello che “nel secondo trimestre del 2022 il Pil torni al livello pre-crisi, che vuol dire anche un ritorno per i livelli occupazionali”.
Tasse/Fisco
“Nel triennio 2022-2024 destiniamo in termini cumulati quasi 40 miliardi per la riduzione delle imposte, sono cifre mai stanziate. 24 miliardi di questi servono per l’intervento sul cuneo, il resto comprende incentivi fiscali che diamo a famiglie e imprese per investimenti nel patrimonio immobiliare, in tecnologia e digitalizzazione”, spiega Draghi.
Nella Manovra sono previsti 8 miliardi di euro “per l’avvio della riforma fiscale. Non definiamo oggi i tagli, ma le finalità” che sono una riduzione “dell’Irpef e l’Irap”. “Nelle prossime settimane ascolteremo le parti sociali – ha spiegato Franco – e proporremo un emendamento governativo alla manovra che definisca la modalità di utilizzo degli 8 miliardi” che rappresentano “l’avvio del processo della riforma del sistema fiscale”.
Ecco le misure principali:
- riduzione cuneo fiscale e taglio Irap: 8 miliardi di euro, di cui 6 con un nuovo stanziamento di bilancio e 2 già assegnati in precedenza
- taglio costi energia: 2 miliardi di euro
- Iva sugli assorbenti: viene ridotta dal 22% al 10%
- plastic tax e sugar tax rinviate al 2023. L’aggio sulla riscossione per le operazioni successive al 1° gennaio sarà posto interamente a carico dello Stato.
Investimenti pubblici
Forte impulso agli investimenti pubblici:
- più investimenti alle amministrazioni centrali e locali dal 2022 al 2036: 70 miliardi, destinati a:
– completamento delle infrastrutture ferroviarie
– alle metropolitane delle grandi aree urbane
– alle infrastrutture autostradali già avviate e alla loro manutenzione straordinaria e messa in sicurezza
– interventi per la tutela del patrimonio culturale
– edilizia scolastica - aumentato della dotazione del Fondo di Sviluppo e Coesione per il periodo 2022-2030 con 23,5 miliardi
- rifinanziamento con circa 6 miliardi degli interventi per la ricostruzione privata delle aree colpite dal sisma in Centro Italia.
- risorse per il Giubileo di Roma
- risorse per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.
Investimenti per i privati
Sul tema degli investimenti privati massima attenzione alle agevolazioni sulla casa:
- proroga al 2024 degli incentivi al 50% e al 65% e delle relative maggiorazioni alle stesse aliquote per gli investimenti immobiliari privati
- proroga del Superbonus 110%, esteso al 2023 per i condomini e gli IACP, con riduzione al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. Per le altre abitazioni, il Superbonus è esteso per il secondo semestre del 2022 per le abitazioni principali di persone fisiche con la previsione di un tetto Isee
- proroga del Bonus facciata, confermato anche nel 2023, ma con una percentuale agevolata che passa dal 90% al 60%.
Investimenti per le imprese
Grandi investimenti anche per le PMI:
- rifinanziato il Fondo di Garanzia Pmi con 3 miliardi di euro
- rifinanziata la cosiddetta Nuova Sabatini
- rifinanziato il Fondo per l’internazionalizzazione delle imprese
- proroga e rimodulazione delle misure di Transizione 4.0 fino al 2025
- estensione della possibilità di trasformare le Deferred Tax Assets (DTA) in crediti di imposta fino al 30 giugno 2022, con la stessa percentuale e un tetto massimo per singola operazione.
Reddito di cittadinanza
Il Reddito di cittadinanza “non deve ostacolare il funzionamento del mercato del lavoro, cosa che invece c’è stata. Condivido il principio, bisogna che sia esente da abusi e che non sia d’intralcio al buon funzionamento del mercato di lavoro” ha detto Draghi illustrando la Manovra in Cdm.
I vari provvedimenti di controllo che verranno dettagliati dovrebbero assicurare il raggiungimento del primo obiettivo. I controlli saranno molto più precisi e dovranno essere soddisfatti prima della percezione del reddito. Il sistema di controlli deve assicurare che anche il secondo obiettivo venga raggiunto, per quanto riguarda gli occupabili, e che non sia un ostacolo all’accettazione di proposte di lavoro.
In precedenza, se il percettore avesse accettato l’offerta avrebbe perso tutto il Reddito di cittadinanza. Oggi invece questo viene graduato, in modo tale che ci sia l’incentivo ad accettare l’offerta di lavoro.
“E’ importante controllare che abbia ricevuto l’offerta di lavoro e l’abbia rifiutata prima che cominci il decalage: su questo stiamo ancora ragionando, il sistema precedente non ha funzionato. Deve essere mantenuto lo spirito del Reddito di cittadinanza, che è diverso da quello del sussidio di disoccupazione”.
Il Reddito di cittadinanza viene finanziato con 1 ulteriore miliardo ogni anno, confermando l’importo del finanziamento sui livelli del 2021.
Vengono rafforzati i controlli e introdotti correttivi alle modalità di corresponsione, che prevedono:
- una revisione della disciplina delle offerte di lavoro congrue
- un decalage del beneficio mensile per i soggetti occupabili
- sgravi contributivi per le imprese che assumono i percettori dell’Rdc
- benefici fiscali per gli intermediari.
Pensioni
La Manovra mette mano anche alle pensioni, dopo mesi di scontri incandescenti. Rispondendo alle domande dei cronisti, Draghi ha spiegato che, per quanto riguarda le pensioni, “non mi aspetto lo sciopero generale, dipende dai sindacati ma mi parrebbe strano che lo facessero vista la disponibilità del governo. Ma la questione è nelle mani dei sindacati”.
Quanto a Quota 100, “è stata un’esperienza che non ho mai condiviso e che ha creato la necessità di tornare alla normalità ancora più urgentemente perché è costata molto. Quindi dobbiamo tornare al sistema contributivo che sia sostenibile”. “L’impegno del governo è tornare in pieno al contributivo.
Quota 100 finisce alla fine di quest’anno, la Legge di bilancio prevede una transizione a Quota 102, con 38 anni di contributi e 64 anni di uscita. Il governo ha anche rafforzato Opzione Donna e Ape sociale, ampliando la gamma di soggetti che possono utilizzarlo.
“La cosa importante è che il governo rimane disponibile al confronto con le parti sociali”: l’obiettivo è il ritorno al sistema contributivo, “la scatola all’interno della quale tante cose si possono aggiustare”. Ecco gli obiettivi:
- flessibilità in uscita
- recuperare al lavoro tutti coloro che sono andati in pensione e lavorano in nero perché vengono puniti se lavorano
- riequilibrare il rapporto per le pensioni dei giovani, oggi squilibrate verso cifre molto basse.
Tutto questo all’interno del sistema contributivo per assicurare la sostenibilità nel tempo del sistema pensionistico. Il governo ha deciso dunque :
- passaggio da Quota 100 a Quota 102: nel 2022 si va in pensione con 64 anni di età e 38 di contributi
- proroga di “Opzione Donna” (tutte le info su come funziona, quando conviene e quanto si perde qui)
- proroga e allargamento dell’APE sociale ad ulteriori categorie di soggetti che hanno svolto lavori gravosi.
