Fondo transizione industriale: contributi misurati sul sovraccosto

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RAMSES GROUP NEWS n. 502 – 10 febbraio 2023

Attenzione ai calcoli sul Fondo per il sostegno alla transizione industriale di prossima uscita: l’importo minimo dell’investimento non è dato dal valore dell’investimento, ma dall’importo ammissibile, il cosiddetto «sovraccosto».

I progetti dovranno avere spese totali pari ad almeno 3 milioni, questa spesa deve essere raggiunta con un valore ammissibile, che nel caso di investimenti su efficienza energetica differisce dal valore effettivo. Si pensi a un impianto fotovoltaico che è ammissibile non per il valore totale della spesa ma per la differenza tra il costo dello stesso ed il costo di un impianto che realizza la stessa produzione. Esemplificando, se un impianto costa 3,5 milioni e un impianto alternativo costa 1,7 milioni, la spesa ammissibile è pari a 1,8 milioni, ossia la differenza. Ma 1,8 milioni è meno di 3 milioni, importo minimo ammissibile al bando, e rende non valida la domanda che pure era relativa ad una spesa globale di 3,5 milioni.

Nel caso dei macchinari la perdita del valore del bene ammissibile è comunque compensata dalle percentuali di agevolazione che salgono, soprattutto al Centro Nord.

Gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di ottenere una maggiore efficienza energetica sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3. Di norma, non sono concessi aiuti per miglioramenti che le imprese attuano per conformarsi a norme UE già adottate anche se non ancora in vigore.

L’intensità di aiuto arriva al 30% dei costi ammissibili per le grandi imprese. Può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. Inoltre, può essere aumentata di 15 punti percentuali per gli investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a) (Sud) e di 5 punti percentuali per gli investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato (ex aree Centro Nord in deroga).

Nel caso di acquisto di macchinari i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Nel caso dei macchinari i costi sono determinati in maniera diversa a seconda della tipologia di investimento. Il caso più semplice è quello nel quale il costo dell’investimento per l’efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all’interno del costo complessivo dell’investimento. In questo caso, come intuibile, il costo ammissibile corrisponde al costo della parte utile all’efficienza energetica.

Negli altri casi, il costo dell’investimento per l’efficienza energetica è individuato in riferimento a un investimento analogo che con una minore efficienza energetica permette di realizzare la stessa produzione. Questo verosimilmente sarebbe stato realizzato senza la concessione di nessun aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile. Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica.

Se per gli impianti di produzione tradizionale il caso è abbastanza chiaro e la parametrazione spesso è fatta su macchinari con funzioni simili, molto diverso e più rappresentativo è il caso del fotovoltaico.

Il costo dell’investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili deve essere individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell’ambiente che verosimilmente sarebbe realizzato senza l’aiuto. Quindi il calcolo può essere fatto tra un impianto fotovoltaico e un altro impianto/macchinario tipo un gruppo elettrogeno con motore diesel e generatore elettrico comprensivo dei costi di esercizio che produce la stessa quantità di energia in un anno. Il valore della differenza può essere il sovraccosto.

In entrambe le casistiche, macchinari da produzione o impianti fotovoltaici, la differenza di valore tra gli investimenti corrisponde all’importo ammissibile

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 21/10/2022 (Gazzetta Ufficiale 21/12/2022, n. 297)

Fondo per la transizione industriale: quali investimenti sono ammessi ai contributi a fondo perduto

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy mette a disposizione delle imprese operanti su tutto il territorio nazionale 150 milioni di euro sotto forma di contributi a fondo perduto, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica necessaria a svolgere l’attività aziendale. È quanto prevede il Decreto Interministeriale pubblicato il 21 dicembre che, al fine di favorire l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici, ne stabilisce i criteri, le modalità e le condizioni per l’accesso al fondo per il sostegno alla transizione industriale.

Le imprese interessate ad accedere al Fondo per il sostegno alla transizione industriale dovranno effettuare un sostanziale cambiamento del processo produttivo, nelle loro unità produttive oggetto dell’investimento, implementando soluzioni e tecnologie per consentire una maggiore efficienza energetica, anche utilizzando il riciclo e il riuso di materiali produttivi e materie prime.

