Fotovoltaico: i vantaggi per le aziende

RAMSES GROUP NEWS n. 199 – 13 luglio 2021 

Incentivi per il fotovoltaico 2021 per le aziende: quali sono?

Investire nelle energie rinnovabili è conveniente oltre che sostenibile:

  1. Abbatte i costi dell’energia elettrica. Il fabbisogno elettrico è una delle voci più importanti per un’impresa. Produrre energia in autonomia è  una soluzione per il risparmio aziendale. 
  2. Grazie alla presenza di sgravi ed incentivi per le imprese,   installare un fotovoltaico diventa più conveniente. Il fotovoltaico per le imprese è in grado di farti rientrare velocemente del dell’investimento. Oggi i prezzi sono più bassi che mai e ci sono tante opportunità da cogliere al volo!
  3. Aumenta il valore dell’impresa. Il fotovoltaico aziendale è anche una buona soluzione per incrementare il valore commerciale della tua azienda.
  4. Eco sostenibile. Essere eco sostenibili è importante e il fotovoltaico permette di ottenere energia pulita.

Una sostenibilità che,  passa anche per il fotovoltaico  aziendale dal momento che è proprio grazie ad esso che le imprese riescono a produrre l’energia che consumano durante le loro attività. Se da un lato quindi ricorrere ad un impianto fotovoltaico aziendale è vantaggioso perché riesce a ridurre notevolmente l’impatto dei costi energetici sul bilancio aziendale, dall’altro permette di produrre energia pulita in maniera sostenibile.

Ma i vantaggi economici di un fotovoltaico per le aziende non finiscono qui.

Lo stato italiano cerca di incentivare in tutti i modi le aziende a produrre energia da fonti rinnovabili già da diversi anni.  Sono in vigore incentivi fotovoltaico 2021/2022 per le aziende, incentivi che rendono l’installazione di un impianto fotovoltaico aziendale un investimento davvero conveniente.

Incentivi per il fotovoltaico per le aziende

Utilizzare gli incentivi per il fotovoltaico 2021 per le aziende significa cogliere una grossissima opportunità dal momento che potrai usufruire di un triplice vantaggio:

  • ridurre notevolmente il costo dell’investimento che stai per compiere,
  • diminuire notevolmente le spese energetiche della tua azienda,
  • permettere alla tua azienda di essere più green e sostenibile.

VEDIAMO quali sono questi incentivi fotovoltaico per le aziende in vigore:  

1. La Legge di Bilancio 2021 porta in dote alcune novità per gli investimenti delle imprese. Tra queste il credito d’imposta, nella misura del 10% del costo sostenuto, per l’acquisto di beni strumentali nuovi.

Arrivano nuove opportunità per le imprese che vogliono investire in EFFICIENZA  ENERGETICA . La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto nuove misure per favorire l’ammodernamento della dotazione impiantistica, attraverso un credito d’imposta potenziato.
Sono stati infatti stanziati oltre 20 miliardi di euro per il piano “Transizione 4.0”, che si prefigge lo scopo di favorire e accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, rilanciando al tempo stesso gli investimenti privati.
Tra le misure adottate anche il credito d’imposta al 10% per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 fino 31 dicembre 2021: uno stimolo ad investire attraverso uno strumento di contenimento della spesa, nello specifico mediante il principio esclusivo della compensazione tramite modello F24.
Il credito d’imposta, lo ricordiamo è un credito che un’impresa (o un qualsiasi contribuente) vanta nei confronti dello Stato e che può essere utilizzato per compensare eventuali debiti nei confronti dell’erario.

La misura del credito d’imposta per favorire gli investimenti delle imprese era stata introdotta con la Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019), che, proprio all’interno del piano Transizione 4.0, aveva abolito i meccanismi del Super e Iper Ammortamento, basati sul principio dell’extra deducibilità fiscale, per introdurre la più comoda modalità del credito. Originariamente, l’aliquota di detrazione per i beni strumentali nuovi (quindi dei beni che rientravano nel super ammortamento) era fissata al 6%, mentre con la Legge di Bilancio 2021 è stata aumentata al 10%.

Chi può usufruire del nuovo credito d’imposta?

Tutte le imprese sul territorio italiano, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.  La fruizione del beneficio è strettamente legata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Chi invece non può usufruire del beneficio?

Le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

Quali beni possono usufruire dell’agevolazione?

Sono tre le categorie in cui vengono suddivise le tipologie di beni: 

  • i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (allegato A Legge di Bilancio 2017, come macchine utensili, robot, motrici, operatrici, ecc);
  •  i beni immateriali (di cui all’allegato B Legge di Bilancio 2017 come software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni);
  • la terza categoria, ovvero quella dei beni strumentali nuovi (detti anche ordinari), è quella in cui sono inseriti gli impianti di produzione di energia (ad esempio impianti fotovoltaici o cogeneratori). I tratta di investimenti in stretta relazione con la transizione tecnologica e la sostenibilità ambientale, per beni di uso durevole utilizzati all’interno del processo produttivo dell’impresa.

Nell’elenco degli investimenti non ammessi vi sono quelli per i veicoli e altri mezzi di trasporto a motore, per i fabbricati e le costruzioni.

