Legge di Bilancio 2020: Come cambia il CREDITO DI IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO

RAMSES GROUP NEWS n.42 – 17 Gennaio 2020

Tre nuovi crediti d’imposta per sostituire il Bonus R&S

Agevolati ricerca sperimentale, innovazione tecnologica e design

Con la legge di Bilancio 2020 (commi 198-209), cambia già dal 2020 il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, finora previsto dall’articolo 3 del Dl 145/2013: l’agevolazione precedentemente riconosciuta, destinata a cessare dal 2021, perde la sua vigenza già dal 2020 e viene sostituita da tre crediti d’imposta (ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative), che non hanno più natura incrementale e sono riconosciuti con percentuali e tetti diversi a seconda dell’area di attività svolta.

Le tipologie

Più nello specifico in base al comma 198, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 è riconosciuto un credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. Si evidenzia che l’orizzonte temporale, al momento limitato ad un anno, non incentiva la pianificazione pluriennale degli investimenti.

Sono previsti tre crediti:

–1– in misura pari al 12% e nel limite di 3 milioni, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, ossia per le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del paragrafo 1.3 del punto 15 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», identificabili tenendo conto del Manuale di Frascati dell’Ocse (commi 200 e 203);

–2–  in misura pari al 6% e nel limite di 1,5 milioni di euro, per le attività di innovazione tecnologica, ossia per le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Tali attività sono identificabili sulla base del Manuale di Oslo dell’Ocse. Se le attività sono destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito è riconosciuto in misura pari al 10%, sempre nel limite massimodi 1,5 milioni di euro (commi 201 e 203);

–3–  in misura pari al 6% e nel limite di 1,5 milioni di euro, per le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari (commi 202 e 203).

Fonte Il Sole 24 ore


La Legge di bilancio 2020 prevede un credito d’imposta relativo agli investimenti in Ricerca & Sviluppo; transizione ecologica; innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative

Il credito è concesso a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili.

Il credito è ammesso per le attività di ricerca e sviluppo, in particolare le attività di:

  • ricerca fondamentale;
  • ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.

Sono ammesse anche:

  • le attività, diverse da quelle indicate sopra, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati;
  • le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica
  •  per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni.

La misura del credito d’imposta è pari:

  • al 12% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 3 milioni;
  • al 6% per le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, nonché per le attività di design e 
  • ideazione estetica, nel limite massimo ciascuno di 1,5 milioni di euro;
  • al 10% per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati 
  • per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Per poter usufruire del credito d’imposta l’impresa dovrà farsi rilasciare apposita certificazione che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile. Tale certificazione dovrà essere rilasciata:

  • dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nella sezione A del registro, per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti. A tali imprese sarà riconosciuto un importo non superiore a 5 mila Euro (entro comunque i limiti previsti di erogazione del credito), in aumento del credito d’imposta spettante, per le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione.

Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d’imposta dovranno redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta.

Si segnala che come per gli altri crediti d’imposta, sono escluse dall’agevolazione le imprese in stato di liquidazione volontaria; fallimento; liquidazione coatta amministrativa; concordato preventivo senza continuità aziendale; altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D.lgs. 14/2019, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Fonte: Fisco e Tasse


Legge di Bilancio 2020: riforma del credito d’imposta per Ricerca & Sviluppo esteso a transizione ecologica, design Made in Italy e innovazione ma con aliquote ridotte dal 6 al 12%.

Di fatto, la revisione degli incentivi Industria 4.0 prevede una riduzione del credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo applicato negli anni scorsi, con una rimodulazione che però introduce nuovi elementi. La nuova agevolazione è più ad ampio raggio ma prevede aliquote meno favorevoli, rispetto al 25% o 50% previste fino a quest’anno.

In pratica, viene prevista una nuova agevolazione, che si applica al periodo d’imposta 2020 e riguarda gli investimenti in R&S, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovativi. Sostituisce il precedente credito d’imposta regolamentato dall’articolo 3 del dl 145/2013, che scade con un anno di anticipo, ovvero il 31 dicembre (e non, come precedentemente previsto, a fine 2020).

Vediamo nel dettaglio come funziona il nuovo credito d’imposta previsto dai commi 198 e seguenti della Legge di Bilancio 2020.

Nuovo credito d’imposta 2020

Regole generali: il credito d’imposta si applica a tutte le imprese residenti nel territorio italiano o che abbiano una stabile organizzazione in Italia. Non rilevano la forma giuridica, il settore economico di appartenenza, la dimensione, il regime fiscale adottato. Sono escluse tutte le imprese in liquidazione o con procedure fallimentari in corso.

La misura dell’agevolazione, che rientra nel Piano Impresa 4.0 (già piano Industria 4.0) cambia a seconda della tipologia di investimento.

  • Ricerca e sviluppo: il credito d’imposta è pari al 12% fino a un tetto di 3 milioni di euro. L’agevolazione riguarda le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico (previsto un decreto attuativo che conterrà dettagli ulteriori).
  • Innovazione tecnologica: creduto d’imposta è al 6% fino a 1,5 milioni di euro. Le attività di innovazione tecnologica devono essere finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, nel senso che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o della ecocompatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti. Non sono invece attività innovative quelle di routine finalizzate al miglioramento dei prodotti. Sono attività innovative ammissibili quelle di design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
  • Transizione ecologica: credito d’imposta del 10% su un massimale di 1,5 milioni di euro. Sono attività di innovazione tecnologica, come sopra definite, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.