All’attuazione degli interventi del Fondo sono destinate le risorse di cui all’art. 1, c. 478, della legge n. 234/2021, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

I termini per la presentazione delle domande di agevolazione verranno definiti dal Ministero con successivo provvedimento, in cui verranno fornite le specificazioni per la corretta attuazione dell’intervento, l’individuazione delle tipologie di aiuto applicabili in funzione degli obiettivi ambientali perseguiti, l’eventuale misura dell’efficientamento da perseguire.

Una quota pari al 50% delle risorse annualmente destinate al fondo è riservata alle imprese energivore, mentre le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto.

Gli interventi ammissibili saranno quelli che perseguono le finalità di una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa, l’uso più efficiente delle risorse (attraverso una riduzione del loro utilizzo) anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime oppure attraverso il cambiamento del processo produttivo e l’implementazione di soluzioni e tecnologie.

Per gli adempimenti amministrativi e tecnici relativi agli interventi, il Ministero si avvale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.

Chi sono i beneficiari del fondo per il sostegno alla transizione industriale

I beneficiari degli interventi del Fondo, sono imprese di qualsiasi dimensione e operanti sul territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda, si trovano nelle seguenti condizioni:

a) siano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese, le imprese non residenti nel territorio italiano devono dimostrare il possesso della personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza;

b) operare in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;

c) non siano in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

d) non siano in difficoltà al 31 dicembre 2019, come previsto dall’art. 1, paragrafo 4, lettera c), del Regolamento GBER;

e) non devono rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

f) non devono aver restituito somme in seguito a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

g) siano in regola con le disposizioni in materia di obblighi contributivi.

Sono escluse dall’intervento del Fondo le imprese che:

a) siano destinatarie di sanzioni interdittive;

b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto;

c) nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia;

d) siano in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche.

Quali investimenti sono ammissibili

Sono ammissibili all’intervento del fondo programmi di investimento, progetti che perseguono una o più delle seguenti finalità:

a) conseguimento, nell’ambito dell’unità produttiva oggetto di intervento, di una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa;

b) uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse e anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate, nell’unità produttiva oggetto dell’intervento;

c) cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo dell’unità produttiva oggetto dell’investimento, attraverso l’utilizzo di soluzioni e tecnologie per consentire una maggiore efficienza energetica o attraverso il riciclo e il riuso di materiali produttivi, di materie prime e riciclate.

Ai fini dell’accesso al Fondo, i programmi di investimento devono essere supportati da uno studio o documento, realizzato da soggetti qualificati, per definire lo stato dell’arte dell’unità produttiva, gli interventi da porre in essere conseguendo gli obiettivi ambientali e i risultati attesi.

Sono ammissibili all’intervento del fondo programmi di investimento realizzabili nell’ambito di unità produttive ubicate su tutto il territorio nazionale che prevedono una maggiore efficienza energetica, attraverso:

a) l’introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici;

b) l’installazione o sostituzione di impianti ad alta efficienza o di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici correlati al ciclo produttivo e/o di erogazione dei servizi;

c) l’utilizzo di energia termica o elettrica recuperata dai cicli produttivi;

d) l’installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l’autoconsumo.

Sono ammissibili all’intervento del Fondo i programmi di investimento realizzati da imprese di grandi dimensioni nelle sole “zone a” individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale mentre quelli realizzati da PMI, anche nelle restanti aree del territorio nazionale.

Nel programma di investimento, sono anche ammissibili, se connessi e funzionali, per un ammontare non superiore al 10 % del programma, progetti per la formazione del personale.

I programmi di investimento devono:

a) prevedere spese complessive ammissibili di importo non inferiore a 3 milioni di euro e non superiore a 20 milioni di euro;

b) i programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda al fondo;

c) devono essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo, su richiesta dell’impresa, il Soggetto gestore può concedere una proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 (dodici) mesi.

I programmi di investimento possono, altresì, essere realizzati nel rispetto delle finalità, dei limiti e delle condizioni previste dalla sezione 2.6 del Quadro temporaneo, tenuto conto dei vincoli temporali di validità del medesimo.

Quali sono le spese ammissibili ai contributi del fondo per la transizione industriale

Le spese ammissibili si riferiscono all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, legati alle finalità del progetto, oggetto della richiesta di agevolazione.