Percentuali e benefici del credito d’imposta per i beni strumentali nuovi

  • Percentuali del beneficio. Per quanto riguarda i beni strumentali nuovi, la percentuale di credito d’imposta è pari al 10% per gli acquisti effettuati dal 16/11/2020 fino al 31/12/2021 (entro il 30 giugno 2022 purché entro il 31 dicembre 2021 sia avvenuto il pagamento in acconto pari almeno al 20% del costo complessivo), mentre per gli investimenti effettuati nel 2022 la percentuale ritornerà al 6%. Il limite massimo di costi ammissibili in ogni caso è pari a 2 milioni di euro.
  • Compensazione immediata. Tra le principali novità introdotte anche la possibilità di usufruire della compensazione immediata già a decorrere dall’anno di acquisto o di entrata in funzione del bene, e non dall’annualità successiva.
  • Utilizzo del credito d’imposta. Solo per quanto riguarda i beni ordinari e per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, è in vigore l’utilizzo del credito d’imposta in una sola quota annuale (non più 5 annualità come previsto dalla precedente legge n.160 del 2019).  

Controlli e monitoraggio

Il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta spetta al Ministero dell’Economia e delle Finanze al fine di rilevare gli eventuali scostamenti dalle previsioni ed attivare le relative procedure contabili.  I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Quindi, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di riferimento.  Esempio: “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1051 – 1063, Legge 178 del 30.12.2020”.

Il Piano di Transizione 4.0

Il primo degli incentivi fotovoltaico 2021 per le aziende che prenderemo in esame è il Piano Nazionale di Transizione 4.0. Il PNT 4.0 ha come obiettivo anche quello di agevolare gli investimenti delle aziende volti a sostenere la transizione ecologica italiana, compresi in questa misura anche degli incentivi per il fotovoltaico aziendale.

In PNT 4.0 in realtà non è nulla di particolarmente nuovo. Le sue origini sono infatti da rintracciare nel precedente Piano Industria 4.0. Anche questa misura avrebbe previsto degli incentivi fotovoltaico 2021 per le aziende, ma la pandemia l’ha fortemente penalizzata. Tanto che si è deciso di passare direttamente al Piano di Transizione 4.0.

In comune, queste due misure, hanno la caratteristica di riprendere misure come l’iper-ammortamento e super-ammortamento ampliandone di fatto l’applicazione. In questo modo alle aziende è stata data la possibilità di investire anche in beni strumentali materiali tra cui appunto possono essere fatti figurare gli impianti fotovoltaici per le aziende.

Il PNT 4.0 si compone sostanzialmente di 3 misure principali tramite cui è possibile di usufruire degli incentivi fotovoltaico 2021 per le aziende, le seguenti:

  1. Potenziamento dell’aliquota di ammortamento. Si passa dal 6% del 2020 al 10% nel 2021 per un massimale di spesa non superiore ai 2 milioni di euro.

2. Fruizione del credito d’imposta. Gli investimenti in beni strumentali e in beni immateriali che non rientrano nel Piano Industria 4.0 potranno fruire del credito d’imposta in un anno. L’acquisto dei beni strumentali materiali (come il fotovoltaico) invece potrà generare un credito fruibile nei successivi 3 anni

3. Estensione della durata del credito d’imposta fino al 2022 per interventi e acquisti di beni strumentali contrattualizzati dal 16 novembre 2020 al 31/12/2022.

PER  CUI  

Via il Super-Ammortamento e introduzione del nuovo Credito di Imposta

Un incentivo utilizzato in passato da diverse aziende è il super-ammortamento del 130%. A suo tempo è stato molto utile perché se un impianto fotovoltaico fosse costato ad esempio 100 mila euro, nel bilancio avresti potuto maggiorarne il costo per 130 mila. Costo da spalmare in undici anni. Naturalmente se nel tuo bilancio aumentano i costi, di conseguenza diminuisce la pressione fiscale che è particolarmente legata all’utile.

Lasciato alle spalle l’anno 2020 con il Credito d’Imposta e il Piano Industria 4.0, che  consentiva di detrarre l’ investimento in  5 anni e recuperare il 6% del costo dell’impianto sostenuto, nel 2021 fa il suo ingresso un potente strumento che prende il nome di Piano Transizione 4.0 e il credito d’imposta passa al 10% (2021-2022)

Cosa prevede il nuovo Credito d’Imposta?

Per investimenti fino a 2 mln di euro in beni strumentali al servizio della tua impresa, purché diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), potrai recuperare uno sgravio fiscale potenziato al 10%!

Oltre a ciò, se la tua azienda ha un volume di ricavi inferiore a 5 milioni di euro, potrai utilizzare il Credito d’Imposta in compensazione, in un’unica quota annuale, nell’anno successivo (non più in 5 quote annuali).

Rientrano in questo incentivo investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 al 31/12/2022 .

2. Bonus sud: il credito di imposta per le imprese del mezzogiorno

Un altro degli incentivi per il fotovoltaico 2021 per le aziende attualmente in vigore è il credito d’imposta per le imprese del mezzogiorno, detto anche Bonus Sud. Come è facilmente intuibile dal nome della misura riguarda solamente le imprese del mezzogiorno e nelle isole ovvero quelle con sede in:

  • Sicilia,  AREA  107.3.A
  • Sardegna, AREA  107.3.A
  • Puglia, AREA  107.3.A
  • Calabria, AREA  107.3.A
  • Basilicata AREA  107.3.A
  • Abruzzo NON TUTTA LA REGIONE MA SOLO le zone 107.3.C
  • Molise NON TUTTA LA REGIONE MA SOLO le zone 107.3.C

Tuttavia, non tutte le imprese con sede nel Sud Italia possono beneficiare di questi incentivi per il fotovoltaico. Infatti il bonus Sud è riservato solamente ai titolari d’impresa per la quale l’attività di produzione di energia elettrica sia funzionale all’attività della azienda. Questo significa quindi che l’azienda beneficiaria di questi incentivi non deve operare nel settore della produzione e distribuzione dell’energia.

