I pannelli fotovoltaici possono essere inseriti in un impianto più complesso oppure essere integrati negli edifici.
La distinzione risulta essere rilevante ai fini della fruizione dell’agevolazione prevista per gli investimenti in beni strumentali nuovi.
Affrontiamo il tema dell’ambito oggettivo dell’agevolazione disciplinata dall’art. 1, comma 1051-1063, legge 30.12.2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), che ha riformulato quella precedentemente prevista dall’art. 1, comma 184-197, legge 160/2019 in relazione al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Prima della “trasformazione” del beneficio in credito d’imposta, la misura di favore consentiva di fruire di un super-ammortamento o di un iper-ammortamento (legge 208/2015).
Nella sostanza, la ratio delle diverse misure si pongono in continuità tra di loro, per cui i chiarimenti ancorché forniti in passato per un’agevolazione si ritengono applicabili anche alle altre.
Nello specifico andremo a vedere se gli investimenti consistenti nella realizzazione di impianti fotovoltaici godono dell’agevolazione sopra citata.
Impianti fotovoltaici e fabbricati
Diciamo subito che il credito d’imposta Industria 4.0 non spetta per gli immobili in generale.[1]
Ma, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 30.3.2017 n. 4/E (pur in relazione al super e iper-ammortamento, agevolazioni oggi sostituite con il credito d’imposta), fermo restando che gli investimenti in fabbricati e costruzioni non sono agevolabili ai fini del credito d’imposta, con riguardo agli impianti fotovoltaici ed eolici (che tipicamente si presentano come un bene unitario composto da una componente di fabbricato ed una impiantistica) è stata riconosciuta l’agevolabilità delle componenti di natura impiantistica alla luce della norma in materia catastale concernente i c.d. “imbullonati” (art. 1 comma 21 della L. 208/2015), tale per cui, ai fini della determinazione, tramite stima diretta, della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (i.e. categorie catastali D ed E) sono da escludere i macchinari, i congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
In tale occasione, alla luce di quanto sopra, pertanto, sono stati ammessi al beneficio fiscale, a titolo esemplificativo, i pannelli fotovoltaici, ad eccezione di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzione (in quanto rientrerebbero nel novero dei fabbricati) e gli aerogeneratori (ovverosia le turbine eoliche).
Vanno invece esclusi dall’agevolazione le componenti immobiliari ed edili posti all’interno del perimetro dell’unità immobiliare, che, a titolo esemplificativo, possono essere:
- per gli impianti fotovoltaici, il suolo, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie, quali eventuali recinzioni, platee di fondazione, viabilità;
- per le centrali eoliche, il suolo, le torri con le relative fondazioni, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie, quali recinzioni, viabilità.
Nello specifico, al paragrafo 9 della circolare 4/E citata viene affermato che
- ai costi relativi alla componente immobiliare delle centrali fotovoltaiche ed eoliche è applicabile l’aliquota di ammortamento fiscale del 4%;
- ai costi relativi alla componente impiantistica delle centrali fotovoltaiche ed eoliche è applicabile l’aliquota di ammortamento fiscale del 9%.
Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, è possibile beneficiare dell’agevolazione solo con riferimento alle componenti impiantistiche delle centrali fotovoltaiche ed eoliche, in quanto tali componenti non rientrano nelle ipotesi di esclusioni sopra vista.
Agevolazione dell’impianto fotovoltaico
Alla luce di quanto sopra, si può affermare che la componente impiantistica dell’impianto fotovoltaico in sé:
– non è agevolabile se è diventa componente di un fabbricato;
– è agevolabile se rappresenta un impianto a sé stante.
Ci si chiede se un impianto fotovoltaico, non integrato in un fabbricato, e collegato ad un impianto di produzione rientrante nel paradigma Industria 4.0 possa fruire della maggiore agevolazione prevista per quest’ultimo.
L’impianto fotovoltaico, ancorché alimenti un impianto produttivo, resta pur sempre un impianto autonomo.[2]
Per cui pare difficile poter considerare l’impianto fotovoltaico quale componente di un più ampio impianto rientrante nel paradigma Industria 4.0.
Infatti, come ricordato opportunamente dalla Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022, n. 71, per beneficiare dell’agevolazione, le caratteristiche tecniche della disciplina 4.0 devono esser presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (Risposta Interpello 8 giugno 2021, n. 394).
In altre parole, deve trattarsi di un bene avente le caratteristiche tecniche di cui all’Allegato A della legge 232/2016 (che elenca i beni che danno diritto al credito d’imposta Industria 4.0).
Per i beni immateriali si veda l’allegato B.
Di seguito riportiamo l’elenco dei beni rientranti nell’Allegato A.