Le spese ammissibili riguardano, in particolare:

a) il suolo aziendale e le sue sistemazioni, limitatamente a quelli necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali, nei limiti del 10% dell’investimento;

b) le opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle necessarie per raggiungere gli obiettivi ambientali, nel limite del 40% dell’investimento;

c) gli impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali;

d) i programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

Per quanto riguarda i progetti per la formazione del personale sono ammissibili le spese e i costi relativi a:

a) spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;

c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.

Non sono ammesse le spese relative a: impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all’acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei 10 anni antecedenti, di altri aiuti. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500 euro, al netto di IVA.

Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento GBER. La spesa ammissibile è calcolata sulla base dei canoni previsti dal contratto di leasing, pagati e quietanzati entro il termine di rendicontazione delle spese, al netto degli interessi.

Ai fini dell’ammissibilità le spese devono:

a) essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato;

b) essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell’attivo dello stato patrimoniale del soggetto proponente e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, dalla data di ultimazione degli investimenti;

c) essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del programma di investimento;

d) qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli non targati necessari alla realizzazione del programma ambientale; i mezzi mobili devono essere al servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento.

Tutte le spese devono essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPACredit Transfer o ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento GBER, qualora concesse nell’ambito della sezione 2.6 del Quadro temporaneo, le agevolazioni non possono essere cumulate con altri aiuti di Stato per gli stessi costi ammissibili

Come vengono erogati i contributi

Le erogazioni delle agevolazioni possono avvenire, su richiesta del soggetto beneficiario da trasmettere al Soggetto gestore, in non più di 4 soluzioni, più l’ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento lavori del progetto di importo non inferiore al 20% dei costi ammessi.

Le erogazioni effettuabili nel corso della realizzazione dell’investimento non possono in ogni caso eccedere l’80% delle agevolazioni complessivamente concesse.

L’erogazione dell’ultimo SAL, non inferiore al 20%, è effettuata dopo un accertamento presso l’unità produttiva finalizzato ad accertare la realizzazione dell’investimento, nonché l’effettivo raggiungimento degli obiettivi ambientali.

È fatta salva la possibilità per il soggetto beneficiario di richiedere al Soggetto gestore, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, l’erogazione della prima quota di agevolazione, non superiore al 30% dell’importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione.

Ai fini dell’erogazioni per stati di avanzamento lavori, il beneficiario deve presentare la documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti nel periodo rendicontato, consistente in fatture quietanzate.

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 21/10/2022 (Gazzetta Ufficiale 21/12/2022, n. 297)

Fondo transizione industriale per la lotta ai cambiamenti climatici

Fondo per il sostegno alla transizione industriale. In GU. n.297 del 21.12.2022 il decreto che ne stabilisce le regole di accesso. Vediamone i dettagli

Il Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 21 ottobre 2022, in Gazzetta Ufficiale n.297 del 21.12.2022, definisce in particolare criteri, modalità e condizioni per l’accesso al Fondo costituito a supporto della transizione industriale con il fine ultimo di adeguare il sistema produttivo nazionale alle politiche europee nella lotta ai cambiamenti climatici. 

A decorrere dall’anno 2022, sono destinate risorse pari a 150 milioni, sotto forma di contributo a fondo perduto, alle imprese aventi determinati requisiti ma di qualsiasi dimensione ed operanti sull’intero territorio nazionale. 

Una quota pari al 50% delle risorse annualmente destinate al Fondo è riservata alle imprese energivore.

I termini per la presentazione delle domande saranno definiti dal Ministero con successivo provvedimento.

1) Fondo transizione industriale cambiamenti climatici: i beneficiari

I soggetti beneficiari degli interventi del Fondo sono quelle imprese operanti nel territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda di accesso:

  • siano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
  • operino in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
  • siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non siano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come previsto dall’art. 1, paragrafo 4, lettera c) del regolamento GBER;
  • non abbiano ricevuto e, successivamente, non abbiano rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • abbiano restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  • siano in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.