(IN PRATICA L’ENEGIA CHE PRODUCONO LE IMPRESE DEVE ESSERE ESCLUSIVAMENTE UTILIZZATA PER LA PRODUZIONE E NON PUO’ ESSERE CEDUTA)

Gli incentivi per il fotovoltaico 2021 per le imprese del mezzogiorno sono sostanzialmente erogati sotto forma di crediti d’imposta. L’aliquota d’imposta di questi crediti fiscali può però variare dal 25% fino al 45%   (o dal 10% al  30% per le zone 107.3.C)sulla base di fattori come l’esatta ubicazione dell’attività e la dimensione della stessa. Inoltre è necessario tenere presente che gli incentivi per il fotovoltaico del Bonus Sud prevedono anche dei massimali di spesa da rispettare.

L’aliquota di detrazione prevista dal bonus Sud è quindi la seguente:

  1. 25% (20% ZONE  107.3.C Abruzzo-Molise)  per le imprese di grandi dimensioni per un massimale di spesa di 15 milioni di euro;
  2. 35% (20% ZONE  107.3.C Abruzzo-Molise)  per le medie imprese per un massimale di spesa di 10 milioni di euro;
  3. 45% (30% ZONE  107.3.C Abruzzo-Molise)nel caso di piccole imprese per un massimale di spesa di 3 milioni di euro.

Precisiamo che il credito d’imposta così ottenuto è spendibile solamente durante lo stesso anno in cui si richiede la detrazione.

Cosa presenta nello specifico il Bonus Sud per le imprese?

In visione di una politica di innovazione e di cambiamento, il Bonus Sud, anche chiamato Credito di Imposta per investimenti nel Mezzogiorno garantisce una serie di aiuti a quelle piccole e medie imprese, start up e aziende nascenti o già esistenti che acquistano macchinari e strutture eco-sostenibili, come ad esempio un impianto di pannelli solari per produrre energia elettrica.

Le agevolazioni consistono in un credito di imposta di liquidità immediata attraverso il compenso in F24.

Quali sono i beneficiari di tali aiuti? Partecipano alle agevolazioni le regioni Abruzzo, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, e le isole Sardegna e Sicilia, territori preziosi del nostro Belpaese sia da un punto di vista paesaggistico, sia produttivo e turistico.

Per usufruire del Bonus Sud per le imprese le regioni del Meridione devono impegnarsi nell’acquisto di mezzi di produzione aggiornati e innovativi, comprese le strutture per la riqualifica dell’energia. Rientrano negli aiuti anche queste specifiche modifiche:

  • la creazione ex novo di un nuovo stabilimento;
  • l’ampliamento di uno stabilimento già esistente, un upgrade o la sua ristrutturazione;
  • il cambiamento totale e il rinnovamento dei mezzi produttivi di un particolare stabilimento;
  • l’ampiamento dei mezzi produttivi con macchinari e strutture nuove e rinnovate.

Inoltre, tra i principali vantaggi del Bonus Sud esiste la possibilità di cumularlo assieme agli aiuti previsti dal piano transizione 4.0. (in quanto rientranti tra i beni ex super ammortamento ora credito imposta  beni non 4.0)

ATTENZIONE: PER LE GRANDI IMPRESE RIENTRANTI NELLE AREE 107.3.C IL BONUS DI CUI SI TRATTA VALE SOLO NEL CASO IN CUI CI SI TROVI DI FRONTE AD UN NUOVO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO.

3. Comunità energetiche

Oltre a fruire di incentivi per il fotovoltaico, le aziende possono entrare a far parte di una comunità energetica.

Alla base di una comunità energetica vi è il concetto di autoconsumo collettivo dell’energia.

L’autoconsumo collettivo si caratterizza di una pluralità di soggetti produttori e consumatori, che nel caso delle imprese fanno parte della stessa cabina elettrica.

Le imprese facenti parte di comunità energetiche dovranno produrre energia destinata al proprio consumo attraverso impianti alimentati da fonti rinnovabili che presentano una potenza complessiva non superiore a 200 kW.

Per la condivisione dell’energia, le imprese possono usufruire di reti di distribuzione già esistenti ed adoperare forme di autoconsumo virtuale.

4. Come si utilizzano le garanzie del MCC (Mediocredito Centrale) per finanziare le imprese ed il fotovoltaico?

Il fondo di Mediocredito Centrale (qui trovi informazioni più approfondite) è una sorta di iniziativa statale che agevola le piccole e medie imprese ad accedere al credito bancario con più facilità e si costituisce di una serie di agevolazioni volte alla riqualifica energetica degli immobili, attraverso le risorse rinnovabili come l’energia solare, eolica e idrica.

Possono beneficiare di questo fondo le PMI, le società di medie dimensioni e le società agricole e della pesca: per poter usufruire di tali aiuti, le imprese devono garantire un fatturato annuo in positivo ed essere, come si dice in gergo, sane da un punto di vista economico e finanziario.

È doveroso ricordare che il territorio italiano si basa sulle piccole e medie imprese che rappresentano ben il 92% delle aziende made in Italy, le quali danno lavoro a più dell’80% dei lavoratori.

Requisiti e beneficiari del fondo Mediocredito Centrale

Per verificare la qualità e la serietà delle PMI e per accedere al fondo di garanzia MCC è necessario effettuare una valutazione in base ai dati di bilancio dell’impresa stessa e alla dichiarazione dei redditi.
 Il fondo di Garanzia del Mediocredito Centrale è stato ampliato alle seguenti categorie:

  • professionisti iscritti alla Camera di Commercio con partita IVA;
  • i consorzi e le società regolarmente iscritte;
  • le persone fisiche che esercitano attività d’impresa;
  • i freelancer che esercitano in modo autonomo arti e professioni;
  • gli enti non commerciali del terziario, compresi quelli religiosi.

