FORMAZIONE 5.0: SPESE AGEVOLABILI E DETTAGLI TECNICI

RAMSES GROUP NEWS n. 689 – 17 luglio 2024

Dovendo essere necessariamente inserite all’interno di un progetto nell’ambito di Transizione 5.0, le spese di formazione saranno agevolabili a condizione che tramite gli investimenti realizzati si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.

Rientrano tra le spese agevolabili:

– le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
– i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
– i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
– le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Con riferimento alle sole spese di formazione 5.0, il beneficio viene concesso nel limite del 10% degli investimenti effettuati sino ad un importo massimo di 300 mila euro.

Nel piano Transizione 5.0 è esplicitamente previsto che i formatori accreditati siano solo soggetti esterni all’impresa che, nella bozza di decreto attuativo, vengono circoscritti a:

– soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
– università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca;
– i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
– i soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
– i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
– gli European Digital Innovation Hubs e Seal of Excellence selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione europea c/2021/7911 e definiti dall’art. 16 del Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027;
– le ITS Academy negli ambiti green e digitale.

Sono agevolabili le spese per attività di formazione del personale, a condizione che durino più di 12 ore e a condizione che in ogni percorso sia incluso:

– almeno un modulo formativo della durata non inferiore a 4 ore su:

  • integrazione di politiche energetiche volte alla sostenibilità all’interno della strategia aziendale;
  • tecnologie e sistemi per la gestione efficace dell’energia;
  • analisi tecnico-economiche per il consumo energetico, l’efficienza energetica e il risparmio energetico;
  • impiantistica e fonti rinnovabili (produzione e stoccaggio energie da fonti rinnovabili);

– almeno un modulo formativo della durata non inferiore a 4 ore su:

  • Integrazione digitale dei processi aziendali;
  • Cybersecurity;
  • Business data analyitcs;
  • Intelligenza artificiale e Machine learning.

È ammessa la modalità a distanza ed è richiesta una attestazione finale del risultato conseguito.

Nel Decreto attuativo è specificato il parametro di riferimento per determinare il corretto costo aziendale del personale in formazione. Questo costo deve essere calcolato partendo dalla retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali. Tale retribuzione deve includere i ratei del trattamento di fine rapporto, le mensilità aggiuntive, le ferie e i permessi maturati in relazione alle ore o giornate di formazione svolte durante il periodo di imposta agevolabile, nonché eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore per attività formative svolte fuori sede.

Possono essere incluse tra le spese ammesse al beneficio anche quelle sostenute dai titolari dell’impresa o dai soci lavoratori che partecipano come discenti alle attività di formazione. Queste spese sono ammissibili entro il limite del costo aziendale medio riferito al personale dipendente impiegato negli stessi progetti di innovazione.

Le spese ammesse sono:

– finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi;
– nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e per autoproduzione energia;
– fino a un massimo di 300 mila euro.

Le spese devono essere necessariamente erogate da soggetti esterni individuati tramite Decreto del MIMIT. Si precisa che la fruizione del beneficio è subordinata alla pubblicazione di uno specifico decreto ministeriale.

Al fine di rispettare il principio DNSHs non sono agevolabili investimenti destinati alle seguenti attività:

– connesse ai combustibili fossili;
– nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
– discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
– attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.

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Fonte
Agenda Digitale 360

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