2) Fondo transizione industriale cambiamenti climatici: gli investimenti ammessi

Sono ammisibili all’intervento del Fondo programmi di investimento che perseguono una o più delle seguenti finalità:

  • conseguimento nell’ambito dell’unità produttiva oggetto di intervento di una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; 
  • uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate, nell’unità produttiva oggetto dell’intervento;
  • cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo dell’unità produttiva oggetto dell’investimento, attraverso l’implementazione di soluzioni e tecnologie atte a consentire una maggiore efficienza energetica ovvero attraverso il riciclo e il riuso di materiali produttivi, di materie prime e riciclate. 

I programmi di investimento predetti possono essere eventualmente accompagnati da progetti di formazione del personale.

3) Fondo transizione industriale cambiamenti climatici: spese ammissibili

Sono ammissibili le spese riferite all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni.

Dette spese riguardano:

  •  suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali, nei limiti del 10% (dieci per cento) dell’investimento complessivamente ammissibile;
  • opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, nel limite del 40% (quaranta per cento) dell’investimento complessivamente ammissibile;
  • impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali;
  • programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi. 

4) Fondo transizione industriale cambiamenti climatici: procedura di accesso

Per accedere alle agevolazioni si darà luogo ad una procedura valutativa con procedimento a sportello. 

Tuttavia, non si esclude la possibilità di adottare una procedura valutativa a graduatoria nell’eventualità del raggiungimento di particolari obiettivi ambientali. 

Si attende quindi un successivo provvedimento attraverso il quale il Ministero stabilirà i termini per la presentazione delle domande di agevolazione così come tutte le specificazioni per la corretta attuazione dell’intervento. 

Ai fini dell’accesso al Fondo, l’impresa proponente trasmette al Soggetto gestore una specifica domanda di agevolazione, sulla base degli schemi e con le modalità di presentazione che saranno resi disponibili sul sito del Soggetto gestore Invitalia con congruo anticipo rispetto all’apertura dello sportello agevolativo. 

Nell’ambito della domanda di agevolazione, l’impresa è tenuta a:

  • dichiarare il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto;
  • allegare uno studio o documento realizzato da soggetti qualificati che definisca lo stato dell’arte dell’unità produttiva, gli interventi da attuare al fine del conseguimento degli obiettivi ambientali e i risultati attesi a seguito della realizzazione degli interventi;
  • indicare le finalità, tra quelle appena dettagliate nel paragrafo programmi di investimenti ambientali ammissibili, alle quali è destinato il programma di investimento;
  • fornire le ulteriori informazioni e allegare la documentazione indicate con successivo provvedimento del Ministero.

Lo studio realizzato da soggetti qualificati dovrà quindi individuare obiettivi di efficienza del programma proposto, misurabili e monitorabili, nonché i pertinenti indicatori.

5) Fondo transizione industriale cambiamenti climatici: obblighi per i beneficiari

L’impresa beneficiaria è tenuta a:

  • tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei dieci anni successivi al completamento del programma di investimento;
  • consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal soggetto gestore, dal Ministero, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell’Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;
  • corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal soggetto gestore o dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;
  • comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, intervenute nel periodo di realizzazione del programma di investimento;
  • adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 125 e seguenti della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modifiche e integrazioni. 
  • mantenere le immobilizzazioni agevolate, per almeno cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, dalla data di ultimazione dell’investimento, nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata, fatta salva la possibile sostituzione di beni che diventino obsoleti o inutilizzabili;
  • non delocalizzare l’attività economica interessata dall’investimento in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell’iniziativa agevolata;
  • non delocalizzare l’attività economica interessata dall’investimento, dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell’ambito territoriale del già menzionato sito, in ambito nazionale, dell’Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell’iniziativa agevolata.

