Incentivi per investimenti nel settore dell’autotrasporto merci: stabiliti i termini

parked trucks

RAMSES GROUP NEWS n. 109 – 23 Settembre 2020 

Pubblicate in Gazzetta le modalità operative del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2020, n. 203, con specifico riferimento alle modalità di presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazione, di rendicontazione nonché alla fase dell’istruttoria procedimentale del beneficio in favore delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, per il rinnovo e l’adeguamento tecnologico del parco veicolare e per l’acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale.

Soggetti beneficiari 

I contributi sono concessi alle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall’aggregazione di dette imprese, iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate iscritte all’albo nazionale delle imprese che esercitano l’attività di autotrasporto. 

Interventi ammissibili 

Le agevolazioni sono concesse per  il rinnovo e l’adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l’acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale, nonché per favorire iniziative di collaborazione e di aggregazione fra le imprese del settore.

Nel dettaglio, sono finanziabili i seguenti interventi a cui sono destinati una quota parte delle risorse globalmente disponibili:

a—art. 5 lett. a) Decreto 12 maggio 2020, n. 203 -acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (Full Electric) nonché per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione; 

b—art. 5 lett. b) Decreto 12 maggio 2020, n. 203 b.1) radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa  complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico a partire da 7 tonnellate; b.2) acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D TEMP di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia

c—art. 5 lett.c) Decreto 12 maggio 2020, n. 203 acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario  rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica nonché per l’acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale. In relazione a tali investimenti sono finanziabili: 

— le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno un dispositivo innovativo di cui all’allegato 1 al Decreto 12 maggio 2020, n. 203;

— rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura purché le unità frigorifere/calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del Regolamento UE n°2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le unità precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500; 

— sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate, ove non rispondenti agli standard ambientali di cui alla lettera precedente, con unità frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del Regolamento UE n°2016/1628 o da unità criogeniche autonome non col legate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tali unità dovranno essere funzionanti esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500. 
d—art. 5 lett. d) Decreto 12 maggio 2020, n. 203 acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta casse così da facilitare l’utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro senza alcuna rottura di carico. 

I contributi sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti. 

  art. 5 lett. a) Decreto 12 maggio 2020, n. 203 automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida /diesel/elettrico) e elettrica (full electric) di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate. :Il contributo è determinato in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e in euro 10.000 per ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate ed in euro 20.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel. 

2  art. 5 lett. a) Decreto 12 maggio 2020, n. 203 automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 tonnellate:Il contributo è determinato in euro 8.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (disiel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico inferiore a 16 tonnellate ed in euro 20.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida (disiel/elettrico) di massa pari o superiore a 16 tonnellate. 

3  art. 5 lett. a) Decreto 12 maggio 2020, n. 203 acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva pari a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici:Il contributo è determinato in misura pari al 40 per cento dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell’allestimento con un tetto massimo pari ad euro 1.000

4  art. 5 lett. a) Decreto 12 maggio 2020, n. 203 contestuale acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (Full Electric) dimostrando anche l’avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli obsoleti :Viene riconosciuto un aumento del contributo pari ad euro 2.000, indipendentemente dal numero degli stessi. 

5  art. 5 lett. b. 1) Decreto 12 maggio 2020, n. 203 radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico a partire da 7 tonnellate, conformi alla normativa anti inquinamento euro VI:Il contributo è determinato, avuto riguardo al sovra costo necessario per la acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione euro VI in sostituzione del veicolo radiato: euro 5.000 per ogni veicolo euro VI di massa complessiva a pieno carico da 7 tonnellate a 16 tonnellate; euro 15.000 per ogni veicolo euro VI di massa complessiva a pieno carico superiore a 16 tonnellate.

 art. 5 lett. b. 2) Decreto 12 maggio 2020, n. 203 acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D TEMP di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologiaIl contributo è determinato in euro 2.000 per ogni veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 tonnellate e inferiore a 7 tonnellate con contestuale rottamazione dei veicoli della medesima tipologia. 

 art. 5 lett. c) Decreto 12 maggio 2020, n. 203 acquisizione  anche mediante locazione finanziaria, di  rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario :Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese nel limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di euro 5.000 per semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 tonnellate allestito per trasporti in regime ATP, ovvero per ogni unità refrigerante/calorifera a superiore standard ambientale.

Per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese in euro 1.500, tenuto conto che è possibile incentivare il 40 per cento della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ovvero dei maggiori costi delle unità refrigeranti/calorifere a superiore standard ambientale.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande di prenotazione dei fondi potranno quindi essere presentate secondo le seguenti scadenze:

Dalle ore 10,00 del 1° ottobre 2020 ed entro e non oltre le ore 8,00 del 16 novembre 2020

Dalle ore 10,00 del 14 maggio 2021 ed entro e non oltre le ore 8,00 del 30 giugno 2021. 

RAM Spa (la società in house del Mit), in qualità di soggetto gestore, provvederà alla creazione di 4 contatori per ognuna delle tipologie ammissibili di investimento. I contatori dovranno essere aggiornati periodicamente le risorse disponibili in funzione delle istanze pervenute. Le liste delle domande pervenute ed i «contatori» aggiornati delle somme disponibili, saranno visibili al seguente indirizzo: http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione. 

In caso di esaurimento dei fondi, le domande saranno ugualmente proponibili e verranno accettate con riserva. L’istruttoria avverrà in base all’ordine di presentazione delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse. L’istanza deve essere inoltrata esclusivamente dall’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’impresa, all’indirizzo ram.investimenti2020@legalmail.it

L’ordine di prenotazione verrà redatto secondo la data e l’ora di invio dell’istanza tramite PEC. Gli elenchi con la graduatoria verranno pubblicati sempre sul sito di RAM. La domanda dovrà essere inviata insieme alla seguente documentazione (da fornire dettagliatamente, a pena di inammissibilità agli investimenti autotrasporto 2020-2021):

1. modello di istanza (reperibile sul sito internet del soggetto gestore RAM) debitamente compilato attraverso apposito format informatico in tutte le sue parti e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa. 

2. copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell’impresa;

3. eventuale idoneo atto di delega in caso di presentazione della domanda tramite procuratore;

 4. copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d’incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, con data successiva a quella di entrata in vigore del decreto 203 (quindi successiva al 27 luglio) e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto deve essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa e contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l’indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi.

Il soggetto gestore RAM SpA pubblicherà l’elenco delle domande pervenute indipendentemente dalla regolarità formale e sostanziale delle stesse, che sarà verificata solo in un momento successivo
Per le domande del primo periodo l’elenco sarà pubblicato entro il 1° dicembre 2020. Per quelle del secondo periodo, la pubblicazione avverrà entro il 15 luglio 2021. 

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