Ammortizzatori sociali
Con una spesa di circa 3 miliardi di euro nel 2022 si dà attuazione alla riforma degli ammortizzatori sociali, con:
- aumento dei sussidi di disoccupazione
- estensione degli istituti di integrazione salariale ordinari e straordinari ai lavoratori di imprese attualmente non inclusi, nonché agli apprendisti e ai lavoratori a domicilio
- incentivi all’utilizzo dei contratti di solidarietà
- proroga per il 2022 e il 2023 del contratto di espansione, con l’estensione a tutte le imprese che occupano più di 50 dipendenti
- il congedo di paternità di 10 giorni viene reso strutturale.
Giovani
Focus anche sui giovani:
- finanziamento permanente del Bonus Cultura per chi ha 18 anni
- estensione per tutto il 2022 degli incentivi fiscali previsti per l’acquisto della prima casa da parte degli under 36
- finanziamento del Fondo affitti giovani
- finanziamento del Fondo per le politiche giovanili.
Sanità
Sul caldissimo tema della sanità:
- acquisto di vaccini e medicinali anti-Covid: per il 2022 sono previsti circa 1,8 miliardi
- finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale con 2 miliardi di euro aggiuntivi ogni anno fino al 2024
- ulteriori risorse sono destinate al fondo per i farmaci innovativi, per complessivi 600 milioni nel triennio
- aumento delle borse di studio per gli specializzandi in Medicina, portate in via permanente a 12mila l’anno
- autorizzazione agli enti del Servizio Sanitario Nazionale a stabilizzare il personale assunto a tempo determinato durante l’emergenza.
Scuola, ricerca e università
Riguardo alla scuola, all’università e alla ricerca, ecco cosa cambia nel 2022:
- aumento della dotazione del Fondo di Finanziamento ordinario per l’Università
- aumento del Fondo Italiano per la Scienza
- creazione di un nuovo Fondo Italiano per la Tecnologia
- aumento fondi per gli enti di ricerca e il Consiglio Nazionale delle Ricerche
- estensione al 2031 e rimodulazione del contributo alle spese di ricerca delle imprese, ora previsto fino al 2022
- proroga fino a giugno 2022 dei contratti a tempo determinato stipulati dagli insegnanti durante l’emergenza Covid
- risorse aggiuntive per i libri di testo gratuiti
- introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria per classi di 4a e 5a elementare.
Pubblica amministrazione
All’interno della enorme trasformazione della PA, ecco cosa cambia dal 2022:
- finanziamento permanente di un fondo per le assunzioni con 250 milioni di euro
- incremento del trattamento economico accessorio per 360 milioni
- ulteriori risorse per la formazione dei dipendenti pubblici.
Regioni e enti locali
Vengono stanziati infine per gli enti locali complessivamente circa 1,5 miliardi per, fra le altre misure:
- aumento del Fondo per il Trasporto Pubblico Locale
- aumento risorse per gli enti locali per garantire i livelli essenziali a regime per gli asili nido
- aumento risorse per la manutenzione della viabilità provinciale.
Fonte Qui Finanza
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RAMSES GROUP NEWS n. 230 – 22 ottobre 2021
Legge di Bilancio 2022 – Documento Programmatico di Bilancio
COSA DICE RIGUARDO AGLI
Incentivi per le Imprese e Transizione 4.0
Una legge di bilancio che guarda al triennio 2022-2024 con l’obiettivo dichiarato di “supportare il tasso di crescita del prodotto nel medio termine. Si mira, inoltre, a ridurre il carico fiscale per famiglie e imprese”.
Il Documento Programmatico di Bilancio è SOLO UN MODELLO che il Governo prepara secondo uno schema standardizzato e che contiene il progetto di bilancio per l’anno successivo, con l’obiettivo di saldo di bilancio e le proiezioni delle entrate e delle spese.
Di fatto si tratta di una anticipazione della legge di bilancio in cui però ci sono soltanto i “titoli” degli interventi e i saldi economici. Per conoscere come questi titoli e saldi si trasformino in norme – e sapere quindi in dettaglio che cosa prevedano – occorre aspettare il disegno di legge di bilancio vero e proprio, che il Governo dovrebbe consegnare alle Camere entro qualche giorno.
Le principali misure per le imprese sono:
- la proroga degli incentivi fiscali collegati a Transizione 4.0,
- il rifinanziamento della nuova Sabatini,
- risorse aggiuntive per il fondo per l’internazionalizzazione delle imprese
- risorse per il fondo di garanzia per le PMI.
Transizione 4.0, rimodellati i crediti di imposta. Più risorse per la Nuova Sabatini
Il Documento programmatico di bilancio per il 2022 approvato dal Cdm allunga al 2025 gli incentivi ma con aliquote decrescenti. Si abbassa al 10% il tetto del bonus per R&S che andrà a coprire investimenti fino a 5 milioni. Si punta ad aumentare i fondi per l’acquisto di beni strumentali e sistemi hardware e software.
Il governo Draghi proroga e rimodula le misure di transizione 4.0, rifinanzia il Fondo di Garanzia Pmi, la cosiddetta NUOVA SABATINI’ nonché le misure per l’internazionalizzazione delle imprese. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al “Documento programmatico di bilancio per il 2022″ che illustra le principali linee di intervento che verranno declinate nel disegno di legge di bilancio.
Complessivamente si tratta di 4 miliardi di incentivi da destinare alle imprese. Entrando nel dettaglio di INDUSTRIA 4.0, il governo punta ad allungare il credito di imposta – per ora valido fino a metà 2023 – al 2025 ma con aliquote progressivamente decrescenti mentre verrà ridotto al 10% il tetto del bonus per ricerca e sviluppo che andrà però a coprire investimenti fino a 5 milioni.
Altro punto chiave è l’aumento dei fondi attualmente destinati alla Nuova Sabatini, misura molto utilizzata dalle imprese. Proprio nei giorni scorsi il MISE ha rifinanziato con ulteriori 300 milioni di euro la misura che ha l’obiettivo di sostenere gli investimenti produttivi delle piccole e medie imprese per l’acquisto di beni strumentali. Si tratta di risorse stanziate con la legge di assestamento di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2021, approvata e pubblicata in Gazzetta ufficiale. Le Pmi potranno continuare a beneficiare delle agevolazioni per l’acquisto di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuove di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali).
2 Legge di bilancio 2022: il Consiglio dei Ministri approva il documento programmatico
Di seguito i principali interventi :
- FISCO:
- si prevede un primo intervento di riduzione degli oneri fiscali;
- il rinvio al 2023 della plastic tax e della sugar tax;
- il taglio dal 22% al 10% dell’Iva su prodotti assorbenti per l’igiene femminile.
- si stanziano risorse per contenere gli oneri energetici nel 2022.
- INVESTIMENTI PUBBLICI:
- vengono previsti stanziamenti aggiuntivi per le amministrazioni centrali e locali dal 2022 al 2036;
- viene aumentata la dotazione del Fondo di Sviluppo e Coesione per il periodo 2022-2030;
- vengono stanziate risorse per il Giubileo di Roma e per le Olimpiadi di Milano-Cortina.
- INVESTIMENTI PRIVATI E IMPRESE:
- sono prorogate e rimodulate le misure di transizione 4.0 e quelle relative agli incentivi per gli investimenti immobiliari privati.
- vengono rifinanziati il Fondo di Garanzia PMI, la cosiddetta ‘Nuova Sabatini’ e le misure per l’internazionalizzazione delle imprese.
- SANITÀ:
- il Fondo Sanitario Nazionale viene incrementato, rispetto al 2021, di 2 miliardi in ciascun anno fino al 2024.
- Nuove risorse sono destinate al fondo per i farmaci innovativi e alla spesa per i vaccini e farmaci per arginare la pandemia COVID-19.
