IL TRIBUNALE DI LANCIANO CONDANNA LE PRATICHE BANCARIE ILLEGITTIME

RAMSES GROUP NEWS n. 695 – 16 ottobre 2024

Il Tribunale di Lanciano, in composizione monocratica con il giudice Giovanni Nappi, ha emesso una sentenza riguardante una causa tra una società a responsabilità limitata (SRL), rappresentata e difesa dall’Avv. Emanuele Argento, e una società per azioni (SPA) avente come oggetto contratti bancari, con particolare riferimento a clausole relative agli interessi ultralegali e commissioni di massimo scoperto (CMS).

La società attrice ha citato in giudizio la banca, contestando diverse pratiche irregolari relative al conto corrente aperto presso l’istituto di credito nel 2008. La SRL ha chiesto la restituzione di somme indebitamente addebitate, pari a oltre 200.000 euro, a causa di irregolarità nei tassi d’interesse applicati e nella gestione delle commissioni. Secondo l’attrice, le condizioni contrattuali indicate non rispecchiavano quelle effettivamente applicate dalla banca, portando a violazioni della normativa sui tassi di interesse e alla cosiddetta “truffa dell’Euribor”, un sistema che, secondo la parte attrice, causava una indeterminatezza dell’oggetto contrattuale.

In particolare, la società contestava le seguenti pratiche:

– applicazione di tassi di interesse arbitrari, superiori alla soglia legale (usura);
– utilizzo di clausole nulle relative a commissioni di massimo scoperto (CMS), che, secondo l’attrice, erano non chiare e prive di determinatezza;
– applicazione di oneri illegittimi come conseguenza della parametrazione all’Euribor, che avrebbe mancato di caratteristiche di certezza e obiettività.

La SRL ha inoltre richiesto il risarcimento dei danni per l’impossibilità di usufruire delle proprie risorse economiche a causa degli addebiti non dovuti.

La banca convenuta si è difesa eccependo, tra le altre cose, la prescrizione delle rimesse solutorie e l’inammissibilità della domanda, poiché il rapporto di conto corrente risultava ancora aperto. La difesa ha chiesto il rigetto delle domande dell’attrice.

Il Tribunale ha respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla banca, affermando che il correntista ha interesse ad agire anche prima della chiusura del conto corrente per ottenere l’accertamento del saldo e la restituzione delle somme illegittimamente addebitate. La sentenza ha stabilito che il correntista può agire per la nullità delle clausole contrattuali anche prima della chiusura del conto, in quanto le annotazioni a debito sul conto corrente costituiscono veri e propri pagamenti che danno origine a un diritto alla ripetizione di indebito.

In merito alla truffa dell’Euribor, il Tribunale ha chiarito che, pur riconoscendo l’esistenza di un accordo illecito in sede europea, tale intesa riguardava i mercati dei derivati sui tassi di interesse (EIRD), un mercato diverso da quello dei mutui a tasso variabile. Pertanto, la violazione delle regole sulla concorrenza non influiva direttamente sulla validità dei contratti bancari a tasso variabile oggetto di causa.

Infine, il Tribunale ha ritenuto nulle le clausole relative alla commissione di massimo scoperto, poiché indeterminate e non conformi alla normativa vigente. Queste commissioni, secondo la Corte, devono essere specifiche e trasparenti, pena la loro nullità.

Il Tribunale ha disposto la rimessione della causa in istruttoria, richiedendo una consulenza tecnica d’ufficio per accertare il saldo del conto corrente alla luce delle irregolarità emerse. Le spese processuali saranno regolate con la sentenza definitiva.

Questa sentenza rappresenta un importante punto di riferimento per i correntisti che ritengono di aver subito addebiti bancari illegittimi, in particolare per quanto riguarda la trasparenza delle commissioni di massimo scoperto e la corretta applicazione dei tassi di interesse.

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