Allegato A Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» Beni strumentali il cui funzionamento e’ controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti: – macchine utensili per asportazione; – macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici; – le macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime; – macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali; – macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura, macchine per il confezionamento e l’imballaggio; – le macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico); – robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot; – macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici; – macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale; – le macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici); – magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica. Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche: – controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller); interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program; – integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo; – interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive; – rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro. Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici: – sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto; – monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattivita’ alle derive di processo; – caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico). Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 i seguenti: – dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti, Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità: – sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica; – altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica; – sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale; – dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive; sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID – Radio Frequency Identification); – sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud; – strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica; – consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi; – componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni; – filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti. Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»: – banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità); – sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/ robotizzata/interattiva il compito dell’operatore; – dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/ operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality, interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica. |
Non pare che l’impianto fotovoltaico, se autonomamente considerato, rispetti le caratteristiche tecniche richieste dalla norma.
Ad ogni modo, per completezza, si deve segnalare la possibilità di presentare istanza di interpello al MISE (oggi Ministero delle Imprese e del made in Italy) nei casi dubbi in merito all’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione, ossia la riconducibilità dei beni per i quali si intende fruire del beneficio tra quelli elencati nell’Allegato A annesso alla legge 232/2016 (circolare 4/E/2017, par. 6.1.2).
Conclusioni
In sintesi, l’impianto fotovoltaico in sé non consente l’agevolazione Industria 4.0 nella misura del 40%, ma solo – fino al 31/12/2022 – quella del 6% prevista per i beni ordinari.
L’agevolazione del 40% per il fotovoltaico potrà essere fruita solo se inserito – quale componente – in un impianto rientrante nell’elenco sopra riportato.
Cosa che, riteniamo, difficilmente potrà essere attestato in sede di perizia.
Quanto ad essa, si ricorda che la perizia per fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, comma 1062, legge 178/2020 (legge di bilancio 2021), oltre a dar conto dell’avvenuta interconnessione, dovrà attestare le caratteristiche tecniche dei beni (rientranti, appunto negli allegati A e B della citata legge 232/2016).
Si precisa che è ammessa anche una interconnessione tardiva, purché non strumentale ed elusiva[3].
La perizia stessa può essere redatta anche successivamente al periodo di competenza dell’investimento (momento di effettuazione: cfr. Risposta Interpello 21 giugno 2022, n. 336).
Come ricordato dalla Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022, n. 62 – applicabile sia al caso del super e iper ammortamento sia all’ipotesi di credito d’imposta – l’assolvimento dell’onere documentale [4]
in un periodo di imposta successivo all’interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio (RM 27/E/2018).
Pertanto, fermo restando il diritto all’agevolazione (nel senso che l’individuazione della disciplina agevolativa applicabile è legata al momento di effettuazione dell’investimento, determinato ai sensi dell’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir; cfr. CM 4/E/2017, paragrafo 6.1.3), questa può essere utilizzata solo dal momento in cui viene acquisita la perizia, anche se ciò avviene tardivamente, ossia in un successivo esercizio.
Sul punto viene fatta una esemplificazione: nel caso di un bene rientrante nell’allegato A, legge 232/2016 acquistato, entrato in funzione e interconnesso nel 2017, per il quale la perizia giurata viene acquisita nel 2021, l’impresa potrà fruire dell’iper ammortamento a partire dal periodo di imposta 2021, mentre per i periodi d’imposta dal 2017 al 2020 potrà beneficiare del super ammortamento.
La quota di iper ammortamento annualmente fruibile dal 2021 sarà calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale del bene alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all’iper ammortamento e le quote di maggiorazione fruite a titolo di super ammortamento nei periodi d’imposta 2017, 2018, 2019 e 2020 (CM 4/E/2017, paragrafo 6.4.1, esempio 9).
***
NOTE
[1] Sono esclusi dall’agevolazione:
- veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 del TUIR;
- beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
- fabbricati e le costruzioni;
- beni di cui all’Allegato 3 alla L. 208/2015;
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
[2] Con riferimento all’autonomia degli impianti realizzati, l’Agenzia delle Entrate ha preso in esame (circolari 4/E/2017, par. 5.4 e 23/E/2016, par. 2) il caso dei beni materiali realizzati quali migliorie su immobili di terzi.
Sul tema ha richiamato il principio contabile OIC 24 per sostenere la capitalizzazione di beni aventi una propria autonoma funzionalità rispetto al fabbricato nel quale sono inseriti.
[3] Come evidenziato dalla Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022, n. 71, in ogni caso, la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive non imputabili a comportamenti discrezionali o strumentali del contribuente.
[4] Con riguardo ai riferimenti normativi da inserire nella documentazione si veda la Risposta Interpello 18 maggio 2022, n. 270.
FONTE IL COMMERCIALISTA TELEMATICO
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