- SCUOLA, RICERCA E UNIVERSITÀ:
- viene aumentata la dotazione del Fondo di Finanziamento ordinario per l’Università e del Fondo Italiano per la Scienza e viene creato un nuovo fondo per la ricerca applicata. Le borse di studio per gli specializzandi in medicina vengono portate in via permanente a 12.000 l’anno.
- Viene disposta la proroga fino a giugno dei contratti a tempo determinato stipulati dagli insegnanti durante l’emergenza Covid-19.
- REGIONI ED ENTI LOCALI:
- viene incrementato il Fondo per il Trasporto Pubblico Locale e vengono stanziate risorse aggiuntive per gli enti locali per garantire i livelli essenziali a regime per asili nido e per la manutenzione della viabilità provinciale.
- POLITICHE SOCIALI:
- Il livello di spesa del Reddito di cittadinanza viene allineato a quello dell’anno 2021, introducendo correttivi alle modalità di corresponsione e rafforzando i controlli.
- Vengono previsti interventi in materia pensionistica, per assicurare un graduale ed equilibrato passaggio verso il regime ordinario, e si dà attuazione alla riforma degli ammortizzatori sociali. Il congedo di paternità di 10 giorni viene reso strutturale.
Legge di bilancio 2022: misure allo studio
- taglio del cuneo fiscale – contributivo sul lavoro: probabilmente nella legge di bilancio non sarà prevista espressamente una riduzione del cuneo fiscale, ma sarà istituito un fondo destinato che sarà poi disciplinato da successive misure attuative (come già avvenuto gli scorsi anni per Quota 100, Reddito di cittadinanza, ecc). Alcune delle proposte più accreditate vedono l’abolizione del contributo “Cassa Unica assegni familiari” sostenuto dai datori di lavoro, e la decontribuzione a favore del secondo percettore di reddito nelle famiglie (incentivando così il lavoro femminile)
- riduzione delle aliquote irpef: probabilmente ci sarà una riduzione sul salto d’aliquota che passa dal 27% al 38%, alleggerendo così la tassazione per i redditi compresi tra 28.000 e 55.000 euro
- eliminazione dell’IRAP: di questo obiettivo si era parlato anche fra le anticipazioni del decreto fiscale, ma è stato rimandato nelle legge di bilancio in modo più strutturale.
- conferma dei bonus casa: tra le proposte allo studio c’è la proroga per tutto il 2022 delle agevolazioni edilizie e del superbonus anche per il 2023. Il problema come sempre sono i fondi, perciò non è detto che la proroga non porti con se delle riduzioni delle aliquote agevolative così da rendere i bonus più sostenibili per le casse erariali. Ad esempio dalle prime anticipazioni sembra che il bonus facciate verrà rimodulato
- proroga eco-bonus auto fino al 2024: l’obiettivo è dare una stabilità triennale a questi incentivi così da spingere il settore. Sul punto alcune novità sono previste nel decreto fiscale 2022
I bonus edilizi
Passiamo subito ad esaminare la parte ‘dedicata’ ai bonus edilizi.
A pag.40, nella tabella III.1-13, leggiamo della proroga dei bonus per ristrutturazioni edilizie, riqualificazione energetica, mobili, sisma, verde.
Secondo i principali quotidiani di informazione italiana, il Superbonus 110% verrà differito a tutto il 2023 ma solamente per condomini e patrimonio immobiliare Iacp (Istituto autonomo Case Popolari), e quindi NON per gli edifici unifamiliari (le case singole).
Dovrebbero essere prorogati a tutto il 2023 Ecobonus, Sismabonus, Bonus mobili e Bonus verde ma non il Bonus Facciate, che – in effetti – non viene menzionato nel documento.
Anticipato ciò, consigliamo di aspettare la prima bozza della Legge di Bilancio 2022 – dovrebbe arrivare entro fine mese – per capire quali siano davvero le intenzioni del Governo, anche perché da più parti si stanno sollevando polemiche e richieste che andranno evidentemente soppesate con le possibilità finanziarie del Paese.In ogni caso, si tratta di un procedimento lungo, che si completerà solo a fine anno visto che, come di consueto, la Manovra entrerà in vigore dolo dal 1° gennaio 2022.
Fisco
In riferimento al settore fiscale, nel documento è previsto:- un primo intervento di riduzione degli oneri fiscali;- il rinvio al 2023 della plastic tax e della sugar tax;- il taglio dal 22% al 10% dell’Iva su prodotti assorbenti per l’igiene femminile.Saranno inoltre stanziate risorse per contenere gli oneri energetici nel 2022.
Investimenti
Il documento prevede ulteriori stanziamenti per le amministrazioni centrali e locali dal 2022 al 2036; viene aumentata la dotazione del Fondo di Sviluppo e Coesione per il periodo 2022-2030; vengono stanziate risorse per il Giubileo di Roma e per le Olimpiadi di Milano-Cortina.Inoltre per gli enti pubblici viene incrementato il Fondo per il Trasporto Pubblico Locale e vengono stanziate risorse aggiuntive per gli enti locali per garantire i livelli essenziali a regime per asili nido e per la manutenzione della viabilità provinciale.Mentre per privati e imprese vengono prorogate e rimodulate le misure di transizione 4.0 e quelle relative agli incentivi per gli investimenti immobiliari privati. Vengono rifinanziati il Fondo di Garanzia Pmi, la cosiddetta ‘Nuova Sabatini’ e le misure per l’internazionalizzazione delle imprese.
Sanità
Il Fondo Sanitario Nazionale viene incrementato, rispetto al 2021, di 2 miliardi in ciascun anno fino al 2024. Nuove risorse sono destinate al fondo per i farmaci innovativi e alla spesa per i vaccini e farmaci per arginare la pandemia COVID-19.
Istruzione e ricerca
Il documento prevede un aumento della dotazione del Fondo di Finanziamento ordinario per l’Università e del Fondo Italiano per la Scienza e viene creato un nuovo fondo per la ricerca applicata. Le borse di studio per gli specializzandi in medicina vengono portate in via permanente a 12.000 l’anno. Viene disposta la proroga fino a giugno dei contratti a tempo determinato stipulati dagli insegnanti durante l’emergenza Covid-19.
Politiche sociali
Il livello di spesa del Reddito di cittadinanza viene allineato a quello dell’anno 2021, introducendo correttivi alle modalità di corresponsione e rafforzando i controlli. Vengono previsti interventi in materia pensionistica, per assicurare un graduale ed equilibrato passaggio verso il regime ordinario, e si dà attuazione alla riforma degli ammortizzatori sociali. Il congedo di paternità di 10 giorni viene reso strutturale.
Riforme in Legge di Bilancio 2022
La Manovra dovrebbe contenere una serie di misure in parte già anticipate. Come quelle nell’ambito della RIFORMA DELLE PENSIONI , su cui è però ancora aperto il dibattito: oltre alla Quota 102 (per ora “congelata” visto il disaccordo politico della Lega), ci sono altre proposte, come l’APE con anticipo contributivo oppure il potenziamento ed estensione di APE Sociale (con ampliamento della platea dei lavori gravosi) ed il rinnovo dell’Opzione Donna.
Tema caldo nelle ultime ore anche quello del REDDITO DI CITTADINANZA: nel decreto fiscale portato in CdM il 15 ottobre sono stati previsti dal Governo 200 milioni per rifinanziare la misura fino a fine 2021, ma si pone il problema dell’anno prossimo. Il RdC costa intorno agli 8 miliardi annui e ci sono forze di maggioranza che vorrebbero abolirlo; sembra anche probabile un restringimento della platea ed un potenziamento della componente che prevede obblighi in tema di politiche attive.