A cosa serve questo fondo di garanzia in pratica?

In pratica, mediante l’intermediazione dell’istituto bancario, le società srl e sas, i professionisti regolarmente iscritti agli ordini delle professioni, i freelancer con partita IVA e le associazioni culturali possono accedere a prestiti e liquidità del fondo MCC per la riqualifica energetica degli immobili e per altre operazioni di efficientamento delle proprie imprese e attività.

Nel nostro caso specifico parliamo di riqualificazione energetica tramite risorse rinnovabili alternative, come l’energia solare, eolica e idrica.

Da alcuni decenni, ormai, sta prendendo piede una generale sensibilizzazione verso un approccio eco-sostenibile che rispetti l’ambiente e le risorse naturali e umane del nostro pianeta.

Questo si evince dalla nascita delle cosiddette Energy Community, diffuse nel Nord Europa e presenti anche nel nostro Stivale, e dalla galoppante ascesa degli impianti fotovoltaici per aziende e per il settore residenziale.

 5. Nuova Sabatini

La misura Beni strumentali (“Nuova Sabatini”) è un’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico per facilitare l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese, ad esclusione delle attività finanziarie e assicurative.

La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, software e tecnologie digitali. I beni devono essere correlati all’attività produttiva svolta dall’impresa.

Le agevolazioni consistono nella concessione di un finanziamento da parte di banche e intermediari finanziari (ai quali bisogna rivolgersi per ottenere il finanziamento) nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi. L’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario.

Il finanziamento deve essere:

  • di durata non superiore a 5 anni;
  • di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro;
  • interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

Come previsto dalla Legge di Bilancio 2021, dal 1° gennaio 2021 il contributo del MiSe è erogato alle PMI beneficiarie in un’unica soluzione, indipendentemente dall’importo del finanziamento deliberato. Attualmente (aprile 2021) su circa 

Il sostegno è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dal regolamento comunitario di riferimento.

6. Decreto FER1

Altra agevolazione interessante, è il decreto FER1, in vigore dal 10 Agosto 2019.

Questa agevolazione nasce con l’obiettivo di raggiungere i target europei al 2030, e prevede la partecipazione ad aste e registri.

A quali tipologie di impianti è riservata?

Il FER1 va a beneficio di impianti fotovoltaici di nuova installazione, superiori a 20 kWp. 

Dettaglio interessante, il Decreto FER1 può essere applicato per aziende agricole, e si rivela particolarmente vantaggioso se nel tetto dei tuoi capannoni devi smaltire eternit o amianto, perché significa beneficiare di un ulteriore incremento della tariffa incentivante prevista.

7. Non solo edifici residenziali: la detrazione fiscale al 50 o 65% SISMABONUS E ECOBONUS

per gli interventi di efficientamento energetico 

è sfruttabile anche per gli immobili strumentali, 

merce e patrimonio posseduti o detenuti dalle imprese.

L’Agenzia delle Entrate ha messo in pratica delle importanti agevolazioni, anche per le imprese, tra cui le detrazioni riguardo gli interventi di riqualificazione energetica e le ristrutturazioni edilizie. Alcuni importanti aiuti sono stati emendati anche per supportare e sostenere economicamente i territori e le popolazioni colpite dal sisma, tra cui il cosiddetto Sismabonus. 

In generale, queste detrazioni sono riservate ai privati in assenza di fini imprenditoriali, ma esistono delle importanti eccezioni che riguardano le imprese e le società.

  • Bonus ristrutturazione: oltre alle persone fisiche, rientrano nelle agevolazioni i soggetti che producono un reddito fisso in forma associata.
  •  Vi rientrano quindi le imprese a conduzione familiare e le società semplici, per la riqualifica di beni immobiliari che escludono merci 
  • e beni strumentali. In poche parole, gli immobili che fanno parte del privato come le parti in comune di un condominio, o i pianerottoli 
  • di un palazzo nel centro storico della città, i cui locali vengono adibiti a uffici.
  • Sismabonus: l’accesso alle agevolazioni è concesso agli imprenditori individuali e per gli immobili utilizzati per le attività produttive, ma anche per le società semplici, le imprese a conduzione familiare e per i soggetti che producono beni in forma associata.
  • A differenza del bonus precedente, il sismabonus si rivolge anche ai beni merce, sia patrimoniali, sia strumentali.
  • Bunus facciate: possono aderire le società, tra cui le associazioni tra professionisti con partia IVA, le società semplici e i contribuenti con reddito d’impresa.
    Si tratta di una serie di agevolazioni rivolte alle persone fisiche e alle società di capitali e di persone, volte alla riqualifica di edifici storico-artistici ma anche di palazzi e condomini a uso abitativo e/o produttivo.
  • Ecobonus: se l’obiettivo è la riqualifica energetica e il cosiddetto efficientamento energetico di immobili strumentali è prevista l’agevolazione dal 50% al 65%, ovviamente su un edificio preesistente.
  • Possono accedere all’ecobonus persone fisiche, società di persone (sas, ss, snc) e di capitali (srl, spa): a differenza del bonus per la ristrutturazione, sono ammesse le detrazioni IRES.
    L’agevolazione interessa i beni merce, i beni strumentali e patrimoniali.

Quando si parla di incentivi per l’efficienza energetica in edilizia si è portati a pensare immediatamente alle abitazioni residenziali. Ma anche per le imprese esiste la possibilità di riqualificare i propri immobili sfruttando importanti strumenti di sostegno economico per realizzare gli interventi.