Fondo perduto per il sostegno alla transizione industriale

SCHEDA  

BENEFICIARI

Imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale

  • costituite, iscritte nel Registro delle Imprese
  • che operarano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attivita’ economiche ATECO 2007;

AGEVOLAZIONE

Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, alle condizioni ed entro i limiti delle intensita’ massime di aiuto previste dal regolamento GBER e, in particolare:

a) per gli investimenti finalizzati al conseguimento di una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attivita’ d’impresa e per gli investimenti finalizzati ad un uso efficiente delle risorse, nei limiti delle intensita’ previste dagli aiuti di cui alla sezione 7 – Aiuti per la tutela dell’ambiente del regolamento GBER e individuati nel provvedimento di cui all’art. 10, comma 2;

b) per gli investimenti finalizzati al cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo, nei limiti delle intensita’ di aiuto previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita’ regionale o dall’art. 17 del regolamento GBER;

c) per gli investimenti coerenti con le finalita’, i limiti e le condizioni della sezione 2.6 del Quadro temporaneo, nei limiti delle intensita’ previste dal punto 53-quinquies, lettera n), del Quadro temporaneo medesimo e nel rispetto di quanto previsto dalla lettera b) del medesimo punto;

d) per i progetti di formazione del personale nei limiti delle intensita’ previste dall’art. 31 del regolamento GBER.

INVESTIMENTI AMMESSI

Sono ammissibili all’intervento del Fondo programmi di investimento, eventualmente accompagnati da progetti di formazione del personale, che perseguono una o piu’ delle seguenti finalita’:

  • a) conseguimento nell’ambito dell’unita’ produttiva oggetto di intervento di una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attivita’ d’impresa e più in particolare:
    • a) l’introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici;
    • b) l’installazione o sostituzione di impianti ad alta efficienza ovvero di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici correlati al ciclo produttivo e/o di erogazione dei servizi;
    • c) l’utilizzo di energia termica o elettrica recuperata dai cicli produttivi;
    • d) l’installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l’autoconsumo.
  • b) uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate, nell’unita’ produttiva oggetto dell’intervento;
  • c) cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo dell’unita’ produttiva oggetto dell’investimento, attraverso l’implementazione di soluzioni e tecnologie atte a consentire una maggiore efficienza energetica ovvero attraverso il riciclo e il riuso di materiali produttivi, di materie prime e riciclate.

Ai fini dell’accesso al Fondo, i programmi di investimento devono essere supportati da uno studio o documento, realizzato da soggetti qualificati, come individuati nell’ambito del provvedimento di cui all’art. 10, comma 2, che definisca lo stato dell’arte dell’unita’ produttiva, gli interventi da porre in essere al fine del conseguimento degli obiettivi ambientali e i risultati attesi a seguito della realizzazione degli interventi. Il predetto studio o documento dovra’ quindi individuare, tenuto anche conto delle specificazioni recate dal provvedimento di cui all’art. 10, comma 2, obiettivi di efficienza del programma proposto misurabili e monitorabili, nonche’ i pertinenti indicatori.

Con riferimento al comma 1, lettera c), sono ammissibili all’intervento del Fondo i programmi di investimento realizzati da imprese di grandi dimensioni nelle sole «zone a» individuate dalla Carta degli aiuti a finalita’ regionale e quelli realizzati da PMI, anche nelle restanti aree del territorio nazionale.

A completamento del programma di investimento di cui al comma 1, sono altresi’ ammissibili, qualora strettamente connessi e funzionali al medesimo, per un ammontare non superiore al 10 per cento del
programma di investimento, progetti per la formazione del personale.

SPESE AMMISSIBILI

  • a) suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali, nei limiti del 10% (dieci per cento) dell’investimento complessivamente ammissibile;
  • b) opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, nel limite del 40% (quaranta per cento) dell’investimento complessivamente ammissibile;
  • c) impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali;
  • d) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

I programmi di investimento di cui al presente articolo devono:

a) prevedere spese complessive ammissibili di importo non inferiore a euro 3.000.000,00 (tre milioni) e non superiore a euro 20.000.000,00 (venti milioni);

b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo

c) essere realizzati entro trentasei mesi dalla data di concessione del contributo

DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva è pari a 150 milioni di euro

Una quota pari al 50% (cinquanta per cento) delle risorse annualmente destinate al Fondo e’ riservata alle imprese energivore.

OPERATIVITA’

L’assegnazione del contributo sarà a sportello valutativo secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande di adesione con punteggio minimo di ammissibilità.

Poiché i tempi di attuazione saranno probabilmente molto stretti occorre iniziare sin da ora a predisporre il progetto per la domanda

SCADENZA

In attesa di pubblicazione delle norme attuative

RISORSE UTILI

Decreto MISE 21 ottobre 2022

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