In Manovra anche il finanziamento della RIFORMA FISCALE. Almeno otto miliardi, se non di più, dovrebbero essere stanziati per il taglio delle tasse, a partire dal taglio del cuneo fiscale.
Il Governo ha già presentato il disegno di legge delega che fissa paletti molto generali ma non si esclude che ci siano già in Manovra primi interventi sulla RIFORMA IRPEF caldeggiata dalle forze di centro-destra (riduzione aliquote per scaglioni di reddito, accorciando il salto dal 27% al 38%, a beneficio dei ceti medi, ossia 7 milioni tra dipendenti e pensionati con reddito annuo tra 28mila e 55mila euro), così come il taglio del CUNEO FISCALE per quanto concerne i costi del lavoro a carico delle imprese ( sul tavolo di sono 8-9 miliardi, su cui capire come intervenire) sostenuto da PD e M5S. Da capire anche il destino dell’ IRAP , la cui cancellazione costa 12 miliardi (potrebbe essere sostituita da un’addizionale IRES ma in questo modo scatterebbe un ammanco di gettito dai soggetti che oggi non versano tale imposta).
Le NOVITA’ che troveranno spazio nel testo per quanto riguarda il FISCO
Come si legge nel comunicato stampa del Governo che ha accompagnato l’approvazione del Documento Programmatico di Bilancio, nel testo della Manovra ci sarà spazio sicuramente per i seguenti punti:
- un primo intervento di riduzione degli oneri fiscali;
- l’ennesima proroga della plastic tax e della sugar tax, con un rinvio al 2023;
- l’impiego di fondi per la riduzione delle bollette elettriche;
- la riduzione dell’IVA dal 22 al 10 per cento sugli assorbenti.
Non è in evidenza nella comunicazione alla stampa, ma troverà spazio nella Manovra anche la proroga del Superbonus e dei bonus casa, che non sarà completa.
Stando alle prime indiscrezioni emerse, per la detrazione del 110 per cento ci sarà una proroga breve al 2023 per condomini e IACP, saranno confermate le agevolazioni fiscali legati all’edilizia con aliquota del 50 e del 65 per cento. Mentre l’esperienza del bonus facciate sembra essere al tramonto: si concluderà il 31 dicembre 2021.
Di seguito la tabella di marcia attuale del Superbonus.
Superbonus | Scadenza | Estensione per lavori completati al 60% |
---|---|---|
Lavori su edifici singoli | 30 giugno 2022 | – |
Lavori su condomini | 31 dicembre 2022 | – |
Lavori su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà | 30 giugno 2022 | 31 dicembre 2022 |
IACP | 30 giugno 2023 | 31 dicembre 2023 |
Sulla misura chiave, la riduzione del carico fiscale, ci sono ancora molti punti interrogativi. Non è ancora chiaro, probabilmente anche per la difficoltà di trovare un accordo, da dove si partirà per alleggerire il peso. Ma, stando anche a quanto stabilito nei lavori preparatori per mettere in atto la RIFORMA FISCALE , è molto probabile una revisione del terzo scaglione IRPEF e anche un intervento sull’IRAP.
Scaglioni IRPEF 2021 | Aliquota IRPEF 2021 | Imposta dovuta |
---|---|---|
fino a 15.000 euro | 23% | 23% del reddito |
da 15.001 fino a 28.000 euro | 27% | 3.450,00 + 27% sul reddito che supera i 15.000,00 euro |
da 28.001 fino a 55.000 euro | 38% | 6.960,00 + 38% sul reddito che supera i 28.000,00 euro |
da 55.001 fino a 75.000 euro | 41% | 17.220,00 + 41% sul reddito che supera i 55.000,00 euro |
oltre 75.000 euro | 43% | 25.420,00 + 43% sul reddito che supera i 75.000,00 euro |
Le NOVITA’ che troveranno spazio nel testo per quanto riguarda il LAVORO
Anche sul Fronte del Lavoro, la Legge di Bilancio 2022 porterà una serie di novità importanti:
- viene definita la riforma delle pensioni “per assicurare un graduale ed equilibrato passaggio verso il regime ordinario”;
- trova spazio la riforma degli ammortizzatori sociali;
- il congedo di paternità di 10 gg diventa strutturale ;
- le risorse per il reddito di cittadinanza saranno pari a quelle del 2021, ma si rivede il sistema con “correttivi alle modalità di corresponsione e rafforzando i controlli”.
In cima alle priorità della manovra, per quanto riguarda il Lavoro, c’è sicuramente la definizione delle regole di accesso alla pensione dopo Quota 100.
Stando alle prime indiscrezioni emerse, si va verso un ritorno graduale alle regole ordinarie per cui è necessario attendere generalmente i 67 anni per andare in pensione: nel 2022 potrebbe entrare in vigore Quota 102, per ritirarsi dal lavoro con 64 anni di età e 38 di contributi e nel 2023 Quota 104. Dovrebbe, inoltre, trovare spazio nella Manovra anche la proroga dell’APE sociale , l’indennità di anticipo pensionistico. Ma i giochi sono ancora aperti.
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Legge di Bilancio 2021
RAMSES GROUP NEWS n.138 – 7 gennaio 2021
GAZZETTA UFFICIALE – FINANZIARIA 2021
Legge 30/12/2020, n. 178 (G.U. 30/12/2020, n. 322, S.O. 46/L)
APPROFONDIMENTI Legge di Bilancio 2021 TUTTO SU TEMI CHE RIGUARDANO DA VICINO LE IMPRESE agevolazioni — fisco — lavoro
MISURE AGEVOLATIVE
Proroga bonus edilizi
Con i commi da 58 a 60 e 76, vengono prorogati fino al 31 dicembre 2021 i seguenti bonus:
– il bonus facciate al 90% per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;
– la detrazione Irpef per gli interventi di ristrutturazione edilizia nella misura potenziata del 50%;
– l’ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari (la scadenza della detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio era già fissata al 31 dicembre 2021 ai sensi della legge di Bilancio 2017);
– il bonus mobili per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo dell’immobile. Per il 2021, viene elevato da 10.000 euro a 16.000 euro l’ammontare massimo di spese detraibili;
– il bonus verde per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Bonus idrico
I commi da 61 a 65 introducono un bonus idrico, pari a 1.000 euro, a favore delle persone fisiche residenti in Italia, da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
La definizione delle modalità e dei termini per l’erogazione e l’ottenimento del bonus è demandata ad un apposito decreto del Ministro dell’ambiente.
Superbonus 110%
Con i commi da 66 a 75 viene modificata la disciplina del superbonus 110%.
In particolare:
– tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
– viene prevista la proroga dalla maxi detrazione fino al 30 giugno 2022 (per gli istituti autonomi case popolari – IACP – fino al 31 dicembre 2022). Il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dai condomini (e degli edifici plurifamiliari con un solo proprietario con non più di 4 unità immobiliari), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento.