L’Ecobonus, che è stato prorogato dall’ultima Legge di Bilancio per tutto il 2021, è una di queste misure. A differenza del Superbonus 110% che è riservato essenzialmente agli edifici di tipo residenziale e ai condomini, l’Ecobonus è infatti utilizzabile anche dalle imprese relativamente agli immobili posseduti o detenuti, indipendentemente dalla destinazione d’uso

Il fatto che gli edifici in possesso delle imprese potessero o meno accedere all’Ecobonus è stato dibattuto per molto tempo, ma la Risoluzione 34/2020 dell’Agenzia delle Entrate dello scorso giugno sembra aver definitivamente chiarito la questione. In particolare, il documento afferma chiaramente che, fermo restando il rispetto delle altre condizioni previste per l’agevolazione (ad esempio, l’edificio deve essere esistente), possono accedere alla detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006 (e successive proroghe e modificazioni) i contribuenti che conseguono un reddito d’impresa senza limitazioni sul tipo di soggetto, il quale può essere quindi costituito da persone fisiche, titolari e non di reddito di impresa, ma anche da società di persone e di capitali.

Inoltre, ed è questo il dato rilevante, la detrazione spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione degli stessi immobili.

In sostanza, possono beneficiare delle detrazioni previste dall’Ecobonus tutti i seguenti edifici:

  • immobili strumentali: fabbricati che hanno come unico impiego quello di essere “direttamente utilizzati” nell’espletamento di attività tipicamente imprenditoriali;
  • immobili merce: i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, ivi inclusi quelli riqualificati e venduti;
  • immobili patrimonio: fabbricati che non sono né strumentali né merce, ma costituiscono un investimento per l’impresa.

Per spiegare la sua presa di posizione, l’Agenzia delle Entrate fa riferimento a quanto ha affermato la Corte di Cassazione in alcune sentenze precedenti. Lo scopo finale della normativa, osserva la Cassazione, “consiste nell’intento d’incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico”. Lo stesso principio e le stesse regole valgono anche per gli interventi agevolabili con il Sismabonus.

Ricordiamo in sintesi quali sono le spese portabili in detrazione con l’Ecobonus fino alla fine del 2021, con le relative aliquote: 

Vale la pena fare una piccola precisazione anche sul Bonus Ristrutturazioni, chiamato anche Bonus Casa. In questo caso a sgombrare il campo dai dubbi è l’articolo 5 del TUIR. Esso stabilisce che tale detrazione è rivolta esclusivamente ai soggetti IRPEF, ovvero alle persone fisiche e alle microimprese (SS, SNC, SAS), in relazione ad immobili ad uso residenziale e a immobili che ricadono comunque in ambito privatistico, quindi non rientranti fra i beni strumentali o merce. Le agevolazioni relative al Bonus Ristrutturazioni non sono applicabili alle società soggette a tassazione IRES (SRL, SRLS, SPA) a prescindere dalla tipologia di immobili.

8. BONUS ALBERGHI

Il Decreto Agosto 2020 ha reintrodotto il Tax Credit per riqualificazione delle strutture ricettive (il cosiddetto “Bonus Alberghi”), una misura che prevede un credito d’imposta pari al 65% per le spese sostenute dalle strutture ricettive nei periodi d’imposta 2020 e 2021 per la riqualificazione dei propri immobili.

Reintrodotto il credito d’imposta per il miglioramento delle strutture ricettive e alberghiere. Sgravi fino al 65% anche per impianti di climatizzazione, caldaie a condensazione, pompe di calore e pannelli solari.

Il “Decreto agosto” è stato definitivamente convertito in legge, e con esso possono trovare finalmente applicazione tutte le misure per rilanciare un’economia letteralmente travolta e stravolta dall’emergenza sanitaria in corso. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” infatti, saranno parecchi i settori a beneficiare di sgravi e agevolazioni. 

Tra questi anche tutto il comparto turistico-alberghiero e termale, con le strutture ricettive che potranno usufruire del credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento dei propri immobili. Una misura non nuova nel panorama italiano, che trova però applicazione in una misura sensibilmente rafforzata rispetto al passato. Il credito d’imposta applicato è infatti pari al 65% delle spese di riqualificazione sostenute nei periodi d’imposta 2020 e 2021. 

Tale misura di sostegno introdotta per ammodernare e alzare la qualità delle strutture ricettive del Paese viene comunemente definita “Bonus Alberghi” oppure “Tax Credit per riqualificazione delle strutture ricettive”.

Chi può richiedere l’agevolazione?

La normativa di riferimento (decreto 7 maggio 2015) definisce le tipologie di soggetti ammissibili al credito d’imposta:

  • gli alberghi;
  • i villaggi albergo;
  • le residenze turistico-alberghiere;
  • gli alberghi diffusi.

Il “Decreto agosto” tuttavia consente di beneficiare delle agevolazioni anche a:

  • agriturismi;
  • stabilimenti termali;
  • strutture ricettive all’aria aperta.

Quali sono gli interventi consentiti?

Sono molteplici gli interventi di ristrutturazione edilizia. Dalla manutenzione straordinaria al restauro e risanamento conservativo, dall’eliminazione delle barriere architettoniche alle spese per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo.

Particolare rilevanza trovano però gli  interventi di incremento dell’efficinza energetica  , nello specifico:

  •  gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione con: impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; impianti dotati di pompe di calore  ad alta efficienza; impianti di  cogenerazione  e  trigenerazione   ad alto rendimento;
  •  installazione di impianti fotovoltaici   per la produzione di energia elettrica;
  • installazione di schermature solari esterne mobili finalizzate alla riduzione dei consumi per condizionamento estivo;
  • interventi sull’involucro edilizio;
  • coibentazione degli immobili ai fini della riduzione della dispersione termica;
  • installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua;
  • realizzazione di impianti elettrici, termici e idraulici finalizzati alla riduzione del consumo energetico (impianti di riscaldamento ad alta efficienza, sensori termici, illuminazioni led, attrezzature a classe energetica A, A+, A++, A+++).