Nell’ambito di queste attività, sono agevolabili le seguenti spese.

  • Personale: ricercatori, tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Concorrono a formare la base di calcolo per un importo pari al 150% del loro ammontare le spese per giovani fino a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo.
  • Quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o semplice, altre spese per beni materiali mobili e software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota. Queste spese rilevano per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale. Nel caso in cui i beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell’impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo.
  • Quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta. Questa tipologie di spesa riguarda in particolare le attività di ricerca e sviluppo.
  • Contratti di ricerca extra-muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta. Nel caso di contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare. Questa tipologia di spese ammissibili vale solo per le attività di ricerca e sviluppo.
  • Contratti che prevedono il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo del committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa. Questa tipologia di spese riguarda solo le attività di innovazione e transizione ecologica.
  • Servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili oppure per quelle extra muros.
  • Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta svolte internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale o dei contratti di ricerca extra-muros.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

Sono previste regole precise per documentare e certificare le spese sostenute. Nel caso di indebita fruizione anche parziale del credito d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo, maggiorato di interessi e sanzioni, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo

Fonte  PMI.IT


Aiuti R&S, accesso a ostacoli

MANOVRA 2020/ IL DDL BILANCIO FA UN ESPRESSO RIFERIMENTO AL MANUALE DI FRASCATI E AL MANUALE DI OSLO

Per le piccole e medie imprese si prefigura un accesso a ostacoli agli incentivi per la ricerca e sviluppo. La legge di bilancio 2020, infatti, considera come R&S solo gli interventi collegati alle attività previste dal manuale di Frascati, che fornisce la definizione di ricerca e sviluppo sperimentale (si veda tabella in pagina), individuando un livello difficilmente raggiungibile da molte pmi. Per esempio, per giustificare il diritto agli incentivi, le attività svolte dovranno portare a risultati nuovi e non già in uso nel settore, mentre copie o imitazioni escludono l’accesso agli aiuti (credito d’imposta pari al 12% della spesa sostenuta). 

Le spese per innovazione, che rispondono ai requisiti del manuale di Oslo, citato anche questo nella legge di bilancio, invece, permetteranno a molte imprese di ottenere l’agevolazione. L’unica pecca è la percentuale di aiuto del 6%, molto bassa, che sale al 10% per l’innovazione inerente a industria 4.0. Il riferimento al manuale di Frascati viene introdotto nella manovra con il passaggio in cui si specifica che sarà un decreto del ministro dello sviluppo economico, da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, a dettare i criteri per la corretta applicazione delle definizioni di ricerca e sviluppo, tenendo conto dei «principi generali e dei criteri contenuti nel manuale di Frascati dell’Ocse». 

La norma evidenzia che sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del paragrafo 1.3 del punto 15 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione». Poi aggiunge il passaggio di cui sopra.

Il manuale di Frascati: il concetto di novità

Nel settore delle imprese, la potenziale novità dei progetti di R&S deve essere valutata nel confronto con lo stock esistente di conoscenze nel settore. L’attività di ricerca e sviluppo all’interno del progetto deve dare risultati che sono nuovi per il business e non già in uso nel settore. Sono esclusi dalla R&S le attività intraprese per copiare, imitare o decodificare come mezzo per acquisire conoscenza. Nel manuale viene evidenziato che la novità potrebbe derivare da un progetto per riprodurre un risultato esistente che trova potenziali discrepanze. Potrebbe consistere in un progetto di sviluppo sperimentale mirato a creare conoscenza a supporto dello sviluppo di nuovi concetti e idee connessi alla progettazione di nuovi prodotti o processi.

Poiché la R&S è la creazione formale della conoscenza, inclusa la conoscenza incorporata in prodotti e processi, l’attenzione della misurazione è sulla nuova conoscenza, non su prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati risultanti dall’applicazione della conoscenza. Un esempio di R&S potrebbe essere l’integrazione del «Manuale di manutenzione» di un sistema molto complesso (come un aereo passeggeri) con materiale aggiuntivo che emerge dall’esperienza pratica nella manutenzione ordinaria e correttamente codificato, purché ciò sia stato fatto come parte di un progetto di ricerca e sviluppo. Un altro esempio è un test sistematico per fornire la documentazione del potenziale utilizzo di una reazione chimica che è già stata adottata nei processi produttivi (una tecnologia esistente) al fine di ottenere una nuova molecola, che è stata considerato un risultato improbabile dalla letteratura scientifica.

L’incertezza sul risultato finale

La ricerca e sviluppo comporta l’incertezza, la quale ha più dimensioni. All’inizio di un progetto di R & S, il tipo di risultato, il tempo necessario e il costo non possono essere determinati con precisione rispetto agli obiettivi. In caso di ricerca di base, che mira ad estendere i confini della conoscenza formale, c’è un ampio riconoscimento della possibilità di non raggiungere il previsto risultati. Per esempio, un progetto di ricerca può riuscire a eliminare un numero di ipotesi concorrenti, ma non tutte. L’incertezza è un criterio chiave per determinare se un progetto è ricerca. Il manuale specifica che c’è una distinzione tra prototipazione in R&S, modelli utilizzati per testare concetti e tecnologie con un alto rischio di fallimento, in termini di applicabilità e di prototipazione non R&S ossia la pre produzione di unità utilizzate per ottenere certificazioni tecniche o legali.

Fonte ITALIA OGGI

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