Gli istituti autonomi case popolari (IACP) possono usufruire dell’agevolazione per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023 se alla data del 31 dicembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. La parte di spesa sostenuta nel 2022 dovrà essere ripartita tra gli aventi diritto in 4 quote annuali di pari importo anziché in 5;
– il superbonus viene esteso agli interventi per la coibentazione del tetto, agli edifici privi di attestato di prestazione energetica, all’eliminazione delle barriere architettoniche, agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
– viene chiarito che una unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale;
– viene stabilito che l’aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici, previsto per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, 2017 e 2009, è esteso a tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza ed è applicabile per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022 (non più entro il 31 dicembre 2020);
– si riscrive il comma 8 dell’articolo 119 prevedendo che per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ammessi alla detrazione al 110% (di cui al comma 1 dell’art. 119) la detrazione è riconosciuta nella misura del 110% (da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022) nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:
2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine;
– vengono chiarite le modalità per la validità delle deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’imputazione ad uno o più condomini dell’intera spesa;
– viene stabilito che le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali si applicano anche ai soggetti che sostengono nell’anno 2022 le spese per gli interventi ammessi al superbonus;
– per quanto riguarda l’obbligo di assicurazione per i professionisti viene specificato che non è necessario stipulare una nuova assicurazione ma è possibile integrare quella già esistente, a condizione che la polizza già stipulata non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione e abbia un massimale non inferiore a 500.000 euro inserendo la copertura del rischio di asseverazione dell’art. 119 del decreto Rilancio.
Nuova Sabatini
I commi 95 e 96 intervengono sulla disciplina della “Nuova Sabatini” (articolo 2 del D.L. n. 69/2013), semplificando ulteriormente l’accesso alla misura, estendendo a tutte le domande l’erogazione in un’unica soluzione del contributo statale, finora prevista, a seguito della modifica apportata dal decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020, articolo 39, comma 1), per i soli finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro.
Misura Resto al Sud
Con il comma 170 viene elevata da 45 a 55 anni l’età massima per accedere alla misura agevolativa “Resto al Sud”, di cui all’articolo 1 del D.L. n. 91/2017, che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali o libero professionali nelle regioni del Mezzogiorno e nelle aree del Centro Italia colpite dai terremoti del 2016 e 2017.
Proroga crediti d’imposta
Il comma 171 proroga fino al 31 dicembre 2022 il credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise), istituito dall’articolo 1, commi 98-108, legge di Stabilità 2016.
Al comma 230 è invece prevista la proroga fino al 31 dicembre 2021 del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI di cui ai commi da 89 a 92 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017), disponendo, a tal fine, uno stanziamento di 30 milioni di euro.
Vengono inoltre confermati anche per gli anni 2021 e 2022:
– il bonus pubblicità nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, entro il medesimo tetto di spesa pari a 50 milioni di euro annui (comma 608);
– il credito d’imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (comma 609);
– il credito d’imposta per i servizi digitali, introdotto dall’articolo 190 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020), riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato (comma 610).
Agevolazioni fiscali per le nuove attività nelle ZES
Ai commi 173-176, a favore delle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi D.L. n. 91/2017, si prevede la riduzione dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella zona economica speciale del 50% a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i 6 periodi d’imposta successivi.
Garanzia SACE
I commi 206 e 208-218, intervenendo sull’articolo 1 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), prorogano al 30 giugno 2021 l’operatività della Garanzia Italia ed estendono l’ambito di applicazione della garanzia concessa da SACE:
– alle cessioni dei crediti pro soluto;
– ad operazioni di finanziamento con rinegoziazione del debito, purché si preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello rinegoziato.
Disciplina straordinaria del Fondo garanzia PMI
Al comma 244 viene invece prevista la proroga fino al 30 giugno 2021 della disciplina straordinaria del Fondo Garanzia PMI, di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto Liquidità (D.L. 23/2020), prevedendo, al contempo, che dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, le mid-cap (imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499) non potranno più accedere alle garanzie del Fondo, ma saranno ammesse alla garanzia SACE alle condizioni agevolate offerte dal Fondo centrale:
garanzie a titolo gratuito e fino alla copertura del 90% del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, o inferiore, tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI.
Con il comma 216 si dispone che i finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti al 100% dal Fondo previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera m), possono avere una durata non più di 10 ma di 15 anni. Ai sensi del comma 217 il soggetto beneficiario dei finanziamenti già concessi può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d’interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.
Il comma 218 apporta una modifica al criterio di calcolo del tasso di interesse, prevedendo che il tasso non deve essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento.
Con il comma 213 si consente alle società di agenti in attività finanziaria, alle società di mediazione creditizia, nonché alle società disciplinate dal Testo Unico bancario che svolgono le attività contrassegnate dal codice ATECO 66.21.00, ovvero le attività di periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni, di accedere fino al 30 giugno 2021 alla moratoria straordinaria per le PMI di cui all’articolo 56 del decreto Cura Italia e all’intervento straordinario del fondo centrale di garanzia PMI di cui all’articolo 13, comma 1, lettera m) del decreto Liquidità.
Credito d’imposta per minusvalenze realizzate in PIR PMI
Ai commi da 219 a 226 viene istituito un credito d’imposta per le perdite derivanti da specifici piani di risparmio a lungo termine (PIR), a condizione che essi vengano detenuti per almeno 5 anni e il credito di imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti medesimi.
Il bonus si applica ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 ed è utilizzabile, in 10 quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi ovvero in compensazione mediante F24.
Proroga moratoria PMI
I commi da 248 a 254 prorogano al 30 giugno 2021 la moratoria straordinaria per le PMI prevista dall’articolo 56 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020).
Per imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi dotati di partita IVA già ammessi alle misure di sostegno, la proroga è automatica, salvo esplicita rinuncia da far pervenire alla banca entro il 31 gennaio 2021 o, per alcune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021.
Per i soggetti che non hanno ancora beneficiato della moratoria, possono farlo presentando apposita richiesta al proprio soggetto finanziatore entro il 31 gennaio 2021.
Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni
I commi 263 e 264 modificano e prorogano fino al 30 giugno 2021 alcune delle agevolazioni stabilite dall’articolo 26 (in particolare, dai commi 8 e 12) del decreto Rilancio (D.L. 34/2020).
Le novità riguardano, in particolare, il credito d’imposta sulle perdite e il Fondo Patrimonio PMI.
Per quanto riguarda il credito d’imposta sulle perdite, per gli aumenti di capitale deliberati nel primo semestre del 2021, viene aumentato dal 30 al 50% l’ammontare massimo del credito d’imposta a favore della società. Resta fermo che il credito d’imposta è riconosciuto con riguardo alle perdite risultanti dal bilancio relativo all’esercizio 2020. Viene inoltre stabilito che il credito può essere utilizzato in compensazione successivamente alla data di approvazione del bilancio 2020 ma entro il 30 novembre 2021, ferma restando la data d’inizio.
Per il Fondo Patrimonio PMI, invece, viene fissato a 1 miliardo di euro il limite specifico per le sottoscrizioni da effettuare nell’anno 2021.La proroga non riguarda il credito d’imposta spettante al soggetto che effettua il conferimento in denaro nel capitale delle società (di cui ai commi da 4 a 7), che resta quindi fruibile soltanto per gli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020.
Bonus affitti per unità immobiliari residenziali
Con i commi da 381 a 384 si introduce un contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, a favore del locatore di immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa e che siano abitazioni principali del locatario, che riducono il canone del contratto di locazione. Il contributo è riconosciuto fino al 50% della riduzione del canone ed entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.
Ai fini della concessione del contributo, il locatore è tenuto a comunicare in via telematica la rinegoziazione del canone di locazione all’Agenzia delle Entrate. Le modalità applicative dovranno essere definite con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, compresa la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale, in relazione alle domande presentate.