In tema di detrazione sisma+ecobonus, il beneficio fiscale previsto dall’articolo 14, comma 2 quater del DL n. 63 del 2013, può essere fruito, in alternativa alle agevolazioni “ecobonus” e “sismabonus”, dai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 549 del 13 novembre 2020, con cui ha anche evidenziato le novità del Decreto Rilancio.

Con la risposta a interpello n. 549 del 13 novembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di detrazione bonus combinato sisma-eco.

Per quanto riguarda gli interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (ecosismabonus), l’articolo 14, c. 2-quater.1, del DL n. 63 del 2013 dispone che per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater e dal comma 1-quinquies dell’articolo 16, una detrazione nella misura dell’80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.

La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

La detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica spetta anche ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.

Analogo riconoscimento deve essere operato, per ragioni di coerenza sistematica, agli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa, ai fini della detrazione di cui all’articolo 16, comma 1-bis e ss., del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. “sisma bonus”).

Il beneficio fiscale previsto dal più volte citato articolo 14, comma 2-quater del decreto legge n. 63 del 2013, può essere fruito, in alternativa alle agevolazioni “ecobonus” e “sismabonus”, dai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come ” strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.

Le novità del Decreto Rilancio

Inoltre, l’articolo 121 stabilisce, tra l’altro, che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici nonché per interventi antisismici, ivi inclusi quelli che accedono alla detrazione del 110 percento (cd “Superbonus“) possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione.

Cosa si intende concretamente con efficientamento energetico

Con questo neologismo si intende la riqualifica di un immobile a livello energetico, un restyling funzionale dell’azienda o della propria abitazione, attraverso ad esempio le risorse rinnovabili che producono energia pulita.

Installare un fotovoltaico aziendale garantisce molteplici vantaggi, tra cui un abbattimento dei consumi, dei costi della bolletta e, last but not least, dell’inquinamento. Un edificio dotato di pannelli solari aumenta in modo considerevole il proprio valore economico e il proprio prestigio. Dotare una fabbrica o un capannone di pannelli fotovoltaici per aziende significa fare qualcosa di buono per l’ambiente ma anche tagliare di netto i costi sulla bolletta.

L’energia pulita prodotta dal sole infatti è sufficiente a fornire lo stabile, i macchinari materiali e tecnologici che intervengono nel processo produttivo.

Inoltre, il sistema fotovoltaico industriale contribuisce all’introduzione delle cosiddette  Energy  Community in cui si produce energia in modo autonomo che basta a sostenere quella comunità energetica di quel particolare territorio.

PIU’ IN DETTAGLIO 

8. Bonus ristrutturazione 65% alberghi, terme e strutture turistiche 

E’ STATO PROROGATO 2020-2021

Proroga per il 2020 e 2021 del credito di imposta per la riqualificazione e miglioramento delle strutture turistico-alberghiere: ecco come funziona

Per migliorare la qualità dell’offerta ricettiva del nostro Paese ed accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, il Decreto cultura e turismo (D.L. n. 83/2014, convertito nella Legge n. 106/2014), ha previsto un credito d’imposta a favore delle “imprese alberghiere” esistenti alla data del 1° gennaio 2012 che effettuino interventi di ristrutturazione della struttura.

Il credito d’imposta è stato poi oggetto di successive modifiche, ad opera delle finanziaria 2016, 2017, 2018, e con il D.l. 50/2017 (c.d. Manovra Correttiva), tanto da portare alla pubblicazione di un nuovo decreto MIBACT (n. 598/2017) che ha aggiornato le regole attuative di questa agevolazione.  Dal 2018 infatti possono accedere al beneficio anche gli stabilimenti termali. 

Il decreto di agosto all’art. 79 prevede ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale e proroga Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019 e quindi per il 2020 e 2021 fino a un massimo di 200.000 euro. Il credito di imposta  è utilizzabile esclusivamente in compensazione e puo’ essere usufruito in un’unica soluzione senza la ripartizione in quote annuali

Il decreto di agosto rifinanzia la misura con 180 milioni di euro.

Ma vediamo come funziona, riprendendo le regole attualmente in atto:

1) Bonus ristrutturazione strutture turistico-alberghiere: le imprese interessate

Le imprese alberghiere interessate dal credito d’imposta di cui all’art. 10 del D.L. n. 83/2014 sono quelle esistenti al 1° gennaio 2012 che effettuano interventi di ristrutturazione sulla struttura alberghiera. Per “struttura alberghiera” deve intendersi una struttura aperta al pubblico, composta da non meno di 7 camere per il pernottamento degli ospiti, a gestione unitaria e con servizi centralizzati, che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Sono strutture alberghiere:

  • gli alberghi;
  • i villaggi-albergo;
  • le residenze turistico-alberghiere,
  • gli alberghi diffusi;
  • le strutture individuate come “alberghiere” dalle specifiche normative regionali.

Sono ammessi all’agevolazione anche gli agriturismi. Attenzione va prestata al fatto che la Legge di bilancio 2018 ha esteso la platea dei beneficiari del bonus, comprendendo anche gli stabilimenti termali ai sensi dell’articolo 3 della Legge 323/2000. In base a tale norma, i requisiti per essere considerati stabilimenti termali sono i seguenti:

  • gli stabilimenti risultano in regola con l’atto di concessione mineraria o di subconcessione o con altro titolo giuridicamente 
  • valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate;
  • gli stabilimenti utilizzano, per finalita’ terapeutiche, acque minerali e termali, nonche’ fanghi, sia naturali sia artificialmente
  •  preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprieta’ terapeutiche delle stesse acque
  •  siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  • gli stabilimenti sono in possesso dell’autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell’articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  • gli stabilimenti rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni

Il decreto di agosto precisa che sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all’aria aperta.

