IMPIANTI DI RISALITA E INNEVAMENTO: INVESTIMENTI FINANZIABILI ENTRO IL 27 SETTEMBRE

RAMSES GROUP NEWS n. 684 – 03 luglio 2024

Lunedì 24 giugno apre la possibilità di richiedere le agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita.

Il Ministero del Turismo ha pubblicato l’Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024 – Fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 – per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici.
La domanda potrà essere trasmessa, a partire dalle ore 12:00 del 24 giugno 2024 e fino alla data ultima del 27 settembre 2024 ore 12:00, sull’apposita piattaforma informatica che sarà accessibile tramite SPID/CIE dal sito istituzionale del Ministero del Turismo.

Le risorse a disposizione ammontano a 230 milioni di Euro per gli impianti di risalita al fine di incentivare gli interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti a fune e di innevamento artificiale con lo scopo di rilanciare i flussi turistici (un finanziamento specifico da 5 milioni di euro viene riservato per la ricostruzione della funivia del Mottarone).

È inoltre prevista la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per progetti di snow-farming.

Consiste nella realizzazione di siti di stoccaggio di neve artificiale, al fine di supportare nelle stagioni più calde lo svolgimento tanto delle attività sportive, quanto di quelle legate allo svago.
In particolare, tale pratica prevede:
– la raccolta di grandi quantità di neve artificiale nei mesi primaverili;
– la realizzazione di meccanismi di copertura finalizzati a ostacolarne lo scioglimento;
– il trasporto e la posa della stessa neve presso le piste e gli impianti sciistici, così da poter anticipare e supportare lo svolgimento della stagione turistica.

Si precisa che con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della disposizione, ivi comprese le modalità di monitoraggio degli interventi, da effettuarsi attraverso i sistemi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Le domande di contributo possono essere presentate da imprese, consorzi, reti d’impresa costituite in forma di “rete soggetto” e società consortili, svolgenti attività (anche in via non prevalente) inquadrate nei seguenti codici ATECO:

– 49.39.01 “Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano”.
– 93.11.30 “Gestione di impianti sportivi polivalenti” (devono essere imprese esercenti attività e gestione impianti di risalita).
– 93.11.90 “Gestione di altri impianti sportivi, riferiti a imprese esercenti attività e gestione impianti di risalita”.

I soggetti richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

– avere sede operativa in Italia al momento del pagamento dell’aiuto;
– essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale e assicurativa;
– non avere procedure concorsuali pendenti e non essere destinatari di sanzioni interdittive, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001;
– non presentare condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
– non trovarsi già in difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019, salvo che si tratti di microimpresa o piccola impresa, ai sensi dell’allegato I del già menzionato Regolamento, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non destinatarie di aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazione.
– essere in regola con gli obblighi in materia fiscale;
– risultare attivi alla data del 31 dicembre 2022 e per tutta la durata dell’investimento;
– essere in regola con la normativa antimafia, e quindi la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
– avere soci, amministratori e direttori tecnici non condannati con sentenze passate in giudicato, o con decreti penali di condanna irrevocabili, o con sentenze ex articolo 444 c.p.p. per uno dei reati elencati nelle lettere a), b) b-bis), c), d), e), f) e g) dell’articolo 94, comma 1, D.lgs. 36/2023.

Sono considerati ammissibili le spese effettuate per la progettazione e la realizzazione di uno o più dei seguenti interventi (art. 6 comma 1):

a) realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione di sistemi che consentano l’innevamento e l’efficientamento delle piste:
– quali vasche o bacini di approvvigionamento idrico necessari al funzionamento degli impianti di innevamento;
– attraverso impianti di innevamento con sistemi innovativi ad elevata efficienza;
– tappeti artificiali con manto sintetico, mezzi battipista e macchine operatrici legate alla montagna.

b) realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento, manutenzione e riconversione degli impianti di risalita a fune, con l’avvertenza che l’ammodernamento potrà comprendere anche la sostituzione dell’intero impianto o di tutte le sue componenti ove esso risulti obsoleto, inidoneo all’uso, ovvero versi in condizioni fatiscenti, e può includere i costi relativi a indagini tecniche finalizzate ad attestare l’idoneità ad essere riutilizzate delle strutture esistenti.

c) dismissione degli impianti non più utilizzati o obsoleti;

d) realizzazione di progettualità innovative in ambito snow-farming al fine di garantire l’operatività turistica delle strutture nei periodi a bassa precipitazione, come ad esempio azioni connesse alla raccolta di neve artificiale, la realizzazione di meccanismi di copertura finalizzati a ostacolare lo scioglimento, il trasporto e la posa della neve sulle piste e gli impianti sciistici;

e) ottenimento delle eventuali autorizzazioni paesaggistiche funzionali alla realizzazione degli interventi finanziabili.

Le spese ammissibili per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma devono riguardare la seguente tipologia di costi:

– investimenti materiali e/o immateriali;
– costi di investimento supplementari necessari per andare oltre le norme dell’Unione o per innalzare il – – – livello di tutela dell’ambiente in assenza di tali norme;
– costi per investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica.

Regolamento UE n. 651/2014Spese ammissibili Articolo 6 comma 2Interventi finanziabili Articolo 6 comma 1
Sezione 7 “Aiuti per la tutela dell’ambiente”Art. 36costi di investimento supplementari necessari per andare oltre le norme dell’Unione o per innalzare il livello di tutela dell’ambiente in assenza di tali normeper la realizzazione degli interventi finanziabili previsti all’articolo 6.1 lettera a e c)
Art. 38costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energeticaper la realizzazione degli interventi finanziabili previsti dall’articolo 6.1, lettera d)
Sezione 12 “Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali”Art. 55investimenti materiali e immaterialiper la realizzazione degli interventi finanziabili previsti all’articolo 6, lettera a) e lettera b) nel contesto di infrastrutture sportive e ricreative multifunzionali
Sezione 13 “Aiuti per le infrastrutture locali”Art. 56investimenti materiali e immaterialiper la realizzazione degli interventi finanziabili previsti all’articolo 6.1, lettera a) e lettera b) nel contesto di infrastrutture locali

Le domande devono essere presentate tramite la piattaforma, accessibile tramite SPID/CIE, del Ministero del Turismo al seguente indirizzo istanze.ministeroturismo.gov.it a partire dalle ore 12:00 del 24 giugno 2024 fino alla data ultima del 27 settembre 2024 ore 12:00.

Alla domanda deve essere allegato l’elenco degli interventi e l’indicazione del termine dei lavori.

A ciascuna domanda verrà assegnato uno specifico punteggio che va da o a 100 e saranno finanziati i soli progetti con punteggio minimo di 45/100.

Per il testo completo dell’avviso, clicca qui.

Fonti
Ipsoa
Il commercialista telematico
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