Incentivi auto bassa emissione CO2
I commi da 652 a 656 confermano per il 2021 il contributo statale per l’acquisto di nuovi autoveicoli (cat. M1) a ridotte emissioni di CO2. In particolare:
– per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di CO2 da 0 a 60 g/km, il contributo statale è pari a 2.000 euro nel caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, ed a 1.000 euro in mancanza di rottamazione. Il contributo – concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto analogo al contributo statale e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a 50.000 euro al netto dell’IVA – è cumulabile con il c.d. ecobonus per l’acquisto di veicoli elettrici ed ibridi previsto dal comma 1031 della legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021;
– per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di CO2 superiori a 61 g/km e fino a 135 g/km, il contributo scende a 1.500 euro. Gli autoveicoli nuovi devono essere di classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e gli acquisti vanno effettuati dal 1° gennaio al 30 giugno 2021.
È richiesta la rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011 ed il contributo statale è concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto di 2.000 euro e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a 40.000 euro al netto dell’IVA.
Al comma 657 si prevede un contributo statale per l’acquisto, dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, di veicoli per il trasporto merci nuovi di categoria N1 (fino a 3,5 tonnellate) nonché di autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica. Il contributo è differenziato in base alla Massa Totale a Terra (MTT) del veicolo, all’alimentazione ed all’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4, con importi che vanno da 1.200 a 8.000 euro nel caso di rottamazione, mentre in mancanza di rottamazione il contributo va da un minimo di 800 euro fino a 6.400 euro.
Con il comma 691 si riconosce anche per gli anni dal 2021 al 2026 il contributo per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, rifinanziando il relativo Fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e per 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 alle medesime condizioni della misura di cui all’articolo 1, comma 1057, della legge n. 145 del 2018194.
Il comma 692 incrementa le risorse per promuovere la mobilità sostenibile del “Programma sperimentale buono mobilità”, di 100 milioni di euro per il 2021, per finanziare gli acquisti di biciclette e altri mezzi di mobilità personale elettrica effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020.
Bonus Transizione 4.0
I commi da 1051 a 1067 prorogano e rafforzano i crediti di imposta del Piano Nazionale Transizione 4.0.
Si tratta nello specifico:
– del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, che viene esteso fino al 31 dicembre 2022 (ovvero agli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione).
Con la nuova disciplina vengono aumentate le aliquote agevolative, l’ammontare delle spese ammissibili ed esteso l’ambito oggettivo con l’inclusione dei beni immateriali “generici. Le nuove regole si applicano agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020;
– del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, che viene confermato fino al 31 dicembre 2022.
Il bonus spetta nella misura:
del 20%, fino a un massimo di 4 milioni di euro, per gli investimenti in ricerca e sviluppo;
del 10%, fino a un massimo di 2 milioni di euro, per gli investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica;
del 15%, fino a un massimo di 2 milioni di euro, per gli investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.
Prorogato fino al 2022 anche credito d’imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno previsto dall’art. 244 del decreto Rilancio (commi 185-187);
– del credito d’imposta per la formazione 4.0, che viene esteso fino al 2022. Vengono inoltre ampliati anche i costi ammissibili.
Bonus per depuratori acqua
I commi da 1087 a 1089 istituiscono un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti.
I beneficiari sono le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Il beneficio spetta nella misura del 50% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, fino ad un ammontare complessivo non superiore a:
– per le persone fisiche non esercenti attività economica: 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare;
– per gli altri soggetti: 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dovranno essere stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto (pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni2021 e 2022).
Credito d’imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro
Con i commi da 1098 a 1100 si interviene sulla disciplina del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), modificando il termine previsto per utilizzare l’agevolazione fiscale. In particolare, si prevede che il credito d’imposta:
– è fruibile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più per tutto il 2021;
– è possibile esercitare l’opzione della cessione del credito d’imposta, ai sensi dell’art.122 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) entro il 30 giugno 2021.
NOVITÀ FISCALI
Esenzione IRPEF redditi agrari
Il comma 38 – intervenendo sull’articolo 1, comma 44, della legge n. 232/2016 – proroga all’anno d’imposta 2021 l’esenzione Irpef (totale) per i redditi dominicali ed agrari riferiti a terreni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.
IVA agevolata su take away e delivery
Al comma 40 si prevede l’applicazione dell’IVA ridotta al 10% anche per il cibo da asporto e la consegna al domicilio.Imposta registro minima terreni agricoliCon il comma 41 si dispone che, per l’anno 2021, non si applica l’imposta di registro fissa di 200 euro (di cui all’articolo 2, comma 4-bis, del D.L. n. 194/2009) agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziali.
Tassazione dei ristorni
Il comma 42 – di modifica della disciplina in materia di tassazione dei ristorni attribuiti ai soci di società cooperative di cui all’articolo 6, comma 2, del D.L. n. 63/2002 – prevede la possibilità, previa delibera assembleare, di applicare una ritenuta del 12,5% a titolo di imposta all’atto della destinazione del ristorno ad aumento del capitale.
La facoltà si considera esercitata con il versamento della ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la delibera assembleare. In tal modo, viene ridotta l’aliquota dal 26 al 12,5%, anticipando però il momento della tassazione dei ristorni all’atto dell’attribuzione al capitale sociale, anziché al rimborso dello stesso.
Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori (di cui all’articolo 65, comma 1, del TUIR) nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c) del TUIR.
Ai sensi del comma 43 la ritenuta del 12,5% può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge in esame, in luogo della tassazione prevista dalla normativa previgente.
Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali
I commi da 44 a 47 introducono un abbattimento dell’IRES del 50% sui dividendi percepiti dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché dai trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale (di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) del TUIR) o dalle stabili organizzazioni di tali enti nel territorio statale (di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d) del TUIR) che svolgono senza scopo di lucro ed in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale nei seguenti ambiti:
– famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
– prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva, prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;
– ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;
– arte, attività e beni culturali.Il risparmio d’imposta deve essere destinato al finanziamento delle predette attività di interesse generale. Sono esclusi dall’agevolazione gli utili derivanti dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
Sconto IMU e TARI per i pensionati residenti all’estero
Al comma 48 si prevede a favore dei pensionati italiani all’estero, a partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto:
– la riduzione del 50% dell’IMU;
– la riduzione di due terzi della TARI, la tassa sui rifiuti.
Incentivi rientro in Italia lavoratori qualificati
Il comma 50 – di modifica dell’articolo 5 del D.L. n. 34/2019 – consente di usufruire dell’allungamento temporale del regime fiscale agevolato dei lavoratori impatriati anche ai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015.
Essi possono optare per l’estensione per 5 periodi d’imposta del predetto regime di favore, previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% per cento dei redditi agevolati, secondo il numero di figli minori e in base alla proprietà di un immobile in Italia. Tali disposizioni non si applicano agli sportivi professionisti.
Le modalità di esercizio dell’opzione dovranno essere definite con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Riallineamento avviamento
Il comma 83 estende la possibilità di effettuare il riallineamento contabile/fiscale, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva, anche all’avviamento ed alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
Incentivi operazioni aggregazione aziendale
I commi da 233 a 243 introducono un nuovo incentivo ai processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda, che vengano deliberati nel 2021.
In particolare, al soggetto risultante dalla fusione (o all’incorporante, al beneficiario e al conferitario) è consentito trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a perdite fiscali e eccedenze ACE maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora utilizzate in compensazione o trasformate in credito d’imposta a tale data.
L’efficacia della trasformazione delle DTA in credito d’imposta è subordinata al pagamento di una commissione pari al 25% dell’importo complessivo delle DTA oggetto di trasformazione.
La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP nell’esercizio in cui avviene il pagamento ed è soggetta alle disposizioni in materia di imposte sui redditi ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione.