2) Bonus ristrutturazione alberghi: le spese agevolabili

Gli interventi di ristrutturazione edilizia che consentono l’accesso al bonus ristrutturazione alberghi previsto dall’art. 10 del D.L. n. 83/2014 sono i seguenti:

INTERVENTI AGEVOLABILI– INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
– INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
– INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
– INTERVENTI DI INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA
– INTERVENTI PER L’ADOZIONE DI MISURE ANTISISMICHE
– SPESE PER L’ACQUISTO DI MOBILI E COMPLEMENTI D’ARREDO DESTINATI AGLI IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTI EDILIZI
  • a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto 
  • degli investimenti prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo;
  • a condizione che gli inerventi abbiano anche finalità di riqualificazione energetica/antisismica.

Le singole voci di spesa sono agevolabili ciascuna, nella misura del 65%.

L’importo totale delle spese eleggibili é, in ogni caso, limitato alla somma di € 307.693,30 per ciascuna impresa alberghiera, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d’imposta massimo complessivo pari a € 200.000 (65% di € 307.693,30).

Per determinare con correttezza il periodo di sostenimento della spesa, occorre fare riferimento all’art. 109 del TUIR (criterio di competenza). L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. 

3) Bonus ristrutturazione alberghi: come e quando richiederlo

APPENA SI COMUNICHERA’ LA DATA DEL CLICK DAY

Attualmente la procedura per richiedere il bonus era la seguente:

il legale rappresentante deve registrarsi presso il PORTALE DEI PAGAMENTI

Una volta attivata la pratica relativa alla “TAX CREDIT RIQUALIFICAZIONE” il soggetto può procedere a compilare l’istanza.

FASE PREPARATORIA  2020-2021
PREVENTIVA REGISTRAZIONE  DEL LEGALE RAPPRESENTANTE AL PORTALE MIBACT
+ COMPILAZIONE E CARICAMENTO DELL’ISTANZA SUL PORTALE STESSO (spese 2020) (spese  2021)
FASE CONCLUSIVA
INVIO TELEMATICO DOMANDE BONUS RISTRUTTURAZIONE ALBERGHI(tramite il Portale dei Procedimenti del Mibact) SPESE 2020– SPESE  2021

CLICK DAY:  
(tramite il Portale dei Procedimenti del Mibact) SPESE 2020– SPESE  2021

LE  DATE SARANNO FORNITE  CON APPOSITO DECRETO 

Le risorse vengono assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino al relativo esaurimento.

Per l’attuazione del presente articolo il decreto di agosto autorizza la spesa di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. 

La domanda per il bonus ristrutturazione alberghi deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e deve contenere le seguente informazioni:

  • il tipo di interventi, il costo dei singoli interventi ed il costo complessivo;
  • l’attestazione di effettività delle spese sostenute, rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale 
  • iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti
  •  contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
  • il credito d’imposta spettante;
  • gli estremi dei titoli abilitativi acquisiti, in ragione delle singole tipologie degli interventi svolti.

Contestualmente alla domanda, le imprese devono anche presentare al Mibact, a pena di inammissibilità:

  • la dichiarazione dell’imprenditore che elenchi i lavori effettuati;
  • l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle relative spese;
  • la dichiarazione relativa ad altri aiuti “de minimis” eventualmente fruiti;
  • titoli abilitativi acquisiti.

La documentazione può essere presentata mediante posta elettronica certificata, ovvero altro canale telematico indicato con pubblica comunicazione dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Se la documentazione contiene elementi non veritieri o è incompleta, il diritto al credito d’imposta è revocato. Lo stesso accade in caso di accertata insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi. Per l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta, il ministero provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni, fatte salve le eventuali conseguenze civili e penali.

4) Bonus ristrutturazione alberghi: come utilizzarlo

Il credito d’imposta, una volta riconosciuto, sarà ripartito in due quote annuali di pari importo e potrà essere fruito solo in compensazione nel modello F24, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di realizzazione degli interventi.

Il decreto di agosto prevede che per le spese sostenute nel 2020 e 2021 non si applica la ripartizione in quote, e puo’ quindi essere goduto tutto in un anno.

Il credito, si ricorda:

  • dovrà essere indicato nel modello Redditi relativo al periodo d’imposta per il quale è stato concesso;
  • non rileverà ai fini Irpef/Ires/Irap;
  • non rileverà ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR.

PER APPROFONDIMENTI Vai alla Gazzetta ufficiale


9. TENETEVI PRONTI AL PROSSIMO SUPERBONUS

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EFFICIENTAMENTO ENERGETICO / ILLUMINAZIONE

Alberghi, in arrivo un superbonus dell’80%

“Quello che si vuole fare è un decreto che riprende il concetto del 110%, ma lo estende – ha dichiarato il Ministro del Turismo Garavaglia – e quindi non solo iniziative che riguardano l’efficientamento energetico, ma anche qualcos’altro. Per esempio, se qualcuno deve rifare gli arredi va bene anche per quello, e poi anche estendere le categorie dell’efficienza energetica, ad esempio comprenderemo anche l’illuminazione”.
 
“Ci si vuole concentrare non solo sull’estensione delle categorie di beneficio per gli operatori, ma anche e soprattutto sulla semplificazione e quindi su uno strumento molto più snello e facile da utilizzare. Sarà un bonus 110% con le regole del 65%”
– ha concluso il ministro.