Detrazione spese veterinarie
Il comma 333 eleva da 500 a 550 euro il limite delle spese veterinarie ammesse alla detrazione Irpef del 19%.
IVA vaccini Covid-19
Al comma 452 viene stabilito che, fino al 31 dicembre 2022, sono esenti dall’imposta sull’IVA, con riconoscimento del diritto alla detrazione di quella assolta a monte, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione.
Il comma 453, invece, dispone, in deroga al numero 114 della tabella A, parte III, allegata al citato D.P.R. n. 633/1973, che le cessioni di vaccini contro il Covid-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall’IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.
Locazioni brevi
Con il comma 595 si prevede che, a partire dal periodo di imposta relativo all’anno 2021, il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 50/2017 è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo di imposta.
Negli altri casi l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume esercitata in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del codice civile.
Dette disposizioni trovano applicazione anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.
Esenzione 2021 prima rata IMU turismo
Ai commi da 599 a 601 viene prevista l’esenzione della prima rata dell’IMU 2021 per le seguenti tipologie di immobili:
– stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
– immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge n. 160/2019, siano anche gestori delle attività in essi esercitate;
– immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di fiere o manifestazioni;
-discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività in essi esercitate.
L’esenzione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Bonus locazioni
Il comma 602 estende il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) e modificato dai successivi provvedimenti emergenziali.
Si interviene in particolare sul comma 5 del predetto articolo 28, includendo tra i soggetti beneficiari le agenzie di viaggio e i tour operator. Con un’ulteriore modifica, si prevede che per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta fino al 30 aprile 2021, in luogo dell’originario termine del 31 dicembre 2020.
Plastic e sugar tax
I commi 1084 e 1085 modificano la disciplina della plastic tax, prorogando la sua entrata in vigore dal 1° luglio 2021.
Con il comma 1086 si interviene sulla disciplina della sugar tax, estendendo la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, attenuando le sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato adempimento e posticipandone la decorrenza al 1° gennaio 2022.
Lotteria scontrini e cashback
Con il comma 1095 si modifica la disciplina della lotteria degli scontrini, prevedendo che si potrà partecipare alle estrazioni solo ed esclusivamente per gli acquisti pagati con strumenti di pagamento elettronici (carte di credito, bancomat, eccetera). Saranno, quindi, esclusi dalla lotteria gli acquisti effettuati in contanti.
Al comma 1097, invece, viene chiarito che i rimborsi attribuiti con il programma cashback non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
Semplificazioni fiscali
Con il comma 1102 si introducono diverse semplificazioni fiscali.
In particolare:
– si allineano, per i contribuenti minori, le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell’imposta. Per i predetti contribuenti quindi si prevede che l’obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse possa essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni;
– si stabilisce che per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della fattura elettronica e quindi non più attraverso l’esterometro. Sono introdotte nuove sanzioni per omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere;
– si estende al 2021 l’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria;
– si semplifica la predisposizione e consultazione dei documenti precompilati IVA.
Bollo sulle fatture elettronicheIl comma 1108 prevede che per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.
Memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi
I commi da 1109 a 1115 modificano in diversi punti l’articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015 e il D.lgs. n. 471/1997. In particolare:
– viene precisato che la memorizzazione elettronica e la consegna dei documenti (se richiesta dal cliente) che attestano l’avvenuta operazione è effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione;
– viene differita al 1° luglio 2021 l’operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso ai fini dell’obbligo di memorizzazione;
– si introduce un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Proroga rideterminazione terreni e partecipazioniI commi 1122 e 1123, con la modifica del comma 2, dell’articolo 2, del D.L. n. 282/2002, prorogano la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2021, mediante pagamento dell’imposta sostitutiva che viene calcolata, per ambedue le tipologie di attività da rivalutare, con l’aliquota dell’11%. Nello specifico le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo a decorre dalla data del 30 giugno 2021 e la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la medesima data del 30 giugno 2021.
NOVITÀ PER IL LAVORO
Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente
Ai commi 8 e 9 dell’articolo 1 si prevede la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista dall’articolo 2 del D.L. n. 3/2020.
La detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.
Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 35
Il successivo comma 10 modifica – per il biennio 2021 e 2020 – la disciplina dell’esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 35, previsto dall’articolo 1, commi 100 e ss., della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017). In particolare, si prevede, per le nuove assunzioni di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, che l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge di Bilancio 2018, sia riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui (in luogo dei valori già previsti a regime, pari al 50% e a 3.000 euro su base annua).
Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi. Come indicato al comma 12, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
La misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni.
L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Sgravio contributivo per l’assunzione di donne
I commi 16 a 19 estendono alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne, effettuate nel biennio 2021-2022, lo sgravio contributivo previsto dall’articolo 4, commi 9-11, della legge n. 92/2012.Per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di donne effettuate nel 2021 e nel 2022 l’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui.
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedente (l’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto).
Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Fondo per esonero contributi per autonomi e professionisti
Ai commi da 20 a 22 è prevista l’istituzione del Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021. Il Fondo è destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:
– dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;
– dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.
Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’INAIL.
Con uno o più decreti interministeriali dovranno essere definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero, nonché della quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994, e al D.Lgs. n. 103/1996, e i relativi criteri di ripartizione.
Rientro al lavoro delle madri lavoratrici
Il comma 23, al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, incrementa il Fondo per le politiche della famiglia (di cui all’articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006) per l’anno 2021 di 50 milioni di euro, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.
È demandato ad un decreto interministeriale il compito di definire le modalità di attribuzione delle suddette risorse.
Congedo paternità
Il comma 25 estende il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale.
Con il comma 363 viene, invece, elevata da 7 a 10 giorni la durata obbligatoria del congedo obbligatorio di paternità per il 2021.
Il comma 364 dispone, inoltre, che il padre possa astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Esonero contributivo giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli
Con il comma 33 viene prorogato alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 l’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 503, della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a 40 anni. Il beneficio, in particolare, consiste nell’esonero nella misura del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, dal versamento della contribuzione della quota per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e del contributo addizionale di cui all’articolo 17, comma 1, della legge n. 160/1975, cui è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’intero nucleo.
Sono esclusi, pertanto, dall’agevolazione il contributo di maternità, dovuto, ai sensi degli articoli 66 e seguenti del D.Lgs. n. 151/2001, per ciascuna unità attiva iscritta alla gestione agricoli autonomi, e il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.
Sgravi contributivi nel settore dilettantistico
I commi 34 e 35 prevedono l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un fondo, avente una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai fini del riconoscimento di un esonero, anche parziale, dei contribuiti previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.
Lo sgravio è cumulabile con gli esoneri o le riduzioni delle aliquote previdenziali previsti da altre norme.
Sospensione versamenti federazioni sportive
I commi 36 e 37 sospendono, fino al 28 febbraio 2021, i versamenti delle imposte sul reddito, dell’IVA e dei contributi previdenziali per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020.
I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021.
I versamenti relativi ai mesi di dicembre 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo di quanto già versato.
Decontribuzione Sud
I commi 161-169 prevedono, per il periodo 2021-2029, un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Lo sgravio è pari:
– al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
– al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
– al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.
Per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, la misura è concessa in conformità al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″ (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni, mentre per il periodo successivo (1° luglio 2021-31 dicembre 2029) l’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Rinnovo dei contratti a tempo determinato
Con il comma 279 si dispone la proroga fino al 31 marzo 2021 del termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta – anche in assenza delle condizioni poste dall’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm., ossia per:
– esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
– esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;
– altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività.
Proroga CIG Covid
I commi 299-303, 305-308 e 312-314 prevedono la concessione di altre 12 settimane dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tali 12 settimane (gratuite) devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:
– il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
– il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, nonché in tema di trattamenti di integrazione salariale.
Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19.
I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del decreto Ristori (D.L. 137/2020, convertito) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive previste.
Il comma 306 riconosce ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021. Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile.
Con il comma 304 è concesso un ulteriore periodo di 90 giorni di trattamento di integrazione salariale nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA).
Ai sensi del comma 305, tutti i predetti benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021).
Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo
I commi da 309 a 311 estendono fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso).
Come espressamente previsto al comma 311, il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:
– dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
– in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.
Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
– nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione (Naspi).
Contratto di espansione interprofessionale
Il comma 349 – intervenendo sull’articolo 41 del D.Lgs. n. 148/2015 – proroga al 2021 l’operatività del contratto di espansione, estendendone l’applicazione anche alle imprese con almeno 500 dipendenti (in luogo dei 1.000 finora previsti).
Tale strumento sarà attivabile anche dalle imprese con almeno di 250 unità nel caso in cui le stesse accompagnino le nuove assunzioni a uno scivolo per i lavoratori più vicini all’età pensionabile.Per le aziende che occupano più di 1.000 dipendenti, a fronte di un impegno ad assumere un lavoratore ogni 3 in uscita, viene ulteriormente alleggerito il costo legato al prepensionamento.
ISCRO
I commi 386 a 401 disciplinano l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo (di cui al comma 1 dell’articolo 53 del TUIR) e non titolari di trattamento pensionistico diretto (né essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie) e non beneficiari di reddito di cittadinanza.
L’indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle Entrate e viene erogata dall’INPS in 6 mensilità, di importo variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro al mese.La domanda per accedere all’indennità deve presentata, in via telematica, all’INPS, entro il termine, fissato a pena di decadenza, del 31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
Per poter presentare domanda, occorre:
– essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data della richiesta, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso il reddito registrato nell’anno precedente la richiesta deve essere inferiore al 50% e non superiore a 8.145 euro;
– avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la richiesta, inferiore al 50% della media dei redditi dei 3 ulteriori anni precedenti;- aver dichiarato nell’anno precedente la richiesta un reddito non superiore a 8.145 euro (rivalutato annualmente);
– essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.
Lavoratori fragili
Con i commi da 481 a 484 si estende al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), che prevedono l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.
Inoltre, è stato disposto che i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Disposizioni in materia pensionistica
Al comma 336 si prevede la proroga di Opzione donna, mentre al comma 339 si confermata a tutto il 2021 la sperimentazione della cosiddetta Ape sociale.
Il comma 345 estende fino al 2023 la possibilità per i lavoratori interessati da eccedenze di personale di accedere al pensionamento anticipato (c.d. isopensione) qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il comma 350 stabilisce che nel contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e ciclico anche le settimane non interessate da attività lavorativa sono da includere nel computo dell’anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima del 1° gennaio 2021, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell’interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.
MISURE PER LA FAMIGLIA
Assegno unico
Con il comma 7, si incrementa per l’anno 2021 di 3.012,1 milioni di euro il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia e altre misure correlate, di cui al comma 339 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019), le cui risorse sono indirizzate all’attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia, nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli.
Contributo per l’acquisto di veicoli elettrici
Il comma 77 prevede un contributo a favore dei soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 30.000 euro che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria M1. L’incentivo è pari al 40% del prezzo d’acquisto ed è concesso per l’acquisto di auto elettriche con prezzo di listino inferiore a 30.000 euro al netto dell’IVA e di potenza di potenza inferiore o uguale a 150 kW.
È demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il compito di definire le modalità e i termini per l’erogazione del contributo.
Bonus bebè
Il comma 362 rinnova per il 2021 l’assegno di natalità (bonus bebè) con le stesse modalità dall’articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014 e articolo 1, comma 340, della legge n. 160/2019.
Sostegno alle madri con figli disabili
Con il comma 365 viene previsto a favore delle madri disoccupate o mono-reddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60% un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Fondo tutela vista
I commi da 437 a 439 prevedono l’istituzione del denominato “Fondo tutela vista”, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
A valere sulle risorse del Fondo è disposta l’erogazione di un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive, nei limiti dello stanziamento autorizzato, che costituisce limite massimo di spesa, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell’ISEE non superiore a 10.000 euro annui.
È demandato ad un decreto interministeriale il compito di definire i criteri, le modalità e i termini per l’erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto.
Card cultura 18 anni
All’articolo 576 viene autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2021 per l’assegnazione della card cultura anche ai giovani che compiono 18 anni nel 2021, mentre al comma 611 si dispone che i giovani che compiono 18 anni nel 2020 e nel 2021 possono utilizzare la card anche per l’acquisto di abbonamenti a periodici.
Bonus TV 4.0
I commi 614 e 615 assegnano 100 milioni di euro per il 2021 per finanziare ulteriormente il contributo per la sostituzione degli apparecchi televisivi di cui all’articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge n. 205/2017, finalizzandolo non solo all’acquisto ma anche allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva obsolete allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2.
Bonus per abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici
Il comma 612 introduce un voucher aggiuntivo di 100 euro per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici – anche in formato digitale – a favore dei nuclei familiari con ISEE inferiore a 20.000 euro, già beneficiari del voucher di 500 euro per l’acquisizione dei servizi di connessione ad Internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020.
Le disposizioni attuative saranno definite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato con delega all’informazione e all’editoria, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.
Kit digitalizzazione
Ai commi da 623 a 625 si prevede la concessione, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, ai nuclei familiari con un valore dell’ISEE inferiore a 20.000 euro, con almeno un componente iscritto ad un ciclo di istruzione scolastica o universitaria non titolari di un contratto di connessione internet o di un contratto di telefonia mobile, di un dispositivo mobile in comodato gratuito dotato di connettività per un anno o di un bonus di valore equivalente da utilizzare per le stesse finalità. Può essere concesso un telefono ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo di spesa massima di 20 milioni di euro per l’anno 2021.
Le modalità di accesso al beneficio dovranno essere definite con decreto del Presidente del Consiglio o con decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.
ULTERIORI DISPOSIZIONI
Sospensione scadenza vaglia cambiari
Con il comma 207 vengono sospesi fino al 31 gennaio 2021 i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021.
Piattaforma per scambiare crediti commerciali
I commi 227-229 demandano all’Agenzia delle Entrate il compito di predisporre una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali tra contribuenti (residenti o stabiliti) risultanti da fatture elettroniche.
Sono esclusi dall’ambito di operatività della piattaforma i crediti e i debiti delle amministrazioni pubbliche.
La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell’estinzione dell’obbligazione ai sensi del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese.
L’individuazione delle modalità di attuazione e delle condizioni di servizio è delegata a un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Disposizioni sulla riduzione di capitale delle societàIl comma 266, sostituendo l’articolo 6 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), dispone che per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile.
Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. Le perdite di cui sopra devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.
Fondo indennizzo risparmiatori
Il comma 1143 modifica la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR). In particolare, viene specificato che agli azionisti e agli obbligazionisti, in attesa della predisposizione del piano di riparto degli indennizzi, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 100% (in luogo del 40% finora previsto) dell’importo dell’indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell’esame istruttorio, qualora ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati.
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