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Ottenere gli incentivi previsti per l’installazione di un impianto fotovoltaico per le aziende è abbastanza complicato.

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A BREVE PER INTERO SETTORE TURISMO 

in arrivo un SUPERBONUS dell’80%

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di ALBERGHI e strutture ricettive

Il Ministro del Turismo Garavaglia: ‘Invece di fare una pigna di carte, basterà un foglio solo. Varrà anche per arredi e illuminazione e seguirà le regole del 65%’.
È allo studio del Ministero del Turismo un superbonus dell’80% per gli alberghi, fruibile con procedure semplificate.
 
Lo ha annunciato lunedì il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, nel corso dell’evento di apertura della stagione turistica italiana, a Tremezzo, sul Lago di Como.
 
“Stiamo predisponendo un decreto che va nella direzione di uno sgravio dell’80%, ma con regole semplicissime, in modo che, invece di fare una pigna di carte, basti un foglio solo” ha spiegato il ministro all’Ansa, e ha aggiunto: “il decreto sarà presto pronto”.
 
“Le risorse ci sono e sono importanti – ha proseguito Garavaglia – Noi abbiamo nel Recovery Plan, e quindi già approvato dall’Europa, un fondo dedicato alla ristrutturazione delle strutture ricettive di ogni tipo che vale 1,8 miliardi di euro e che, con l’effetto leva, può arrivare a oltre 3 miliardi di euro”.

Alberghi, in arrivo un superbonus dell’80%

“Quello che si vuole fare è un decreto che riprende il concetto del 110%, ma lo estende – ha detto ancora Garavaglia – e quindi non solo iniziative che riguardano l’efficientamento energetico, ma anche qualcos’altro. Per esempio, se qualcuno deve rifare gli arredi va bene anche per quello, e poi anche estendere le categorie dell’efficienza energetica, ad esempio comprenderemo anche l’illuminazione”.
 
“Ci si vuole concentrare non solo sull’estensione delle categorie di beneficio per gli operatori, ma anche e soprattutto sulla semplificazione e quindi su uno strumento molto più snello e facile da utilizzare. Sarà un bonus 110% con le regole del 65%” – ha concluso il ministro.

Un piano già approvato nel Recovery Plan

Non solo un’agevolazione dell’80%, ma anche una procedura semplicissima. Ecco quanto annunciato recentemente da Massimo Garavaglia, ministro del Turismo, durante l’evento di apertura della stagione turistica a Tremezzo.Il decreto, stando a quanto riportato dall’Ansa, sarà presto pronto e permetterà alle strutture ricettive di ogni tipo di approfittare di un’agevolazione all’80% potendo però contare su “regole semplicissime” e un processo burocratico molto più snello del normale. Si tratta di un fondo dedicato, già approvato a livello europeo e inserito nel Recovery Plan, di 1,8 miliardi di euro, che però potrebbero diventare anche di più.

Come funzionerà il superbonus 80% per gli alberghi

Alla base di questo bonus, secondo ciò che è trapelato al momento, ci sarebbe lo stesso funzionamento dell’agevolazione al 110%, ma con un’estensione della tipologia di interventi che rientrano nella misura. Non solo lavori di ristrutturazione volta al miglioramento energetico: questo nuovo bonus, infatti, consentirebbe alle strutture ricettive anche di migliorare arredi e il mobilio più in generale. La grande novità però sarebbe anche a livello burocratico. Per richiedere lo sgravio fiscale non si dovranno compilare decine di fogli e finalizzare lunghe procedure, bensì gli interessati potranno contare su una semplificazione dell’intero processo.

Regole più semplici e accesso semplificato

Dopo la delusione per hotel e strutture ricettive, per i quali si era ipotizzato di estendere il superbonus 110%, arriva un annuncio del ministro del Turismo con una novità che sarà molto apprezzata da proprietari e gestori:

“Stiamo predisponendo un decreto che va nella direzione di uno sgravio dell’80%, ma con regole semplicissime, in modo che basti un foglio solo per richiederlo”.

Dalle dichiarazioni, i tempi di approvazione del nuovo decreto saranno brevi, poiché sono già state individuate le risorse finanziarie (1,8 miliardi di euro) a copertura di questo nuovo incentivo, che sarà dedicato al turismo e agli investimenti per la riqualificazione dell’offerta ricettiva. “Le risorse ci sono e sono importanti. Noi abbiamo nel Recovery, e quindi già approvato dall’Europa, un fondo dedicato alla ristrutturazione delle strutture ricettive di ogni tipo che vale 1,8 miliardi e che con l’effetto leva può arrivare a oltre 3 miliardi di euro”.

Superbonus 80%: platea più ampia e diverse spese ammissibili

Il ministro ha anche specificato che il nuovo superbonus non sarà dedicato solo all’efficientamento energetico, ma saranno comprese le spese oggetto del bonus  hotel  65% (che attualmente è in vigore con un credito d’imposta fruibile in un’unica soluzione, valido per tutto il 2021). La differenza sarà, oltre che nella maggiore percentuale di sgravio fiscale, nelle procedure semplificate per fare domanda: “Per esempio se qualcuno deve rifare gli arredi va bene anche per quello, e poi anche estendere le categorie dell’efficienza energetica, ad esempio comprenderemo anche l’illuminazione. Soprattutto ci si vuole concentrare non solo sull’estensione delle categorie di beneficio per gli operatori, ma anche e soprattutto sulla semplificazione e quindi su uno strumento molto più snello e facile da utilizzare. Sarà un bonus 110% con le regole del 65%”.

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